Il
nuovo regolamento sulle procedure di insolvenza
Il fallimento diventa transfrontaliero
Dopo quasi quarant'anni di discussioni, il Consiglio dell'Unione
europea ha definitivamente approvato, il 29 maggio 2000,
il primo regolamento comunitario relativo alle procedure
d'insolvenza, che entrer` in vigore a partire dal 31 maggio
2002. Si tratta di una decisione molto importante per i
cittadini/consumatori europei, che estende a livello Ue
le stesse garanzie gi` applicate nei singoli paesi a difesa
dei creditori, eliminando cosl il vuoto legislativo che
poteva incoraggiare truffe internazionali o vere e proprie
operazioni criminali. Cosl come gi` avviene a livello nazionale,
sar` infatti possibile "congelare" - arrivando
all'ipoteca o al vero e proprio sequestro - i beni di un
debitore che risiede in un altro paese della Ue. Qualsiasi
decisione che apra una procedura d'insolvenza, "presa
da una giurisdizione dello Stato membro su cui si situa
il centro di interessi principali del debitore" h riconosciuta
dunque automaticamente in tutti gli altri paesi della Comunit`.
Ad esempio: il fallimento di un'impresa che ha sua sede
principale in Italia, dichiarato dai giudici italiani, consentir`
ai creditori di rivalersi anche nei confronti delle sedi
secondarie della ditta, a patto ovviamente che siano situate
in uno Stato membro. Il regolamento - approvato a Bruxelles
dai ministri della Giustizia dei Quindici - riprende un
vecchio progetto di convenzione i cui lavori cominciarono
addirittura nel 1963, per terminare nel 1995 (all'epoca
del contenzioso tra Spagna e Gran Bretagna sulla questione
dell'inclusione di Gibilterra, colonia britannica ma rivendicata
da Madrid, nella Ue). Dopo una lunga impasse, negli ultimi
anni la discussione sul provvedimento h ripresa, e il 2
marzo scorso il Parlamento ha approvato il testo, con l'approvazione
di alcuni emendamenti, subito recepiti dal Consiglio. (31
maggio 2000)
REGOLAMENTO
del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo
1,
vista
l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica di Finlandia,
visto
il parere del Parlamento europeo,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
considerando
quanto segue:
l'Unione
europea ha stabilito quale obiettivo l'istituzione di uno
spazio di libert`, sicurezza e giustizia; <per il buon
funzionamento del mercato interno è necessario che
le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti
ed efficaci; l'adozione del presente regolamento è
necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
ai sensi dell'articolo 65 del trattato; <le attività
delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni
transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più
da norme di diritto comunitario; poichi anche l'insolvenza
di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato
interno, vi è necessità di un atto comunitario
che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in
merito al patrimonio del debitore insolvente; <h necessario,
per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere
le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari
da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore
situazione giuridica ("forum shopping"); <tali
obiettivi non possono essere raggiunti in maniera soddisfacente
a livello nazionale ed è quindi giustificata un'azione
a livello comunitario; <secondo il principio di proporzionalit`,
il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni
che disciplinano le competenze per l'apertura delle procedure
di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente
da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse;
il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative
al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile,
che soddisfano anch'esse tale principio; <le procedure
di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad
altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione
della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale , modificata dalle convenzioni di adesione
alla medesima; <allo scopo di migliorare l'efficacia
e l'efficienza delle procedure di insolvenza che presentano
implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno
che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento
e legge applicabile in tale settore facessero parte di un
provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente
applicabile negli Stati membri; <il presente regolamento
dovrebbe applicarsi alle procedure di insolvenza, chiunque
sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante
o non commerciante; le procedure di insolvenza cui si applica
il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le
procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici
e gli enti creditizi, le imprese d'investimento che detengono
fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d'investimento
collettivo dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione
del presente regolamento; tali imprese non dovrebbero essere
contemplate nel regolamento poichi ad esse si applica un
regime particolare e le autorità nazionali hanno,
in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi;
<Le procedure di insolvenza non richiedono necessariamente
l'intervento di un'autorità giudiziaria. Il termine
"giudice" nel presente regolamento dovrebbe essere
inteso in senso ampio, in modo da comprendere persone o
organi legittimati dalla legge nazionale a aprire procedure
di insolvenza; perché si applichi il regolamento,
le procedure (compresi atti e formalità previsti
dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle
disposizioni del regolamento, ma anche essere ufficialmente
riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro
in cui è stata aperta la procedura di insolvenza
e dovrebbero comportare lo spossessamento parziale o totale
del debitore stesso e la designazione di un curatore; <il
presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione
delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non
è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza
avente valore universale per tutta la Comunit`; pertanto,
l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che
apre la procedura causerebbe spesso difficolt`; cir vale
in particolare per le garanzie esistenti nella Comunit`,
che hanno caratteristiche molto diverse fra loro; tuttavia,
per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono
alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza,
si registrano in alcuni casi enormi differenze; il presente
regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo,
da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti
e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio,
diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro,
oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere
universale, anche procedure locali che comprendano unicamente
il patrimonio situato nello stato di apertura; <il presente
regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza
nello Stato membro nel quale è situato il centro
degli interessi principali del debitore; tale procedura
ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni
del debitore; per tutelare tutti i diversi interessi, il
regolamento permette di aprire una procedura secondaria
in parallelo con la procedura principale; la procedura secondaria
può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore
ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria
sono limitati ai beni situati in tale Stato; disposizioni
vincolanti di coordinamento con la procedura principale
consentono di rispettare le esigenze di uniformità
all'interno della Comunit`; <per "centro degli interessi
principali" si dovrebbe intendere il luogo in cui il
debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile
dai terzi, la gestione dei suoi interessi; <il presente
regolamento si applica unicamente alle procedure in cui
il centro degli interessi principali del debitore si trovi
allinterno della Comunit`; <le disposizioni del
presente regolamento relative alla competenza fissano soltanto
la competenza internazionale, ossia designano lo Stato membro
i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza; la
competenza territoriale nello Stato membro è determinata
dal suo diritto nazionale; <ai giudici competenti ad
aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbe essere
consentito di imporre l'adozione di provvedimenti provvisori
e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura;
i provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura
della procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza
per garantire l'efficacia della procedura stessa; il regolamento
dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilit`: da un
lato il giudice competente per la procedura principale di
insolvenza dovrebbe poter disporre provvedimenti provvisori
conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel
territorio di altri Stati membri, dall'altro un curatore
provvisorio, designato anteriormente all'apertura della
procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si
trova una dipendenza del creditore, in base al diritto di
detto Stato, richiedere eventuali provvedimenti conservativi;
<prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza,
il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza
nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza
dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai
creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi
in cui non si pur aprire una procedura principale a norma
del diritto dello Stato membro nel quale è situato
il centro degli interessi principali del debitore; scopo
di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile
i casi in cui è chiesta l'apertura di una procedura
territoriale di insolvenza prima dell'apertura della procedura
principale; se la procedura principale di insolvenza viene
aperta, la procedura territoriale diviene una procedura
secondaria; <in seguito all'apertura della procedura
principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura
di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui
il debitore ha una dipendenza non è limitato dal
presente regolamento; il curatore della procedura principale
o chiunque sia a cir legittimato ai sensi della legge nazionale
di tale Stato membro pur chiedere l'apertura di una procedura
secondaria di insolvenza; <le procedure secondarie di
insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della
tutela dell'interesse locale; pur accadere ad esempio che
il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare
unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici
interessati siano così rilevanti che possono sorgere
difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti
dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli
altri Stati nei quali i beni sono situati; per questo motivo
il curatore della procedura principale pur chiedere l'apertura
di una procedura secondaria quando cir sia necessario per
una gestione efficace dell'attivo; <le procedure principali
e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire
ad un'efficace liquidazione dell'attivo soltanto se è
effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti;
il presupposto essenziale a tal fine è una stretta
collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare
in particolare un sufficiente scambio di informazioni; per
garantire il ruolo dominante della procedura principale
d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre
di diverse possibilità di intervento sulle procedure
secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo
ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento
o un concordato oppure di chiedere la sospensione della
liquidazione dell'attivo nelle procedure secondarie; <ciascun
creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio
o la sede statutaria nella Comunit`, dovrebbe avere il diritto
di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure
di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio
del debitore; cir dovrebbe valere anche per le autorità
tributarie e gli organismi di previdenza sociale; nell'interesse
della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione
del ricavato deve tuttavia essere coordinata; ogni creditore
dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di
una procedura di insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare
alla ripartizione dell'attivo di un'altra procedura finchi
i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una
quota proporzionale equivalente; <il presente regolamento
dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni
relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura
di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito
d'applicazione, nonchi delle decisioni strettamente collegate
con detta procedura d'insolvenza; il riconoscimento automatico
dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti
che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta
per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri; il
riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli
Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia
reciproca; a tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento
dovrebbero essere ridotti al minimo necessario; si dovrebbe
risolvere secondo tale principio anche il conflitto che
insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono
competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza;
la decisione del giudice che apre per primo la procedura
dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza
che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre
a valutazione la decisione del primo giudice; <il presente
regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate,
regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro
ambito d'applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale
privato; salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi
la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex
concursus); tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe
applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura
locale; la lex concursus determina tutti gli effetti della
procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali,
sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati; essa
disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento
e chiusura delle procedure d'insolvenza; <il riconoscimento
automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica
di norma la legge dello Stato di apertura pur interferire
con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati
membri; a tutela delle aspettative legittime e della certezza
delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in
cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere
una serie di deroghe alla regola generale; <sono particolarmente
necessari criteri speciali di collegamento che deroghino
alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali,
perché questi hanno grande rilevanza per la concessione
dei crediti; la costituzione, la validità e la portata
di detti diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di
norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e
su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della procedura
d'insolvenza; pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe
poter continuare a far valere il diritto di separare la
garanzia dalla massa; se i beni sono soggetti a diritti
reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre
la procedura principale si svolge in un altro Stato membro,
il curatore della procedura principale dovrebbe poter chiedere
l'apertura di una procedura secondaria nella giurisdizione
in cui sorgono i diritti reali purché il debitore
possegga una dipendenza in tale Stato; se non viene aperta
una procedura secondaria, il residuo del ricavato della
vendita del patrimonio coperto da diritti reali va ceduto
al curatore della procedura principale; <se la legge
dello Stato di apertura non permette la compensazione, il
creditore ne dovrebbe comunque aver diritto se essa è
possibile in base alla legge applicabile al credito del
debitore insolvente; in tal modo, la compensazione diventerà
in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge
sulla quale il creditore pur fare affidamento nel momento
in cui sorge il credito; <h inoltre necessaria una tutela
specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari;
cir vale, per esempio, per la liquidazione dei contratti
e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, oltre che
per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura
di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento
nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli
; su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto
la legge applicabile al sistema o al mercato in questione;
l'obiettivo di tale disposizione è evitare, in caso
di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica
dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni
previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei
mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri;
la direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che
dovrebbero sostituire le disposizioni generali del regolamento;
<per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli
effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione
o la cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed
obblighi di ciascuna parte del rapporto devono essere stabiliti
dalla legge applicabile al contratto in base alle norme
generali sui conflitti di leggi; ogni altra questione di
diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori
siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il
grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata
dalla legge dello Stato di apertura; <per tutelare l'attività
commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati
membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale
della decisione di apertura della procedura; qualora nello
Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può
essere imposto l'obbligo di pubblicit`; comunque, in entrambi
i casi, la pubblicità non dovrebbe costituire un
presupposto per il riconoscimento della procedura straniera;
<in determinati casi, una parte degli interessati pur
ignorare l'apertura della procedura e, in buona fede, agire
in contrasto con le nuove circostanze; per tutelare tali
persone che, ignorando che all'estero è stata aperta
una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore,
laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del
curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio
a tale prestazione o pagamento; <al presente regolamento
dovrebbero essere acclusi allegati riguardanti l'iter delle
procedure d'insolvenza; poichi questi riguardano esclusivamente
la normativa degli Stati membri, vi sono fondati motivi
specifici perché il Consiglio si riservi il diritto
di modificare detti allegati per poterli adattare alle eventuali
modifiche del diritto interno degli Stati membri; <il
Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, conformemente
all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno
Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea
e al trattato che istituisce la Comunità europea,
che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione
del presente regolamento; <la Danimarca a norma degli
articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca
allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato
che istituisce la Comunità europea, non partecipa
all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non
è vincolata da esso, ni è soggetta alla sua
applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
Campo
d'applicazione
1.
Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali
fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento
parziale o totale del debitore stesso e la designazione
di un curatore.
2.
Il presente regolamento non si applica alle procedure di
insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli
enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono
servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori
mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento collettivo.
Articolo
2
Definizioni
Ai
fini del presente regolamento, s'intende per:
a)
"procedura di insolvenza", le procedure concorsuali
di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco di tali procedure
figura nell'allegato A;
b)
"curatore", qualsiasi persona o organo la cui
funzione è di amministrare o liquidare i beni dei
quali il debitore è spossessato o di sorvegliare
la gestione dei suoi affari. L'elenco di tali persone e
organi figura nell'allegato C;
c)
"procedura di liquidazione", una procedura d'insolvenza
ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione
dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa
in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga
fine all'insolvenza o è chiusa a causa di insufficienza
dell'attivo. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato
B;
d)
"giudice", l'organo giudiziario o qualsiasi altra
autorità competente di uno Stato membro legittimata
ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni
nel corso di questa;
e)
"decisione", in relazione all'apertura di una
procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore, la
decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale
procedura o a nominare un curatore;
f)
"momento in cui è aperta la procedura di insolvenza",
il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva
o meno, comincia a produrre effetti;
g)
"Stato membro in cui si trova un bene",
per
i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si
trova il bene, <per i beni e i diritti che il proprietario
o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo
Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro,
<per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si
trova il centro degli interessi principali del terzo debitore,
stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;
h) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni
in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività
economica con mezzi umani e con beni.
Articolo
3
Competenza
internazionale
1.
Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici
dello Stato membro nel cui territorio è situato il
centro degli interessi principali del debitore. Per le società
e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi
principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui
si trova la sede statutaria.
2.
Se il centro degli interessi principali del debitore è
situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di
un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura
di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi
possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato
membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni
del debitore che si trovano in tale territorio.
3.
Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi
del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente
ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale
procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
4.
Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo
2 pur aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale
d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti
casi:
a)
allorchi, in forza delle condizioni previste dalla legislazione
dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi
principali del debitore, non si pur aprire una procedura
d'insolvenza di cui al paragrafo 1, ovvero
allorchi
l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è
richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale
o sede è situata nello Stato membro nel quale si
trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito
deriva dall'esercizio di tale dipendenza.
Articolo 4
Legge
applicabile
1.
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si
applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la
legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta
la procedura, in appresso denominato "Stato di apertura".
2.
La legge dello Stato di apertura determina le condizioni
di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura
di insolvenza. Essa determina in particolare:
i
debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati
ad una procedura di insolvenza; <i beni che sono oggetto
di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore
dopo l'apertura della procedura di insolvenza; <i poteri,
rispettivamente, del debitore e del curatore; <le condizioni
di opponibilità della compensazione; <gli effetti
della procedura di insolvenza sui contratti in corso di
cui il debitore è parte; <gli effetti della procedura
di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo
che per i procedimenti pendenti; <i crediti da insinuare
nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi
all'apertura della procedura di insolvenza; <le disposizioni
relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione
dei crediti; <le disposizioni relative alla ripartizione
del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti
e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti
dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virty di
un diritto reale o a seguito di compensazione; <le condizioni
e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza,
in particolare, mediante concordato; <i diritti dei creditori
dopo la chiusura della procedura di insolvenza; <l'onere
delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza; <le
disposizioni relative alla nullit`, all'annullamento o all'inopponibilità
degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Articolo 5
Diritti
reali dei terzi
1.
L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica
il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali
o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati
o universalità di beni indeterminati variabili nel
tempo di proprietà del debitore che al momento dell'apertura
della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato
membro.
2.
I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i
seguenti:
il
diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere
soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in
particolare in virty di un pegno o di un'ipoteca; <il
diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare
in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione
di tale credito a titolo di garanzia; <il diritto di
esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore
o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro
la volontà dell'avente diritto; <il diritto reale
di acquistare i frutti di un bene.
3. è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto
in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente
di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.
4.
La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le
azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo
6
Compensazione
1.
L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica
il diritto del creditore di invocare la compensazione del
proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione
è consentita dalla legge applicabile al credito del
debitore insolvente.
2.
La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni
di annullamento, di nullità o di inopponibilità
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo
7
Riserva
di propriet`
1.
L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente
di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati
sulla riserva di proprietà allorchi il bene, nel
momento in cui è aperta la procedura, si trova nel
territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.
2.
L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del
venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non
costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita
ni impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà
qualora, nel momento in cui è aperta la procedura,
esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso
dallo Stato di apertura.
3.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle
azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo
8
Contratto
relativo a un bene immobile
Gli
effetti della procedura di insolvenza su un contratto che
dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne
sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato
membro nel cui territorio il bene è situato.
Articolo
9
Sistemi
di pagamento e mercati finanziari
1.
Fatto salvo l'articolo 5, gli effetti della procedura di
insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti
a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato
finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge
dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.
2.
La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni
di nullit`, di annullamento o di inopponibilità dei
pagamenti o delle transazioni in virty della legge applicabile
al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.
Articolo
10
Contratti
di lavoro
Gli
effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul
rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla
legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.
Articolo
11
Effetti
sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri
Gli
effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti
del debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile,
soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati
dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità
si tiene il registro.
Articolo
12
Brevetti
e marchi comunitari
Ai
fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario
o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie
possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo
3, paragrafo 1.
Articolo
13
Atti
pregiudizievoli
Non
si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m) quando
chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa
dei creditori prova che:
-
tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente
diverso dallo Stato di apertura, e che
-
tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare
tale atto con alcun mezzo.
Articolo
14
Tutela
del terzo acquirente
Qualora,
per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura
di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso
-
di un bene immobile,
-
di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in
un pubblico registro o
-
di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l'iscrizione
in un registro previsto dalla legge,
la
validità di detto atto è disciplinata dalla
legge dello Stato nel cui territorio è situato il
bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il
registro.
Articolo
15
Effetti
della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti
Gli
effetti della procedura di insolvenza su un procedimento
pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il
debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente
dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento
è pendente.
CAPITOLO
II
Riconoscimento
della procedura di insolvenza
Articolo
16
Principio
1.
La decisione di apertura della procedura di insolvenza da
parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virty
dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri
Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato
in cui la procedura è aperta.
Tale
disposizione si applica anche quando il debitore, per la
sua qualit`, non può essere assoggettato a una procedura
di insolvenza negli altri Stati membri.
2.
Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 2 da parte del giudice di un altro
Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria
di insolvenza ai sensi del capitolo III.
Articolo
17
Effetti
del riconoscimento
1.
La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo
3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza
altra formalit`, gli effetti previsti dalla legge dello
Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente
regolamento e fintantochi in tale altro Stato membro
non è aperta altra procedura di cui all'articolo
3, paragrafo 2.
2.
Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo
2, non possono essere contestati negli altri Stati membri.
Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare
una dilazione di pagamento o la remissione di un debito
risultante da tale procedura, può essere fatta valere
per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro
soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.
Articolo
18
Poteri
del curatore
1.
Il curatore designato da un giudice competente ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, pur esercitare nel territorio
di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti
dalla legge dello Stato di apertura, finchi non vi è
stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è
stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito
a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza
in tale Stato. In particolare, egli pur trasferire, fuori
dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni
del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli
5 e 7.
2.
Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 2, pur, in ogni altro Stato membro, far valere
in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene
mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato
di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo
l'apertura della procedura di insolvenza. Pur anche esercitare
ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.
3.
Nell'esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare
la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire
e in particolare le modalità di liquidazione dei
beni. Tali poteri non possono includere l'impiego di mezzi
coercitivi il diritto di decidere su una controversia
o una lite.
Articolo
19
Prova
della nomina del curatore
La
nomina del curatore è formalizzata con la presentazione
di una copia conforme all'originale della decisione di nomina
o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice
competente.
può
essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o
in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui
territorio il curatore esercita la sue funzioni. Non è
richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.
Articolo
20
Restituzione
e imputazione
1.
Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo,
in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione
totale o parziale del credito con beni del debitore situati
nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire
al curatore cir che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni
degli articoli 5 e 7.
Perchi
sia garantita la parità di trattamento dei creditori,
il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia
recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti
effettuati in un'altra procedura soltanto allorchi i creditori
dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto
in tale altra procedura una quota equivalente.
Articolo 21
Pubblicit`
1.
Il curatore pur chiedere che il contenuto essenziale della
decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se
del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche
negli altri Stati membri secondo le modalità ivi
previste. Le misure di pubblicità precisano inoltre
l'identità del curatore nominato nonchi se la regola
di competenza applicata è quella dell'articolo 3,
paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.
2.
Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova
una dipendenza del debitore pur prevedere la pubblicazione
obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità
a cir legittimata nello Stato membro in cui la procedura
di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è stata aperta,
prende le misure necessarie per la pubblicazione.
Articolo
22
Annotazione
in un pubblico registro
1.
Il curatore pur chiedere che la decisione di apertura di
una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia annotata
nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro
pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.
Tuttavia,
ogni Stato membro pur prevedere l'annotazione obbligatoria.
In tal caso il curatore o l'autorità a cir legittimata
nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo
3, paragrafo 1 è stata aperta, prende le misure necessarie
per l'annotazione.
Articolo 23
Spese
Le
spese per le misure di pubblicità e di annotazione
di cui agli articoli 21 e 22 sono considerate spese della
procedura.
Articolo
24
Prestazioni
a favore del debitore
1.
Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a
favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza
aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto
eseguirla a favore del curatore della procedura, è
liberato se non era informato dell'apertura della procedura.
Sino
a prova contraria, si presume che colui il quale adempie
la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità
di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura
della procedura di insolvenza; si presume invece, sino a
prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo
le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura
della procedura.
Articolo 25
Riconoscimento
e carattere esecutivo di altre decisioni
1.
Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di
una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la
cui decisione di apertura è riconosciuta a norma
dell'articolo 16, nonchi il concordato approvato da detto
giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalit`.
Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31
a 51 eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma della
convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.
La
disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle
decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza
e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da
altro giudice.
La
disposizione di cui al primo comma si applica anche alle
decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi
successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura
d'insolvenza.
2.
Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse
da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le
disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove
questa si applichi.
3.
Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere
esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia
come effetto una limitazione della libertà personale
o del segreto postale.
Articolo
26
Ordine
pubblico
Uno
Stato membro pur rifiutarsi di riconoscere una procedura
di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire
una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora
il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti
palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare
ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà
personali sanciti dalla costituzione.
CAPITOLO
III
Procedure
secondarie di insolvenza
Articolo
27
Apertura
La
procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1 aperta da un
giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato
membro (procedura principale) permette di aprire, in quest'altro
Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell'articolo
3 paragrafo 2, una procedura secondaria d'insolvenza, senza
che in questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del
debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure
che figurano nell'allegato B. I suoi effetti sono limitati
ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.
Articolo
28
Legge
applicabile
Salvo
disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica
alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel
cui territorio questa è aperta.
Articolo
29
Diritto
di chiedere l'apertura
L'apertura
di una procedura secondaria può essere chiesta:
dal
curatore della procedura principale; <da qualsiasi altra
persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura
di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato
membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della
procedura secondaria.
Articolo 30
Anticipo
delle spese
Qualora
la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura
di una procedura secondaria esiga che l'attivo del debitore
sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese
della procedura, il giudice pur esigere dal richiedente
un anticipo delle spese o una congrua garanzia.
Articolo
31
Obbligo
di collaborazione e d'informazione
1.
Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni,
il curatore della procedura principale e i curatori delle
procedure secondarie devono rispettare l'obbligo d'informazione
reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione
che possa essere utile all'altra procedura, in particolare
la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti
e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.
2.
Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il
curatore della procedura principale e i curatori delle procedure
secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.
3.
Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo
utile la possibilità al curatore della procedura
principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione
o qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria.
Articolo
32
Esercizio
dei diritti dei creditori
1.
Ogni creditore pur insinuare il proprio credito nella procedura
principale e in qualsiasi procedura secondaria.
2.
I curatori della procedura principale e delle procedure
secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già
insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura
in cui cir sia di utilità per i creditori di quest'ultima
procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi
o di rinunziare all'insinuazione, qualora la legge applicabile
lo preveda.
3.
Il curatore di una procedura principale o secondaria è
legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza
allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare
a partecipare all'assemblea di creditori.
Articolo
33
Sospensione
della liquidazione
1.
A richiesta del curatore della procedura principale, il
giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in
tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la
facoltà di esigere in tal caso dal curatore della
procedura principale misure atte a garantire gli interessi
dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi
di creditori. La richiesta del curatore della procedura
principale può essere respinta solo per mancanza
manifesta di interesse dei creditori della procedura principale.
La sospensione della liquidazione può essere stabilita
per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata
per periodi della stessa durata.
2.
Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione
delle operazioni di liquidazione:
-
a richiesta del curatore della procedura principale,
-
d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del
curatore della procedura secondaria, in particolare se la
misura non è più giustificata dall'interesse
dei creditori della procedura principale o della procedura
secondaria.
Articolo
34
Misure
che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza
1.
Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda
la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione
mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura
analoga, tale misura è proposta dal curatore della
procedura principale.
La
chiusura della procedura secondaria mediante una misura
di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l'assenso
del curatore della procedura principale ovvero, mancando
tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi
finanziari dei creditori della procedura principale.
2.
Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una
dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante
dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura
secondaria, pur produrre effetti nei confronti dei beni
del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto
con l'assenso di tutti i creditori interessati.
3.
Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione
disposta ai sensi dell'articolo 33, soltanto il curatore
della procedura principale, o il debitore con il suo consenso,
pur proporre nella procedura secondaria una delle misure
di cui al paragrafo 1 del presente articolo; non può
essere messa ai voti ni approvata alcun'altra proposta relativa
a tale misura.
Articolo
35
Residuo
dell'attivo della procedura secondaria
Se
la liquidazione dell'attivo della procedura secondaria consente
di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura,
il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il
residuo dell'attivo al curatore della procedura principale.
Articolo
36
Apertura
successiva della procedura principale
Qualora
una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta
dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3,
paragrafo 2 in un diverso Stato contraente, alla procedura
aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove
lo stato della procedura lo consenta.
Articolo
37
Conversione
della procedura precedente
Il
curatore della procedura principale pur chiedere che una
procedura figurante nell'allegato A precedentemente aperta
in altro Stato contraente sia convertita in una procedura
di liquidazione, se tale conversione si rivela utile per
gli interessi dei creditori della procedura principale.
Il
giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2
ordina la conversione in una delle procedure dell'allegato
B.
Articolo
38
Provvedimenti
conservativi
Allorchi,
per garantire la conservazione dei beni del debitore, il
giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di
garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore
provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti
conservativi per i beni del debitore che si trovano in un
altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato,
per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di
apertura di una procedura di insolvenza.
CAPITOLO
IV
Informazione
dei creditori e insinuazione dei loro crediti
Articolo
39
Diritto
di insinuazione dei crediti
Il
creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la
sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura,
comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza
sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i
crediti per iscritto nella procedura di insolvenza.
Articolo
40
Obbligo
di informare i creditori
1.
Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro,
il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui
nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli
altri Stati membri.
2.
L'informazione, trasmessa mediante una nota individuale,
riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni
previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati
a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti
prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari
di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare
il credito.
Articolo
41
Contenuto
dell'insinuazione del credito
Il
creditore invia una copia dei documenti giustificativi,
qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la
data in cui è sorto, e il relativo importo; indica,
inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una
riserva di proprietà e quali sono i beni che costituiscono
la garanzia da lui invocata.
Articolo
42
Lingue
1.
L'informazione di cui all'articolo 40 avviene nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di
apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo
"Invito all'insinuazione di un credito. Termine da
osservare" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione
europea.
2.
Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio
o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura,
pur insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal
caso, l'insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale
o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura,
il titolo "Insinuazione di credito". Pur essere
chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale
o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura.
CAPITOLO
V
Disposizioni
transitorie e finali
Articolo
43
Applicazione
nel tempo
Le
disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto
alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata
in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento continuano ad essere
disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento
del loro compimento.
Articolo
44
Rapporti
con le convenzioni
1.
Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce
nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che
ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più
Stati membri, in particolare:
la
Convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza
giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle
decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici,
firmata a Parigi l'8 luglio 1899; <la Convenzione tra
il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la
dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13
giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969; <la
Convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza
giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità
e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi
arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il
28 marzo 1925; <il trattato tra la Germania e l'Austria
in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna
il 25 maggio 1979; <la Convenzione tra la Francia e l'Austria
sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione
delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna
il 27 febbraio 1979; <la Convenzione tra la Francia e
l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile
e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930; <la Convenzione
tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato,
firmata a Roma il 12 luglio 1977; <la Convenzione tra
il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania
sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle
decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia
civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
<la Convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio
sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles
il 2 maggio 1934; <la Convenzione tra la Danimarca, la
Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento,
firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933; <la Convenzione
europea su determinati aspetti internazionali del fallimento,
firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990.
2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre
effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento
per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata
in vigore di quest'ultimo.
3.
Il presente regolamento non si applica:
in
uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi
in materia fallimentare derivanti da una Convenzione stipulata
da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento, <nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile
con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione
di società insolventi derivanti da accordi con il
Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore
del presente regolamento.
Articolo 45
Modifica
degli allegati
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su iniziativa
di uno Stato membro o su proposta della Commissione, pur
modificare gli allegati.
Articolo
46
Relazioni
Non
oltre il 10 giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione
del presente regolamento, corredata, se necessario, da proposte
di modifica del medesimo.
Articolo
47
Entrata
in vigore
Il
presente regolamento entra in vigore 31 maggio 2002.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
ALLEGATO
A
Procedure
di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)
BELGIQUE
- BELGIE
-
Het faillissement/La faillite
-
Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire
-
De collectieve schuldenregeling/Le rhglement collectif de
dettes
DEUTSCHLAND
-
Das Konkursverfahren
-
Das gerichtliche Vergleichsverfahren
-
Das Gesamtvollstreckungsverfahren
-
Das Insolvenzverfahren
(
)
ESPAQA
-
Concurso de acreedores
-
Quiebra
-
Suspensisn de pagos
FRANCE
-
Liquidation judiciaire
-
Redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur
IRELAND
-
Compulsory winding-up by the Court
-
Bankruptcy
-
The administration in bankruptcy of the estate of persons
dying insolvent
-
Winding-up in bankruptcy of partnerships
-
Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a
Court)
-
Arrangements under the control of the Court which involve
the vesting of all or part of the property of the debtor
in the Official Assignee for realisation and distribution
-
Company examinership
ITALIA
-
Fallimento
-
Concordato preventivo
-
Liquidazione coatta amministrativa
-
Amministrazione straordinaria
-
Amministrazione controllata
LUXEMBOURG
-
Faillite
-
Gestion contrtlie
-
Concordat priventif de faillite (par abandon d'actif)
-
Rigime spicial de liquidation du notariat
NEDERLAND
-
Het faillissement
-
De sursiance van betaling
-
De schuldsaneringsregeling naturlijke personen
VSTERREICH
-
das Konkursverfahren
-
das Ausgleichsverfahren
PORTUGAL
-
O processo de faljncia
-
Os processos especiais de recuperagco de empresa, ou seja:
-
A concordata
-
A reconstituigco empresarial
-
A reestruturagco financeira
-
A gestco controlada
SUOMI
- FINLAND
Konkurssi/konkurs
<Yrityssaneeraus/fvretagssanering
SVERIGE
Konkurs
<Fvretagsrekonstruktion
UNITED KINGDOM
Winding-up
by or subject to the supervision of the Court <Creditors'
voluntary winding-up (with confirmation by the Court) <Administration
<Voluntary arrangements under insolvency legislation
<Bankruptcy or sequestration
ALLEGATO B
Procedure
di liquidazione, di cui all'articolo 2, lettera c)
BELGIQUE
- BELGIE
-
Het faillissement/La faillite
DEUTSCHLAND
-
Das Konkursverfahren
-
Das Gesamtvollstreckungsverfahren
-
Das Insolvenzverfahren
(
)
ESPAQA
-
Concurso de acreedores
-
Quiebra
-
Suspensisn de pagos basada en la insolvencia definitiva
FRANCE
-
Liquidation judiciaire
IRELAND
Compulsory
winding-up <Bankruptcy <The administration in bankruptcy
of the estate of persons dying insolvent <Winding-up
in bankruptcy of partnerships <Creditors' voluntary winding-up
(with confirmation of a Court) <Arrangements of the control
of the Court which involve the vesting of all or part of
the property of the debtor in the Official Assignee for
realisation and distribution
ITALIA
Fallimento
<Liquidazione coatta amministrativa
LUXEMBOURG
Faillite
<Rigime spicial de liquidation du notariat
NEDERLAND
Het
faillissement <De schuldsaneringsregeling naturlijke
personen
VSTERREICH
-
Das Konkursverfahren
PORTUGAL
-
O processo de falencia
SUOMI
- FINLAND
-
Konkurssi/konkurs
SVERIGE
-
Konkurs
UNITED
KINGDOM
-
Winding-up by or subject to the supervision of the Court
-
Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the
Court)
Bankruptcy
or sequestration
ALLEGATO C
Curatori
di cui all'articolo 2, lettera b)
BELGIQUE
- BELGIE
-
De curator/Le curateur
-
De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis
-
De schuldbemiddelaar/Le midiateur de dettes
DEUTSCHLAND
-
Konkursverwalter
-
Vergleichsverwalter
-
Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
-
Verwalter
-
Insolvenzverwalter
-
Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
-
Treuhdnder
-
vorldufiger Insolvenzeverwalter
(
)
ESPAQA
-
Depositario-administrador
-
Interventor o Interventores
-
Smndicos
-
Comisario
FRANCE
-
Reprisentant des crianciers
-
Mandataire liquidateur
-
Administrateur judiciaire
-
Commissaire à l'exicution de plan
IRELAND
-
Liquidator
-
Official Assignee
-
Trustee in bankruptcy
-
Provisional Liquidator
-
Examiner
ITALIA
-
Curatore
-
Commissario
LUXEMBOURG
-
Le curateur
-
Le commissaire
-
Le liquidateur
-
Le conseil de girance de la section d'assainissement du
notariat
NEDERLAND
-
De curator in het faillissement
-
De bewindvoerder in de sursiance van betaling
-
De bewindvoerder in the schuldsaneringsregeling naturlijke
personen
VSTERREICH
-
Masseverwalter
-
Ausgleichsverwalter
-
Sachwalter
-
Treuhdnder
-
Besonderer Verwalter
-
Vorldufiger Verwalter
-
Konkursgericht
PORTUGAL
-
Gestor judicial
-
Liquidatario judicial
-
Comissco de credores
SUOMI
- FINLAND
-
Pesdnhoitaja/bofvrvaltare
-
Selvittdjd/utredare
SVERIGE
-
Fvrvaltare
-
Rekonstruktvr
UNITED
KINGDOM
-
Liquidator
-
Supervisor of a voluntary arrangement
-
Administrator
-
Official Receiver
-
Trustee
-
Judicial factor
DICHIARAZIONE
DEL PORTOGALLO
RELATIVA
ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 26 E 37 DEL REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI INSOLVENZA
L'articolo
37 del regolamento (
) che fa riferimento alla possibilità
di convertire una procedura territoriale, aperta prima di
una procedura principale, in una procedura di liquidazione,
deve essere interpretato nel senso che siffatta conversione
non esclude una valutazione giuridica dello stato della
procedura locale, come previsto all'articolo 36, o del rispetto
dell'ordine pubblico, come previsto all'articolo 26.