TRIBUNALE PALERMO 24 maggio 2001
Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi - Dichiarazione di insolvenza - Competenza
- Sede principale dell'impresa - Nozione.
Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi - Società per azioni con unico azionista
- Obbligo di convocazione dell'unico azionista - Insussistenza.
Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi - Stato di insolvenza - Nozione.
La competenza a dichiarare lo stato di insolvenza ai
sensi del dlg. n. 270 del 1999 si determina sulla base della
sede principale dell'impresa, che può ben essere
diversa da quella legale, ed è quella dove si svolge
in modo prevalente l'attività direttiva ed amministrativa
dell'impresa stessa.
Nella
procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza
al fine dell'ammissione all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi o della dichiarazione di fallimento,
non è necessaria la convocazione dell'unico quotista
di una società di capitali.
Nella
nuova legge sull'amministrazione straordinaria, lo stato
di insolvenza non assume necessariamente i caratteri dell'irreversibilità,
secondo la nozione tradizionale, ma può sostanziarsi
in una situazione di crisi superabile mediante un adeguato
piano di risanamento ed un ripristino dell'equilibrio economico
e finanziario, che possa consentire la conservazione del
patrimonio produttivio ed il "salvataggio" dell'impresa
nel mercato.
(Dott. Raimondo Olmo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Palermo, Sezione quarta civile e fallimentare,
composto dai sigg.ri:
1)
Dr.Vito Ivan MARINO Presidente
2)
"Attilio CAPUTO Giudice
3)
"Fabrizio ANFUSO Giudice est.
riunito
in Camera di Consiglio
nel
procedimento iscritto al n. 6/2001 S.I.
ha
pronunciato la seguente
s
e n t e n z a
dichiarativa
dell' insolvenza ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270
a carico della K&M Industrie Metalmeccaniche s.p.a.,
con sede legale a Roma, via Dionigi Marianna n. 29, con
sede amministrativa e stabilimento in Palermo, viale Ugo
La Malfa n. 2/6, ed unità locali in Palermo, via
Maltese n. 147 e via Della Ferrovia n. 2/A, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, Gierth Ralf Peter, nato
ad Halle Saale (Germania) il 20.2.1952, nominato amministratore
con delibera assembleare del 4.5.2001, costituita con atto
del 15.3.1996, iscritta in data 14.6.1999 al n. 1437820689
del Registro delle Società presso il Tribunale di
Roma, esercente la produzione, la commercializzazione, l'importazione
e l'esportazione di qualsiasi apparato industriale costruito
con materiali ferrosi ed eventuali nuovi materiali immessi
sul mercato; ai fini del raggiungimento dello scopo sociale
e comunque in via non prevalente, e nel rispetto delle leggi
nn. 1 e 197 del 1991 e del decreto legislativo del 1.9.1993
n. 385, la società potrà, inoltre, a scopo
di stabile investimento e non nei confronti del pubblico,
assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie,
in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od
oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio,
sia direttamente che indirettamente; compiere qualsiasi
operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria
e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento
dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fideiussioni
o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore
di terzi, persone fisiche ed anche di società, qualunque
sia l'oggetto.
********************
Visto
il ricorso per la dichiarazione di insolvenza ai sensi del
D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 presentato in data 19.4.2001
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo;
esaminata
la documentazione allegata al superiore ricorso (nota del
Prefetto di Palermo, datata 14.4.2001; relazione del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 10.4.2001;
copia del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Irfis
s.p.a. innanzi il Tribunale di Palermo; copia del decreto
ingiuntivo n. 916/2001; nota dell'Avvocatura distrettuale
dello Stato del 13.4.2001; informative della Guardia di
Finanza);
rilevato
che il Procuratore della Repubblica ha dedotto a fondamento
dell'istanza:
a)
l'inadempimento da parte della K&M s.p.a degli obblighi
assunti con il contratto definitivo di acquisizione dell'azienda
Keller in amministrazione straordinaria, stipulato con rogito
del 10.5.1999 in notar Marco Papi di Roma;
b)
la mancata corresponsione delle retribuzioni relative al
mese di marzo 2001 e l'omesso versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi a decorrere dal maggio 2000;
c)
la gravosa esposizione verso l'Irfis s.p.a., ammontante
a lire 10.243.107.616, oltre interessi e spese legali, relativa
al mancato pagamento del debito residuo nascente dalla linea
di credito già concessa alla Keller in a.s., passività
inclusa nel precitato atto di acquisto dell'azienda (per
tale debito l'Irfis ha chiesto ed ottenuto dal G.U. del
locale Tribunale il decreto ingiuntivo n. 916/2001);
d)
il sequestro giudiziario azionato dalla società Biolettrica
di Pisa, partecipata al 49% dalla K&M s.p.a., innanzi
il Tribunale di Roma, per il recupero della somma di lire
2.800.000.000 circa;
e)
la partecipazione per quote di minoranza alla costituzione
di nuove società, destinate ad operare in settori
estranei a quello dell'industria metalmeccanica, che ha
determinato ingenti esborsi di capitale, per complessive
lire 50.000.000.000 circa;
f)
la mancanza di una guida societaria, atteso che il Consiglio
di Amministrazione della K&M s.p.a. è dimissionario,
ed il Presidente è da tempo assente;
visto
il decreto del 20.4.2001, con il quale è stata disposta,
ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 270/99, la convocazione
in Camera di Consiglio di Mayer Kurt Heinrich, nato a Bolzano
il 7.12.1942, quale rappresentante legale pro-tempore della
società debitrice;
rilevato
che con il medesimo decreto è stata disposta, altresì,
la comparizione del Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, per le determinazioni di competenza
in merito all'istanza di insolvenza;
rilevato
che il ricorso per l'insolvenza ed il pedissequo decreto
del Tribunale sono stati notificati ritualmente presso la
sede legale della K&M s.p.a. a mani della segretaria
addetta alla ricezione atti (cfr. relata di notifica della
Questura di Roma del 24.4.2001 effettuata nelle mani di
tale Gane Leonie Elizabeth) e presso la residenza del Mayer,
in via Della Docciola n. 1, Sesto Fiorentino, a mani del
coniuge convivente, Salvador Giuseppina (cfr. relata di
notifica della Questura di Firenze di pari data);
considerato
che all'udienza camerale dell'11.5.2001, innanzi al Giudice
delegato all'istruttoria, è comparso il Procuratore
della Repubblica, la dott.ssa Simonetta Moleti, quale delegato
del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
e l'avv. Ugo Mastelloni, del Foro di Roma, quale procuratore
di Gierth Ralf Peter, nato ad Halle Saale (Germania) il
20.2.1952, nominato amministratore della società
con delibera assembleare del 4.5.2001, in sostituzione del
predetto Mayer;
rilevato
che, con note scritte depositate alla medesima udienza,
in uno con varia documentazione, la K&M s.p.a. ha chiesto
in via preliminare l'integrazione del contraddittorio con
la convocazione della Metz Industrial Investments Ltd, con
sede a Londra (a Roma, dalla visura camerale aggiornata
al 9.5.2001), giacché, essendo detta società
socio unico illimitatamente responsabile ex art. 2362 c.c.,
gli effetti dell'eventuale sentenza di insolvenza si estenderebbero
anche nei suoi confronti;
considerato
che la società debitrice ha contestato nel merito
la sussistenza dello stato di insolvenza, ed all'uopo ha
dedotto:
a)
non corrisponde al vero che la società si sia resa
inadempiente agli obblighi previsti in seno al contratto
di acquisto dell'azienda, anzi essa ha dato piena attuazione
alle previsioni contrattuali ed al piano industriale allegato,
mediante l'acquisizione di nuove commesse (Cemat) per la
fornitura di carri tecnologicamente avanzati, l'ultimazione
delle forniture alle Ferrovie dello Stato (commesse già
della Keller s.p.a.), la diversificazione della produzione,
la costituzione di nuove società, partecipate per
il 49% del capitale, dalle quali ha conseguito nuove commesse
(un ordine per la realizzazione della parte metalmeccanica
della costruenda funiva di Erice del valore di circa lire
sei miliardi; l'instaurazione di trattative con la Biolettrica
per un ordine di carpenteria da destinarsi alla costruenda
centrale elettrica di Cascina, per un valore di lire 23
miliardi circa; l'instaurazione di trattative per la fornitura
di piani di carpenteria e di metalmeccanica, per un valore
di lire 200.000.000.000 circa nei prossimi tre anni, in
relazione a progetti industriali e produttivi da realizzarsi
nelle aree A.S.I. di Ragusa, Enna, Agrigento, Palermo, Trapani,
Gela);
b)
a fronte di una puntuale osservanza del piano industriale,
da completarsi nell'arco di un biennio, l'Amministrazione
straordinaria si è resa gravemente inadempiente,
per aver ceduto due stabilimenti inutilizzabili, in quanto
privi di agibilità e gravati da una ordinanza di
chiusura, ed uno oggetto di una procedura di sfratto per
morosità;
c)
nessuna esposizione debitoria vi è nei confronti
dell'Inps e dei lavoratori, anzi la K&M s.p.a. è
creditore verso l'ente di previdenza sociale;
d)
il contenzioso con la Biolettrica di Pisa è stato
definito e la rinunzia al sequestro è prossima alla
formalizzazione;
e)
la costituzione e la capitalizzazione delle società
partecipate non è epifenomeno di insolvenza ed, anzi,
ha consentito lo sviluppo dell'attività e l'acquisizione
di nuove commesse;
f)
la società debitrice proporrà opposizione
ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dell'Irfis
entro lo spirare del termine di legge (scadente il 23.5.2001);
g)
l'eventuale emanazione del decreto comporterebbe una proroga
oltre i limiti di legge della durata dell'amministrazione
straordinaria ed attribuirebbe poteri di controllo o di
gestione relativi a rapporti nei quali vi è conflitto
di interessi tra la K&M s.p.a. ed il Ministero dell'Industria;
rilevato,
altresì, che la K&M s.p.a. ha chiesto, in via
subordinata e nell'eventualità in cui il Tribunale
dovesse dichiarare l'insolvenza, di aver affidata la gestione
dell'impresa ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 270/99;
considerato
che nel termine concesso dal Giudice delegato la società
debitrice ha prodotto ulteriori documenti (copia statuto,
bilancio relativo all'esercizio 1999, piano industriale
del 28.2.2001, copia degli atti del procedimento per sequestro
conservativo dell'azienda promosso dall'amministrazione
straordinaria, verbali di assemblea attestanti la partecipazione
della Metz Industrial Investments Ltd quale socio unico,
dichiarazioni di dipendenti della K&M s.p.a., lettere
della Biolettrica e della Metz Industrial Investments Ltd),
riferendo di non essere in grado di depositare il libro
dei cespiti ammortizzabili, perché mai tenuto, e
la restante documentazione contabile richiesta dal Giudice
delegato perché in parte sottoposta a sequestro penale
e, comunque, per l'impossibilità di accedere ai locali
dello stabilimento industriale, occupato dai lavoratori;
rilevato
che la R.S.U della K&M s.p.a. ha, con memoria depositata
il 15.5.2001, denunziato il sostanziale fermo produttivo
dell'azienda per mancanza di nuove commesse, la mancata
attuazione del piano industriale, l'inosservanza delle promesse
di assunzione di altre 250 unità lavorative, il collocamento
in Cassa integrazione di 190 lavoratori a partire dal marzo
2000 e per la durata di tre mesi, successivamente prorogata
al 4 dicembre del medesimo anno;
rilevato
che in data 17.5.2001 il Procuratore della Repubblica ha
depositato memoria esplicativa delle esposizioni debitorie
della K&M s.p.a. nei confronti dell'Irfis, specificando
che sussistono due distinte ragioni di credito, di cui una,
dell'importo di lire 6.104.915.740, trae origine dall'atto
di accollo del finanziamento ipotecario stipulato in notar
E. Rocca il 19.5.1999 (in attuazione del contratto di cessione
dell'azienda); e l'altra, pari a lire 10.243.000.000, nascente
da una linea di credito concessa per l'espletamento delle
commesse delle FF.SS., per la quale l'Irfis ha agito in
via monitoria (vedi sopra);
rilevato
che in data 17.5.2001 il Ministero dell'Industria ha prodotto
vari documenti (tra cui i contratti preliminare e definitivo
di vendita, il " Piano industriale e d'investimenti
per il rilancio e la conservazione della Keller ",
datato 16.3.1999, l'aggiornamento del piano industriale
presentato dalla K&M s.p.a. il 28.2.2001, la richiesta
di detta società di riduzione del corrispettivo della
vendita, per maggiori oneri sopportati, comunicazioni dell'amministrazione
straordinaria di adesione alla superiore richiesta, ecc.)
ed ha insistito nell'istanza per la declaratoria di insolvenza,
indicando quale Commissario giudiziale la dott.ssa Maria
Martellini ed, in subordine, il dott. Enrico Stasi;
tutto
ciò premesso il Tribunale
OSSERVA
Va
innanzitutto affermato che la società è in
possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del D.Lgs.
270/99 ai fini dell'assoggettamento alla nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza.
Il
numero dei lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi
al trattamento di integrazione dei guadagni, è da
almeno un anno ben superiore al limite delle duecento unità,
essendo pari ad oltre 270 dipendenti; l'ammontare complessivo
dell'esposizione debitoria (considerate indistintamente
le obbligazioni scadute, a scadere, ecc.) non è inferiore
ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale
che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni
dell'ultimo esercizio.
Sebbene,
infatti, nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio
'99, siano annotate attività per lire 82.633.731.878
e passività per lire 48.000.000.000 circa, nell'esercizio
successivo - cui si riferisce la norma- l'entità
delle esposizioni è ascesa certamente oltre la soglia
di legge per effetto dei rilevanti oneri finanziari, degli
interessi passivi, dei costi fissi e semivariabili, dell'indebitamento
contratto per la capitalizzazione delle nuove società
partecipate, a fronte di una consistente riduzione delle
componenti attive correlate al decrescente volume della
produzione (come sarà evidenziato nel prosieguo).
Del
resto la K&M s.p.a. non ha mosso alcuna contestazione
sulla sussistenza dei requisiti dimensionali e di indebitamento
previsti dal decreto legislativo.
Va,
inoltre, ritenuta la competenza del Tribunale di Palermo.
L'art.
3 del precitato decreto legislativo attribuisce la competenza
a dichiarare l'insolvenza al Tribunale " del luogo
in cui la società ha la sede principale" , da
intendersi, secondo l'opinione corrente, quale luogo in
cui sono concentrati i gangli vitali e si svolge in modo
prevalente l'attività direttiva ed amministrativa
dell'impresa, ossia, in altri termini, dove vengono accentrati
e coordinati i diversi fattori dell'impresa e deliberate
le strategie gestionali (in tal senso, Cass. 10.1.1996 n.
151; Cass. 30.3.1993 n. 3815).
Di
norma la sede principale coincide con la sede legale, ma
siffatta presunzione (semplice) può essere superata
in presenza di elementi certi e concordanti che possano
indurre ad escludere questa coincidenza.
Nella
specie la K&M s.p.a., pur avendo la sede legale in Roma,
è indubbio che abbia il centro direzionale dei propri
affari e della propria attività a Palermo, ove sono
ubicati, non soltanto lo stabilimento industriale e produttivo,
ma anche i suoi apparati direttivi ed organizzativi.
Anche
sotto tal profilo nessun rilievo è stato sollevato
dalla società debitrice.
Va
ora esaminata la richiesta preliminare formulata dalla K&M
s.p.a. di integrare il contraddittorio con la vocatio in
jus della Metz Industrial Investments Ltd, giacché,
essendo detta società socio unico illimitatamente
responsabile ex art. 2362 c.c., gli effetti dell'eventuale
sentenza di insolvenza si estenderebbero anche nei suoi
confronti.
La
domanda non merita accoglimento.
L'art.
23, I° comma, del D.Lgs. 270/99 stabilisce che gli effetti
della dichiarazione di insolvenza di una società
con soci illimitatamente responsabili si estendono ai soci
stessi.
Il
contenuto dispositivo della norma è significativo
della voluntas legis di estendere all'amministrazione straordinaria
la disciplina prevista dall'art. 147 L.F., in forza della
quale " la sentenza che dichiara il fallimento della
società con soci a responsabilità illimitata
produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili
".
Ebbene,
tra siffatta forma di responsabilità e quella descritta
dall'art. 2362 c.c., secondo cui " in caso di insolvenza
della società, per le obbligazioni sociali sorte
nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute
ad una sola persona, questa risponde illimitatamente ",
sussiste una sostanziale diversità strutturale, produttiva
di conseguenze differenti sul piano sia sostanziale sia
processuale.
Mentre
nella prima ipotesi il fallimento della società si
estende automaticamente a tutti i soci illimitatamente responsabili,
per il sol fatto di rivestire tale qualità ed indipendentemente
dall'accertamento della loro qualità di imprenditori
commerciali e dalla loro situazione di insolvenza, nell'ipotesi
descritta dall'art. 2362 c.c., riguardante chiaramente le
società di capitali, la responsabilità illimitata
non è "istituzionale", non deriva in via
originaria dalla mera partecipazione alla società,
quanto piuttosto dalla duplice e concomitante circostanza
dell'insolvenza dell'impresa e della concentrazione dell'appartenenza
di tutte le azioni in capo ad un medesimo soggetto.
Ne
consegue che la dichiarazione di insolvenza della società
sarà sì fonte di responsabilità solidale
ed illimitata dell'unico quotista, ma non determina in via
estensiva ed automatica l'assoggettamento di quest'ultimo
alla procedura concorsuale (in tal senso, Cass. 19.11.1981
n. 6151).
Se
così è, va esclusa la sussistenza di un obbligo
di convocazione del socio unico illimitatamente responsabile.
Venendo,
quindi, alla verifica della ricorrenza dello stato di insolvenza,
occorre in primo luogo soffermarsi sulla nozione utilizzata
dal legislatore del '99 perché è, sulla base
di essa, che dovrà compiersi la valutazione in concreto.
Nella
Relazione governativa al nuovo testo di legge si afferma
a chiare lettere lo spirito della riforma, ossia strutturare
una procedura che, " sganciandosi dalla ferrea logica
darwiniana dell'eliminazione dal mercato dei soggetti deboli
..., tenda a salvaguardare, di fronte a dissesti particolarmente
allarmanti sul piano delle ricadute socio-economiche, il
bene-impresa, quale entità oggettiva distinta dall'imprenditore
nella sua duplice valenza di fonte unitaria di produzione
e di fattore di mantenimento dell'occupazione ".
Se
la finalità dell'amministrazione straordinaria è
" la conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa
insolvente, mediante la prosecuzione, la riattivazione o
la riconversione delle attività imprenditoriali "
(art. 1), anche l'impresa insolvente può continuare
a operare sul mercato purché le sia riconosciuta
una potenzialità di tipo economico che si sostanzia
nel presentare " concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico "(art. 27).
Il
ché sarebbe inconcepibile ove si continuasse ad intendere
l'insolvenza alla stregua della definizione tradizionale
di impotenza, funzionale e non transitoria, a soddisfare
regolarmente con mezzi normali le obbligazioni, a seguito
del venire meno delle condizioni di liquidità e di
credito necessarie all'esercizio dell'attività.
Nel
sistema della legge fallimentare l'insolvenza -a parte l'ipotesi
dell'amministrazione controllata- comporta giocoforza l'avvio
della fase liquidatoria, lo smembramento assoluto dell'azienda,
la cessazione di ogni attività d'impresa.
Al
contrario, nella nuova legge sull'amministrazione straordinaria,
l'insolvenza non assume necessariamente i caratteri dell'irreversibilità,
anzi può sostanziarsi in una situazione di crisi
superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed
un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, che
possa consentire la conservazione del patrimonio produttivo
ed il "salvataggio" dell'impresa nel mercato.
Spetterà
al Commissario giudiziale - o, comunque, a chi sarà
affidata la gestione - stabilire la natura, reversibile
o irreversibile, della crisi ed assumere le determinazioni
conseguenziali ai sensi degli artt. 28 e ss. D.Lgs. 270/99.
Opportunamente
puntualizzati i parametri di giudizio, ritiene il Tribunale
che ricorra appieno il presupposto in parola.
Dalla
lettura dei contratti preliminare e definitivo di cessione
dell'azienda, dal piano industriale e d'investimento del
15.3.1999, richiamato nel rogito definitivo (art. 8 n. 3,
che rinvia all'art. 7 del preliminare), emerge espressamente
che obiettivo ed al contempo obbligo contrattuale della
K&M s.p.a. era assicurare la conservazione, la continuità
produttiva e la valorizzazione industriale e commerciale
del ramo d'azienda acquisito; incrementare i livelli occupazionali
e non far ricorso alle procedure di mobilità di cui
alla legge 223/91; effettuare gli investimenti e gli ampliamenti
di potenzialità produttive (cfr. i documenti citati).
Nell'offerta
di acquisto presentata in data 15.3.1999 dalla Metz Industrial
Investments Ltd, modificativa di quella presentata il 3.3.1999
dalla controllante Metz Anlagentechnik Gmbh, si esplicitava
che il portafoglio, in dotazione del gruppo Metz e da conferire
alla K&M s.p.a., era costituito da contratti per un
volume totale di 115 milioni di EURO per un periodo di tre
anni, da commesse in negoziazione per 350 milioni di EURO,
il ché avrebbe determinato un incremento dei livelli
occupazionali di 260 unità circa.
In
particolare il piano industriale e la conversione della
Keller dovevano attuarsi attraverso quattro fasi, rappresentate
dal completamento delle commesse delle FF.SS., dall'instaurazione
di trattative con le FF.SS. per nuovi ordini, dalla formalizzazione
contrattuale entro il 31.3.1999 degli ordini delle diverse
istituzioni dello Stato delle Filippine (per un valore di
circa 200 milioni di EURO), dalla conversione da una produzione
monolitica e da una clientela "captive" in una
produzione d'alta caldareria a favore di una clientela diversificata,
dall'avvio di una nuova produzione ad altissimo contenuto
tecnologico, da investimenti addizionali per il settore
dell'impiantistica.
In
data 28.1.2001, la K&M s.p.a. modificò il piano
in parola, a seguito di numerose contestazioni che il Ministero
dell'Industria aveva sollevato in ordine a carenze esecutive
del programma industriale, alla mancanza delle commesse
dichiarate in portafoglio, alla drastica riduzione del volume
delle attività produttive ed alla conseguente sottoutilizzazione
di buona parte dei dipendenti.
Nella
nuova versione, la società lamentò innanzitutto
varie inadempienze dell'amministrazione straordinaria, che
- a suo dire - aveva ceduto uno stabilimento privo dei requisiti
essenziali (es. certificato di agibilità, esistenza
di una procedura di sfratto per morosità, ecc.) per
realizzare una efficace politica di sviluppo, onde l'impresa
si è trovata di fatto nell'impossibilità di
operare secondo l'originario programma di diversificazione
della produzione e di assicurare la corretta gestione degli
ordini in portafoglio e di quelli in corso di acquisizione;
nonostante siffatte carenze strutturali, riferì di
aver terminato le commesse delle FF.SS., di aver acquisito
una nuova commessa di 250+250 carri (Cemat), di aver acquisito
un ordine di tutta la parte metalmeccanica della funivia
di Erice, un ordine di lavori di carpenteria per la centrale
elettrica di Cascina, di aver fissato contrattualmente le
parti di carpenteria e di metalmeccanica relative a vari
progetti industriali da realizzarsi in Sicilia; di aver
a tal fine partecipato, nella misura del 49%, alla costituzione
ed alla capitalizzazione di varie società, la KM
Energy s.p.a., la KM Hydro s.r.l., KM Edilizia s.r.l., la
KM Biotecnology s.p.a., la Km Waste s.p.a., la KM Agroindustria
s.p.a., la KMT Turismo &Trasporti s.r.l. (quest'ultima
prossima all'affidamento, mediante la procedura della project
financing, dei lavori per la costruzione e la gestione trentennale
della funivia di Erice), con un esborso complessivo di 26.984.300
EURO; di essere in raggruppamento con la Fiat e l'Alshtom
per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori
di tre linee tranviarie nella città di Palermo.
Tanto
premesso, deve osservarsi che in questa sede non rileva
esaminare se la mancata attuazione del piano di investimento
industriale sia causa di inadempimento del contratto ovvero
se sussista una responsabilità dell'amministrazione
straordinaria per aver ceduto un ramo d'azienda privo dei
requisiti funzionali.
Quel
che conta è stabilire se la mancata esecuzione del
programma possa costituire indice sintomatico di una situazione
di crisi dell'impresa, quantunque reversibile, a prescindere
dalle ragioni determinanti il dissesto che, come è
noto, non rivestono alcuna importanza (con riferimento all'insolvenza
incolpevole che non preclude la dichiarazione di fallimento
cfr. Cass. sez. I, 7.7.1992 n. 8271; Cass. 25.9.1990 n.
9704; Cass. 21.11.1986 n. 6856).
Ad
avviso del Collegio la valutazione complessiva della situazione
della K&M s.p.a., anche in termini prognostici, porta
inevitabilmente ad affermare la sussistenza dello stato
di insolvenza.
Ed,
infatti, dal maggio '99 ad oggi l'attività produttiva
della K&M s.p.a. si è concretata ed esaurita
nel completamento delle commesse delle FF.SS., già
in possesso della Keller in a.s.
Non
si ha più alcuna notizia del portafoglio di ordini
e commesse degli enti della Repubblica filippina, la cui
esistenza è rimasta, quindi, una mera allegazione
della K&M s.p.a. priva di riscontro probatorio (peraltro,
proprio la necessità di formalizzare i contratti
con il paese asiatico entro il 31.3.1999 sarebbe stato addotto
a motivo per la stipula del preliminare di cessione in tempi
eccezionalmente brevi).
Il
contratto intervenuto con la Cemat per la fornitura di n.
250 carri monopiattaforma a due carrelli tipo "SGNSS",
per un corrispettivo di lire 28.500.000.000, non ha avuto
sinora esecuzione né si prevede che possa essere
rispettato il termine del 12.8.2001 previsto per la consegna
dei primi sessanta carri (cfr. la raccomandata A.R. della
Cemat di conferimento incarico, del 16.10.2000, e quella,
del 24.4.2001, di comunicazione dell'esito positivo delle
verifiche tecniche e di puntualizzazione del termine di
consegna della prima fornitura " entro e non oltre
il 12.8.2001 "); per di più l'art. 7.3. del
contratto prevede l'applicazione di gravose penali per il
ritardo nella consegna, tali da incidere sensibilmente sull'eventuale
ricavo netto.
Non
risulta essere stato effettuato alcun investimento nel settore
dell'impiantistica ed in una prospettiva di valorizzazione
industriale e commerciale dell'azienda.
Il
sostanziale fermo produttivo trova inequivocabile riscontro
nell'attivazione della procedura per il trattamento di cassa
integrazione, che ha riguardato ben 190 unità lavorative
e per considerevole durata (marzo- 4 dicembre 2000).
L'Irfis
ha agito in via monitoria per un credito di lire 10.243.000.000,
nascente da una linea di credito concessa per l'espletamento
delle commesse delle FF.SS. (per la quale è stata
più volte prorogata la scadenza del termine di rimborso)
e risulta, altresì, essere creditore di lire 6.104.915.740,
in forza dall'atto di accollo del finanziamento ipotecario
stipulato in notar E. Rocca il 19.5.1999.
In
merito va precisato che rientra nel potere del Collegio
valutare - per i fini che qui interessano - la fondatezza
del credito portato da un decreto ingiuntivo non definitivo
a causa della pendenza dell'opposizione; e prima facie la
pretesa dell'Irfis appare documentalmente supportata.
I
dati contabili, emergenti dall'ultimo bilancio approvato
(chiuso al 31.12.1999), non consentono di formulare un giudizio
attendibile circa le condizioni economiche, patrimoniali
e finanziarie della K&M s.p.a.
A
tal fine occorrerebbe disporre di elementi di valutazione
più aggiornati (consuntivo 2000, budget 2001, situazioni
economico-patrimoniali al 31/12/2000), anche in relazione
agli accadimenti successivi all'esercizio `99 aventi notevole
defluenza sul patrimonio.
Ma,
nonostante le richieste del Giudice delegato ed, ancor prima,
del Ministero dell'Industria, i documenti in parola non
sono stati prodotti.
Pertanto
le valutazioni che possono ricavarsi dal bilancio `99 devono
essere improntate a massima cautela e circospezione.
Se
la struttura finanziaria dell'impresa in linea di massima
risponde alle regole fondamentali di equilibrio finanziario
che suggeriscono che gli impieghi a breve (attivo circolante)
devono essere coperti da indebitamento a breve (banche,
fornitori, ecc.) e gli impieghi a medio/lungo termine devono
trovare adeguata copertura in fonti omogenee (capitale netto,
mutui, fondo T.F.R., ecc.), la situazione economica contempla
tra i dati maggiormente significativi:
a)
un costo del personale pari a lire 7.257.283.830, riferibile
a soli 7 mesi di attività;
b)
un gravosissimo e crescente indebitamente verso il ceto
bancario esigibile entro il 2000, iscritto per l'importo
di lire 25.132.409.606, da cui derivano rilevanti oneri
finanziari ed interessi passivi, in relazione al quale manca
un piano di rientro né si ravvisano le risorse finanziarie
per provvedervi (nella situazione patrimoniale della Keller
al 26.3.1999 l'esposizione verso le banche è appostata
in lire 15.559.000.000; cfr. allegato 4) della memoria depositata
dal Ministero dell'Industria in data 17.5.2001);
c)
una perdita di chiusura esercizio pari a lire 2.203.841.123.
Pur
non disponendo di alcun elemento riferibile all'esercizio
2000 ed all'anno corrente, è lecito ritenere che
la situazione, tanto economica e soprattutto finanziaria,
sia sensibilmente peggiorata sino a pervenire allo squilibrio,
per il drastico abbattimento dei livelli produttivi e la
conseguente riduzione dell'attivo circolante, a fronte di
ingenti costi fissi e semivariabili (retribuzioni personali,
oneri previdenziali ed assicurativi, utenze, ecc.), di rilevanti
oneri finanziari ed interessi passivi (sulle esposizioni
verso il ceto bancario e non) e dell'indebitamento contratto
per capitalizzare le nuove società partecipate (di
cui meglio infra ).
Per
di più, di recente sono maturati gli oneri retributivi,
previdenziali ed assicurativi relativi ai mesi di marzo
ed aprile c.a., i lavoratori sono in prolungata agitazione
sindacale da più mesi e non risulta che la K&M
s.p.a. disponga nell'immediato di risorse liquide per procedere
ai pagamenti e riprendere, quindi, l'assetto produttivo.
Considerazioni
a parte merita la costituzione e la capitalizzazione pressocché
simultanea di varie società destinate ad operare
nel territorio siciliano (la KM Energy s.p.a., la KM Hydro
s.r.l., KM Edilizia s.r.l., la KM Biotecnology s.p.a., la
Km Waste s.p.a., la KM Agroindustria s.p.a., la KMT Turismo
&Trasporti s.r.l.), che ha comportato un esborso complessivo
di 26.984.300 EURO, in presenza di un capitale sociale K&M
s.p.a. di trenta miliardi.
In
merito alle fonti ed alle modalità di approvvigionamento
delle risorse finanziarie necessarie per procedere ad un
così massiccio piano di acquisizione delle partecipazioni,
il procuratore della K&M s.p.a., all'udienza camerale
dell'11.5.2001, ha riferito che la "provvista"
è stata assicurata dal gruppo Metz.
Orbene,
tale circostanza non fa venir meno la ponderata riflessione
che, a fronte di operazioni di investimento dai rendimenti
in atto non prevedibili e, comunque, a medio-lungo termine
(avendo le società partecipate iniziato ad operare
soltanto "di recente", cfr. le dichiarazione rese
dall'avv. Mastelloni all'udienza camerale), la K&M s.p.a.
abbia fatto ricorso all'indebitamento ben al di là
delle proprie capacità finanziarie e, pertanto, a
discapito della realizzazione programmata degli investimenti
nei settori della produzione e dell'impiantistica e degli
obiettivi di incremento dei livelli occupazionali.
Quanto
al riferito ordine acquisito per la produzione della parte
metalmeccanica dei lavori di costruzione della funivia di
Erice, in corso di affidamento ad una società del
gruppo KM mediante la procedura della project financing,
risulta che l'esecuzione della maggior parte dei lavori
(fornitura dei componenti elettromeccanici completi, trasporti,
opere civili dei sostegni di linea, montaggio meccanico
completo dell'impianto, prestazioni specialistiche, cablaggi
elettrici, prestazioni tecniche, ecc.) è stata appaltata
ad una società terza, la Leitner s.p.a., giusta contratto
n. 52 del 18.12.2000, e che la K&M s.p.a. si è
riservata l'esecuzione di una parte ridottissima dei lavori
medesimi, rappresentata dalla fornitura delle relazioni
geotecnica e geologica, dalla cura degli adempimenti amministrativi
(ottenimento licenza edilizia, demolizioni vecchio impianto,
benestare VV.FF., certificati di collaudo per le opere civile
e le strutture metalliche) e dalla realizzazione delle sole
opere civili (cfr. documento in atti).
Per
la K&M s.p.a., quindi, i risultati di tale operazione
saranno ragionevolmente modesti, in termini economici, finanziari
ed occupazionali, e, comunque, inidonei ad assicurare il
ripristino di un livello di produttività concorrenziale
e di una capacità operativa a pieno regime.
Per
quanto riguarda gli altri ordini menzionati nel piano industriale
del 28.1.2001, non vi è nulla di contrattualmente
certo, men che mai sugli eventuali utili conseguibili e
sulle unità lavorative da impiegare nella produzione,
vertendosi ancora nell'ambito delle trattative, sì
come peraltro riconosciuto dalla società debitrice
(cfr. pagg. 10 ed 11 delle note depositate all'udienza dell'11.5.2001).
Conclusivamente,
alla stregua dei plurimi elementi che procedono, e pur in
assenza dei dati contabili relativi all'esercizio 2000 ed
al budget 2001, può senz'altro affermarsi che la
K&M s.p.a. versa in una situazione di crisi economica
e finanziaria (almeno a decorrere dall'anno 2000) ragionevolmente
destinata ad aggravarsi, riconducibile ad una drastica riduzione
del volume delle attività produttive (pressocché
a regime di fermo nell'anno in corso), ad un rapporto patologico
tra costi e ricavi, al venir meno delle condizioni per il
ripristino di un livello di efficienza concorrenziale sul
mercato, ad un gravosissimo indebitamento consolidato "galoppante",
in relazione al quale non si ravvisano risorse finanziarie
endogene nell'immediato o a breve termine, e ciò
con inevitabili ripercussioni sugli investimenti programmati
e sulla conservazione dei livelli occupazionali.
Palesemente
privo di pregio, oltre che inconferente, è il rilievo
della società debitrice, secondo cui l'eventuale
emanazione del decreto comporterebbe una proroga oltre i
limiti di legge della durata dell'amministrazione straordinaria
ed attribuirebbe poteri di controllo o di gestione relativi
a rapporti nei quali vi è conflitto di interessi
tra essa ed il Ministero dell'Industria.
In
questa sede va solamente rammentato che l'accertamento giudiziale
dello stato di insolvenza non comporta de plano l'apertura
della procedura dell'amministrazione straordinaria, giacché
il D.Lgs. 270/99 differisce la valutazione sulla procedura
da avviare (amministrazione straordinaria o fallimento)
ad un successivo momento e, comunque, dopo la presentazione
da parte del Commissario giudiziale della relazione particolareggiata
prevista dall'art. 28.
Ricorrono,
pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 e ss. del D.Lgs.
270/99 per dichiarare lo stato di insolvenza della K&M
s.p.a., attesane la natura di imprenditore commerciale e
la sussistenza dei requisiti di legge.
La
gestione dell'impresa deve essere conferita al Commissario
giudiziale sino al decreto che dichiara l'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento.
Ragioni
di opportunità, connesse alla pendenza del ricorso
per sequestro del ramo d'azienda promosso dalla dott.ssa
Maria Martellini quale commissario Keller, suggeriscono
di nominare quale Commissario giudiziale il dott. Enrico
Stasi, designato in via subordinata dal Ministero dell'Industria.
P.Q.M.
Visti
gli artt. 1 e ss. del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270;
DICHIARA
Lo
stato di INSOLVENZA della K&M Industrie Metalmeccaniche
s.p.a. , con sede legale a Roma, via Dionigi Marianna n.
29, con sede amministrativa e stabilimento in Palermo, viale
Ugo La Malfa n. 2/6, ed unità locali in Palermo,
via Maltese n. 147 e via Della Ferrovia n. 2/A, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, Gierth Ralf Peter,
nato ad Halle Saale (Germania) il 20.2.1952, nominato amministratore
con delibera assembleare del 4.5.2001, costituita con atto
del 15.3.1996, iscritta in data 14.6.1999 al n. 1437820689
del Registro delle Società presso il Tribunale di
Roma, esercente la produzione, la commercializzazione, l'importazione
e l'esportazione di qualsiasi apparato industriale costruito
con materiali ferrosi ed eventuali nuovi materiali immessi
sul mercato; ai fini del raggiungimento dello scopo sociale
e comunque in via non prevalente, e nel rispetto delle leggi
nn. 1 e 197 del 1991 e del decreto legislativo del 1.9.1993
n. 385, la società potrà, inoltre, a scopo
di stabile investimento e non nei confronti del pubblico,
assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie,
in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od
oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio,
sia direttamente che indirettamente; compiere qualsiasi
operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria
e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento
dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fideiussioni
o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore
di terzi, persone fisiche ed anche di società, qualunque
sia l'oggetto.
NOMINA
Giudice
Delegato il dott. Fabrizio Anfuso e Commissario giudiziale
il dott. Enrico Stasi, nato a Torino il 18 ottobre 1944.
ORDINA
all'imprenditore
insolvente di depositare i bilanci e le scritture contabili
entro due giorni.
ASSEGNA
ai
creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari
su cose in possesso dell'imprenditore il termine di centoventi
giorni dalla data di affissione della presente sentenza
per la presentazione in Cancelleria delle relative domande.
STABILISCE
il
giorno 15.10.2001, ore 9,30 nei locali del Tribunale dinanzi
al predetto Giudice Delegato per la adunanza in cui si procederà
alla verifica dello stato passivo.
DISPONE
che
la gestione dell'impresa, sino al decreto di apertura della
procedura dell'amministrazione straordinaria ovvero sino
al decreto che dichiara il fallimento, venga affidata al
Commissario giudiziale.
DISPONE
che
la presente sentenza sia comunicata ed affissa nei modi
e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma,
legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del
D.Lgs. 270/99, e che sia data comunicazione entro tre giorni
al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
ORDINA
la
prenotazione a debito.
Così
deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale civile di
Palermo, sezione quarta civile e fallimentare, il giorno
21.5.2001
Il
Giudice estensore Il Presidente
dott.
Fabrizio Anfuso dott. Vito Ivan Marino
Data
di pubblicazione: 24/05/2001