Corte di cassazione (sez. I civ.), sentenza 15 maggio 2001, n. 6665
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito - Convenzione costitutiva di fondo patrimoniale - Sentenza dichiarativa d'inefficacia - Impugnazione - Integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge partecipante alla convenzione - Necessità
R.d. 16.03.1942, n. 267, art. 64

II coniuge del fallito che è stato partecipe della convenzione matrimoniale costitutiva del fondo patrimoniale è parte necessaria nel processo d'appello instaurato contro la sentenza che, in seguito dell'azione esercitata dal curatore (articolo 64 della legge fallimentare) dichiara quella convenzione stessa inefficace rispetto ai creditori, quale atto a titolo gratuito.

Corte di cassazione (sez. I - Civile), sentenza 15 maggio 2001, n. 6665 [La massima] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI, Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO, Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA, Consigliere Dott. Walter CELENTANO, Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO, Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 6665 DEP. IL 15.05.2001 sul ricorso proposto da: P.F., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie P.S.F., P.I.P., P.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO ANTONIO, giusta procura rilasciata dal Consolato d'Italia in Santiago del Cile rep. n. 40/99 del 18.6.1999; ricorrente contro CURATELA DEL FALLIMENTO INALLA Sas;. Intimato avverso la sentenza n. 1020/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07.05.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.11.2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e quarto, con l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pubblicata il 17 aprile 1993 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la domanda proposta dal curatore del fallimento della società in accomandita semplice Inalla di P.F. e C. e del P., dichiarava -- a norma - dell'art. 64 legge fallimentare - la inefficacia nei confronti del fallimento dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da P.F. il 22 maggio 1985 (avente ad oggetto due appartamenti compresi in due distinti edifici posti in Napoli) e dichiarava acquisiti gli immobili all'attivo fallimentare (essendo stato il giudizio promosso nei confronti del P. e della moglie di lui T.O. "in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori"). Con sentenza pubblicata il 7 maggio 1998 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello proposto da F.P., rilevando - innanzitutto - che l'asserito errore nella "indicazione nominativa" di uno dei figli minori rappresentato in giudizio dalla madre T.O. era in ogni caso irrilevante, poiché unico legittimo contraddittore del curatore che agisca sul fondamento dell'art. 64 l. f. è il fallito e l'eventuale diritto di usufrutto gravante sugli immobili costituiti in fondo patrimoniale dal P. non influiva sul contraddittorio "trattandosi di diritto autonomo suscettivo di eventuale separata tutela da parte dell'avente diritto"; nel merito confermando che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito che non costituisce adempimento di un dovere morale, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 6954/1997); e per altro osservando che il requisito della "proporzionalità" sarebbe nella specie contraddetto dal fatto che i beni ereditari costituiti in fondo patrimoniale erano gli unici immobili di proprietà del fallito, mentre le "esigenze di mantenimento della famiglia" non potevano essere opposte al curatore per contrastare l'azione ex art. 64 l.f., ma semmai prospettate al giudice delegato a norma dell'art. 47 l.f.. Contro questa sentenza F.P. ha proposto ricorso per cassazione, prospettando sei motivi di impugnazione. Il curatore del fallimento intimato non ha svolto difese in questa fase MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo del ricorso il P. denuncia violazione degli artt. 331 e 350 c.p.c. per non essere stata disposta la integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello con riguardo a tutte le parti costituite in primo grado (la moglie del P., T.O.,e le loro figlie divenute maggiorenni). Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 168, 169, 170 171 e 433 Cod. civ., in relazione all'art. 64 l.f., nonché vizio di motivazione, e contesta che nella specie l'atto revocando, privo di corrispettivo, fosse determinato da spirito di liberalità, essendo finalizzato all'adempimento di un dovere morale e di un obbligo giuridico del costituente verso i figli e la moglie, anche con riguardo alla prestazione degli alimenti. Con il terzo motivo il P. critica come espressione di un vizio di motivazione e di "violazione di norme di diritto" la valutazione della Corte d'appello in ordine al difetto in ogni caso del requisito della "proporzionalità", quando invece la proprietà dei beni era mantenuta dallo stesso P. che destinava ai bisogni della famiglia soltanto i due terzi dei relativi frutti. Con il quarto motivo il ricorrente ancora denuncia il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, svolto esclusivamente tra il curatore e il P., quando invece a quello di primo grado aveva partecipato anche la moglie di lui, la O., in proprio e in rappresentanza delle figlie minori. Con il quinto motivo il ricorrente prospetta, come ragione di nullità della sentenza di primo grado il fatto che essa fu decisa da un collegio di cui facevano parte, il presidente del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento del P. e lo stesso giudice delegato. Il curatore per altro sarebbe privo di legittimazione processuale poiché l'autorizzazione a promuovere l'azione era stata dal giudice delegato subordinata all'accertamento della avvenuta annotazione ex art. 162, comma 3, c.c., che non risulta compiuto dal curatore. Infine con il sesto motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 l.f. - con riferimento all'art. 30 Costituzione - nella parte in cui non esclude dalla revoca la convenzione di costituzione del fondo patrimoniale, relativo a beni non provenienti dalla attività di impresa, attuata per sopperire alle esigenze di vita dei figli minori. 2. Il primo e il quarto motivo del ricorso, che attengono alla integrità del contraddittorio nel giudizio di appello, sono fondati e nell'accoglimento di esso rimangono assorbiti gli altri motivi che prospettano censure inerenti alla decisione di merito. La azione esercitata dal curatore ex art. 64 legge fallimentare per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale fu proposta nei confronti del fallito e della moglie di lui, T.O., "in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori", essendo la O. partecipe dell'atto stesso di convenzione (22 maggio 1985) e ad essa spettando l'amministrazione del fondo - disgiuntamente dal marito: artt. 168 e 180 c.c. -. La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (che accolse la domanda del curatore) fu dunque pronunciata nei confronti anche di T.O., nella qualità di coniuge partecipe dello atto di costituzione e amministratore del fondo patrimoniale, e delle figlie. minori, rappresentate dai genitori. E mentre con riguardo alle figlie due delle quali, secondo riferisce il ricorrente, hanno raggiunto la maggiore età - non può configurarsi che un interesse apprezzabile a norma dell'art. 105 c.p.c. e tale dunque da non attribuire ad esse il ruolo di parti necessarie del processo a norma dell'art. 331 c.p.c., non altrettanto può dirsi quanto a T.O., coniuge del fallito P. e con lui partecipe della convenzione matrimoniale costitutiva del fondo patrimoniale, che il Tribunale, accogliendo la domanda del curatore, ha dichiarato priva di effetti rispetto ai creditori come atto a titolo gratuito a norma dell'art. 64 l.f.. E poiché la sentenza del Tribunale non fu impugnata anche nei confronti della O. e il giudice di appello non dispose la integrazione del contraddittorio rispetto ad essa, secondo il precetto dell'art. 331 c.p.c., il giudizio di appello e la sentenza che lo ha concluso ne sono risultati radicalmente viziati. In accoglimento quindi del primo e del quarto motivo del ricorso, la sentenza impugnata - affetta da nullità - deve essere cassata, con rinvio davanti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli (che provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio) perché il riesame si svolga nei confronti di tutte le parti necessarie. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli, diversa sezione. Roma, 14 novembre 2000












 

 

 


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