Delega al Governo per la riforma delle procedure relative alle imprese in crisi

Consiglio dei ministri, 27 ottobre 2000

Articolo 1
(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali regolate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , della disciplina degli illeciti penali riguardanti le procedure concorsuali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione delle controversie nelle materie di cui alla lett. fff) del comma 1 dell’articolo 2.

2. La riforma, nel rispetto della normativa comunitaria e tenuto conto del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, nonché delle convenzioni internazionali, e in conformità con i principi e con i criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le discipline speciali di settore.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

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Articolo 2
(Riforma delle procedure concorsuali)

1. La riforma organica delle procedure concorsuali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituire le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.267, con una procedura unitaria di insolvenza, a fasi successive ed avente caratteristiche di flessibilità, ed una procedura di crisi, anticipatoria di quella di insolvenza;

b) individuare i soggetti sottoposti alle procedure negli imprenditori individuali e collettivi che esercitano un’attività commerciale o agricola, con esclusione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori ;

c) individuare i piccoli imprenditori, non soggetti alle procedure, in base a criteri valevoli anche per le società e gli altri imprenditori collettivi, e riferiti, anche in via alternativa, al totale dell’attivo dello stato patrimoniale, al totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e al numero dei dipendenti ;

d) prevedere limiti temporali per l’apertura delle procedure a decorrere dalla cancellazione dal registro delle imprese, ovvero, in mancanza di iscrizione o nel caso di prosecuzione dell’attività nonostante la cancellazione, dalla effettiva cessazione dell’esercizio dell’impresa, nonchè dalla morte, quanto all’imprenditore individuale;

e) prevedere che la procedura di crisi possa essere avviata, su istanza del solo debitore, in presenza di sintomi di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tali da determinare pericolo di insolvenza;

f) prevedere che, con l’istanza di apertura della procedura di crisi, il debitore debba proporre un piano di risanamento dell’impresa e di estinzione delle obbligazioni, anche mediante pagamento differito, rateale ed in percentuale dei creditori, di durata non superiore a due anni;

g) prevedere che il pagamento rateale ed in percentuale possa riguardare anche i crediti privilegiati, fatta eccezione per i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis del codice civile;

h) prevedere che il programma debba comportare, per quanto possibile, la tutela dei livelli occupazionali;

i) disciplinare i requisiti formali e le condizioni di ammissibilità dell’istanza ai fini di assicurare la serietà e la possibilità di verifica del piano, in particolare per quanto attiene alla regolare tenuta della contabilità dell’impresa, nonché alla copertura delle spese di procedura;

l) prevedere che la procedura di crisi sia dichiarata aperta con decreto dal tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale; prevedere la nomina di un giudice delegato, di uno o più commissari giudiziali e di un comitato dei creditori con funzione di tutela degli interessi comuni; prevedere requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali, nonché i criteri di liquidazione dei relativi compensi;

m) prevedere i casi in cui la procedura possa essere estesa ad altre imprese del medesimo gruppo in stato di crisi, al fine di una gestione unitaria;

n) prevedere che, nel corso della procedura di crisi, la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio resti affidata al debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, salva la necessità dell’autorizzazione del commissario o del giudice delegato per il compimento di atti di particolare rilevanza;

o) disciplinare gli effetti dell’apertura della procedura nei confronti dei creditori, prevedendo, in particolare, il divieto di azioni esecutive individuali, l’inefficacia degli atti di acquisto di diritti di prelazione e delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, nonché la sospensione degli interessi legali sui crediti chirografari; disciplinare gli effetti dell’apertura della procedura sui rapporti giuridici preesistenti, prevedendo, in particolare, la facoltà del debitore di sciogliersi da determinati rapporti, con l’autorizzazione degli organi della procedura, quando la loro prosecuzione pregiudichi l’attuazione del piano; prevedere altresì la inapplicabilità degli artt. 2447, 2448, 1° comma , n.4, e 2560 del codice civile;

p) prevedere una tutela giurisdizionale, con effetti endoconcorsuali, del debitore, dei creditori e di ogni altro interessato alla procedura, nella forma dei procedimenti in camera di consiglio mediante decreti del giudice delegato, reclamo al tribunale e ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;

q) prevedere che il tribunale, in qualsiasi momento in cui la procedura di crisi non è utilmente proseguibile, possa disporre la sua cessazione e dichiarare lo stato d’insolvenza, se questa è stata accertata;

r) prevedere che i crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l’apertura della procedura di crisi, siano prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;

s) prevedere che i termini per la declaratoria di inefficacia e la revocatoria concorsuale degli atti decorrano, nella successiva procedura di insolvenza, dalla data di apertura della procedura di crisi;

t) prevedere che il programma di risanamento proposto dal debitore debba formare oggetto di una relazione del commissario giudiziale ed essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori, secondo maggioranze di numero e di somma; prevedere eventualmente che l’approvazione possa avere luogo anche mediante mancata manifestazione del dissenso, previa adozione di adeguate modalità di informazione; prevedere l’eventuale ripartizione dei crediti, ai fini della votazione, in classi omogenee per interessi economici, anche in riferimento ai contenuti del piano, disciplinando i rapporti tra esiti della votazione delle singole classi ed esito complessivo delle votazioni; prevedere ,altresì, nel caso in cui il piano di risanamento contempli il pagamento differito, rateale o in percentuale di crediti di natura fiscale o previdenziale, che gli enti creditori possano prestare il proprio assenso quando la soluzione offerta appaia conveniente ai fini del miglior soddisfacimento del credito rispetto ai prevedibili esiti di una procedura di insolvenza; prevedere adeguati controlli sul piano proposto dal debitore, nel caso in cui si tratti di società quotata;

u) prevedere , nel caso di raggiungimento delle maggioranze , l’apertura del giudizio di omologazione del piano di risanamento, che si conclude con un giudizio del tribunale che decide con sentenza in camera di consiglio; prevedere che , nel caso di rigetto dell’istanza di apertura di crisi, di mancata approvazione od omologazione del piano di risanamento , il tribunale o il giudice delegato promuovano, se ne ricorrono i presupposti, la dichiarazione dello stato di insolvenza;

v) prevedere, in caso di omologazione del piano, che la sua esecuzione si concluda entro il termine di due anni, salvo proroga non superiore a sei mesi, richiesta dal debitore, accettata dai creditori ed approvata dal tribunale, a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza, anche se soggetta ad impugnazione, e che , alla data di scadenza, il tribunale ne verifichi l’avvenuta realizzazione ; prevedere che , in qualsiasi momento, il tribunale possa disporre la cessazione della procedura , ove questa risulti non utilmente proseguibile o il debitore non abbia eseguito i pagamenti alle scadenze stabilite, e possa disporne altresì la revoca, qualora si accerti che il debitore ha esposto false informazioni od omesso di fornire informazioni rilevanti al fine di essere ammesso alla procedura, o compiuto atti di frode in danno dei creditori ; in tali casi e in quello di mancata realizzazione alla scadenza, prevedere che si proceda ai sensi dell’ultima parte del punto 19;

z) prevedere, nel caso in cui venga promossa la dichiarazione dello stato di insolvenza, la salvezza di tutti gli atti legittimamente compiuti e che i crediti sorti per la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio del debitore, dopo l’apertura della procedura di crisi, sono prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;

aa) prevedere, fuori dai casi di conversione della procedura di crisi in procedura di insolvenza e indipendentemente dall’apertura di una procedura di crisi, ove l’imprenditore versi in stato di insolvenza, l’apertura di un’autonoma procedura di insolvenza destinata alla conservazione totale o parziale delle attività produttive, ove possibile, e al soddisfacimento dei creditori, sia mediante il risanamento dell’impresa, sia mediante la liquidazione del patrimonio del debitore;

bb) prevedere che lo stato di insolvenza sia dichiarato a seguito di istanza del debitore, dei creditori e del pubblico ministero o di ufficio, con sentenza emessa in camera di consiglio dal tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale , il quale adotta i provvedimenti consequenziali;

cc) prevedere la nomina di un giudice delegato, di uno o tre curatori, di un comitato di creditori con funzioni di tutela degli interessi comuni e la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e per procedersi all’accertamento dei crediti; prevedere requisiti di professionalità e di onorabilità dei curatori, stabilendo i criteri di liquidazione dei relativi compensi.

dd) prevedere l’articolazione della procedura in due fasi: la prima di osservazione della durata massima di novanta giorni, volta all’accertamento della reale consistenza dell’impresa e del patrimonio del debitore ed alla scelta della concreta soluzione da adottare; la seconda di attuazione di un programma di risanamento totale o parziale dell’impresa ovvero, in via alternativa, di liquidazione ed in ogni caso di soddisfacimento dei creditori; prevedere che, nel caso di consecuzione della procedura di crisi in procedura di insolvenza, la fase di osservazione sia facoltativa;

ee) prevedere che il tribunale possa disporre con la sentenza dichiarativa di insolvenza o con successivo decreto , anche prima dello spirare del termine della fase di osservazione, l’immediata liquidazione, quando risulti evidente l’inesistenza di prospettive di risanamento, anche solo parziale, dell’impresa ; prevedere altresì che si possa fare luogo all’accertamento del passivo solo se vi è attivo da liquidare e che il tribunale possa disporre l’immediata chiusura della procedura d’insolvenza, allorché l’attivo da liquidare sia insufficiente a consentire, detratte le spese della procedura, anche una modesta ripartizione ai creditori;

ff) prevedere che il debitore o qualsiasi altro terzo possano presentare prima della scadenza del termine di cui alla lett. gg) un programma di risanamento nel quale siano indicati gli interventi necessari per la conservazione totale o parziale dell’impresa, anche mediante cessione dei complessi aziendali, il pagamento anche in percentuale dei crediti, o con altre modalità concordate , consentendo, altresì, autonomia al debitore, ai creditori e ad ogni altro interessato per la negoziazione del programma e disciplinando, inoltre, le procedure di consultazione sindacale sui suoi contenuti;

gg) prevedere che il curatore od i curatori, anche mediante forme facilitate di acquisizione dei dati, presentino, in ogni caso, al tribunale, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del periodo di osservazione, una relazione sulle cause dell’insolvenza e su ogni altra circostanza rilevante ai fini della procedura, nonché sulla realizzabilità del programma o dei programmi di risanamento presentati dal debitore o da altri interessati ed, in mancanza, formulino un loro programma in cui siano indicate le iniziative che debbano essere assunte per farsi luogo alle due alternative sopra indicate del risanamento o della liquidazione;

hh) prevedere che il programma di risanamento del debitore debba essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori, secondo maggioranze di numero e di crediti anche mediante mancata manifestazione del dissenso, previa adozione di adeguate modalità di informazione;

ii) prevedere, in caso di approvazione della procedura, che il giudice delegato disponga l’apertura del giudizio di omologazione ed il tribunale all’esito di un giudizio di legittimità e di merito pronunci sentenza di omologazione o di rigetto avverso la quale è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione;

ll) prevedere, in caso di omologazione, che l’esecuzione del programma si compia entro il termine perentorio di due anni dalla pubblicazione dalla sentenza;

mm) prevedere, in caso di mancata approvazione del programma da parte dei creditori o di rigetto della domanda di omologazione, che il tribunale disponga senza ritardo la liquidazione dei beni del debitore e la ripartizione del ricavato in favore dei creditori;

nn) disciplinare gli effetti della procedura di insolvenza per il debitore e per i creditori, evitando incapacità che non siano strettamente utili per la procedura e sancendo, tra l’altro, lo spossessamento del patrimonio, l’osservanza delle formalità di legge sull’opponibilità degli atti ai terzi, l’inefficacia degli atti e dei pagamenti connessi alla gestione ordinaria dell’impresa successivi alla dichiarazione dello stato d’insolvenza, la compensazione tra debiti e crediti, anche non liquidi od esigibili, sorti anteriormente alla prima fase concorsuale, il divieto delle azioni esecutive individuali, anche speciali, la sospensione o la limitazione degli interessi per determinate categorie di creditori;

oo) disciplinare gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, prevedendo:

- l’inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti scaduti nel giorno della dichiarazione d’insolvenza o posteriormente, in conformità di quanto attualmente disposto;

- la revocatoria ordinaria regolata dal codice civile;

- quella concorsuale relativamente ai negozi posti in essere al fine di favorire alcuni creditori in danno di altri, ai negozi, agli atti ed ai pagamenti anormali, ai negozi in cui le prestazioni del debitore sono sproporzionate rispetto a quello che è stato a lui dato o promesso;

- la riduzione dei termini del periodo sospetto alla metà di quelli attualmente stabiliti dall’art. 67 l.f., fermo restando quanto in detto articolo stabilito a proposito della conoscenza o mancata conoscenza dello stato di insolvenza del debitore;

pp) prevedere una facoltà generale di scioglimento della procedura da tutti i contratti in corso non eseguiti o non interamente eseguiti e sospensione degli stessi sino al concreto esercizio della suddetta facoltà, salvo il diritto del contraente in bonis di chiedere al giudice delegato la fissazione di un termine;

qq) prevedere che l’accertamento del passivo si svolga davanti al giudice delegato e che i suoi provvedimenti possano formare oggetto di successivo reclamo al tribunale e ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., con effetti endoconcorsuali;

rr) prevedere che i crediti sorti per la gestione dell’impresa e per l’amministrazione del patrimonio siano prededucibili e vadano pagati prima di ogni altro credito, salvo quelli pignoratizi ed ipotecari;

ss) prevedere, nel caso di conversione della procedura di crisi in procedura di insolvenza, la retrodatazione degli effetti dalla data di apertura della procedura di crisi;

tt) disciplinare, in caso di mancata realizzazione del programma, la cessione dei complessi aziendali in funzionamento, consentendo la prosecuzione delle attività d’impresa, in presenza dei necessari presupposti economico finanziari, e la liquidazione dei beni del debitore, facendo ricorso a forme agili e spedite di vendita, purché trasparenti e caratterizzate da ampia pubblicità, previo parere del comitato dei creditori e, nei casi di particolare rilevanza economica, con l’autorizzazione del giudice delegato;

uu) prevedere che gli effetti della procedura di crisi o della procedura di insolvenza delle società di persone con soci illimitatamente responsabili, escluse le cooperative, si estendano a tali soci, stabilendo limiti temporali per tale estensione nel caso di morte, recesso o esclusione del socio;

vv) prevedere le ripartizioni dell’attivo realizzato in favore dei creditori, riconoscendo la possibilità di adottare criteri prioritari in favore di determinate categorie nel caso di anticipata corresponsione di acconti;

zz) prevedere forme di chiusura compatibili con la realizzazione del programma di risanamento o di quello liquidatorio;

aaa) prevedere norme procedurali che assicurino, in ogni fase, il diritto di difesa delle parti interessate e termini perentori brevi e compatibili con tale diritto; disciplinare l’impugnazione delle sentenze e prevedere opportuni mezzi di tutela degli interessati contro gli altri provvedimenti emessi dal tribunale e dal giudice delegato, nonché contro gli atti del commissario giudiziale e del curatore, secondo criteri che privilegino la rapidità della decisione e la semplicità delle forme;

bbb) disciplinare i criteri di individuazione dei gruppi di imprese ed il coinvolgimento nella procedura di insolvenza di tutte le imprese insolventi che ne fanno parte, anche al fine di attuare una gestione unitaria del programma di risanamento;

ccc) disciplinare la responsabilità dell’impresa capogruppo, dei suoi amministratori e degli organi di controllo in ordine sia all’abuso della direzione unitaria, sia a quello della personalità giuridica delle società facenti parte del gruppo;

ddd) coordinare la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevista dal decreto legislativo 8 luglio 1999,n.270, con quella introdotta in attuazione della presente legge, rivedendo in particolare i requisiti di ammissione a detta procedura, stabiliti dall’art. 2 del medesimo decreto, anche alla luce della nozione comunitaria di grande impresa; coordinare, altresì, la disciplina introdotta in attuazione della presente legge con quella che regola la liquidazione coatta amministrativa con ipotesi diverse generate da insolvenza, nonché con quella in materia di società, ivi compresa la normativa sui gruppi di imprese, nonché in materia tributaria e di rapporti di lavoro , apportando gli adattamenti necessari ad assicurare efficacia alla riforma;

eee) coordinare le discipline speciali relative alla crisi delle imprese bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria, di investimento e delle società fiduciarie, con quella introdotta in attuazione della presente legge;

fff) prevedere una competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate da istituire presso i tribunali delle città sede della corte d’appello nel cui distretto è situato il tribunale che ha dichiarato l’insolvenza per tutte le controversie che non rivestono carattere endoconcorsuale e siano state promosse dalla procedura o nei confronti della stessa;

ggg) prevedere, oltre agli strumenti attuali, mezzi di informazione, di comunicazione e di notificazione informatici e telematici per le parti ed i terzi interessati, nonché per gli enti pubblici.

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Articolo 3
(Disciplina penale)

1. In materia di disciplina penale delle procedure concorsuali il Governo è delegato ad individuare i seguenti delitti dell’imprenditore dichiarato insolvente, anteriormente o successivamente alla condotta, puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a dieci anni, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:

a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente in condotte di ingiustificato depauperamento, reale o fittizio, del patrimonio, che causino od aggravino lo stato di insolvenza;

b) bancarotta fraudolenta documentale, consistente nella omessa tenuta, nell’occultamento, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili che impedisca la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai creditori;

c) bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente in condotte di preferenza ingiustificata, con lo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri;

d) bancarotta semplice patrimoniale, consistente in condotte che, con colpa grave, causino od aggravino lo stato di insolvenza;

e) bancarotta semplice documentale, consistente in violazioni degli obblighi di tenuta dei libri e delle scritture contabili che impediscano la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, fuori dei casi previsti dalla lettera b).

2. In materia penale la riforma delle procedure concorsuali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) Prevedere che, nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dalle lettere a), b) e c), ovvero dalle lettere d) ed e) del comma 1 si applichi la pena stabilita per il fatto più grave, aumentata fino alla metà.

b) Prevedere, altresì, i seguenti delitti, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni:

1) false informazioni, consistenti nel fatto dell’imprenditore che espone false informazioni od omette di fornire informazioni rilevanti, al fine di essere ammesso alla procedura di crisi o al programma di risanamento, ovvero evitarne la cessazione;

2) mercato di voto, consistente nella dazione o nella promessa di denaro o altra utilità, da parte dell’imprenditore, a taluno dei creditori al fine di condizionarne il voto nelle procedure concorsuali; estendere la punibilità al creditore che accetta la dazione o la promessa;

3) presentazione di domande di ammissione al passivo della procedura di insolvenza per crediti o con cause di prelazione fraudolentemente simulati.

a) Prevedere che alla condanna per i reati previsti dal comma 1 e dal numero 1 della lettera b) del comma 2 consegua la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone e delle imprese.

b) Estendere le pene previste dal comma 1 e dalle lettere a) e b), numeri 1) e 2), e dalla lettera c) del comma 2, nel caso di commissione dei fatti da essi indicati, all’institore dell’imprenditore dichiarato insolvente, nonché agli amministratori, direttori generali, liquidatori, sindaci e revisori di società o enti dichiarati insolventi.

c) Prevedere una causa di non punibilità dei reati previsti dal comma 1 e dalla lettera b) del comma 2 nel caso in cui la procedura si chiuda con l’integrale pagamento dei creditori.

d) Armonizzare e coordinare le norme penali introdotte in attuazione del presente articolo con le altre norme vigenti, in particolare nella materia societaria, al fine di evitare duplicazioni di sanzioni e disparità di trattamento, anche mediante l’abrogazione, la riformulazione o l’accorpamento di norme.

e) Prevedere la possibilità di inizio delle indagini preliminari e di adozione di misure cautelari reali, anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, quando l’istanza diretta ad ottenere tale dichiarazione sia stata già presentata ed occorra evitare che le condotte costitutive dei reati previsti dal comma 1 siano commesse o portate ad ulteriori conseguenze.

f) Prevedere che la sentenza definitiva di dichiarazione dello stato di insolvenza abbia autorità di giudicato nel processo penale.

g) Prevedere disposizioni transitorie intese, in particolare, a disciplinare il trattamento dei fatti commessi prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi e la successione nel tempo delle nuove norme penali a quelle abrogate.

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Articolo 4
(Norma transitoria)

1. Nell’emanare le necessarie norme transitorie relative alla disciplina applicabile alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della presente legge, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste dalla lett. fff) del comma 1 dell’articolo 2 siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impediscano l’efficiente avvio.

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Fonte: Il Fallimento IPSOA












 

 

 


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