Corte di Appello di Trieste, 9 maggio 2001, decreto, Accoglimento
reclamo in ordine ai presupposti di fallimento (Trib. Trieste
24/11/00 in questa rivista).
CORTE
D'APPELLO Dl TRIESTE
La
Corte d'Appello di Trieste, seconda sezione civile, riunita
in camera dì consiglio e composta da:
-
dott. Carmelo Macchiarella - Presidente rel.
-
dott. Pasqualino De Simone - Consigliere
-
dott. Oliviero Drigani - Consigliere
provvedendo
sul reclamo presentato in data 622001 da ZAGO Adriano S.p.A.
avverso il decreto di data 24 - 2711.00 del Tribunale di
Trieste reiettivo dell'istanza di fallimento dell'impresa
EPI S.r.l.;
sentita
la sola parte reclamante poiché la denunciata EPI
S.r.l., benché ritualmente citata, non è comparsa,
osserva in
FATTO
E DIRITTO
Con
ricorso depositato in data 6.2.2001 ZAGO Adriano S. p. A.
esponeva che era creditore della società EPI S.rl.
dell'importo di lire 58.020.000 per forniture di merce e
che dopo aver esperito ogni possibile tentativo di recupero
del credito aveva chiesto al Tribunale di Trieste la pronuncia
del fallimento di detta società, la cui insolvenza
era palese.
Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che la
debitrice disponeva di un patrimonio irrisorio inidoneo,
nel complesso, a coprire le spese di giustizia conseguenti
all'apertura della procedura concorsuale fallimentare e
che esplicitamente la Corte Costituzionale, nel dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
2 I. fall., per l'identificazione del piccolo imprenditore
aveva esplicitamente osservato che poteva evitarsi la dichiarazione
di fallimento quando poteva escludersi che il dissesto dell'imprenditore
poteva avere ripercussioni all'interno del sistema economico
ed era da ritenere che il fallimento, per l'esiguità
dell'attivo, "potesse risolversi in un rimedio processuale
impeditivo della tutela dei creditori ed un nesso di difesa
insufficiente".
Aggiungeva il Tribunale che dalle informative dalle stesse
allegazioni del creditore non risultavano altre ragioni
idonee a giustificare la dichiarazione di fallimento d'ufficio.
La Zago Adriano SpA reclamava detto provvedimento reiettivo
rilevando che i primi giudici, lungi dall'aver interpretato
la legge, l'avevano disapplicata respingendo l'istanza di
fallimento con motivazioni che non trovavano fondamento
nemmeno nel progetto di riforma della legge fallimentare.
L'E.P.l. era, invero, una società di capitali e,
come tale, esclusa da qualsiasi benevola interpretazione
estensiva dell'art 2083 c.c. e la sua insolvenza era palese
talché era dovuta la richiesta pronuncia di fallimento.
Convocate le parti per l'udienza dell'11 aprile 2001 alla
quale compariva la sola società Zago Adriano S.p.A.
e la Corte, per la produzione in giudizio della relata di
notifica alla denunciata, rinviava all'udienza del 9.5.2001,
alla quale, prodotti i documenti indicati nel verbale di
causa, si riservava la decisione.
Il reclamo risulta fondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che la Srl E.P.I. è
stata ritualmente notiziata dell'udienza fissata per la
comparizione delle parti, atteso che la notifica é
stata effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
come risulta dai documenti prodotti all'udienza del 9.5.2001.
In ordine alla fallibilità dell'impresa denunciata
vale richiamare l'art. 1, ultimo periodo del secondo comma,
della legge fallimentare ove si prevede che "In nessun
caso sono considerate piccoli imprenditori le società
commerciali", con conseguente piena applicazione dell'art.
5 L.F. alla società E.P.I. a r.l.
In merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza va rilevato
che la società E.P.I. risulta inadempiente verso
il creditore reclamante, che la stessa non è stata
reperita nei locali d'impresa talché deve ritenersi
non operativa e che sussistono diversi titoli cambiari protestati.
Da tali elementi può evincersi che la E.P.I. S.r.l.
non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni,
talché deve esserne pronunciato il fallimento.
A tal fine gli atti vanno rimessi al Tribunale di Trieste
per la conseguente pronuncia.
P.Q.M.
La
Corte d'Appello di Trieste, seconda sezione civile,
visto l'art. 22 l. fall.,
In accoglimento del reclamo proposto da ZAGO Adriano SpA
avverso il decreto del Tribunale di Trieste dd 24 - 27.11.2000,
rimette gli atti al Tribunale di Trieste per la dichiarazione
di fallimento della E.P.I. S.r.l. con sede in Trieste via
S. Nicolò n. 19.
Trieste, 9.5.2001
Il Presidente est.
F.to dott. Carmelo Macchiarella