Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise,
Sentenza del 26 febbraio 2001 n. 27/2001 in tema di procedure
concorsuali e responsabilità di concessionaria per
la riscossione di entrate con l'obbligo del non riscosso
per riscosso
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE
Presidente
: C. Geraci - Relatore : D. Zuppa
FATTO
Con
latto di citazione in epigrafe il Comune di XX ha
convenuto innanzi a questa Sezione giurisdizionale la HJ
S.p.A. Servizio Riscossione Tributi, chiedendo che
sia condannata a pagare ad esso comune la somma di lire
217.845.219, oltre interessi, rivalutazione monetaria e
spese di giustizia.
Risulta
in fatto che con convenzione del 26 novembre 1993 il comune
di XX affidò in concessione alla HJ S.p.A. la riscossione
delle entrate patrimoniali e delle altre entrate assimilate,
con lobbligo del non riscosso per riscosso.
Successivamente
in date 15.09.1994, 15.07.1995 e 15.07.1996 lo stesso
comune emise e consegnò alla società anzidetta
i ruoli per la riscossione dei canoni relativi alle utenze
idriche, ruoli nei quali era compresa la "Industria
C. M. di Aldo T.". Questultima, peraltro, già
ammessa alla procedura di amministrazione controllata in
data 2 dicembre 1993 e poi alla procedura di concordato
preventivo in data 8 febbraio 1996, venne dichiarata fallita
con sentenza del 6 marzo 1996. Ricevuta la comunicazione
di fallimento, la società concessionaria ebbe cura
di insinuare al passivo fallimentare i crediti del comune
relativi alla utenza idrica, crediti che ammontavano a lire
197.507.132 con riferimento alle annualità 92/94
e 95 ed a lire 48.526.482 per le annualità
93, 94 e 95. Nel dare comunicazione di
ciò al comune di XX, la concessionaria avvertì
che gli importi anzidetti per la parte che da essa
erano stati già versati in virtù dellobbligo
del non riscosso per riscosso- sarebbero stati trattenuti
sui prossimi versamenti da effettuare a favore dellente
locale.
Lente
locale peraltro, nel convincimento che la concessionaria
non avesse la facoltà di trattenere le somme precedentemente
versate ancorché non avesse potute riscuoterle
a causa delle procedure concorsuali attivate nei confronti
del debitore moroso- chiese ed ottenne lemissione
di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento
delle somme di cui sopra. La concessionaria, a sua volta,
fece opposizione al decreto ingiuntivo ed il Tribunale di
Campobasso, con sentenza 23 febbraio 2000, n. 83, in accoglimento
delle eccezioni della concessionaria, declinò la
propria giurisdizione in favore della Corte dei conti, revocando
contestualmente il decreto opposto.
Il
comune di XX, conseguentemente, con la citazione in epigrafe,
si è rivolto a questo Giudice, riproponendo la domanda
intesa ad ottenere che la HJ sia condannata a pagare la
somma di cui sopra.
Con
detta citazione lente locale, dopo aver rimarcato
che la fondatezza delle sue tesi ha già ottenuto,
in sede giudiziaria, un primo riscontro positivo con il
decreto ingiuntivo di cui si è detto, riafferma che
la concessionaria ha lobbligo di versare le somme
di cui trattasi in forza del principio del non riscosso
per riscosso, fatta salva la sua facoltà di attivare
le procedure per ottenere opportune dilazioni ovvero il
rimborso di quanto pagato. Sottolinea che la norma di cui
allart. 65 del d.P.R. n. 43/1988 (ai cui sensi "i
ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti sottoposti
ad una delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo
1942, n. 267, alla procedura di cui al D.L. 30 gennaio 1979,
n. 26 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979,
n. 95, ovvero ad una delle procedure ad essa assimilate,
sono affidate in riscossione al concessionario senza lobbligo
del non riscosso per riscosso") non è applicabile
alla fattispecie in esame, atteso che essa "rimane
applicabile solo ed esclusivamente ai casi in cui il ruolo
è affidato in riscossione al concessionario successivamente
alla dichiarazione di fallimento e non nel caso in cui laffidamento
è avvenuto, ed è il caso di specie, in data
anteriore alla procedura concorsuale". Conclude, quindi,
che la concessionaria non è legittimata a trattenere,
in sede di versamento, le somme iscritte a ruolo e, conseguentemente,
ne chiede la condanna nei sensi di cui sopra, previo, ove
occorra, espletamento di attività istruttoria.
Resiste
alla domanda la convenuta che propone una diversa lettura
della normativa di riferimento.
Precisa,
innanzitutto, che nessun argomento è dato trarre
a favore della tesi attorea dal precedente decreto ingiuntivo,
atteso che esso è stato travolto dalla successiva
pronuncia di difetto di giurisdizione. Ricorda, quindi,
che "nei confronti della Ditta Industria C. M. non
era
possibile procedere esecutivamente, per il recupero
delle entrate patrimoniali de quibus, sin dalla ammissione
della Ditta stessa alla procedura di amministrazione controllata
(2 dicembre 1993) ed alla consecutiva procedura di concordato
preventivo (8 febbraio 1996) in forza dellart. 188,
II co. e dellart. 168 I co. L.F.". Laccennata
situazione impediva, dunque, alla concessionaria di attivare
procedure esecutive nei confronti della ditta morosa e,
conseguentemente, ai sensi dellart. 65 citato e dellart.
72, comma 5°, la esonerava dallobbligo di anticipazione
e la legittimava alla ritenzione delle somme già
anticipate. Chiede conclusivamente il rigetto della domanda
attorea e la condanna del comune alle spese di giudizio.
Con
atto conclusionale depositato il 4 gennaio 2001 il Procuratore
Regionale, dopo aver espresso il parere "che la fattispecie
in esame sia sussumibile nel II comma (e non nel I comma)
dell'art. 65 del D.P.R. n. 43", afferma che "il
concessionario avrebbe dovuto formulare domanda di rimborso
per inesigibilità delle somme; solo dopo il provvedimento
dellIntendenza di Finanza il concessionario avrebbe
avuto il diritto ad una dilazione, da effettuare al primo
versamento utile". Conclude, pertanto, con la richiesta
di accoglimento della domanda attorea.
Alla
pubblica udienza il difensore del comune di XX, avv. Renato
P., si è riportato allatto introduttivo del
giudizio, insistendo nelle richieste in esso contenute.
Lavv.
Augusto E., difensore della convenuta, dopo unampia
ed articolata esposizione della normativa di riferimento,
ha affermato che la HJ S.p.A. ha adempiuto a tutti gli obblighi
ad essa imposti dalla legge e dalla convenzione ed ha insistito
per il rigetto della domanda attorea.
Il
Pubblico Ministero dott.ssa Annunziata Francioso ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni di cui allatto scritto,
sottolineando in special modo che la convenuta, ancorché
avesse titolo ad essere sollevata dallobbligo del
non riscosso per riscosso, non aveva alcuna possibilità
giuridica di agire unilateralmente al fine di trattenere
quanto precedentemente versato, occorrendo, a tal fine,
un provvedimento del Comune ovvero dellIntendente
di Finanza.
Lavvocato
E. ha replicato che lintendente di finanza non ha
alcuna competenza in materia di entrate patrimoniali ed
assimilate.
E
seguita una breve replica del Pubblico Ministero, cui ha
fatto seguito unulteriore puntualizzazione dellavvocato
E..
DIRITTO
La
questione posta al vaglio di questo Giudice è volta
a stabilire se il concessionario del servizio di riscossione
dei canoni per utenze idriche del comune di XX (HJ S.p.A-
Servizio Riscossione Tributi), che, in adempimento dellobbligo
convenzionale del non riscosso per riscosso, abbia versato
allente locale i canoni dovuti da unimpresa
la quale, già allatto della consegna dei ruoli,
era sottoposta ad amministrazione controllata e che successivamente
-previa ammissione alla procedura di concordato preventivo-
sia stata dichiarata fallita, abbia la facoltà di
recuperare, mediante trattenuta sui successivi versamenti,
i canoni anticipati ma non riscossi e non suscettibili di
riscossione coattiva a causa del divieto di azioni esecutive
nei confronti del debitore (artt. 188, c. 2 e 168, c. 1
legge fallimentare).
Al
quesito va data risposta positiva.
Lart.
65 del d.P.R. n. 43/1988 (cui la convenzione art.
12- fa rinvio per quanto da essa non previsto), dispone
che "i ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti
sottoposti ad una delle procedure concorsuali di cui al
r.d. 16 marzo 1942, n. 267
sono affidati al concessionario
senza lobbligo del non riscosso come riscosso".
Lente
locale, pur riconoscendo che la citata norma esonera il
concessionario dallobbligo del non riscosso per riscosso
nel caso di contribuente sottoposto a procedure concorsuali,
ritiene tuttavia che essa sia applicabile "solo ed
esclusivamente ai casi in cui il ruolo (sia) stato affidato
in riscossione al concessionario successivamente alla dichiarazione
di fallimento, e non nel caso in cui laffidamento
(sia) avvenuto in data anteriore alla procedura concorsuale,
come nella specie".
Le
conclusioni cui perviene lente locale muovono peraltro
dallerroneo convincimento che la norma di cui trattasi
colleghi il venir meno dellobbligo del non riscosso
per riscosso soltanto alla intervenuta dichiarazione di
fallimento. La norma citata, invece, collega lesonero
anzidetto allattivazione di una qualsiasi delle procedure
di cui alla legge fallimentare (ovvero ad una delle procedure
ad esse assimilate), ivi compresa, quindi, lamministrazione
controllata. E la ragione di tale esonero va rinvenuta nel
collaterale divieto che, al momento dellattivazione
di una di tali procedure, scatta per il creditore, di promuovere
azioni esecutive nei confronti del debitore inadempiente
(art. 168, comma 1 legge fallimentare, richiamato, per lamministrazione
controllata, dal successivo art. 188, comma 2). Sarebbe
infatti in palese contraddizione con la clausola generale
di razionalità porre nei confronti del concessionario
lassoluto divieto di agire esecutivamente nei confronti
del debitore sottoposto ad amministrazione controllata e,
nello stesso tempo, imporre al medesimo di versare allente
i canoni dovuti dal debitore inadempiente, canoni di cui,
si ripete, è impedito il recupero coattivo.
Orbene,
tenuto conto che, in fattispecie, i ruoli di cui si discute
sono stati emessi in data successiva al 2 dicembre 1993
(in citazione si afferma che il primo ruolo è stato
emesso in fata 15 settembre 1994), data da cui la ditta
Industria C. M. era stata ammessa ad una delle procedure
concorsuali di cui al citato r.d. n. 267/1942 (amministrazione
controllata: v. decreto del Tribunale di Campobasso in data
2 dicembre 1993, pubblicato sul Foglio degli annunzi legali
della provincia di Campobasso n. 58 del 10 dicembre 1993),
deve concludersi che, per i canoni a carico di tale ditta,
il concessionario non aveva lobbligo del non riscosso
per riscosso. E deve altresì concludersi che i canoni
anticipati e dei quali non era possibile la riscossione
coattiva a carico del debitore moroso, a causa della preclusione
di azioni esecutive di cui si è detto, erano certamente
recuperabili dal concessionario.
Resta
tuttavia da vedere se detto recupero potesse essere effettuato
direttamente dal concessionario, mediante ritenute sui successivi
versamenti, ovvero se occorresse il previo accordo con lente
locale o, in alternativa, la intermediazione di un organo
terzo che verificasse la sussistenza dei presupposti per
il recupero.
Che
questo sia essenzialmente il punto di contrasto tra le due
parti, lo ha efficacemente sottolineato il Pubblico Ministero
allodierno dibattimento: pur ammettendo, infatti,
che la convenuta avesse titolo ad ottenere il rimborso delle
quote di cui trattasi, ha tuttavia negato che avesse facoltà
di soddisfare da sé le proprie ragioni, trattenendo
sui futuri versamenti i canoni del debitore fallito. In
sintesi, mentre lente locale ed il Pubblico Ministero
rimarcano prevalentemente i profili formali della vicenda,
che avrebbero imposto lattivazione di procedure garantistiche
intese al previo accertamento delle ragioni vantate dalla
concessionaria ed alla successiva soddisfazione di esse
mediante provvedimenti dellente locale, la Concessionaria
privilegia i profili sostanziali della vicenda, rimarcando
che la accertata insussistenza, in fattispecie, dellobbligo
del non riscosso per riscosso, le dava facoltà di
recuperare immediatamente quanto indebitamente versato.
La
descritta situazione, in verità, non sembra trovare
puntuale previsione né nella convenzione, né
nella legislazione in materia.
Linterpretazione
della normativa legislativa e convenzionale di riferimento,
ove sia condotta secondo il criterio fondamentale della
buona fede, ed in coerenza con quanto prescritto dallart.
12 delle disposizioni sulla legge in generale e dagli artt.
1362 e sgg. c.c., consente tuttavia di individuare la disciplina
appropriata al caso in esame.
Soccorre,
in particolare, in proposito lart. 5 della convenzione
che, nelle ipotesi in cui al concessionario sia stato inibito
di procedere alla riscossione coattiva dei canoni per effetto
di un provvedimento di sospensione adottato dallEnte
locale, consente al medesimo di detrarre dai successivi
versamenti gli importi anticipati, ai sensi dellart.
72 del d.P.R. n. 43/1988.
La
ratio di tale disposizione è palesemente quella di
far sì che il concessionario, ove incontri un oggettivo
ed ineludibile impedimento alla esazione dei canoni a lui
affidati in riscossione, abbia immediata facoltà
di ripetere dal Comune quanto indebitamente versato per
effetto dellobbligo del non riscosso per riscosso.
Orbene, se tale è la ratio della norma pattizia,
appare evidente che essa debba trovare applicazione non
soltanto quanto limpedimento alla riscossione derivi
da provvedimento dellente locale, ma anche quando,
come in fattispecie, esso trovi la sua fonte direttamente
nella legge.
Deve
perciò riconoscersi che, in fattispecie, la società
convenuta aveva facoltà di trattenere sui primi versamenti
utili i canoni da essa indebitamente anticipati, canoni
dei quali, per disposizione di legge, era inibita la riscossione
coattiva nei confronti del debitore moroso.
Alla
stregua di tali considerazioni la domanda attorea non merita
accoglimento.
La
novità della controversia consente di compensare
tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Molise, respinge la domanda attorea e compensa tra le parti
le spese di giudizio.
Così
deciso in Campobasso, nella camera di consiglio dell8
febbraio 2001.