La
riforma del diritto societario
Ddl
Camera 1137 del -Delega al Governo per la riforma del diritto
societario e delle norme del fallimento
(Ddl 1137/2001)
La
delega al Governo contiene numerosi indirizzi per la riforma
della disciplina di fallimento, al fine di riformulare le
norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari,
prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative
di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto
della società; prevedere che rientrino nella competenza
di sezioni specializzate tutte o alcune delle controversie
in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione
della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie
del tribunale fallimentare;
istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione
sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nella
materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi
di dotazioni organiche (Raimondo Olmo)
Adeguare la disciplina del diritto societario allattuale
realtà economica e sociale del Paese puntando a favorire
la nascita, la crescita e la competitività delle imprese;
semplificare la disciplina di settore; ampliare gli ambiti
dell'autonomia statutaria; prevedere due modelli societari
riferiti alla società per azioni e alla società
a responsabilità limitata; rivedere la disciplina delle
forme partecipative di società in altri fenomeni associativi.
Questi gli obbiettivi del ddl Delega al Governo per
la riforma del diritto societario allesame delle
commissioni Giustizia e Finanze della Camera. Le norme stabiliscono
dunque, per le spa, lampliamento dell'autonomia statutaria;
un assetto organizzativo tale da garantire efficienza e correttezza
nella gestione dell'impresa sociale; la disciplina del giudizio
di omologazione. Per le srl è prevista la semplificazione
del procedimento di costituzione e della disciplina dei conferimenti;
l'ampliamento dell'autonomia, con riferimento all'organizzazione,
ai procedimenti decisionali e al trasferimento della partecipazione
sociale; l'emissione di titoli di debito presso operatori
qualificati e la formazione e la conservazione del capitale
sociale. Sono fissati inoltre i princìpi e i criteri
direttivi per la revisione della disciplina relativa alle
cooperative, al bilancio, alla trasformazione, alla fusione
e scissione delle società. Per quanto concerne il bilancio,
in particolare, l'intervento è volto a migliorare la
rappresentazione dell'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica delle società. A tale scopo, i criteri
della delega prevedono l'eliminazione delle interferenze nella
normativa fiscale sul reddito di impresa nella redazione del
bilancio; la regolamentazione delle poste del patrimonio netto,
per assicurare una disciplina chiara della loro formazione
e del loro utilizzo; l'introduzione di specifiche regole relative
ad operazioni di carattere valutario e finanziario; l'estensione
delle ipotesi in cui è consentito il ricorso al bilancio
in forma abbreviata; l'armonizzazione della disciplina fiscale
sul reddito di impresa con le innovazioni proposte. Tra le
altre novità poi la semplificazione delle procedure
in materia di trasformazione, fusione e scissione, compatibilmente
con le direttive comunitarie, e la riforma della disciplina
dello scioglimento e della liquidazione delle società
di capitali e cooperative. Al riguardo è previsto un
intervento volto ad accelerare e semplificare le procedure
e a disciplinare, inoltre, gli effetti della cancellazione,
il procedimento di revoca dello stato di liquidazione, i poteri
e doveri di amministratori e liquidatori ed i bilanci nella
fase di liquidazione. Viene poi delineata una nuova disciplina
del gruppo, delineata nell'articolo 9, è ispirata al
principio di trasparenza, con la previsione della motivazione
delle decisioni della società controllata, e all'esigenza
di assicurare la correttezza dell'attività di direzione
e coordinamento nell'interesse del gruppo, della società
controllata e dei soci di minoranza, nonché all'esigenza
di prevedere opportune forme di pubblicità dell'appartenenza
al gruppo. Sono inoltre stabiliti i criteri per riformare
la disciplina degli illeciti penali delle società commerciali
e delle materie connesse, resa necessaria dalla inadeguatezza
della vigente disciplina e dalla scarsa efficacia del sistema
punitivo. La revisione, prefigurata dalla delega, consiste
in breve: nella introduzione di nuove fattispecie di reati
e di illeciti amministrativi (quali, ad esempio: falsità
in bilancio e nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali;
omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi; formazione
fittizia del capitale, indebita restituzione di conferimenti;
illegale ripartizione degli utili e delle riserve; operazioni
in pregiudizio dei creditori; infedeltà patrimoniale,
nonché innovative fattispecie di corruzione e di aggiotaggio),
indicando, per ciascuna ipotesi, la specie e la misura delle
pene; nella previsione del coordinamento e della armonizzazione
delle numerose ipotesi sanzionatorie in tema di falsità
nelle comunicazioni agli organi di vigilanza; nella abrogazione
di talune fattispecie criminose, prive di giustificazione
(quali, ad esempio, il delitto di divulgazione di notizie
sociali riservate; i delitti degli amministratori giudiziari
e dei commissari governativi; il mendacio bancario); nella
previsione di una circostanza attenuante nel caso in cui la
lesività del fatto sia stata modesta, e, viceversa,
di circostanze aggravanti qualora la soggettività degli
autori dei delitti sia significativa in relazione alla lesività
del fatto; nel rafforzamento dell'istituto della confisca;
nella riformulazione delle norme penali fallimentari. Prevista
in ultimo la riforma della disciplina dei procedimenti giurisdizionali
appartenenti all'area riservata al giudice ordinario, basata
sui seguenti criteri. In particolare è prevista l'istituzione
di sezioni specializzate, presso i tribunali di città
sede di corte di appello e presso le corti di appello e la
Corte di cassazione, per la trattazione di controversie che
richiedono conoscenze specifiche nei settori economico e finanziario,
con competenza su tutte le questioni in materia societaria,
concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa, nonché
in materia fallimentare, bancaria e creditizia. (16 luglio
2001)
Ddl
Camera 1137 del -Delega al Governo per la riforma del diritto
societario
Articolo 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti la riforma organica
della disciplina delle società di capitali e cooperative,
la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti
le società commerciali, nonché nuove norme sulla
giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie
di cui all'articolo 11.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai princìpi e ai
criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato
della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché
sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato
parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga
a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni
correttive ed integrative nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura
di cui al comma 4.
Articolo 2.
(Princìpi
generali in materia di società di capitali).
1. La riforma del sistema delle società di capitali
di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro
V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata
ai seguenti princìpi generali:
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita,
la crescita e la competitività delle imprese, anche
attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali
dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società
e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità
degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società, tenendo
conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo
conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze
delle imprese, anche in considerazione della composizione
sociale e delle modalità di finanziamento;
f) nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa
economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa,
prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società
a responsabilità limitata e l'altro alla società
per azioni, ivi compresa la variante della società
in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società
per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in differenti
tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei
soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo princìpi
di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti;
i) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure
concorsuali, individuando i criteri di applicazione, con i
necessari coordinamenti con la disciplina delle società
di persone.
Articolo
3.
(Società
a responsabilità limitata).
1. La riforma della disciplina della società a responsabilità
limitata è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, modellato
sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine
sociale;
b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali
tra i soci;
d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel
rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando
il giudizio di omologazione, nonché gli adempimenti
non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei
rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando
altresì le modalità del controllo notarile in
relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;
b) determinare la misura minima del capitale in coerenza con
la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla
base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti
in natura nel rispetto del principio di certezza del valore
a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture
organizzative, ai procedimenti decisionali della società
ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con
particolare riferimento alle azioni di responsabilità;
f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina
del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale,
nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il
principio di tutela dell'integrità del capitale sociale
e gli interessi dei creditori sociali;
g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento
di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo
il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando
esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in
quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio
un controllo legale dei conti;
i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori
sociali, norme inderogabili per la formazione e la conservazione
del capitale sociale e la liquidazione della società.
Articolo
4.
(Società
per azioni).
1. La disciplina della società per azioni è
modellata sulle esigenze proprie delle imprese a compagine
sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza
centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione
sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del
capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio
nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli
investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà
un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società
saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado
di imperatività in considerazione del ricorso al mercato
dei capitali.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando
peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili
a società che fanno ricorso al mercato dei capitali
norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo
contabile affidato ad un revisore esterno;
2) consentire l'azione sociale di responsabilità da
parte di una minoranza dei soci;
3) fissare i quorum per le assemblee straordinarie a tutela
della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci,
di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli
amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza
e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi
del giudizio di omologazione.
3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione,
la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto
del principio di certezza e di tutela dei terzi;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è
diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con
le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni
dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni,
limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità
di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso;
disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni
riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è
diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla
base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti
in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore
a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni
la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza
valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione
delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni
relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei
capitali e salve in ogni caso le riserve di attività
previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti
e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi
e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed
amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni,
attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia
statutaria di determinare l'organo competente e le relative
procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali,
la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria,
il procedimento assembleare anche relativamente alle forme
di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per
la partecipazione, alle modalità di discussione e di
voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare
le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità
e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi
di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa
ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità
di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e
l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla
invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti
le società per azioni o le società che le controllano,
che ne limiti la durata temporale e ne assicuri il necessario
grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;
d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria
e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum costitutivi
e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della
deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti
e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando
all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli
sull'amministrazione, la riforma è diretta a:
a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio
con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo,
al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni
tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al
controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli
amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la
possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti
di onorabilità, professionalità ed indipendenza
per la nomina alla carica;
c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento
all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa
sociale;
d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato sulla
compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale,
ed un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo
e di un organo di sorveglianza, di nomina assembleare e con
rappresentanza delle minoranze, che svolga le funzioni proprie
del collegio sindacale, nonché quelle, indicate nello
statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società,
anche opportunamente rivedendo la competenza dell'assemblea;
all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili,
le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le
responsabilità del collegio sindacale;
e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti
dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento
alle situazioni di conflitto di interesse.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie,
la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà
per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo
amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura
gestionale della società che non incidono sulle posizioni
soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto
di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati
controlli sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali,
la delega agli amministratori per escludere il diritto di
opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda
che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati
regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale;
eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale
determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela
dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, consentendone l'esercizio
anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma
alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il
caso di proroga della durata della società; individuare
in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati
alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità
del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Articolo
5.
(Società
cooperative).
1. La riforma della disciplina delle società cooperative
di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa
connessa è ispirata ai princìpi generali previsti
dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti
princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da
parte dei soci cooperatori;
b) favorire l'accesso delle società cooperative al
mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei
soci finanziatori;
c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni
assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno
sulla gestione;
d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale,
il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione
costituzionalmente riconosciuta.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che alle società cooperative si applichino,
in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente
dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società
per azioni e per la società a responsabilità
limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa
e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero
di soggetti;
b) prevedere che le norme dettate per le società per
azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono
obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci
finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia
su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici
perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare
il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori
e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché
il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più
ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;
c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato
dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello
scopo mutualistico e le riserve di attività previste
dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le
condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi
e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali
ed amministrativi;
d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine
sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari,
anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate
ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio
del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura
della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;
e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo
degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori,
consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
f) consentire che la regola generale del voto capitario possa
subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico
del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario
disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto
previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta
e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando
anche le funzioni delle associazioni di categoria;
i) eliminare il controllo dell'autorità governativa
sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera h);
l) coordinare la disciplina delle società cooperative
con quella sulla cooperazione bancaria.
Articolo 6.
(Disciplina
del bilancio).
1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa
fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica
della relativa disciplina e stabilire le modalità con
le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre
tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio
netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine
alla loro formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento
delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari
derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società,
in considerazione della loro vocazione internazionale e del
carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio
consolidato princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso
ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un
conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti
la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune
disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni
in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
Articolo
7.
(Trasformazione,
fusione, scissione).
1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione
e scissione è ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto,
per quanto concerne le società di capitali, delle direttive
comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle
trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio
successivo alle operazioni di fusione e di scissione.
Articolo
8.
(Scioglimento
e liquidazione).
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della
liquidazione delle società di capitali e cooperative
è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare
riguardo all'accertamento delle cause di scioglimento e al
procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare
gli effetti della cancellazione della società dal registro
delle imprese, il regime della responsabilità per debiti
non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità
per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche
prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità
e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare
i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori
con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione sulla
base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.
Articolo
9.
(Gruppi).
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi
di trasparenza e tale da assicurare che l'attività
di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse
del gruppo, delle società controllate e dei soci di
minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione
dell'interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza
al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme
di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita
della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto
di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo
di offerta pubblica di acquisto.
Articolo
10.
(Disciplina
degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società
commerciali).
1. La riforma della disciplina penale delle società
commerciali e delle materie connesse è ispirata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre
comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci,
nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai
soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero
occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine
di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno
i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità
al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od
amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere
la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i
rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia
di dichiarazione;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o
dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,
ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone
informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire,
per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare
che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari
del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a
cinque anni;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della
società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili
della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria
della società, ente o soggetto sottoposto a revisione;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno
i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena
della reclusione da uno a cinque anni;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori
che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti
od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività
di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci,
ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi,
consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a
causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito
di una società o di un consorzio, omette di eseguire,
nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di
un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto
degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte,
formano od aumentano fittiziamente il capitale della società
mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma
inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca
di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni;
7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel
fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente,
i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente
nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge
a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite
con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante, consistente nel fatto degli amministratori
che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della
società controllante, cagionando una lesione all'integrità
del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per
legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel
fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,
cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo
beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli,
cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali,
in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo
a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere
la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso
in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società
per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale;
specificare che non si considera ingiusto il profitto della
società collegata o del gruppo, se esso è compensato
da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della
revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa
di utilità, compiono od omettono atti in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo
di nocumento per la società; prevedere la pena della
reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità
a chi dà o promette l'utilità;
14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto
di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza
in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto
degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare
l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o
per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non
prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento
nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata
di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite
o ad una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie
false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici,
concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in
modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità
patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena
della reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti
falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche
di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni
e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte
di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla
vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione
di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì,
le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e
9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale,
delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della
presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse
a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di
legge, ledano i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali
riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile,
introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione
di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice
penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori
generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione
contabile della società; abrogare altresì le
fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari
ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio
bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle
lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa
di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze
aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori,
qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano
della lesività del fatto;
e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia
individuato mediante una qualifica o la titolarità
di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente
investito della qualifica o titolare della funzione è
equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa
funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza
di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo
i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire
altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme
riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli
amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità
pubblica di vigilanza di amministrare la società o
i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere
a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto
del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere
che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione
dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o
beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica
anche qualora i beni appartengano alla società, ente
o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato
commesso;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano
reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole
condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare
il dissesto della società;
h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle
lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori
generali o liquidatori nell'interesse della società,
si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile
di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche
della società conformemente alla disposizione dell'articolo
133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la
sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso
nell'interesse della società da persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori
generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato
realizzato se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la
sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente
sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato
adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali
da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del
codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle
introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare
ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti
al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento
rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante
l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse,
individuando altresì la loro più opportuna collocazione.
Articolo
11.
(Nuove
norme sulla giurisdizione).
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme
dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione
di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), secondo
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di
corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione
dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza
nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì
che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle
vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente
della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni
specializzate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie
attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:
1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese
le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni
sociali ed ai patti parasociali;
2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate
dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni
distintivi dell'impresa;
4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti
connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti
dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo
in cui ha sede l'impresa;
5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare
e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione
di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;
c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di
cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti
nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3),
nonché nella materia fallimentare e concorsuale in
genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
né incrementi di dotazioni organiche;
d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera
a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero
distretto, prevedendo che in una o più delle materie
attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio
di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso
le sezioni specializzate della corte di appello;
e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione
in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c),
tali da assicurare una specifica competenza professionale
nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere
altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque
la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere
adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale
dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma
1, il Governo è delegato a dettare regole processuali
da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza
delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:
a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini
processuali per le controversie nelle materie di competenza
delle sezioni;
b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità,
improntato a particolare celerità ed ispirato al modello
del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte
alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali
già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio
e con possibilità di reclamo immediato ad un organo
collegiale;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione
della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti
emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera a), con
la conseguente definitività degli effetti prodotti
da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino
efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi
per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio,
che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo
anche se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo
preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli
elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per
la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui
verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo
poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti
ai fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste,
che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti,
assicurino il rispetto dei princìpi del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata
dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate,
con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed
enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle
precedenti previsioni.
3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità
che gli statuti delle società commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra
le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza
delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia
concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione,
la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato
secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità
ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata,
anche per violazione di legge.
4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il
Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate
previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un
carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente
avvio.
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