Tribunale di Trento, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, (pubbl. il 30.05.2001 in G.U. - 1a serie speciale n. 21)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Mutui - Interessi - Interessi usurari - Identificazione come tali dei soli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - Mutui a tasso fisso - Pattuiti anteriormente alla legge n. 108/1996 - Non esauriti di un tasso di sostituzione applicabile a decorrere dal 3 gennaio 2001 - Denunciata conseguente debenza, nel periodo tra l'entrata in vigore della stessa legge n. 108 e il 31 dicembre 2000, degli interessi convenzionali superiori alla soglia antiusura - Clienti - Banca - Disparità di trattamento - Ingiustificato trattamento di favore per le banche - Dubbia legittimità costituzionale
L. 28.02.2001, n. 24, art. 1
D.l. 29.12.2000, n. 394, art. 1
Cost. art. 3.

È dubbia la legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 24. ai fini dell'applicazione degli articoli 1815, comma 2 del codice civile e 644 del codice penale, in relazione all'articolo 3 della Costituzione italiana.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Trento, che osservato quanto segue:

- la legge di conversione mantiene quale momento per la sostituzione del tasso usurario con quello di soglia quanto indicato nel decreto legge n. 394/2000: tale sostituzione opera soltanto se il mutuo a tasso fisso è in corso all'entrata in vigore di detto decreto d'urgenza;

- la disciplina dei mutuo a tasso fisso (articolo 1, comma 2 della legge citata) prescinde dal limite temporale costituito dall'entrata in vigore della legge 108/1996, fissando invece come momento di riferimento i rapporti anteriori alla data del 31 dicembre 2000 e la decorrenza della riduzione degli interessi pattuiti, entro il limite di sostituzione, dal 2 gennaio 2001;

- tale riduzione opera pertanto per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 oltre che, ovviamente, per quelli stipulati dal 2001;

- i mutui contratti dopo l'entrata in vigore di queste norme: la legge n. 108/1996 non poteva, infatti, prevedere un tasso eccedente la soglia antiusura in quanto esso sarebbe stato considerato non dovuto ex art. 1815 c.c. e non già sostituito.

- il decreto legge 394/2000, peraltro, cosiddetto "salvabanche", è stato emanato dopo che la giurisprudenza della Suprema corte aveva applicato anche a rapporti antecedenti alla legge 108/1996 e non esauriti, il tasso di sostituzione;
- deve pertanto ritenersi che la legge n. 24/2001 si applichi anche ai vecchi mutui, a tasso fisso, con decorrenza 3 gennaio 2001;

La ratio che emerge dalla norma in questione (art. 1, comma 2 legge n. 24/2000) è quella di considerare la "eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatisi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale".
Allo stesso tempo, però, non può negarsi che si verifichi una disparità di trattamento tra cliente e banca (oltre che tra singoli clienti in relazione alle specifiche situazioni) con un trattamento di favore nei confronti di quest'ultima laddove abbia commesso usura ai danni di coloro che prima del 1996 abbiano contratto mutui a tasso fisso e, in seguito alla entrata in vigore della legge n. 108/1996 come interpretata autenticamente dal d.l. n. 394 convertito nella legge n. 24/2000, non possano giovarsi del tasso di sostituzione anche per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 108/1996 e il 31 dicembre 2000.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Trento Ha pronunciato la seguente ORDINANZA PUBBL. IL 30.05.2001 IN G.U. - 1a SERIE SPECIALE N. 21 Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Identificazione come tali dei soli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - Contestuale previsione, per i mutui a tasso fisso pattuiti anteriormente alla legge n. 108/1996 e non esauriti, di un tasso di sostituzione applicabile a decorrere dal 3 gennaio 2001 - Denunciata conseguente debenza, nel periodo tra l'entrata in vigore della stessa legge n. 108 e il 31 dicembre 2000, degli interessi convenzionali superiori alla soglia antiusura - Disparità di trattamento tra clienti e banca, oltreché tra singoli clienti - Ingiustificato trattamento di favore per le banche. - Legge 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1 [rectius: d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv., con modif., nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1]. - Costituzione, art. 3. IL TRIBUNALE In persona del giudice, dott.ssa Patrizia Collino ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1440 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 1999 e promossa con atto di citazione notificata il 15 novembre 1999 da Funivie Pinzolo S.p.a., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Trento, via Manci, 54 presso il dott. Paolo Toniolatti avvocato che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in margine all'atto di citazione, attrice; Contro Mediocredito Trentino-Alto Adige, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Trento, via Grazioli, 6 presso il dott. Enrico Gianmarco-Dario De Carli avvocato che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in margine alla comparsa di risposta, convenuta, avente per oggetto: pagamento somma e trattenuta in decisione all'udienza del 29 novembre 2000 sulle seguenti conclusioni. Attrice: "Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa ed ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: 1) accertare e dichiarare che le date dei cambi iniziali da assumere, ai sensi dell'art. 4 del contratto in essere tra le parti, per la determinazione delle differenze sul capitale e sugli interessi determinate per effetto delle variazioni dei cambi sono quelle di erogazione del finanziamento de quo; per l'effetto condannare Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore dell'attrice di una somma pari alla differenza tra le differenze cambio determinate assumendo quali cambi iniziali quelli di erogazione del finanziamento in questione e quanto addebitato a tale titolo da Mediocredito Trentino-Alto Adige a Funivie Pinzolo nel corso dell'esecuzione del contratto in questione; somma questa maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data degli addebiti all'effettivo saldo; 2) accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento de quo recante una pattuizione di interessi in misura superiore ai cosiddetti tassi soglia e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi in misura superiore ai cosiddetti tassi soglia e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti da quando gli stessi sono divenuti illegittimi; conseguentemente, condannare Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore di Funivie Pinzolo di una somma pari agli interessi da quest'ultima corrisposti dalla data in cui gli stessi sono divenuti illegittimi, somma questa maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; in subordine: accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento de quo recante una pattuizione di interessi in misura superiore ai cosiddetti tassi soglia e, per l'effetto, disporre la sua sostituzione con altra recante una misura di interessi corrispondente al tasso di interesse legale; conseguentemente, condannare Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore di Funivie Pinzolo di una somma pari alla differenza tra gli interessi corrisposti da quest'ultima dalla data in cui gli stessi sono divenuti illegittimi e gli interessi legali sulle somme mutuate da tale data, somma questa maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; in ulteriore subordine: accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento de quo recante una pattuizione di interessi in misura superiore ai cosiddetti tassi soglia e, per l'effetto, disporre la sua conversione con altra recante una misura di interessi corrispondente al tasso soglia pro-tempore rilevato; conseguentemente, condannare Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore di Funivie Pinzolo di una somma pari alla differenza tra gli interessi corrisposti da quest'ultima dalla data in cui gli stessi sono divenuti illegittimi e gli interessi determinati utilizzando i tassi soglia pro-tempore rilevati somma questa maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; 3) emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso". Convenuta: "Voglia il Tribunale di Trento: 1) respingere ciascuna delle domande proposte dall'attrice; 2) condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite, incluse spese generali 10% I.V.A.A e C.N.P.A.". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15 novembre 1999, la Funivie Pinzolo S.p.a. conveniva in giudizio il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. esponendo di avere stipulato con il suddetto istituto, in data 26 gennaio 1993, un contratto di finanziamento per l'importo di L. 2.000.000.000 ai tassi ivi indicati; che tale contratto consentiva all'odierna attrice di usufruire di una linea di credito messa a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) per il tramite del Mediocredito centrale e degli istituti di mediocredito regionali; che il contratto di finanziamento prevedeva tra l'altro, all'art. 4, l'obbligo delle funivie di rimborsare o ottenere il rimborso delle somme corrispondenti agli scostamenti di cambio fra l'importo erogato, in lire italiane, e la linea di credito versata in ECU e da restituire periodicamente in valuta alla BEI; deduceva che in base al suddetto contratto la data di riferimento per il calcolo delle differenze di cambio dovesse essere quella della percezione del finanziamento e non quella della erogazione iniziale della provvista da BEI a Mediocredito. Chiedeva pertanto la condanna del Mediocredito alla restituzione della differenza. Chiedeva inoltre fosse dichiarata la nullità della pattuizione degli interessi per violazione delle norme di cui alla legge n. 108/1996. Sosteneva infatti, che la Funivie Pinzolo S.p.a. fosse stata e fosse tuttora penalizzata dal Mediocredito Trentino-Alto Adige in quanto subiva tassi di interesse superiori ai cd. tassi soglia trimestralmente rilevati con riferimento ai mutui con garanzia reale da decreto del Ministero del tesoro in ottemperanza dell'art. 2 legge n. 108 / 1996. Il contratto de quo fissava nel 10,35 annuo il tasso di interesse sulla quota di finanziamento assistita da garanzia di rischio di cambio e nell'11,20 sulla quota priva di tale garanzia. Deduceva che a far data dal trimestre 1° ottobre 1998-31 dicembre 1998, per la parte per la quota assistita da garanzia di rischio di cambio, e dal 1° luglio 1998-30 settembre 1998 per la parte priva di tale garanzia, i tassi soglia rilevati con d.m. risultavano inferiori al tasso originariamente pattuito. Chiedeva infine che il giudicante sollevasse questione di legittimità costituzionale del primo comma legge n. 28 dicembre 2000, n. 24 in relazione agli artt. 77, 3, 24, 101, 102, 104 e 47 della Costituzione per le ragioni che illustrava in comparsa conclusionale. Concludeva quindi come in epigrafe specificato. Ritualmente costituitasi, la banca convenuta contestava le pretese attoree e ne chiedeva la reiezione deducendo la consapevolezza, da parte delle Funivie Pinzolo, di concorrere sulla linea di credito del finanziamento BEI già erogata, alle condizioni già fissate per il cliente al quale Funivie Pinzolo si sostituiva e il già avvenuto versamento della provvista in data 24 settembre 1992. Con riferimento alla domanda relativa al calcolo degli interessi, la convenuta si richiamava all'interpretazione autentica della legge n. 108/1996 operata con il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 che escludeva l'applicabilità delle norme invocate al caso di specie in quanto il contratto de quo era anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 108/1996 citata. Precisate le conclusioni, la causa, all'udienza del 29 novembre 2000, veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il tribunale ritiene sussistano i presupposti per sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 28 febbraio 2001, n. 24 ai fini dell'applicazione degli artt. 1815, secondo comma c.c. e 644 c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana. Sulla rilevanza della questione nel giudizio. Il primo comma di tale articolo recita: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". La questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio: infatti, se non fosse intervenuta detta legge, la clausola contrattuale che indicava il tasso di interessi bancari sarebbe nulla ex art. 1418, comma 1 c.c. e 1419 c.c. comma 2 in relazione a quanto previsto dalla legge n. 108/1996 la quale, modificando l'art. 644 c.p., ha previsto che gli interessi sono sempre usurari se superano di oltre il 50% quelli che sono trimestralmente rilevati dal Ministero del tesoro. Consegue che i tassi applicabili sulla base del contratto de quo sono da considerarsi superiori al tasso soglia con decorrenza (dalla prospettazione di parte attrice non contestata sul punto) 1° ottobre 1998-31 dicembre 1998 per la quota di finanziamento assistita da garanzia e 1° luglio-30 settembre 1998' per la parte priva di tale garanzia. Questo giudice avrebbe infatti deciso la fattispecie con riferimento alla giurisprudenza della s.c. che considerava illegittima la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108/1996, anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge, con conseguente sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente a quella parte di rapporto non ancora esaurito all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 (Cass. 2000/1126; Cass. 2000/5286; Cass. 2000/14899). Sulla non manifesta infondatezza. La legge di conversione mantiene quale momento per la sostituzione del tasso usurario con quello di soglia quanto indicato nel d.l. n. 394/2000: tale sostituzione opera soltanto se il mutuo a tasso fisso è in corso all'entrata in vigore di detto d.l. Si osserva che la disciplina dei mutuo a tasso fisso di cui al comma 2 dell'art. 1 legge citata, prescinde dal limite temporale costituito dall'entrata in vigore della legge n. 108/1996 fissando invece come momento di riferimento i rapporti anteriori alla data del 31 dicembre 2000 e la decorrenza della riduzione degli interessi pattuiti, entro il limite di sostituzione, dal 2 gennaio 2001. Tale riduzione opera pertanto per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 oltre che, ovviamente, per quelli stipulati dal 2001. I mutui contratti dopo tale normativa (la legge n. 108/1996 non potevano infatti prevedere un tasso eccedente la soglia antiusura in quanto esso sarebbe stato considerato non dovuto ex art. 1815 c.c. e non già sostituito. Non deve dimenticarsi infatti che il d.l. n. 394/2000, cosiddetto "salvabanche", è stato emanato dopo che la giurisprudenza della SC soprariportata aveva applicato anche a rapporti antecedenti alla normativa n. 108/1996 e non esauriti, il tasso di sostituzione. Deve pertanto ritenersi che la legge n. 24/2001 si applichi anche ai vecchi mutui, a tasso fisso, con decorrenza 3 gennaio 2001. Nel caso in esame, quindi, si applica il tasso di sostituzione solo da tale data, mentre per il periodo sopraindicato non sarebbe applicabile tale sostituzione e si dovrebbe mantenere il tasso usurari. Sebbene la ratio che emerge dalla norma (art. 1, comma 2 legge n. 24/2000) sia quella di considerare la "eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatisi in Europa e i Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale" non può negarsi che si verifichi una disparità di trattamento tra cliente e banca (oltre che tra singoli clienti in relazione alle specifiche situazioni) con un trattamento di favore nei confronti di quest'ultima laddove abbia commesso usura ai danni di coloro che prima del 1996 abbiano contratto mutui a tasso fisso e, in seguito alla entrata in vigore della legge n. 108/1996 come interpretata autenticamente dal d.l. n. 394 convertito nella legge n. 24/2000, non possano giovarsi del tasso di sostituzione anche per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 108/1996 e il 31 dicembre 2000. P.Q.M. Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge n. 28 febbraio 2001, n. 24 per quanto esposto in motivazione; Sospende il procedimento in corso; Dispone la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti di Camera dei deputati e del Senato; Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale unitamente agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Trento, addí 18 marzo 2001












 

 

 


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