Corte di cassazione (Sez. I civ.), sentenza 16 marzo 2001, n. 3819
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Fallimento - Chiusura - Reclamo contro il decreto di chiusura - Legittimati a proporlo - Sono il fallito e i creditori ammessi allo stato passivo


MASSIMA

In presenza di uno dei casi di chiusura del fallimento, previsti dall'art. 118 della legge fallimentare, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura. Ne consegue che la cognizione rimessa alla corte d'appello in sede di reclamo (art. 119, comma 2, della legge fallimentare) è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura previsti dallo stesso art. 118 e il reclamo contro il decreto di chiusura è dato per porre in discussione - appunto - la ricorrenza in concreto dello specifico caso, rispetto al quale dev'essere pure valutata la legittimazione - e l'interesse - alla speciale impugnazione.

È questo un principio fermo nella giurisprudenza di legittimità. La Corte, nel ribadirlo con la sentenza in rassegna, con riferimento al "caso di chiusura previsto al n. 3 dell'art. 118 e, dunque, al caso in cui sia stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo, ha chiarito che la legittimazione al reclamo (da considerare necessariamente fondata sulla prospettiva di acquisizione di ulteriori elementi di attivo, pur in dipendenza dall'esito favorevole di cause pendenti o promovibili) non può riconoscersi, oltre al fallito, che ai creditori ammessi al passivo, i quali potrebbero beneficiare di un ulteriore riparto, non costituendo ostacolo alla "chiusura" la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito.






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale REALE, Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO, Rel. Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI, Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO, Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
N. 3819 DEP. IL 16.03.2001

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato COSTI DANIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETROBON VITTORINO, giusta mandato in calce al ricorso;

ricorrente

contro

FALLIMENTO CASEIFICIO F. di F.B. & C. Snc, F.C., F.E., F.B.;

intimati

avverso la sentenza n. 221/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19.11.98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.09.2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contro il decreto 4 agosto 1998 con il quale il Tribunale di Treviso aveva dichiarato la chiusura del fallimento della società in n.c. Caseificio F. di F.B. e c. e delle socie illimitatamente responsabili B.F., C.F. ed E.F. (su istanza del curatore, per compiuta ripartizione finale dell'attivo), M.F. proponeva reclamo alla Corte d'appello di Venezia chiedendo che fosse disposta la prosecuzione della procedura fino alla definizione della controversia da essa promossa nei confronti del fallimento e delle fallite per l'accertamento del suo diritto di proprietà sulla quota pari alla metà dei beni immobili pervenuti alle fallite per successione legittima dal loro padre (acquisiti al fallimento e oggetto della avvenuta liquidazione), essendo il diritto vantato dalla reclamante (madre delle fallite che, prima del fallimento, aveva rinunciato all'eredità del marito) fondato nel rinvenimento del testamento del proprio marito, avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.

Con decreto 19 novembre 1999 la Corte d'appello di Venezia rigettava il reclamo rilevando: che la reclamante non aveva proposto la domanda di rivendicazione ex art. 103 l.f. ma aveva in sede ordinaria promosso azione nei confronti del fallimento e delle fallite per far dichiarare la nullità o l'annullamento della propria rinuncia all'eredità e perché si procedesse alla divisione dei beni costituenti l'asse ereditario, con attribuzione ad essa attrice della metà;

che la valutazione della eventuale incidenza ostativa alla dichiarazione di chiusura del fallimento della pendenza di una controversia proposta da un terzo comporta la delibazione degli effetti che dalla pretesa azionata potrebbero riflettersi sulla procedura e delle conseguenza che si produrrebbero sulle stesse pretese con la dichiarazione di chiusura del fallimento;

che nell'ambito di tale delibazione doveva osservarsi a) che ai sensi dell'art. 525 C.C. l'accettazione dell'eredità da parte del rinunziante non può pregiudicare le ragioni acquistate da terzi sopra i beni ereditari, e quindi - per la sua posizione di terzietà - dal fallimento (che aveva acquisito i beni dalle fallite; b) che, con riguardo ai beni immobili, posta la equiparazione tra pignoramento e dichiarazione di fallimento e tra creditore pignorante e procedura fallimentare, a norma dell'art. 2915, ultimo comma, C.C. non possono aver effetto in pregiudizio della stessa procedura "le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione" se sono trascritte successivamente al pignoramento; c) che, con riguardo ai beni mobili (che la reclamante aveva acquistato, in sede di liquidazione dell'attivo, dalla procedura) la domanda di restituzione pro quota della somma dovuta pagare per l'acquisto ben potrà essere svolta nei confronti delle fallite (già parti nella azione promossa dalla reclamante) una volta che esse siano tornate in bonis.

Contro questo decreto M.F. ha proposto ricorso per cassazione prospettando tre motivi di impugnazione.

Il fallimento intimato non si è costituito in questa fase.

MOTIVI DELIA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso M.F. prospetta "falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di tutela dei temi nel traffico e nel fallimento" con riferimento ai disposti di cui agli artt. 525 e 2915 C.C., 42, 43 e segg. legge fallimentare, nonché difetto di motivazione, e critica la decisione impugnata per avere la Corte di merito erroneamente riconosciuto al fallimento la posizione di terzo rispetto alla azione petitoria esercitata dalla stessa F. per far valere il suo diritto ereditario nei confronti delle fallite e della procedura concorsuale: in tale controversia il fallimento non può dirsi avente causa dalle fallite ma ad esse si sostituisce e ne esercita i diritti.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce "falsa applicazione e violazione delle norme e dei principi in tema di efficacia dalla dichiarazione di fallimento" e cioè dei disposti di cui agli artt. 42, 43 e segg. legge fallimentare e dell'art. 2915 c.c., nonché difetto di motivazione, e denuncia l'errore del decreto impugnato che ha equiparato la dichiarazione di fallimento al pignoramento, con indebita estensione del precetto dettato dall'art. 42 l.f., giacché la privazione della disponibilità dei beni sanzionata a carico del fallito non può significare attribuzione al fallimento della titolarità dei beni non appartenenti al fallito stesso.

Con il terzo motivo, infine, la F. lamenta "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sull'interesse ad agire, in relazione alle norme che regolano i diritti dei terzi sulle cose mobili oggetto di espropriazione: art. 100 c.p.c. e art. 2915 C.c.", nonché "insufficiente motivazione" e rileva che la reclamante aveva fatto "valere verso il fallimento il suo diritto ereditario non già su singoli beni, ma su un patrimonio comprendente beni immobili e beni mobili per una quota pari al 50%", sicché, se per i beni immobili "la sua pretesa è comunque sempre garantita dalla trascrizione della domanda", per i mobili invece la presenza in, lite del fallimento corrisponderebbe a un sicuro interesse della reclamante in funzione della "applicabilità, quanto meno, degli artt. 2919 e 11 C.C.".

2. L'esame dei tre motivi del ricorso, che pongono in discussione la legittimità del decreto della Corte d'appello di Venezia pronunciato su reclamo di M.F. contro il decreto di chiusura del fallimento della società in n.c. "Caseificio F. di F.B. e C.", postula la preventiva verifica (cui il giudice di legittimità è tenuto d'ufficio) della legittimazione della stessa F. a promuovere il procedimento contenzioso previsto dall'art. 119, comma 2, legge fallimentare (a introdurre, cioè, l'episodio giurisdizionale).

Ebbene, ritiene il collegio che tale verifica conduca ad esito negativo e che perciò, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 382, comma 2, seconda ipotesi, c.p.c., il decreto impugnato debba essere cassato senza rinvio, perché il reclamo (la "causa") non poteva essere proposto da M.F..

3. È principio fermo nella giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 9506/1994) che in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 118 l.f. nessuna facoltà discrezionale sia data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura, sicché la cognizione rimessa alla corte d'appello in sede di reclamo (ex art. 119, comma 2, l.f.) è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei "casi di chiusura" previsti da 1) a 4) dall'art. 118 l.f. e il reclamo di chiusura "è dato per porre in discussione - appunto - la ricorrenza in concreto contro il "decreto dello specifico "caso", rispetto al quale deve pure valutarsi la legittimazione - e l'interesse - alla speciale impugnazione. Con riferimento al "caso di chiusura" di cui al n. 3) dell'art. 118 l.f. - incontestabilmente sussistente nella specie - la legittimazione al reclamo (che necessariamente si fonda sulla prospettiva di acquisizione di ulteriori elementi di attivo, pur in dipendenza dall'esito favorevole di cause pendenti o che possono essere promosse) non può riconoscersi, oltre al fallito, che ai creditori ammessi al passivo che potrebbero beneficiare di un ulteriore riparto, non costituendo ostacolo alla "chiusura" la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito.

4. La Corte d'appello di Venezia ha implicitamente riconosciuto la legittimazione a proporre reclamo ex art. 119 l.f. al terzo M.F. (che aveva promosso nei confronti del fallimento l'azione di petizione dell'eredità, rivendicando la proprietà della quota pari alla metà del complesso dei beni immobili e mobili acquisito alla massa e pervenuto alle fallite - allora in bonis - per successione legittima dal padre) e ha rigettato il reclamo stesso, previa "delibazione in via incidentale" del merito della controversia e del fondamento della pretesa in essa fatta valere dalla F., pervenendo alla conclusione, quanto ai beni immobili in particolare, che quella pretesa nessuna incidenza avrebbe potuto conseguire nella procedura concorsuale in ragione del disposto dell'art. 2915, comma 2, C.C. - dovendo equipararsi al pignoramento la dichiarazione di fallimento quanto gli effetti di inopponibilità degli atti e delle domande trascritte successivamente.

Cosí decidendo, la Corte d'appello è per certo uscita dai limiti della cognizione ed essa rimessa dall'art. 119, comma 2, l.f. e cioè il controllo, in sede di reclamo, della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 118 l.f. alla "chiusura del fallimento" - , per non aver considerato il difetto di legittimazione di M.F., priva della qualifica di creditore ammesso al passivo, che non poneva in contestazione la sussistenza in concreto del "caso" di cui al n. 3 dell'art. 118 l.f., ma faceva valere come ostacolo alla "chiusura", in contrasto con l'automatismo al quale è informata la disciplina dell'epilogo della procedura, la pendenza della controversia da essa promossa (secondo le norme ordinarie di competenza ex art. 24, ultima ipotesi, l.f., e relativa a beni oggetto della esaurita liquidazione, il cui ricavo era stato infine integralmente ripartito tra i creditori).

5. Decidendo dunque sul ricorso proposto da M.F., rileva il collegio che essa non era legittimata a proporre reclamo ex art. 119 l.f. contro il decreto di chiusura del fallimento della società in n.c. "Caseificio F. di F.B. c.c." e perciò, in applicazione analogica dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cassa senza rinvio il decreto della Corte d'appello di Venezia che ha rigettato nel merito il reclamo.

Poiché il fallimento intimato non si è costituito in questa fase, non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato.

Roma, 28 settembre 2000.












 

 

 


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