Corte di Appello di Bari, Sezione del Lavoro, sentenza n.583 del 14.6.2001, Amministrazione Straordinaria - sospensione del rapporto di lavoro con conseguente - collocamento in CIGS


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Sezione del Lavoro - composta dai Magistrati:

1) Dott. Michele CRISTINO Presidente Relatore

2) Pietro CURZIO Consigliere

3) Sebastiano L. GENTILE Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA N.583

nella causa di lavoro in grado di appello per "annullamento CIGS", iscritta nel Ruolo Generale Lavoro, sotto il numero d'ordine 1569/2000.

TRA

Amoruso Guerino assistito e difeso dagli Avv.ti S. Antuofermo e Di Berardino

-APPELLANTE-

Case di Cura Riunite in Amm.ne Straordinaria assistita e difesa dall'Avv. D. Garofalo

-APPELLATA-

all'udienza collegiale del 24/5/2001 la causa veniva discussa e decisa sulle conclusioni delle parti in narrativa precisate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 4.8.98, Amoruso Guerino conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore del lavoro di Bari, la S.r.l. Case di Cura Riunite in Amministrazione Straordinaria, per sentire dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro adottato nei suoi confronti, con conseguente collocamento in CIGS e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Straordinaria delle Case di Cura Riunite S.r.l., al risarcimento dei danni, commisurati alla differenza di importo tra la retribuzione che gli sarebbe spettata in servizio attivo, ed il trattamento salariale percepito.

Assumeva, in particolare, che il provvedimento impugnato era illegittimo perché adottato "in violazione dei criteri di selezione fissati dalla legge, senza tenere presenti, nemmeno, le esigenze tecnico produttive".

Si costituiva in giudizio la resistente che eccepiva, preliminarmente, la improponibilità e/o improcedibilità della domanda, in considerazione dell'assoggettamento della società alla procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria; in via subordinata e nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Avverso la decisione del Tribunale di Bari che dichiarava improponibile la domanda, interponeva gravame il lavoratore, con ricorso del 17.10.2000 per i motivi che ivi si leggono e che, sostanzialmente, riprendono quelli già svolti in prime cure.

Si costituiva parte appellata che insisteva per il rigetto dell'appello.

All'udienza fissata per la discussione, uditi i procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante, con il ricorso introduttivo, ha richiesto la declaratoria di illegittimità del provvedimento di collocamento in CIGS adottato dalle Case di Cura Riunite S.r.l. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni derivati dall'illegittimo comportamento della società appellata.

Pertanto, il primo problema da risolvere, è quello relativo alla ammissibilità della domanda, avuto riguardo alla circostanza che parte appellata è sottoposta alla speciale procedura di amministrazione straordinaria posto che, a seconda della tesi che si andrà a preferire (competenza del giudice del lavoro o di quello fallimentare), diversa sarà la soluzione.

Ebbene, non v'è dubbio che, allorquando si versi in tema di azione di condanna scatti senz'altro la competenza del giudice fallimentare, e tanto ai sensi dell'art.6 L. n. 65/1973 che esplica, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria, una funzione equivalente a quella svolta dall'art.24 L.F. per il fallimento, valendo anche per la procedura speciale la esigenza di concentrazione in un unico foro, di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, cioè di tutti gli episodi giudiziari della speciale procedura.

E' altrettanto pacifico che la vis attrattiva del foro fallimentare operi anche nei confronti delle domande di mero accertamento, ove dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna e, quindi, strumentali e prodromi che alla ammissione al passivo (trattasi, è bene precisarlo, di indagine che va fatta caso per caso, ben potendo verificarsi l'ipotesi di una domanda di accertamento pura e semplice).

Quanto all'assunto di parte appellante, secondo cui i debiti di lavoro sorti dopo la dichiarazione di insolvenza dell'impresa e l'apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, in quanto debiti di massa, andrebbero fatti valere promuovendo un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice del lavoro questo Collegio, aderendo al principio affermato dalla S.C. con la decisione n. 7704 del 6/8/99, ritiene di non poterlo condividere in quanto tutti i crediti vantati verso l'impresa, siano essi sorti prima che dopo l'inizio della procedura e, dunque, pure quelli inerenti alla gestione commerciale che godono del trattamento di prededuzione a norma dell'art.111 L.F., sono assoggettati alla previa verifica in sede amministrativa, secondo la regola fondamentale dell'istituto fallimentare, estensibile anche alla procedura di cui alla L. 95/79, che tutti i crediti che debbono essere soddisfatti nel patrimonio dell'imprenditore insolvente debbono essere fatti valere ed accertati nel rispetto delle norme che disciplinano il concorso.

Tanto premesso e rilevato che parte appellante ha richiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno derivante dalla presunta illegittimità del provvedimento di collocazione in CIGS, ne deriva la improponibilità della domanda in quanto, trattandosi di azione di condanna, i crediti vantati nei confronti di un soggetto posto in amministrazione straordinaria, devono essere accertati tramite la procedura amministrativa prevista dalle norme della legge fallimentare.

Quanto alle spese, soccorrono equi e giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello, sezione lavoro, uditi i procuratori delle parti , rigetta l'appello proposto da Amoruso Guerino, con ricorso del 17.10.2000 avverso la sentenza del 31.5.2000 del Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti della Case di Cura Riunite S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, e compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio il 24/5/2001

IL PRESIDENTE RELATORE

(F.to: dr. Michele Cristino)


Depositato in Cancelleria

Il 14 giugno 2001

 














 

 

 


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