Tribunale di Palermo, 18 dicembre 2000, ordinanza, Non
necessario il deposito per spese giudiziarie nelle vendite
senza incanto.
Anche questa decisione è un precedente giurisprudenziale
relativo ad un argomento sul quale non vi sono altre decisioni
conosciute.
Il provvedimento riguarda una grossa asta immobiliare senza
incanto in sede fallimentare.
Uno dei partecipanti ha eccepito l'inefficacia delle altre
offerte, stante il mancato deposito di somme per spese giudiziali
(tale deposito non era previsto nell'ordinanza di vendita).
L'eccezione si fonda su un'interpretazione "analogica"
o "estensiva" dell'art. 580 c.p.c., relativo alla
vendita con incanto.
Il Tribunale esamina la questione riferendosi al disposto
dell'art. 571 c.p.c., che fa riferimento soltanto ad un
deposito per cauzione e non per spese (deposito per cauzione
già effettuato nel caso in esame). Il Giudice si
sofferma, quindi, su alcuni precedenti giurisprudenziali
su questioni analoghe e, con corretto iter logico-interpretativo,
rigetta l'eccezione di inefficacia.
TRIBUNALE
DI PALERMO
SEZIONE
IV FALLIMENTARE
IL
GIUDICE DELEGATO
letto
il verbale relativo alle operazioni di apertura delle buste
contenenti le offerte di acquisto alla vendita senza incanto
indetta con ordinanza del 20.9.2000 nell'ambito della procedura
fallimentare in epigrafe indicata, nei confronti della ***;
sciogliendo
la riserva ivi assunta, in particolare in ordine alle osservazioni
svolte dal legale rappresentante della società offerente
*** *** S.r.l., relative all'inefficacia delle altre due
offerte presentante, in quanto non accompagnate da alcun
deposito per spese della vendita, e all'irritualità
della formulazione dell'offerta da parte di *** ***, che
proponeva l'acquisto tanto quale legale rappresentante della
*** *** S.r.l., quanto per persona da nominare;
osserva
non
appare necessario, in questa sede, prendere in considerazione
la seconda osservazione proposta dalla *** *** s.r.l., posto
che l'offerta di *** *** non sarebbe, neppure secondo l'orientamento
della *** medesima, totalmente inefficace, configurandosi
comunque come valida con riferimento alla società
rappresentata dal ***;
diversamente,
occorre rilevare, con riferimento all'osservazione relativa
all'inefficacia delle offerte presentate dal *** e dall'Avv.
*** *** in quanto non corredate da deposito per spese, che
il richiamo - operato dalla *** - alla norma dell'art. 580
del codice di rito non appare calibrato; in effetti, la
norma richiamata rientra nel paragrafo dedicato alla vendita
con incanto, mentre nel caso di specie si verte in tema
di vendita senza incanto, ossia di una procedura soggetta
a una disciplina autonoma rispetto a quella della vendita
con incanto, recata dagli artt. 570-575 c.p.c.; in proposito,
è quasi superfluo rilevare come quelle di procedura
si configurino come norme di stretta osservanza, come tali
non suscettibili di applicazione analogica;
prendendo
dunque in considerazione le norme citate, deve osservarsi
che - secondo il disposto del secondo comma dell'art. 571
c.p.c. - l'offerta di acquisto alla vendita senza incanto
debba ritenersi inefficace soltanto ove non sia corredata
dal deposito di una cauzione non inferiore al decimo del
prezzo offerto, mentre nulla è previsto circa un
deposito per spese;
deve
inoltre rilevarsi che - anche sotto il profilo interpretativo
giurisprudenziale - la Suprema Corte ha sempre evidenziato
esclusivamente la sussistenza dell'obbligo, a carico degli
offerenti, di versare la cauzione prevista dal citato art.
571, comma 2, c.p.c. (cfr. , da ultimo, Cassazione, Sez.
III. 9.4.1999, n. 3470, Di Fede c. Di Cara), mentre la giurisprudenza
di merito ha avuto anche modo di affermare che "E'
pienamente valida l'offerta di acquisto proposta dopo la
vendita con incanto ai sensi dell'art. 584 c.p.c., anche
quando essa non contenga l'indicazione del prezzo, del tempo
e del modo di pagamento, e l'offerente si sia limitato a
depositare in cancelleria il 10% del prezzo offerto e non
abbia invece effettuato alcun deposito per le spese ai sensi
dell'art. 580 c.p.c." (v. Tribunale Trieste, 10.2.1979,
Cobbe e altro c. Adriatic Sole Corporation);
non
rinvenendosi dunque nelle norme di legge alcun obbligo di
depositare somme per spese all'atto della presentazione
dell'offerta di acquisto alla vendita senza incanto, residua
la necessità di prendere in considerazione l'ordinanza
con la quale si disponeva procedersi a tale tipo di vendita,
dovendosi tale provvedimento considerarsi il regolamento
particolare della vendita in esame; non v'è dubbio,
infatti, che - pur nel silenzio della legge - ove il giudice,
nell'ordinanza che dispone la vendita, imponesse il deposito
di una somma a titolo di spese all'atto della presentazione
dell'offerta, tale adempimento dovrebbe considerarsi obbligatorio
per tutti gli offerenti;
ebbene,
la citata ordinanza di vendita del 20.9.2000 nulla dispone
in merito a un versamento per spese a corredo dell'offerta
di acquisto, dovendosi pertanto escludere, anche per tale
verso, che nel caso di specie vi fosse un simile obbligo
per gli offerenti;
da
ultimo, non è inutile rimarcare che, come si rileva
agevolmente dagli atti, nel caso di specie tutti gli offerenti
hanno provveduto al deposito di una somma non inferiore
al decimo del prezzo offerto;
in
ragione delle considerazioni sopra espresse, deve ritenersi
che le offerte presentate dalla *** *** e dall'Avv.. ***
*** sono pienamente valide ed efficaci;
visto
l'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c., considerato che l'offerta
delal *** supera il prezzo base indicato nell'ordinanza
di almeno un quarto, ma ritenuto che, per l'ammontare delle
offerte pervenute vi sia seria probabilità di una
migliore vendita all'incanto.
MANDA
Al
Curatore del fallimento di provvedere alla notifica del
presente provvedimento agli offerenti, riservandosi di disporre
la vendita all'incanto, con separata ordinanza, decorso
il termine di cui all'art. 26 L. Fall.
Palermo,
lì 18/12/2000
Il
Giudice delegato
Dott.
Aldo De Negri