Articolo
1
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali regolate dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 , della disciplina degli illeciti penali
riguardanti le procedure concorsuali, nonché nuove
norme sulla giurisdizione per la definizione delle controversie
nelle materie di cui alla lett. fff) del comma 1 dellarticolo
2.
2.
La riforma, nel rispetto della normativa comunitaria e tenuto
conto del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000 del
29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, nonché
delle convenzioni internazionali, e in conformità
con i principi e con i criteri direttivi previsti dalla
presente legge, realizzerà il necessario coordinamento
con le discipline speciali di settore.
3.
I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle attività produttive,
e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato
della Repubblica e alla Camera dei Deputati, perché
sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un
motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla
data di trasmissione; decorso tale termine i decreti sono
emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza
di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5.
Entro due anni dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi, il Governo può emanare disposizioni
correttive ed integrative nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura
di cui al comma 4.
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Articolo 2
(Riforma delle procedure concorsuali)
1.
La riforma organica delle procedure concorsuali è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
sostituire le procedure di fallimento, di concordato preventivo,
di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.267, con una
procedura unitaria di insolvenza, a fasi successive ed avente
caratteristiche di flessibilità, ed una procedura
di crisi, anticipatoria di quella di insolvenza;
b)
individuare i soggetti sottoposti alle procedure negli imprenditori
individuali e collettivi che esercitano unattività
commerciale o agricola, con esclusione degli enti pubblici
e dei piccoli imprenditori ;
c)
individuare i piccoli imprenditori, non soggetti alle procedure,
in base a criteri valevoli anche per le società e
gli altri imprenditori collettivi, e riferiti, anche in
via alternativa, al totale dellattivo dello stato
patrimoniale, al totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni e al numero dei dipendenti ;
d)
prevedere limiti temporali per lapertura delle procedure
a decorrere dalla cancellazione dal registro delle imprese,
ovvero, in mancanza di iscrizione o nel caso di prosecuzione
dellattività nonostante la cancellazione, dalla
effettiva cessazione dellesercizio dellimpresa,
nonchè dalla morte, quanto allimprenditore
individuale;
e)
prevedere che la procedura di crisi possa essere avviata,
su istanza del solo debitore, in presenza di sintomi di
squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tali da
determinare pericolo di insolvenza;
f)
prevedere che, con listanza di apertura della procedura
di crisi, il debitore debba proporre un piano di risanamento
dellimpresa e di estinzione delle obbligazioni, anche
mediante pagamento differito, rateale ed in percentuale
dei creditori, di durata non superiore a due anni;
g)
prevedere che il pagamento rateale ed in percentuale possa
riguardare anche i crediti privilegiati, fatta eccezione
per i crediti assistiti dal privilegio di cui allarticolo
2751-bis del codice civile;
h)
prevedere che il programma debba comportare, per quanto
possibile, la tutela dei livelli occupazionali;
i)
disciplinare i requisiti formali e le condizioni di ammissibilità
dellistanza ai fini di assicurare la serietà
e la possibilità di verifica del piano, in particolare
per quanto attiene alla regolare tenuta della contabilità
dellimpresa, nonché alla copertura delle spese
di procedura;
l)
prevedere che la procedura di crisi sia dichiarata aperta
con decreto dal tribunale del luogo in cui limpresa
ha la sede principale; prevedere la nomina di un giudice
delegato, di uno o più commissari giudiziali e di
un comitato dei creditori con funzione di tutela degli interessi
comuni; prevedere requisiti di professionalità e
di onorabilità dei commissari giudiziali, nonché
i criteri di liquidazione dei relativi compensi;
m)
prevedere i casi in cui la procedura possa essere estesa
ad altre imprese del medesimo gruppo in stato di crisi,
al fine di una gestione unitaria;
n)
prevedere che, nel corso della procedura di crisi, la gestione
dellimpresa e lamministrazione del patrimonio
resti affidata al debitore, sotto la vigilanza del commissario
giudiziale, salva la necessità dellautorizzazione
del commissario o del giudice delegato per il compimento
di atti di particolare rilevanza;
o) disciplinare gli effetti dellapertura della procedura
nei confronti dei creditori, prevedendo, in particolare,
il divieto di azioni esecutive individuali, linefficacia
degli atti di acquisto di diritti di prelazione e delle
formalità necessarie per rendere opponibili gli atti
ai terzi, nonché la sospensione degli interessi legali
sui crediti chirografari; disciplinare gli effetti dellapertura
della procedura sui rapporti giuridici preesistenti, prevedendo,
in particolare, la facoltà del debitore di sciogliersi
da determinati rapporti, con lautorizzazione degli
organi della procedura, quando la loro prosecuzione pregiudichi
lattuazione del piano; prevedere altresì la
inapplicabilità degli artt. 2447, 2448, 1° comma
, n.4, e 2560 del codice civile;
p)
prevedere una tutela giurisdizionale, con effetti endoconcorsuali,
del debitore, dei creditori e di ogni altro interessato
alla procedura, nella forma dei procedimenti in camera di
consiglio mediante decreti del giudice delegato, reclamo
al tribunale e ricorso per cassazione ai sensi dellart.
111 Cost.;
q)
prevedere che il tribunale, in qualsiasi momento in cui
la procedura di crisi non è utilmente proseguibile,
possa disporre la sua cessazione e dichiarare lo stato dinsolvenza,
se questa è stata accertata;
r)
prevedere che i crediti sorti per la gestione dellimpresa
e lamministrazione del patrimonio del debitore, dopo
lapertura della procedura di crisi, siano prededucibili
anche nella successiva fase di insolvenza;
s)
prevedere che i termini per la declaratoria di inefficacia
e la revocatoria concorsuale degli atti decorrano, nella
successiva procedura di insolvenza, dalla data di apertura
della procedura di crisi;
t)
prevedere che il programma di risanamento proposto dal debitore
debba formare oggetto di una relazione del commissario giudiziale
ed essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori,
secondo maggioranze di numero e di somma; prevedere eventualmente
che lapprovazione possa avere luogo anche mediante
mancata manifestazione del dissenso, previa adozione di
adeguate modalità di informazione; prevedere leventuale
ripartizione dei crediti, ai fini della votazione, in classi
omogenee per interessi economici, anche in riferimento ai
contenuti del piano, disciplinando i rapporti tra esiti
della votazione delle singole classi ed esito complessivo
delle votazioni; prevedere ,altresì, nel caso in
cui il piano di risanamento contempli il pagamento differito,
rateale o in percentuale di crediti di natura fiscale o
previdenziale, che gli enti creditori possano prestare il
proprio assenso quando la soluzione offerta appaia conveniente
ai fini del miglior soddisfacimento del credito rispetto
ai prevedibili esiti di una procedura di insolvenza; prevedere
adeguati controlli sul piano proposto dal debitore, nel
caso in cui si tratti di società quotata;
u)
prevedere , nel caso di raggiungimento delle maggioranze
, lapertura del giudizio di omologazione del piano
di risanamento, che si conclude con un giudizio del tribunale
che decide con sentenza in camera di consiglio; prevedere
che , nel caso di rigetto dellistanza di apertura
di crisi, di mancata approvazione od omologazione del piano
di risanamento , il tribunale o il giudice delegato promuovano,
se ne ricorrono i presupposti, la dichiarazione dello stato
di insolvenza;
v)
prevedere, in caso di omologazione del piano, che la sua
esecuzione si concluda entro il termine di due anni, salvo
proroga non superiore a sei mesi, richiesta dal debitore,
accettata dai creditori ed approvata dal tribunale, a decorrere
dalla data della pubblicazione della sentenza, anche se
soggetta ad impugnazione, e che , alla data di scadenza,
il tribunale ne verifichi lavvenuta realizzazione
; prevedere che , in qualsiasi momento, il tribunale possa
disporre la cessazione della procedura , ove questa risulti
non utilmente proseguibile o il debitore non abbia eseguito
i pagamenti alle scadenze stabilite, e possa disporne altresì
la revoca, qualora si accerti che il debitore ha esposto
false informazioni od omesso di fornire informazioni rilevanti
al fine di essere ammesso alla procedura, o compiuto atti
di frode in danno dei creditori ; in tali casi e in quello
di mancata realizzazione alla scadenza, prevedere che si
proceda ai sensi dellultima parte del punto 19;
z)
prevedere, nel caso in cui venga promossa la dichiarazione
dello stato di insolvenza, la salvezza di tutti gli atti
legittimamente compiuti e che i crediti sorti per la gestione
dellimpresa e lamministrazione del patrimonio
del debitore, dopo lapertura della procedura di crisi,
sono prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;
aa)
prevedere, fuori dai casi di conversione della procedura
di crisi in procedura di insolvenza e indipendentemente
dallapertura di una procedura di crisi, ove limprenditore
versi in stato di insolvenza, lapertura di unautonoma
procedura di insolvenza destinata alla conservazione totale
o parziale delle attività produttive, ove possibile,
e al soddisfacimento dei creditori, sia mediante il risanamento
dellimpresa, sia mediante la liquidazione del patrimonio
del debitore;
bb)
prevedere che lo stato di insolvenza sia dichiarato a seguito
di istanza del debitore, dei creditori e del pubblico ministero
o di ufficio, con sentenza emessa in camera di consiglio
dal tribunale del luogo in cui limpresa ha la sede
principale , il quale adotta i provvedimenti consequenziali;
cc)
prevedere la nomina di un giudice delegato, di uno o tre
curatori, di un comitato di creditori con funzioni di tutela
degli interessi comuni e la fissazione dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione al passivo e per
procedersi allaccertamento dei crediti; prevedere
requisiti di professionalità e di onorabilità
dei curatori, stabilendo i criteri di liquidazione dei relativi
compensi.
dd)
prevedere larticolazione della procedura in due fasi:
la prima di osservazione della durata massima di novanta
giorni, volta allaccertamento della reale consistenza
dellimpresa e del patrimonio del debitore ed alla
scelta della concreta soluzione da adottare; la seconda
di attuazione di un programma di risanamento totale o parziale
dellimpresa ovvero, in via alternativa, di liquidazione
ed in ogni caso di soddisfacimento dei creditori; prevedere
che, nel caso di consecuzione della procedura di crisi in
procedura di insolvenza, la fase di osservazione sia facoltativa;
ee)
prevedere che il tribunale possa disporre con la sentenza
dichiarativa di insolvenza o con successivo decreto , anche
prima dello spirare del termine della fase di osservazione,
limmediata liquidazione, quando risulti evidente linesistenza
di prospettive di risanamento, anche solo parziale, dellimpresa
; prevedere altresì che si possa fare luogo allaccertamento
del passivo solo se vi è attivo da liquidare e che
il tribunale possa disporre limmediata chiusura della
procedura dinsolvenza, allorché lattivo
da liquidare sia insufficiente a consentire, detratte le
spese della procedura, anche una modesta ripartizione ai
creditori;
ff)
prevedere che il debitore o qualsiasi altro terzo possano
presentare prima della scadenza del termine di cui alla
lett. gg) un programma di risanamento nel quale siano indicati
gli interventi necessari per la conservazione totale o parziale
dellimpresa, anche mediante cessione dei complessi
aziendali, il pagamento anche in percentuale dei crediti,
o con altre modalità concordate , consentendo, altresì,
autonomia al debitore, ai creditori e ad ogni altro interessato
per la negoziazione del programma e disciplinando, inoltre,
le procedure di consultazione sindacale sui suoi contenuti;
gg)
prevedere che il curatore od i curatori, anche mediante
forme facilitate di acquisizione dei dati, presentino, in
ogni caso, al tribunale, entro il termine di quindici giorni
dalla scadenza del periodo di osservazione, una relazione
sulle cause dellinsolvenza e su ogni altra circostanza
rilevante ai fini della procedura, nonché sulla realizzabilità
del programma o dei programmi di risanamento presentati
dal debitore o da altri interessati ed, in mancanza, formulino
un loro programma in cui siano indicate le iniziative che
debbano essere assunte per farsi luogo alle due alternative
sopra indicate del risanamento o della liquidazione;
hh)
prevedere che il programma di risanamento del debitore debba
essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori,
secondo maggioranze di numero e di crediti anche mediante
mancata manifestazione del dissenso, previa adozione di
adeguate modalità di informazione;
ii)
prevedere, in caso di approvazione della procedura, che
il giudice delegato disponga lapertura del giudizio
di omologazione ed il tribunale allesito di un giudizio
di legittimità e di merito pronunci sentenza di omologazione
o di rigetto avverso la quale è ammissibile soltanto
il ricorso per cassazione;
ll)
prevedere, in caso di omologazione, che lesecuzione
del programma si compia entro il termine perentorio di due
anni dalla pubblicazione dalla sentenza;
mm)
prevedere, in caso di mancata approvazione del programma
da parte dei creditori o di rigetto della domanda di omologazione,
che il tribunale disponga senza ritardo la liquidazione
dei beni del debitore e la ripartizione del ricavato in
favore dei creditori;
nn)
disciplinare gli effetti della procedura di insolvenza per
il debitore e per i creditori, evitando incapacità
che non siano strettamente utili per la procedura e sancendo,
tra laltro, lo spossessamento del patrimonio, losservanza
delle formalità di legge sullopponibilità
degli atti ai terzi, linefficacia degli atti e dei
pagamenti connessi alla gestione ordinaria dellimpresa
successivi alla dichiarazione dello stato dinsolvenza,
la compensazione tra debiti e crediti, anche non liquidi
od esigibili, sorti anteriormente alla prima fase concorsuale,
il divieto delle azioni esecutive individuali, anche speciali,
la sospensione o la limitazione degli interessi per determinate
categorie di creditori;
oo)
disciplinare gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori,
prevedendo:
-
linefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti
scaduti nel giorno della dichiarazione dinsolvenza
o posteriormente, in conformità di quanto attualmente
disposto;
-
la revocatoria ordinaria regolata dal codice civile;
-
quella concorsuale relativamente ai negozi posti in essere
al fine di favorire alcuni creditori in danno di altri,
ai negozi, agli atti ed ai pagamenti anormali, ai negozi
in cui le prestazioni del debitore sono sproporzionate rispetto
a quello che è stato a lui dato o promesso;
-
la riduzione dei termini del periodo sospetto alla metà
di quelli attualmente stabiliti dallart. 67 l.f.,
fermo restando quanto in detto articolo stabilito a proposito
della conoscenza o mancata conoscenza dello stato di insolvenza
del debitore;
pp)
prevedere una facoltà generale di scioglimento della
procedura da tutti i contratti in corso non eseguiti o non
interamente eseguiti e sospensione degli stessi sino al
concreto esercizio della suddetta facoltà, salvo
il diritto del contraente in bonis di chiedere al giudice
delegato la fissazione di un termine;
qq)
prevedere che laccertamento del passivo si svolga
davanti al giudice delegato e che i suoi provvedimenti possano
formare oggetto di successivo reclamo al tribunale e ricorso
per cassazione, ai sensi dellart. 111 Cost., con effetti
endoconcorsuali;
rr)
prevedere che i crediti sorti per la gestione dellimpresa
e per lamministrazione del patrimonio siano prededucibili
e vadano pagati prima di ogni altro credito, salvo quelli
pignoratizi ed ipotecari;
ss)
prevedere, nel caso di conversione della procedura di crisi
in procedura di insolvenza, la retrodatazione degli effetti
dalla data di apertura della procedura di crisi;
tt)
disciplinare, in caso di mancata realizzazione del programma,
la cessione dei complessi aziendali in funzionamento, consentendo
la prosecuzione delle attività dimpresa, in
presenza dei necessari presupposti economico finanziari,
e la liquidazione dei beni del debitore, facendo ricorso
a forme agili e spedite di vendita, purché trasparenti
e caratterizzate da ampia pubblicità, previo parere
del comitato dei creditori e, nei casi di particolare rilevanza
economica, con lautorizzazione del giudice delegato;
uu)
prevedere che gli effetti della procedura di crisi o della
procedura di insolvenza delle società di persone
con soci illimitatamente responsabili, escluse le cooperative,
si estendano a tali soci, stabilendo limiti temporali per
tale estensione nel caso di morte, recesso o esclusione
del socio;
vv)
prevedere le ripartizioni dellattivo realizzato in
favore dei creditori, riconoscendo la possibilità
di adottare criteri prioritari in favore di determinate
categorie nel caso di anticipata corresponsione di acconti;
zz)
prevedere forme di chiusura compatibili con la realizzazione
del programma di risanamento o di quello liquidatorio;
aaa)
prevedere norme procedurali che assicurino, in ogni fase,
il diritto di difesa delle parti interessate e termini perentori
brevi e compatibili con tale diritto; disciplinare limpugnazione
delle sentenze e prevedere opportuni mezzi di tutela degli
interessati contro gli altri provvedimenti emessi dal tribunale
e dal giudice delegato, nonché contro gli atti del
commissario giudiziale e del curatore, secondo criteri che
privilegino la rapidità della decisione e la semplicità
delle forme;
bbb)
disciplinare i criteri di individuazione dei gruppi di imprese
ed il coinvolgimento nella procedura di insolvenza di tutte
le imprese insolventi che ne fanno parte, anche al fine
di attuare una gestione unitaria del programma di risanamento;
ccc)
disciplinare la responsabilità dellimpresa
capogruppo, dei suoi amministratori e degli organi di controllo
in ordine sia allabuso della direzione unitaria, sia
a quello della personalità giuridica delle società
facenti parte del gruppo;
ddd)
coordinare la disciplina dellamministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevista dal
decreto legislativo 8 luglio 1999,n.270, con quella introdotta
in attuazione della presente legge, rivedendo in particolare
i requisiti di ammissione a detta procedura, stabiliti dallart.
2 del medesimo decreto, anche alla luce della nozione comunitaria
di grande impresa; coordinare, altresì, la disciplina
introdotta in attuazione della presente legge con quella
che regola la liquidazione coatta amministrativa con ipotesi
diverse generate da insolvenza, nonché con quella
in materia di società, ivi compresa la normativa
sui gruppi di imprese, nonché in materia tributaria
e di rapporti di lavoro , apportando gli adattamenti necessari
ad assicurare efficacia alla riforma;
eee)
coordinare le discipline speciali relative alla crisi delle
imprese bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria,
di investimento e delle società fiduciarie, con quella
introdotta in attuazione della presente legge;
fff)
prevedere una competenza funzionale inderogabile delle sezioni
specializzate da istituire presso i tribunali delle città
sede della corte dappello nel cui distretto è
situato il tribunale che ha dichiarato linsolvenza
per tutte le controversie che non rivestono carattere endoconcorsuale
e siano state promosse dalla procedura o nei confronti della
stessa;
ggg)
prevedere, oltre agli strumenti attuali, mezzi di informazione,
di comunicazione e di notificazione informatici e telematici
per le parti ed i terzi interessati, nonché per gli
enti pubblici.
top
Articolo
3
(Disciplina penale)
1.
In materia di disciplina penale delle procedure concorsuali
il Governo è delegato ad individuare i seguenti delitti
dellimprenditore dichiarato insolvente, anteriormente
o successivamente alla condotta, puniti con la reclusione
non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel
massimo a dieci anni, da graduare in rapporto alla gravità
degli illeciti:
a)
bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente in condotte
di ingiustificato depauperamento, reale o fittizio, del
patrimonio, che causino od aggravino lo stato di insolvenza;
b)
bancarotta fraudolenta documentale, consistente nella omessa
tenuta, nelloccultamento, distruzione o falsificazione
dei libri e delle scritture contabili che impedisca la ricostruzione
del patrimonio o del movimento degli affari, con lo scopo
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
ovvero di recare pregiudizio ai creditori;
c)
bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente in condotte
di preferenza ingiustificata, con lo scopo di favorire taluno
dei creditori a danno degli altri;
d)
bancarotta semplice patrimoniale, consistente in condotte
che, con colpa grave, causino od aggravino lo stato di insolvenza;
e)
bancarotta semplice documentale, consistente in violazioni
degli obblighi di tenuta dei libri e delle scritture contabili
che impediscano la ricostruzione del patrimonio o del movimento
degli affari, fuori dei casi previsti dalla lettera b).
2.
In materia penale la riforma delle procedure concorsuali
è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
Prevedere che, nel caso di commissione di più fatti
tra quelli previsti dalle lettere a), b) e c), ovvero dalle
lettere d) ed e) del comma 1 si applichi la pena stabilita
per il fatto più grave, aumentata fino alla metà.
b)
Prevedere, altresì, i seguenti delitti, puniti con
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei
mesi e non superiore nel massimo a tre anni:
1)
false informazioni, consistenti nel fatto dellimprenditore
che espone false informazioni od omette di fornire informazioni
rilevanti, al fine di essere ammesso alla procedura di crisi
o al programma di risanamento, ovvero evitarne la cessazione;
2)
mercato di voto, consistente nella dazione o nella promessa
di denaro o altra utilità, da parte dellimprenditore,
a taluno dei creditori al fine di condizionarne il voto
nelle procedure concorsuali; estendere la punibilità
al creditore che accetta la dazione o la promessa;
3)
presentazione di domande di ammissione al passivo della
procedura di insolvenza per crediti o con cause di prelazione
fraudolentemente simulati.
a) Prevedere che alla condanna per i reati previsti dal
comma 1 e dal numero 1 della lettera b) del comma 2 consegua
la pena accessoria dellinterdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone e delle imprese.
b)
Estendere le pene previste dal comma 1 e dalle lettere a)
e b), numeri 1) e 2), e dalla lettera c) del comma 2, nel
caso di commissione dei fatti da essi indicati, allinstitore
dellimprenditore dichiarato insolvente, nonché
agli amministratori, direttori generali, liquidatori, sindaci
e revisori di società o enti dichiarati insolventi.
c)
Prevedere una causa di non punibilità dei reati previsti
dal comma 1 e dalla lettera b) del comma 2 nel caso in cui
la procedura si chiuda con lintegrale pagamento dei
creditori.
d)
Armonizzare e coordinare le norme penali introdotte in attuazione
del presente articolo con le altre norme vigenti, in particolare
nella materia societaria, al fine di evitare duplicazioni
di sanzioni e disparità di trattamento, anche mediante
labrogazione, la riformulazione o laccorpamento
di norme.
e)
Prevedere la possibilità di inizio delle indagini
preliminari e di adozione di misure cautelari reali, anche
prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, quando
listanza diretta ad ottenere tale dichiarazione sia
stata già presentata ed occorra evitare che le condotte
costitutive dei reati previsti dal comma 1 siano commesse
o portate ad ulteriori conseguenze.
f)
Prevedere che la sentenza definitiva di dichiarazione dello
stato di insolvenza abbia autorità di giudicato nel
processo penale.
g)
Prevedere disposizioni transitorie intese, in particolare,
a disciplinare il trattamento dei fatti commessi prima dellentrata
in vigore dei decreti legislativi e la successione nel tempo
delle nuove norme penali a quelle abrogate.
top
Articolo
4
(Norma transitoria)
1.
Nellemanare le necessarie norme transitorie relative
alla disciplina applicabile alle procedure concorsuali in
corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di attuazione della presente legge, il Governo avrà
cura di evitare che le sezioni specializzate previste dalla
lett. fff) del comma 1 dellarticolo 2 siano gravate
da un carico iniziale di procedimenti che ne impediscano
lefficiente avvio.
top
Fonte:
Il Fallimento IPSOA