Commissione
di studio per la revisione sistematica del diritto commerciale
(Rovelli)
BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI INSOLVENZA TRANSFRONTALIERA
Art.
1
(Definizioni)
Ai
fini della presente legge:
a)
per procedura d'insolvenza si intende qualunque procedura
concorsuale fondata sull'insolvenza del debitore, che comporta
lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e
la designazione di un curatore o commissario. Tra le procedure
d'insolvenza sono procedure di liquidazione quelle che comportano
la liquidazione dei beni del debitore;
b)
per procedura principale si intende la procedura d'insolvenza
aperta nello Stato in cui è situato il centro degli
interessi principali del debitore; la procedura principale,
regolata dalla legge italiana, non ha necessariamente carattere
liquidatorio, coinvolge tutti i beni del debitore, ovunque
localizzati (salvo l'apertura di procedure secondarie) e interessa
i creditori, ovunque residenti o domiciliati;
c)
per procedura territoriale si intende la procedura d'insolvenza
aperta in Italia prima del riconoscimento di una procedura
principale straniera, quando nel territorio dello Stato sia
situata una dipendenza del debitore; la procedura territoriale,
regolata dalla legge italiana, non ha necessariamente carattere
liquidatorio, coinvolge i beni del debitore localizzati in
Italia e interessa i creditori residenti o domiciliati nello
Stato;
d)
per procedura secondaria si intende la procedura d'insolvenza
aperta in Italia dopo il riconoscimento di una procedura principale
straniera, quando nel territorio dello Stato sia situata una
dipendenza del debitore o, in mancanza, siano localizzati
beni ad esso appartenenti; la procedura secondaria, regolata
dalla legge italiana, ha necessariamente carattere liquidatorio
(salvo quanto disposto nell'art. 5, comma I, lett. a), coinvolge
i beni del debitore localizzati in Italia e interessa i creditori
domiciliati o residenti nello Stato;
e)
per le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi
principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria;
f)
per dipendenza si intende qualsiasi luogo in cui il debitore
esercita in maniera non transitoria un'attività economica
organizzata.
Art.
2
(Giurisdizione italiana e competenza)
I.
Quando in Italia sono localizzati:
a)
il centro degli interessi principali del debitore, sussiste
la giurisdizione italiana per l'apertura della procedura principale
da pronunciarsi su decisione del tribunale fallimentare del
luogo in cui è situato il centro degli interessi principali
del debitore;
b)
una dipendenza del debitore, sussiste la giurisdizione italiana
limitatamente all'apertura di una procedura territoriale o
secondaria da pronunciarsi su decisione del tribunale fallimentare
della dipendenza;
c)
i beni del debitore, sussiste la giurisdizione italiana limitatamente
all'apertura di una procedura secondaria da pronunciarsi su
decisione del tribunale fallimentare del luogo in cui sono
localizzati i beni.
II.
Il tribunale che si è pronunciato sull'apertura della
procedura, sia essa principale, territoriale o secondaria,
è competente a conoscere di tutte le azioni che ne
derivano, eccettuate le azioni reali immobiliari per le quali
restano ferme le competenze ordinarie.
III.
Nelle ipotesi sub b) e c) non rileva la pendenza di procedure
secondarie o territoriali straniere relative a dipendenze
o beni localizzati all'estero.
IV.
I crediti del fallito si intendono localizzati nel domicilio
del suo debitore.
Art.
3
(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri)
I
provvedimenti stranieri relativi ad una procedura d'insolvenza
riguardante debitori che, per la loro qualità, possono
essere assoggettati a procedure d'insolvenza nell'ordinamento
italiano, sono riconosciuti, su ricorso del debitore, del
curatore, di un creditore o del Pubblico ministero, quando:
a)
sono pronunciati dall'autorità straniera dello Stato
in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;
b)
non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c)
sono esecutivi nello Stato d'origine;
d)
non sono contrari ad altra decisione pronunciata da giudice
italiano;
e)
il riconoscimento non produce effetti contrari all'ordine
pubblico.
Art.
4
(Competenza per il riconoscimento)
I.
La competenza a pronunciarsi sul riconoscimento spetta alla
Corte d'appello della dipendenza del debitore o, in difetto,
del luogo in cui sono localizzati i beni.
II.
La Corte d'appello si pronuncia, in camera di consiglio, con
decreto da notificare al ricorrente, al debitore, al curatore
e al Pubblico ministero
III.
Contro il decreto, chiunque vi abbia interesse può
proporre opposizione, secondo le norme sul procedimento in
contraddittorio, davanti alla stessa Corte d'appello entro
60 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione del provvedimento.
IV.
Il decreto viene immediatamente trasmesso al tribunale fallimentare
competente al pari della sentenza che decide l'opposizione.
V.
Contro la sentenza che decide l'opposizione è ammesso
unicamente ricorso per Cassazione per violazione di legge.
VI.
Se il provvedimento straniero è stato sospeso nello
Stato d'origine, la Corte d'appello, appena avuta la notizia,
sospende il procedimento
VII.
Il Pubblico ministero partecipa al procedimento
Art.
5
(Effetti
del riconoscimento)
I.
Il riconoscimento di un provvedimento straniero determina:
a)
la trasformazione della procedura territoriale aperta in Italia
in procedura secondaria. Qualora la procedura territoriale
non sia una procedura di liquidazione, il tribunale fallimentare,
sentiti il curatore straniero e quello italiano, decide se
la procedura territoriale nonostante la sua trasformazione
in secondaria mantenga carattere non liquidatorio, tenuto
conto dello suo stato di avanzamento e degli interessi dei
creditori;
b)
l'apertura di una procedura secondaria o l'estensione degli
effetti della procedura principale straniera ai beni presenti
in Italia su decisione del tribunale fallimentare che si pronuncia,
nel termine più breve possibile, con decreto. La scelta
tra le alternative è operata dal tribunale tenuto conto
delle esigenze di economia processuale e della consistenza
dei beni del debitore nello Stato; quest'ultimo deve rendere
apposita dichiarazione al riguardo. Sino a quando verrà
operata tale scelta, il riconoscimento determina gli effetti
patrimoniali previsti dalla legge fallimentare italiana.
II.
La procedura secondaria non richiede un riesame dell'insolvenza
del debitore già accertata nel provvedimento straniero
riconosciuto.
III.
In caso di apertura di una procedura secondaria, il curatore
italiano deve comunicare, senza ritardo, qualsiasi informazione
che possa essere utile al curatore della procedura principale,
in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica
dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.
IV.
In caso di estensione della procedura straniera ai beni presenti
nello Stato, senza apertura di una procedura secondaria, il
curatore straniero può esercitare in Italia tutti i
poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di
apertura. Nell'esercizio dei medesimi il curatore deve rispettare
le legge italiana, in particolare in ordine alle modalità
di liquidazione dei beni.
Art.
6
(Divieto di azioni esecutive individuali)
Fin
dal momento della presentazione del ricorso per il riconoscimento
del provvedimento straniero di apertura di una procedura principale,
non può essere iniziata o proseguita alcuna azione
individuale esecutiva o conservativa relativa ai beni del
debitore.
Art.
7
(Azione revocatoria)
A
seguito di riconoscimento di una procedura principale straniera
ed in caso di inerzia del curatore italiano o qualora non
sia aperta alcuna procedura in Italia, il curatore straniero
o un creditore da questi abilitato con dichiarazione scritta
autenticata può proporre le azioni revocatorie per
la dichiarazione d'inefficacia degli atti pregiudizievoli
ai creditori, così come disciplinate dal diritto italiano,
purché riguardino rapporti regolati dal diritto italiano
o abbiano ad oggetto beni localizzati nello Stato.
Art.
8
(Pubblicità)
I
provvedimenti stranieri relativi alle procedure d'insolvenza
riconosciute sono soggetti alle medesime forme di pubblicità
previste per i corrispondenti provvedimenti italiani.
Art.
9
(Rapporti tra creditori)
I.
Il creditore che in una procedura straniera abbia recuperato
una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati
nella procedura italiana soltanto quando i creditori dello
stesso grado abbiano ottenuto una quota equivalente.
II.
Una volta soddisfatti i creditori domiciliati o residenti
nello Stato il giudice delegato trasferisce, su richiesta
del curatore della procedura secondaria, il residuo dell'attivo
al curatore della procedura principale.
Art.
10
(Salvaguardia della disciplina internazionale e speciale)
Le
disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione
delle disposizioni comunitarie, delle convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia e della disciplina relativa a procedure
d'insolvenza previste da norme speciali, in relazione a particolari
tipologie di debitori, quali imprese assicuratrici ed enti
creditizi.
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