Tribunale
di Como, sentenza n. 859/2001, Rigettata la domanda di ammissione
del credito allo stato passivo di una società fallita
presentata da un ragioniere
La
sentenza n. 859/2001 della sezione civile del Tribunale
di Como ha rigettato la domanda di ammissione del credito
allo stato passivo di una società fallita presentata
da un ragioniere non iscritto all'albo professionale per
la consulenza svolta nel passato a favore della stessa società.
Nella sua insinuazione il ragioniere vantava un credito
in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 per aver svolto
attività professionale di tenuta contabilità
ordinaria, adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi
connessi, nonché redazione del bilancio di esercizio.
Nella visione del Collegio, invece, viene affermato che
l'iscrizione agli albi professionali economico-contabili
ha natura costitutiva e quindi costituisce il presupposto
essenziale per esigere il pagamento delle prestazioni esercitabili
da chi in questi albi risulta iscritto. (Fonte: ItaliaOggi)