Tribunale
di Ravenna, Ordinanza 13 aprile 2002, G.I. Dott. Roberto
Sereni Lucarelli, Causa introdotta ai sensi dell'art.
101 L.F., prescrizione presuntiva di pagamento e giuramento
decisorio, crediti dei professionisti insinuati al passivo
del fallimento
Il
giudice istruttore
nella causa 1856/2001 R.G.
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 12.3.2002
esaminate le richieste istruttorie e le eccezioni sollevate
dalle parti osserva:
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2959 e 2960
c.c. unici mezzi idonei a paralizzare l'eccezione di prescrizione
presuntiva di pagamento sono l'ammissione di non avere estinto
l'obbligazione fatta in giudizio dal debitore o il giuramento
decisorio.
Ne consegue che mancando quell'ammissione al creditore che
intenda vincere l'eccezione non resta che affidare la decisione
della controversia all'esito del giuramento decisorio.
Senonchè, nella specie, al curatore che non ha la
capacità di disporre di un diritto della massa dedotto
in giudizio come non potrebbe essere deferito l'interrogatorio
formale in quanto non avrebbe la capacità richiesta
per la confessione così non può essere deferito
il giuramento di scienza su fatti anteriori alla dichiarazione
di fallimento di cui, evidentemente, non può essere
a conoscenza.
Si pone, quindi, la questione, consequenziale, della stessa
ammissibilità (legittimità) dell'eccezione
di prescrizione presuntiva eccepita dal curatore atteso
che a fronte dell'impossibilità della controparte
di superare una simile eccezione con i mezzi apprestati
dall'ordinamento si finirebbe per snaturare gli effetti
di una simile eccezione che verrebbero ad incidere sul piano
sostanziale, invece che su quello processuale, allo stesso
modo di quanto è previsto per l'eccezione di prescrizione
ordinaria;
L'approfondimento della "ratio" della disposizione
contenuta nel secondo comma dell'art. 2960 c.c. induce a
ritenere che laddove il legislatore ha voluto estendere
a persona diversa dal debitore la capacità di disporre
del diritto dedotto in giudizio attraverso il giuramento
decisorio si è limitato a prendere in considerazione,
in via eccezionale, soggetti la cui sfera patrimoniale risulta
coinvolta dall'esito del giuramento decisorio quali aventi
causa del defunto debitore e non è, invece, stato
considerato il curatore il quale non è portatore
di un interesse proprio.
D'altra parte, sarebbe del tutto irragionevole che una simile
eccezione che sottende la presunzione di pagamento dell'obbligazione
debba lasciare privo di difesa l'asserito creditore di un
soggetto per definizione insolvente.
Ciò detto nessun automatismo relativo al riconoscimento
dell'esistenza del credito può essere ricondotto
alla proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva
incombendo al creditore l'onere di provare sia l'esistenza
che la misura della propria pretesa creditoria
..
omissis