Ripartizione dell'attivo Corte di Cassazione (sez. I civ.)
sentenza 21 febbraio 2001, n. 2493

Il giudice delegato, nel valutare le osservazioni dei creditori sul progetto presentato dal curatore, si deve limitare a risolvere le questioni concernenti la graduatoria e la collocazione dei vari crediti, l'ammontare della somma distribuita e l'opportunità stessa di una ripartizione. Per cui non può esaminare né le questioni che riguardano l'esistenza o l'ammontare dei crediti ammessi, nè quelle concernenti l'esistenza di cause di prelazione in quanto lo stato passivo è intangibile se non impugnato nei termini e nelle forme previste dalla legge fallimentare.

 

 












 

 

 


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