DECRETO
LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210
Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento
titoli
(G.U. n. 130, 7 giugno 2001, Serie Generale)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento
titoli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
1999) ed in particolare gli articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio
della delega legislativa per il recepimento della direttiva;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le società
e la borsa;
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette
a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di
ordini di trasferimento all'interno del sistema e che può
concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea
e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le regole
del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
crediti e dei debiti di uno o più partecipanti nei
confronti di uno o più partecipanti e risultanti da
ordini di trasferimento;
g) "controparte centrale": il soggetto interposto
tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva
di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi
ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo
1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, nonché
gli organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 3, della
direttiva 2000/12/CE;
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera
e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza,
con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo
2, lettere a) - k) della direttiva 93/22/CEE, nonché
un agente di cambio;
3) un'autorità pubblica, o un'impresa pubblica come
definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio
CE del 13 dicembre 1993, nonché un'impresa la cui attività
sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel
territorio dell'Unione europea, e che eserciti attività
analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità
alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema
italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la
sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto
o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività
prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e
forma costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi
presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito
di un sistema o da operazioni connesse con le funzioni di
banca centrale;
l) "intermediario": uno degli organismi indicati
nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al
sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito
di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in
valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana
o comunitaria), di una banca centrale o di un agente di regolamento
ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo
di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarità o altri diritti su uno
o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura
in un libro contabile o in altro modo;
n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento,
una controparte centrale, una stanza di compensazione, un
sistema di garanzia partecipanti a un sistema;
o) "partecipante indiretto": un soggetto rientrante
nella categoria di cui alla lettera h), punto 1), conosciuto
al sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di
trasferimento indicati alla lettera m), numero 1), nell'ambito
del sistema medesimo sono eseguiti da un partecipante in nome
proprio in base a un vincolo contrattuale;
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione
dei pagamenti delle passività e delle restituzioni
dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2,
107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56,
comma 3, del testo unico finanza, nonché ogni altra
misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile,
di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario,
che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti
delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi;
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione
per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di
una compensazione;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti
con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento
fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare
un eventuale agente di regolamento, una controparte centrale,
una stanza di compensazione o un partecipante indiretto; ovvero
applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato
sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per
quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri
Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà
di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione
europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che
lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi
abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea
dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
legge;
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati
nell'allegato al presente decreto legislativo, nonché
uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) "sistema di garanzia": uno dei sistemi di cui
agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico
finanza;
u) "stanza di compensazione": il centro responsabile
del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari
di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento
o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione
europea.
Art. 2.
Definitività degli ordini di trasferimento e della
compensazione
1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti
pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti
a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza
nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi,
compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli
ordini di trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura
della procedura d'insolvenza;
b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento
di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno
stesso dell'apertura, qualora l'agente di regolamento o la
controparte centrale o la stanza di compensazione provi che
al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura
della procedura di insolvenza, né avrebbe dovuto esserlo.
2. I sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine
di trasferimento è immesso nel sistema medesimo nel
rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia
e dalla Consob secondo le rispettive competenze.
3. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può
pregiudicare nei confronti del sistema la definitività
degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti
pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.
4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto
retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti
connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima
del momento di apertura della procedura stessa.
Art. 3.
Apertura della procedura di insolvenza
1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura
di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora
e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione
dei pagamenti delle passività e della restituzione
dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle
singole procedure.
2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza
gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento
dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo
alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il
momento dell'insediamento dei commissari liquidatori è
rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale
di cui all'articolo 85 del testo unico bancario.
3. Nel caso di pronuncia dell'autorità giudiziaria
gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del
deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato
in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora
e del minuto.
4. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente
comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via
telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.
5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura di procedure
di insolvenza negli altri Stati membri dell'Unione europea.
6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di
una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi
italiani, nonché alle autorità designate dagli
altri Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale
europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura
di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione
europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi
del comma 5.
7. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza
in un altro Stato membro dell'Unione europea il giorno, l'ora
e il minuto in cui si producono gli effetti della procedura
di insolvenza, se la notifica indicata nel comma 5 perviene
alla Banca d'Italia entro lo stesso giorno. In ogni altro
caso, si considera momento di apertura quello in cui i sistemi
italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura
di insolvenza.
8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato non appartenente
all'Unione europea produce gli effetti di cui al comma 1 nel
territorio italiano, si considera momento di apertura della
procedura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati
dell'apertura della procedura.
9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i sistemi
italiani comunicano immediatamente alla Banca d'Italia il
momento e le modalità con le quali sono stati informati
dell'apertura della procedura.
Art. 4.
Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini
1. Un ordine di trasferimento non può essere revocato
dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano
i sistemi italiani.
Art. 5.
Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema
1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza l'agente
di regolamento può utilizzare, in nome e per conto
del partecipante, ai fini dell'adempimento degli obblighi
del partecipante insolvente connessi con la partecipazione
al sistema sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto
di regolamento del partecipante;
b) linee di credito aperte a favore del partecipante a fronte
di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi
di tale partecipante verso il sistema, a tale garanzia si
applicano le previsioni di cui all'articolo 8.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni
dell'articolo 2.
Art. 6.
Diritti del partecipante
1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei
confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante
esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma
1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante
e l'intermediario non si sciolgono.
Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto,
assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro
completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante,
in deroga alle disposizioni vigenti in materia, può
soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle
somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in
contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei
quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti,
detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli
ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie
o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine
della compensazione e della liquidazione.
2. Il partecipante dà immediata comunicazione dei tempi
e delle modalità della vendita al curatore o ai commissari
liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate
per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte
residua è debito di massa.
3. Alle garanzie costituite prima del momento di apertura
della procedura di insolvenza a favore del partecipante in
relazione ai crediti derivanti da operazioni definitive ai
sensi dell'articolo 2 e al diritto di cui al comma 2 si applicano
le disposizioni indicate nell'articolo 8.
4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie
da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti
la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti
connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non
possono essere esercitate nei confronti del partecipante.
Art. 7.
Legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante
al sistema
1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza
nei confronti di un partecipante ad un sistema, i diritti
e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa
connessi, sono sottoposti alla legge regolatrice del sistema.
Art. 8.
Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza
1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza
nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario
per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento
ai sensi dell'articolo 6 o di una controparte di banche centrali,
le garanzie costituite prima del momento di apertura della
procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni
definitive ai sensi dell'articolo 2 o connesse con le funzioni
di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento
dei crediti garantiti.
2. La realizzazione delle garanzie, ivi comprese quelle costituite
in forma di pegno, avviene secondo le disposizioni normative
e contrattuali che le regolano, anche in deroga alle norme
che regolano la procedura d'insolvenza, salvo quanto previsto
dal comma 3.
3. Ai contratti a termine conclusi fra i partecipanti ad un
sistema o da una controparte di banche centrali con banche
centrali si applica l'articolo 203 del testo unico finanza,
in ogni caso in cui il partecipante o la controparte di banche
centrali sia sottoposto ad una procedura di insolvenza. Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 203, comma 2, del testo
unico finanza, i valori di mercato vengono calcolati con riferimento
al giorno di apertura della procedura di insolvenza. I crediti
e i debiti risultanti dalla risoluzione dei contratti a termine
sono compensati.
4. Il creditore comunica senza indugio agli organi preposti
alla procedura di insolvenza l'esito delle operazioni indicate
nei commi precedenti.
5. L'importo eccedente il credito realizzato ai sensi del
comma 2 o il saldo a debito risultante dalle operazioni di
cui al comma 3 è versato alla procedura di insolvenza.
Il credito non soddisfatto in esito alla realizzazione di
cui al comma 2 o il saldo a credito risultante dalle operazioni
di cui al comma 3 può essere fatto valere nei confronti
della procedura di insolvenza secondo le disposizioni ordinariamente
applicabili alla stessa.
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può
pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della
garanzia di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica agli interventi dei sistemi
di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69 del testo unico
finanza.
Art. 9.
Legge applicabile ai diritti su strumenti finanziari in forma
scritturale
1. Allorché i diritti aventi ad oggetto o relativi
a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni
in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito
accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea,
le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché
di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri
vincoli sugli stessi, sono disciplinate, esclusivamente dalla
legge dell'ordinamento in cui è situato il libro contabile,
il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato
in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente
a favore del titolare del diritto.
2. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione
o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti
finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime
di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di
trasferimento dei diritti nonché di costituzione dei
vincoli e delle garanzie sugli stessi sono regolate dalle
disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo
n. 213 del 1998, in quanto applicabili.
Art. 10.
Designazione dei sistemi
1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani
ai sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di
ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m), numero 1), e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione
di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m), numero 2), ai
quali
si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le
medesime modalità possono essere revocate le designazioni
dei sistemi, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica notifica alla Commissione europea i sistemi italiani
designati ai sensi del presente articolo.
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema avente
ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1) e da esigenze
di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare,
ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo,
il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo.
5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la
Consob, può stipulare accordi con le competenti autorità
di uno Stato non appartenente all'Unione europea per l'applicazione,
su base di reciprocità delle disposizioni del presente
decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi di tale
Stato estero.
Art. 11.
Informazioni sulla partecipazione ai sistemi
1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate
nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalità
secondo le quali:
a) ciascun sistema italiano comunica alla Banca d'Italia i
propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di
tale comunicazione;
b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi
ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può
chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso
accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano
il funzionamento.
Art. 12.
Disposizioni tecniche
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, possono
essere adottate disposizioni di carattere tecnico dirette
a facilitare l'applicazione del presente decreto legislativo.
Art. 13.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
abrogato l'articolo 71 del testo unico finanza.
2. L'articolo 72, comma 6, del testo unico finanza è
sostituito dal seguente:
"6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998
relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi
di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli". Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
(sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera s)
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1
BI-REL;
BI-COMP.
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2
Liquidazione titoli ivi inclusi gli adempimenti preliminari
e complementari previsti dall'articolo 69 del testo unico
finanza gestiti nell'ambito del servizio di riscontro e rettifiche
giornalieri.
EXPRESS.
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari
derivati gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.
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