Commissione di studio per la revisione sistematica del diritto commerciale (Rovelli)

BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI INSOLVENZA TRANSFRONTALIERA

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini della presente legge:

a) per procedura d'insolvenza si intende qualunque procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del debitore, che comporta lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore o commissario. Tra le procedure d'insolvenza sono procedure di liquidazione quelle che comportano la liquidazione dei beni del debitore;

b) per procedura principale si intende la procedura d'insolvenza aperta nello Stato in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore; la procedura principale, regolata dalla legge italiana, non ha necessariamente carattere liquidatorio, coinvolge tutti i beni del debitore, ovunque localizzati (salvo l'apertura di procedure secondarie) e interessa i creditori, ovunque residenti o domiciliati;

c) per procedura territoriale si intende la procedura d'insolvenza aperta in Italia prima del riconoscimento di una procedura principale straniera, quando nel territorio dello Stato sia situata una dipendenza del debitore; la procedura territoriale, regolata dalla legge italiana, non ha necessariamente carattere liquidatorio, coinvolge i beni del debitore localizzati in Italia e interessa i creditori residenti o domiciliati nello Stato;

d) per procedura secondaria si intende la procedura d'insolvenza aperta in Italia dopo il riconoscimento di una procedura principale straniera, quando nel territorio dello Stato sia situata una dipendenza del debitore o, in mancanza, siano localizzati beni ad esso appartenenti; la procedura secondaria, regolata dalla legge italiana, ha necessariamente carattere liquidatorio (salvo quanto disposto nell'art. 5, comma I, lett. a), coinvolge i beni del debitore localizzati in Italia e interessa i creditori domiciliati o residenti nello Stato;

e) per le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria;

f) per dipendenza si intende qualsiasi luogo in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica organizzata.

Art. 2
(Giurisdizione italiana e competenza)

I. Quando in Italia sono localizzati:

a) il centro degli interessi principali del debitore, sussiste la giurisdizione italiana per l'apertura della procedura principale da pronunciarsi su decisione del tribunale fallimentare del luogo in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore;

b) una dipendenza del debitore, sussiste la giurisdizione italiana limitatamente all'apertura di una procedura territoriale o secondaria da pronunciarsi su decisione del tribunale fallimentare della dipendenza;

c) i beni del debitore, sussiste la giurisdizione italiana limitatamente all'apertura di una procedura secondaria da pronunciarsi su decisione del tribunale fallimentare del luogo in cui sono localizzati i beni.

II. Il tribunale che si è pronunciato sull'apertura della procedura, sia essa principale, territoriale o secondaria, è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni reali immobiliari per le quali restano ferme le competenze ordinarie.

III. Nelle ipotesi sub b) e c) non rileva la pendenza di procedure secondarie o territoriali straniere relative a dipendenze o beni localizzati all'estero.

IV. I crediti del fallito si intendono localizzati nel domicilio del suo debitore.

Art. 3
(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri)

I provvedimenti stranieri relativi ad una procedura d'insolvenza riguardante debitori che, per la loro qualità, possono essere assoggettati a procedure d'insolvenza nell'ordinamento italiano, sono riconosciuti, su ricorso del debitore, del curatore, di un creditore o del Pubblico ministero, quando:

a) sono pronunciati dall'autorità straniera dello Stato in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;

b) non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) sono esecutivi nello Stato d'origine;

d) non sono contrari ad altra decisione pronunciata da giudice italiano;

e) il riconoscimento non produce effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 4
(Competenza per il riconoscimento)

I. La competenza a pronunciarsi sul riconoscimento spetta alla Corte d'appello della dipendenza del debitore o, in difetto, del luogo in cui sono localizzati i beni.

II. La Corte d'appello si pronuncia, in camera di consiglio, con decreto da notificare al ricorrente, al debitore, al curatore e al Pubblico ministero

III. Contro il decreto, chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio, davanti alla stessa Corte d'appello entro 60 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione del provvedimento.

IV. Il decreto viene immediatamente trasmesso al tribunale fallimentare competente al pari della sentenza che decide l'opposizione.

V. Contro la sentenza che decide l'opposizione è ammesso unicamente ricorso per Cassazione per violazione di legge.

VI. Se il provvedimento straniero è stato sospeso nello Stato d'origine, la Corte d'appello, appena avuta la notizia, sospende il procedimento

VII. Il Pubblico ministero partecipa al procedimento

Art. 5

(Effetti del riconoscimento)

I. Il riconoscimento di un provvedimento straniero determina:

a) la trasformazione della procedura territoriale aperta in Italia in procedura secondaria. Qualora la procedura territoriale non sia una procedura di liquidazione, il tribunale fallimentare, sentiti il curatore straniero e quello italiano, decide se la procedura territoriale nonostante la sua trasformazione in secondaria mantenga carattere non liquidatorio, tenuto conto dello suo stato di avanzamento e degli interessi dei creditori;

b) l'apertura di una procedura secondaria o l'estensione degli effetti della procedura principale straniera ai beni presenti in Italia su decisione del tribunale fallimentare che si pronuncia, nel termine più breve possibile, con decreto. La scelta tra le alternative è operata dal tribunale tenuto conto delle esigenze di economia processuale e della consistenza dei beni del debitore nello Stato; quest'ultimo deve rendere apposita dichiarazione al riguardo. Sino a quando verrà operata tale scelta, il riconoscimento determina gli effetti patrimoniali previsti dalla legge fallimentare italiana.

II. La procedura secondaria non richiede un riesame dell'insolvenza del debitore già accertata nel provvedimento straniero riconosciuto.

III. In caso di apertura di una procedura secondaria, il curatore italiano deve comunicare, senza ritardo, qualsiasi informazione che possa essere utile al curatore della procedura principale, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.

IV. In caso di estensione della procedura straniera ai beni presenti nello Stato, senza apertura di una procedura secondaria, il curatore straniero può esercitare in Italia tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura. Nell'esercizio dei medesimi il curatore deve rispettare le legge italiana, in particolare in ordine alle modalità di liquidazione dei beni.

Art. 6
(Divieto di azioni esecutive individuali)

Fin dal momento della presentazione del ricorso per il riconoscimento del provvedimento straniero di apertura di una procedura principale, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione individuale esecutiva o conservativa relativa ai beni del debitore.

Art. 7
(Azione revocatoria)

A seguito di riconoscimento di una procedura principale straniera ed in caso di inerzia del curatore italiano o qualora non sia aperta alcuna procedura in Italia, il curatore straniero o un creditore da questi abilitato con dichiarazione scritta autenticata può proporre le azioni revocatorie per la dichiarazione d'inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori, così come disciplinate dal diritto italiano, purché riguardino rapporti regolati dal diritto italiano o abbiano ad oggetto beni localizzati nello Stato.

Art. 8
(Pubblicità)

I provvedimenti stranieri relativi alle procedure d'insolvenza riconosciute sono soggetti alle medesime forme di pubblicità previste per i corrispondenti provvedimenti italiani.

Art. 9
(Rapporti tra creditori)

I. Il creditore che in una procedura straniera abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati nella procedura italiana soltanto quando i creditori dello stesso grado abbiano ottenuto una quota equivalente.

II. Una volta soddisfatti i creditori domiciliati o residenti nello Stato il giudice delegato trasferisce, su richiesta del curatore della procedura secondaria, il residuo dell'attivo al curatore della procedura principale.

Art. 10
(Salvaguardia della disciplina internazionale e speciale)

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni comunitarie, delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e della disciplina relativa a procedure d'insolvenza previste da norme speciali, in relazione a particolari tipologie di debitori, quali imprese assicuratrici ed enti creditizi.





 

 












 

 

 


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