DECRETO
LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18 in Gazzetta Ufficiale n.
43 del 21-02-2001
Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese,
di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che
modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese,
di stabilimenti o di parti di stabilimenti;
Vista
la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli
1 e 2 e l'allegato A;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per la funzione
pubblica;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Modifiche
all'articolo 2112 del codice civile 1. L'articolo 2112 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art.
2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto
di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva
tutti i diritti che ne derivano.
Il
cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti
i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione
del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il
cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici
e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali
ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla
loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto
di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi
del medesimo livello.
Ferma
restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda
non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore,
le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica
nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare
le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai
fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende
per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata,
con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento
e che conserva nel trasferimento la propria identita', a prescindere
dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei
quali il trasferimento e' attuato, ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo
si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente
come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identita'.".
Art.
2.
Modifiche
all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
1.
All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi
1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112
del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche
nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda,
ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario
devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque
giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il
trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra
le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali
unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite,
a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nelle unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati
di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato
nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle
predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di
comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente
piu' rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione
deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c)
le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i
lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti
di questi ultimi.
2.
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente
e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni
dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto
con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si
intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio,
non sia stato raggiunto un accordo.
3.
Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario,
degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
4.
Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti
dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso
in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta
da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da
parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica
l'inadempimento dei predetti obblighi.".
Art.
3.
Disposizioni
finali
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto
trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.
2.
Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 2 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
N
O T E:
Avvertenza:
-
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per
le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note
alle premesse:
-
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
-
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
-
La direttiva 98/50/CE e' pubblicata in GUCE L 201 del 17 luglio
1998.
-
La direttiva 77/187/CEE e' pubblicata in GUCE L 061 del 5
marzo 1977.
-
La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999".
Gli articoli 1 e 2 della succitata legge, cosi' recitano:
"Art.
1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2.
I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art.
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente
per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono
trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri
pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi
i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere
delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi da essa
fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma l.
5.
Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
Art.
2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
- 1. Salvi gli specifici princi'pi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1, saranno informati ai seguenti princi'pi e criteri generali:
a)
le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b)
per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte
le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c)
salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative
e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda
fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste:
la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la
pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni
che rechino un danno di particolare gravita'. E' fatta salva
la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della
pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della
legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non
superiore a lire 200 milioni sara' prevista per le infrazioni
che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati.
Nell'ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso,
in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni
penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee;
d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali
o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;
alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte
con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni
si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art.
11-ter, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e)
all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera',
se la modificazione non comporta ampliamento della materia
regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge
o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)
i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega;
g)
nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario
e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2.
Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici
in applicazione delle normative medesime sono posti a carico
dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del
servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
L'allegato
A, della succitata legge, contiene l'elenco delle direttive
da attuare con decreto legislativo.".
Note
all'art. 1:
-
L'art. 410 del codice di procedura civile, cosi' recita:
"Art.
410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - 1. Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi
deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla
quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo
i criteri di cui all'art. 413.
La
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo
di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per
la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni
successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine
di decadenza.
La
commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione
della controversia, convocando le parti, per una riunione
da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con
provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia,
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
una commissione provinciale di conciliazione composta dal
direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita'
di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro
supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati
dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
su base nazionale.
Commissioni
di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita'
e con la medesima composizione di cui al precedente comma,
anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione.
Le
commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano
il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni,
presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino
la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In
ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei
datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove
la riunione della commissione non sia possibile per la mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente
comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica
l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.".
-
L'art. 411 del codice di procedura civile, cosi' recita:
"Art.
411 (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione
riesce, si forma processo verbale (126) che deve essere sottoscritto
dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito
il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione
delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere (2113
u.c. c.c.).
Il
processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione e' stato formato. Il
giudice, su istanza della parte interessata accertata la regolarita'
formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo
con decreto.
Se
il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale,
il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione
sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita',
provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarita' formale
del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.".
-
L'art. 2119 del codice civile, cosi' recita:
"Art.
2119 (Recesso per giusta causa). - Ciascuno dei contraenti
puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine,
se il contratto e' a tempo determinato, o senza preavviso,
se il contratto e' a tempo indeterminato qualora si verifichi
una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria,
del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato, al
prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita'
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce
giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore
o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda".
Note
all'art. 2:
-
La legge 29 dicembre 1990, n. 428, reca:
"Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per
il 1990).
-
Il testo vigente dell'art. 47 della succitata legge, cosi'
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art.
47. - 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.
2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui
sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed
il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno
venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui
deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante
tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze
sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati
di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato
nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle
predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di
comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente
piu' rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve
riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le
sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
2.
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente
e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni
dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto
con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si
intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio,
non sia stato raggiunto un accordo.
3.
Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario,
degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 in materia di informazione
o di esame congiunto costituisce condotta antisindacale ai
sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4.
Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti
dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso
in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta
da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da
parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica
l'inadempimento dei predetti obblighi.
5.
Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita' produttive
delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale
a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge
12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali
vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni,
emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria,
nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di
cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa
il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori
il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova
applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo
risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo
puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi
il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere,
in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
6.
I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente,
dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza
nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno
dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore
stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori
predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario
o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento
d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile.".
-
Il testo vigente dell'art. 2112 del codice civile e' riportato
nell'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.
-
La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale
e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento". L'art. 19 della succitata legge, cosi'
recita:
"Art.
19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali).
- Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
a)
delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b)
delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva.
Nell'ambito
di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.".
-
L'art. 28 della succitata legge, cosi' recita:
"Art.
28 (Repressione della condotta antisindacale). - Qualora il
datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad
impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita'
sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che
vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in
essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma,
ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia
esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza
con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce
il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro
il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione
davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide
con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il
datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione
e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorita'
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
Se
il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere
da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico
non economico, l'azione e' proposta con ricorso davanti al
pretore competente per territorio.
Qualora
il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni
sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche
la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio, che provvede in via di
urgenza con le modalita' di cui al primo comma. Contro il
decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.".
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