Tribunale di Como, sentenza n. 859/2001, Rigettata la domanda di ammissione del credito allo stato passivo di una società fallita presentata da un ragioniere

 

La sentenza n. 859/2001 della sezione civile del Tribunale di Como ha rigettato la domanda di ammissione del credito allo stato passivo di una società fallita presentata da un ragioniere non iscritto all'albo professionale per la consulenza svolta nel passato a favore della stessa società. Nella sua insinuazione il ragioniere vantava un credito in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 per aver svolto attività professionale di “tenuta contabilità ordinaria, adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi connessi, nonché redazione del bilancio di esercizio”. Nella visione del Collegio, invece, viene affermato che l'iscrizione agli albi professionali economico-contabili ha natura costitutiva e quindi costituisce il presupposto essenziale per esigere il pagamento delle prestazioni esercitabili da chi in questi albi risulta iscritto. (Fonte: ItaliaOggi)
















 

 

 


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