Tribunale
di Cagliari, 22 giugno 2000
Revocatoria
fallimentare delle rimesse eseguite su conto corrente bancario
in cui la provvista sia costituita da un'apertura di credito
- individuazione della funzione solutoria, e quindi passibile
di revoca, ovvero di quella meramente ripristinatoria e
pertanto esente da revoca
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Stralcio
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al n. 4565 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili per l'anno 1986, promossa da:
........., in persona del suo Curatore dott...., elettivamente
domiciliato in Cagliari, presso lo studio del procuratore
avvocato ......., che lo rappresenta, con procura speciale
rilasciata in data 7.10.1996 a margine della comparsa di
costituzione in pari data, giusta decreto del G.D. del 30.9.1996,
e lo difende
ATTORE
CONTRO
Banca
...., con sede in ........, in persona del legale rappresentante
in carica, quale incorporante la ...... società cooperativa
arl, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio
del procuratore avvocato ......., che la rappresenta, con
procura generale alle liti autenticata in data 23.3.1994
dal notaio Mario Faedda, e la difende.
CONVENUTA
All'udienza del 31.3.2000 la causa è stata tenuta
a decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse
dell'attore:
"Si confermano le conclusioni rassegnate in citazione
(Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) Revocare , ai sensi dell'art.67 l.f., gli atti estintivi
di debito posti in essere dalla fallita entro l'anno precedente
la dichiarazione di fallimento, in favore dell'Istituto
convenuto, per complessive £.135.591.388, o per quell'altra
somma, anche maggiore, che risulterà, conseguentemente
condannando il convenuto al pagamento della stessa somma
con interessi dal 19.12.1984 al saldo.
2) Condannare l'Istituto convenuto al risarcimento degli
ulteriori danni, derivanti dall'indisponibilità della
somma e da svalutazione monetaria, in ragione del 10% annuo
o in quell'altra misura, anche maggiore, che riterrà
dovuta, dalla stessa data sino al saldo.
3) Porre a carico del convenuto le spese ed onorari del
giudizio, pronunziando sentenza provvisoriamente esecutiva.)"
.
Nell'interesse della convenuta:
"Si conclude in conformità delle conclusioni
assunte (Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, respingere in tutto o in parte la
domanda attrice perché infondata; in ogni caso con
vittoria di spese ed onorari del giudizio.)"
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 5.9.1986 il Fallimento
......, in persona del curatore, dott. ...... ha convenuto
al giudizio di questo Tribunale la Banca ......, società
cooperativa arl, con sede in ..., esponendo:
- che il Tribunale Civile di Cagliari con sentenza 5 dicembre
1983 aveva dichiarato il fallimento della società
di fatto ....., con sede in Cagliari; e dei suoi soci;
- che tra la predetta società e la Banca ....., sede
di Cagliari, era intercorso negli anni precedenti il fallimento
un rapporto di conto corrente bancario distinto con il n.0360E
quanto al ........ e con il n.0518R quanto al ......;
- che durante l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
(e segnatamente tra il gennaio ed il marzo del 1983) i falliti
avevano effettuato numerosissime rimesse in conto corrente,
per un importo complessivo paria a £.135.591.388,
da qualificarsi come veri e propri atti solutori in assenza
di alcun affidamento concesso dall'istituto di credito alla
società;
- che la Banca creditrice, all'atto della ricezione dei
suddetti pagamenti, era a conoscenza dello stato di insolvenza
in cui versava la predetta società di fatto dato
che erano stati elevati numerosi protesti.
Tanto premesso, l'attore ha concluso chiedendo che il Tribunale,
previa dichiarazione di revoca delle rimesse in conto corrente
operate nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento
dalla fallita società di fatto ..... e ..... e dai
suoi soci in favore della Banca .... per la complessiva
somma di £.135.591.388, o quell'altra anche maggiore
che si fosse accertata in corso di causa, condannasse la
convenuta alla restituzione della suddetta somma, con gli
interessi dal 19.12.1984 al saldo, oltre al risarcimento
dei danni conseguenti alla mancata disponibilità
della somma ed alla svalutazione monetaria.
Ritualmente costituitasi in giudizio la Banca ........,
società cooperativa arl, ha contestato il fondamento
dell'avversa domanda, sia sotto il profilo oggettivo (sostenendo
che le rimesse operate dai falliti su dei conti assistiti
da apertura di credito non avevano avuto natura solutoria),
sia sotto quello soggettivo (sostenendo di non avere avuto
conoscenza dello stato d'insolvenza nel quale si trovavano
i propri clienti), e ne ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita, con produzioni documentali è
stata tenuta una prima volta a decisione ed è stata
quindi rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale in
data 11.5.1993 con la quale è stata disposta consulenza
tecnica d'ufficio.
Espletata la consulenza e costituitasi in giudizio con comparsa
del 6.5.1997 la Banca ......, società incorporante
a seguito di fusione dell'originaria cooperativa convenuta,
la causa è stata tenuta una seconda volta a decisione
sulle conclusione delle parti come trascritte in epigrafe.
Motivi della decisione
La domanda proposta dal Fallimento della società
di fatto ...... e .... e dei suoi soci nei confronti della
Banca ...., con sede in Sassari, è fondata e deve,
pertanto, essere integralmente accolta.
In ordine all'elemento oggettivo dell'azione revocatoria
proposta ai sensi del secondo comma dell'art.67 l.f. da
parte attrice.
1.1. La curatela attraverso la produzione in giudizio di
copia degli estratti relativi sia al conto corrente bancario
n. 0518R aperto da Alberto, sia del conto corrente bancario
n.0360E aperto da ....., quale titolare della ditta ...,
presso la sede di Cagliari dell'allora Banca ....... ha
provato che i falliti nell'anno antecedente la dichiarazione
di fallimento hanno operato numerose rimesse in conto corrente.
1.2. La Banca ..... in corso di causa ha sostenuto di avere
concesso in favore del ..... un'apertura di credito per
dieci milioni ed in favore della ditta ...... altro affidamento
per quaranta milioni di lire, ma non ha poi fornito la prova
dell'avvenuta conclusione tra la Banca ed i suoi due correntisti
di un contratto di apertura di credito o della formale instaurazione
di altro rapporto di concessione di credito.
Al riguardo deve, infatti, escludersi che la documentazione
prodotta dalla banca (e, segnatamente, la copia della delibera
n.72 del 1.4.1980 con la quale il Comitato esecutivo della
Banca ...... aveva ammesso in favore della ditta ..... una
linea di credito dell'importo di £.40.000.000 da utilizzare
sul c/c ordinario, unico tra i documenti prodotti presente
nel fascicolo di parte) sia idonea, in ragione della sua
valenza di atto meramente interno e dell'assenza di alcuna
prova della sua comunicazione al cliente, a dare valida
dimostrazione dell'effettiva instaurazione del predetto
rapporto, nè della piena operatività del medesimo
all'epoca dei versamenti oggetto della presente azione revocatoria
fallimentare.
1.3. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata
in corso di causa hanno consentito di accertare che nell'anno
antecedente la dichiarazione di fallimento (5 dicembre 1992/
5 dicembre 1993) il conto corrente del .... presentava un
saldo contabile pari a £.4.236.982, un saldo per valuta
pari a £.238.307.008 ed un saldo disponibile pari
a £.88.881.261, mentre il conto corrente del .....presentava
un saldo contabile pari a £.13.299.005, un saldo per
valuta pari a £.91.679.928 ed un saldo disponibile
pari a £.55.137.128.
1.4. Le rimesse in oggetto hanno rappresentato altrettanti
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
E' noto che in merito alla revocabilità della rimesse
eseguite su conto corrente bancario è oramai consolidato
l'orientamento giurisprudenziale, segnato dalla sentenza
della Corte di Cassazione 18.6.1982 n.5413, secondo cui
"nella ipotesi di conto corrente bancario in cui la
provvista sia costituita da una apertura di credito, ai
fini della revocatoria fallimentare, nei confronti della
banca, dei versamenti effettuati sul conto dal correntista
poi fallito (o da terzi), è necessario che dallo
svolgimento del conto rimanga accertato che nel periodo
considerato dall'art.67, c.2, l.f., si sia verificato (per
l'utilizzazione fattane dal correntista) uno "scoperto"
del conto per avere la banca pagato, per conto del cliente,
una somma superiore a quella postagli a disposizione e che
il successivo versamento sia stato imputato dalla banca
a pagamento del relativo debito sorto in capo al correntista
(stante l'immediata esigibilità del corrispondente
credito), mentre, ove tale "scoperto" non si sia
verificato, il versamento nel conto (si tratti di un versamento
in contanti del correntista, o di un bonifico di somme provenienti
da terzi, o di un giroconto) configura un mero accreditamento
di somme per la reintegrazione delle somme poste dalla banca
a disposizione del correntista, di volta in volta decurtata
da operazioni passive, che, in sé stesso, non è
atto nè gratuito, nè oneroso e, quindi, non
è soggetto alla revocatoria fallimentare, consistendo,
invece, in una mera operazione contabile." (Cass.cit.,
F.it., 1982, I ,2779 e 1983, I, 69).
Nel caso in esame, ai fini della valutazione della funzione
"solutoria", e, quindi, passiva di revoca, o meramente
"ripristinatoria", e, quindi, esente da revoca,
delle rimesse, deve richiamarsi quanto osservato al capo
1.2 che precede onde evidenziare come i due conti correnti
sui quali operavano i falliti non erano assistiti da alcuna
apertura di credito.
Deve allora ritenersi provato, sotto il profilo obiettivo,
che i falliti hanno effettuato nell'anno antecedente la
dichiarazione di fallimento dei versamenti di danaro sui
conti dei quali erano titolari e che tali conti, non assistiti
da apertura di credito, erano scoperti.
Tenuto conto del c.d. saldo disponibile, (in ordine ai principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità in
relazione ai criteri di accertamento della copertura di
un conto corrente bancario ai fini della revocatoria fallimentare
delle rimesse si veda Cass.19.1.1998 n.462 e Cass.22.3.1994
nb.2744), vale a dire del saldo risultante dalla contrapposizione
delle operazioni in dare ed in avere, i versamenti revocabili
sono pari a £.144.018.389, costituente la somma tra
i versamenti per £.88.881.261 eseguiti dal ... e quelli
per £.55.137.128 eseguiti dal ....
In ordine all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria
proposta ai sensi del secondo comma dell'art.67 l.f. da
parte attrice.
2.Com'è noto è dominante in giurisprudenza,
nonché costantemente seguito anche nelle pronunzie
di questo Tribunale, l'orientamento per il quale la prova
della conoscenza (effettiva) dello stato d'insolvenza, richiesta
dal secondo comma dell'art. 67 l.f., può ritenersi
raggiunta, in via di presunzione semplice, attraverso la
dimostrazione dell'esistenza di uno stato di fatto idoneo,
di per sé, a rivelare ad un soggetto di ordinaria
prudenza ed avvedutezza, ed in difetto di circostanze contrarie,
che l'imprenditore poi fallito si trovasse in stato di dissesto
(cfr.Cass.11.11.1998 n.11369; Cass. 18.4.1998 n.3956; Cass.6.12.1996
n.10886; C. Appello Cagliari 25.6.1985 n.178).
2.1. Tra le presunzioni più frequentemente riconosciute
vi sono quelle, a cui ha fatto riferimento il curatore nel
presente giudizio, costituite dalla esistenza di numerosi
protesti a carico del fallito prima della effettuazione
dei pagamenti oggetto dell'azione revocatoria (si confrontino
in punto di prova gli estratti rilasciati dalla CCIAA di
Cagliari dai quali risulta che già nel dicembre del
1982 nei confronti della ditta ...... di aboni Antonio vennero
levati 36 protesti per un importo complessivo di oltre 230
milioni di lire e che anche tutti i bollettini dell'anno
1983 riportano numerosi protesti per importi rilevanti,
tra i quali, a partire dal marzo, anche quelli relativi
ad assegni bancari levati a carico della ditta .... e del
... presso la stessa Banca ......).
2.2. Sussiste agli atti del processo un altro rilevante
elemento indiziario rappresentato dalla missiva in data
21.12.1982 inviata dal ..... alla ...... nella quale è
testualmente scritto "Con riferimento agli accordi
intercorsi, e confermandovi la cordialità dei rapporti
con la Vostra Banca, Vi rimettiamo, qui allegati n°4
effetti cambiari a nostra firma ed a Vostro favore, per
i seguenti importi e scadenze: L.10.000.000 al 28/2/1983,
L.10.000.000 al 31/3/1983, L.10.000.000 al 30/4/1983, L.10.000.000
al 31/5/1983. Vi saremo grati se vorrete scontare i titoli
stessi al tasso più favorevole per noi ed accreditarne
il netto ricavato sul ns. c./corr. n° 360/E, essendo
nostro intendimento operare su tale c/c su base attiva dal
1°/1/1983...>
Il richiamo agli accordi intercorsi tra le parti, in uno
con l'operazione di sconto effettuata dal correntista con
effetti cambiari a sua firma al fine di consentire il superamento
del saldo passivo del conto, dimostrano che la Banca ..........
sin dalla fine del 1982 aveva a disposizione ben altri dati
di conoscenza, rispetto alla pubblicazione (avvenuta per
le ultime due quindicine del dicembre 1982 nel luglio del
1983) dei bollettini dei protesti, della situazione di difficoltà
finanziaria in cui si dibatteva la società del ....
2.4. Altro elemento di sicuro rilievo indiziario è
rappresentato dall'andamento dei conti correnti dei soci
.... e ...., atteso che per tutto il periodo di riferimento
( si confrontino in punto di prova i rispettivi saldi per
valuta come accertati dal consulente tecnico d'ufficio)
esso è rimasto prevalentemente scoperto.
2.5. Quelli sin qui esaminati costituiscono una serie di
elementi gravemente sintomatici dell'impossibilità
della società di fatto .... e .... di far fronte
con regolarità alle proprie obbligazioni e tali da
indurre una persona di normale prudenza a ritenere che tale
propria debitrice si trovasse in stato d'insolvenza.
Di fronte ad una simile corredo indiziario lo stato soggettivo
di buona fede dell'accipiens non può essere dedotto
- secondo quanto allegato dalla convenuta - dal mero difetto
di effettiva conoscenza dei bollettini dei protesti in ragione
delle date di pubblicazione, dato che la convenuta aveva
a disposizione ulteriori elementi di conoscenza (venuti
ad esistenza, si badi, in ragione dei rapporti direttamente
intrattenuti con i correntisti poi falliti e degli accordi
conclusi con il ...) dello stato di decozione in cui versava
la predetta società.
Sul punto non può poi essere priva di rilievo la
particolare qualità del creditore percipiente (istituto
bancario) data la sicura incidenza che essa assume in ordine
alla maggiore capacità di un simile soggetto a percepire
gli indici rivelatori dell'insolvenza e la loro portata.
La possibilità per la Banca convenuta di avere informazioni
sulla situazione patrimoniale dei propri debitori in misura
superiore a quella comune e le specifiche conoscenze tecniche
a sua disposizione potevano, infatti, permettere a detto
soggetto di comprendere che i richiamati segni esteriori
di crisi manifestati dalla società di fatto poi fallita
erano in realtà sicuri sintomi di insolvenza (cfr.
Cass.12.5.1998 n.4765).
2.6. Sostiene nella comparsa conclusionale depositata in
data 30.5.2000 la convenuta che il Fallimento non avrebbe
dato prova dell'elemento soggettivo sotto il particolare
profilo della conoscenza, da parte della Banca percipiente,
del rapporto societario di fatto esistente tra il .... ed
il ....
Nell'esaminare tale tesi difensiva deve innanzitutto richiamarsi,
sotto un profilo di carattere generale, l'orientamento costantemente
espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine
alla "rilevanza che deve essere riconosciuta, ai fini
della verifica della conoscenza o meno da parte del terzo
contraente (contro il quale si dirige l'azione revocatoria
speciale) dello stato di insolvenza del soggetto poi dichiarato
fallito quale socio illimitatamente responsabile di una
società commerciale, alla conoscenza dell'esistenza
di tal società di fatto e della qualità di
socio". (Cass. 14.1.1998 n.255 e nello stesso senso
vedasi Cass. 22.10.1976 n. 3745 ivi richiamata).
In tale sentenza la Corte di Cassazione ha avuto altresì
modo di precisare che "il problema si pone solo con
riguardo all'ipotesi di società di fatto o irregolari
per le quali non avrebbe senso fare ricorso a un regime
di pubblicità legale. La nozione di insolvenza che
viene in considerazione nel contesto dell'art.67 della legge
fallimentare si identifica con quella a cui fa riferimento
l'art. 5 della stessa legge in essa indicando il presupposto
indefettibile per la dichiarazione del fallimento. Ove si
tenga presente poi che l'insolvenza di cui trattasi è
l'insolvenza dell'imprenditore commerciale, si può
anzitutto affermare -in prima approssimazione - che la revocabilità
di un atto in sede fallimentare presuppone ed esige che
il terzo nel momento in cui accedeva al compimento dell'atto
stesso fosse consapevole della condizione di imprenditore
commerciale in cui versava la controparte; e, più
specificamente, con riferimento all'ipotesi del fallimento
di una società a cui consegue per legge il fallimento
personale dei soci illimitatamente responsabili (che prescinde
dalla sussistenza, nelle persone di questi, di una qualificazione
soggettiva in termini di imprenditorialità e dall'accertamento
di un personale stato di insolvenza), devesi ritenere che,
nell'ambito della problematica concreta relativa alle azioni
revocatorie rivolte contro atti compiuti dal socio, l'elemento
della scientia decoctionis non può non ricomprendere
tra le sue componenti la qualità, nella persona dell'autore
dell'atto, di socio illimitatamente responsabile di una
società suscettibile di fallimento: con la conseguenza
che, a seconda che l'atto rientri tra quelli previsti dal
primo comma o tra quelli contemplati dal secondo comma dell'art.67
della legge fallimentare, il terzo nel primo caso può
provare di avere ignorato che il fallito rivestisse tale
qualità e nel secondo caso il curatore ha l'onere
di provare che l'altra parte era a conoscenza della pertinenza
al fallito di siffatta condizione. Ciò risulta tra
l'altro rispondente a fondamentali esigenze di tutela della
buona fede e dell'affidamento e di certezza nei rapporti
giuridici."
L'applicazione delle predette affermazioni di principio
non determina però l'accoglimento della tesi difensiva
formulata dalla parte convenuta, nonostante non sia dubbio
che la curatela non ha fornito in causa alcuna elemento
di prova dal quale desumere che la Banca ......., nel momento
in cui ricevette le rimesse sul conto n.518/R intestato
al ...., fosse a conoscenza del rapporto societario in fatto
esistente tra il proprio correntista ..... ed il .......
titolare della ditta .... di ..... alla quale era intestato
il conto corrente n.360/E.
Il mancato svolgimento di attività istruttoria sul
punto è, infatti, un'evidente conseguenza del comportamento
processuale della convenuta che nel corso di tutto il giudizio
ha impostato le proprie difese su argomenti logicamente
incompatibili con il disconoscimento dell'esistenza di una
società di fatto tra i suoi due clienti, così
come prospettata in citazione dalla Curatela e da tale parte
posta anche sotto il profilo soggettivo a fondamento dell'azione
revocatoria in esame.
La parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione,
quando ha contestato nelle sue difese la sussistenza dei
presupposti soggettivi dell'avversa azione revocatoria lo
ha fatto assumendo di non avere avuto conoscenza dello stato
d'insolvenza in cui versavano entrambi i propri clienti,
così svolgendo un argomento difensivo che vede la
posizione dei due correntisti accomunata, quanto alla mancata
conoscenza dell'esistenza dello stato d'insolvenza, e non
nettamente distinta come sarebbe dovuta essere se, rispetto
ad uno di essi (il ......), la banca avesse voluto sostenere
di non avere mai neppure saputo che detto cliente svolgeva
attività commerciale in società con altro
proprio cliente (il .......).
La Banca, inoltre, nelle difese esposte in conclusionale,
sostiene che la mancata conoscenza del rapporto societario
tra i suoi due correntisti riguarda la sola posizione del
..... considerato che non è mai stato levato nessun
protesto a carico di quest'ultimo.
L'assunto consente di evidenziare come la convenuta al fine
di dimostrare la mancata conoscenza del rapporto societario
utilizzi un argomento (quale appunto la mancanza di protesti
a carico di uno dei due soci) per un verso del tutto neutro
( e quindi di per sé inidoneo a dimostrare quanto
dedotto) e, per altro verso, significativamente contraddittorio
dato che l'azione revocatoria relativa alle rimesse eseguite
dal ... è stata fondata dall'attore in relazione
alla qualità del .... di socio della società
di fatto .... e .....
L'esistenza della società di fatto tra il ..... ed
il ....... e la sua conoscenza da parte della società
odierna convenuta in revocatoria rappresentano, dunque,
altrettante circostanze di fatto allegate in citazione dalla
parte attrice da considerarsi pacifiche in causa in quanto
implicitamente ammesse dalla parte convenuta in ragione
della incompatibilità tra gli argomenti difensivi
da tale parte svolti ed il disconoscimento delle predette
circostanze di fatto (cfr. Cass.11.1.1983 n.195).
2.7. Alla stregua della considerazioni svolte deve allora
ritenersi che sia stata presuntivamente raggiunta la prova
della conoscenza dello stato d'insolvenza della società
debitrice poi fallita da parte dell'odierna convenuta nel
momento in cui ricevette le rimesse in conto corrente eseguite
dai soci ....... e ........
3. Debbono, pertanto, essere revocate ai sensi dell'art.67,
c.2, l.f. le rimesse effettuate dal .........e dal ........
per un totale di £.144.018.389 e, conseguentemente,
la società convenuta deve essere condannata al pagamento
del predetto importo in favore della parte attrice ( che
nelle conclusioni trascritte in epigrafe ha fatto espressa
richiesta di condanna della convenuta al pagamento della
somma di £.135.591.388, o di quell'altra somma, anche
maggiore, che risulterà in causa), importo maggiorato
degli interessi al tasso legale, interessi che, avuto riguardo
alla natura costitutiva della presente sentenza, decorreranno
dal 5.9.1986 (data della domanda giudiziale) e saranno dovuti
sino al saldo (cfr. Cass.23.1.1997 n.699).
Spetta, infine, alla parte attrice, che ne ha fatto richiesta,
il risarcimento del maggior danno, da riconoscersi ai sensi
dell'art.1224 c.c. in ragione della natura di credito di
valuta, conseguente alla perdita patrimoniale per effetto
dell'intervenuta svalutazione monetaria (cfr. Cass.24.1.1998
n.690).
A tale fine deve riconoscersi alla parte attrice sul richiamato
importo di £.144.018.389 un ulteriore 5% annuo dal
5.9.1986 sino al 16.12.1990 data a partire dalla quale il
saggio degli interessi legale ha coperto gli effetti negativi
della svalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e debbono pertanto
essere poste a carico della parte convenuta nella misura
liquidate in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il
Tribunale, Sezione stralcio in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione :
1) In accoglimento della domanda proposta dal Fallimento
della società di fatto ..... e ....... dei suoi soci.,
con sede in Cagliari, nei confronti della Banca ..... Spa,
con sede in Sassari, revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo
comma, legge fallimentare, gli atti di pagamento compiuti
da .. e da ....., in favore della Banca ....... società
cooperativa arl per complessive £.144.018.389 e, per
l'effetto, condanna la convenuta, al versamento, in favore
dell'attore, del predetto importo di £.144.018.389,
maggiorato degli interessi legali dal 5.9.1986 al saldo
e di un ulteriore 5 % annuo, ai sensi dell'art.1224, secondo
comma, c.c. dal 5.9.1986 al 16.12.1990.
2) Condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore,
della restante parte che liquida in complessive lire 22.974.590,
di cui lire 4.525.000 per diritti di procuratore e lire
15.920.000 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge
e già calcolate le spese tutte.
Così deciso in Cagliari, in data 22 giugno 2000.
Il
Giudice
dott.Ignazio Tamponi