Tribunale
di Sanremo, Sezione I^ Civile, 19 marzo 2002, Azione revocatoria
fallimentare su alienazione auto - conoscibilità dello
stato di insolvenza e compensazione
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale
di Sanremo
Sezione
I^ Civile
Il
Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, dott. Ignazio
Pardo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente:
S
E N T E N Z A
nella
causa civile recante il n. 1664/1999 di R.G.,
promossa
da FALLIMENTO AUTO B di B. Vincenzo, in persona
del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato nello
studio dell'avv. Silvia Sciandra, che lo rappresenta e difende
per procura a margine dell'atto di citazione
-
ATTORE -
contro
DITTA
A.Z. AUTOMOBILI ZZ. SRL, in persona del legale rapèpresentante,
elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Fausto Moreno
che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Daniela
Bonvini, per delega a marige della comparsa di risposta
-
CONVENUTA-
Oggetto:
azione revocatoria
CONCLUSIONI
DELLE PARTI
Per
l'attore:
Piaccia
all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis revocare ex art.
67, comma 2, legge 267/1942 (legge fallimentare) i pagamenti
effettuati dalla Auto B a favore della AZ Automobili ZZ. srl
durante i primi mesi del 1994, essendo essi avvenuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento a favore di soggetto
consapevole dello stato di insolvenza della società
fallita, e per l'effetto condannare la Automobili ZZ. srl,
in persona del legale rappresentante, a restituire al fallimento
la somma di £. 25.191.000 oltre gli interessi legali
dalla data di messa in mora al saldo.
Con
vittoria delle spese.
Per
il convenuto:
-Respingersi
la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In
via subordinata
-
e nel caso di mancato accoglimento delle sopraestese conclusioni
principali dichiarare compensata o compensare per la parte
corrispondente quanto richiesto dal fallimento in revocatoria
con quanto ancora dal medesimo dovuto per il residuo credito
tuttora vantato dalla convenuta ed ammesso in via chirografaria
a fronte della insinuazione effettuata in data anteriore alla
proposizione della presente azione. Con vittoria di spese
e competenze del giudizio
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato il 26 novembre 1999 il Fallimento
della impresa Auto B di B. Vincenzo conveniva
in giudizio la AZ Automobili ZZ. srl.
Esponeva
l'attore, che dichiarato il fallimento della predetta impresa
individuale in data 28 novembre 1994, da parte del competente
Tribunale di Sanremo, nel corso della ricostruzione dei rapporti
intrattenuti con i fornitori si accertava che durante i primi
mesi dello stesso anno 1994 la fallita aveva effettuato in
favore della convenuta, operante nel medesimo settore di attività
di commercio di autovetture, due pagamenti a mezzo assegni
bancari per complessive lire 25.191.000.
Aggiungeva
che, con riferimento ai pagamenti come sopra effettuati dalla
Società in bonis, ricorreva l'ipotesi di cui all'art.
67, comma 2, legge fallimentare, il quale, come noto, concerne
la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
se
compiuti entro l'anno anteriore alla sentenza dichiarativa
di fallimento e indicava in ordine alla presunzione
della conoscenza in capo al terzo accipiens dello
stato di insolvenza della debitrice, la presenza di una serie
di protesti già pubblicati sin dal precedente mese
di novembre del 1993 nel bollettino della Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Imperia.
Concludeva,
pertanto, chiedendo revocarsi il pagamento come sopra indicato
condannando la convenuta alla restituzione delle somme oltre
agli interessi legali dalla data di costituzione in mora.
Regolarmente
costituitasi in giudizio, la AZ Automobili ZZ. srl, contestava
di essere mai venuta a conoscenza dello stato di insolvenza
della Auto B in bonis, affermando che i protesti cui faceva
riferimento l'attore riguardavano titoli rilasciati a terzi
e tutti emessi personalmente al B. Vincenzo e non alla Auto
B, che i pagamenti riguardavano peraltro l'acquisto di automobili
concluso antecedentemente al novembre 93 e che la propria
qualità di esclusivista di zona per le autovetture
marca Peugeot le imponeva comunque di procedere alla vendita
a chiunque ne faccesse richiesta.
Chiedeva,
pertanto, in via principale il rigetto di tutte le domande
proposte dall'attore ed in linea subordinata operarsi la compensazione
tra gli eventuali crediti della massa nei suoi confronti e
quelli da essa vantati ed ammessi in via chirografaria al
passivo fallimentare.
La
causa, istruita con l'audizione dei testi ZZ. Diana, Boccaletti
e Volpone, all'udienza del 19 dicembre 2001, sulle conclusioni
riportate in epigrafe, veniva posta in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La
domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Invero,
interpretando l'art. 67 secondo comma L.F., la più
recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass 12-5-1998
n.4769) ha stabilito: In tema di revocatoria fallimentare
relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo
il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva
conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato
di insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza
logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi
in tema di prova indiziaria e non diretta) puo' legittimamente
dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva,
da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione
dell'impresa (prova inesigibile perche' diretta), ne' quando
tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura
di contraente "astratto" (prova inutilizzabile perche'
correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore
avveduto"), bensi' quando la probabilita' della "scientia
decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti
e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche,
culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare,
nella specie, il creditore del fallito.
Con
particolare riferimento poi alla valenza probatoria dei protesti
cambiari elevati a carico del debitore e pubblicati sui bollettini
periodici editi dalle Camere di Commercio è stato inoltre
affermato (Cass.18-4-1998 n.3956):
Peraltro, poiche' la legge non pone limiti in ordine ai mezzi
a cui puo' essere affidato l'assolvimento dell'onere della
prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce
la conoscibilita' possono costituire elementi indiziari da
cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis".
In tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere
di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa,
si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti,
con la precisazione che trattasi non gia' di una presunzione
legale "juris tantum", ma di una presunzione semplice
che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta
da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione
del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta
valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue,
sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che
l'avvenuta pubblicazione di una pluralita' di protesti puo'
assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore
dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria,
su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di
dimostrare il contrario.
Dall'analisi
dei suesposti principi di diritto si deduce, pertanto, che
se è pur vero che la conoscenza da parte del terzo
dello stato di insolvenza deve essere effettiva e non potenziale,
la prova di tale consapevolezza può essere data dalla
difesa della curatela anche mediante il ricorso ad elementi
indiziari, che consentano di ritenere che il terzo, applicandosi
con comune diligenza, non avrebbe non potuto avvedersi dello
stato di dissesto economico del debitore. Sul piano concreto,
poi, detti elementi indiziari sono stati individuati dall'interpretazione
giurisprudenziale nei già indicati protesti pubblicati
sui bollettini periodici, oltre che in numerosi altri elementi.
Orbene,
nel caso di specie, dall'esame della produzione documentale
dell'attore emerge come all'atto dell'effettuazione dei pagamenti
tramite assegni da parte della Auto B in favore della convenuta,
avvenuti nei primi mesi del '94, a carico del titolare della
prima sussistessero già diversi protesti di assegni,
pubblicati nel relativo bollettino edito dalla Camera di Commercio
sin dal novembre del 1993, per importi, peraltro, assai rilevanti
ammontanti complessivamente a circa 200 milioni.
Né,
peraltro, può assumere valore decisivo la circostanza
eccepita da parte convenuta e relativa alla riferibilità
dei protesti al B. Vincenzo personalmente e non anche all'attività
svolta dalla Auto B e ciò ove si consideri che trattandosi
di impresa individuale, fatto questo di cui la convenuta doveva
pur essere a conoscenza, non vi era alcuna autonomia patrimoniale
tale da potere comunque tutelare i creditori, sicchè
i protesti elevati a carico del B. erano sintomatici dello
stato di crisi e dissesto in cui tutta l'attività dello
stesso versava.
A
sostegno della propria tesi, inoltre, la difesa della convenuta
rilevava come quest'ultima, nella propria qualità di
concessionaria esclusivista di zona per le autovetture di
marca Peugeot non avrebbe potuto esimersi dal concludere la
trattativa con la fallita in bonis, sicchè alla stessa
dovrebbero applicarsi i principi stabiliti dalla Suprema Corte
che escludono la esperibilità delle azioni revocatorie
nei confronti delle imprese esercenti in regime di monopolio
per previsione legislativa (2000/15293); orbene, ad avviso
di questo Giudice l'ipotesi del concessionario esclusivista
di zona non è in alcun modo assimilabile all'impresa
monopolista.
Al
proposito, infatti, appare sufficiente osservare che tale
ultima figura ricomprende soltanto gli esercenti servizi pubblici
essenziali chiamati ad operare in regime di monopolio e perciò
del tutto sottratti alla normale procedura contrattualistica
di libera formazione del consenso; nel caso, invece, del concessionario
esclusivista di zona questi non è in alcun modo obbligato
a concludere contratti con qualunque offerente, e tantomeno
con chi versi in condizioni economiche precarie, mantenendo
del tutto intatta l'autonomia privata tipica di ogni ordinario
contraente.
Né,
infine, appare fondata l'ulteriore eccezione formulata dalla
difesa secondo cui nel caso in esame avendo la Auto B solamente
operato come intermediaria, nessun danno avrebbero comunque
subito i creditori non avendo i pagamenti concretamente diminuito
il patrimonio della fallita.
Invero,
occorre rilevare come per costante insegnamento giurisprudenziale:
In tema di fallimento, il legislatore, nel dettare le norme
di cui all'art. 67, primo e secondo comma legge fall., non
soltanto ha inteso differenziare le ipotesi di azione revocatoria
fallimentare da quella di revocatoria ordinaria "sub
specie" del differente presupposto del danno per i creditori,
ma ha altresi' ipotizzato,all'interno della stessa revocatoria
fallimentare, due diverse fattispecie, sul presupposto che
il concetto di danno possa assumere, rispetto agli atti a
titolo oneroso, una portata diversa, sancendo cosi', con l'art.
67 secondo comma, il principio di una piu' incisiva indisponibilita'
(relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione
del fallimento del suo titolare, sicche' il concetto di "eventus
damni" va, in tal caso, ravvisato nell'assoluta (e legale)
presunzione di pregiudizio dei creditori conseguente all'atto
di disposizione del patrimonio, vietato nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento. (Cass.12-1-2001 n.403).
Deve,
pertanto, ritenersi che il danno alla massa dei creditori
in presenza di pagamenti effettuati dal fallito entro l'anno
vada presunto non necessitando di prova specifica, in quanto
insito nell'effettuazione di qualsiasi pagamento entro l'anno,
sicchè nessun rilievo può assumere la circostanza
del ruolo di semplice intermediaria svolto dalla Auto B. nella
definizione e conclusione dei contratti in relazione ai quali
risultano effettuati rilasciati gli assegni.
Sussistono,
quindi, plurimi elementi per ritenere che all'atto della ricezione
del pagamento per complessive lire 25.191.000 (€ 13.010),
la A.Z. Automobili ZZ. srl fosse sicuramente a conoscenza
dello stato di insolvenza della Auto B di B. Vincenzo.
Ne
deriva che i pagamenti precedentemente indicati devono essere
dichiarati inefficaci con conseguente condanna della società
convenuta alla corresponsione della predetta somma al fallimento.
Va
parimenti accolta la domanda accessoria di corresponsione
degli interessi legali su tutte le somme come sopra indicate
decorrenti dalla costituzione in mora, e quindi dalla data
di ricezione (4-4-1995) della missiva in atti con la quale
veniva ingiunto al convenuto di restituire la somma indebitamente
percepita dalla fallita in bonis.
Infine,
altresì infondata è la domanda subordinata avanzata
dalla convenuta di dichiarare compensate le somme come sopra
dovute alla procedura con quelle vantate dalla stessa AZ Automobili
ZZ. srl nei confronti del fallimento ed ammesse al passivo
in via chirografaria.
Al
proposito, infatti, occorre ricordare che secondo l'autorevole
insegnamento della Corte di Cassazione: In materia fallimentare,
il credito verso il fallito non puo' essere compensato con
il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione
revocatoria, atteso che quest'ultimo e' un debito verso la
massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perche' possa
operare la compensazione, il requisito della reciprocita'
delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito
tra i medesimi soggetti. (Cass. 14-10-1998 n.10140).
Conseguentemente
deve escludersi la possibilità di operare la compensazione
tra il debito vantato dalla ZZ. nei confronti della procedura
ed il credito della stessa ammesso al passivo fallimentare
altrimenti operandosi una illegittima depauperazione dell'attivo
fallimentare.
Le
spese seguono la soccombenza ed il convenuto deve, pertanto,
essere condannato al pagamento delle stesse in favore del
fallimento attore nella misura di € 215,47 per diritti
di procuratore, € 890,89 per spese vive ed € 903,80
per onorari di avvocato oltre 10% per rimborso spese, IVA
e CPA.
P.Q.M.
il
Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della
domanda avanzata dal fallimento attore, dichiara inefficace
i pagamenti per complessive lire 25.191.000 (pari ad €
13.010) che la fallita Auto B di B. Vincenzo ha
effettuato a favore della AZ Automobili ZZ. srl;
per
l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del
fallimento, in persona del curatore fallimentare, di tutte
le predette somme oltre interessi legali dal 4 aprile 1995
alla data dell'effettivo saldo.
Condanna
la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute
dal fallimento attore che liquida nella misura di € 215,47
per diritti di procuratore, € 890,89 per spese vive ed
€ 903,80 per onorari di avvocato oltre 10% per rimborso
spese, IVA e CPA.
Sanremo,
lì 19-3-2002
Il
Giudice unico
(dott.
Ignazio Pardo)
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