Tribunale di Torre Annunziata, 8 marzo 2002, Giudice Dott. Maurizio Atzori, Ordinanza, Confermato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso con decreto del 8 febbario 2002 (ivi - in archivio) per la consegna della documentazione bancaria - fumus boni iuris - periculum in mora - sussistenza - diritto all'informazione - solidarietà - retroattività degli effetti


REPUBBLICA ITALIANA
Il dott. Maurizio Atzori giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con decreto inaudita altera parte in data 8.02.2002 questo Giudice ordinava, ai sensi dell'art.700 cpc, alla Banca Stabiese, l'immediata consegna della documentazione contabile e di copia degli estratti conto relativi al conto corrente di corrispondenza n. 10270 per il periodo 23.05.1998- 23.05.2000 nelle mani del curatore del fallimento "Olearia Abagnale snc di Grazioso Chiarina e soci", dott.ssa Giuseppina Acampora, fissando l'udienza per la comparizione delle parti.
Alla predetta udienza comparivano le difese di entrambe le parti.
La difesa della Banca Stabiese non contestava la correttezza del provvedimento sotto il profilo del fumus boni iuris, ma muoveva , con argomentazioni tecniche di indiscutibile spessore, i seguenti rilievi.
Innanzitutto lo strumento del provvedimento di urgenza in subiecta materia non sarebbe ammissibile in quanto, consegnata in via cautelare ed urgente al ricorrente la documentazione bancaria richiesta, il provvedimento di urgenza avrebbe così esaurito e consumato l'interesse del curatore, finendo con il pregiudicare irrimediabilmente l'interesse del resistente,essendosi ormai l'attore definitivamente impadronito delle informazioni nella stessa contenute, senza che possa essere retroattivamente impedito allo stesso di fare di quelle informazioni l'uso che abbia creduto.(Così Trib Monza 21.05.1997 citata nella memoria difensiva ma anche più recentemente nello stesso senso Trib Roma 23.11.2000 )
In secondo luogo , in ciò confortato da alcune pronunce di merito, ha dedotto la inesistenza di un pregiudizio che rilevi ai sensi dell'art.700 cpc, in quanto, dovendosi lo stesso parametrare sul diritto, azionato in via ordinaria, di acquisizione della documentazione attinente al rapporto bancario del soggetto fallito, piuttosto che sui poteri e doveri del curatore, esso non potrebbe risolversi nella semplice durata del giudizio ordinario, né potrebbe ritenersi sussistente sulla mera base di future ed ipotetiche azioni, ulteriori e diverse rispetto a quella sottoposta all'esame del giudice cautelare.
Infine la difesa della resistente ha rilevato la genericità della indicazione della documentazione richiesta e la necessità del pagamento da parte del curatore delle spese necessarie per l'estrazione delle copie dei documenti. Ciò premesso ha concluso per la revoca del decreto e in subordine, rilevato che la banca ha prodotto la documentazione di cui al decreto, per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
Il decreto va integralmente confermato.
Quanto al fumus boni iuris , in mancanza di contestazione , va richiamata la motivazione del provvedimento del 8.02 2002 da intendersi qui integralmente trascritta.
In ordine al tema dell'ammissibilità del provvedimento ex art.700 cpc nella fattispecie in esame si osserva quanto segue.
Innanzitutto l'anticipazione al momento della cautela di parte del contenuto della pronuncia di merito (rimanendo escluso dalla portata del provvedimento cautelare sia il dictum relativo all'accertamento del diritto del curatore di ottenere la documentazione in questione sia la pronuncia sulle spese. In tal senso Trib Brescia 5.12.1995), non solo non si pone in conflitto con le caratteristiche di tale tipo di provvedimento, ma ne costituisce spesso il connotato irrinunciabile, l'unico in grado di far emergere in termini di concretezza la natura strumentale e prodromica del procedimento cautelare, come d'altro canto dimostrato dall'ampia casistica giudiziaria.(Si pensi ai provvedimenti già indicati nel decreto inaudita altera parte che realizzano certamente l'effetto anticipatorio quale l' ordine di abbattimento di costruzioni abusivamente realizzate; l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi ottenuto prima con la cautela e poi con la pronuncia a cognizione piena ed ancora in materia societaria alla revoca per giusta causa di un amministratore di una società di persone suscettibile di tutela cautelare in via d'urgenza ex articolo 700 cpc, ricorrendone il limite interno e cioè la residualità della misura, essendo inapplicabile, in quanto dettato per le sole società di capitali, il procedimento cautelare di cui all'articolo 2409 cc e il limite esterno e cioè la astratta non incompatibilità fra l'assicurazione in via d'urgenza e l'azione costitutiva così come affermato tra l'altro da, Trib Roma 4.05.2000, e da ultimo Trib Torre Annunziata 31.08.2001 Carbone).
Né infine un provvedimento anticipatorio del contenuto parziale di una sentenza definitiva si pone come eversivo rispetto al sistema che conosce altre ipotesi di procedimenti interinali ad esecuzione immediata, quali i decreti ingiuntivi o le ordinanze ex art.186 bis ter e quater cpc e nel quale è stata introdotta, quale principio generale,la immediata esecutività della sentenza di primo grado.
Ed allora ,sempre all'interno del tema difensivo della inammissibilità del provvedimento di urgenza nella materia in questione, l'indagine si sposta sulla dedotta irreversibilità degli effetti dell'ordine di consegna della documentazione, con riferimento al contenuto informativo della stessa, che una volta acquisito, potrebbe essere utilizzato dal curatore come supporto probatorio,in ipotesi , anche contro la stessa banca(ad esempio per le revocatorie delle rimesse), prospettandosi dunque la inutilità di una eventuale successiva pronuncia di merito che negasse il diritto dell'organo fallimentare ad ottenere i documenti.
Sul punto va innanzitutto segnalato che nel caso di specie la Banca Stabiese non contesta la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa del curatore, pretesa che, in quanto basata tra l'altro su una espressa norma di legge quale l'art. 119 de T.U. delle leggi in materia bancaria ,appare di granitica fondatezza.
Orbene, come è già stato acutamente osservato dalla giurisprudenza di merito, la risoluzione di un conflitto fra due interessi contrapposti può essere foriera di danni irreparabili. Tali danni, peraltro, potrebbero conseguire(come vedremo pure nel caso di specie), anche al diniego della misura cautelare. Nel conflitto fra contrapposti interessi di pari rango, la constatazione del carattere di definitività , che avrebbe il provvedimento di urgenza, non appare motivo sufficiente a giustificarne il rigetto, dovendosi ritener che il legislatore preferisca che sia evitato un pregiudizio irreparabile ad un diritto la cui esistenza appaia probabile, anche al prezzo di provocare un danno irreversibile ad un diritto che , in sede di concessione della misura cautelare , appaia invece improbabile (Così Trib.Milano 14.08.1995 Fall.Sez Garda- Lampugnani) o a maggior ragione, come nel caso di specie, incontestato.
Ma vi è di più.
La tesi difensiva appare il frutto di un malinteso sulle ragioni che fondano il diritto del curatore alla consegna dei documenti.
Come già illustrato in maniera più estesa nella motivazione del decreto , e soprattutto come ormai definitivamente spiegato dalla Suprema Corte, il diritto alla prova non può essere considerato utile parametro per la determinazione del diritto sostanziale di cui si controverte, essendo il primo di natura processuale, strumentale al fine di soddisfare un diverso interesse sostanziale, mentre il secondo è l'oggetto del giudizio e prescinde dall'uso eventuale che il curatore può farne eventualmente in altre sedi.
Dunque se il curatore subentra nella posizione del fallito, il suo diritto non ha limiti perché non è giudizialmente indirizzato, andando oltre l'area degli articoli 263 e 116 Cpc, non essendo consentito, per l'attuazione della tutela di tipo "finale", previamente valutare l'impiego che della documentazione sarà fatto(sentenza Cass 11733/99), .
Orbene se la posizione del curatore riceve tutela in relazione ad un diritto sostanziale alla consegna dei documenti, autonomo e distinto rispetto alla facoltà, a determinate condizioni, di richiedere l'esibizione di prove, ai sensi dell'art.210 cpc, va negato che gli effetti del provvedimento di urgenza realizzino per la posizione della banca una irrimediabile lesione.
Ed invero una eventuale rigetto della domanda di merito comporterebbe la condanna della curatela alla restituzione dei documenti e la conseguente inutilizzabilità degli stessi a fini probatori.Il contenuto informativo dei documenti dunque consentirebbe una semplice conoscenza di fatti, non spendibile a fini di prova, con l'ulteriore conseguenza che il curatore tornerebbe al punto di partenza dovendo, al limite, fondare un eventuale azione giudiziaria su un diverso supporto probatorio.(In senso conforme Trib Monza 27. 09.1999 Fall. Bidoglia spa Banco Ambrosiano Veneto spa).
Va ora esaminata la questione della dedotta inesistenza del periculum in mora, in quanto il diritto alla consegna dei documenti di cui il curatore richiede la realizzazione in via ordinaria in alcun modo potrebbe dirsi pregiudicato dal tempo necessario allo svolgimento del giudizio a cognizione piena.
Sul punto preliminarmente vanno richiamate tutte le osservazioni già svolte in sede di decreto, ma occorre procedere ad un ulteriore approfondimento, in virtù delle considerazioni critiche mosse dalla difesa della Banca Stabiese.
Ancora una volta è il caso di ricordare in sintesi le ragioni di merito che fondano il diritto del curatore ad ottenere la consegna della documentazione in questione, al fine di individuare la situazione tutelata dall'ordinamento che, nelle more della cognizione ordinaria, potrebbe ricevere irrimediabile pregiudizio.
Secondo la Suprema Corte (Cassazione 11733/99; 4598/97) , se è vero che il curatore, allorché agisca per la acquisizione della documentazione afferente alle operazioni del fallito, non svolge compiti di rilievo pubblicistico e non assume la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, restando le sue funzioni circoscritte ad un ambito giusprivatistico, tuttavia deriva la propria legittimazione a riguardo dal fatto di essere subentrato al fallito ex articolo 31 Lf - in corrispondenza della limitazione su quest'ultimo prodotta dalla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'articolo 42 Lf - e dalla circostanza che in capo ad esso preesisteva un diritto siffatto, correlato al rapporto pregresso tra "cliente" e banca e fondato sul principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli articoli 1366, 1375, 1374 Cc; sicché, al di là del disposto dell'articolo 119 legge bancaria, il diritto sostanziale di cui trattasi viene a trovare riscontro nel dovere di solidarietà, ormai costituzionalizzato (articolo 2 Costituzione), concorrendo la buona fede alla "conformazione di tale regolamentazione in senso ampliativo restrittivo, rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale".
Nel mandato, dunque, allo scioglimento non consegue la immediata estinzione di tutti gli obblighi gravanti sul mandatario a cominciare da quelli di informazione in ordine agli atti già compiuti, di rendiconto e di custodia e rimessione di quanto ricevuto nell'interesse del mandante, sussistendo anche dopo e talvolta anzi proprio a causa di ciò una serie di obbligazioni, pur sempre di derivazione contrattuale, cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dell'altro contraente (Cassazione n. 4598/97).
Sussiste quindi, in applicazione delle norme codicistiche e dell'art.119 T.U. delle leggi in materia bancaria il più ampio diritto alla documentazione, che attiene alla nascita del rapporto, agli elementi fondanti, alla sua evoluzione, alla sua conclusione.
Ritenere che l'obbligo della banca si esaurisca con l'invio, non più ripetibile, di un prospetto riproduttivo di una situazione, parziale nel tempo e non sostenuta da pezze giustificative e che il diritto del cliente sia limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, significa frustrare la portata della legge, che, avendo inteso sin dalla legge 154/92 dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, non può essere interpretata nel senso di limitare il diritto alla informazione, che già nel sistema generale delle obbligazioni si è visto essere tutelato. (Così da ultimo Cass. 27.09.2001 n.12093).
Emerge chiaro da tale premessa che il diritto di cui si chiede tutela in via di urgenza è il diritto del mandante alla informazione.
Sul punto non può essere condivisa la tesi della difesa secondo la quale sarebbe del tutto irrilevante il fattore temporale rispetto al contenuto di tale diritto.
L'informazione, certamente e forse soprattutto quella di carattere economico, ha un significato ed un valore direttamente proporzionale alla velocità con la quale viene acquisita , incidendo il fattore tempo in maniera determinante e tendenzialmente non rimediabile sulle vicende di una impresa.
Di ciò si trova traccia chiara e precisa già in Pretura Roma 21 01 1989 che, ordinando in via di urgenza ad una banca di consegnare al correntista determinati documenti, poneva quale pregiudizio irreparabile lo stato di incertezza circa la reale disponibilità da parte di un imprenditore di somme di danaro, disponibilità capace di condizionare le scelte gestionali della società ricorrente in una direzione piuttosto che in un'altra, minacciando quindi, se non di comprometterne l'esistenza, di cagionarle un danno difficilmente quantificabile.(Pret.Roma cit. Soc.Pallux - Banco di Roma).
Nel caso della procedura fallimentare la portata lesiva e non riparabile del dato temporale sul valore e la reale spendibilità del bene informazione spettante al curatore, è ancora più palese.
Il curatore è tenuto in tempi brevissimi a redigere la relazione ex art.33 l.f. e le informazioni relative al conto corrente appaiono fondamentali per la ricostruzione della contabilità aziendale, attività che potrebbe essere irrimediabilmente lesa nel suo rapporto di strumentalità rispetto agli obiettivi finali della procedura e ai sigoli atti attraverso i quali quest'ultima si dipana, dal tempo necessario alla affermazione in via ordinaria di tale diritto.
Mai come nella procedura fallimentare, caratterizzata da esigenze di rapidità ed efficienza , quindi , la tardività dell'informazione, che il curatore ha diritto di ottenere, può rendere la stessa del tutto inutile e priva di valore economico ( In tal senso Trib Bologna 16.05.1997) .
Tale prospettiva e cioè quella del rischio di una insignificanza della pronuncia di merito, all'esito di un ordinario giudizio di cognizione è il substrato comune delle decisioni giurisprudenziali che hanno correttamente sottolineato tutte le situazioni di interesse del curatore fallimentare, sulle quali può incidere la celerità delle informazioni veicolate dalla documentazione attinente i rapporti tra l'imprenditore in bonis e la banca .
Nel caso di specie, nel quale non sono state consegnate agli organi della procedura i documenti eventualmente in possesso del fallito , va richiamato l'interesse del curatore a servirsi di quelle informazioni per indicare già in sede di relazione ex art 33 gli atti che intende impugnare, e per promuovere azioni recuperatorie, revocatorie, non solo e non necessariamente nei confronti della banca, e azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.
Orbene il danno prospettabile non è solo quello di prescrizione delle azioni, ma anche di riduzione della misura del soddisfacimento del ceto creditorio e ciò sia in relazione alla decorrenza degli interessi dal momento della domanda in tema di revocatoria, sia in relazione al disposto dell'art.55 l.f. secondo il quale la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso, venendo così ad assumere un ulteriore significato economico la possibilità, ottenuta la documentazione dalla banca, di valutare rapidamente le risultanze ed eventualmente promuovere le predette azioni.( In termini, tra le tante, vedi Trib Catania 24.11.1999; Trib Monza 27.09.1999 cit.; Trib Trieste 22.03.1997).
Tali situazioni non rappresentano certo il diritto in relazione al quale si chiede la tutela in via di urgenza, ma costituiscono ulteriori punti di emersione del danno tendenzialmente irreparabile conseguente alla mancata realizzazione, in termini di concreta utilizzabilità, del bene informazione, oggetto di una specifico obbligo contrattuale della banca mandataria, il cui valore intrinseco non è certo data dalla conoscenza in quanto tale, ma dall'uso che dello stesso il mandante, in questo caso il curatore, ne possa o ne debba fare.
Alla luce di tali considerazioni deve escludersi che il provvedimento urgente richiesto si trovi in connessione processuale con le successive azioni giudiziarie della curatela, dovendosi affermare, al contrario, che la consegna celere e completa della documentazione è strumento idoneo a tutelare in via diretta proprio il diritto di cui si chiede l'affermazione in via ordinaria, mirando a scongiurare il pericolo, la cui imminenza è insita nell'apertura stessa della procedura fallimentare, che il tempo svuoti di contenuto il bene che il ricorrente è legittimato ad ottenere.
Quanto alla presunta genericità della indicazione della documentazione richiesta da parte del curatore, l'assunto difensivo appare del pari infondato.
Il curatore ha infatti richiesto la documentazione contabile e gli estratti relativa alle operazioni effettuate sul conto corrente acceso a nome della società fallita per un periodo di due anni a partire da una data precisa.
La richiesta è dettagliata. D'altra parte, affermare che il diritto del correntista sia limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, significa frustrare la portata della legge, che, avendo inteso sin dalla legge 154/92 dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, non può essere interpretata nel senso di limitare il diritto alla informazione, che già nel sistema generale delle obbligazioni si è visto essere tutelato.(Così Cass. 27.09.2001 n.12093).
Quanto alla mancata offerta delle spese da parte della curatela, ritiene questo Giudice che tale circostanza non sia elemento che possa incidere sulla legittimità del provvedimento di urgenza richiesto e già concesso con decreto inaudita altera parte, attenendo la questione relativa all'an e al quantum delle spese conseguenti all'approntamento da parte della banca resistente al giudizio di merito a cognizione piena.
Va respinta la richiesta subordinata della banca di declaratoria della cessazione della materia del contendere a seguito della avvenuta produzione nel presente giudizio cautelare della documentazione oggetto del provvedimento di urgenza. Ed invero la cessazione della materia del contendere non può essere mai determinata dalla mera esecuzione , come nel caso di specie, dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice( Sul punto TAR Campania n.116/96 e Trib. Milano 2.06.1998).
Inoltre se con tale richiesta la difesa ha inteso ribadire la tesi della completa anticipazione del provvedimento cautelare degli effetti della pronuncia di merito, vanno qui semplicemente richiamate le motivazioni già esposte che la fanno ritenere infondata.
Ogni statuizione sulle spese va rinviata alla fase di merito.

PQM

Conferma il decreto emesso inaudita altera parte in data 8.02.2002 su richiesta del curatore del fallimento Olearia Abagnale s.n.c. di Grazioso Chiarina e soci nei confronti della Banca Stabiese spa.
Assegna il termine di giorni 30 per l'inizio della causa di merito.

Torre Annunziata, 8.03.2002

Il Giudice
Dr. Maurizio Atzori

 

 


 












 

 

 


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