Tribunale di Trieste, 24 novembre 2000, decreto, Rigetto
istanza dichiarazione di fallimento, esiguità dell'attivo,
inidonietà del patrimonio a coprire le spese di giustizia.
Il Tribunale Civile e Penale di Trieste
Riunito
in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Giovanni illeggibile - Presidente
Riccardo illeggibile - Giudice
Francesca illeggibile - Giudice
letto
il ricorso che precede, sentita la relazione del giudice
delegato;
rilevato che dalle acquisite fonti ufficiali di informazione
(v. informazioni G.d.F. in atti) risulta che debit ha disposto
e dispon di un patrimonio irrisorio inidoneo, nel complesso,
a coprire le spese di giustizia conseguenti alla apertura
della procedura concorsuale fallimentare;
rilevato
che la Corte Costituzionale con la sentenza n° 570 del
1989 nel dichiarare lillegittimità della disciplina
speciale dettata dallart. 1, comma 2° L.F. per
lidentificazione della figura del piccolo imprenditore,
ha esplicitamente osservato che va evitata la dichiarazione
di fallimento quando può escludersi che il dissesto
dellimprenditore possa avere ripercussioni allinterno
del sistema economico ed è da ritenere che il fallimento
si risolverebbe, per lesiguità dellattivo,
in «un rimedio processuale impeditivo della tutela
dei creditori ed un nesso di difesa insufficiente»
considerato
che dalle acquisite fonti ufficiali di informazioni e dalle
allegazioni dello stesso uditore istante non risultano altre
ragioni che potrebbero giustificare la dichiarazione di
fallimento dufficio (es.: possibilità di esperire
azioni dirette alla ricostituzione della garanzia patrimoniale;
sussistenza di fatti tali da configurare ipotesi di reato
ex art. 216 ss. L.F.)
P.Q.M.
Rigetta
listanza per la dichiarazione di fallimento della
EPI S.r.l.
Trieste,
24.XI.2000
Il Presidente
F.to illeggibile