Ripartizione
dell'attivo Corte di Cassazione (sez. I civ.)
sentenza 21 febbraio 2001, n. 2493
Il giudice delegato, nel valutare le osservazioni dei creditori
sul progetto presentato dal curatore, si deve limitare a risolvere
le questioni concernenti la graduatoria e la collocazione
dei vari crediti, l'ammontare della somma distribuita e l'opportunità
stessa di una ripartizione. Per cui non può esaminare
né le questioni che riguardano l'esistenza o l'ammontare
dei crediti ammessi, nè quelle concernenti l'esistenza
di cause di prelazione in quanto lo stato passivo è
intangibile se non impugnato nei termini e nelle forme previste
dalla legge fallimentare.
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