Tribunale
Matera, 21 marzo 2001, decreto, Rigetto istanza di fallimento,
insolvenza, anatocismo, banche.
Con
sentenza del 22 marzo 2001 il Tribunale Civile e Penale
di Matera Sezione Fallimentare - ha escluso lo stato
di insolvenza di una società che ha contestato il
presunto credito vantato da due istituti di credito che
avevano chiesto il fallimento dellazienda.
Lanatocismo,
cioè quel meccanismo che capitalizza (trimestralmente)
linteresse (interesse compensativo, interesse per
giorni di valuta, commissioni, ecc.), rende del tutto inattendibile
il documento bancario che in se e per se non può
altro che provare ciò che un credito certo, liquido
ed esigibile non è e non potrà mai essere.
La
commissione per inutilizzo di affidamento, divenuta contabilmente
unoperazione senza alcuna causa giustificatrice e
definita per prassi bancaria commissione di massimo scoperto
trimestrale è un negozio assolutamente nullo e sconosciuto,
anche nel contratto che dovrebbe prevedere la stessa applicazione.
Gli
interessi debitori per valuta fittizia, unitamente alle
commissioni di massimo scoperto trimestrale, allanatocismo
e alle altre commissioni si sommano ed incrementano nel
tempo in forma geometrica, rischiando di superare il tasso
di soglia.
Questa
realtà induce sempre più spesso la più
illuminata Magistratura a negare la concessione di Decreti
Ingiuntivi fondati sulla erronea contabilità bancaria
ed a rigettare istanze di fallimento basate su titoli inesistenti.
Inoltre
il Tribunale sottolinea il fatto che linsolvenza va
valutata al momento dellemanazione del provvedimento
e non della presentazione delle istanze: laver ottenuto
un buon numero di desistenze è prova evidente della
capacità reattiva e produttiva dellazienda.
TRIBUNALE
CIVILE E PENALE DI MATERA
Il
Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio e composto
dai sigg.ri Magistrati:
Dott.
Dino Maria SEMERARO Presidente
Dott.
Rosa BIA Giudice Relatore
Dott.
Roberto SCILLITANI Giudice
letta
listanza di fallimento proposta nei confronti della
ELEMER Srl (Avv. Tanza e Giordano);
udito
il Giudice Relatore;
-preso
atto della desistenza dei creditori Valinox, Irem, Lo ponte,
Ficarra, Disopra, Di Biase, Coniglio,Anelina, Matera, Lucciardi,
Laviola, Galgano, Gabriele, Franco, Tarturo, Montefinese,
Alderisi, Viggiani, Foxboro Curatela Fallimento Costruttori
e della circostanza che i crediti di Eletto e Lacava sono
stati parzialmente soddisfatti;
-considerato
che era stato concesso alla ditta debitrice termine per
consentire di sanare la situazione debitoria;
-considerato
che i crediti del BANCO di Napoli e della BNL sono contestati,
perché risultano pendenti giudizi di accertamento
della somma dovuta, alla stregua della illegittima capitalizzazione
degli interessi trimestrali e del mancato rispetto della
normativa antiusura;
ha
emesso il seguente
DECRETO
Il
ricorso è rigettato.
Premesso,
infatti, che in questa sede devono essere esaminati solo
gli aspetti attinenti alla sussistenza delle condizioni
soggettive e oggettive necessarie per la dichiarazione di
fallimento, va rilevato che nel caso in esame non può
dirsi, allo stato, sussistente il presupposto di cui allart.
1 della L.F.
Secondo
il costante orientamento espresso in giurisprudenza lindagine
sullo stato di insolvenza deve essere condotta con riferimento
alla situazione in atto al momento della decisione circa
listanza di fallimento (cfr. Cass. 80/5377; Cass.
90/1439; Trib. Modena, 4/7/86, Trib. Milano 18/3/85): e
nel caso in esame sussistono validi elementi che inducono
ad escludere la sussistenza.
In
merito, si osserva che la società debitrice, pure
versando alla data di proposizione dei ricorsi in stato
di insolvibilità, desumibile dallimporto dei
debiti, ha successivamente sanato la propria situazione
di dissesto.
Ha
infatti provveduto a raggiungere una intesa per la definizione
della pendenza debitoria con i creditori sopra indicati,
residuando solo i crediti nei confronti dei dipendenti Eletto
e Lacava.
Curerà
il debitore di soddisfare anche tali ultime pendenze al
fine di evitare laggravio delle spese relative ad
eventuali procedure esecutive.
Sulla
base di tanto non può, pertanto, ritenersi la sussistenza
dello stato di insolvenza, richiesto dallart. 5 L.F.
ai fini della dichiarazione di fallimento
P.
Q. M.
Applicato
lart. 5 l.f., rigetta il ricorso ed autorizza la restituzione
dei fascicoli previa copia fotostatica di tutti gli atti
contenuti a cura degli istanti.
Così
deciso in Camera di Consiglio il 21/3/2001.
IL
PRESIDENTE
Dott.
Dino Maria SEMERARO
Il
GIUDICE Rel.
Dott.
Rosa BIA
Depositata
in Cancelleria, oggi 22 mar. 2001