Consiglio
europeo
Decisione 28 maggio 2001, n. 470
GIUSTIZIA E GIURISDIZIONE - Rete giudiziaria europea - Materia
civile commerciale - Istituzione
L. 14.10.1957, n. 1203
(G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L174)
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo
61, lettere c) e d), l'articolo 66 e l'articolo 67, paragrafo
1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del
Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico
e sociale, considerando quanto segue:
1)
L'Unione si è prefissa di mantenere e sviluppare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia al cui interno
sia garantita la libertà di circolazione delle persone.
2)
L'istituzione progressiva di questo spazio, nonché
il buon funzionamento del mercato interno, richiedono il miglioramento,
la semplificazione e l'accelerazione dell'effettiva cooperazione
giudiziaria tra gli Stati mem-bri in materia civile e commerciale.
3)
Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione, sul modo
migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam
concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
che è stato adottato dal Consiglio il 3 dicembre 1998
e approvato dal Consiglio europeo di Vienna l'Il e 12 dicembre
1998, riconosce che il potenziamento della cooperazione giudiziaria
in materia civile costituisce una tappa fondamentale nella
creazione di uno spazio giudiziario europeo che offra concreti
benefici ai cittadini dell'Unione.
4)
Il paragrafo 40 di detto piano d'azione prevede che venga
esaminata la possibilità di estendere ai procedi-menti
civili il principio della rete giudiziaria europea in materia
penale.
5)
Nelle conclusioni del vertice straordinario di Tampere, riunitosi
il 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha raccomandato
la creazione di un sistema di informa-zione facilmente accessibile,
che una rete di autorità nazionali competenti dovrebbe
provvedere ad alimenta-re e aggiornare.
6)
Per migliorare, semplificare e accelerare l'effettiva coope-razione
giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali,
è necessario creare a livello comuni-tario una struttura
di cooperazione organizzata in rete, ovvero la rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale.
7)
Rientrano in questa materia le misure di cui agli articoli
65 e 66 del trattato, da adottare a norma dell'articolo 67.
8)
Per garantire la realizzazione degli obiettivi della rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale è
opportuno che le disposizioni relative alla sua istituzione
vengano fissate da uno strumento giuridico comunitario vincolante.
9)
Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire migliorare
la cooperazione giudiziaria tra gli Stati mem-bri e consentire
un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono
far fronte a controversie con risvolti transnazionali, non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri
e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti
dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comu-nità può adottare misure
in base al principio di sussidia-rietà di cui all'articolo
5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità
di cui a detto articolo, la presente decisione non va al di
là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi in questione.
10)
La rete giudiziaria europea istituita dalla presente decisio-ne
mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati
membri in materia civile e commerciale, sia nei settori contemplati
dagli strumenti in vigore sia in quelli in cui non si applica
alcun strumento.
11)
In alcuni settori specifici, atti comunitari e strumenti internazionali
relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale prevedono già determinati meccanismi di
cooperazione. La rete giudiziaria europea in materia civile
e commerciale non si prefigge di sostituire questi meccanismi
e deve operare nel pieno rispetto dei medesimi. Le disposizioni
della presente decisione lasciano pertanto impregiudicati
gli atti comu-nitari o gli strumenti internazionali relativi
alla coopera-zione giudiziaria in materia civile e commerciale.
12)
La rete giudiziaria europea in materia civile e commercia-le
andrebbe posta in essere gradualmente, in base alla massima
collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Essa
dovrebbe avvalersi anche delle possibilità offerte
dalle moderne tecnologie di comunicazione e informazione.
13)
Per conseguire i propri obiettivi, la rete giudiziaria europea
in materia civile e commerciale deve fondarsi su punti di
contatto designati dagli Stati membri, nonché poter
contare sulla partecipazione delle autorità di questi
ultimi che hanno responsabilità specifiche nel campo
della cooperazione giudiziaria in materia civile e com-merciale.
Per garantire il buon funzionamento della rete sono indispensabili
contatti e riunioni periodiche tra i vari partecipanti.
14)
È essenziale che gli sforzi per creare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia si traducano in benefici
concreti per le persone che devono far fronte a contro-versie
con risvolti transnazionali. È pertanto necessario
che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
promuova l'accesso alla giustizia. A tal fine, in base alle
informazioni comunicate e attualizzate dai punti di contatto,
la rete dovrebbe predisporre progressivamente un sistema di
informazione accessibile sia al grande pubblico sia agli specialisti.
15)
La presente decisione non osta alla possibilità di
mettere a disposizione, all'interno della rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale o nei confronti del
pubblico, informazioni diverse da quelle in essa menzio-nate.
Di conseguenza, quanto menzionato nel titolo III non deve
ritenersi esaustivo.
16)
Le informazioni e i dati sono elaborati ai sensi della direttiva
95146/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, e della direttiva 97166/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997,
sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni.
17)
Per garantire che la rete giudiziaria europea in materia civile
e commerciale possa rimanere uno strumento efficace, incorporare
le migliori prassi in materia di cooperazione giudiziaria
e di funzionamento interno, nonché rispondere alle
aspettative del pubblico, occorre prevedere valutazioni periodiche
che consentano di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.
18) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, hanno notificato che
desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della
presente decisione.
19)
La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo
sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comu-nità europea,
non partecipa all'adozione della presente decisione e non
è di conseguenza vincolata da essa né è
soggetta alla sua applicazione,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
TITOLO I
PRINCIPI
DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Articolo 1
Istituzione
1.
È istituita tra gli Stati membri una rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale (in seguito denominata
la "rete).
2.
Ai fini della presente decisione, per "Stato membro"
si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2
Composizione
1.
La rete giudiziaria si compone di:
a)
punti di contatto designati dagli Stati membri a norma del
paragrafo 2;
b)
organi centrali ed autorità centrali previsti da atti
comuni-tari, strumenti internazionali cui gli Stati membri
parteci-pano o norme di diritto interno nella sfera della
coopera-zione giudiziaria in materia civile e commerciale;
c)
magistrati di collegamento previsti dall'azione comune 961277/GAI
del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati
di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria
fra gli Stati membri dell'Unio-ne europea (1), con responsabilità
nel campo della coope-razione in materia civile e commerciale;
d)
qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa
com-petente per la cooperazione giudiziaria in materia civile
e commerciale la cui appartenenza alla rete sia giudicata
opportuna dal rispettivo Stato membro.
2.
Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto. Se lo
reputa necessario, ciascuno Stato membro può tuttavia
designare un numero limitato di altri punti di contatto, in
funzione dell'esistenza di sistemi giuridici differenti, della
ripartizione interna delle competenze, dei compiti affidati
ai punti di contatto, o allo scopo di associare ai lavori
dei punti di contatto direttamente organi giudiziari che trattino
frequentemente controversie con risvolti transnazionali.
Qualora
uno Stato membro designi vari punti di contatto, fa in modo
che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.
3.
Gli Stati membri individuano le autorità di cui al
paragrafo 1, lettere b) e c).
4.
Gli Stati membri designano le autorità di cui al paragra-
fo 1, lettera d).
5.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo
20, gli estremi completi delle autorità di cui al paragrafo
1, con l'indicazione
a)
dei mezzi di comunicazione di cui esse dispongono;
b)
delle loro conoscenze linguistiche e
c)
ove opportuno, delle relative funzioni specifiche all'inter-
no della rete.
Articolo 3
Compiti
e attività della rete
1.
La rete ha il compito di:
a)
agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri
in materia civile e commerciale, compresi l'ideazione, la
progressiva predisposizione e l'aggiornamento di un sistema
d'informazione destinato ai membri della rete;
b)
ideare, predisporre progressivamente e tenere aggiornato un
sistema d'informazione accessibile al pubblico.
2.
Fatti salvi gli altri atti comunitari o strumenti internazio-nali
relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale, la rete sviluppa le proprie attività in
particolare con le finalità seguenti:
a)
assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti
transnazionali e agevolare le richieste di coopera-zione giudiziaria
tra gli Stati membri, in particolare ove non si applichi alcun
atto comunitario o strumento internazionale;
b)
garantire un'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari
o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri;
c)
predisporre e alimentare un sistema d'informazione, destinato
al pubblico, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile
e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti
comunitari e internazionali pertinenti, nonché sul
diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento
all'accesso alla giustizia. Articolo 4
Modalità
di funzionamento della rete
La
rete svolge i propri compiti in particolare secondo le modalità
seguenti:
1)
agevola gli opportuni contatti tra le autorità degli
Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per realizzare
i compiti previsti all'articolo 3;
2)
organizza riunioni periodiche tra i punti di contatto e i
suoi membri, ai sensi delle disposizioni previste dal titolo
11;
3)
elabora e mantiene aggiornate le informazioni relative alla
cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale,
nonché ai sistemi giuridici degli Stati membri di cui
al titolo III, conformemente ai sensi delle disposizioni previste
da tale titolo.
Articolo
5
Punti
di contatto
1.
I punti di contatto sono a disposizione delle autorità
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), per
svolgere i compiti previsti all'articolo 3.
1
punti di contatto sono a disposizione altresì delle
autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri,
con le stesse finalità, secondo le modalità
decise da ciascuno Stato membro.
2.
In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:
a)
fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione
giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 3,
agli altri punti di contatto, alle autorità di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e alle autorità
giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire
loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili
e di stabilire i contatti diretti più appropriati;
b)
cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere
quando si presenta una richiesta di cooperazione giudizia-ria,
fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo
6;
c)
agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste
di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessa-to,
in particolare ove varie richieste delle autorità giudizia-rie
di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato
membro;
d)
collaborare all'organizzazione delle riunioni di cui all'arti-
colo 9 e parteciparvi;
e)
collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni
di cui al titolo III, in particolare del sistema d'informazione
destinato al pubblico, secondo le modalità previste
da tale titolo.
3.
Qualora un punto di contatto riceva una richiesta d'informazione
da un altro membro della rete alla quale non è in grado
di dare seguito, la trasmette al punto di contatto o al membro
della rete più idoneo a provvedervi. II punto di contatto
si tiene a disposizione per fornire ogni possibile forma di
assistenza utile per contatti successivi.
4.
Nei settori in cui gli atti comunitari o gli strumenti internazionali
prevedono già autorità incaricate di agevolare
la cooperazione giudiziaria, i punti di contatto invitano
i richie-denti a rivolgersi a tali autorità.
Articolo
6
Autorità
competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti
internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia
civile e commerciale
1.
L'integrazione nella rete delle autorità competenti
previ-ste degli atti comunitari o degli strumenti internazionali
relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale, lascia impregiudicate le competenze attribuite
loro dall'atto o dallo strumento che ne prevede la designazione.
I
contatti all'interno della rete lasciano impregiudicati i
contatti regolari o occasionali tra queste autorità.
2.
In ciascuno Stato membro le autorità previste dagli
atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi
alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale,
nonché i punti di contatto della rete, si incontrano
e scambiano le proprie opinioni ad intervalli regolari, per
dare la massima diffusione alle rispettive esperienze.
3.
I punti di contatto della rete si tengono a disposizione delle
autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti
internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia
civile e commerciale, per fornire loro ogni possibile forma
di assistenza.
Articolo
7
Conoscenze
linguistiche dei punti di contatto
Per
agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro
provvede a che i suoi punti di contatto dispongano di una
conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale delle istituzioni
della Comunità europea diversa dalla loro, tenuto conto
del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto
degli altri Stati membri.
Gli
Stati membri agevolano e favoriscono la formazione linguistica
specializzata del personale dei punti di contatto e promuovono
gli scambi tra i punti di contatto degli Stati membri.
Articolo
8
Mezzi
di comunicazione
I
punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più
idonei per rispondere con la massima efficacia e tempestività
a tutte le richieste ad essi rivolte.
TITOLO II
RIUNIONE
ALL'INTERNO DELLA RETE
Articolo
9
Riunioni
dei punti di contatto
1.
I punti di contatto della rete si riuniscono almeno una volta
per semestre, a norma dell'articolo 12.
2.
Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunio-ni
da uno o più punti di contatto, che possono essere
accompagnati da altri membri della rete, senza comunque superare
il numero di quattro rappresentanti per Stato membro.
3.
La prima riunione dei punti di contatto si terrà entro
il 1° marzo 2003, fatta salva la possibilità di
convocare riunioni preparatorie prima di tale data.
Articolo
10
Oggetto
delle riunioni periodiche dei punti di contatto
1.
Le riunioni periodiche dei punti di contatto servono a:
a)
permettere loro di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze,
in particolare in ordine al funzionamento della rete;
b)
offrire una piattaforma di discussione per i problemi pratici
e giuridici che gli Stati membri incontrano nel quadro della
cooperazione giudiziaria, in particolare per quel che riguarda
l'applicazione delle misure adottate dalla Comunità
europea;
c)
individuare le migliori prassi nel settore della cooperazio-ne
giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché
garantire la diffusione delle relative informazioni all'inter-no
della rete;
d)
scambiare dati e punti di vista, in particolare in merito
alla struttura, all'organizzazione, al contenuto e all'acces-sibilità
delle informazioni disponibili di cui al titolo III;
e)
definire orientamenti per la progressiva elaborazione delle
schede informative di cui all'articolo 15, con particolare
riferimento agli argomenti da trattare e alla forma di tali
schede;
f)
individuare iniziative specifiche diverse da quelle di cui
al titolo III, ma che presentino finalità analoghe.
2.
Nelle riunioni dei punti di contatto, gli Stati membri provvedono
ad illustrare l'esperienza ricavata dal funziona-mento dei
meccanismi specifici di cooperazione previsti dagli atti comunitari
o dagli strumenti internazionali vigenti.
Articolo
11
Riunioni
dei membri della rete
1.
Si terranno riunioni aperte a tutti i membri della rete per
dare loro la possibilità di conoscersi e di scambiare
le proprie esperienze, nonché per offrire loro una
piattaforma di discussione sui problemi pratici e giuridici
riscontrati e per trattare questioni specifiche.
Le
riunioni possono essere convocate anche per trattare questioni
specifiche.
2.
Le riunioni sono convocate ove opportuno e ai sensi dell'articolo
12.
3.
La Commissione, in stretta collaborazione con la presi-denza
del Consiglio e con gli Stati membri, fissa per ogni riunione
il numero massimo di partecipanti.
Articolo
12
Organizzazione
e svolgimento delle riunioni della rete
1.
La Commissione, in stretta collaborazione con la Presi-denza
del Consiglio e gli Stati membri, convoca e organizza le riunioni
di cui agli articoli 9 e 11. Essa presiede le riunioni, oltre
a svolgere le relative mansioni di segreteria.
2.
Prima di ciascuna riunione, la Commissione fissa il progetto
di ordine del giorno, d'accordo con la Presidenza del Consiglio
e in consultazione con gli Stati membri, attraverso i rispettivi
punti di contatto.
3.
Il progetto di ordine del giorno viene comunicato prima della
riunione ai punti di contatto, i quali possono chiedere di
apportarvi modifiche o di inserire altri argomenti.
4.
Al termine di ciascuna riunione la Commissione stila un resoconto
che viene comunicato ai punti di contatto.
5.
Le riunioni dei punti di contatto e dei membri della rete
possono aver luogo in qualsiasi Stato membro.
TITOLO
III
INFORMAZIONI
DISPONIBILI ALL'INTERNO DELLA RETE SISTEMA D'INFORMAZIONE
DESTINATO AL PUBBLICO
Articolo
13
Informazioni
diffuse all'interno della rete
1.
Le informazioni diffuse all'interno della rete compren- dono:
a)
i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 5;
b)
qualsiasi altra informazione ritenuta utile dai punti di contatto
per il corretto funzionamento della rete.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la Commissione, in consultazione
con i punti di contatto, predispone progressivamente un sistema
elettronico di scambio di informazioni crittografato e di
accesso limitato.
Articolo
14
Sistema
di informazione destinato al pubblico
1.
È istituito progressivamente un sistema di informazione
destinato al pubblico che si avvale di Internet, compreso
il sito web della rete a norma degli articoli 17 e 18.
2.
II sistema di informazione comprende i seguenti ele- menti:
a)
gli atti comunitari vigenti o in preparazione, relativi alla
cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
b)
le misure nazionali volte a dare attuazione, sul piano interno,
agli strumenti vigenti di cui alla lettera a);
c)
gli strumenti internazionali in vigore, relativi alla coopera-zione
giudiziaria in materia civile e commerciale, a cui gli Stati
membri partecipano nonché le dichiarazioni e riserve
formulate nel quadro di questi strumenti;
d)
gli elementi pertinenti della giurisprudenza comunitaria nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale;
e)
le schede informative di cui all'articolo 15.
3.
Ai fini dell'accesso all'informazione di cui al paragrafo
2, lettere da a) aAd), la rete, sul proprio sito, si avvale,
se opportuno, di collegamenti con altri siti sui quali si
trovano le informazioni originali.
4.
Allo stesso modo, il sito della rete agevolerà l'accesso
alle iniziative analoghe di informazione del pubblico in settori
collaterali, nonché a siti contenenti informazioni
sui sistemi giuridici degli Stati membri.
Articolo
15
Schede
informative
1.
Le schede informative vengono preparate in via priorita-ria
su questioni relative all'accesso alla giustizia negli Stati
membri e comprendono informazioni relative alle modalità
per adire gli organi giurisdizionali e all'assistenza giudiziaria,
indipendentemente da altre iniziative comunitarie, di cui
la rete tiene massimo conto.
2.
Le schede informative devono essere pratiche e concise. Devono
essere redatte in un linguaggio facilmente comprensi-bile
e contenere informazioni pratiche per il pubblico. Esse devono
essere predisposte progressivamente almeno sui temi seguenti:
a)
principi del sistema giuridico e dell'ordinamento giudizia-
rio degli Stati membri;
b)
modalità per adire gli organi giurisdizionali, con
particola-re riferimento ai casi di minore rilevanza e conseguenti
procedure giudiziarie, comprese le possibilità e le
proce-dure di ricorso;
c)
condizioni e modalità per ottenere l'assistenza giudiziaria,
comprese descrizioni dei compiti delle organizzazioni non
governative che operano nel settore, tenendo conto dei lavori
già condotti nel quadro del dialogo coi cittadini;
d)
norme nazionali in materia di notificazione e comunica- zione
degli atti;
e)
norme e procedure per l'esecuzione delle sentenze emesse in
un altro Stato membro;
possibilità
e procedure per ottenere misure conservative, in particolare
per quel che riguarda il sequestro dei beni ai fini dell'esecuzione
di una sentenza;
g)
possibilità di comporre controversie con metodi alternati-vi
e indicazione dei centri nazionali d'informazione e di assistenza
della rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
h)
organizzazione e funzionamento delle professioni forensi.
4.
Nelle schede, se opportuno, sono riportati elementi della
giurisprudenza pertinente degli Stati membri.
5.
Le schede informative possono contenere dati più detta-
gliati ad uso degli specialisti.
Articolo
16
Aggiornamento
delle informazioni
Tutte
le informazioni diffuse all'interno della rete e al pubblico,
a norma degli articoli 13, 14 e 15, vengono aggiornate regolarmente.
Articolo
17
Ruolo
della Commissione nell'ambito del sistema di informazione
al pubblico
La
Commissione:
1)
è responsabile della gestione del sistema di informazione
destinato al pubblico;
2)
in consultazione con i punti di contatto, allestisce un sito
Web della rete sul proprio sito Internet;
3)
fornisce informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto
comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza
comunitaria, a norma dell'articolo 14;
4)
a) assicura che le schede informative abbiano un formato uniforme
e contengano tutte le informazio-ni giudicate necessarie dalla
rete;
b)
ne cura la traduzione nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni
della Comunità e le inserisce nel sito della rete.
Articolo
18
Ruolo
dei punti di contatto nell'ambito del sistema di informazione
al pubblico
I
punti di contatto assicurano che:
1)
siano fornite alla Commissione le informazioni necessarie
per alimentare e far funzionare il sistema di informazione;
2)
le informazioni inserite nel sistema siano esatte;
3)
siano notificati senza indugio alla Commissione i necessa-ri
aggiornamenti, non appena un'informazione va modifi-cata;
4)
siano progressivamente elaborate le schede informative relative
ai rispettivi Stati membri, secondo gli orientamen-ti di cui
all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
5)
sia data la massima diffusione alle schede informative inserite
nel sito della rete, nei rispettivi Stati membri.
TITOLO
IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
19
Riesame
1.
Entro il lo dicembre 2005, e successivamente almeno ogni cinque
anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione
della presente decisione, stilata in base alle informazioni
fornite dai punti di contatto. Tale relazione è accompagnata,
eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione.
2.
La relazione esamina, tra le varie questioni pertinenti, quelle
inerenti a un eventuale accesso diretto del pubblico ai punti
di contatto della rete, all'accesso delle professioni forensi
e alla possibilità di associarle ai lavori della rete,
nonché alle forme di sinergia con la rete comunitaria
di organi comunitari per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo. Esamina altresì
la relazione tra i punti di contatto della rete e le autorità
competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti
internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia
civile e commerciale.
Articolo
20
Predisposizione
degli elementi di base della rete
Entro
il 1° giugno 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione
le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.
Articolo
21
Data
di applicazione
La
presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre
2002, eccetto per quanto riguarda gli articoli 2 e 20, i quali
si applicano a decorrere dalla data di notifica della decisione
agli Stati membri destinatari.
Gli
Stati membri sono destinatari della presente decisione in
base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto
a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.
Per
il Consiglio
Il Presidente
T. BODSTROM
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