Corte
d'Appello di Cagliari, 9 giugno 2000, n.249, Effetti
sui rapporti pendenti, conto corrente bancario, pagamento
del terzo datore di ipoteca, inefficacia.
A differenza del fideiussore, che risponde personalmente
dellobbligazione assunta a garanzia dellobbligazione
del debitore principale, il terzo datore di ipoteca non
è a sua volta debitore, essendo stata costituita
una garanzia reale e potendo il creditore, nella ipotesi
di inadempimento della obbligazione, unicamente rivalersi
sul bene ipotecato. E pertanto, mentre si sostiene che nella
ipotesi che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente
che non adempia direttamente mediante versamento alla banca
personalmente, ma indirettamente versando limporto
dovuto sul conto del fallito, adempie un debito proprio
e in quanto tale, se non risulti che sia a sua volta debitore
nei confronti del fallito, il suo pagamento è pienamente
efficace, dovendosi ritenere che abbia adempiuto il proprio
debito fideiussorio, e non soggiace allart.44 della
legge fall., non altrettanto può ritenersi per il
terzo. datore di ipoteca che con il versamento sul conto
del fallito adempie non un suo debito, bensì un debito
del fallito, il quale quindi riceve il pagamento ed utilizza
quanto ricevuto per eseguire il pagamento a discapito della
massa dei creditori.
Corte
d'Appello di Cagliari, 9 giugno 2000, n.249.
Poichè
ai sensi dellart.78 L.F. il contratto di conto corrente
bancario si scioglie automaticamente per effetto de1la dichiarazione
di fallimento del correntista, tutti gli accreditamenti
successivi al fallimento sono acquisiti dalla massa e la
banca non può trattenerli in compensazione del saldo
passivo del conto e deve restituirli al curatore.
Omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO.
Con
atto di citazione notificato il 28 settembre 1996 il Fallimento
di .... convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari
il Banco di ....., esponendo che in data 29.3.1991, dopo
la dichiarazione di fallimento del ..... pronunciata dal
Tribunale con sentenza del 18.2.1991, era stata accreditata
sul conto corrente n.2713231, già acceso dal fallito
presso la filiale di Carbonia del Banco di ......, la somma
di lire 124.782.095, somma che listituto di credito
aveva rifiutato di consegnare alla massa. Il Fallimento,
pertanto, chiese la condanna del convenuto Banco al pagamento
dellimporto di £.124.782.095, oltre interessi
legali e maggior danno ai sensi dellart.1224 c.c..Si
costituì il Banco di ....., eccependo preliminarmente
il difetto di legittimazione attiva del Fallimento; contestando
nel merito lavversa pretesa, in quanto infondata,
e chiedendone il rigetto.La causa, istruita con produzioni
documentali, fu decisa con sentenza in data 16 dicembre
1998 con la quale fu rigettata 1 eccezione pregiudiziale
sollevata dal convenuto e condannato questultimo al
pagamento della somma di lire 124.782.095, oltre interessi
di mora dal 26.1.1996 al saldo, nonchè alla rifusione
delle spese processuali. Contro la indicata decisione ha
proposto appello il Banco di ....., chiedendone la riforma
sulla base di motivi specifici formulati in conformità
a quanto esposto dinanzi al tribunale, sostenendo che il
pagamento in questione era stato eseguito da un terzo, ......,
padre del fallito, con denaro proprio al fine di evitare
l'escussione della garanzia da lui concessa per il debito
del figlio e pertanto destinatario del pagamento doveva
ritenersi non il fallito, bensì la banca che aveva
eseguito una mera annotazione contabile interna delloperazione
di pagamento, non operando alcuna compensazione di un credito
della banca con un controcredito del correntista; pertanto
non sussistevano i presupposti per lapplicazione degli
artt.42 e 44 L. Fall.. Si è costituito il Fallimento,
contestando lavverso appello e chiedendone il rigetto,
in particolare ribadendo quanto sostenuto in primo grado.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni
sopra trascritte.
MOTIVI
DELLA DECISIONE.
Lappello è infondato e deve essere rigettato.
Il Banco di ..... ha innanzi tutto ribadito leccezione,
già formulata nel primo grado del giudizio, di difetto
di legittimazione attiva del Fallimento, per la insussistenza
di un interesse ad agire in capo allo stesso, non avendo
il pagamento per il quale è causa inciso in alcun
modo sul patrimonio del fallito e non essendo state violate
le regole della par condicio creditorum.Loperazione
non avrebbe comportato alcun pregiudizio, peraltro nemmeno
allegato dal Fallimento, per la massa dei creditori ed anzi
risulterebbe un indubbio vantaggio al fallimento, laddove
sarebbe priva di ogni ragione lacquisizione della
somma in questione allattivo fallimentare.Come giustamente
osservato dal Giudice del Tribunale, linteresse ad
agire del Fallimento deriva dalla prospettazione dellinefficacia
del pagamento ricevuto dal fallito dopo la sentenza dichiarativa
del fallimento con riferimento alle disposizioni di cui
agli artt.42 e 44 L.F.; tale prospettazione implica linteresse
del fallimento ad ottenere allattivo le somme che
sarebbero state sottratte allo stesso con pagamenti inefficaci
e il pregiudizio, con la conseguente violazione della par
condicio creditorum, è implicito nel ricevimento
da parte di un unico creditore delle somme da destinare
invece alla massa.
Ciò
posto, esattamente il Tribunale ha ritenuto inefficace il
pagamento eseguito da ..... il 29.3.1991, in data successiva
alla sentenza dichiarativa del fallimento di suo figlio
.... del 18.2.1991, dellimporto di lire 124.782.095,
accreditato sul conto corrente di. questultimo, ai
sensi dellart.44 della legge fallimentare.Appare evidente,
infatti, che il pagamento sia stato ricevuto dal fallito
e contestualmente eseguito dal fallito per estinguere il
proprio debito nei confronti del Banco Di ......, ciò
dopo la sentenza dichiarativa del fallimento. Il fatto che
il fallito abbia utilizzato il denaro ricevuto dal padre,
che vantava anche un proprio interesse allestinzione
dellobbligazione, a garanzia della quale aveva concesso
ipoteca su un immobile di sua proprietà, non comporta
alcuna diversa soluzione, dal momento che ...... non aveva
un debito proprio in favore della banca e stava quindi estinguendo
un debito del figlio nei confronti dellistituto di
credito che, in caso di mancato adempimento, avrebbe potuto
rivalersi con lespropriazione dellimmobile di
proprietà del terzo, utilizzando la garanzia reale
concessa. A differenza del fideiussore, che risponde personalmente
dellobbligazione assunta a garanzia dellobbligazione
del debitore principale, il terzo datore di ipoteca non
è a sua volta debitore, essendo stata costituita
una garanzia reale e potendo il creditore, nella ipotesi
di inadempimento della obbligazione, unicamente rivalersi
sul bene ipotecato. E pertanto, mentre si sostiene (Cass.
6.8.1998 n.7695) che nella ipotesi che il fideiussore di
uno scoperto di conto corrente che non adempia direttamente
mediante versamento alla banca personalmente, ma indirettamente
versando limporto dovuto sul conto del fallito, adempie
un debito proprio e in quanto tale, se non risulti che sia
a sua volta debitore nei confronti del fallito, il suo pagamento
è pienamente efficace, dovendosi ritenere che abbia
adempiuto il proprio debito fideiussorio, e non soggiace
allart.44 della legge fall., non altrettanto può
ritenersi per il terzo. datore di ipoteca che con il versamento
sul conto del fallito adempie non un suo debito, bensì
un debito del fallito, il quale quindi riceve il pagamento
ed utilizza quanto ricevuto per eseguire il pagamento a
discapito della massa dei creditori. Giustamente quindi
il pagamento per cui è causa è stato ritenuto
inefficace, in quanto eseguito dal fallito sia pure anche
nellinteresse del terzo, essendo inefficace qualunque
disposizione patrimoniale in favore e da parte del fallito,
tra cui le operazioni effettuate sul conto corrente bancario,
così che la banca è tenuta a riversare al
Fallimento quanto in ogni modo ricevuto dal fallito. Poichè
ai sensi dellart.78 L.F. il contratto di conto corrente
bancario si scioglie automaticamente per effetto de1la dichiarazione
di fallimento del correntista, tutti gli accreditamenti
successivi al fallimento sono acquisiti dalla massa e la
banca non può trattenerli in compensazione del saldo
passivo del conto e deve restituirli al curatore.Il fatto
poi che il Banco non abbia insinuato al passivo il proprio
credito ormai estinto e che il ...... non si sia rivalso
nei confronti del fallimento non significa in alcun modo
che loperazione non solo non abbia creato danni alla
massa, ma che anzi si sia rivelata di indubbio vantaggio,
perchè, al contrario, è stata sottratta una
ingente somma alla distribuzione in favore dei creditori
nel rispetto della par condicio, essendosene avvantaggiato
esclusivamente il Banco di Napoli che avrebbe dovuto invece
insinuarsi nel passivo del fallimento.
Omissis