Corte
di Cassazione, 26 marzo 2001 n. 4365, sez. n.2, Fallimento
del compratore, domanda di risoluzione e pregresso inadempimento
del compratore, tutela della "par condicio"
Pres.
Pontorieri
Rel.
Mazziotti Di Celso
PM
Abbritti
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
contratto 26/1/1987 Borgogelli Maria Giulia cedeva alla
s.p.a. IFI la nuda proprietà di un appartamento sito in
Roma alla via Bechi, trattenendo per se l'usufrutto e ricevendo,
come corrispettivo, l'obbligo della società IFI di costituire
in favore di essa alienante una rendita vitalizia di L.
850.000 mensili. Veniva altresì pattuita la risoluzione
del contratto in caso di mancato pagamento di almeno due
mensilità consecutive della rendita. Con atto notificato
al fallimento (dichiarato il 29/9/1993) della s.p.a. IFI,
a Siviero Emilio ed a Noonan Catherine (che avevano acquistato
il diritto di nuda proprietà, già della IFI, il 29/11/1989
e il 13/11/1990) la Borgogelli chiedeva che il tribunale
di Roma, dichiarata la risoluzione del contratto 26/1/1987,
dichiarasse consolidata in suo favore la piena proprietà
sull'immobile e, in subordine, che il Siviero e la Noonan
fossero condannati a corrispondere l'assegno vitalizio.
Il Siviero e la Noonan, costituitisi, sostenevano la propria
carenza di legittimazione passiva. Il fallimento della s.p.a.
IFI non si costituiva. Con sentenza 24/4/1994 l'adito tribunale,
ritenuta la competenza funzionale del foro fallimentare,
dichiarava l'improcedibilità della domanda. Avverso la detta
sentenza la Borgogelli proponeva gravame al quale resistevano
gli appellati. La corte di appello di Roma, con sentenza
21/7/1998, in riforma dell'impugnata decisione: dichiarava
verificata la condizione risolutiva prevista dal contratto
26/1/1987 e, per l'effetto, dichiarava l'avvenuto consolidamento
della nuda proprietà all'usufrutto in favore di Borgogelli
Maria Giulia con decorrenza 31/8/1992; e dichiarava il diritto
della Noonan ad essere sollevata dal Siviero dalle conseguenze
ad essa pregiudizievoli derivanti dalla pronunciata sentenza.
Osservava la corte di merito: che il processo era stato
correttamente introdotto in quanto l'indicazione nell'atto
di citazione dell'ufficio giudiziario "Tribunale di Roma"
e non "Tribunale di Roma-Sezione Fallimentare" non costituiva
motivo di nullità dell'atto, né poteva essere dichiarata
l'improcedibilità della domanda; che il contratto 26/1/1987,
con il quale era stata costituita la rendita vitalizia quale
corrispettivo dell'alienazione della nuda proprietà dell'appartamento
della Borgogelli, conteneva all'articolo 6 la clausola risolutiva
"in caso di mancato pagamento di almeno due mensilità consecutive
della rendita, decorso inutilmente il termine del giorno
trenta previsto per la seconda mensilità"; che, secondo
la detta pattuizione, la società IFI avrebbe potuto evitare
la risoluzione del contratto pagando una somma doppia di
quella dovuta entro il termine di cinque giorni dal ricevimento
della richiesta scritta di applicazione della clausola risolutiva;
che la Borgogelli, con atto notificato alla IFI il 2/9/1992,
si era avvalsa della detta clausola non essendo stata corrisposta
la rendita nei mesi di luglio ed agosto 1992; che il Siviero
aveva pagato alcune mensilità (da luglio 1992 a gennaio
1993) per evitare la risoluzione del contratto tra l'IFI
e la Borgogelli la quale dal febbraio 1993 non aveva più
percepito la rendita vitalizia; che, pertanto, doveva essere
ritenuta verificata la condizione risolutiva; che la sottoposizione
della società IFI a procedura concorsuale non incideva sulla
risoluzione in quanto la detta società aveva già alienato
il diritto sulla nuda proprietà per cui il bene in contestazione
non era stato acquisito alla massa; che, peraltro, la Borgogelli
aveva proposto la domanda di risoluzione prima del fallimento;
che la risoluzione del contratto era opponibile agli aventi
causa Siviero e Noonan in virtù della trascrizione del contratto
contenente la clausola in questione; che nei successivi
atti di trasferimento si era fatto esplicito riferimento
alla clausola risolutiva; che il Siviero e la Noonan avevano
acquistato il diritto sulla nuda proprietà "sub condicione",
ossia sempre che l'IFI avesse continuato a corrispondere
la rendita alla Borgogelli; che il Siviero e la Noonan,
con il loro comportamento, avevano dimostrato di essere
consapevoli di aver acquistato un diritto di dubbia certezza;
che l'ammissione al passivo del fallimento IFI del credito
della Borgogelli, per L. 90.718.596, non poteva avere effetti
preclusivi rispetto alla vertenza in esame, relativa alla
domanda di risoluzione, attesa l'efficacia soltanto endofallimentare
dello stato passivo; che la domanda della Borgogelli andava
quindi accolta; che era fondata la domanda della Noonan
di essere tenuta indenne dal Siviero dagli effetti per essa
pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle richieste
della Borgogelli. La cassazione della sentenza della corte
di appello di Roma é stata chiesta dalla Noonan con ricorso
affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la
Borgogelli. Siviero Emilio ed il fallimento IFI hanno proposto
separati ricorsi incidentali sorretti, rispettivamente,
da sei e da quattro motivi. La Borgogelli ha resistito con
controricorso ai ricorsi incidentali. La ricorrente principale
ed i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il
ricorso principale e quelli incidentali vanno riuniti a
norma dell'articolo 335 c.p.c. In via preliminare - per
il loro carattere eventualmente assorbente - devono essere
esaminati: a) il secondo motivo del ricorso incidentale
del fallimento IFI con il quale si denuncia la violazione
dell'articolo 45 L.F. per non aver la corte territoriale
tenuto conto che la domanda di risoluzione era stata trascritta
un anno dopo la dichiarazione di fallimento (con conseguente
inopponibilità ed inefficacia dei suoi effetti nei confronti
del fallimento stesso) e che, ritrasferendosi la nuda proprietà
dell'immobile in capo alla richiedente, si priverebbe la
massa dei creditori della possibilità di far revocare ex
articolo 2901 c.c. le vendite dello stesso immobile successivamente
effettuate dalla IFI: la domanda della Borgogelli, quindi,
andava dichiarata improponibile; b) il secondo motivo del
ricorso incidentale del Siviero con il quale quest'ultimo,
denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli
24 e 52 L.F., sostiene che la corte di appello avrebbe dovuto
dichiarare inammissibile o improcedibile l'azione proposta
dalla Borgogelli nei confronti del fallimento IFI - con
richiesta avanzata per la prima volta dopo la dichiarazione
di fallimento - in applicazione del principio della esclusività
del concorso formale dei creditori del fallito con riferimento
a qualsiasi domanda relativa ad accertamenti di pretese
comunque destinate al concorso e ciò in applicazione del
principio dell'esclusività dell'accertamento dei crediti
nelle forme concorsuali di cui agli articoli 52 e 93 L.F.
Le dette censure - che possono essere esaminate congiuntamente
in quanto legate da un evidente e stretto vincolo di connessione
e di interdipendenza riguardando tutte la questione dell'ammissibilità
della domanda proposta dalla Borgogelli nei confronti del
fallimento IFI - sono fondate. Occorre premettere che -
come sopra riportato nella parte narrativa che precede e
come risulta dalla lettura della sentenza impugnata - la
Borgogelli, prima della dichiarazione di fallimento della
s.p.a. IFI, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa
contenuta nel contratto stipulato con la detta società ed
ha poi proposto nei confronti del fallimento la domanda
di dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di tale contratto
chiedendo la pronuncia di consolidamento della sua piena
proprietà sull'immobile in questione e rivolgendo verso
il Siviero e la Noonan, successivi acquirenti della nuda
proprietà del detto bene, la domanda subordinata di condanna
alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Più in particolare,
dalla sentenza impugnata risultano le seguenti pacifiche
circostanze di fatto: a) il contratto di cessione della
nuda proprietà del bene immobile oggetto della vertenza
(contenente la clausola risolutiva espressa in questione)
è stato stipulato tra la Borgogelli e la s.p.a. IFI in data
26/1/1987; b) i successivi contratti di cessione del diritto
alla nuda proprietà tra l'IFI ed il Siviero e tra quest'ultimo
e la Noonan sono stati stipulati, rispettivamente, il 29/11/1989
e il 13/11/1990; c) la Borgogelli si è avvalsa della clausola
risolutiva espressa con atto notificato all'IFI in data
2/9/1992; d) la s.p.a. IFI è stata dichiarata fallita con
sentenza 29/9/1993; e) la domanda giudiziaria è stata proposta
dalla Borgogelli con atto notificato al fallimento, al Siviero
ed alla Noonan nel marzo 1994. Sulla base di tali premesse
in fatto la corte di appello ha accolto la domanda principale
della Borgogelli, dopo aver affermato che la dichiarazione
di fallimento dell'IFI non incideva sulla domanda di risoluzione
sia perché la società fallita aveva già alienato il diritto
sulla nuda proprietà (per cui il bene non era stato acquisito
alla massa), sia perché la detta domanda era stata proposta
prima del fallimento. La sentenza impugnata non si sottrae
alle critiche che le sono state mosse con le censure in
esame in quanto la corte di merito non si é attenuta ai
principi giurisprudenziali più volte affermati da questa
Corte secondo cui, dopo il fallimento del compratore, il
venditore non può proporre domanda di risoluzione, ancorché
con riguardo a pregresso inadempimento del compratore medesimo,
stante l'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento
a tutela della "par condicio". Tale principio trova applicazione
anche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre
con riferimento ad un inadempimento anteriore, l'avveramento
di una condizione risolutoria del contratto, con la conseguenza
che, anche in tal caso, la domanda è esperibile soltanto
prima della dichiarazione di fallimento. Infatti la pronuncia
di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive
produrrebbe effetti restitutori lesivi del principio del
paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione
delle loro posizioni giuridiche: ciò avviene anche nel caso
in cui si intenda far valere, dopo l'apertura della procedura
concorsuale, una clausola risolutiva espressa, ostandovi
la stessa "ratio" che impedisce la proponibilità della domanda
di risoluzione contrattuale. La pronuncia di risoluzione
contrattuale ex articolo 1456 c.c. è, quindi, opponibile
al fallimento solo quando sia "quesita", prima della relativa
dichiarazione, attraverso la trascrizione della domanda
giudiziale per effetto del combinato disposto degli articoli
2915 c.c. e 45 legge fallimentare (nei sensi suddetti, tra
le tante, sentenze 9/12/1998 n. 12396; 17/1/1998 n. 376;
5/2/1995 n. 185; 31/5/1983 n. 3708; 9/12/1982 n. 6713).
Alla stregua dei detti principi è evidente l'errore commesso
dalla corte di appello nel ritenere ininfluente la dichiarazione
di fallimento della società IFI ai fini dell'ammissibilità
della domanda di risoluzione. Tale domanda è stata proposta
non nei confronti di detta società "in bonis" e poi proseguita
contro il fallimento, bensì direttamente verso quest'ultimo
dopo la dichiarazione di fallimento, sia pur in relazione
ad un inadempimento anteriore e ad una clausola risolutiva
espressa. Di detta clausola la Borgogelli si era avvalsa
con atto notificato all'IFI prima della sentenza dichiarativa
di fallimento ma privo di effetti rispetto ai creditori
in quanto non posto a base di una successiva domanda giudiziale
(trascritta prima della dichiarazione di fallimento) o di
un altro atto seguito dalle formalità necessarie per renderlo
opponibile ai terzi. Del tutto irrilevante è poi la circostanza
relativa alla cessione - già avvenuta al momento della dichiarazione
di fallimento - in favore del Siviero del diritto della
nuda proprietà che l'IFI aveva acquistato dalla Borgogelli.
In proposito è sufficiente osservare che nel patrimonio
del fallimento deve essere incluso anche la possibilità
del recupero di quei beni distratti prima della sentenza
dichiarativa di fallimento. Nella specie, appunto, il fallimento
ha esercitato l'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c.
nei confronti del Siviero e della Noonan, successivi acquirenti
del diritto di nuda proprietà sul bene immobile in questione.
In definitiva, in accoglimento dei motivi di ricorso in
esame, deve essere cassata la sentenza impugnata con la
quale la corte di merito, decidendo sull'appello proposto
dalla Borgogelli, ha accolto la domanda principale da quest'ultima
avanzata nei confronti del fallimento volta ad ottenere
una sentenza dichiarativa dell'avvenuta risoluzione del
contratto stipulato con l'IFI (con conseguente dichiarazione
del consolidamento della nuda piena proprietà in capo ad
essa istante) da pronunciare "nel contraddittorio" del Siviero
e della Noonan. Tale domanda andava invece dichiarata inammissibile
e tanto può affermarsi in questa sede, ex articolo 384 c.p.c.,
non essendo necessari altri accertamenti in fatto. La cassazione
della decisione impugnata si estende, ovviamente, al capo
con il quale la corte di merito ha dichiarato il diritto
della Noonan "a essere sollevata dal Siviero dalle conseguenze
ad essa pregiudizievoli conseguenti alla presente sentenza".
Dall'accoglimento dei detti motivi dei ricorsi incidentali
del fallimento e del Siviero deriva logicamente l'assorbimento
degli altri motivi di tali ricorsi incidentali, nonché del
ricorso principale della Noonan relativi, tutti, alla domanda
principale proposta dalla Borgogelli e, quindi, superati
e travolti dalla dichiarazione di inammissibilità di detta
domanda pronunciata in questa sede. La presente sentenza
definisce ogni rapporto tra la Borgogelli ed il fallimento
IFI. Ricorrono giusti motivi per dichiarare l'integrale
compensazione dell'intero processo tra le dette parti. La
causa deve invece essere rinviata per un nuovo esame in
relazione alla domanda subordinata proposta dalla Borgogelli
nei confronti del Siviero e della Noonan volta ad ottenere
la condanna di questi ultimi alla corresponsione dell'assegno
vitalizio, oltre penale ed accessori. Tale domanda non è
stata esaminata e decisa dalla corte di appello in quanto
assorbita dall'accoglimento della domanda principale ed
è noto che è inammissibile, per difetto di interesse, il
ricorso incidentale per Cassazione della parte vittoriosa
in secondo grado per le questioni, domande o eccezioni,
rilevanti per la decisione, da essa prospettate e non decise,
neppure implicitamente, in quanto assorbite da quelle accolte,
essendo in tal caso invece necessaria la soccombenza teorica,
configurabile se, accolta la domanda sotto un profilo, gli
altri siano stati esaminati e respinti. Né tali questioni,
domande, eccezioni, possono proporsi dalla parte vittoriosa
con controricorso, non essendo applicabile l'art. 346 c.p.c.
in Cassazione, mentre sono riproponibili, in caso di accoglimento
del ricorso principale, in sede di rinvio se espressamente
riproposte nel giudizio di appello e non travolte dalle
questioni decise dalla sentenza di cassazione (da ultimo
decisione di questa Corte 3908 del 2000). Il giudice di
rinvio, che si designa in altra sezione della corte di appello
di Roma, provvederà, all'esito, anche al regolamento delle
spese del giudizio di legittimità tra le dette parti.
P.Q.M.
La
Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del
ricorso incidentale del fallimento IFI ed il secondo motivo
del ricorso incidentale di Siviero Emilio; assorbiti gli
altri motivi dei detti ricorsi incidentali ed il ricorso
principale di Noonan Catherine Anne; cassa la sentenza impugnata
in relazione ai motivi accolti e, pronunciando ex articolo
384 c.p.c., dichiara inammissibile la domanda principale
proposta da Borgogelli Maria Giulia; compensa interamente
tra la Borgogelli ed il fallimento IFI le spese dell'intero
processo; rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
ad altra sezione della corte di appello di Roma in relazione
alla domanda subordinata proposta dalla Borgogelli nei confronti
del Siviero e della Noonan.