Commissione
di studio per la revisione sistematica del diritto commerciale
(Rovelli)
Le procedure concorsuali transfrontaliere
La
Commissione ha inteso come non compresa nell'ambito del proprio
mandato tutta la materia delle procedure concorsuali, che
pure tutti riconoscono bisognose, ormai, di una complessiva,
organica revisione, alla luce delle esigenze dell'economia,
e delle riforme di settore già intervenute (in particolare
quella sull'Amministrazione straordinaria ) e rendere possibile
una disciplina del dissesto che preveda apertura a forme normativamente
disciplinate, che diano spazio all'esplicarsi del "mercato"
sperimentando ricomposizioni del dissesto che vedano la partecipazione
dialogica delle varie classi dei creditori. Ma ha ritenuto
compresa nel richiamo alla ispirazione comunitaria e all'attenzione
a fenomeni di internalizzazione dei conflitti, la materia
dell'insolvenza transnazionale, predisponendo, così una completa
ipotesi di disciplina normativa dell'insolvenza transfrontaliera.
L'esigenza di realizzare un coordinamento tra gli ordinamenti,
a diverso titolo, collegati con fallimenti aventi implicazioni
transfrontaliere, riguarda e accomuna tutti i paesi industrializzati.
Ormai da tempo si sono evidenziati i problemi derivanti dall'insolvenza
transnazionale, in particolare in merito all'individuazione
del giudice competente, alla determinazione della legge applicabile
e al riconoscimento dei provvedimenti pronunciati all'estero.
A livello internazionale, però, non sono state elaborate soluzioni
adeguate; le convenzioni dedicate all'argomento hanno, infatti,
un ambito di applicazione limitato (solitamente si tratta
di convenzioni bilaterali), mentre i pochi esempi di trattati
a carattere multilaterale non sempre riescono a raggiungere
il numero di ratifiche sufficienti per l'entrata in vigore.
Solo in sede comunitaria, dopo un lungo e travagliato periodo
di elaborazione, il 23 novembre 1995 è stata aperta alla ratifica
la convenzione per la disciplina del fallimento transfrontaliero,
mai entrata in vigore. Dopo l'approvazione del trattato di
Amsterdam, che ha ampliato le competenze comunitarie, è stato
possibile per la Repubblica federale di Germania e per la
Finlandia presentare una proposta di regolamento per la disciplina
del fallimento transfrontaliero, che riprende il testo della
convenzione. Detta proposta è stata approvata dal Consiglio
il 29 maggio 2000, ed è destinata ad entrare in vigore il
31 maggio 2002. Il regolamento è, peraltro, destinato ad applicarsi
alle sole procedure d'insolvenza a carattere transfrontaliero
relative a soggetti che abbiano il centro degli interessi
principali nell'ambito del territorio comunitario. Esso, inoltre,
necessita, in alcune sue parti, di integrazione ad opera del
diritto interno degli Stati contraenti. Il compito di provvedere
al riguardo è lasciato all'iniziativa dei singoli Stati contraenti
e, in particolare, alla disciplina interna di diritto internazionale
privato, attualmente carente nell'ordinamento italiano. Con
la recente approvazione della legge italiana di riforma del
diritto internazionale privato (l. 218/95) si è persa l'occasione
per stabilire quali siano gli effetti che le procedure di
insolvenza aperte all'estero possono avere nell'ordinamento
interno e per tentare di effettuarne un coordinamento rispetto
a procedimenti eventualmente aperti nello Stato. Nessuna disposizione
specifica è contenuta nella legge di riforma né in ordine
la possibilità di riconoscere decisioni fallimentari straniere,
né in ordine ai requisiti cui condizionare la produzione dei
loro effetti; tanto meno, sono previste modalità per garantire
una collaborazione efficace tra corti o autorità italiane
e corti o autorità appartenenti a paesi stranieri. Il progetto
allegato vuole colmare dette lacune, tenendo conto della disciplina
contenuta nel regolamento comunitario, per integrarlo, nelle
ipotesi di procedure d'insolvenza che riguardino debitori
localizzati nella Comunità e dare una soluzione autonoma alle
questioni che possono sorgere a seguito dell'apertura di procedure
d'insolvenza a carattere transfrontaliero relative a soggetti
che abbiano il centro degli interessi principali fuori dal
territorio comunitario. Il progetto, senza pregiudizio per
l'applicazione delle disposizioni comunitarie, delle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e della disciplina relativa
a procedure d'insolvenza previste da norme speciali in relazione
a particolari tipologie di debitori, si applica a qualunque
procedura concorsuale che sia fondata sull'insolvenza del
debitore, comporti il suo spossessamento e implichi la designazione
di un curatore. Esso si fonda sul principio dell'universalità
limitata, per cui la procedura principale aperta nel centro
degli interessi principali del debitore coinvolge tutti i
suoi beni, ovunque localizzati e interessa tutti i creditori,
ovunque residenti o domiciliati, salvo l'esistenza di una
procedura territoriale o l'apertura di una procedura secondaria.
Nell'ordinamento italiano è possibile aprire tre diversi tipi
di procedura d'insolvenza: principale, territoriale e secondaria.
La procedura principale è aperta quando nello Stato è situato
il centro degli interessi principali del debitore, non ha
necessariamente carattere liquidatorio ed ha una portata tendenzialmente
universale. La procedura territoriale è aperta in Italia prima
del riconoscimento di una procedura principale straniera,
quando nello Stato si trova una dipendenza del debitore; questa
non ha necessariamente carattere liquidatorio, coinvolge solamente
i beni del debitore localizzati in Italia e interessa i creditori
residenti o domiciliati nello Stato. Dopo l'eventuale riconoscimento
della procedura principale straniera, la procedura territoriale
si trasforma in procedura secondaria, pur non dovendo necessariamente
assumere carattere liquidatorio. La procedura secondaria è
aperta in Italia dopo il riconoscimento di una procedura principale
straniera, quando nel territorio dello Stato sia situata una
dipendenza del debitore o, in mancanza, siano localizzati
beni ad esso appartenenti; questa ha necessariamente carattere
liquidatorio, coinvolge i beni del debitore localizzati in
Italia e interessa i creditori domiciliati o residenti nello
Stato. Per quanto riguarda il riconoscimento di provvedimenti
stranieri relativi ad una procedura d'insolvenza, la disciplina
si discosta notevolmente dai contenuti del regolamento. Il
riconoscimento non è automatico, ma condizionato all'accertamento
della sussistenza di una serie di requisiti che la Corte d'appello
dovrà verificare, primo fra tutti la competenza internazionale
dell'autorità straniera, che deve necessariamente essere quella
del centro degli interessi principali del debitore. In secondo
luogo è possibile riconoscere provvedimenti riguardante debitori
che, per la loro qualità, potrebbero essere assoggettati a
procedure d'insolvenza nell'ordinamento italiano; di conseguenza
non verranno riconosciuti quei provvedimenti stranieri che
dichiarino l'insolvenza di soggetti privi della qualifica
di imprenditore commerciale. Per quanto riguarda gli effetti
del riconoscimento, questo determina, se è aperta una procedura
territoriale in Italia, la sua trasformazione in procedura
secondaria; in caso contrario l'apertura di una procedura
secondaria o l'estensione degli effetti della procedura principale
straniera ai beni presenti in Italia. Nella prima ipotesi,
il curatore italiano deve comunicare, senza ritardo, qualsiasi
informazione che possa essere utile al curatore della procedura
straniera e, una volta soddisfatti i creditori domiciliati
o residenti nello Stato, trasferirgli il residuo dell'attivo.
Nella seconda ipotesi, invece, il curatore straniero può esercitare
in Italia, pur nel rispetto della normativa interna, tutti
i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di
apertura e, inoltre, proporre azioni revocatorie purché relative
a rapporti regolati dal diritto italiano o aventi ad oggetto
beni localizzati nello Stato.
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