TRIBUNALE PALERMO 24 maggio 2001
Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Dichiarazione di insolvenza - Competenza - Sede principale dell'impresa - Nozione.
Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Società per azioni con unico azionista - Obbligo di convocazione dell'unico azionista - Insussistenza.
Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Stato di insolvenza - Nozione.


La competenza a dichiarare lo stato di insolvenza ai sensi del dlg. n. 270 del 1999 si determina sulla base della sede principale dell'impresa, che può ben essere diversa da quella legale, ed è quella dove si svolge in modo prevalente l'attività direttiva ed amministrativa dell'impresa stessa.
Nella procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza al fine dell'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o della dichiarazione di fallimento, non è necessaria la convocazione dell'unico quotista di una società di capitali.
Nella nuova legge sull'amministrazione straordinaria, lo stato di insolvenza non assume necessariamente i caratteri dell'irreversibilità, secondo la nozione tradizionale, ma può sostanziarsi in una situazione di crisi superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, che possa consentire la conservazione del patrimonio produttivio ed il "salvataggio" dell'impresa nel mercato.
(Dott. Raimondo Olmo)


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione quarta civile e fallimentare, composto dai sigg.ri:

1) Dr.Vito Ivan MARINO Presidente

2) "Attilio CAPUTO Giudice

3) "Fabrizio ANFUSO Giudice est.

riunito in Camera di Consiglio

nel procedimento iscritto al n. 6/2001 S.I.

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

dichiarativa dell' insolvenza ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 a carico della K&M Industrie Metalmeccaniche s.p.a., con sede legale a Roma, via Dionigi Marianna n. 29, con sede amministrativa e stabilimento in Palermo, viale Ugo La Malfa n. 2/6, ed unità locali in Palermo, via Maltese n. 147 e via Della Ferrovia n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Gierth Ralf Peter, nato ad Halle Saale (Germania) il 20.2.1952, nominato amministratore con delibera assembleare del 4.5.2001, costituita con atto del 15.3.1996, iscritta in data 14.6.1999 al n. 1437820689 del Registro delle Società presso il Tribunale di Roma, esercente la produzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di qualsiasi apparato industriale costruito con materiali ferrosi ed eventuali nuovi materiali immessi sul mercato; ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e nel rispetto delle leggi nn. 1 e 197 del 1991 e del decreto legislativo del 1.9.1993 n. 385, la società potrà, inoltre, a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fideiussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche ed anche di società, qualunque sia l'oggetto.

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Visto il ricorso per la dichiarazione di insolvenza ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 presentato in data 19.4.2001 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

esaminata la documentazione allegata al superiore ricorso (nota del Prefetto di Palermo, datata 14.4.2001; relazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 10.4.2001; copia del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Irfis s.p.a. innanzi il Tribunale di Palermo; copia del decreto ingiuntivo n. 916/2001; nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 13.4.2001; informative della Guardia di Finanza);

rilevato che il Procuratore della Repubblica ha dedotto a fondamento dell'istanza:

a) l'inadempimento da parte della K&M s.p.a degli obblighi assunti con il contratto definitivo di acquisizione dell'azienda Keller in amministrazione straordinaria, stipulato con rogito del 10.5.1999 in notar Marco Papi di Roma;

b) la mancata corresponsione delle retribuzioni relative al mese di marzo 2001 e l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a decorrere dal maggio 2000;

c) la gravosa esposizione verso l'Irfis s.p.a., ammontante a lire 10.243.107.616, oltre interessi e spese legali, relativa al mancato pagamento del debito residuo nascente dalla linea di credito già concessa alla Keller in a.s., passività inclusa nel precitato atto di acquisto dell'azienda (per tale debito l'Irfis ha chiesto ed ottenuto dal G.U. del locale Tribunale il decreto ingiuntivo n. 916/2001);

d) il sequestro giudiziario azionato dalla società Biolettrica di Pisa, partecipata al 49% dalla K&M s.p.a., innanzi il Tribunale di Roma, per il recupero della somma di lire 2.800.000.000 circa;

e) la partecipazione per quote di minoranza alla costituzione di nuove società, destinate ad operare in settori estranei a quello dell'industria metalmeccanica, che ha determinato ingenti esborsi di capitale, per complessive lire 50.000.000.000 circa;

f) la mancanza di una guida societaria, atteso che il Consiglio di Amministrazione della K&M s.p.a. è dimissionario, ed il Presidente è da tempo assente;

visto il decreto del 20.4.2001, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 270/99, la convocazione in Camera di Consiglio di Mayer Kurt Heinrich, nato a Bolzano il 7.12.1942, quale rappresentante legale pro-tempore della società debitrice;

rilevato che con il medesimo decreto è stata disposta, altresì, la comparizione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per le determinazioni di competenza in merito all'istanza di insolvenza;

rilevato che il ricorso per l'insolvenza ed il pedissequo decreto del Tribunale sono stati notificati ritualmente presso la sede legale della K&M s.p.a. a mani della segretaria addetta alla ricezione atti (cfr. relata di notifica della Questura di Roma del 24.4.2001 effettuata nelle mani di tale Gane Leonie Elizabeth) e presso la residenza del Mayer, in via Della Docciola n. 1, Sesto Fiorentino, a mani del coniuge convivente, Salvador Giuseppina (cfr. relata di notifica della Questura di Firenze di pari data);

considerato che all'udienza camerale dell'11.5.2001, innanzi al Giudice delegato all'istruttoria, è comparso il Procuratore della Repubblica, la dott.ssa Simonetta Moleti, quale delegato del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e l'avv. Ugo Mastelloni, del Foro di Roma, quale procuratore di Gierth Ralf Peter, nato ad Halle Saale (Germania) il 20.2.1952, nominato amministratore della società con delibera assembleare del 4.5.2001, in sostituzione del predetto Mayer;

rilevato che, con note scritte depositate alla medesima udienza, in uno con varia documentazione, la K&M s.p.a. ha chiesto in via preliminare l'integrazione del contraddittorio con la convocazione della Metz Industrial Investments Ltd, con sede a Londra (a Roma, dalla visura camerale aggiornata al 9.5.2001), giacché, essendo detta società socio unico illimitatamente responsabile ex art. 2362 c.c., gli effetti dell'eventuale sentenza di insolvenza si estenderebbero anche nei suoi confronti;

considerato che la società debitrice ha contestato nel merito la sussistenza dello stato di insolvenza, ed all'uopo ha dedotto:

a) non corrisponde al vero che la società si sia resa inadempiente agli obblighi previsti in seno al contratto di acquisto dell'azienda, anzi essa ha dato piena attuazione alle previsioni contrattuali ed al piano industriale allegato, mediante l'acquisizione di nuove commesse (Cemat) per la fornitura di carri tecnologicamente avanzati, l'ultimazione delle forniture alle Ferrovie dello Stato (commesse già della Keller s.p.a.), la diversificazione della produzione, la costituzione di nuove società, partecipate per il 49% del capitale, dalle quali ha conseguito nuove commesse (un ordine per la realizzazione della parte metalmeccanica della costruenda funiva di Erice del valore di circa lire sei miliardi; l'instaurazione di trattative con la Biolettrica per un ordine di carpenteria da destinarsi alla costruenda centrale elettrica di Cascina, per un valore di lire 23 miliardi circa; l'instaurazione di trattative per la fornitura di piani di carpenteria e di metalmeccanica, per un valore di lire 200.000.000.000 circa nei prossimi tre anni, in relazione a progetti industriali e produttivi da realizzarsi nelle aree A.S.I. di Ragusa, Enna, Agrigento, Palermo, Trapani, Gela);

b) a fronte di una puntuale osservanza del piano industriale, da completarsi nell'arco di un biennio, l'Amministrazione straordinaria si è resa gravemente inadempiente, per aver ceduto due stabilimenti inutilizzabili, in quanto privi di agibilità e gravati da una ordinanza di chiusura, ed uno oggetto di una procedura di sfratto per morosità;

c) nessuna esposizione debitoria vi è nei confronti dell'Inps e dei lavoratori, anzi la K&M s.p.a. è creditore verso l'ente di previdenza sociale;

d) il contenzioso con la Biolettrica di Pisa è stato definito e la rinunzia al sequestro è prossima alla formalizzazione;

e) la costituzione e la capitalizzazione delle società partecipate non è epifenomeno di insolvenza ed, anzi, ha consentito lo sviluppo dell'attività e l'acquisizione di nuove commesse;

f) la società debitrice proporrà opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dell'Irfis entro lo spirare del termine di legge (scadente il 23.5.2001);

g) l'eventuale emanazione del decreto comporterebbe una proroga oltre i limiti di legge della durata dell'amministrazione straordinaria ed attribuirebbe poteri di controllo o di gestione relativi a rapporti nei quali vi è conflitto di interessi tra la K&M s.p.a. ed il Ministero dell'Industria;

rilevato, altresì, che la K&M s.p.a. ha chiesto, in via subordinata e nell'eventualità in cui il Tribunale dovesse dichiarare l'insolvenza, di aver affidata la gestione dell'impresa ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 270/99;

considerato che nel termine concesso dal Giudice delegato la società debitrice ha prodotto ulteriori documenti (copia statuto, bilancio relativo all'esercizio 1999, piano industriale del 28.2.2001, copia degli atti del procedimento per sequestro conservativo dell'azienda promosso dall'amministrazione straordinaria, verbali di assemblea attestanti la partecipazione della Metz Industrial Investments Ltd quale socio unico, dichiarazioni di dipendenti della K&M s.p.a., lettere della Biolettrica e della Metz Industrial Investments Ltd), riferendo di non essere in grado di depositare il libro dei cespiti ammortizzabili, perché mai tenuto, e la restante documentazione contabile richiesta dal Giudice delegato perché in parte sottoposta a sequestro penale e, comunque, per l'impossibilità di accedere ai locali dello stabilimento industriale, occupato dai lavoratori;

rilevato che la R.S.U della K&M s.p.a. ha, con memoria depositata il 15.5.2001, denunziato il sostanziale fermo produttivo dell'azienda per mancanza di nuove commesse, la mancata attuazione del piano industriale, l'inosservanza delle promesse di assunzione di altre 250 unità lavorative, il collocamento in Cassa integrazione di 190 lavoratori a partire dal marzo 2000 e per la durata di tre mesi, successivamente prorogata al 4 dicembre del medesimo anno;

rilevato che in data 17.5.2001 il Procuratore della Repubblica ha depositato memoria esplicativa delle esposizioni debitorie della K&M s.p.a. nei confronti dell'Irfis, specificando che sussistono due distinte ragioni di credito, di cui una, dell'importo di lire 6.104.915.740, trae origine dall'atto di accollo del finanziamento ipotecario stipulato in notar E. Rocca il 19.5.1999 (in attuazione del contratto di cessione dell'azienda); e l'altra, pari a lire 10.243.000.000, nascente da una linea di credito concessa per l'espletamento delle commesse delle FF.SS., per la quale l'Irfis ha agito in via monitoria (vedi sopra);

rilevato che in data 17.5.2001 il Ministero dell'Industria ha prodotto vari documenti (tra cui i contratti preliminare e definitivo di vendita, il " Piano industriale e d'investimenti per il rilancio e la conservazione della Keller ", datato 16.3.1999, l'aggiornamento del piano industriale presentato dalla K&M s.p.a. il 28.2.2001, la richiesta di detta società di riduzione del corrispettivo della vendita, per maggiori oneri sopportati, comunicazioni dell'amministrazione straordinaria di adesione alla superiore richiesta, ecc.) ed ha insistito nell'istanza per la declaratoria di insolvenza, indicando quale Commissario giudiziale la dott.ssa Maria Martellini ed, in subordine, il dott. Enrico Stasi;

tutto ciò premesso il Tribunale

OSSERVA

Va innanzitutto affermato che la società è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del D.Lgs. 270/99 ai fini dell'assoggettamento alla nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Il numero dei lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, è da almeno un anno ben superiore al limite delle duecento unità, essendo pari ad oltre 270 dipendenti; l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria (considerate indistintamente le obbligazioni scadute, a scadere, ecc.) non è inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Sebbene, infatti, nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio '99, siano annotate attività per lire 82.633.731.878 e passività per lire 48.000.000.000 circa, nell'esercizio successivo - cui si riferisce la norma- l'entità delle esposizioni è ascesa certamente oltre la soglia di legge per effetto dei rilevanti oneri finanziari, degli interessi passivi, dei costi fissi e semivariabili, dell'indebitamento contratto per la capitalizzazione delle nuove società partecipate, a fronte di una consistente riduzione delle componenti attive correlate al decrescente volume della produzione (come sarà evidenziato nel prosieguo).

Del resto la K&M s.p.a. non ha mosso alcuna contestazione sulla sussistenza dei requisiti dimensionali e di indebitamento previsti dal decreto legislativo.

Va, inoltre, ritenuta la competenza del Tribunale di Palermo.

L'art. 3 del precitato decreto legislativo attribuisce la competenza a dichiarare l'insolvenza al Tribunale " del luogo in cui la società ha la sede principale" , da intendersi, secondo l'opinione corrente, quale luogo in cui sono concentrati i gangli vitali e si svolge in modo prevalente l'attività direttiva ed amministrativa dell'impresa, ossia, in altri termini, dove vengono accentrati e coordinati i diversi fattori dell'impresa e deliberate le strategie gestionali (in tal senso, Cass. 10.1.1996 n. 151; Cass. 30.3.1993 n. 3815).

Di norma la sede principale coincide con la sede legale, ma siffatta presunzione (semplice) può essere superata in presenza di elementi certi e concordanti che possano indurre ad escludere questa coincidenza.

Nella specie la K&M s.p.a., pur avendo la sede legale in Roma, è indubbio che abbia il centro direzionale dei propri affari e della propria attività a Palermo, ove sono ubicati, non soltanto lo stabilimento industriale e produttivo, ma anche i suoi apparati direttivi ed organizzativi.

Anche sotto tal profilo nessun rilievo è stato sollevato dalla società debitrice.

Va ora esaminata la richiesta preliminare formulata dalla K&M s.p.a. di integrare il contraddittorio con la vocatio in jus della Metz Industrial Investments Ltd, giacché, essendo detta società socio unico illimitatamente responsabile ex art. 2362 c.c., gli effetti dell'eventuale sentenza di insolvenza si estenderebbero anche nei suoi confronti.

La domanda non merita accoglimento.

L'art. 23, I° comma, del D.Lgs. 270/99 stabilisce che gli effetti della dichiarazione di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili si estendono ai soci stessi.

Il contenuto dispositivo della norma è significativo della voluntas legis di estendere all'amministrazione straordinaria la disciplina prevista dall'art. 147 L.F., in forza della quale " la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili ".

Ebbene, tra siffatta forma di responsabilità e quella descritta dall'art. 2362 c.c., secondo cui " in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente ", sussiste una sostanziale diversità strutturale, produttiva di conseguenze differenti sul piano sia sostanziale sia processuale.

Mentre nella prima ipotesi il fallimento della società si estende automaticamente a tutti i soci illimitatamente responsabili, per il sol fatto di rivestire tale qualità ed indipendentemente dall'accertamento della loro qualità di imprenditori commerciali e dalla loro situazione di insolvenza, nell'ipotesi descritta dall'art. 2362 c.c., riguardante chiaramente le società di capitali, la responsabilità illimitata non è "istituzionale", non deriva in via originaria dalla mera partecipazione alla società, quanto piuttosto dalla duplice e concomitante circostanza dell'insolvenza dell'impresa e della concentrazione dell'appartenenza di tutte le azioni in capo ad un medesimo soggetto.

Ne consegue che la dichiarazione di insolvenza della società sarà sì fonte di responsabilità solidale ed illimitata dell'unico quotista, ma non determina in via estensiva ed automatica l'assoggettamento di quest'ultimo alla procedura concorsuale (in tal senso, Cass. 19.11.1981 n. 6151).

Se così è, va esclusa la sussistenza di un obbligo di convocazione del socio unico illimitatamente responsabile.

Venendo, quindi, alla verifica della ricorrenza dello stato di insolvenza, occorre in primo luogo soffermarsi sulla nozione utilizzata dal legislatore del '99 perché è, sulla base di essa, che dovrà compiersi la valutazione in concreto.

Nella Relazione governativa al nuovo testo di legge si afferma a chiare lettere lo spirito della riforma, ossia strutturare una procedura che, " sganciandosi dalla ferrea logica darwiniana dell'eliminazione dal mercato dei soggetti deboli ..., tenda a salvaguardare, di fronte a dissesti particolarmente allarmanti sul piano delle ricadute socio-economiche, il bene-impresa, quale entità oggettiva distinta dall'imprenditore nella sua duplice valenza di fonte unitaria di produzione e di fattore di mantenimento dell'occupazione ".

Se la finalità dell'amministrazione straordinaria è " la conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa insolvente, mediante la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione delle attività imprenditoriali " (art. 1), anche l'impresa insolvente può continuare a operare sul mercato purché le sia riconosciuta una potenzialità di tipo economico che si sostanzia nel presentare " concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico "(art. 27).

Il ché sarebbe inconcepibile ove si continuasse ad intendere l'insolvenza alla stregua della definizione tradizionale di impotenza, funzionale e non transitoria, a soddisfare regolarmente con mezzi normali le obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività.

Nel sistema della legge fallimentare l'insolvenza -a parte l'ipotesi dell'amministrazione controllata- comporta giocoforza l'avvio della fase liquidatoria, lo smembramento assoluto dell'azienda, la cessazione di ogni attività d'impresa.

Al contrario, nella nuova legge sull'amministrazione straordinaria, l'insolvenza non assume necessariamente i caratteri dell'irreversibilità, anzi può sostanziarsi in una situazione di crisi superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, che possa consentire la conservazione del patrimonio produttivo ed il "salvataggio" dell'impresa nel mercato.

Spetterà al Commissario giudiziale - o, comunque, a chi sarà affidata la gestione - stabilire la natura, reversibile o irreversibile, della crisi ed assumere le determinazioni conseguenziali ai sensi degli artt. 28 e ss. D.Lgs. 270/99.

Opportunamente puntualizzati i parametri di giudizio, ritiene il Tribunale che ricorra appieno il presupposto in parola.

Dalla lettura dei contratti preliminare e definitivo di cessione dell'azienda, dal piano industriale e d'investimento del 15.3.1999, richiamato nel rogito definitivo (art. 8 n. 3, che rinvia all'art. 7 del preliminare), emerge espressamente che obiettivo ed al contempo obbligo contrattuale della K&M s.p.a. era assicurare la conservazione, la continuità produttiva e la valorizzazione industriale e commerciale del ramo d'azienda acquisito; incrementare i livelli occupazionali e non far ricorso alle procedure di mobilità di cui alla legge 223/91; effettuare gli investimenti e gli ampliamenti di potenzialità produttive (cfr. i documenti citati).

Nell'offerta di acquisto presentata in data 15.3.1999 dalla Metz Industrial Investments Ltd, modificativa di quella presentata il 3.3.1999 dalla controllante Metz Anlagentechnik Gmbh, si esplicitava che il portafoglio, in dotazione del gruppo Metz e da conferire alla K&M s.p.a., era costituito da contratti per un volume totale di 115 milioni di EURO per un periodo di tre anni, da commesse in negoziazione per 350 milioni di EURO, il ché avrebbe determinato un incremento dei livelli occupazionali di 260 unità circa.

In particolare il piano industriale e la conversione della Keller dovevano attuarsi attraverso quattro fasi, rappresentate dal completamento delle commesse delle FF.SS., dall'instaurazione di trattative con le FF.SS. per nuovi ordini, dalla formalizzazione contrattuale entro il 31.3.1999 degli ordini delle diverse istituzioni dello Stato delle Filippine (per un valore di circa 200 milioni di EURO), dalla conversione da una produzione monolitica e da una clientela "captive" in una produzione d'alta caldareria a favore di una clientela diversificata, dall'avvio di una nuova produzione ad altissimo contenuto tecnologico, da investimenti addizionali per il settore dell'impiantistica.

In data 28.1.2001, la K&M s.p.a. modificò il piano in parola, a seguito di numerose contestazioni che il Ministero dell'Industria aveva sollevato in ordine a carenze esecutive del programma industriale, alla mancanza delle commesse dichiarate in portafoglio, alla drastica riduzione del volume delle attività produttive ed alla conseguente sottoutilizzazione di buona parte dei dipendenti.

Nella nuova versione, la società lamentò innanzitutto varie inadempienze dell'amministrazione straordinaria, che - a suo dire - aveva ceduto uno stabilimento privo dei requisiti essenziali (es. certificato di agibilità, esistenza di una procedura di sfratto per morosità, ecc.) per realizzare una efficace politica di sviluppo, onde l'impresa si è trovata di fatto nell'impossibilità di operare secondo l'originario programma di diversificazione della produzione e di assicurare la corretta gestione degli ordini in portafoglio e di quelli in corso di acquisizione; nonostante siffatte carenze strutturali, riferì di aver terminato le commesse delle FF.SS., di aver acquisito una nuova commessa di 250+250 carri (Cemat), di aver acquisito un ordine di tutta la parte metalmeccanica della funivia di Erice, un ordine di lavori di carpenteria per la centrale elettrica di Cascina, di aver fissato contrattualmente le parti di carpenteria e di metalmeccanica relative a vari progetti industriali da realizzarsi in Sicilia; di aver a tal fine partecipato, nella misura del 49%, alla costituzione ed alla capitalizzazione di varie società, la KM Energy s.p.a., la KM Hydro s.r.l., KM Edilizia s.r.l., la KM Biotecnology s.p.a., la Km Waste s.p.a., la KM Agroindustria s.p.a., la KMT Turismo &Trasporti s.r.l. (quest'ultima prossima all'affidamento, mediante la procedura della project financing, dei lavori per la costruzione e la gestione trentennale della funivia di Erice), con un esborso complessivo di 26.984.300 EURO; di essere in raggruppamento con la Fiat e l'Alshtom per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori di tre linee tranviarie nella città di Palermo.

Tanto premesso, deve osservarsi che in questa sede non rileva esaminare se la mancata attuazione del piano di investimento industriale sia causa di inadempimento del contratto ovvero se sussista una responsabilità dell'amministrazione straordinaria per aver ceduto un ramo d'azienda privo dei requisiti funzionali.

Quel che conta è stabilire se la mancata esecuzione del programma possa costituire indice sintomatico di una situazione di crisi dell'impresa, quantunque reversibile, a prescindere dalle ragioni determinanti il dissesto che, come è noto, non rivestono alcuna importanza (con riferimento all'insolvenza incolpevole che non preclude la dichiarazione di fallimento cfr. Cass. sez. I, 7.7.1992 n. 8271; Cass. 25.9.1990 n. 9704; Cass. 21.11.1986 n. 6856).

Ad avviso del Collegio la valutazione complessiva della situazione della K&M s.p.a., anche in termini prognostici, porta inevitabilmente ad affermare la sussistenza dello stato di insolvenza.

Ed, infatti, dal maggio '99 ad oggi l'attività produttiva della K&M s.p.a. si è concretata ed esaurita nel completamento delle commesse delle FF.SS., già in possesso della Keller in a.s.

Non si ha più alcuna notizia del portafoglio di ordini e commesse degli enti della Repubblica filippina, la cui esistenza è rimasta, quindi, una mera allegazione della K&M s.p.a. priva di riscontro probatorio (peraltro, proprio la necessità di formalizzare i contratti con il paese asiatico entro il 31.3.1999 sarebbe stato addotto a motivo per la stipula del preliminare di cessione in tempi eccezionalmente brevi).

Il contratto intervenuto con la Cemat per la fornitura di n. 250 carri monopiattaforma a due carrelli tipo "SGNSS", per un corrispettivo di lire 28.500.000.000, non ha avuto sinora esecuzione né si prevede che possa essere rispettato il termine del 12.8.2001 previsto per la consegna dei primi sessanta carri (cfr. la raccomandata A.R. della Cemat di conferimento incarico, del 16.10.2000, e quella, del 24.4.2001, di comunicazione dell'esito positivo delle verifiche tecniche e di puntualizzazione del termine di consegna della prima fornitura " entro e non oltre il 12.8.2001 "); per di più l'art. 7.3. del contratto prevede l'applicazione di gravose penali per il ritardo nella consegna, tali da incidere sensibilmente sull'eventuale ricavo netto.

Non risulta essere stato effettuato alcun investimento nel settore dell'impiantistica ed in una prospettiva di valorizzazione industriale e commerciale dell'azienda.

Il sostanziale fermo produttivo trova inequivocabile riscontro nell'attivazione della procedura per il trattamento di cassa integrazione, che ha riguardato ben 190 unità lavorative e per considerevole durata (marzo- 4 dicembre 2000).

L'Irfis ha agito in via monitoria per un credito di lire 10.243.000.000, nascente da una linea di credito concessa per l'espletamento delle commesse delle FF.SS. (per la quale è stata più volte prorogata la scadenza del termine di rimborso) e risulta, altresì, essere creditore di lire 6.104.915.740, in forza dall'atto di accollo del finanziamento ipotecario stipulato in notar E. Rocca il 19.5.1999.

In merito va precisato che rientra nel potere del Collegio valutare - per i fini che qui interessano - la fondatezza del credito portato da un decreto ingiuntivo non definitivo a causa della pendenza dell'opposizione; e prima facie la pretesa dell'Irfis appare documentalmente supportata.

I dati contabili, emergenti dall'ultimo bilancio approvato (chiuso al 31.12.1999), non consentono di formulare un giudizio attendibile circa le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della K&M s.p.a.

A tal fine occorrerebbe disporre di elementi di valutazione più aggiornati (consuntivo 2000, budget 2001, situazioni economico-patrimoniali al 31/12/2000), anche in relazione agli accadimenti successivi all'esercizio `99 aventi notevole defluenza sul patrimonio.

Ma, nonostante le richieste del Giudice delegato ed, ancor prima, del Ministero dell'Industria, i documenti in parola non sono stati prodotti.

Pertanto le valutazioni che possono ricavarsi dal bilancio `99 devono essere improntate a massima cautela e circospezione.

Se la struttura finanziaria dell'impresa in linea di massima risponde alle regole fondamentali di equilibrio finanziario che suggeriscono che gli impieghi a breve (attivo circolante) devono essere coperti da indebitamento a breve (banche, fornitori, ecc.) e gli impieghi a medio/lungo termine devono trovare adeguata copertura in fonti omogenee (capitale netto, mutui, fondo T.F.R., ecc.), la situazione economica contempla tra i dati maggiormente significativi:

a) un costo del personale pari a lire 7.257.283.830, riferibile a soli 7 mesi di attività;

b) un gravosissimo e crescente indebitamente verso il ceto bancario esigibile entro il 2000, iscritto per l'importo di lire 25.132.409.606, da cui derivano rilevanti oneri finanziari ed interessi passivi, in relazione al quale manca un piano di rientro né si ravvisano le risorse finanziarie per provvedervi (nella situazione patrimoniale della Keller al 26.3.1999 l'esposizione verso le banche è appostata in lire 15.559.000.000; cfr. allegato 4) della memoria depositata dal Ministero dell'Industria in data 17.5.2001);

c) una perdita di chiusura esercizio pari a lire 2.203.841.123.

Pur non disponendo di alcun elemento riferibile all'esercizio 2000 ed all'anno corrente, è lecito ritenere che la situazione, tanto economica e soprattutto finanziaria, sia sensibilmente peggiorata sino a pervenire allo squilibrio, per il drastico abbattimento dei livelli produttivi e la conseguente riduzione dell'attivo circolante, a fronte di ingenti costi fissi e semivariabili (retribuzioni personali, oneri previdenziali ed assicurativi, utenze, ecc.), di rilevanti oneri finanziari ed interessi passivi (sulle esposizioni verso il ceto bancario e non) e dell'indebitamento contratto per capitalizzare le nuove società partecipate (di cui meglio infra ).

Per di più, di recente sono maturati gli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai mesi di marzo ed aprile c.a., i lavoratori sono in prolungata agitazione sindacale da più mesi e non risulta che la K&M s.p.a. disponga nell'immediato di risorse liquide per procedere ai pagamenti e riprendere, quindi, l'assetto produttivo.

Considerazioni a parte merita la costituzione e la capitalizzazione pressocché simultanea di varie società destinate ad operare nel territorio siciliano (la KM Energy s.p.a., la KM Hydro s.r.l., KM Edilizia s.r.l., la KM Biotecnology s.p.a., la Km Waste s.p.a., la KM Agroindustria s.p.a., la KMT Turismo &Trasporti s.r.l.), che ha comportato un esborso complessivo di 26.984.300 EURO, in presenza di un capitale sociale K&M s.p.a. di trenta miliardi.

In merito alle fonti ed alle modalità di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie per procedere ad un così massiccio piano di acquisizione delle partecipazioni, il procuratore della K&M s.p.a., all'udienza camerale dell'11.5.2001, ha riferito che la "provvista" è stata assicurata dal gruppo Metz.

Orbene, tale circostanza non fa venir meno la ponderata riflessione che, a fronte di operazioni di investimento dai rendimenti in atto non prevedibili e, comunque, a medio-lungo termine (avendo le società partecipate iniziato ad operare soltanto "di recente", cfr. le dichiarazione rese dall'avv. Mastelloni all'udienza camerale), la K&M s.p.a. abbia fatto ricorso all'indebitamento ben al di là delle proprie capacità finanziarie e, pertanto, a discapito della realizzazione programmata degli investimenti nei settori della produzione e dell'impiantistica e degli obiettivi di incremento dei livelli occupazionali.

Quanto al riferito ordine acquisito per la produzione della parte metalmeccanica dei lavori di costruzione della funivia di Erice, in corso di affidamento ad una società del gruppo KM mediante la procedura della project financing, risulta che l'esecuzione della maggior parte dei lavori (fornitura dei componenti elettromeccanici completi, trasporti, opere civili dei sostegni di linea, montaggio meccanico completo dell'impianto, prestazioni specialistiche, cablaggi elettrici, prestazioni tecniche, ecc.) è stata appaltata ad una società terza, la Leitner s.p.a., giusta contratto n. 52 del 18.12.2000, e che la K&M s.p.a. si è riservata l'esecuzione di una parte ridottissima dei lavori medesimi, rappresentata dalla fornitura delle relazioni geotecnica e geologica, dalla cura degli adempimenti amministrativi (ottenimento licenza edilizia, demolizioni vecchio impianto, benestare VV.FF., certificati di collaudo per le opere civile e le strutture metalliche) e dalla realizzazione delle sole opere civili (cfr. documento in atti).

Per la K&M s.p.a., quindi, i risultati di tale operazione saranno ragionevolmente modesti, in termini economici, finanziari ed occupazionali, e, comunque, inidonei ad assicurare il ripristino di un livello di produttività concorrenziale e di una capacità operativa a pieno regime.

Per quanto riguarda gli altri ordini menzionati nel piano industriale del 28.1.2001, non vi è nulla di contrattualmente certo, men che mai sugli eventuali utili conseguibili e sulle unità lavorative da impiegare nella produzione, vertendosi ancora nell'ambito delle trattative, sì come peraltro riconosciuto dalla società debitrice (cfr. pagg. 10 ed 11 delle note depositate all'udienza dell'11.5.2001).

Conclusivamente, alla stregua dei plurimi elementi che procedono, e pur in assenza dei dati contabili relativi all'esercizio 2000 ed al budget 2001, può senz'altro affermarsi che la K&M s.p.a. versa in una situazione di crisi economica e finanziaria (almeno a decorrere dall'anno 2000) ragionevolmente destinata ad aggravarsi, riconducibile ad una drastica riduzione del volume delle attività produttive (pressocché a regime di fermo nell'anno in corso), ad un rapporto patologico tra costi e ricavi, al venir meno delle condizioni per il ripristino di un livello di efficienza concorrenziale sul mercato, ad un gravosissimo indebitamento consolidato "galoppante", in relazione al quale non si ravvisano risorse finanziarie endogene nell'immediato o a breve termine, e ciò con inevitabili ripercussioni sugli investimenti programmati e sulla conservazione dei livelli occupazionali.

Palesemente privo di pregio, oltre che inconferente, è il rilievo della società debitrice, secondo cui l'eventuale emanazione del decreto comporterebbe una proroga oltre i limiti di legge della durata dell'amministrazione straordinaria ed attribuirebbe poteri di controllo o di gestione relativi a rapporti nei quali vi è conflitto di interessi tra essa ed il Ministero dell'Industria.

In questa sede va solamente rammentato che l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza non comporta de plano l'apertura della procedura dell'amministrazione straordinaria, giacché il D.Lgs. 270/99 differisce la valutazione sulla procedura da avviare (amministrazione straordinaria o fallimento) ad un successivo momento e, comunque, dopo la presentazione da parte del Commissario giudiziale della relazione particolareggiata prevista dall'art. 28.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 e ss. del D.Lgs. 270/99 per dichiarare lo stato di insolvenza della K&M s.p.a., attesane la natura di imprenditore commerciale e la sussistenza dei requisiti di legge.

La gestione dell'impresa deve essere conferita al Commissario giudiziale sino al decreto che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento.

Ragioni di opportunità, connesse alla pendenza del ricorso per sequestro del ramo d'azienda promosso dalla dott.ssa Maria Martellini quale commissario Keller, suggeriscono di nominare quale Commissario giudiziale il dott. Enrico Stasi, designato in via subordinata dal Ministero dell'Industria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 e ss. del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270;

DICHIARA

Lo stato di INSOLVENZA della K&M Industrie Metalmeccaniche s.p.a. , con sede legale a Roma, via Dionigi Marianna n. 29, con sede amministrativa e stabilimento in Palermo, viale Ugo La Malfa n. 2/6, ed unità locali in Palermo, via Maltese n. 147 e via Della Ferrovia n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Gierth Ralf Peter, nato ad Halle Saale (Germania) il 20.2.1952, nominato amministratore con delibera assembleare del 4.5.2001, costituita con atto del 15.3.1996, iscritta in data 14.6.1999 al n. 1437820689 del Registro delle Società presso il Tribunale di Roma, esercente la produzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di qualsiasi apparato industriale costruito con materiali ferrosi ed eventuali nuovi materiali immessi sul mercato; ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e nel rispetto delle leggi nn. 1 e 197 del 1991 e del decreto legislativo del 1.9.1993 n. 385, la società potrà, inoltre, a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fideiussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche ed anche di società, qualunque sia l'oggetto.

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Fabrizio Anfuso e Commissario giudiziale il dott. Enrico Stasi, nato a Torino il 18 ottobre 1944.

ORDINA

all'imprenditore insolvente di depositare i bilanci e le scritture contabili entro due giorni.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso dell'imprenditore il termine di centoventi giorni dalla data di affissione della presente sentenza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande.

STABILISCE

il giorno 15.10.2001, ore 9,30 nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice Delegato per la adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo.

DISPONE

che la gestione dell'impresa, sino al decreto di apertura della procedura dell'amministrazione straordinaria ovvero sino al decreto che dichiara il fallimento, venga affidata al Commissario giudiziale.

DISPONE

che la presente sentenza sia comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 270/99, e che sia data comunicazione entro tre giorni al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ORDINA

la prenotazione a debito.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale civile di Palermo, sezione quarta civile e fallimentare, il giorno 21.5.2001

Il Giudice estensore Il Presidente

dott. Fabrizio Anfuso dott. Vito Ivan Marino

Data di pubblicazione: 24/05/2001

 












 

 

 


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