Corte
di cassazione (sez. I - Civile), sentenza 14 febbraio 2001,
n. 2104
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Effetti sui rapporti
preesistenti - Vendita di autoveicoli - Mancata consegna
dei certificati di circolazione - Esecuzione del contratto
- Rilevanza - Esclusione
R.d. 16.03.1942, n. 267, art. 72
In
caso di fallimento per ritenere se è eseguito il
contratto di compravendita di autoveicoli - affinchè
si producano gli effetti dell'articolo 72 della legge fallimentare
(vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti) -
non acquista rilievo la mancata consegna dei certificati
di circolazione.
Per accertare che il contratto sia eseguito deve farsi riferimento,
infatti, alle obbligazioni fondamentali e tipiche delle
parti. In questa situazione, dunque, l'obbligazione fondamentale
del venditore è il trasferimento della proprietà,
essendo i titoli concernenti la circolazione soltanto documenti
relativi a un diritto già trasferito.
Pertanto,
qualora la compravendita risulti eseguita con il trasferimento
della proprietà, il creditore deve soggiacere al
concorso con gli altri creditori.
Non è rilevante a tali fini, inoltre, il fatto che
il venditore avesse inteso avvalersi dell'eccezione di inadempimento
(art. 1460 del codice civile) per giustificare, a fronte
dell'inadempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo,
la mancata consegna dei certificati.
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Dott. Giovanni OLLA, Presidente Dott. Giovanni
LOSAVIO, Consigliere Dott. Vincenzo FERRO, Consigliere Dott.
Mario Rosario MORELLI, Consigliere Dott. Walter CELENTANO,
Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N.
2104 DEP. IL 14.02.2001 sul ricorso proposto da: IPERBUS
già AMBROSIANA BUS SpA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIAMO
1/A, presso l'avvocato COSMELLI GIORGIO, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ACERBI GIUSEPPE, giusta
procura in calce al ricorso; ricorrente contro SO.CI.MI.
SpA in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari
straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
TRE OROLOGI 12, presso l'avvocato ALBA TORRESE, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato PAOLO BOSTICCO, giusta
procura in calce al controricorso; controricorrente avverso
la sentenza n. 2611/98 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 28.09.98; udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 25.10.2000 dal Consigliere Dott.
Walter CELENTANO; udito per il ricorrente, l'Avvocato Acerbi,
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il
resistente, l'Avvocato Torrese, che ha chiesto il rigetto
del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il
rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Dagli atti
del presente giudizio si ricava quanto segue La S,p.a Ambrosiana
Bus, si impegnò, stipulando i relativi contratti nel novembre
dei 1989 e nell'aprile del 1991, a fornire alla So.ci.mi.
s.p.a. n. 32 telai Iveco per filobus snodati. La So.ci.mi.,
il 24.6.del 1992, fu ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria. A quella data la Ambrosiana Bus aveva già
consegnato tutti i trentadue telai ma soltanto 18 dei relativi
certificati di origine, necessari alla circolazione dei
veicoli, mentre la So.ci.mi. doveva ancora il pagamento
del corrispettivo. La stessa So.ci.mi., in persona degli
organi della procedura, richiese al magistrato un provvedimento
di urgenza che ordinasse alla Ambrosiana Bus la consegna
dei 14 certificati di origine mancanti. L'istanza fu accolta
e l'ordine di consegna eseguito a mezzo di ufficiale giudiziario
il 23.9.1993. Con citazione del 16.10.1993 la So.ci.mi.
introdusse il giudizio di merito chiedendo un accertamento
giudiziale nel senso che il credito dell'Ambrosiana Bus
per il corrispettivo dovesse restare assoggettato al concorso
tra i creditori sul presupposto che l'avvenuta esecuzione
dei contratti di vendita rendeva estranea la fattispecie
alla previsione dell'art.72 della l.f. La convenuta si costituí
in giudizio. Dedusse che al momento dell'ammissione della
So.ci.mi. alla procedura di a.s. la compravendita dei filotelai
non era stata ancora compiutamente eseguita da nessuna delle
parti; che la richiesta, attraverso il provvedimento d'urgenza,
di consegna dei certificati dimostrava l'intento della procedura
di a.s. di subentrare nei contratti, con conseguente obbligo
di pagamento dei corrispettivi. Di qui la domanda riconvenzionale
di pagamento integrale dei corrispettivi stessi. Con sentenza
il 30.11.1995 il tribunale di Milano accolse la riconvenzionale
e condannò la So.ci.mi. in a.s. a pagare l'intero prezzo
tuttora dovuto alla venditrice soc. Ambrosiana Bus. Il tribunale
considerò che il rifiuto di consegna dei certificati si
giustificava sulla base dell'eccezione di inadempimento,
a fronte appunto del mancato pagamento del corrispettivo
da parte dell'acquirente So.ci.mi.; che quando già era in
atto tale situazione era poi intervenuta la sottoposizione
della So.ci.mi. alla procedura di a.s.; che i commissari
erano subentrati nella stessa posizione giuridica della
società, restando cosí obbligati, per essa, al pagamento
del corrispettivo. La Corte di Appello, con sentenza del
28.9.1998 ha riformato tale pronuncia. Detta Corte ha considerato
che al momento in cui era intervenuta la procedura di amministrazione
straordinaria della So.ci.mi. la venditrice aveva trasferito
all'acquirente la proprietà e il possesso dei filotelai
mentre non aveva ancora provveduto alla consegna di 14 dei
relativi certificati d'origine e che, allo stesso momento,
la So.ci.mi. non aveva ancora pagato il corrispettivo. La
vendita doveva intendersi come compiutamente eseguita da
parte della venditrice prima della procedura, atteso che
la consegna dei certificati d'origine era da intendere come
l'oggetto di un'obbligazione del tutto accessoria. Che dalla
richiesta dei commissari, avanzata in forma giudiziale con
la richiesta di provvedimento d'urgenza, si traevano argomenti
proprio per sostenere che la fattispecie non ricadeva nella
disciplina dell'art. 72 l.f. e che tale richiesta dei Commissari
non poteva essere intesa come volontà di subentrare nel
contratto e di assumerne le obbligazioni. Da ciò conseguiva
che, al pari di qualsiasi altro creditore, la società venditrice
doveva far valere il suo credito secondo le regole del concorso.
È rimasta cosí assorbita, nella sentenza emessa dalla Corte
suddetta, ogni altra doglianza avanzata dalla So.ci.mi.
con i motivi di gravame. Avverso tale sentenza la società
Iperbus, cosí nuovamente denominatasi, ha proposto ricorso
per cassazione sulla base di quattro motivi. La società
So.ci.mi., in persona dei commissari straordinari, si è
costituita per resistere, depositando il controricorso.
Motivi della decisione II primo motivo di ricorso denunzia
la violazione di legge con riferimento agli artt. 1477 c.c.,
54 e 58 del Codice della Strada (d.p.r. n. 393 del 1959),
72 della legge fallimentare. Con riferimento alla distinzione
tra obbligazioni fondamentali dei contratto ed obbligazioni
accessorie, l'errore di diritto addebitato ai giudici dell'appello
è individuato nella considerazione dei documenti di circolazione
degli autoveicoli alla stregua di mere cartulae e della
consegna dei medesimi come oggetto di un'obbligazione secondaria
ed accessoria. Il secondo motivo denunzia l'omessa motivazione,
sul medesimo punto della natura dell'obbligo di consegnare
i documenti di circolazione. I due motivi sono strumentali
alla prospettazione della fattispecie come di contratto
non ancora eseguito alla data dell'intervento dell'amministrazione
straordinaria della soc. So.ci.mi. . E infatti, il terzo
motivo del ricorso denunzia la violazione dell'art. 72 della
legge fallimentare e l'insufficienza e contraddittorietà
della motivazione e il conseguente errore interpretativo
del comportamento del Commissario, il quale -secondo l'assunto
- con la richiesta giudiziale dei certificati aveva , per
facta concludentia, reso evidente la volontà di dare completa
esecuzione al contratto. Il quarto motivo, infine, denunzia
l'errore di diritto in relazione agli artt. 1460 c.c. e
72 l.f. nonché la contraddittorietà della motivazione per
la ritenuta irrilevanza dei reciproci inadempimenti e dell'eccezione
ex art. 1460 c.c. formulata da essa soc. Iperbus come fatti
che avrebbero reso, invece, evidente che, sempre alla data
della procedura di amministrazione straordinaria, i contratti
di vendita erano pendenti e reciprocamente inadempiuti,
con conseguente applicabilità dell'art. 72 della l.f. Il
primo ed il secondo motivo possono essere disaminati congiuntamente
giacché tanto l'errore di diritto che il vizio di motivazione
denunciati attengono alla valutazione dell'incidenza, sulla
esecuzione della vendita, dei certificati d'origine. È utile
premettere che sulla base della documentazione prodotta
in giudizio e " alla stregua delle stesse argomentazioni
difensive svolte da entrambe le parti" (v. pag. 6 della
sentenza ora impugnata), la Corte di merito ha accertato
che, alla data di apertura del procedimento di amministrazione
straordinaria (legge n. 95 del 1979) riguardante la società
So.Ci.Mi., la venditrice società Iperbus aveva già trasferito
sia la proprietà di tutti i filotelai ordinati dalla acquirente,
sia il possesso degli stessi, mentre non aveva ancora consegnato
i certificati di origine relativi a quattordici dei trentadue
filotelai oggetto della vendita, ed altresí che, da parte
sua, la So.Ci.Mi., sempre all'apertura del procedimento
concorsuale, non aveva ancora corrisposto il prezzo pattuito.
In tale accertata situazione, la stessa Corte ha ritenuto
che il contratto di vendita in questione, riguardato ai
fini delle disposizioni dell'art. 72 l.f., dovesse ritenersi
già eseguito dalla venditrice alla stregua del principio
secondo il quale, doveva aversi riguardo alle obbligazioni
fondamentali - e, può aggiungersi, tipiche, secondo la configurazione
normativa e in relazione alla funzione di ciascuno schema
contrattuale - che ad ognuna delle parti derivano dal negozio,
onde nel caso di vendita, la prestazione del venditore deve
ritenersi eseguita quando, prima del fallimento, sia intervenuto
il trasferimento della proprietà. L'affermazione è giuridicamente
esatta ed ineccepibile, potendo solo aggiungersi, ex art.
1376 c.c., che il trasferimento della proprietà di cose
determinate consegue alla sola (sufficiente) manifestazione
dei consenso che ha, peraltro, in tali contratti, effetti
ad un tempo di perfezionamento e di esecuzione, compiutamente
realizzandosi, appunto attraverso la manifestazione del
consenso, il trasferimento dei diritto. Di tale principio
giuridico, più volte affermato da questa Corte di legittimità
(appare sufficiente il richiamo alla sentenza n. 3708 del
1983 alla quale i giudici di merito si sono riferiti), nemmeno
la ricorrente dubita, né lo pone in discussione, atteso
che essa soltanto contrasta, sempre ai fini dell'applicazione
al caso di specie dell'art.72 l.f. , la valutazione di non
essenzialità (" mere cartulae ") - riferita alla prestazione
concernente il trasferimento della proprietà di telai di
veicoli destinati alla circolazione - che la Corte di merito
ha dato della consegna dei certificati di origine. La tesi
è, infatti, che il possesso di tali certificati debba intendersi
come " il presupposto non soltanto della legittima circolazione
in senso materiale degli autoveicoli, ma proprio della circolazione
in senso giuridico della proprietà degli stessi, essendo
peraltro necessari per l'esercizio della facoltà di godimento
inerente al diritto di proprietà ". Vengono richiamate,
a sostegno, le disposizioni degli artt. 54 e 58 del vecchio
(d.p.r. 393 del 1959) e 75 e del nuovo (D.lgs. 30.04.1992
n. 285) codice della strada. Sennonché da tali norme non
si traggono argomenti per sostenere che i suddetti certificati
siano " parte " stessa, in senso giuridico, dell'autoveicolo
- cosí mutandosi l'indubbia essenzialità per l'uso e per
il godimento - al punto che il trasferimento della proprietà
dei veicolo stesso non possa dirsi realizzato senza che
il venditore dei certificati stessi effettui la consegna.
Detti documenti e certificati sono manifestamente estranei
allo statuto proprietario del mezzo e sono previsti in funzione
della circolazione dello stesso, ed anzi, dalla norma dell'art.
93 del richiamato D.lgs. n. 285 del 1992 si trae, a riprova
ulteriore della suddetta estraneità, che il rilascio della
carta di circolazione e l'immatricolazione dei veicoli sono
eseguiti, dai competenti uffici amministrativi, " a chi
si dichiari proprietario dei veicolo ". Né argomenti a sostegno
della tesi possono trarsi dalla circostanza, segnalata dalla
ricorrente, che la consegna dei suddetti certificati è,
ex art. 1477 comma 3° c.c., oggetto di un obbligo primario
del venditore, tale che il relativo inadempimento ben legittima
l'acquirente alla domanda di risoluzione del contratto (in
termini, le pronunce di questa Corte richiamate dalla ricorrente:
n. 2914 dei 1997, n. 5786 del 1996 e n. 2135 del 1995).
Invero, nell'ottica dell'art. 72 l.f., e al fine di ritenere
eseguito o non il contratto, non assumono rilievo alcuno
l'adempimento o l'inadempimento di tale obbligo di consegna
dei documenti, essendo quella dell'inadempimento, e della
possibile risoluzione del contratto per tale causa, questione
altra e diversa da quella, decisiva invece, della compiuta
esecuzione del contratto - che è questione da indagare e
da decidere secondo il tipo contrattuale e l'identificazione
delle obbligazioni fondamentali di ciascuna parte: nel caso
della vendita, e per il venditore, il trasferimento della
proprietà, giacché anche nel caso di vendita di autoveicoli,
i documenti ed i titoli concernenti la circolazione sono
soltanto "documenti relativi al diritto già trasferito ".
Infondato, di conseguenza, è il terzo motivo del ricorso.
Le censure proposte cadono sull'interpretazione del comportamento
degli organi della procedura in relazione al significato
che avrebbe potuto assumere la richiesta fatta al magistrato
di un provvedimento giudiziale che ordinasse ad essa ricorrente
la consegna dei quattordici certificati. Ma soprattutto
in punto di correttezza giuridica, ricollegandosi esso all'indagine
ed al giudizio circa l'avvenuta esecuzione del contratto
da parte della società venditrice, il convincimento della
Corte di merito che "la richiesta del provvedimento d'urgenza
era basata proprio sulla considerazione che la fattispecie
non ricadeva nell'ipotesi dell'art. 72 l.f." - ossia che
tale iniziativa giudiziale dei Commissari era ben lungi
dal poter essere interpretata come espressione di una volontà
di subentrare nel contratto in luogo della società fallita
assumendone tutti gli obblighi relativi, in tal modo mostrando
di considerare il contratto non ancora eseguito - si sottrae
alle censure stesse (di violazione dell'art. 72 l.f. e di
insufficiente e contraddittoria motivazione). Censure che
nemmeno traggono sostegno, nel caso di specie, dal richiamo
del principio secondo il quale " la volontà degli organi
della procedura di subentrare al fallito nei rapporti pendenti
può rendersi manifesta anche attraverso fatti concludenti
"(Cass. n. 2572 del 1990) atteso che non della concludenza
di un fatto era questione ma dei significato del fatto stesso.
E da questo, ossia dall'iniziativa giudiziale di cui si
è detto, la Corte di merito, attraverso la diretta disamina
e l'interpretazione del " contenuto del ricorso proposto
ai sensi degli artt. 669-700 c.p.c. " (pag. 9 della sentenza),
ha tratto il convincimento che gli stessi Commissari ritenessero
eseguito il contratto di vendita e non soggetto alla disciplina
dell'art. 72 l.f. . E sul punto, ossia relativamente alla
correttezza logico-giuridica dell'interpretazione in quei
termini dell'istanza rivolta al giudice, nessuna specifica
censura la ricorrente ha formulato. In definitiva, quella
espressa dalla Corte di merito (pag. 9 della sentenza) che
"al momento in cui interveniva il procedimento di amministrazione
straordinaria la condizione della società venditrice Iperbus
era quella di un qualsiasi creditore " al quale altro non
era dato che "far valere il suo credito secondo le norme
della legge fallimentare e della legge speciale per i grandi
gruppi e soggiacere all'eventuale falcidia" , è conclusione
del tutto conforme al diritto. Il quarto motivo di ricorso
può ritenersi assorbito. Esso pone, peraltro, questioni
del tutto irrilevanti. In nessun modo influiva, infatti,
sulla risoluzione della questione principale del giudizio
- se la compravendita fosse stata eseguita o meno e se la
venditrice Iperbus dovesse far valere il suo credito secondo
le norme della legge fallimentare e dalla legge n. 95 del
1979 e soggiacere, di conseguenza, al concorso con gli altri
creditori - la circostanza che essa venditrice aveva inteso
avvalersi dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
per giustificare, a fronte dell'inadempimento della società
So.Ci.Mi. all'obbligazione di pagare il prezzo, la mancata
consegna dei quattordici certificati. Il ricorso va dunque
rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del
giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,
liquidate in lire 317.900 oltre lire 4.000.000 per onorario.
Cosí deciso addí 25 ottobre 2000 nella camera di consiglio
della prima sezione civile della Corte di Cassazione.