GUGLIELMO
LANDOLFI
IL
CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI
CEDAM
2000
Lautore
prende spunto dai molteplici problemi offerti dalla pratica
in relazione alla lacunosità legislativa (tre norme
soltanto: art. 160, II comma, n. 2, art. 182, art. 186, II
comma, legge fallimentare) e dalle soluzioni prospettate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza spesso incoerenti e contrastanti,
per delineare una trattazione unitaria della cessione concordataria.
In
tal senso, vengono prese in considerazione soltanto le problematiche
specificamente connesse a queste fattispecie e, segnatamente,
al suo momento esecutivo, precisando dallanalisi dei
profili inerenti il concordato preventivo in generale.
Volendo
individuare le direttrici dellopera, un primo punto
riguarda lunitarietà sistematica della procedura
nelle due forme di concordato fino allomologazione,
con particolare riferimento ai beni del debitore ceduti, che
pur rimanendo nella sfera giuridica del debitore, subiscono
in virtù della proposta, una peculiare destinazione
al soddisfacimento delle ragioni del creditore.
Lautore
si sofferma, quindi, sulle differenze dellistituto della
cessione concordataria con quella civilistica.
Altro
profilo di notevole impegno ricostruttivo riguarda la qualificazione
giuridica della fase post-omologativa concernente la liquidazione
dei beni ceduti, posta in relazione ai poteri degli organi
del concordato.
La
fase successiva del concordato consiste in una serie di atti
di carattere negoziale posti in essere dal liquidatore giudiziale.
In coerenza con questa soluzione, questultimo può
correttamente qualificarsi come gestore imparziale. Viene
così operata la revisione critica dellorientamento
giurisprudenziale che riconduce la figura del liquidatore
nel mandato e delle varie teorie che prospettano la sua qualificazione
come pubblico ufficiale ovvero come organo della procedura.
Ulteriore
tematica oggetto di notevole approfondimento è costituita
dalla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei
beni con la verifica delle implicazioni dellart. 186,
II comma, legge fallimentare, secondo cui il concordato non
si risolve se, dalla liquidazione dei beni, sia ricavata una
percentuale inferiore al 40%.
La
disamina del problema viene svolta diversamente dagli altri
orientamenti, alla luce dei principi delladempimento
in generale. Posto che il debitore, per effetto della cessione
ai creditori, offre una prestazione diversa da quella originaria,
si perviene alla conclusione che la sua liberazione potrà
realizzarsi soltanto quanto lobbligazione promessa verrà
eseguita.
TEOBALDO AMURO
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