Corte di cassazione (sez. I - Civile), sentenza 14 febbraio 2001, n. 2104
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Effetti sui rapporti preesistenti - Vendita di autoveicoli - Mancata consegna dei certificati di circolazione - Esecuzione del contratto - Rilevanza - Esclusione
R.d. 16.03.1942, n. 267, art. 72

In caso di fallimento per ritenere se è eseguito il contratto di compravendita di autoveicoli - affinchè si producano gli effetti dell'articolo 72 della legge fallimentare (vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti) - non acquista rilievo la mancata consegna dei certificati di circolazione.
Per accertare che il contratto sia eseguito deve farsi riferimento, infatti, alle obbligazioni fondamentali e tipiche delle parti. In questa situazione, dunque, l'obbligazione fondamentale del venditore è il trasferimento della proprietà, essendo i titoli concernenti la circolazione soltanto documenti relativi a un diritto già trasferito.

Pertanto, qualora la compravendita risulti eseguita con il trasferimento della proprietà, il creditore deve soggiacere al concorso con gli altri creditori.
Non è rilevante a tali fini, inoltre, il fatto che il venditore avesse inteso avvalersi dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 del codice civile) per giustificare, a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo, la mancata consegna dei certificati.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA, Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO, Consigliere Dott. Vincenzo FERRO, Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI, Consigliere Dott. Walter CELENTANO, Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 2104 DEP. IL 14.02.2001 sul ricorso proposto da: IPERBUS già AMBROSIANA BUS SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIAMO 1/A, presso l'avvocato COSMELLI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ACERBI GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso; ricorrente contro SO.CI.MI. SpA in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 12, presso l'avvocato ALBA TORRESE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BOSTICCO, giusta procura in calce al controricorso; controricorrente avverso la sentenza n. 2611/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28.09.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO; udito per il ricorrente, l'Avvocato Acerbi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il resistente, l'Avvocato Torrese, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Dagli atti del presente giudizio si ricava quanto segue La S,p.a Ambrosiana Bus, si impegnò, stipulando i relativi contratti nel novembre dei 1989 e nell'aprile del 1991, a fornire alla So.ci.mi. s.p.a. n. 32 telai Iveco per filobus snodati. La So.ci.mi., il 24.6.del 1992, fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. A quella data la Ambrosiana Bus aveva già consegnato tutti i trentadue telai ma soltanto 18 dei relativi certificati di origine, necessari alla circolazione dei veicoli, mentre la So.ci.mi. doveva ancora il pagamento del corrispettivo. La stessa So.ci.mi., in persona degli organi della procedura, richiese al magistrato un provvedimento di urgenza che ordinasse alla Ambrosiana Bus la consegna dei 14 certificati di origine mancanti. L'istanza fu accolta e l'ordine di consegna eseguito a mezzo di ufficiale giudiziario il 23.9.1993. Con citazione del 16.10.1993 la So.ci.mi. introdusse il giudizio di merito chiedendo un accertamento giudiziale nel senso che il credito dell'Ambrosiana Bus per il corrispettivo dovesse restare assoggettato al concorso tra i creditori sul presupposto che l'avvenuta esecuzione dei contratti di vendita rendeva estranea la fattispecie alla previsione dell'art.72 della l.f. La convenuta si costituí in giudizio. Dedusse che al momento dell'ammissione della So.ci.mi. alla procedura di a.s. la compravendita dei filotelai non era stata ancora compiutamente eseguita da nessuna delle parti; che la richiesta, attraverso il provvedimento d'urgenza, di consegna dei certificati dimostrava l'intento della procedura di a.s. di subentrare nei contratti, con conseguente obbligo di pagamento dei corrispettivi. Di qui la domanda riconvenzionale di pagamento integrale dei corrispettivi stessi. Con sentenza il 30.11.1995 il tribunale di Milano accolse la riconvenzionale e condannò la So.ci.mi. in a.s. a pagare l'intero prezzo tuttora dovuto alla venditrice soc. Ambrosiana Bus. Il tribunale considerò che il rifiuto di consegna dei certificati si giustificava sulla base dell'eccezione di inadempimento, a fronte appunto del mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente So.ci.mi.; che quando già era in atto tale situazione era poi intervenuta la sottoposizione della So.ci.mi. alla procedura di a.s.; che i commissari erano subentrati nella stessa posizione giuridica della società, restando cosí obbligati, per essa, al pagamento del corrispettivo. La Corte di Appello, con sentenza del 28.9.1998 ha riformato tale pronuncia. Detta Corte ha considerato che al momento in cui era intervenuta la procedura di amministrazione straordinaria della So.ci.mi. la venditrice aveva trasferito all'acquirente la proprietà e il possesso dei filotelai mentre non aveva ancora provveduto alla consegna di 14 dei relativi certificati d'origine e che, allo stesso momento, la So.ci.mi. non aveva ancora pagato il corrispettivo. La vendita doveva intendersi come compiutamente eseguita da parte della venditrice prima della procedura, atteso che la consegna dei certificati d'origine era da intendere come l'oggetto di un'obbligazione del tutto accessoria. Che dalla richiesta dei commissari, avanzata in forma giudiziale con la richiesta di provvedimento d'urgenza, si traevano argomenti proprio per sostenere che la fattispecie non ricadeva nella disciplina dell'art. 72 l.f. e che tale richiesta dei Commissari non poteva essere intesa come volontà di subentrare nel contratto e di assumerne le obbligazioni. Da ciò conseguiva che, al pari di qualsiasi altro creditore, la società venditrice doveva far valere il suo credito secondo le regole del concorso. È rimasta cosí assorbita, nella sentenza emessa dalla Corte suddetta, ogni altra doglianza avanzata dalla So.ci.mi. con i motivi di gravame. Avverso tale sentenza la società Iperbus, cosí nuovamente denominatasi, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La società So.ci.mi., in persona dei commissari straordinari, si è costituita per resistere, depositando il controricorso. Motivi della decisione II primo motivo di ricorso denunzia la violazione di legge con riferimento agli artt. 1477 c.c., 54 e 58 del Codice della Strada (d.p.r. n. 393 del 1959), 72 della legge fallimentare. Con riferimento alla distinzione tra obbligazioni fondamentali dei contratto ed obbligazioni accessorie, l'errore di diritto addebitato ai giudici dell'appello è individuato nella considerazione dei documenti di circolazione degli autoveicoli alla stregua di mere cartulae e della consegna dei medesimi come oggetto di un'obbligazione secondaria ed accessoria. Il secondo motivo denunzia l'omessa motivazione, sul medesimo punto della natura dell'obbligo di consegnare i documenti di circolazione. I due motivi sono strumentali alla prospettazione della fattispecie come di contratto non ancora eseguito alla data dell'intervento dell'amministrazione straordinaria della soc. So.ci.mi. . E infatti, il terzo motivo del ricorso denunzia la violazione dell'art. 72 della legge fallimentare e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e il conseguente errore interpretativo del comportamento del Commissario, il quale -secondo l'assunto - con la richiesta giudiziale dei certificati aveva , per facta concludentia, reso evidente la volontà di dare completa esecuzione al contratto. Il quarto motivo, infine, denunzia l'errore di diritto in relazione agli artt. 1460 c.c. e 72 l.f. nonché la contraddittorietà della motivazione per la ritenuta irrilevanza dei reciproci inadempimenti e dell'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata da essa soc. Iperbus come fatti che avrebbero reso, invece, evidente che, sempre alla data della procedura di amministrazione straordinaria, i contratti di vendita erano pendenti e reciprocamente inadempiuti, con conseguente applicabilità dell'art. 72 della l.f. Il primo ed il secondo motivo possono essere disaminati congiuntamente giacché tanto l'errore di diritto che il vizio di motivazione denunciati attengono alla valutazione dell'incidenza, sulla esecuzione della vendita, dei certificati d'origine. È utile premettere che sulla base della documentazione prodotta in giudizio e " alla stregua delle stesse argomentazioni difensive svolte da entrambe le parti" (v. pag. 6 della sentenza ora impugnata), la Corte di merito ha accertato che, alla data di apertura del procedimento di amministrazione straordinaria (legge n. 95 del 1979) riguardante la società So.Ci.Mi., la venditrice società Iperbus aveva già trasferito sia la proprietà di tutti i filotelai ordinati dalla acquirente, sia il possesso degli stessi, mentre non aveva ancora consegnato i certificati di origine relativi a quattordici dei trentadue filotelai oggetto della vendita, ed altresí che, da parte sua, la So.Ci.Mi., sempre all'apertura del procedimento concorsuale, non aveva ancora corrisposto il prezzo pattuito. In tale accertata situazione, la stessa Corte ha ritenuto che il contratto di vendita in questione, riguardato ai fini delle disposizioni dell'art. 72 l.f., dovesse ritenersi già eseguito dalla venditrice alla stregua del principio secondo il quale, doveva aversi riguardo alle obbligazioni fondamentali - e, può aggiungersi, tipiche, secondo la configurazione normativa e in relazione alla funzione di ciascuno schema contrattuale - che ad ognuna delle parti derivano dal negozio, onde nel caso di vendita, la prestazione del venditore deve ritenersi eseguita quando, prima del fallimento, sia intervenuto il trasferimento della proprietà. L'affermazione è giuridicamente esatta ed ineccepibile, potendo solo aggiungersi, ex art. 1376 c.c., che il trasferimento della proprietà di cose determinate consegue alla sola (sufficiente) manifestazione dei consenso che ha, peraltro, in tali contratti, effetti ad un tempo di perfezionamento e di esecuzione, compiutamente realizzandosi, appunto attraverso la manifestazione del consenso, il trasferimento dei diritto. Di tale principio giuridico, più volte affermato da questa Corte di legittimità (appare sufficiente il richiamo alla sentenza n. 3708 del 1983 alla quale i giudici di merito si sono riferiti), nemmeno la ricorrente dubita, né lo pone in discussione, atteso che essa soltanto contrasta, sempre ai fini dell'applicazione al caso di specie dell'art.72 l.f. , la valutazione di non essenzialità (" mere cartulae ") - riferita alla prestazione concernente il trasferimento della proprietà di telai di veicoli destinati alla circolazione - che la Corte di merito ha dato della consegna dei certificati di origine. La tesi è, infatti, che il possesso di tali certificati debba intendersi come " il presupposto non soltanto della legittima circolazione in senso materiale degli autoveicoli, ma proprio della circolazione in senso giuridico della proprietà degli stessi, essendo peraltro necessari per l'esercizio della facoltà di godimento inerente al diritto di proprietà ". Vengono richiamate, a sostegno, le disposizioni degli artt. 54 e 58 del vecchio (d.p.r. 393 del 1959) e 75 e del nuovo (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) codice della strada. Sennonché da tali norme non si traggono argomenti per sostenere che i suddetti certificati siano " parte " stessa, in senso giuridico, dell'autoveicolo - cosí mutandosi l'indubbia essenzialità per l'uso e per il godimento - al punto che il trasferimento della proprietà dei veicolo stesso non possa dirsi realizzato senza che il venditore dei certificati stessi effettui la consegna. Detti documenti e certificati sono manifestamente estranei allo statuto proprietario del mezzo e sono previsti in funzione della circolazione dello stesso, ed anzi, dalla norma dell'art. 93 del richiamato D.lgs. n. 285 del 1992 si trae, a riprova ulteriore della suddetta estraneità, che il rilascio della carta di circolazione e l'immatricolazione dei veicoli sono eseguiti, dai competenti uffici amministrativi, " a chi si dichiari proprietario dei veicolo ". Né argomenti a sostegno della tesi possono trarsi dalla circostanza, segnalata dalla ricorrente, che la consegna dei suddetti certificati è, ex art. 1477 comma 3° c.c., oggetto di un obbligo primario del venditore, tale che il relativo inadempimento ben legittima l'acquirente alla domanda di risoluzione del contratto (in termini, le pronunce di questa Corte richiamate dalla ricorrente: n. 2914 dei 1997, n. 5786 del 1996 e n. 2135 del 1995). Invero, nell'ottica dell'art. 72 l.f., e al fine di ritenere eseguito o non il contratto, non assumono rilievo alcuno l'adempimento o l'inadempimento di tale obbligo di consegna dei documenti, essendo quella dell'inadempimento, e della possibile risoluzione del contratto per tale causa, questione altra e diversa da quella, decisiva invece, della compiuta esecuzione del contratto - che è questione da indagare e da decidere secondo il tipo contrattuale e l'identificazione delle obbligazioni fondamentali di ciascuna parte: nel caso della vendita, e per il venditore, il trasferimento della proprietà, giacché anche nel caso di vendita di autoveicoli, i documenti ed i titoli concernenti la circolazione sono soltanto "documenti relativi al diritto già trasferito ". Infondato, di conseguenza, è il terzo motivo del ricorso. Le censure proposte cadono sull'interpretazione del comportamento degli organi della procedura in relazione al significato che avrebbe potuto assumere la richiesta fatta al magistrato di un provvedimento giudiziale che ordinasse ad essa ricorrente la consegna dei quattordici certificati. Ma soprattutto in punto di correttezza giuridica, ricollegandosi esso all'indagine ed al giudizio circa l'avvenuta esecuzione del contratto da parte della società venditrice, il convincimento della Corte di merito che "la richiesta del provvedimento d'urgenza era basata proprio sulla considerazione che la fattispecie non ricadeva nell'ipotesi dell'art. 72 l.f." - ossia che tale iniziativa giudiziale dei Commissari era ben lungi dal poter essere interpretata come espressione di una volontà di subentrare nel contratto in luogo della società fallita assumendone tutti gli obblighi relativi, in tal modo mostrando di considerare il contratto non ancora eseguito - si sottrae alle censure stesse (di violazione dell'art. 72 l.f. e di insufficiente e contraddittoria motivazione). Censure che nemmeno traggono sostegno, nel caso di specie, dal richiamo del principio secondo il quale " la volontà degli organi della procedura di subentrare al fallito nei rapporti pendenti può rendersi manifesta anche attraverso fatti concludenti "(Cass. n. 2572 del 1990) atteso che non della concludenza di un fatto era questione ma dei significato del fatto stesso. E da questo, ossia dall'iniziativa giudiziale di cui si è detto, la Corte di merito, attraverso la diretta disamina e l'interpretazione del " contenuto del ricorso proposto ai sensi degli artt. 669-700 c.p.c. " (pag. 9 della sentenza), ha tratto il convincimento che gli stessi Commissari ritenessero eseguito il contratto di vendita e non soggetto alla disciplina dell'art. 72 l.f. . E sul punto, ossia relativamente alla correttezza logico-giuridica dell'interpretazione in quei termini dell'istanza rivolta al giudice, nessuna specifica censura la ricorrente ha formulato. In definitiva, quella espressa dalla Corte di merito (pag. 9 della sentenza) che "al momento in cui interveniva il procedimento di amministrazione straordinaria la condizione della società venditrice Iperbus era quella di un qualsiasi creditore " al quale altro non era dato che "far valere il suo credito secondo le norme della legge fallimentare e della legge speciale per i grandi gruppi e soggiacere all'eventuale falcidia" , è conclusione del tutto conforme al diritto. Il quarto motivo di ricorso può ritenersi assorbito. Esso pone, peraltro, questioni del tutto irrilevanti. In nessun modo influiva, infatti, sulla risoluzione della questione principale del giudizio - se la compravendita fosse stata eseguita o meno e se la venditrice Iperbus dovesse far valere il suo credito secondo le norme della legge fallimentare e dalla legge n. 95 del 1979 e soggiacere, di conseguenza, al concorso con gli altri creditori - la circostanza che essa venditrice aveva inteso avvalersi dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. per giustificare, a fronte dell'inadempimento della società So.Ci.Mi. all'obbligazione di pagare il prezzo, la mancata consegna dei quattordici certificati. Il ricorso va dunque rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 317.900 oltre lire 4.000.000 per onorario. Cosí deciso addí 25 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.












 

 

 


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