Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. – Sezione Fallimentare, Decreto n. 2 del 1 dicembre 1999 sulla riproponibilità della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata anche a seguito di un provvedimento che abbia già negato l'esistenza dei presupposti per dar luogo alla procedura anzidetta

La massima

In assenza di riferimenti normativi e pronunce giurisprudenziali edite è riproponibile la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata anche a seguito di un provvedimento che abbia già negato l'esistenza dei presupposti per dar luogo alla procedura anzidetta, ciò argomentando proprio dall'assenza di un divieto legislativamente posto, nonché dalla diversità dei presupposti dell'amministrazione controllata rispetto al concordato preventivo, per il quale, in base all'art. 162 l.fall., tale riproponibilità è esclusa.
Mentre l'art. 162 l.fall. impone senz'altro di attivare nell'ipotesi d'inammissibilità del concordato la procedura per la dichiarazione di fallimento - anche se si propende pure in questa ipotesi a non ravvisare nel ricorso dell'imprenditore una dichiarazione confessoria di insolvenza ma a richiedere comunque il vaglio circa la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento - in ipotesi di rigetto di istanza di amministrazione controllata il Tribunale ha il potere- dovere di promuovere il fallimento di ufficio della società qualora ritenga che il dissesto non sia temporaneo ed irreversibile ma l'attivazione della procedura non è obbligatoria, come nell'ipotesi di concordato, ma puramente eventuale.
La mancanza tra le norme che regolano l'amministrazione controllata di una disposizione analoga all'art. 162 ultimo comma che porta ad escludere, anche se non letteralmente previsto, la riproponibilità della domanda di concordato preventivo, implica che tale divieto non possa essere esteso dalla giurisprudenza in via analogica all'amministrazione controllata.
Poiché non sempre il rigetto dell'istanza di ammissione alla procedura implica un giudizio positivo in ordine all’esistenza attuale dello stato d'insolvenza dell'imprenditore ed ad una sua incapacità, nell'immediato, di far fronte alle proprie obbligazioni, non può impedirsi all'imprenditore stesso di proporre un nuovo piano di risanamento che, evidenziando elementi soggettivi ed oggettivi prima non evidenziati o emersi successivamente, possa fornire la dimostrazione delle comprovate possibilità di risanare l'impresa che erano state in precedenza negate (a cura di Nicola Graziano)

Il decreto

IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati
dott.ssa Elena Fulgenzi Presidente rel.
Giuseppe Dongiacomo Giudice
Angelo Del Franco Giudice
letta la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata presentata dalla SIAM s.p.a. in data 6.7.1999;
sentito il legale rappresentante della società, sig. Riccardo Russo;
letto il parere favorevole del P.M. del 12.11.1999;
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza camerale del 15 ottobre 1999;

OSSERVA

La domanda è fondata e merita accoglimento.
Questione preliminare posta all'attenzione del Collegio è quella relativa alla riproponibilità della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata anche a seguito di un provvedimento che abbia già negato, come nel caso in esame, l'esistenza dei presupposti per dar luogo alla procedura anzidetta. In assenza di riferimenti normativi e pronunce giurisprudenziali edite, il Collegio ritiene che al quesito possa rispondersi positivamente, ciò argomentando proprio dall'assenza di un divieto legislativamente posto, nonché dalla diversità dei presupposti dell'amministrazione controllata rispetto al concordato preventivo, per il quale, in base all'art. 162 l.fall., tale riproponibilità è esclusa.
Sulla temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, condizione oggettiva prevista dall'alt. 187 l.fall. per l'ammissione alla procedura, si è molto discusso in dottrina ed in giurisprudenza, evidenziando entrambe, inizialmente, i tratti distintivi di tale situazione rispetto ad un vero e proprio stato d'insolvenza e paragonando, invece, in un secondo momento, tale situazione di temporanea difficoltà e lo stato di insolvenza a due graduazioni del medesimo fenomeno, nel senso che la prima si differenzia dalla seconda soltanto perché temporanea e reversibile. Ebbene, proprio tale giudizio prognostico, eventualmente positivo nella prima, e sicuramente negativo nella seconda differenzia la procedura di amministrazione controllata da quella di concordato preventivo fondato su un conclamato stato di insolvenza dell'imprenditore, già riconosciuto come irreversibile. Da tale diversità di presupposti discende la difformità di disciplina in ordine agli effetti del provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione alla procedura. Mentre .infatti, l'art. 162 l.fall. impone senz'altro di attivare nell'ipotesi d'inammissibilità del concordato la procedura per la dichiarazione di fallimento - anche se si propende pure in questa ipotesi a non ravvisare nel ricorso dell'imprenditore una dichiarazione confessoria di insolvenza ma a richiedere comunque il vaglio circa la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento - in ipotesi di rigetto di istanza di amministrazione controllata il Tribunale ha il potere- dovere di promuovere il fallimento di ufficio della società qualora ritenga che il dissesto non sia temporaneo ed irreversibile ma l'attivazione della procedura non è obbligatoria, come nell'ipotesi di concordato, ma puramente eventuale. Ciò posto, ad avviso del Collegio, la mancanza tra le norme che regolano l'amministrazione controllata di una disposizione analoga all'art. 162 ultimo comma che porta ad escludere, anche se non letteralmente previsto, la riproponibilità della domanda di concordato preventivo, implica che tale divieto non possa essere esteso dalla giurisprudenza in via analogica all'amministrazione controllata, considerata come si è detto la diversità di situazioni obbiettive e la diversa intensità delle difficoltà economiche cui le due procedure dovrebbero porre rimedio. Poiché, cioè, non sempre il rigetto dell'istanza di ammissione procedura implica un giudizio positivo in ordine all’esistenza attuale dello stato d'insolvenza dell'imprenditore ed ad una sua incapacità, nell'immediato, di far fronte alle proprie obbligazioni, non può impedirsi all'imprenditore stesso di proporre un nuovo piano di risanamento che, evidenziando elementi soggettivi ed oggettivi prima non evidenziati o emersi successivamente, possa fornire la dimostrazione delle comprovate possibilità di risanare l'impresa che erano state in precedenza negate.
Tanto premesso, ricorrono, innanzi tutto, nella fattispecie in esame, tutte le condizioni formali per l'ammissione alla procedura richieste dagli artt. 187, 160 nn.l, 2, 3 e 161 l.f. Invero, dalla documentazione prodotta, emerge che: 1.la domanda di amministrazione controllata è stata autorizzata dall'assemblea straordinaria della società ricorrente il 30 giugno 1999 (rog. not. Criscuolo di S.Maria C.V. n.31.713 rep.) ed è stata sottoscritta dal suo legale rappresentante p.t., sig. Riccardo Russo; 2.1a società è iscritta nel registro delle imprese fin dalla sua costituzione (18.5.1992), non ha subito procedure concorsuali ostative ed appare aver tenuto regolare contabilità; 3. gli amministratori (Russo Riccardo, presidente del c.d.a., Vizzari Francesco ed Izzo Antonio, consiglieri di amministrazione), infine, non hanno riportato condanne né risultano indagati per i reati indicati nell'art. 160n.31.fall.;
Ciò posto, va rilevato, tuttavia, che l'ammissione alla procedura dell'amministrazione controllata richiede il positivo riscontro non solo delle condizioni sopra enunciate ma anche ed in particolar modo del carattere temporaneo delle difficoltà economiche dell'istante, della comprovata possibilità del loro superamento mediante la procedura e della "meritevolezza" del beneficio scaturente dalle esperienze e qualità tecniche e professionali dell'imprenditore idonee al raggiungimento del risanamento (Cfr. tra le altre Cass., sez 110 gennaio 1991 n.180 in il Fall 1991,p.480;).
Quanto ai primi due requisiti, temporaneità delle difficoltà economiche e comprovate possibilità di risanare l'impresa, occorre premettere che, considerata la lettera della legge e le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero conseguire per i creditori da un esito infausto della procedura, la verifica della sussistenza di tali presupposti impone, come già evidenziato nel precedente provvedimento di rigetto dell'istanza emesso da questo Tribunale al quale ci si riporta integralmente, la necessità di formulare un giudizio probabilistico non di mera eventualità ed astratta possibilità di risanamento, ma un giudizio fondato su dati specifici, concreti ed attendibili, tali da consentire di prospettare con apprezzabile grado di probabilità il superamento della crisi dell'impresa Se cioè, "l'incertezza può e deve connotare la valutazione formulata dall'imprenditore e verifìcata dal giudice sol perché non è possibile ipotizzare l'esatta evoluzione di tutti i fattori che influenzano il mercato, non può concernere la concretezza, l'idoneità e la funzionalità del piano di superamento della crisi in assenza di eventi estremi ed imprevedibili o, comunque, inipotizzabili" (Trib. Napoli /14.4.1993 in II Fall. 1994, 63).
La valutazione delle comprovate possibilità di risanamento impone, quindi, in primo luogo al Tribunale, di verifìcare quali siano le cause della crisi, di accertare la congruenza delle metodologie prospettate come funzionali al loro superamento, nonché la concretezza ed attendibilità dei presupposti di fatto che ne condizionano l'attuazione, ossia la disponibilità ed adeguatezza, pur solo sul piano previsionale, dei mezzi necessari al succitato fine, accertando, infine, se in virtù del detto piano, grazie alla conservazione ed al risanamento dell'azienda, la società avrà recuperato la capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni avendo presenti le capacità strutturali, operative e di mercato dell'azienda, nonché le linee evolutive del mercato medesime ( cfr. Trib. Napoli 14.4.1993 cit., Trib. Roma 23.6.1994 in il Fall. 1995, 102) versato in conto aumento capitale la somma di £ 1.100.000.000 in attuazione dell'aumento a £ 4.100.000.000 ed i contributi di cui alla l.488/92.
Esposte sinteticamente le ragioni della crisi economica dell'impresa, la ricorrente ha poi indicato come elementi da porre a base del piano di risanamento: a) il completamento del programma di investimenti previsto, per il quale sono stati richiesti contributi, in gran parte erogati, soprattutto grazie alla 1. 488/92 b) la produzione (a fronte della capacità effettiva di oltre 20.000 veicoli l'anno) di 6.3000 scooter il primo anno e di 8.800 scooter il secondo anno, pari ad un fatturato di £ 9.400 milioni per il primo periodo e di £ 13.700 milioni, per il secondo, con flussi di cassa per complessivi £ 8.268 milioni durante l'amministrazione controllata.. Precisa l'istante che, in virtù delle trattative condotte con la Holding cinese "QJMOTORCYCLE GROUP CO. LTD" che già permette alla Siam di utilizzare componenti di buona qualità e a prezzi tali da consentire un'economia nel costo di produzione degli stessi, grazie alla rinnovata immagine della società dovuta oltre che alla pubblicizzazione dei nuovi scooter su riviste specializzate anche alla partecipazione al Motor show di Bologna dove i modelli Siamoto sono stati particolarmente apprezzati, la rete di vendita della società si è notevolmente ampliata tanto che la produzione dei primi 6 mesi del corrente anno è stata pari a 2.421. scooter con abbassamento dei prezzi di produzione.
Ebbene, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione prodotta, può, innanzi tutto, dirsi senz'altro integrato il requisito della meritevolezza del beneficio, che, in quanto limitato esclusivamente all'emergenza delle necessarie esperienze tecnologiche e professionali" e alle "qualità tecnico-professionali idonee al raggiungimento dello scopo primario della procedura di risanamento dell'impresa (Cass. 180/1991 cit.), considerata la mancanza di responsabilità della società istante (e dei suoi amministratori).
La società istante, ai fini predetti, ha indicato quale causa della crisi aziendale: a) il forte calo della domanda del prodotto di fabbricazione indiana " Bajaj Chetak, importato in Italia e distribuito in esclusiva dalla ricorrente, quale conseguenza del sequestro preventivo disposto (per il reato di cui all'alt 517c.p.) dal G.i.p. della Pretura Circondariale di Napoli con decreto notificato in data 19.7.1995, revocato dal Tribunale di Napoli in funzione di riesame con ordinanza emessa il 31.7.1995, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10.1.1996, cui ha fatto seguito sia il rinvio a giudizio del legale rappresentante della Piaggio Veicoli Europei s.p.a. e dell'investigatore privato assunto per l'occasione per i reati di calunnia ed abuso di ufficio, che l'azione di risarcimento dei danni subiti, promossa contro la Piaggio Veicoli Europei s.p.a. ed il quotidiano II Mattino, per la somma di £ 36.468.000.000, oltre interessi e rivalutazione, nonché l'archiviazione del procedimento penale contro Riccardo Russo; b) lo slittamento nel tempo del programma di investimento pianificato dalla società istante alla fine del 1995 per la produzione e la commercializzazione di un nuovo scooter, con il marchio Siamolo, concretizzatesi nel biennio 1996-1997, nell'acquisto di un capannone industriale di mq. 36.000 in Gricignano d'Aversa. adeguatamente ampliato per la sistemazione ottimale della struttura aziendale, nell'allestimento di nuove e sofisticate attrezzature per la produzione dei componenti ed il montaggio di scooters (oltre 200 veicoli al giorno con gli impianti a pieno regime) e, nella commercializzazione degli stessi, dapprima con la collocazione sul mercato di tre modelli di nuova produzione, e poi con la realizzazione di due scooters di nuova progettazione, cui ha fatto seguito la programmazione delle vendite dei nuovi prodotti in Italia ed all'estero, mediante la ricerca di importatori, e la realizzazione di una forte campagna promozionale attraverso la pubblicazione del marchio su riviste specializzate, il tutto attraverso il finanziamento diretto dei soci, che hanno nell'insorgenza della crisi, va senz'altro riconosciuto in capo alla società ricorrente.
Si tratta, poi, di analizzare se è ragionevolmente da attendersi la crescita del fatturato prima indicata e se la stessa è di per sé sufficiente a riportare la società in condizioni di equilibrio. Ebbene, 1'elemento primario concreto cui ancorare un giudizio prospettico positivo fondato su dati reali ed obbiettivi è dato dalla considerevole crescita del fatturato della società negli anni 1997-1999. Dai prospetti contabili esibiti dalla ricorrente risulta, infatti, che lo stesso è passato da £ 827.120.242 dei primi sei mesi del 1997, a £ 1.714.516.138 per i corrispondenti mesi del 1998 fino £ 2.821.674.572 per il primo semestre 1999. Sulla base di tali risultati di periodo, in mancanza di eventi imprevisti, è possibile fondatamente ipotizzare flussi monetari netti per i 24 mesi di amministrazione straordinaria di 8.268 milioni. Tali flussi, ad avviso del Collegio, essendo tratti da un conto economico previsionale basato sul dato storico delle vendite del primo semestre 1999 e sulla programmazione ordini al 30.6.99 nonché su un incremento prudenziale delle stesse per il secondo anno pari al 35% appare - tenuto conto del margine di incertezza sempre connessa a questo tipo di giudizio e salva sempre la diversa valutazione che dovesse emergere dalla relazione commissariale- comunque, fondato sul dato concreto rappresentato dalla considerevole ripresa della produzione sopra richiamata. Quanto alle passività che matureranno nel biennio in considerazione a cui la società deve dar prova di poter far fronte, appare corretta , la considerazione dei mutui a lungo termine solo per le rate a scadere nel periodo di amministrazione, l'esclusione dei fondi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, delle riserve, del capitale sociale, del fondo rischi, quali voci puramente figurative, e l'esclusione ancora dei debiti verso l'erario per ritenute d'acconto, enti previdenziali verso dipendenti per retribuzioni, perché già pagate nel periodo. Sono stati considerati per intero invece i debiti verso le banche a breve termine, quelli verso i fornitori e le restanti passività per un totale di £ 7.261.193.764, che, a fronte di un fatturato previsto di circa £ 9.400 milioni per il primo anno e 13.700 per il secondo anno, che, in un raffronto di costi e ricavi, dovrebbe portare a flussi monetari per £ 8.200 milioni circa, potrebbero essere interamente azzerate tanto da consentire il completo recupero della capacità imprenditoriale dell'impresa A ciò va aggiunto che la società, dotata di una consistente ed efficiente struttura aziendale, ha dimostrato di essere inserita in modo rilevante nel mercato nazionale ed internazionale mediante una fìtta rete di rapporti commerciali che rendono di fatto agibile il piano prospettato ed inducono il Tribunale a ritenere transitorio lo stato di crisi e risanabile la società. m conclusione, pertanto, la ricorrente può essere ammessa al beneficio dell'Amministrazione controllata per la durata massima consentita di due anni, necessaria a rendere compatibile il progetto di risanamento dell'impresa alla definizione dei complessi rapporti pendenti, restando, comunque, sospesi i termini di decadenza e di prescrizione. L'adunanza dei creditori può essere differita oltre il termine di trenta giorni, non perentorio, al fine di garantire la completa informazione dei creditori.

p.q.m.

Visti gli artt.187e l88 L.f.,
ammette la SIAM S.p.a. con sede in Gricignano di Aversa- Zona Industriale Aversa Nord, in persona del legale rappresentante, amministratore unico, sig. Riccardo Russo, nato a Napoli il 6.9.1955. , elett. domiciliata in Aversa, Via Michelangelo 103, presso lo studio dell'Aw. Generoso di Biase, alla procedura di amministrazione controllata per la durata di anni due;
delega alla procedura la dott.ssa Elena Fulgenzi;
ordina la convocazione dei creditori per il giorno 27 gennaio 2000, ore 12,30 e dispone che il presente decreto sia comunicato agli stessi entro il 17 gennaio 2000;
nomina commissario giudiziale ____________________________________
stabilisce il termine di giorni otto dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma di £ 250.000.000 per le spese di procedura, demandando al Giudice delegato di provvedere separatamente alla integrazione del predetto deposito secondo le esigenze effettive della procedura.
Si pubblichi a norma dell'art. 166 l.f.
Così deciso in S.Maria C.V. il 01.12.1999

Il Presidente rel.
Dott ssa Elena Fulgenti













 

 

 


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