Tribunale di Ravenna, Ordinanza 13 aprile 2002, G.I. Dott. Roberto Sereni Lucarelli, Causa introdotta ai sensi dell'art. 101 L.F., prescrizione presuntiva di pagamento e giuramento decisorio, crediti dei professionisti insinuati al passivo del fallimento

Il giudice istruttore
nella causa 1856/2001 R.G.
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 12.3.2002
esaminate le richieste istruttorie e le eccezioni sollevate dalle parti osserva:
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2959 e 2960 c.c. unici mezzi idonei a paralizzare l'eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento sono l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione fatta in giudizio dal debitore o il giuramento decisorio.
Ne consegue che mancando quell'ammissione al creditore che intenda vincere l'eccezione non resta che affidare la decisione della controversia all'esito del giuramento decisorio.
Senonchè, nella specie, al curatore che non ha la capacità di disporre di un diritto della massa dedotto in giudizio come non potrebbe essere deferito l'interrogatorio formale in quanto non avrebbe la capacità richiesta per la confessione così non può essere deferito il giuramento di scienza su fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento di cui, evidentemente, non può essere a conoscenza.
Si pone, quindi, la questione, consequenziale, della stessa ammissibilità (legittimità) dell'eccezione di prescrizione presuntiva eccepita dal curatore atteso che a fronte dell'impossibilità della controparte di superare una simile eccezione con i mezzi apprestati dall'ordinamento si finirebbe per snaturare gli effetti di una simile eccezione che verrebbero ad incidere sul piano sostanziale, invece che su quello processuale, allo stesso modo di quanto è previsto per l'eccezione di prescrizione ordinaria;
L'approfondimento della "ratio" della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2960 c.c. induce a ritenere che laddove il legislatore ha voluto estendere a persona diversa dal debitore la capacità di disporre del diritto dedotto in giudizio attraverso il giuramento decisorio si è limitato a prendere in considerazione, in via eccezionale, soggetti la cui sfera patrimoniale risulta coinvolta dall'esito del giuramento decisorio quali aventi causa del defunto debitore e non è, invece, stato considerato il curatore il quale non è portatore di un interesse proprio.
D'altra parte, sarebbe del tutto irragionevole che una simile eccezione che sottende la presunzione di pagamento dell'obbligazione debba lasciare privo di difesa l'asserito creditore di un soggetto per definizione insolvente.
Ciò detto nessun automatismo relativo al riconoscimento dell'esistenza del credito può essere ricondotto alla proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva incombendo al creditore l'onere di provare sia l'esistenza che la misura della propria pretesa creditoria…….. omissis

 












 

 

 


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