Il nuovo regolamento sulle procedure di insolvenza
Il fallimento diventa transfrontaliero

Dopo quasi quarant'anni di discussioni, il Consiglio dell'Unione europea ha definitivamente approvato, il 29 maggio 2000, il primo regolamento comunitario relativo alle procedure d'insolvenza, che entrer` in vigore a partire dal 31 maggio 2002. Si tratta di una decisione molto importante per i cittadini/consumatori europei, che estende a livello Ue le stesse garanzie gi` applicate nei singoli paesi a difesa dei creditori, eliminando cosl il vuoto legislativo che poteva incoraggiare truffe internazionali o vere e proprie operazioni criminali. Cosl come gi` avviene a livello nazionale, sar` infatti possibile "congelare" - arrivando all'ipoteca o al vero e proprio sequestro - i beni di un debitore che risiede in un altro paese della Ue. Qualsiasi decisione che apra una procedura d'insolvenza, "presa da una giurisdizione dello Stato membro su cui si situa il centro di interessi principali del debitore" h riconosciuta dunque automaticamente in tutti gli altri paesi della Comunit`. Ad esempio: il fallimento di un'impresa che ha sua sede principale in Italia, dichiarato dai giudici italiani, consentir` ai creditori di rivalersi anche nei confronti delle sedi secondarie della ditta, a patto ovviamente che siano situate in uno Stato membro. Il regolamento - approvato a Bruxelles dai ministri della Giustizia dei Quindici - riprende un vecchio progetto di convenzione i cui lavori cominciarono addirittura nel 1963, per terminare nel 1995 (all'epoca del contenzioso tra Spagna e Gran Bretagna sulla questione dell'inclusione di Gibilterra, colonia britannica ma rivendicata da Madrid, nella Ue). Dopo una lunga impasse, negli ultimi anni la discussione sul provvedimento h ripresa, e il 2 marzo scorso il Parlamento ha approvato il testo, con l'approvazione di alcuni emendamenti, subito recepiti dal Consiglio. (31 maggio 2000)

REGOLAMENTO del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Finlandia,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

l'Unione europea ha stabilito quale obiettivo l'istituzione di uno spazio di libert`, sicurezza e giustizia; <per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci; l'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato; <le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario; poichi anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente; <h necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica ("forum shopping"); <tali obiettivi non possono essere raggiunti in maniera soddisfacente a livello nazionale ed è quindi giustificata un'azione a livello comunitario; <secondo il principio di proporzionalit`, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l'apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse; il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch'esse tale principio; <le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima; <allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri; <il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante; le procedure di insolvenza cui si applica il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento; tali imprese non dovrebbero essere contemplate nel regolamento poichi ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi; <Le procedure di insolvenza non richiedono necessariamente l'intervento di un'autorità giudiziaria. Il termine "giudice" nel presente regolamento dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere persone o organi legittimati dalla legge nazionale a aprire procedure di insolvenza; perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni del regolamento, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza e dovrebbero comportare lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore; <il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunit`; pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficolt`; cir vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunit`, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro; tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze; il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura; <il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore; tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore; per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale; la procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato; disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno della Comunit`; <per "centro degli interessi principali" si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi; <il presente regolamento si applica unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del debitore si trovi all’interno della Comunit`; <le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza fissano soltanto la competenza internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza; la competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazionale; <ai giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbe essere consentito di imporre l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura; i provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa; il regolamento dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilit`: da un lato il giudice competente per la procedura principale di insolvenza dovrebbe poter disporre provvedimenti provvisori conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un curatore provvisorio, designato anteriormente all'apertura della procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del creditore, in base al diritto di detto Stato, richiedere eventuali provvedimenti conservativi; <prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si pur aprire una procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore; scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l'apertura di una procedura territoriale di insolvenza prima dell'apertura della procedura principale; se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria; <in seguito all'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza non è limitato dal presente regolamento; il curatore della procedura principale o chiunque sia a cir legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro pur chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza; <le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell'interesse locale; pur accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati; per questo motivo il curatore della procedura principale pur chiedere l'apertura di una procedura secondaria quando cir sia necessario per una gestione efficace dell'attivo; <le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un'efficace liquidazione dell'attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti; il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni; per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell'attivo nelle procedure secondarie; <ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunit`, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore; cir dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale; nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata; ogni creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione dell'attivo di un'altra procedura finchi i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente; <il presente regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d'applicazione, nonchi delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d'insolvenza; il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri; il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca; a tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario; si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza; la decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice; <il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro ambito d'applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato; salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus); tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale; la lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati; essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d'insolvenza; <il riconoscimento automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura pur interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri; a tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale; <sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti; la costituzione, la validità e la portata di detti diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della procedura d'insolvenza; pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa; se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre la procedura principale si svolge in un altro Stato membro, il curatore della procedura principale dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura secondaria nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possegga una dipendenza in tale Stato; se non viene aperta una procedura secondaria, il residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali va ceduto al curatore della procedura principale; <se la legge dello Stato di apertura non permette la compensazione, il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente; in tal modo, la compensazione diventerà in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore pur fare affidamento nel momento in cui sorge il credito; <h inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari; cir vale, per esempio, per la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, oltre che per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ; su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in questione; l'obiettivo di tale disposizione è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri; la direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni generali del regolamento; <per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte del rapporto devono essere stabiliti dalla legge applicabile al contratto in base alle norme generali sui conflitti di leggi; ogni altra questione di diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato di apertura; <per tutelare l'attività commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura; qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere imposto l'obbligo di pubblicit`; comunque, in entrambi i casi, la pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera; <in determinati casi, una parte degli interessati pur ignorare l'apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze; per tutelare tali persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento; <al presente regolamento dovrebbero essere acclusi allegati riguardanti l'iter delle procedure d'insolvenza; poichi questi riguardano esclusivamente la normativa degli Stati membri, vi sono fondati motivi specifici perché il Consiglio si riservi il diritto di modificare detti allegati per poterli adattare alle eventuali modifiche del diritto interno degli Stati membri; <il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento; <la Danimarca a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, ni è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a) "procedura di insolvenza", le procedure concorsuali di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato A;

b) "curatore", qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. L'elenco di tali persone e organi figura nell'allegato C;

c) "procedura di liquidazione", una procedura d'insolvenza ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine all'insolvenza o è chiusa a causa di insufficienza dell'attivo. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato B;

d) "giudice", l'organo giudiziario o qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;

e) "decisione", in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;

f) "momento in cui è aperta la procedura di insolvenza", il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

g) "Stato membro in cui si trova un bene",

per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene, <per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro, <per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;
h) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni.

Articolo 3

Competenza internazionale

1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

4. Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 pur aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:

a) allorchi, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si pur aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, ovvero

allorchi l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza.
Articolo 4

Legge applicabile

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato "Stato di apertura".

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza; <i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza; <i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore; <le condizioni di opponibilità della compensazione; <gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte; <gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti; <i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza; <le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti; <le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virty di un diritto reale o a seguito di compensazione; <le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato; <i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza; <l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza; <le disposizioni relative alla nullit`, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Articolo 5

Diritti reali dei terzi

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virty di un pegno o di un'ipoteca; <il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia; <il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto; <il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
3. è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 6

Compensazione

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 7

Riserva di propriet`

1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorchi il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita‚ ni impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 8

Contratto relativo a un bene immobile

Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

Articolo 9

Sistemi di pagamento e mercati finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 5, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullit`, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virty della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.

Articolo 10

Contratti di lavoro

Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

Articolo 11

Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti del debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 12

Brevetti e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 13

Atti pregiudizievoli

Non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m) quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

- tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che

- tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

Articolo 14

Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso

- di un bene immobile,

- di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o

- di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 15

Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti

Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

CAPITOLO II

Riconoscimento della procedura di insolvenza

Articolo 16

Principio

1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virty dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualit`, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.

2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capitolo III.

Articolo 17

Effetti del riconoscimento

1. La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalit`, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantochi‚ in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

Articolo 18

Poteri del curatore

1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, pur esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finchi non vi è stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli pur trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, pur, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza. Pur anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.

3. Nell'esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere l'impiego di mezzi coercitivi‚ il diritto di decidere su una controversia o una lite.

Articolo 19

Prova della nomina del curatore

La nomina del curatore è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.

può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio il curatore esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 20

Restituzione e imputazione

1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni del debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire al curatore cir che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

Perchi sia garantita la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorchi i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.
Articolo 21

Pubblicit`

1. Il curatore pur chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità precisano inoltre l'identità del curatore nominato nonchi se la regola di competenza applicata è quella dell'articolo 3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.

2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore pur prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a cir legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione.

Articolo 22

Annotazione in un pubblico registro

1. Il curatore pur chiedere che la decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.

Tuttavia, ogni Stato membro pur prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a cir legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è stata aperta, prende le misure necessarie per l'annotazione.
Articolo 23

Spese

Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 21 e 22 sono considerate spese della procedura.

Articolo 24

Prestazioni a favore del debitore

1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza; si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.
Articolo 25

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonchi il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalit`. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura d'insolvenza.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi.

3. Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale.

Articolo 26

Ordine pubblico

Uno Stato membro pur rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.

CAPITOLO III

Procedure secondarie di insolvenza

Articolo 27

Apertura

La procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1 aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest'altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2, una procedura secondaria d'insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell'allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.

Articolo 28

Legge applicabile

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

Articolo 29

Diritto di chiedere l'apertura

L'apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:

dal curatore della procedura principale; <da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria.
Articolo 30

Anticipo delle spese

Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice pur esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.

Articolo 31

Obbligo di collaborazione e d'informazione

1. Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l'obbligo d'informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.

2. Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.

3. Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria.

Articolo 32

Esercizio dei diritti dei creditori

1. Ogni creditore pur insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.

2. I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui cir sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare all'insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.

3. Il curatore di una procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.

Articolo 33

Sospensione della liquidazione

1. A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.

2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:

- a richiesta del curatore della procedura principale,

- d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale o della procedura secondaria.

Articolo 34

Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza

1. Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della procedura principale.

La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l'assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.

2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, pur produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati.

3. Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi dell'articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, pur proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; non può essere messa ai voti ni approvata alcun'altra proposta relativa a tale misura.

Articolo 35

Residuo dell'attivo della procedura secondaria

Se la liquidazione dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo al curatore della procedura principale.

Articolo 36

Apertura successiva della procedura principale

Qualora una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 in un diverso Stato contraente, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo stato della procedura lo consenta.

Articolo 37

Conversione della procedura precedente

Il curatore della procedura principale pur chiedere che una procedura figurante nell'allegato A precedentemente aperta in altro Stato contraente sia convertita in una procedura di liquidazione, se tale conversione si rivela utile per gli interessi dei creditori della procedura principale.

Il giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ordina la conversione in una delle procedure dell'allegato B.

Articolo 38

Provvedimenti conservativi

Allorchi, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.

CAPITOLO IV

Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti

Articolo 39

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza.

Articolo 40

Obbligo di informare i creditori

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.

2. L'informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito.

Articolo 41

Contenuto dell'insinuazione del credito

Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata.

Articolo 42

Lingue

1. L'informazione di cui all'articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, pur insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l'insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo "Insinuazione di credito". Pur essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 43

Applicazione nel tempo

Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento.

Articolo 44

Rapporti con le convenzioni

1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:

la Convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899; <la Convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969; <la Convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925; <il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979; <la Convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979; <la Convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930; <la Convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977; <la Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962; <la Convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934; <la Convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933; <la Convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990.
2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Il presente regolamento non si applica:

in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una Convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, <nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 45

Modifica degli allegati

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su iniziativa di uno Stato membro o su proposta della Commissione, pur modificare gli allegati.

Articolo 46

Relazioni

Non oltre il 10 giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica del medesimo.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)

BELGIQUE - BELGIE

- Het faillissement/La faillite

- Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire

- De collectieve schuldenregeling/Le rhglement collectif de dettes

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren

- Das gerichtliche Vergleichsverfahren

- Das Gesamtvollstreckungsverfahren

- Das Insolvenzverfahren

(…)

ESPAQA

- Concurso de acreedores

- Quiebra

- Suspensisn de pagos

FRANCE

- Liquidation judiciaire

- Redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur

IRELAND

- Compulsory winding-up by the Court

- Bankruptcy

- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

- Winding-up in bankruptcy of partnerships

- Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a Court)

- Arrangements under the control of the Court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

- Company examinership

ITALIA

- Fallimento

- Concordato preventivo

- Liquidazione coatta amministrativa

- Amministrazione straordinaria

- Amministrazione controllata

LUXEMBOURG

- Faillite

- Gestion contrtlie

- Concordat priventif de faillite (par abandon d'actif)

- Rigime spicial de liquidation du notariat

NEDERLAND

- Het faillissement

- De sursiance van betaling

- De schuldsaneringsregeling naturlijke personen

VSTERREICH

- das Konkursverfahren

- das Ausgleichsverfahren

PORTUGAL

- O processo de faljncia

- Os processos especiais de recuperagco de empresa, ou seja:

- A concordata

- A reconstituigco empresarial

- A reestruturagco financeira

- A gestco controlada

SUOMI - FINLAND

Konkurssi/konkurs <Yrityssaneeraus/fvretagssanering
SVERIGE

Konkurs <Fvretagsrekonstruktion
UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the Court <Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court) <Administration <Voluntary arrangements under insolvency legislation <Bankruptcy or sequestration
ALLEGATO B

Procedure di liquidazione, di cui all'articolo 2, lettera c)

BELGIQUE - BELGIE

- Het faillissement/La faillite

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren

- Das Gesamtvollstreckungsverfahren

- Das Insolvenzverfahren

(…)

ESPAQA

- Concurso de acreedores

- Quiebra

- Suspensisn de pagos basada en la insolvencia definitiva

FRANCE

- Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up <Bankruptcy <The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent <Winding-up in bankruptcy of partnerships <Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a Court) <Arrangements of the control of the Court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution
ITALIA

Fallimento <Liquidazione coatta amministrativa
LUXEMBOURG

Faillite <Rigime spicial de liquidation du notariat
NEDERLAND

Het faillissement <De schuldsaneringsregeling naturlijke personen
VSTERREICH

- Das Konkursverfahren

PORTUGAL

- O processo de falencia

SUOMI - FINLAND

- Konkurssi/konkurs

SVERIGE

- Konkurs

UNITED KINGDOM

- Winding-up by or subject to the supervision of the Court

- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court)

Bankruptcy or sequestration
ALLEGATO C

Curatori di cui all'articolo 2, lettera b)

BELGIQUE - BELGIE

- De curator/Le curateur

- De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis

- De schuldbemiddelaar/Le midiateur de dettes

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhdnder

- vorldufiger Insolvenzeverwalter

(…)

ESPAQA

- Depositario-administrador

- Interventor o Interventores

- Smndicos

- Comisario

FRANCE

- Reprisentant des crianciers

- Mandataire liquidateur

- Administrateur judiciaire

- Commissaire à l'exicution de plan

IRELAND

- Liquidator

- Official Assignee

- Trustee in bankruptcy

- Provisional Liquidator

- Examiner

ITALIA

- Curatore

- Commissario

LUXEMBOURG

- Le curateur

- Le commissaire

- Le liquidateur

- Le conseil de girance de la section d'assainissement du notariat

NEDERLAND

- De curator in het faillissement

- De bewindvoerder in de sursiance van betaling

- De bewindvoerder in the schuldsaneringsregeling naturlijke personen

VSTERREICH

- Masseverwalter

- Ausgleichsverwalter

- Sachwalter

- Treuhdnder

- Besonderer Verwalter

- Vorldufiger Verwalter

- Konkursgericht

PORTUGAL

- Gestor judicial

- Liquidatario judicial

- Comissco de credores

SUOMI - FINLAND

- Pesdnhoitaja/bofvrvaltare

- Selvittdjd/utredare

SVERIGE

- Fvrvaltare

- Rekonstruktvr

UNITED KINGDOM

- Liquidator

- Supervisor of a voluntary arrangement

- Administrator

- Official Receiver

- Trustee

- Judicial factor

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 26 E 37 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI INSOLVENZA

L'articolo 37 del regolamento (…) che fa riferimento alla possibilità di convertire una procedura territoriale, aperta prima di una procedura principale, in una procedura di liquidazione, deve essere interpretato nel senso che siffatta conversione non esclude una valutazione giuridica dello stato della procedura locale, come previsto all'articolo 36, o del rispetto dell'ordine pubblico, come previsto all'articolo 26.

 












 

 

 


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