Lecito
comunicare i dati sulle imprese insolventi
(Garante privacy 12.3.2000)
Non viola la legge sulla privacy comunicare dati sullo stato
d'insolvenza delle imprese, anche senza l'autorizzazione della
società interessata. Queste informazioni, infatti,
come pure quelle riguardanti i crediti e i debiti, rientrano
tra i dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
e in quanto tali possono essere utilizzati e divulgati anche
senza il consenso degli interessati. Lo ricorda il Garante
della privacy che su questa base ha respinto il ricorso presentato
da una società commerciale che intendeva opporsi alla
diffusione da parte di un'impresa creditrice di informazioni
sulla propria situazione patrimoniale. La contestazione riguardava
un presunto stato di insolvenza contenuto in una lettera inviata,
per il tramite di un legale, dall'impresa creditrice ad un'altra
società situata all'estero, allo scopo di diffidarla
dal pagare un debito a sua volta contratto con la società
ricorrente. Riaffermando principi contenuti in precedenti
provvedimenti, l'Autorità ha rigettato il ricorso dichiarando
infondata la richiesta di far cessare il trattamento di dati
acquisti e comunicati senza il consenso previsto dalla legge
sulla privacy. L'Autorità ha, inoltre, respinto le
considerazioni sulla mancata notificazione del trasferimento
dei dati all'estero da parte dell'avvocato della società
creditrice, poiché il trattamento di informazioni riguardanti
le persone giuridiche non è' soggetto a notifica e
comunque il libero professionista (l'avvocato, in questo caso)
non e' tenuto a notificare i trattamenti di dati svolti nell'ambito
delle proprie attività professionali. Respinta anche
la richiesta di rettifica delle informazioni patrimoniali
in possesso della controparte sul suo stato d'insolvenza,
nonché' sulla sussistenza e sull'ammontare del credito.
L'Autorità ha rilevato infatti la genericità
della richiesta per la mancanza sia di indicazioni circostanziate
sulle correzioni da apportare, sia di documenti atti a comprovare
i dati esatti sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
(17 marzo 2000)
Garante
per la tutela dei dati personali. 12-3-2000. Oggetto: Comunicazione
datisullo stato di insolvenza delle imprese.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
ESAMINATO il ricorso presentato dalla.... (ricorrente) nei
confronti dell'avv. .....(titolare del trattamento);
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo1998, n.
501;
VISTE le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n.501/1998,
con nota a firma del Segretario generale;
RELATORE il prof. Ugo De Siervo;
PREMESSO:
1.
La società ricorrente lamenta che l'avv. ...avrebbe
comunicato illecitamente ad unasocietà statunitense
"informazioni strettamente riservate attinenti la situazione
economica e finanziariadella...., peraltro non rispondenti
al vero".
In un fax del .... l'avvocato avrebbe diffidato la società
stessa ad effettuare un pagamento alla .....(di cui la società
statunitense era debitrice per una fornitura di merce), adducendo
lo stato di insolvenzadella ...... e invitando a soddisfare
le pretese di un proprio assistito che vantava crediti nei
confronti dellaricorrente.
Secondo quest'ultima, l'avvocato avrebbe perciò acquisito
e comunicato dati che la riguardano in assenzadi consenso
e senza provvedere alla preventiva notificazione del trasferimento
dei dati all'estero (articolo 28 legge n. 675) [1].
Dopo aver inviato all'avvocato formale "opposizione all'illecito
trattamento dei dati, con tutte le conseguentirettifiche erga
omnes", senza però ottenere risposta, la ricorrente
ha presentato ricorso ai sensidell'articolo 29 della legge
n. 675[2], chiedendo al Garante di far cessare l'illecito
trattamento dei dati personali, che sarebbe consistito "nella
illecita diffusione di notizie sulle condizioni patrimoniali
della società .... (oltretutto non corrispondenti al
vero) operata dall'Avvocato .".
2.
A seguito dell'invito del Garante ad aderire spontaneamente,
ha evidenziato che per la comunicazione dei dati non era necessario
acquisire il consenso della società, trattandosi di
informazioni relative allo svolgimento di attività
economiche (articolo 20, comma 1, lett. e), legge n. 675),
necessarie, peraltro, per tutelare i diritti del proprio assistito
in sede giudiziaria (articolo 20, comma 1, lett. g), legge
n. 675). Tale necessità avrebbe reso inoltre superflua
la preventiva notificazione all'Autorità del trasferimento
di dati all'estero, in particolare ai sensi dell'articolo
7, comma 5 ter, lett. f), in tema di trattamenti svolti da
liberi professionisti iscritti in albi.
Con successiva memoria e nell'audizione tenutasi presso l'Ufficio
del Garante in assenza del titolare del trattamento, la società
ricorrente ha prodotto diversi documenti ed ha contestato
le deduzioni di controparte, specie in relazione all'invocata
esigenza di difesa in sede giudiziaria, in ordine alla quale
ha fatto presente che non pendevano azioni legali nei confronti
della società.
La ricorrente ha precisato poi che le proprie richieste riguardano
la correzione delle informazioni ritenute non rispondenti
al vero e comunicate illecitamente dall'avvocato, nonché
l'attestazione che tale operazione è stata portata
a conoscenza della società statunitense (articolo 13,
comma 1, lett. c), num. 4), legge n. 675). In particolare,
la società chiede la correzione dell'affermazione secondo
cui la ...... verserebbe in stato di insolvenza, nonché
dell'informazione relativa "alla sussistenza e comunque
all'ammontare del credito vantato dal cliente dell'avv. ...".
In una ulteriore memoria, l'avvocato ha però contestato
quanto sostenuto dalla società ricorrente circa l'illecito
richiamo nella lettera inviata via fax "allo stato di
insolvenza e non di presunta inadempienza". Ciò
in quanto vi sarebbe stata comunque una "situazione di
pesantezza economica" della stessa società, la
quale non avrebbe prodotto documenti sufficienti per dimostrare
il contrario.
L'avvocato ha sottolineato altresì che le dichiarazioni
contenute nella medesima lettera sarebbero state riportate
per conto del proprio assistito e sarebbero da attribuire
direttamente a quest'ultimo, il quale, in tal senso, ha sottoscritto
la lettera stessa. Anche queste ultime osservazioni, però,
sono contestate dalla società ricorrente.
CIO'
PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:
3.
Il ricorso è infondato per quanto riguarda la richiesta
di opposizione al trattamento dei dati relativi alla situazione
economica e finanziaria della ricorrente e, in particolare,
alla loro comunicazione alla società statunitense.
Come constatato in precedenti occasioni da questa Autorità,
le informazioni relative alla solvibilità o allo stato
di insolvenza di un'impresa (come pure a crediti o a debiti
riferiti a quest'ultima) rientrano infatti tra i dati relativi
allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione
e divulgazione a terzi può avvenire anche senza il
consenso dell'interessato (artt. 12, comma 1, lett. f), e
20, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).
Sono quindi infondate le richieste relative alla comunicazione
dei dati avvenuta su base non consensuale. Sono parimenti
infondate le considerazioni concernenti la mancata notificazione
al Garante del trasferimento dei dati all'estero, in quanto
il trattamento dei dati in questione non è soggetto
a notificazione, riguardando dati attinenti a persone giuridiche,
ed essendo effettuato da un libero professionista iscritto
in albi (artt. 26, commi 1 e 2, e 28 della legge n. 675; articolo
7, comma 5 ter, lett. f), della medesima legge).
Tali considerazioni rendono pertanto superfluo esaminare se,
ai fini dell'esclusione del consenso, sussistesse l'esigenza
di tutelare un diritto in sede giudiziaria.
4.
Nel corso del procedimento, la società ricorrente ha
poi precisato l'oggetto delle proprie richieste a norma dell'articolo
13 della legge n. 675, rispetto all'iniziale opposizione al
trattamento ed alla comunicazione dei dati. Ha affermato quindi
nell'audizione di essere interessata ad ottenere la correzione
delle informazioni in possesso dell'avvocato sullo stato di
insolvenza e sulla sussistenza e l'ammontare del credito,
in quanto non rispondenti al vero (con attestazione dell'avvenuta
comunicazione di tale operazione alla società statunitense).
In proposito, va osservato che:
queste richieste, come da ultimo formulate dalla ricorrente
(rettificazione di taluni dati ritenuti inesatti e attestazione
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), numeri 3) e
4)), non possono essere agevolmente desunte né dalla
precedente istanza rivolta all'avvocato (strutturata invece
come formale opposizione ai sensi dell'articolo 29, comma
2, della legge n. 675 "all'illecito trattamento dei dati,
con tutte le conseguenti rettifiche erga omnes"), né
dal ricorso in esame, né dalle memorie successive (nelle
quali si insiste nell'opposizione al trattamento e nella segnalazione
dell'asserita illiceità dell'avvenuta comunicazione
di notizie riservate: v. anche l'atto di regolarizzazione
presentato dalla società ricorrente);
in ogni caso, la società ricorrente, anche da ultimo,
ha chiesto solo genericamente la correzione delle informazioni
che riguardano la propria situazione economica, senza indicare
però né le rettifiche da apportare, né
i documenti comprovanti i dati esatti, anche con riferimento
al credito vantato dal cliente dell'avv. ....
In relazione a quest'ultimo profilo, la società ricorrente
potrà peraltro far valere in altra sede le proprie
istanze relative alle informazioni ritenute lesive e rivolgere
inoltre nuove istanze di rettificazione dei dati direttamente
all'avvocato titolare del trattamento (ponendolo in grado
di fornire un idoneo riscontro sui dati forniti e di darne
comunicazione a terzi che ne sono stati in precedenza destinatari),
ripresentando semmai un ulteriore ricorso ai sensi dell'articolo
29 della legge n. 675/1996 nel caso in cui ritenga insoddisfatti
i propri diritti.
TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:
dichiara il ricorso infondato.
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