Corte
di cassazione (sez. I civ.), sentenza 15 maggio 2001, n.
6665
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Fallimento -
Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione
revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito - Convenzione
costitutiva di fondo patrimoniale - Sentenza dichiarativa
d'inefficacia - Impugnazione - Integrazione del contraddittorio
nei confronti del coniuge partecipante alla convenzione
- Necessità
R.d. 16.03.1942, n. 267, art. 64
II
coniuge del fallito che è stato partecipe della convenzione
matrimoniale costitutiva del fondo patrimoniale è
parte necessaria nel processo d'appello instaurato contro
la sentenza che, in seguito dell'azione esercitata dal curatore
(articolo 64 della legge fallimentare) dichiara quella convenzione
stessa inefficace rispetto ai creditori, quale atto a titolo
gratuito.
Corte di cassazione (sez. I - Civile), sentenza 15 maggio
2001, n. 6665 [La massima] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA
CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo
ROCCHI, Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO, Rel. Consigliere
Dott. Donato PLENTEDA, Consigliere Dott. Walter CELENTANO,
Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO, Consigliere ha pronunciato
la seguente SENTENZA N. 6665 DEP. IL 15.05.2001 sul ricorso
proposto da: P.F., in proprio e nella qualità di genitore
esercente la potestà sulle figlie P.S.F., P.I.P., P.F.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA
CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall'avvocato ORLANDO ANTONIO, giusta procura rilasciata
dal Consolato d'Italia in Santiago del Cile rep. n. 40/99
del 18.6.1999; ricorrente contro CURATELA DEL FALLIMENTO
INALLA Sas;. Intimato avverso la sentenza n. 1020/98 della
Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07.05.98; udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14.11.2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO; udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento dei
motivi primo e quarto, con l'assorbimento dei restanti motivi
del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pubblicata
il 17 aprile 1993 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
accogliendo la domanda proposta dal curatore del fallimento
della società in accomandita semplice Inalla di P.F. e C.
e del P., dichiarava -- a norma - dell'art. 64 legge fallimentare
- la inefficacia nei confronti del fallimento dell'atto
di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da P.F.
il 22 maggio 1985 (avente ad oggetto due appartamenti compresi
in due distinti edifici posti in Napoli) e dichiarava acquisiti
gli immobili all'attivo fallimentare (essendo stato il giudizio
promosso nei confronti del P. e della moglie di lui T.O.
"in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà
sulle figlie minori"). Con sentenza pubblicata il 7 maggio
1998 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello proposto
da F.P., rilevando - innanzitutto - che l'asserito errore
nella "indicazione nominativa" di uno dei figli minori rappresentato
in giudizio dalla madre T.O. era in ogni caso irrilevante,
poiché unico legittimo contraddittore del curatore che agisca
sul fondamento dell'art. 64 l. f. è il fallito e l'eventuale
diritto di usufrutto gravante sugli immobili costituiti
in fondo patrimoniale dal P. non influiva sul contraddittorio
"trattandosi di diritto autonomo suscettivo di eventuale
separata tutela da parte dell'avente diritto"; nel merito
confermando che la costituzione del fondo patrimoniale è
atto a titolo gratuito che non costituisce adempimento di
un dovere morale, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza
di legittimità (Cass. 6954/1997); e per altro osservando
che il requisito della "proporzionalità" sarebbe nella specie
contraddetto dal fatto che i beni ereditari costituiti in
fondo patrimoniale erano gli unici immobili di proprietà
del fallito, mentre le "esigenze di mantenimento della famiglia"
non potevano essere opposte al curatore per contrastare
l'azione ex art. 64 l.f., ma semmai prospettate al giudice
delegato a norma dell'art. 47 l.f.. Contro questa sentenza
F.P. ha proposto ricorso per cassazione, prospettando sei
motivi di impugnazione. Il curatore del fallimento intimato
non ha svolto difese in questa fase MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo del ricorso il P. denuncia violazione
degli artt. 331 e 350 c.p.c. per non essere stata disposta
la integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello
con riguardo a tutte le parti costituite in primo grado
(la moglie del P., T.O.,e le loro figlie divenute maggiorenni).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli
artt. 168, 169, 170 171 e 433 Cod. civ., in relazione all'art.
64 l.f., nonché vizio di motivazione, e contesta che nella
specie l'atto revocando, privo di corrispettivo, fosse determinato
da spirito di liberalità, essendo finalizzato all'adempimento
di un dovere morale e di un obbligo giuridico del costituente
verso i figli e la moglie, anche con riguardo alla prestazione
degli alimenti. Con il terzo motivo il P. critica come espressione
di un vizio di motivazione e di "violazione di norme di
diritto" la valutazione della Corte d'appello in ordine
al difetto in ogni caso del requisito della "proporzionalità",
quando invece la proprietà dei beni era mantenuta dallo
stesso P. che destinava ai bisogni della famiglia soltanto
i due terzi dei relativi frutti. Con il quarto motivo il
ricorrente ancora denuncia il difetto di integrità del contraddittorio
nel giudizio di secondo grado, svolto esclusivamente tra
il curatore e il P., quando invece a quello di primo grado
aveva partecipato anche la moglie di lui, la O., in proprio
e in rappresentanza delle figlie minori. Con il quinto motivo
il ricorrente prospetta, come ragione di nullità della sentenza
di primo grado il fatto che essa fu decisa da un collegio
di cui facevano parte, il presidente del Tribunale che aveva
dichiarato il fallimento del P. e lo stesso giudice delegato.
Il curatore per altro sarebbe privo di legittimazione processuale
poiché l'autorizzazione a promuovere l'azione era stata
dal giudice delegato subordinata all'accertamento della
avvenuta annotazione ex art. 162, comma 3, c.c., che non
risulta compiuto dal curatore. Infine con il sesto motivo
il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 64 l.f. - con riferimento all'art. 30 Costituzione
- nella parte in cui non esclude dalla revoca la convenzione
di costituzione del fondo patrimoniale, relativo a beni
non provenienti dalla attività di impresa, attuata per sopperire
alle esigenze di vita dei figli minori. 2. Il primo e il
quarto motivo del ricorso, che attengono alla integrità
del contraddittorio nel giudizio di appello, sono fondati
e nell'accoglimento di esso rimangono assorbiti gli altri
motivi che prospettano censure inerenti alla decisione di
merito. La azione esercitata dal curatore ex art. 64 legge
fallimentare per la dichiarazione di inefficacia dell'atto
di costituzione del fondo patrimoniale fu proposta nei confronti
del fallito e della moglie di lui, T.O., "in proprio e nella
qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori",
essendo la O. partecipe dell'atto stesso di convenzione
(22 maggio 1985) e ad essa spettando l'amministrazione del
fondo - disgiuntamente dal marito: artt. 168 e 180 c.c.
-. La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(che accolse la domanda del curatore) fu dunque pronunciata
nei confronti anche di T.O., nella qualità di coniuge partecipe
dello atto di costituzione e amministratore del fondo patrimoniale,
e delle figlie. minori, rappresentate dai genitori. E mentre
con riguardo alle figlie due delle quali, secondo riferisce
il ricorrente, hanno raggiunto la maggiore età - non può
configurarsi che un interesse apprezzabile a norma dell'art.
105 c.p.c. e tale dunque da non attribuire ad esse il ruolo
di parti necessarie del processo a norma dell'art. 331 c.p.c.,
non altrettanto può dirsi quanto a T.O., coniuge del fallito
P. e con lui partecipe della convenzione matrimoniale costitutiva
del fondo patrimoniale, che il Tribunale, accogliendo la
domanda del curatore, ha dichiarato priva di effetti rispetto
ai creditori come atto a titolo gratuito a norma dell'art.
64 l.f.. E poiché la sentenza del Tribunale non fu impugnata
anche nei confronti della O. e il giudice di appello non
dispose la integrazione del contraddittorio rispetto ad
essa, secondo il precetto dell'art. 331 c.p.c., il giudizio
di appello e la sentenza che lo ha concluso ne sono risultati
radicalmente viziati. In accoglimento quindi del primo e
del quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata - affetta
da nullità - deve essere cassata, con rinvio davanti ad
altra sezione della Corte d'appello di Napoli (che provvederà
anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio)
perché il riesame si svolga nei confronti di tutte le parti
necessarie. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quarto
motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d'appello di Napoli, diversa sezione. Roma, 14 novembre
2000