Tribunale
di Trento, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale,
(pubbl. il 30.05.2001 in G.U. - 1a serie speciale n. 21)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Mutui - Interessi - Interessi
usurari - Identificazione come tali dei soli interessi che
superano il limite stabilito dalla legge nel momento in
cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento - Mutui
a tasso fisso - Pattuiti anteriormente alla legge n. 108/1996
- Non esauriti di un tasso di sostituzione applicabile a
decorrere dal 3 gennaio 2001 - Denunciata conseguente debenza,
nel periodo tra l'entrata in vigore della stessa legge n.
108 e il 31 dicembre 2000, degli interessi convenzionali
superiori alla soglia antiusura - Clienti - Banca - Disparità
di trattamento - Ingiustificato trattamento di favore per
le banche - Dubbia legittimità costituzionale
L. 28.02.2001, n. 24, art. 1
D.l. 29.12.2000, n. 394, art. 1
Cost. art. 3.
È
dubbia la legittimità costituzionale dell'articolo
1 della legge 8 febbraio 2001, n. 24. ai fini dell'applicazione
degli articoli 1815, comma 2 del codice civile e 644 del
codice penale, in relazione all'articolo 3 della Costituzione
italiana.
La
questione di legittimità costituzionale è
stata sollevata dal Tribunale di Trento, che osservato quanto
segue:
-
la legge di conversione mantiene quale momento per la sostituzione
del tasso usurario con quello di soglia quanto indicato
nel decreto legge n. 394/2000: tale sostituzione opera soltanto
se il mutuo a tasso fisso è in corso all'entrata
in vigore di detto decreto d'urgenza;
-
la disciplina dei mutuo a tasso fisso (articolo 1, comma
2 della legge citata) prescinde dal limite temporale costituito
dall'entrata in vigore della legge 108/1996, fissando invece
come momento di riferimento i rapporti anteriori alla data
del 31 dicembre 2000 e la decorrenza della riduzione degli
interessi pattuiti, entro il limite di sostituzione, dal
2 gennaio 2001;
-
tale riduzione opera pertanto per i mutui stipulati anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 oltre che,
ovviamente, per quelli stipulati dal 2001;
-
i mutui contratti dopo l'entrata in vigore di queste norme:
la legge n. 108/1996 non poteva, infatti, prevedere un tasso
eccedente la soglia antiusura in quanto esso sarebbe stato
considerato non dovuto ex art. 1815 c.c. e non già
sostituito.
-
il decreto legge 394/2000, peraltro, cosiddetto "salvabanche",
è stato emanato dopo che la giurisprudenza della
Suprema corte aveva applicato anche a rapporti antecedenti
alla legge 108/1996 e non esauriti, il tasso di sostituzione;
- deve pertanto ritenersi che la legge n. 24/2001 si applichi
anche ai vecchi mutui, a tasso fisso, con decorrenza 3 gennaio
2001;
La
ratio che emerge dalla norma in questione (art. 1, comma
2 legge n. 24/2000) è quella di considerare la "eccezionale
caduta dei tassi di interesse verificatisi in Europa e in
Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale".
Allo stesso tempo, però, non può negarsi che
si verifichi una disparità di trattamento tra cliente
e banca (oltre che tra singoli clienti in relazione alle
specifiche situazioni) con un trattamento di favore nei
confronti di quest'ultima laddove abbia commesso usura ai
danni di coloro che prima del 1996 abbiano contratto mutui
a tasso fisso e, in seguito alla entrata in vigore della
legge n. 108/1996 come interpretata autenticamente dal d.l.
n. 394 convertito nella legge n. 24/2000, non possano giovarsi
del tasso di sostituzione anche per il periodo intercorrente
tra l'entrata in vigore della legge n. 108/1996 e il 31
dicembre 2000.
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Trento
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA PUBBL. IL 30.05.2001
IN G.U. - 1a SERIE SPECIALE N. 21 Obbligazioni pecuniarie
- Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari -
Identificazione come tali dei soli interessi che superano
il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono
promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente
dal momento del loro pagamento - Contestuale previsione,
per i mutui a tasso fisso pattuiti anteriormente alla legge
n. 108/1996 e non esauriti, di un tasso di sostituzione
applicabile a decorrere dal 3 gennaio 2001 - Denunciata
conseguente debenza, nel periodo tra l'entrata in vigore
della stessa legge n. 108 e il 31 dicembre 2000, degli interessi
convenzionali superiori alla soglia antiusura - Disparità
di trattamento tra clienti e banca, oltreché tra singoli
clienti - Ingiustificato trattamento di favore per le banche.
- Legge 28 febbraio 2001, n. 24, art. 1 [rectius: d.l. 29
dicembre 2000, n. 394 (conv., con modif., nella legge 28
febbraio 2001, n. 24), art. 1]. - Costituzione, art. 3.
IL TRIBUNALE In persona del giudice, dott.ssa Patrizia Collino
ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta
al n. 1440 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
1999 e promossa con atto di citazione notificata il 15 novembre
1999 da Funivie Pinzolo S.p.a., in persona del legale rappresentante
elettivamente domiciliata in Trento, via Manci, 54 presso
il dott. Paolo Toniolatti avvocato che la rappresenta e
difende in virtù di procura speciale in margine all'atto
di citazione, attrice; Contro Mediocredito Trentino-Alto
Adige, in persona del legale rappresentante elettivamente
domiciliata in Trento, via Grazioli, 6 presso il dott. Enrico
Gianmarco-Dario De Carli avvocato che la rappresenta e difende
in virtù di procura speciale in margine alla comparsa di
risposta, convenuta, avente per oggetto: pagamento somma
e trattenuta in decisione all'udienza del 29 novembre 2000
sulle seguenti conclusioni. Attrice: "Voglia il tribunale
adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa
ed ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
1) accertare e dichiarare che le date dei cambi iniziali
da assumere, ai sensi dell'art. 4 del contratto in essere
tra le parti, per la determinazione delle differenze sul
capitale e sugli interessi determinate per effetto delle
variazioni dei cambi sono quelle di erogazione del finanziamento
de quo; per l'effetto condannare Mediocredito Trentino-Alto
Adige S.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
alla restituzione in favore dell'attrice di una somma pari
alla differenza tra le differenze cambio determinate assumendo
quali cambi iniziali quelli di erogazione del finanziamento
in questione e quanto addebitato a tale titolo da Mediocredito
Trentino-Alto Adige a Funivie Pinzolo nel corso dell'esecuzione
del contratto in questione; somma questa maggiorata di interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla data degli addebiti
all'effettivo saldo; 2) accertare e dichiarare la nullità
della clausola del contratto di finanziamento de quo recante
una pattuizione di interessi in misura superiore ai cosiddetti
tassi soglia e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli
interessi in misura superiore ai cosiddetti tassi soglia
e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti
da quando gli stessi sono divenuti illegittimi; conseguentemente,
condannare Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., in persona
del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore
di Funivie Pinzolo di una somma pari agli interessi da quest'ultima
corrisposti dalla data in cui gli stessi sono divenuti illegittimi,
somma questa maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine: accertare e dichiarare la nullità della clausola
del contratto di finanziamento de quo recante una pattuizione
di interessi in misura superiore ai cosiddetti tassi soglia
e, per l'effetto, disporre la sua sostituzione con altra
recante una misura di interessi corrispondente al tasso
di interesse legale; conseguentemente, condannare Mediocredito
Trentino-Alto Adige S.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
alla restituzione in favore di Funivie Pinzolo di una somma
pari alla differenza tra gli interessi corrisposti da quest'ultima
dalla data in cui gli stessi sono divenuti illegittimi e
gli interessi legali sulle somme mutuate da tale data, somma
questa maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
in ulteriore subordine: accertare e dichiarare la nullità
della clausola del contratto di finanziamento de quo recante
una pattuizione di interessi in misura superiore ai cosiddetti
tassi soglia e, per l'effetto, disporre la sua conversione
con altra recante una misura di interessi corrispondente
al tasso soglia pro-tempore rilevato; conseguentemente,
condannare Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., in persona
del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore
di Funivie Pinzolo di una somma pari alla differenza tra
gli interessi corrisposti da quest'ultima dalla data in
cui gli stessi sono divenuti illegittimi e gli interessi
determinati utilizzando i tassi soglia pro-tempore rilevati
somma questa maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
3) emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria
del caso". Convenuta: "Voglia il Tribunale di Trento: 1)
respingere ciascuna delle domande proposte dall'attrice;
2) condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite,
incluse spese generali 10% I.V.A.A e C.N.P.A.". SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15 novembre
1999, la Funivie Pinzolo S.p.a. conveniva in giudizio il
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. esponendo di avere
stipulato con il suddetto istituto, in data 26 gennaio 1993,
un contratto di finanziamento per l'importo di L. 2.000.000.000
ai tassi ivi indicati; che tale contratto consentiva all'odierna
attrice di usufruire di una linea di credito messa a disposizione
dalla Banca europea degli investimenti (BEI) per il tramite
del Mediocredito centrale e degli istituti di mediocredito
regionali; che il contratto di finanziamento prevedeva tra
l'altro, all'art. 4, l'obbligo delle funivie di rimborsare
o ottenere il rimborso delle somme corrispondenti agli scostamenti
di cambio fra l'importo erogato, in lire italiane, e la
linea di credito versata in ECU e da restituire periodicamente
in valuta alla BEI; deduceva che in base al suddetto contratto
la data di riferimento per il calcolo delle differenze di
cambio dovesse essere quella della percezione del finanziamento
e non quella della erogazione iniziale della provvista da
BEI a Mediocredito. Chiedeva pertanto la condanna del Mediocredito
alla restituzione della differenza. Chiedeva inoltre fosse
dichiarata la nullità della pattuizione degli interessi
per violazione delle norme di cui alla legge n. 108/1996.
Sosteneva infatti, che la Funivie Pinzolo S.p.a. fosse stata
e fosse tuttora penalizzata dal Mediocredito Trentino-Alto
Adige in quanto subiva tassi di interesse superiori ai cd.
tassi soglia trimestralmente rilevati con riferimento ai
mutui con garanzia reale da decreto del Ministero del tesoro
in ottemperanza dell'art. 2 legge n. 108 / 1996. Il contratto
de quo fissava nel 10,35 annuo il tasso di interesse sulla
quota di finanziamento assistita da garanzia di rischio
di cambio e nell'11,20 sulla quota priva di tale garanzia.
Deduceva che a far data dal trimestre 1° ottobre 1998-31
dicembre 1998, per la parte per la quota assistita da garanzia
di rischio di cambio, e dal 1° luglio 1998-30 settembre
1998 per la parte priva di tale garanzia, i tassi soglia
rilevati con d.m. risultavano inferiori al tasso originariamente
pattuito. Chiedeva infine che il giudicante sollevasse questione
di legittimità costituzionale del primo comma legge n. 28
dicembre 2000, n. 24 in relazione agli artt. 77, 3, 24,
101, 102, 104 e 47 della Costituzione per le ragioni che
illustrava in comparsa conclusionale. Concludeva quindi
come in epigrafe specificato. Ritualmente costituitasi,
la banca convenuta contestava le pretese attoree e ne chiedeva
la reiezione deducendo la consapevolezza, da parte delle
Funivie Pinzolo, di concorrere sulla linea di credito del
finanziamento BEI già erogata, alle condizioni già fissate
per il cliente al quale Funivie Pinzolo si sostituiva e
il già avvenuto versamento della provvista in data 24 settembre
1992. Con riferimento alla domanda relativa al calcolo degli
interessi, la convenuta si richiamava all'interpretazione
autentica della legge n. 108/1996 operata con il decreto
legge 29 dicembre 2000, n. 394 che escludeva l'applicabilità
delle norme invocate al caso di specie in quanto il contratto
de quo era anteriore alla data di entrata in vigore della
legge n. 108/1996 citata. Precisate le conclusioni, la causa,
all'udienza del 29 novembre 2000, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il tribunale ritiene sussistano i
presupposti per sollevare questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 1 legge 28 febbraio 2001, n. 24 ai fini dell'applicazione
degli artt. 1815, secondo comma c.c. e 644 c.p. in relazione
all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.
Sulla rilevanza della questione nel giudizio. Il primo comma
di tale articolo recita: "ai fini dell'applicazione dell'art.
644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento". La questione di legittimità costituzionale è
rilevante nel presente giudizio: infatti, se non fosse intervenuta
detta legge, la clausola contrattuale che indicava il tasso
di interessi bancari sarebbe nulla ex art. 1418, comma 1
c.c. e 1419 c.c. comma 2 in relazione a quanto previsto
dalla legge n. 108/1996 la quale, modificando l'art. 644
c.p., ha previsto che gli interessi sono sempre usurari
se superano di oltre il 50% quelli che sono trimestralmente
rilevati dal Ministero del tesoro. Consegue che i tassi
applicabili sulla base del contratto de quo sono da considerarsi
superiori al tasso soglia con decorrenza (dalla prospettazione
di parte attrice non contestata sul punto) 1° ottobre 1998-31
dicembre 1998 per la quota di finanziamento assistita da
garanzia e 1° luglio-30 settembre 1998' per la parte priva
di tale garanzia. Questo giudice avrebbe infatti deciso
la fattispecie con riferimento alla giurisprudenza della
s.c. che considerava illegittima la pattuizione di interessi
moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge
n. 108/1996, anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata
in vigore di detta legge, con conseguente sostituzione di
un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente
a quella parte di rapporto non ancora esaurito all'entrata
in vigore della legge n. 108/1996 (Cass. 2000/1126; Cass.
2000/5286; Cass. 2000/14899). Sulla non manifesta infondatezza.
La legge di conversione mantiene quale momento per la sostituzione
del tasso usurario con quello di soglia quanto indicato
nel d.l. n. 394/2000: tale sostituzione opera soltanto se
il mutuo a tasso fisso è in corso all'entrata in vigore
di detto d.l. Si osserva che la disciplina dei mutuo a tasso
fisso di cui al comma 2 dell'art. 1 legge citata, prescinde
dal limite temporale costituito dall'entrata in vigore della
legge n. 108/1996 fissando invece come momento di riferimento
i rapporti anteriori alla data del 31 dicembre 2000 e la
decorrenza della riduzione degli interessi pattuiti, entro
il limite di sostituzione, dal 2 gennaio 2001. Tale riduzione
opera pertanto per i mutui stipulati anteriormente all'entrata
in vigore della legge n. 108/1996 oltre che, ovviamente,
per quelli stipulati dal 2001. I mutui contratti dopo tale
normativa (la legge n. 108/1996 non potevano infatti prevedere
un tasso eccedente la soglia antiusura in quanto esso sarebbe
stato considerato non dovuto ex art. 1815 c.c. e non già
sostituito. Non deve dimenticarsi infatti che il d.l. n.
394/2000, cosiddetto "salvabanche", è stato emanato dopo
che la giurisprudenza della SC soprariportata aveva applicato
anche a rapporti antecedenti alla normativa n. 108/1996
e non esauriti, il tasso di sostituzione. Deve pertanto
ritenersi che la legge n. 24/2001 si applichi anche ai vecchi
mutui, a tasso fisso, con decorrenza 3 gennaio 2001. Nel
caso in esame, quindi, si applica il tasso di sostituzione
solo da tale data, mentre per il periodo sopraindicato non
sarebbe applicabile tale sostituzione e si dovrebbe mantenere
il tasso usurari. Sebbene la ratio che emerge dalla norma
(art. 1, comma 2 legge n. 24/2000) sia quella di considerare
la "eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatisi
in Europa e i Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere
strutturale" non può negarsi che si verifichi una disparità
di trattamento tra cliente e banca (oltre che tra singoli
clienti in relazione alle specifiche situazioni) con un
trattamento di favore nei confronti di quest'ultima laddove
abbia commesso usura ai danni di coloro che prima del 1996
abbiano contratto mutui a tasso fisso e, in seguito alla
entrata in vigore della legge n. 108/1996 come interpretata
autenticamente dal d.l. n. 394 convertito nella legge n.
24/2000, non possano giovarsi del tasso di sostituzione
anche per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della legge n. 108/1996 e il 31 dicembre 2000. P.Q.M. Solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge
n. 28 febbraio 2001, n. 24 per quanto esposto in motivazione;
Sospende il procedimento in corso; Dispone la notificazione
della presente ordinanza ai procuratori delle parti, al
Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione
della stessa ai Presidenti di Camera dei deputati e del
Senato; Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte
costituzionale unitamente agli atti del giudizio e con la
prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
Trento, addí 18 marzo 2001