Tribunale di Trieste, 24 novembre 2000, decreto, Rigetto istanza dichiarazione di fallimento, esiguità dell'attivo, inidonietà del patrimonio a coprire le spese di giustizia.


Il Tribunale Civile e Penale di Trieste

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Giovanni “illeggibile” - Presidente

“ Riccardo “illeggibile” - Giudice

“ Francesca “illeggibile” - Giudice

letto il ricorso che precede, sentita la relazione del giudice delegato;

rilevato che dalle acquisite fonti ufficiali di informazione (v. informazioni G.d.F. in atti) risulta che debit ha disposto e dispon di un patrimonio irrisorio inidoneo, nel complesso, a coprire le spese di giustizia conseguenti alla apertura della procedura concorsuale fallimentare;

rilevato che la Corte Costituzionale con la sentenza n° 570 del 1989 nel dichiarare l’illegittimità della disciplina speciale dettata dall’art. 1, comma 2° L.F. per l’identificazione della figura del piccolo imprenditore, ha esplicitamente osservato che va evitata la dichiarazione di fallimento quando può escludersi che il dissesto dell’imprenditore possa avere ripercussioni all’interno del sistema economico ed è da ritenere che il fallimento si risolverebbe, per l’esiguità dell’attivo, in «un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori ed un nesso di difesa insufficiente»

considerato che dalle acquisite fonti ufficiali di informazioni e dalle allegazioni dello stesso uditore istante non risultano altre ragioni che potrebbero giustificare la dichiarazione di fallimento d’ufficio (es.: possibilità di esperire azioni dirette alla ricostituzione della garanzia patrimoniale; sussistenza di fatti tali da configurare ipotesi di reato ex art. 216 ss. L.F.)

P.Q.M.

Rigetta l’istanza per la dichiarazione di fallimento della EPI S.r.l.

Trieste, 24.XI.2000

Il Presidente

F.to illeggibile












 

 

 


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