Corte
Suprema di Cassazione Sezione Prima Civile, Sentenza del
21 febbraio 2001 n. 2487 sulla competenza del Tribunale
Fallimentare a conoscere delle azioni proposte dall'imprenditore
dinanzi ad altro Giudice, prima della sentenza dichiarativa
del proprio fallimento
La massima
La competenza funzionale del Tribunale che ha pronunziato
la dichiarazione di fallimento a conoscere di tutte le azioni
che ne derivano, qualunque sia il loro valore ed anche se
relative a rapporti di lavoro, fatte salve le eccezioni
di legge, così come disposta dall'articolo 24 del
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, non si estende alle
azioni, anche risarcitorie, promosse dall'imprenditore quando
ancora si trovava "in bonis", e che in corso del
giudizio sia, poi, stato dichiarato fallito, trattandosi
di azioni preesistenti al fallimento, relative a diritti
già presenti nel suo patrimonio e sulla cui prosecuzione
non influiscono affatto le regole della concorsualità
previste dalla citata legge, né, tantomeno, risulta
ad esse applicabile il divieto di iniziare o proseguire
le azioni individuali esecutive sui beni compresi nel fallimento,
dopo la relativa declaratoria, sancito dall'articolo 51
della richiamata Legge Fallimentare, in quanto tale norma
si riferisce solo alle azioni subite dal fallito sui propri
beni, successivamente appresi dalla procedura, non anche
a quelle da lui stesso promosse prima della dichiarazione
di fallimento, e che, pertanto, vanno proseguite davanti
al rispettivo Giudice naturale (a cura di Francesco Balletta).
La
sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE -Presidente-
Dott. Francesco Maria FIORETTI -Consigliere-
Dott. Laura MILANI -Consigliere-
Dott. Luigi MACIOCE -Cons. Rel-
Dott. Sergio DI AMATO -Consigliere-
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ENASARCO- Fondazione Enasarco, elettivamente domiciliato
in Roma, P.zza Sallustio 9, presso l'avv. Bartolo Spallina,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
s.r.l. Lombardi Executive in amm.ne straord.ia, elettivamente
domiciliata in Roma, L.re Michelangelo 9, presso l'avv.
Filippo Biamonti, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti unitamente all'avv. Emanuele Principi di Milano;
-resistente-
per il regolamento di competenza avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 19391 del 18.10.99
Udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 24.11.2000
dal Relatore Cons. L. Ma cioce.
Lette le richieste 31.7.2000 del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò che ha
concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale
di Roma.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
A seguito della sentenza 28.9.93 del Pretore di Brescia,
la s.r.l. Lombardi Executive, in ragione del credito per
indennità perdita di avviamento dal tal sentenza
riconosciuta ad essa, notificava in data 10.12.93 all'Enasarco
precetto per complessive lire 3.438.941.431 ed il successivo
17.1.94 procedeva a pignoramento presso la BNL l'Enasarco
si opponeva alla esecuzione innanzi al Pretore di Roma G.E.
-deducendo la sopravvenuta revoca del titolo esecutivo-
e l'adito Giudice rimetteva le parti innanzi al Tribunale
ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Roma, il procedimento
veniva interrotto per dichiarata ammissione della opposta
alla procedura di amministrazione straordinaria.
La causa veniva nuovamente riassunta dall'Enasarco e si
costituiva, per la Lombardi Executive in a.s., l'organo
della amministrazione, nei cui confronti l'opponente chiedeva
dichiararsi l'inefficacia della esecuzione (essendo stata
la sentenza del Pretore interamente riformata dalla decisione
7.2.95 del Tribunale di Brescia) e condannarsi la stessa
amministrazione al risarcimento dei danni subiti per l'indisponibilità
delle somme pignorate presso il terzo BNL. L'opposta procedura
rilevava, dal canto suo, l'incompetenza del Tribunale adito
dovendosi applicare l'art. 24 L.F. e ritenere competente
il Tribunale di Brescia. All'esito del giudizio, acquisita
la decisione 9203/97 del S.C., che aveva respinto il ricorso
avverso la sentenza del Tribunale bresciano, l'adito Tribunale
di Roma con sentenza 18.10.99 dichiarava la propria incompetenza
a decidere della domanda e rimetteva le parti innanzi al
Tribunale di Brescia. Nella motivazione della pronunzia
il Tribunale, sull'assunto che l'art. 6 comma 1 D.L. 26/79
conv. in L. 95/79 statuisse la competenza del Tribunale
che aveva accertato lo stato di insolvenza a conoscere delle
azioni previste dalla legge fallimentare e che il Tribunale
di Brescia, con sent. 19.1.95, aveva accertato lo stato
di insolvenza della s.r.l. Lombardi Executive, affermava
che la domanda, diretta alla dichiarazione di inefficacia
dell'esecuzione ed alla condanna al risarcimento dei danni
da pignoramento, dovesse essere conosciuta da quel Tribunale.
Avverso tale statuizione la Fondazione Enasarco ha proposto
regolamento di competenza notificando l'atto al commissario
liquidatore dell'a.s. il 26.11.99. L'intimato ha depositato
memoria. Il P.G. nelle sue richieste 31.7.2000, ha condiviso
le censure del ricorrente afferenti la incompetenza a conoscere
della prima domanda ed ha rilevato l'improcedibilità
della seconda (anch'essa dichiaranda dal Tribunale di Roma).
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Nel proprio ricorso la Fondazione- Enasarco denunzia violazione
degli artt. 27 e 615 c.p.c., 24 e 51 L.F., 6 comma 1°
D.L. 26/79 conv. in L. 95/79, per avere il primo Giudice
ritenuto attratta, nella competenza del Tribunale dichiarante
lo stato di insolvenza, la cognizione della opposizione
alla esecuzione promossa dalla società in bonis ed
in seguito ammessa all'a.s.: con ciò si sarebbe ignorato
che l'azione esecutiva era stata proposta dallo stesso imprenditore
(e quindi restando in invocabile l'art. 51 L.F. ) e che
essa apparteneva al suo patrimonio ben prima della dichiarazione
di insolvenza e senza che la procedura determinasse alcuna
deviazione dallo schema tipico (e pertanto restando inapplicabile
l'art. 24 L. F.).
Ad avviso del Collegio devono essere condivise le censure
che il ricorrente Enasarco muove- con argomenti fatti propri
dal requirente P.G.- alla impugnata declinatoria di competenza.
Rammentato, in premessa, che ai sensi dell'art. 1 comma
6 del D.L. 26/79 conv. in L. 95/79 alla dichiarazione dello
stato di insolvenza della grande impresa in crisi (nella
specie dichiarato, per quel che riguarda la s.r.l. Lombardi
Executive, dal Tribunale di Brescia) seguiva l'applicazione
degli artt. 195 e segg. L. F. (con effetti oggi direttamente
regolati dagli artt. 8 e 18 D. Lgs. 270/99), devesi in questa
sede ribadire quanto da questa Corte affermato con riguardo
alla competenza a conoscere della opposizione alla esecuzione
promossa dall'imprenditore in bonis che, in corso di giudizio,
sia dichiarato fallito.
Ed invero, in siffatta ipotesi- alla quale è normativamente
(ut supra) accostabile quella sottoposta- la competenza
a decidere della opposizione non spetta funzionalmente al
Tribunale che ebbe a dichiarare il fallimento, posto che
non ricorre l'applicabilità né dell'art. 51
L. F. - in quanto l'esecuzione era stata non già
subita sui propri beni, bensì promossa, dal fallito-
né dell'art. 24 L. F., trattandosi di una azione
preesistente al fallimento e per un diritto già nel
suo patrimonio e sulla cui prosecuzione non influiscono
affatto le regole della concorsualità (Cass. 6969/96
9742/90). Sotto tale profilo- pertanto- è indubbio
che spetti alla cognizione dell'adito Tribunale di Roma
conoscere delle ragioni della opposizione alla esecuzione
e della sua stessa sorte ( in relazione alla dedotta caducazione
del titolo esecutivo posto a suo fondamento per effetto
della irrevocabile riforma della sentenza che ebbe a pronunziare
condanna dell'Enasarco).
Quanto alla cognizione della domanda risarcitoria proposta
dall'opposto Enasarco nei confronti dell'amministrazione
straordinaria, la pronunzia della sua temporanea improcedibilità
(secondo l'invocato costante indirizzo di questa Corte:
cfr. da S.U. 1019/82- 459/87 e 389/88 a Cass. 1893/96)-
indubitabilmente non spettante a questa Corte regolatrice,
come erroneamente preteso dalla resistente amministrazione
straordinaria- competerà al Tribunale di Roma, innanzi
al quale quella domanda venne formulata all'atto della riassunzione.
Per tutti gli esposti profili, pertanto, va cassata la erronea
statuizione di incompetenza del Tribunale romano.
L'accoglimento delle censure proposte dalla ricorrente impone
di far carico delle relative spese di giudizio alla resistente
amministrazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; dichiara la
competenza del Tribunale di Roma; cassa la sentenza 18.10.99;
condanna la a.s. della s.r.l. Lombardi Executive alla refusione
in favore del ricorrente Enasarco- Fondazione lire 215.000
per esborsi e lire 6.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso nella c.d.c. della 1° sez. civ. il
24.11.2000
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 21 FEBBRAIO 2001