TRIBUNALE
di TORRE ANNUNZIATA
5 febbraio 2002
ORDINANZA ex artt.669 septies-670 c.p.c.
Il
G.I. Dott. Massimo Palescandolo rigetta la richiesta di
sequestro giudiziario di un ramo d'azienda, sul presupposto
dell'incompatibilità tra la misura cautelare e la revocatoria
fallimentare
***
Il
G.I., letto il ricorso della curatela del fallimento
Papier di Pascarella Giovanni & C. s.a.s., depositato
in cancelleria il 12 dicembre u.s., con il quale si è
chiesto un provvedimento di sequestro giudiziario del ramo
d'azienda ceduto alla "Creazioni e Gestioni Immobiliari
e Commerciali" s.r.l.; disposta la comparizione delle
parti per il 15 gennaio c.a.; rinviata all'udienza successiva
del 24, avendo il procuratore della resistente chiesto un
brevissimo rinvio, proprio per formalizzare la costituzione;
a scioglimento della relativa riserva, osserva: con ricorso
ex art.670 c.p.c. la curatela suddetta ha chiesto disporsi
il sequestro giudiziario del ramo d'azienda ceduto dalla
"Papier" alla nominata resistente, in data 20.6.2001,
proprio un giorno prima della dichiarazione di fallimento
da parte di questo Tribunale.
A fondamento dello stesso evidenziava, inoltre, l'esiguità
dell'importo e la mancanza d'alcuna prova in merito alla
corresponsione del prezzo, nonché le seguenti circostanze:
durante il tempo necessario per espletare l'azione revocatoria,
il ramo d'azienda potrebbe essere oggetto d'ulteriori cessioni;
i locali ove espletasi l'attività commerciale (Roma,
centro commerciale "La Romanina", box n.124) entrare
nell'altrui disponibilità, fattuale o giuridica;
essere compiuti atti gestionali pregiudizievoli per gli
interessi della curatela.
-Con la memoria difensiva di costituzione la Creazioni e
Gestioni Immobiliari e Commercial s.r.l., per i motivi meglio
esposti in comparsa, eccepiva l'inammissibilità ed
improcedibilità dell'azionata misura cautelare, nonché
la carenza assoluta dei presupposti legittimanti l'azione
cautelare, della quale deduceva in ogni caso l'infondatezza
nel merito, concludendo per il suo rigetto, con vittoria
di spese, diritti ed onorari di lite.
-- Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità
dell'istanza di sequestro giudiziario, perché mancante
dell'indicazione dell'instaurando giudizio di merito, avendo
parte ricorrente fatto riferimento all'azione revocatoria
di cui all'art.67 l.f..
Salvo a ritornare più avanti sull'eccezione "de
qua", non ignora lo scrivente la disputa giurisprudenziale
relativa all'ammissibilità della cautela richiesta
ed alla sua compatibilità con l'azione revocatoria
fallimentare giacché, si è detto (cfr. Trib.
Genova 14 dicembre 1994, ord. giud. istr., in Il fallimento
1995, 662), che quest'ultima azione mira non già
al ritrasferimento della proprietà o del possesso
del bene oggetto dell'atto revocabile al fallito, ma unicamente
o più semplicemente al recupero, attraverso il meccanismo
dell'inefficacia relativa ovvero dell'improponibilità
ai creditori concorsuali dell'atto revocato, del bene stesso
alla garanzia patrimoniale dei creditori ai fini esecutivi
propri della procedura fallimentare. Si è, quindi,
reputato un ostacolo rispetto all'azione revocatoria, il
primo presupposto (controversia sulla proprietà o
sul possesso) del sequestro giudiziario; anzi, argomentando
sistematicamente e valorizzando la disposizione di cui all'art.2905,
co.2°, c.c., si è sostenuto che la cautela prodromicamente
idonea ad anticipare gli effetti dell'azione revocatoria
sarebbe da individuare nel sequestro conservativo.
Simile ricostruzione ha trovato una decisa opposizione da
parte d'altra giurisprudenza, come sopra detto, che ha rilevato
come, in verità, occorre intendersi allorquando si
parla di mero recupero del bene alla generica garanzia patrimoniale
dei creditori, giacché vi è a ritenere, almeno
per la revocatoria fallimentare, che siffatto recupero comporti
una vera e propria riacquisizione della disponibilità
del bene da parte dell'ufficio fallimentare (Trib. Napoli,
ord. giud. istr. del 30-07-1996). Sebbene altro provvedimento
di quest'ultimo ufficio giudiziario, sempre in tema di cessione
d'azienda, si sia posto in contrasto, aderendo al primo
orientamento, dal momento che "in conseguenza della
revocatoria fallimentare, il bene non rientra nella proprietà
o nel possesso dell'ufficio fallimentare, sicché
è escluso che il curatore possa chiedere sequestro
giudiziario ex art.670 c. p.c. del bene, poiché -ove
il trasferimento del bene abbia avuto luogo effettivamente,
non può discutersi di controversia sulla proprietà
o sul possesso del bene" (ord. Giud. Istr. del 14-7-1998,
in Il Diritto Fallimentare, Anno 1999, pag.393), mentre
successive pronunce del Tribunale genovese si siano conformate
all'indirizzo favorevole alla compatibilità (ord.
del 13-3-1998, in Il Foro Italiano, anno 1998, pag.1997),
sul punto, lo scrivente ritiene di aderire all'indirizzo
che ritiene l'incompatibilità tra la misura cautelare
richiesta e la revocatoria fallimentare, non discutendosi
circa la proprietà o il possesso del bene ceduto;
diversa sarebbe stata la soluzione se fosse stata prospettata
l'azione di simulazione, in essa discutendosi effettivamente
della titolarità del bene, e, quindi, nel nostro
caso del ramo d'azienda.
-Non può, però, non rilevarsi come il provvedimento
del G.D. avesse autorizzato, opportunamente, "a proporre
ricorso per sequestro conservativo ed eventuali altre richieste
in via cautelare
", non ritenendo, invece, il
legale di richiedere un provvedimento ai sensi dell'art.671
c.p.c..
-- Per completezza va rilevato come, se pur si fosse "abbracciata"
l'opposta soluzione, il ricorso avrebbe avuto analogo epilogo.
E' pacifico che le ipotesi di cui all'art.67 l.f. non costituiscano,
se azionate, un'unica domanda, essendo previsti presupposti
e presunzioni diverse: per esemplificare il discorso, è
innegabile che si possa procedere contestualmente prospettando
le singole fattispecie, ma nelle ipotesi di cui al primo
comma al curatore sarà sufficiente provare il fatto
nella sua oggettività, mentre in quelle di cui al
comma successivo sullo stesso incomberà l'onere di
provare l'altrui conoscenza dello stato d'insolvenza del
contraente poi fallito. Tutto ciò, e ci si "riaggancia"
all'eccezione, infondata, della mancata indicazione della
domanda dell'instaurando giudizio di merito, per rilevare
come il ricorso non abbia specificato puntualmente l'ipotesi
di cui all'art.67 l.f., richiamando la norma in toto.
Sul punto, il Tribunale di Napoli., in data 3-6-1998, con
ordinanza del G.D. ha avuto modo di statuire che "la
domanda di sequestro giudiziario fatta valere sul presupposto
che la cessione dell'azienda commerciale, già intestata
alla società fallita ed attualmente gestita da altra
società, sia simulata o comunque revocabile, può
essere dichiarata inammissibile con decreto per mancata
indicazione specifica dell'azione di merito che s'intende
far valere, salvo anche in questo caso la fissazione dell'udienza
di comparizione delle parti" (in Il Fallimento n. 11,
anno 1998, pag. 1193).
Senza voler giungere a tanto, in sede di comparizione, comunque,
parte ricorrente si è riportata al ricorso.
Va detto che l'attenta lettura dello stesso indurrebbe lo
scrivente a qualificarlo, non senza difficoltà, e
rientrando ciò nei poteri del giudice, come un'ipotesi
d'atto con prestazioni sproporzionate: se ciò fosse,
difetterebbe il "fumus boni juris" della relativa
domanda, non essendo stata offerta a chi scrive un minimo
indizio per ritenere il prezzo indicato in contratto com'effettivamente
esiguo.
- Infine, ininfluente, per quanto ci riguarda, è
la deduzione dell'"assoluta assenza di prova circa
la presunta corresponsione del prezzo".
A parte la contraddizione con la precedente esposizione,
la relativa attestazione contrattuale (clausola nr.5) può
solo recare nocumento al fallito che, non giustificando
il mancato ritrovamento dei cinquanta milioni, si vedrebbe
esposto all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
-Per le argomentazioni svolte, si ritiene equo compensare
le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Torre
A.,__________
Il
Giudice
dr.Massimo Palescandolo