XIII Legislatura

Atto Senato 3813-B

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 3813-B

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatori PINTO, RESCAGLIO, DIANA Lino, ANDREOLLI, PALUMBO, CECCHI GORI, MONTAGNINO, VERALDI e ZILIO

(V. Stampato n. 3813)

approvato dal Senato della Repubblica il 28 settembre 2000

(V. Stampato Camera n. 7327)

modificato dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2001

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 2001

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Previsione di equa riparazione in caso di violazione del —termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile

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Decreto-legge .... ............ 199.., n. ......, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ...... del .... giugno 199..1).


....................................... TITOLO ......................................

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Visto il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42;
        Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1174 del 15 giugno 1998, che autorizza la prosecuzione nei territori della Bosnia-Erzegovina delle missioni affidate alla Multinational Stabilization Force (SFOR) ed alla International Police Task Force (IPTF);
        Vista la deliberazione del Consiglio permanente dell’Unione europea occidentale in data 2 maggio 1997 che, nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania, ha istituto il Multinational Advisory Police Element (MAPE) con compiti di riorganizzazione, consulenza, assistenza ed addestramento delle forze di polizia albanesi, il cui mandato è stato prorogato fino al 12 aprile 1999 con deliberazioni dello stesso Consiglio permanente in data 13 novembre 1997 e 7 aprile 1998;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell’ambito della risoluzione e della deliberazione suddette, nonchè ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia e ad Hebron;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1.

Articolo 9.

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 giugno 1998.

SCÀLFARO

Prodi – Andreatta – Dini – Ciampi – Andreatta – Andreatta – Andreatta

Visto, il Guardasigilli: Flick

 

1)         Vedi anche l’avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ...... del .... .............. 199...

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

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Capo I


Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE

DEFINIZIONE IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1.

Art. 1.

(Pronuncia in camera di consiglio)

(Pronuncia in camera di consiglio)

    1. L’articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    1. Identico:

    «Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

    «Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). – Identico:

        1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

        1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

        2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332;

        2) identico;

        3) dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390;

        3) identico;

        4) pronunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso;

        4) identico;

        5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

        5) identico.

    La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso è manifestamente fondato o quando riconosce di doverne pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi previsti nell’articolo 360.

    La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

    La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

    Identico.

    Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1) e 4), e al secondo comma».

    Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma».

Capo II

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.

Art. 2.

(Diritto all’equa riparazione)

(Diritto all’equa riparazione)

    1. Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

    1. Identico.

    2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

    2. Identico.

    3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

    3. Identico:

        a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

        a) identica;

        b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso la dichiarazione di cui deve essere disposta un’adeguata fase di pubblicità.

        b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.

Art. 3.

Art. 3.

(Procedimento)

(Procedimento)

    1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare sulla responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

    1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

    2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile.

    2. Identico.

    3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

    3. Identico.

    4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

    4. Identico.

    5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

    5. Identico.

    6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

    6. Identico.

 

    7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Art. 4.

Art. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità)

(Termine e condizioni di proponibilità)

    1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

    Identico

Art. 5.

Art. 5.

(Comunicazioni)

(Comunicazioni)

    1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonchè ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

    1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonchè ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6.

Art. 6.

(Norma transitoria)

(Norma transitoria)

    1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

    Identico

    2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 7.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

(Disposizioni finanziarie)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in lire 1.270 milioni per l’anno 2000 e lire 7.623 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 












 

 

 


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