Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere. Sezione Fallimentare,
Decreto n. 2 del 1 dicembre 1999 sulla riproponibilità
della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione
controllata anche a seguito di un provvedimento che abbia
già negato l'esistenza dei presupposti per dar luogo
alla procedura anzidetta
La
massima
In
assenza di riferimenti normativi e pronunce giurisprudenziali
edite è riproponibile la domanda di ammissione alla
procedura di amministrazione controllata anche a seguito
di un provvedimento che abbia già negato l'esistenza
dei presupposti per dar luogo alla procedura anzidetta,
ciò argomentando proprio dall'assenza di un divieto
legislativamente posto, nonché dalla diversità
dei presupposti dell'amministrazione controllata rispetto
al concordato preventivo, per il quale, in base all'art.
162 l.fall., tale riproponibilità è esclusa.
Mentre l'art. 162 l.fall. impone senz'altro di attivare
nell'ipotesi d'inammissibilità del concordato la
procedura per la dichiarazione di fallimento - anche se
si propende pure in questa ipotesi a non ravvisare nel ricorso
dell'imprenditore una dichiarazione confessoria di insolvenza
ma a richiedere comunque il vaglio circa la sussistenza
dei presupposti della dichiarazione di fallimento - in ipotesi
di rigetto di istanza di amministrazione controllata il
Tribunale ha il potere- dovere di promuovere il fallimento
di ufficio della società qualora ritenga che il dissesto
non sia temporaneo ed irreversibile ma l'attivazione della
procedura non è obbligatoria, come nell'ipotesi di
concordato, ma puramente eventuale.
La mancanza tra le norme che regolano l'amministrazione
controllata di una disposizione analoga all'art. 162 ultimo
comma che porta ad escludere, anche se non letteralmente
previsto, la riproponibilità della domanda di concordato
preventivo, implica che tale divieto non possa essere esteso
dalla giurisprudenza in via analogica all'amministrazione
controllata.
Poiché non sempre il rigetto dell'istanza di ammissione
alla procedura implica un giudizio positivo in ordine allesistenza
attuale dello stato d'insolvenza dell'imprenditore ed ad
una sua incapacità, nell'immediato, di far fronte
alle proprie obbligazioni, non può impedirsi all'imprenditore
stesso di proporre un nuovo piano di risanamento che, evidenziando
elementi soggettivi ed oggettivi prima non evidenziati o
emersi successivamente, possa fornire la dimostrazione delle
comprovate possibilità di risanare l'impresa che
erano state in precedenza negate (a cura di Nicola Graziano)
Il
decreto
IL
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione fallimentare
riunito
in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati
dott.ssa Elena Fulgenzi Presidente rel.
Giuseppe Dongiacomo Giudice
Angelo Del Franco Giudice
letta la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione
controllata presentata dalla SIAM s.p.a. in data 6.7.1999;
sentito il legale rappresentante della società, sig.
Riccardo Russo;
letto il parere favorevole del P.M. del 12.11.1999;
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza camerale
del 15 ottobre 1999;
OSSERVA
La
domanda è fondata e merita accoglimento.
Questione preliminare posta all'attenzione del Collegio
è quella relativa alla riproponibilità della
domanda di ammissione alla procedura di amministrazione
controllata anche a seguito di un provvedimento che abbia
già negato, come nel caso in esame, l'esistenza dei
presupposti per dar luogo alla procedura anzidetta. In assenza
di riferimenti normativi e pronunce giurisprudenziali edite,
il Collegio ritiene che al quesito possa rispondersi positivamente,
ciò argomentando proprio dall'assenza di un divieto
legislativamente posto, nonché dalla diversità
dei presupposti dell'amministrazione controllata rispetto
al concordato preventivo, per il quale, in base all'art.
162 l.fall., tale riproponibilità è esclusa.
Sulla temporanea difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, condizione oggettiva prevista dall'alt. 187
l.fall. per l'ammissione alla procedura, si è molto
discusso in dottrina ed in giurisprudenza, evidenziando
entrambe, inizialmente, i tratti distintivi di tale situazione
rispetto ad un vero e proprio stato d'insolvenza e paragonando,
invece, in un secondo momento, tale situazione di temporanea
difficoltà e lo stato di insolvenza a due graduazioni
del medesimo fenomeno, nel senso che la prima si differenzia
dalla seconda soltanto perché temporanea e reversibile.
Ebbene, proprio tale giudizio prognostico, eventualmente
positivo nella prima, e sicuramente negativo nella seconda
differenzia la procedura di amministrazione controllata
da quella di concordato preventivo fondato su un conclamato
stato di insolvenza dell'imprenditore, già riconosciuto
come irreversibile. Da tale diversità di presupposti
discende la difformità di disciplina in ordine agli
effetti del provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione
alla procedura. Mentre .infatti, l'art. 162 l.fall. impone
senz'altro di attivare nell'ipotesi d'inammissibilità
del concordato la procedura per la dichiarazione di fallimento
- anche se si propende pure in questa ipotesi a non ravvisare
nel ricorso dell'imprenditore una dichiarazione confessoria
di insolvenza ma a richiedere comunque il vaglio circa la
sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento
- in ipotesi di rigetto di istanza di amministrazione controllata
il Tribunale ha il potere- dovere di promuovere il fallimento
di ufficio della società qualora ritenga che il dissesto
non sia temporaneo ed irreversibile ma l'attivazione della
procedura non è obbligatoria, come nell'ipotesi di
concordato, ma puramente eventuale. Ciò posto, ad
avviso del Collegio, la mancanza tra le norme che regolano
l'amministrazione controllata di una disposizione analoga
all'art. 162 ultimo comma che porta ad escludere, anche
se non letteralmente previsto, la riproponibilità
della domanda di concordato preventivo, implica che tale
divieto non possa essere esteso dalla giurisprudenza in
via analogica all'amministrazione controllata, considerata
come si è detto la diversità di situazioni
obbiettive e la diversa intensità delle difficoltà
economiche cui le due procedure dovrebbero porre rimedio.
Poiché, cioè, non sempre il rigetto dell'istanza
di ammissione procedura implica un giudizio positivo in
ordine allesistenza attuale dello stato d'insolvenza
dell'imprenditore ed ad una sua incapacità, nell'immediato,
di far fronte alle proprie obbligazioni, non può
impedirsi all'imprenditore stesso di proporre un nuovo piano
di risanamento che, evidenziando elementi soggettivi ed
oggettivi prima non evidenziati o emersi successivamente,
possa fornire la dimostrazione delle comprovate possibilità
di risanare l'impresa che erano state in precedenza negate.
Tanto premesso, ricorrono, innanzi tutto, nella fattispecie
in esame, tutte le condizioni formali per l'ammissione alla
procedura richieste dagli artt. 187, 160 nn.l, 2, 3 e 161
l.f. Invero, dalla documentazione prodotta, emerge che:
1.la domanda di amministrazione controllata è stata
autorizzata dall'assemblea straordinaria della società
ricorrente il 30 giugno 1999 (rog. not. Criscuolo di S.Maria
C.V. n.31.713 rep.) ed è stata sottoscritta dal suo
legale rappresentante p.t., sig. Riccardo Russo; 2.1a società
è iscritta nel registro delle imprese fin dalla sua
costituzione (18.5.1992), non ha subito procedure concorsuali
ostative ed appare aver tenuto regolare contabilità;
3. gli amministratori (Russo Riccardo, presidente del c.d.a.,
Vizzari Francesco ed Izzo Antonio, consiglieri di amministrazione),
infine, non hanno riportato condanne né risultano
indagati per i reati indicati nell'art. 160n.31.fall.;
Ciò posto, va rilevato, tuttavia, che l'ammissione
alla procedura dell'amministrazione controllata richiede
il positivo riscontro non solo delle condizioni sopra enunciate
ma anche ed in particolar modo del carattere temporaneo
delle difficoltà economiche dell'istante, della comprovata
possibilità del loro superamento mediante la procedura
e della "meritevolezza" del beneficio scaturente
dalle esperienze e qualità tecniche e professionali
dell'imprenditore idonee al raggiungimento del risanamento
(Cfr. tra le altre Cass., sez 110 gennaio 1991 n.180 in
il Fall 1991,p.480;).
Quanto ai primi due requisiti, temporaneità delle
difficoltà economiche e comprovate possibilità
di risanare l'impresa, occorre premettere che, considerata
la lettera della legge e le conseguenze pregiudizievoli
che potrebbero conseguire per i creditori da un esito infausto
della procedura, la verifica della sussistenza di tali presupposti
impone, come già evidenziato nel precedente provvedimento
di rigetto dell'istanza emesso da questo Tribunale al quale
ci si riporta integralmente, la necessità di formulare
un giudizio probabilistico non di mera eventualità
ed astratta possibilità di risanamento, ma un giudizio
fondato su dati specifici, concreti ed attendibili, tali
da consentire di prospettare con apprezzabile grado di probabilità
il superamento della crisi dell'impresa Se cioè,
"l'incertezza può e deve connotare la valutazione
formulata dall'imprenditore e verifìcata dal giudice
sol perché non è possibile ipotizzare l'esatta
evoluzione di tutti i fattori che influenzano il mercato,
non può concernere la concretezza, l'idoneità
e la funzionalità del piano di superamento della
crisi in assenza di eventi estremi ed imprevedibili o, comunque,
inipotizzabili" (Trib. Napoli /14.4.1993 in II Fall.
1994, 63).
La valutazione delle comprovate possibilità di risanamento
impone, quindi, in primo luogo al Tribunale, di verifìcare
quali siano le cause della crisi, di accertare la congruenza
delle metodologie prospettate come funzionali al loro superamento,
nonché la concretezza ed attendibilità dei
presupposti di fatto che ne condizionano l'attuazione, ossia
la disponibilità ed adeguatezza, pur solo sul piano
previsionale, dei mezzi necessari al succitato fine, accertando,
infine, se in virtù del detto piano, grazie alla
conservazione ed al risanamento dell'azienda, la società
avrà recuperato la capacità di adempiere regolarmente
le proprie obbligazioni avendo presenti le capacità
strutturali, operative e di mercato dell'azienda, nonché
le linee evolutive del mercato medesime ( cfr. Trib. Napoli
14.4.1993 cit., Trib. Roma 23.6.1994 in il Fall. 1995, 102)
versato in conto aumento capitale la somma di £ 1.100.000.000
in attuazione dell'aumento a £ 4.100.000.000 ed i
contributi di cui alla l.488/92.
Esposte sinteticamente le ragioni della crisi economica
dell'impresa, la ricorrente ha poi indicato come elementi
da porre a base del piano di risanamento: a) il completamento
del programma di investimenti previsto, per il quale sono
stati richiesti contributi, in gran parte erogati, soprattutto
grazie alla 1. 488/92 b) la produzione (a fronte della capacità
effettiva di oltre 20.000 veicoli l'anno) di 6.3000 scooter
il primo anno e di 8.800 scooter il secondo anno, pari ad
un fatturato di £ 9.400 milioni per il primo periodo
e di £ 13.700 milioni, per il secondo, con flussi
di cassa per complessivi £ 8.268 milioni durante l'amministrazione
controllata.. Precisa l'istante che, in virtù delle
trattative condotte con la Holding cinese "QJMOTORCYCLE
GROUP CO. LTD" che già permette alla Siam di
utilizzare componenti di buona qualità e a prezzi
tali da consentire un'economia nel costo di produzione degli
stessi, grazie alla rinnovata immagine della società
dovuta oltre che alla pubblicizzazione dei nuovi scooter
su riviste specializzate anche alla partecipazione al Motor
show di Bologna dove i modelli Siamoto sono stati particolarmente
apprezzati, la rete di vendita della società si è
notevolmente ampliata tanto che la produzione dei primi
6 mesi del corrente anno è stata pari a 2.421. scooter
con abbassamento dei prezzi di produzione.
Ebbene, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione
prodotta, può, innanzi tutto, dirsi senz'altro integrato
il requisito della meritevolezza del beneficio, che, in
quanto limitato esclusivamente all'emergenza delle necessarie
esperienze tecnologiche e professionali" e alle "qualità
tecnico-professionali idonee al raggiungimento dello scopo
primario della procedura di risanamento dell'impresa (Cass.
180/1991 cit.), considerata la mancanza di responsabilità
della società istante (e dei suoi amministratori).
La società istante, ai fini predetti, ha indicato
quale causa della crisi aziendale: a) il forte calo della
domanda del prodotto di fabbricazione indiana " Bajaj
Chetak, importato in Italia e distribuito in esclusiva dalla
ricorrente, quale conseguenza del sequestro preventivo disposto
(per il reato di cui all'alt 517c.p.) dal G.i.p. della Pretura
Circondariale di Napoli con decreto notificato in data 19.7.1995,
revocato dal Tribunale di Napoli in funzione di riesame
con ordinanza emessa il 31.7.1995, confermata dalla Corte
di Cassazione con sentenza del 10.1.1996, cui ha fatto seguito
sia il rinvio a giudizio del legale rappresentante della
Piaggio Veicoli Europei s.p.a. e dell'investigatore privato
assunto per l'occasione per i reati di calunnia ed abuso
di ufficio, che l'azione di risarcimento dei danni subiti,
promossa contro la Piaggio Veicoli Europei s.p.a. ed il
quotidiano II Mattino, per la somma di £ 36.468.000.000,
oltre interessi e rivalutazione, nonché l'archiviazione
del procedimento penale contro Riccardo Russo; b) lo slittamento
nel tempo del programma di investimento pianificato dalla
società istante alla fine del 1995 per la produzione
e la commercializzazione di un nuovo scooter, con il marchio
Siamolo, concretizzatesi nel biennio 1996-1997, nell'acquisto
di un capannone industriale di mq. 36.000 in Gricignano
d'Aversa. adeguatamente ampliato per la sistemazione ottimale
della struttura aziendale, nell'allestimento di nuove e
sofisticate attrezzature per la produzione dei componenti
ed il montaggio di scooters (oltre 200 veicoli al giorno
con gli impianti a pieno regime) e, nella commercializzazione
degli stessi, dapprima con la collocazione sul mercato di
tre modelli di nuova produzione, e poi con la realizzazione
di due scooters di nuova progettazione, cui ha fatto seguito
la programmazione delle vendite dei nuovi prodotti in Italia
ed all'estero, mediante la ricerca di importatori, e la
realizzazione di una forte campagna promozionale attraverso
la pubblicazione del marchio su riviste specializzate, il
tutto attraverso il finanziamento diretto dei soci, che
hanno nell'insorgenza della crisi, va senz'altro riconosciuto
in capo alla società ricorrente.
Si tratta, poi, di analizzare se è ragionevolmente
da attendersi la crescita del fatturato prima indicata e
se la stessa è di per sé sufficiente a riportare
la società in condizioni di equilibrio. Ebbene, 1'elemento
primario concreto cui ancorare un giudizio prospettico positivo
fondato su dati reali ed obbiettivi è dato dalla
considerevole crescita del fatturato della società
negli anni 1997-1999. Dai prospetti contabili esibiti dalla
ricorrente risulta, infatti, che lo stesso è passato
da £ 827.120.242 dei primi sei mesi del 1997, a £
1.714.516.138 per i corrispondenti mesi del 1998 fino £
2.821.674.572 per il primo semestre 1999. Sulla base di
tali risultati di periodo, in mancanza di eventi imprevisti,
è possibile fondatamente ipotizzare flussi monetari
netti per i 24 mesi di amministrazione straordinaria di
8.268 milioni. Tali flussi, ad avviso del Collegio, essendo
tratti da un conto economico previsionale basato sul dato
storico delle vendite del primo semestre 1999 e sulla programmazione
ordini al 30.6.99 nonché su un incremento prudenziale
delle stesse per il secondo anno pari al 35% appare - tenuto
conto del margine di incertezza sempre connessa a questo
tipo di giudizio e salva sempre la diversa valutazione che
dovesse emergere dalla relazione commissariale- comunque,
fondato sul dato concreto rappresentato dalla considerevole
ripresa della produzione sopra richiamata. Quanto alle passività
che matureranno nel biennio in considerazione a cui la società
deve dar prova di poter far fronte, appare corretta , la
considerazione dei mutui a lungo termine solo per le rate
a scadere nel periodo di amministrazione, l'esclusione dei
fondi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, delle
riserve, del capitale sociale, del fondo rischi, quali voci
puramente figurative, e l'esclusione ancora dei debiti verso
l'erario per ritenute d'acconto, enti previdenziali verso
dipendenti per retribuzioni, perché già pagate
nel periodo. Sono stati considerati per intero invece i
debiti verso le banche a breve termine, quelli verso i fornitori
e le restanti passività per un totale di £
7.261.193.764, che, a fronte di un fatturato previsto di
circa £ 9.400 milioni per il primo anno e 13.700 per
il secondo anno, che, in un raffronto di costi e ricavi,
dovrebbe portare a flussi monetari per £ 8.200 milioni
circa, potrebbero essere interamente azzerate tanto da consentire
il completo recupero della capacità imprenditoriale
dell'impresa A ciò va aggiunto che la società,
dotata di una consistente ed efficiente struttura aziendale,
ha dimostrato di essere inserita in modo rilevante nel mercato
nazionale ed internazionale mediante una fìtta rete
di rapporti commerciali che rendono di fatto agibile il
piano prospettato ed inducono il Tribunale a ritenere transitorio
lo stato di crisi e risanabile la società. m conclusione,
pertanto, la ricorrente può essere ammessa al beneficio
dell'Amministrazione controllata per la durata massima consentita
di due anni, necessaria a rendere compatibile il progetto
di risanamento dell'impresa alla definizione dei complessi
rapporti pendenti, restando, comunque, sospesi i termini
di decadenza e di prescrizione. L'adunanza dei creditori
può essere differita oltre il termine di trenta giorni,
non perentorio, al fine di garantire la completa informazione
dei creditori.
p.q.m.
Visti
gli artt.187e l88 L.f.,
ammette la SIAM S.p.a. con sede in Gricignano di Aversa-
Zona Industriale Aversa Nord, in persona del legale rappresentante,
amministratore unico, sig. Riccardo Russo, nato a Napoli
il 6.9.1955. , elett. domiciliata in Aversa, Via Michelangelo
103, presso lo studio dell'Aw. Generoso di Biase, alla procedura
di amministrazione controllata per la durata di anni due;
delega alla procedura la dott.ssa Elena Fulgenzi;
ordina la convocazione dei creditori per il giorno 27 gennaio
2000, ore 12,30 e dispone che il presente decreto sia comunicato
agli stessi entro il 17 gennaio 2000;
nomina commissario giudiziale ____________________________________
stabilisce il termine di giorni otto dalla comunicazione
del presente decreto entro il quale la ricorrente deve depositare
nella cancelleria del Tribunale la somma di £ 250.000.000
per le spese di procedura, demandando al Giudice delegato
di provvedere separatamente alla integrazione del predetto
deposito secondo le esigenze effettive della procedura.
Si pubblichi a norma dell'art. 166 l.f.
Così deciso in S.Maria C.V. il 01.12.1999
Il
Presidente rel.
Dott ssa Elena Fulgenti