XIII
Legislatura
Atto
Senato 3813-B
Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura
civile
SENATO
DELLA REPUBBLICA
———– XIII
LEGISLATURA ———–
N. 3813-B
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa
dei senatori PINTO, RESCAGLIO, DIANA Lino, ANDREOLLI, PALUMBO,
CECCHI GORI, MONTAGNINO, VERALDI e ZILIO
(V.
Stampato n. 3813)
approvato
dal Senato della Repubblica il 28 settembre 2000
(V.
Stampato Camera n. 7327)
modificato
dalla Camera dei deputati il 6 marzo 2001
Trasmesso
dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 2001
———–
Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del —termine
ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375
del codice di procedura civile
———–
Decreto-legge
.... ............ 199.., n. ......, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. ...... del .... giugno 199..1).
....................................... TITOLO ......................................
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge
13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1998, n. 42;
Vista la risoluzione
del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite n. 1174 del 15 giugno 1998, che autorizza
la prosecuzione nei territori della Bosnia-Erzegovina delle
missioni affidate alla Multinational Stabilization Force
(SFOR) ed alla International Police Task Force (IPTF);
Vista la deliberazione
del Consiglio permanente dell’Unione europea occidentale
in data 2 maggio 1997 che, nel quadro delle attività di cooperazione
ed assistenza in Albania, ha istituto il Multinational
Advisory Police Element (MAPE) con compiti di riorganizzazione,
consulenza, assistenza ed addestramento delle forze di polizia
albanesi, il cui mandato è stato prorogato fino al 12 aprile
1999 con deliberazioni dello stesso Consiglio permanente in
data 13 novembre 1997 e 7 aprile 1998;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
volte a disciplinare la partecipazione italiana nell’ambito
della risoluzione e della deliberazione suddette, nonchè ad
assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti
militari italiani alle missioni internazionali in corso nei
territori della ex Jugoslavia e ad Hebron;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26
giugno 1998;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della
difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
emana
il
seguente decreto-legge:
Articolo
1.
1.
Articolo
9.
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 30 giugno 1998.
SCÀLFARO
Prodi
– Andreatta – Dini – Ciampi – Andreatta
– Andreatta – Andreatta
Visto,
il Guardasigilli: Flick
1)
Vedi anche
l’avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. ...... del .... .............. 199...
DISEGNO
DI LEGGE
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DISEGNO
DI LEGGE
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Approvato
dal Senato della Repubblica
|
Approvato
dalla Camera dei deputati
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—-
|
—-
|
Capo I
|
Capo I
|
DEFINIZIONE
IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE
|
DEFINIZIONE
IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE
|
Art.
1.
|
Art.
1.
|
(Pronuncia
in camera di consiglio)
|
(Pronuncia
in camera di consiglio)
|
1.
L’articolo 375 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
|
1.
Identico:
|
«Art.
375. - (Pronuncia in camera di consiglio). –
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
|
«Art.
375. - (Pronuncia in camera di consiglio). –
Identico:
|
1)
dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
|
1)
dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale
e di quello incidentale eventualmente proposto;
|
2)
ordinare l’integrazione del contraddittorio o
disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione
a norma dell’articolo 332;
|
2)
identico;
|
3)
dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta
rinuncia a norma dell’articolo 390;
|
3)
identico;
|
4)
pronunciare in ordine all’estinzione del processo
in ogni altro caso;
|
4)
identico;
|
5)
pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza
e di giurisdizione.
|
5)
identico.
|
La
Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso è
manifestamente fondato o quando riconosce di doverne
pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei
motivi previsti nell’articolo 360.
|
La
Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale
e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente
fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando
riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi
per mancanza dei motivi previsti nell’articolo
360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché
quando un ricorso va accolto per essere manifestamente
fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei
motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta
infondatezza degli stessi.
|
La
Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui
al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica
udienza.
|
Identico.
|
Le
conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni
prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio,
sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno
facoltà di presentare memorie entro il termine di cui
all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono,
nei casi previsti al primo comma, numeri 1) e 4), e
al secondo comma».
|
Le
conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni
prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio,
sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno
facoltà di presentare memorie entro il termine di cui
all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono,
nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5),
limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al
secondo comma».
|
Capo
II
|
Capo
II
|
EQUA
RIPARAZIONE
|
EQUA
RIPARAZIONE
|
Art.
2.
|
Art.
2.
|
(Diritto
all’equa riparazione)
|
(Diritto
all’equa riparazione)
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1.
Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale
per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,
sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione,
ha diritto ad una equa riparazione.
|
1.
Identico.
|
2.
Nell’accertare la violazione il giudice considera
la complessità del caso e, in relazione alla stessa,
il comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi
o a comunque contribuire alla sua definizione.
|
2.
Identico.
|
3.
Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo
2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
|
3.
Identico:
|
a)
rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente
il termine ragionevole di cui al comma 1;
|
a)
identica;
|
b)
il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con
il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
la dichiarazione di cui deve essere disposta un’adeguata
fase di pubblicità.
|
b)
il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con
il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta
violazione.
|
Art.
3.
|
Art.
3.
|
(Procedimento)
|
(Procedimento)
|
1.
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla
corte di appello competente ai sensi dell’articolo
11 del codice di procedura penale a giudicare sulla
responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso
o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende
il procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata.
|
1.
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla
corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice
competente ai sensi dell’articolo 11 del codice
di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti
i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto
relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento
nel cui ambito la violazione si assume verificata.
|
2.
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte di appello, sottoscritto da un difensore
munito di procura speciale e contenente gli elementi
di cui all’articolo 125 del codice di procedura
civile.
|
2.
Identico.
|
3.
Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice
ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta
di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle
finanze quando si tratta di procedimenti del giudice
tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri.
|
3.
Identico.
|
4.
La corte di appello provvede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione della camera di
consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione
convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra
la data della notificazione e quella della camera di
consiglio deve intercorrere un termine non inferiore
a quindici giorni.
|
4.
Identico.
|
5.
Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga
l’acquisizione in tutto o in parte degli atti
e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui all’articolo 2
ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere
sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi
il deposito di memorie e la produzione di documenti
sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata
la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è
a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa
istanza delle parti.
|
5.
Identico.
|
6.
La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito
del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il
decreto è immediatamente esecutivo.
|
6.
Identico.
|
|
7.
L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere
dal 1º gennaio 2002.
|
Art.
4.
|
Art.
4.
|
(Termine
e condizioni di proponibilità)
|
(Termine
e condizioni di proponibilità)
|
1.
La domanda di riparazione può essere proposta durante
la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione
si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro
sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude
il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
|
Identico
|
Art.
5.
|
Art.
5.
|
(Comunicazioni)
|
(Comunicazioni)
|
1.
Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato
a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore
generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale
avvio del procedimento di responsabilità contabile,
nonchè ai titolari dell’azione disciplinare dei
dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
|
1.
Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato
a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore
generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale
avvio del procedimento di responsabilità, nonchè ai
titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti
pubblici comunque interessati dal procedimento.
|
Art.
6.
|
Art.
6.
|
(Norma
transitoria)
|
(Norma
transitoria)
|
1.
Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente
presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo,
sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge
4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda
di cui all’articolo 3 della presente legge qualora
non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità
da parte della predetta Corte europea. In tal caso,
il ricorso alla corte d’appello deve contenere
l’indicazione della data di presentazione del
ricorso alla predetta Corte europea.
|
Identico
|
2.
La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo
il Ministero degli affari esteri di tutte le domande
presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine
di cui al comma 1 del presente articolo.
|
|
Art.
7.
|
Art.
7.
|
(Disposizioni
finanziarie)
|
(Disposizioni
finanziarie)
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1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, valutati in lire 1.270 milioni per l’anno
2000 e lire 7.623 milioni a decorrere dall’anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
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1.
All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
|
|
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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