Tribunale di Sanremo, Sezione I^ Civile, 19 marzo 2002, Azione revocatoria fallimentare su alienazione auto - conoscibilità dello stato di insolvenza e compensazione


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Sanremo

Sezione I^ Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, dott. Ignazio Pardo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile recante il n. 1664/1999 di R.G.,

promossa da FALLIMENTO “AUTO B” di B. Vincenzo, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Silvia Sciandra, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

contro

DITTA A.Z. AUTOMOBILI ZZ. SRL, in persona del legale rapèpresentante, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Fausto Moreno che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Daniela Bonvini, per delega a marige della comparsa di risposta

- CONVENUTA-

Oggetto: azione revocatoria

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis revocare ex art. 67, comma 2, legge 267/1942 (legge fallimentare) i pagamenti effettuati dalla Auto B a favore della AZ Automobili ZZ. srl durante i primi mesi del 1994, essendo essi avvenuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento a favore di soggetto consapevole dello stato di insolvenza della società fallita, e per l'effetto condannare la Automobili ZZ. srl, in persona del legale rappresentante, a restituire al fallimento la somma di £. 25.191.000 oltre gli interessi legali dalla data di messa in mora al saldo.

Con vittoria delle spese.

Per il convenuto:

“-Respingersi la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In via subordinata

- e nel caso di mancato accoglimento delle sopraestese conclusioni principali dichiarare compensata o compensare per la parte corrispondente quanto richiesto dal fallimento in revocatoria con quanto ancora dal medesimo dovuto per il residuo credito tuttora vantato dalla convenuta ed ammesso in via chirografaria a fronte della insinuazione effettuata in data anteriore alla proposizione della presente azione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 novembre 1999 il Fallimento della impresa “Auto B” di B. Vincenzo conveniva in giudizio la AZ Automobili ZZ. srl.

Esponeva l'attore, che dichiarato il fallimento della predetta impresa individuale in data 28 novembre 1994, da parte del competente Tribunale di Sanremo, nel corso della ricostruzione dei rapporti intrattenuti con i fornitori si accertava che durante i primi mesi dello stesso anno 1994 la fallita aveva effettuato in favore della convenuta, operante nel medesimo settore di attività di commercio di autovetture, due pagamenti a mezzo assegni bancari per complessive lire 25.191.000.

Aggiungeva che, con riferimento ai pagamenti come sopra effettuati dalla Società in bonis, ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 67, comma 2, legge fallimentare, il quale, come noto, concerne la revoca dei “ pagamenti di debiti liquidi ed esigibili…se compiuti entro l'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento” e indicava in ordine alla presunzione della conoscenza in capo al terzo “accipiens” dello stato di insolvenza della debitrice, la presenza di una serie di protesti già pubblicati sin dal precedente mese di novembre del 1993 nel bollettino della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Imperia.

Concludeva, pertanto, chiedendo revocarsi il pagamento come sopra indicato condannando la convenuta alla restituzione delle somme oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora.

Regolarmente costituitasi in giudizio, la AZ Automobili ZZ. srl, contestava di essere mai venuta a conoscenza dello stato di insolvenza della Auto B in bonis, affermando che i protesti cui faceva riferimento l'attore riguardavano titoli rilasciati a terzi e tutti emessi personalmente al B. Vincenzo e non alla Auto B, che i pagamenti riguardavano peraltro l'acquisto di automobili concluso antecedentemente al novembre 93 e che la propria qualità di esclusivista di zona per le autovetture marca Peugeot le imponeva comunque di procedere alla vendita a chiunque ne faccesse richiesta.

Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore ed in linea subordinata operarsi la compensazione tra gli eventuali crediti della massa nei suoi confronti e quelli da essa vantati ed ammessi in via chirografaria al passivo fallimentare.

La causa, istruita con l'audizione dei testi ZZ. Diana, Boccaletti e Volpone, all'udienza del 19 dicembre 2001, sulle conclusioni riportate in epigrafe, veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Invero, interpretando l'art. 67 secondo comma L.F., la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass 12-5-1998 n.4769) ha stabilito:” In tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) puo' legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perche' diretta), ne' quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente "astratto" (prova inutilizzabile perche' correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensi' quando la probabilita' della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.

Con particolare riferimento poi alla valenza probatoria dei protesti cambiari elevati a carico del debitore e pubblicati sui bollettini periodici editi dalle Camere di Commercio è stato inoltre affermato (Cass.18-4-1998 n.3956):”………… Peraltro, poiche' la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui puo' essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilita' possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis". In tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non gia' di una presunzione legale "juris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralita' di protesti puo' assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario.

Dall'analisi dei suesposti principi di diritto si deduce, pertanto, che se è pur vero che la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza deve essere effettiva e non potenziale, la prova di tale consapevolezza può essere data dalla difesa della curatela anche mediante il ricorso ad elementi indiziari, che consentano di ritenere che il terzo, applicandosi con comune diligenza, non avrebbe non potuto avvedersi dello stato di dissesto economico del debitore. Sul piano concreto, poi, detti elementi indiziari sono stati individuati dall'interpretazione giurisprudenziale nei già indicati protesti pubblicati sui bollettini periodici, oltre che in numerosi altri elementi.

Orbene, nel caso di specie, dall'esame della produzione documentale dell'attore emerge come all'atto dell'effettuazione dei pagamenti tramite assegni da parte della Auto B in favore della convenuta, avvenuti nei primi mesi del '94, a carico del titolare della prima sussistessero già diversi protesti di assegni, pubblicati nel relativo bollettino edito dalla Camera di Commercio sin dal novembre del 1993, per importi, peraltro, assai rilevanti ammontanti complessivamente a circa 200 milioni.

Né, peraltro, può assumere valore decisivo la circostanza eccepita da parte convenuta e relativa alla riferibilità dei protesti al B. Vincenzo personalmente e non anche all'attività svolta dalla Auto B e ciò ove si consideri che trattandosi di impresa individuale, fatto questo di cui la convenuta doveva pur essere a conoscenza, non vi era alcuna autonomia patrimoniale tale da potere comunque tutelare i creditori, sicchè i protesti elevati a carico del B. erano sintomatici dello stato di crisi e dissesto in cui tutta l'attività dello stesso versava.

A sostegno della propria tesi, inoltre, la difesa della convenuta rilevava come quest'ultima, nella propria qualità di concessionaria esclusivista di zona per le autovetture di marca Peugeot non avrebbe potuto esimersi dal concludere la trattativa con la fallita in bonis, sicchè alla stessa dovrebbero applicarsi i principi stabiliti dalla Suprema Corte che escludono la esperibilità delle azioni revocatorie nei confronti delle imprese esercenti in regime di monopolio per previsione legislativa (2000/15293); orbene, ad avviso di questo Giudice l'ipotesi del concessionario esclusivista di zona non è in alcun modo assimilabile all'impresa monopolista.

Al proposito, infatti, appare sufficiente osservare che tale ultima figura ricomprende soltanto gli esercenti servizi pubblici essenziali chiamati ad operare in regime di monopolio e perciò del tutto sottratti alla normale procedura contrattualistica di libera formazione del consenso; nel caso, invece, del concessionario esclusivista di zona questi non è in alcun modo obbligato a concludere contratti con qualunque offerente, e tantomeno con chi versi in condizioni economiche precarie, mantenendo del tutto intatta l'autonomia privata tipica di ogni ordinario contraente.

Né, infine, appare fondata l'ulteriore eccezione formulata dalla difesa secondo cui nel caso in esame avendo la Auto B solamente operato come intermediaria, nessun danno avrebbero comunque subito i creditori non avendo i pagamenti concretamente diminuito il patrimonio della fallita.

Invero, occorre rilevare come per costante insegnamento giurisprudenziale:” In tema di fallimento, il legislatore, nel dettare le norme di cui all'art. 67, primo e secondo comma legge fall., non soltanto ha inteso differenziare le ipotesi di azione revocatoria fallimentare da quella di revocatoria ordinaria "sub specie" del differente presupposto del danno per i creditori, ma ha altresi' ipotizzato,all'interno della stessa revocatoria fallimentare, due diverse fattispecie, sul presupposto che il concetto di danno possa assumere, rispetto agli atti a titolo oneroso, una portata diversa, sancendo cosi', con l'art. 67 secondo comma, il principio di una piu' incisiva indisponibilita' (relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione del fallimento del suo titolare, sicche' il concetto di "eventus damni" va, in tal caso, ravvisato nell'assoluta (e legale) presunzione di pregiudizio dei creditori conseguente all'atto di disposizione del patrimonio, vietato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. (Cass.12-1-2001 n.403).

Deve, pertanto, ritenersi che il danno alla massa dei creditori in presenza di pagamenti effettuati dal fallito entro l'anno vada presunto non necessitando di prova specifica, in quanto insito nell'effettuazione di qualsiasi pagamento entro l'anno, sicchè nessun rilievo può assumere la circostanza del ruolo di semplice intermediaria svolto dalla Auto B. nella definizione e conclusione dei contratti in relazione ai quali risultano effettuati rilasciati gli assegni.

Sussistono, quindi, plurimi elementi per ritenere che all'atto della ricezione del pagamento per complessive lire 25.191.000 (€ 13.010), la A.Z. Automobili ZZ. srl fosse sicuramente a conoscenza dello stato di insolvenza della Auto B di B. Vincenzo.

Ne deriva che i pagamenti precedentemente indicati devono essere dichiarati inefficaci con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione della predetta somma al fallimento.

Va parimenti accolta la domanda accessoria di corresponsione degli interessi legali su tutte le somme come sopra indicate decorrenti dalla costituzione in mora, e quindi dalla data di ricezione (4-4-1995) della missiva in atti con la quale veniva ingiunto al convenuto di restituire la somma indebitamente percepita dalla fallita in bonis.

Infine, altresì infondata è la domanda subordinata avanzata dalla convenuta di dichiarare compensate le somme come sopra dovute alla procedura con quelle vantate dalla stessa AZ Automobili ZZ. srl nei confronti del fallimento ed ammesse al passivo in via chirografaria.

Al proposito, infatti, occorre ricordare che secondo l'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione:” In materia fallimentare, il credito verso il fallito non puo' essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione revocatoria, atteso che quest'ultimo e' un debito verso la massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perche' possa operare la compensazione, il requisito della reciprocita' delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti. (Cass. 14-10-1998 n.10140).

Conseguentemente deve escludersi la possibilità di operare la compensazione tra il debito vantato dalla ZZ. nei confronti della procedura ed il credito della stessa ammesso al passivo fallimentare altrimenti operandosi una illegittima depauperazione dell'attivo fallimentare.

Le spese seguono la soccombenza ed il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento delle stesse in favore del fallimento attore nella misura di € 215,47 per diritti di procuratore, € 890,89 per spese vive ed € 903,80 per onorari di avvocato oltre 10% per rimborso spese, IVA e CPA.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda avanzata dal fallimento attore, dichiara inefficace i pagamenti per complessive lire 25.191.000 (pari ad € 13.010) che la fallita “Auto B” di B. Vincenzo ha effettuato a favore della AZ Automobili ZZ. srl;

per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del fallimento, in persona del curatore fallimentare, di tutte le predette somme oltre interessi legali dal 4 aprile 1995 alla data dell'effettivo saldo.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal fallimento attore che liquida nella misura di € 215,47 per diritti di procuratore, € 890,89 per spese vive ed € 903,80 per onorari di avvocato oltre 10% per rimborso spese, IVA e CPA.

Sanremo, lì 19-3-2002

Il Giudice unico

(dott. Ignazio Pardo)

 

 

 

 

 











 

 

 


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