TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
5 febbraio 2002
ORDINANZA ex artt.669 septies-670 c.p.c.

Il G.I. Dott. Massimo Palescandolo rigetta la richiesta di sequestro giudiziario di un ramo d'azienda, sul presupposto dell'incompatibilità tra la misura cautelare e la revocatoria fallimentare

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Il G.I., letto il ricorso della curatela del fallimento Papier di Pascarella Giovanni & C. s.a.s., depositato in cancelleria il 12 dicembre u.s., con il quale si è chiesto un provvedimento di sequestro giudiziario del ramo d'azienda ceduto alla "Creazioni e Gestioni Immobiliari e Commerciali" s.r.l.; disposta la comparizione delle parti per il 15 gennaio c.a.; rinviata all'udienza successiva del 24, avendo il procuratore della resistente chiesto un brevissimo rinvio, proprio per formalizzare la costituzione; a scioglimento della relativa riserva, osserva: con ricorso ex art.670 c.p.c. la curatela suddetta ha chiesto disporsi il sequestro giudiziario del ramo d'azienda ceduto dalla "Papier" alla nominata resistente, in data 20.6.2001, proprio un giorno prima della dichiarazione di fallimento da parte di questo Tribunale.
A fondamento dello stesso evidenziava, inoltre, l'esiguità dell'importo e la mancanza d'alcuna prova in merito alla corresponsione del prezzo, nonché le seguenti circostanze: durante il tempo necessario per espletare l'azione revocatoria, il ramo d'azienda potrebbe essere oggetto d'ulteriori cessioni; i locali ove espletasi l'attività commerciale (Roma, centro commerciale "La Romanina", box n.124) entrare nell'altrui disponibilità, fattuale o giuridica; essere compiuti atti gestionali pregiudizievoli per gli interessi della curatela.
-Con la memoria difensiva di costituzione la Creazioni e Gestioni Immobiliari e Commercial s.r.l., per i motivi meglio esposti in comparsa, eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azionata misura cautelare, nonché la carenza assoluta dei presupposti legittimanti l'azione cautelare, della quale deduceva in ogni caso l'infondatezza nel merito, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
-- Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'istanza di sequestro giudiziario, perché mancante dell'indicazione dell'instaurando giudizio di merito, avendo parte ricorrente fatto riferimento all'azione revocatoria di cui all'art.67 l.f..
Salvo a ritornare più avanti sull'eccezione "de qua", non ignora lo scrivente la disputa giurisprudenziale relativa all'ammissibilità della cautela richiesta ed alla sua compatibilità con l'azione revocatoria fallimentare giacché, si è detto (cfr. Trib. Genova 14 dicembre 1994, ord. giud. istr., in Il fallimento 1995, 662), che quest'ultima azione mira non già al ritrasferimento della proprietà o del possesso del bene oggetto dell'atto revocabile al fallito, ma unicamente o più semplicemente al recupero, attraverso il meccanismo dell'inefficacia relativa ovvero dell'improponibilità ai creditori concorsuali dell'atto revocato, del bene stesso alla garanzia patrimoniale dei creditori ai fini esecutivi propri della procedura fallimentare. Si è, quindi, reputato un ostacolo rispetto all'azione revocatoria, il primo presupposto (controversia sulla proprietà o sul possesso) del sequestro giudiziario; anzi, argomentando sistematicamente e valorizzando la disposizione di cui all'art.2905, co.2°, c.c., si è sostenuto che la cautela prodromicamente idonea ad anticipare gli effetti dell'azione revocatoria sarebbe da individuare nel sequestro conservativo.
Simile ricostruzione ha trovato una decisa opposizione da parte d'altra giurisprudenza, come sopra detto, che ha rilevato come, in verità, occorre intendersi allorquando si parla di mero recupero del bene alla generica garanzia patrimoniale dei creditori, giacché vi è a ritenere, almeno per la revocatoria fallimentare, che siffatto recupero comporti una vera e propria riacquisizione della disponibilità del bene da parte dell'ufficio fallimentare (Trib. Napoli, ord. giud. istr. del 30-07-1996). Sebbene altro provvedimento di quest'ultimo ufficio giudiziario, sempre in tema di cessione d'azienda, si sia posto in contrasto, aderendo al primo orientamento, dal momento che "in conseguenza della revocatoria fallimentare, il bene non rientra nella proprietà o nel possesso dell'ufficio fallimentare, sicché è escluso che il curatore possa chiedere sequestro giudiziario ex art.670 c. p.c. del bene, poiché -ove il trasferimento del bene abbia avuto luogo effettivamente, non può discutersi di controversia sulla proprietà o sul possesso del bene" (ord. Giud. Istr. del 14-7-1998, in Il Diritto Fallimentare, Anno 1999, pag.393), mentre successive pronunce del Tribunale genovese si siano conformate all'indirizzo favorevole alla compatibilità (ord. del 13-3-1998, in Il Foro Italiano, anno 1998, pag.1997), sul punto, lo scrivente ritiene di aderire all'indirizzo che ritiene l'incompatibilità tra la misura cautelare richiesta e la revocatoria fallimentare, non discutendosi circa la proprietà o il possesso del bene ceduto; diversa sarebbe stata la soluzione se fosse stata prospettata l'azione di simulazione, in essa discutendosi effettivamente della titolarità del bene, e, quindi, nel nostro caso del ramo d'azienda.
-Non può, però, non rilevarsi come il provvedimento del G.D. avesse autorizzato, opportunamente, "a proporre ricorso per sequestro conservativo ed eventuali altre richieste in via cautelare…", non ritenendo, invece, il legale di richiedere un provvedimento ai sensi dell'art.671 c.p.c..
-- Per completezza va rilevato come, se pur si fosse "abbracciata" l'opposta soluzione, il ricorso avrebbe avuto analogo epilogo. E' pacifico che le ipotesi di cui all'art.67 l.f. non costituiscano, se azionate, un'unica domanda, essendo previsti presupposti e presunzioni diverse: per esemplificare il discorso, è innegabile che si possa procedere contestualmente prospettando le singole fattispecie, ma nelle ipotesi di cui al primo comma al curatore sarà sufficiente provare il fatto nella sua oggettività, mentre in quelle di cui al comma successivo sullo stesso incomberà l'onere di provare l'altrui conoscenza dello stato d'insolvenza del contraente poi fallito. Tutto ciò, e ci si "riaggancia" all'eccezione, infondata, della mancata indicazione della domanda dell'instaurando giudizio di merito, per rilevare come il ricorso non abbia specificato puntualmente l'ipotesi di cui all'art.67 l.f., richiamando la norma in toto.
Sul punto, il Tribunale di Napoli., in data 3-6-1998, con ordinanza del G.D. ha avuto modo di statuire che "la domanda di sequestro giudiziario fatta valere sul presupposto che la cessione dell'azienda commerciale, già intestata alla società fallita ed attualmente gestita da altra società, sia simulata o comunque revocabile, può essere dichiarata inammissibile con decreto per mancata indicazione specifica dell'azione di merito che s'intende far valere, salvo anche in questo caso la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti" (in Il Fallimento n. 11, anno 1998, pag. 1193).
Senza voler giungere a tanto, in sede di comparizione, comunque, parte ricorrente si è riportata al ricorso.
Va detto che l'attenta lettura dello stesso indurrebbe lo scrivente a qualificarlo, non senza difficoltà, e rientrando ciò nei poteri del giudice, come un'ipotesi d'atto con prestazioni sproporzionate: se ciò fosse, difetterebbe il "fumus boni juris" della relativa domanda, non essendo stata offerta a chi scrive un minimo indizio per ritenere il prezzo indicato in contratto com'effettivamente esiguo.
- Infine, ininfluente, per quanto ci riguarda, è la deduzione dell'"assoluta assenza di prova circa la presunta corresponsione del prezzo".
A parte la contraddizione con la precedente esposizione, la relativa attestazione contrattuale (clausola nr.5) può solo recare nocumento al fallito che, non giustificando il mancato ritrovamento dei cinquanta milioni, si vedrebbe esposto all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
-Per le argomentazioni svolte, si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.

Torre A.,__________

Il Giudice
dr.Massimo Palescandolo

 












 

 

 


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