Corte
di Appello di Bari, Sezione del Lavoro, sentenza n.583 del
14.6.2001, Amministrazione Straordinaria - sospensione
del rapporto di lavoro con conseguente - collocamento in
CIGS
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
La
Corte di Appello di Bari - Sezione del Lavoro - composta
dai Magistrati:
1)
Dott. Michele CRISTINO Presidente Relatore
2)
Pietro CURZIO Consigliere
3)
Sebastiano L. GENTILE Consigliere
ha
emesso la seguente
SENTENZA
N.583
nella
causa di lavoro in grado di appello per "annullamento
CIGS", iscritta nel Ruolo Generale Lavoro, sotto il
numero d'ordine 1569/2000.
TRA
Amoruso
Guerino assistito e difeso dagli Avv.ti S. Antuofermo e
Di Berardino
-APPELLANTE-
Case
di Cura Riunite in Amm.ne Straordinaria assistita e difesa
dall'Avv. D. Garofalo
-APPELLATA-
all'udienza
collegiale del 24/5/2001 la causa veniva discussa e decisa
sulle conclusioni delle parti in narrativa precisate.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato in cancelleria il 4.8.98, Amoruso Guerino
conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore del lavoro di
Bari, la S.r.l. Case di Cura Riunite in Amministrazione
Straordinaria, per sentire dichiarare illegittimo il provvedimento
di sospensione del rapporto di lavoro adottato nei suoi
confronti, con conseguente collocamento in CIGS e, per l'effetto,
condannare l'Amministrazione Straordinaria delle Case di
Cura Riunite S.r.l., al risarcimento dei danni, commisurati
alla differenza di importo tra la retribuzione che gli sarebbe
spettata in servizio attivo, ed il trattamento salariale
percepito.
Assumeva,
in particolare, che il provvedimento impugnato era illegittimo
perché adottato "in violazione dei criteri di
selezione fissati dalla legge, senza tenere presenti, nemmeno,
le esigenze tecnico produttive".
Si
costituiva in giudizio la resistente che eccepiva, preliminarmente,
la improponibilità e/o improcedibilità della
domanda, in considerazione dell'assoggettamento della società
alla procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria;
in via subordinata e nel merito, il rigetto del ricorso
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Avverso
la decisione del Tribunale di Bari che dichiarava improponibile
la domanda, interponeva gravame il lavoratore, con ricorso
del 17.10.2000 per i motivi che ivi si leggono e che, sostanzialmente,
riprendono quelli già svolti in prime cure.
Si
costituiva parte appellata che insisteva per il rigetto
dell'appello.
All'udienza
fissata per la discussione, uditi i procuratori delle parti,
la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L'appellante,
con il ricorso introduttivo, ha richiesto la declaratoria
di illegittimità del provvedimento di collocamento
in CIGS adottato dalle Case di Cura Riunite S.r.l. e, per
l'effetto, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei
danni derivati dall'illegittimo comportamento della società
appellata.
Pertanto,
il primo problema da risolvere, è quello relativo
alla ammissibilità della domanda, avuto riguardo
alla circostanza che parte appellata è sottoposta
alla speciale procedura di amministrazione straordinaria
posto che, a seconda della tesi che si andrà a preferire
(competenza del giudice del lavoro o di quello fallimentare),
diversa sarà la soluzione.
Ebbene,
non v'è dubbio che, allorquando si versi in tema
di azione di condanna scatti senz'altro la competenza del
giudice fallimentare, e tanto ai sensi dell'art.6 L. n.
65/1973 che esplica, con riguardo alla procedura di amministrazione
straordinaria, una funzione equivalente a quella svolta
dall'art.24 L.F. per il fallimento, valendo anche per la
procedura speciale la esigenza di concentrazione in un unico
foro, di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione
dello stato di insolvenza, cioè di tutti gli episodi
giudiziari della speciale procedura.
E'
altrettanto pacifico che la vis attrattiva del foro fallimentare
operi anche nei confronti delle domande di mero accertamento,
ove dirette a porre in essere il presupposto di una successiva
sentenza di condanna e, quindi, strumentali e prodromi che
alla ammissione al passivo (trattasi, è bene precisarlo,
di indagine che va fatta caso per caso, ben potendo verificarsi
l'ipotesi di una domanda di accertamento pura e semplice).
Quanto
all'assunto di parte appellante, secondo cui i debiti di
lavoro sorti dopo la dichiarazione di insolvenza dell'impresa
e l'apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale
di amministrazione straordinaria, in quanto debiti di massa,
andrebbero fatti valere promuovendo un ordinario giudizio
di cognizione dinanzi al giudice del lavoro questo Collegio,
aderendo al principio affermato dalla S.C. con la decisione
n. 7704 del 6/8/99, ritiene di non poterlo condividere in
quanto tutti i crediti vantati verso l'impresa, siano essi
sorti prima che dopo l'inizio della procedura e, dunque,
pure quelli inerenti alla gestione commerciale che godono
del trattamento di prededuzione a norma dell'art.111 L.F.,
sono assoggettati alla previa verifica in sede amministrativa,
secondo la regola fondamentale dell'istituto fallimentare,
estensibile anche alla procedura di cui alla L. 95/79, che
tutti i crediti che debbono essere soddisfatti nel patrimonio
dell'imprenditore insolvente debbono essere fatti valere
ed accertati nel rispetto delle norme che disciplinano il
concorso.
Tanto
premesso e rilevato che parte appellante ha richiesto la
condanna della società convenuta al risarcimento
del danno derivante dalla presunta illegittimità
del provvedimento di collocazione in CIGS, ne deriva la
improponibilità della domanda in quanto, trattandosi
di azione di condanna, i crediti vantati nei confronti di
un soggetto posto in amministrazione straordinaria, devono
essere accertati tramite la procedura amministrativa prevista
dalle norme della legge fallimentare.
Quanto
alle spese, soccorrono equi e giustificati motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di questo grado del
giudizio.
P.Q.M.
La
Corte di Appello, sezione lavoro, uditi i procuratori delle
parti , rigetta l'appello proposto da Amoruso Guerino, con
ricorso del 17.10.2000 avverso la sentenza del 31.5.2000
del Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti
della Case di Cura Riunite S.r.l. in Amministrazione Straordinaria,
e compensa interamente tra le parti le spese di questo grado
del giudizio.
Così
deciso in Bari, nella Camera di consiglio il 24/5/2001
IL
PRESIDENTE RELATORE
(F.to:
dr. Michele Cristino)
Depositato in Cancelleria
Il
14 giugno 2001