Commissione di studio per la revisione sistematica del diritto commerciale (Rovelli)

Le procedure concorsuali transfrontaliere

La Commissione ha inteso come non compresa nell'ambito del proprio mandato tutta la materia delle procedure concorsuali, che pure tutti riconoscono bisognose, ormai, di una complessiva, organica revisione, alla luce delle esigenze dell'economia, e delle riforme di settore già intervenute (in particolare quella sull'Amministrazione straordinaria ) e rendere possibile una disciplina del dissesto che preveda apertura a forme normativamente disciplinate, che diano spazio all'esplicarsi del "mercato" sperimentando ricomposizioni del dissesto che vedano la partecipazione dialogica delle varie classi dei creditori. Ma ha ritenuto compresa nel richiamo alla ispirazione comunitaria e all'attenzione a fenomeni di internalizzazione dei conflitti, la materia dell'insolvenza transnazionale, predisponendo, così una completa ipotesi di disciplina normativa dell'insolvenza transfrontaliera. L'esigenza di realizzare un coordinamento tra gli ordinamenti, a diverso titolo, collegati con fallimenti aventi implicazioni transfrontaliere, riguarda e accomuna tutti i paesi industrializzati. Ormai da tempo si sono evidenziati i problemi derivanti dall'insolvenza transnazionale, in particolare in merito all'individuazione del giudice competente, alla determinazione della legge applicabile e al riconoscimento dei provvedimenti pronunciati all'estero. A livello internazionale, però, non sono state elaborate soluzioni adeguate; le convenzioni dedicate all'argomento hanno, infatti, un ambito di applicazione limitato (solitamente si tratta di convenzioni bilaterali), mentre i pochi esempi di trattati a carattere multilaterale non sempre riescono a raggiungere il numero di ratifiche sufficienti per l'entrata in vigore. Solo in sede comunitaria, dopo un lungo e travagliato periodo di elaborazione, il 23 novembre 1995 è stata aperta alla ratifica la convenzione per la disciplina del fallimento transfrontaliero, mai entrata in vigore. Dopo l'approvazione del trattato di Amsterdam, che ha ampliato le competenze comunitarie, è stato possibile per la Repubblica federale di Germania e per la Finlandia presentare una proposta di regolamento per la disciplina del fallimento transfrontaliero, che riprende il testo della convenzione. Detta proposta è stata approvata dal Consiglio il 29 maggio 2000, ed è destinata ad entrare in vigore il 31 maggio 2002. Il regolamento è, peraltro, destinato ad applicarsi alle sole procedure d'insolvenza a carattere transfrontaliero relative a soggetti che abbiano il centro degli interessi principali nell'ambito del territorio comunitario. Esso, inoltre, necessita, in alcune sue parti, di integrazione ad opera del diritto interno degli Stati contraenti. Il compito di provvedere al riguardo è lasciato all'iniziativa dei singoli Stati contraenti e, in particolare, alla disciplina interna di diritto internazionale privato, attualmente carente nell'ordinamento italiano. Con la recente approvazione della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato (l. 218/95) si è persa l'occasione per stabilire quali siano gli effetti che le procedure di insolvenza aperte all'estero possono avere nell'ordinamento interno e per tentare di effettuarne un coordinamento rispetto a procedimenti eventualmente aperti nello Stato. Nessuna disposizione specifica è contenuta nella legge di riforma né in ordine la possibilità di riconoscere decisioni fallimentari straniere, né in ordine ai requisiti cui condizionare la produzione dei loro effetti; tanto meno, sono previste modalità per garantire una collaborazione efficace tra corti o autorità italiane e corti o autorità appartenenti a paesi stranieri. Il progetto allegato vuole colmare dette lacune, tenendo conto della disciplina contenuta nel regolamento comunitario, per integrarlo, nelle ipotesi di procedure d'insolvenza che riguardino debitori localizzati nella Comunità e dare una soluzione autonoma alle questioni che possono sorgere a seguito dell'apertura di procedure d'insolvenza a carattere transfrontaliero relative a soggetti che abbiano il centro degli interessi principali fuori dal territorio comunitario. Il progetto, senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni comunitarie, delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e della disciplina relativa a procedure d'insolvenza previste da norme speciali in relazione a particolari tipologie di debitori, si applica a qualunque procedura concorsuale che sia fondata sull'insolvenza del debitore, comporti il suo spossessamento e implichi la designazione di un curatore. Esso si fonda sul principio dell'universalità limitata, per cui la procedura principale aperta nel centro degli interessi principali del debitore coinvolge tutti i suoi beni, ovunque localizzati e interessa tutti i creditori, ovunque residenti o domiciliati, salvo l'esistenza di una procedura territoriale o l'apertura di una procedura secondaria. Nell'ordinamento italiano è possibile aprire tre diversi tipi di procedura d'insolvenza: principale, territoriale e secondaria. La procedura principale è aperta quando nello Stato è situato il centro degli interessi principali del debitore, non ha necessariamente carattere liquidatorio ed ha una portata tendenzialmente universale. La procedura territoriale è aperta in Italia prima del riconoscimento di una procedura principale straniera, quando nello Stato si trova una dipendenza del debitore; questa non ha necessariamente carattere liquidatorio, coinvolge solamente i beni del debitore localizzati in Italia e interessa i creditori residenti o domiciliati nello Stato. Dopo l'eventuale riconoscimento della procedura principale straniera, la procedura territoriale si trasforma in procedura secondaria, pur non dovendo necessariamente assumere carattere liquidatorio. La procedura secondaria è aperta in Italia dopo il riconoscimento di una procedura principale straniera, quando nel territorio dello Stato sia situata una dipendenza del debitore o, in mancanza, siano localizzati beni ad esso appartenenti; questa ha necessariamente carattere liquidatorio, coinvolge i beni del debitore localizzati in Italia e interessa i creditori domiciliati o residenti nello Stato. Per quanto riguarda il riconoscimento di provvedimenti stranieri relativi ad una procedura d'insolvenza, la disciplina si discosta notevolmente dai contenuti del regolamento. Il riconoscimento non è automatico, ma condizionato all'accertamento della sussistenza di una serie di requisiti che la Corte d'appello dovrà verificare, primo fra tutti la competenza internazionale dell'autorità straniera, che deve necessariamente essere quella del centro degli interessi principali del debitore. In secondo luogo è possibile riconoscere provvedimenti riguardante debitori che, per la loro qualità, potrebbero essere assoggettati a procedure d'insolvenza nell'ordinamento italiano; di conseguenza non verranno riconosciuti quei provvedimenti stranieri che dichiarino l'insolvenza di soggetti privi della qualifica di imprenditore commerciale. Per quanto riguarda gli effetti del riconoscimento, questo determina, se è aperta una procedura territoriale in Italia, la sua trasformazione in procedura secondaria; in caso contrario l'apertura di una procedura secondaria o l'estensione degli effetti della procedura principale straniera ai beni presenti in Italia. Nella prima ipotesi, il curatore italiano deve comunicare, senza ritardo, qualsiasi informazione che possa essere utile al curatore della procedura straniera e, una volta soddisfatti i creditori domiciliati o residenti nello Stato, trasferirgli il residuo dell'attivo. Nella seconda ipotesi, invece, il curatore straniero può esercitare in Italia, pur nel rispetto della normativa interna, tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura e, inoltre, proporre azioni revocatorie purché relative a rapporti regolati dal diritto italiano o aventi ad oggetto beni localizzati nello Stato.

 





 

 












 

 

 


2000 (c) ilFallimento.it - Ideato e diretto dal Dott. Raimondo Olmo
Torre Annunziata (Napoli) - Corso Umberto I, n.242