Lecito comunicare i dati sulle imprese insolventi
(Garante privacy 12.3.2000)


Non viola la legge sulla privacy comunicare dati sullo stato d'insolvenza delle imprese, anche senza l'autorizzazione della società interessata. Queste informazioni, infatti, come pure quelle riguardanti i crediti e i debiti, rientrano tra i dati relativi allo svolgimento di attività economiche, e in quanto tali possono essere utilizzati e divulgati anche senza il consenso degli interessati. Lo ricorda il Garante della privacy che su questa base ha respinto il ricorso presentato da una società commerciale che intendeva opporsi alla diffusione da parte di un'impresa creditrice di informazioni sulla propria situazione patrimoniale. La contestazione riguardava un presunto stato di insolvenza contenuto in una lettera inviata, per il tramite di un legale, dall'impresa creditrice ad un'altra società situata all'estero, allo scopo di diffidarla dal pagare un debito a sua volta contratto con la società ricorrente. Riaffermando principi contenuti in precedenti provvedimenti, l'Autorità ha rigettato il ricorso dichiarando infondata la richiesta di far cessare il trattamento di dati acquisti e comunicati senza il consenso previsto dalla legge sulla privacy. L'Autorità ha, inoltre, respinto le considerazioni sulla mancata notificazione del trasferimento dei dati all'estero da parte dell'avvocato della società creditrice, poiché il trattamento di informazioni riguardanti le persone giuridiche non è' soggetto a notifica e comunque il libero professionista (l'avvocato, in questo caso) non e' tenuto a notificare i trattamenti di dati svolti nell'ambito delle proprie attività professionali. Respinta anche la richiesta di rettifica delle informazioni patrimoniali in possesso della controparte sul suo stato d'insolvenza, nonché' sulla sussistenza e sull'ammontare del credito. L'Autorità ha rilevato infatti la genericità della richiesta per la mancanza sia di indicazioni circostanziate sulle correzioni da apportare, sia di documenti atti a comprovare i dati esatti sulla situazione patrimoniale dell'impresa. (17 marzo 2000)

Garante per la tutela dei dati personali. 12-3-2000. Oggetto: Comunicazione datisullo stato di insolvenza delle imprese.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato dalla.... (ricorrente) nei confronti dell'avv. .....(titolare del trattamento);
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo1998, n. 501;
VISTE le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n.501/1998, con nota a firma del Segretario generale;
RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. La società ricorrente lamenta che l'avv. ...avrebbe comunicato illecitamente ad unasocietà statunitense "informazioni strettamente riservate attinenti la situazione economica e finanziariadella...., peraltro non rispondenti al vero".
In un fax del .... l'avvocato avrebbe diffidato la società stessa ad effettuare un pagamento alla .....(di cui la società statunitense era debitrice per una fornitura di merce), adducendo lo stato di insolvenzadella ...... e invitando a soddisfare le pretese di un proprio assistito che vantava crediti nei confronti dellaricorrente.
Secondo quest'ultima, l'avvocato avrebbe perciò acquisito e comunicato dati che la riguardano in assenzadi consenso e senza provvedere alla preventiva notificazione del trasferimento dei dati all'estero (articolo 28 legge n. 675) [1].
Dopo aver inviato all'avvocato formale "opposizione all'illecito trattamento dei dati, con tutte le conseguentirettifiche erga omnes", senza però ottenere risposta, la ricorrente ha presentato ricorso ai sensidell'articolo 29 della legge n. 675[2], chiedendo al Garante di far cessare l'illecito trattamento dei dati personali, che sarebbe consistito "nella illecita diffusione di notizie sulle condizioni patrimoniali della società .... (oltretutto non corrispondenti al vero) operata dall'Avvocato .".

2. A seguito dell'invito del Garante ad aderire spontaneamente, ha evidenziato che per la comunicazione dei dati non era necessario acquisire il consenso della società, trattandosi di informazioni relative allo svolgimento di attività economiche (articolo 20, comma 1, lett. e), legge n. 675), necessarie, peraltro, per tutelare i diritti del proprio assistito in sede giudiziaria (articolo 20, comma 1, lett. g), legge n. 675). Tale necessità avrebbe reso inoltre superflua la preventiva notificazione all'Autorità del trasferimento di dati all'estero, in particolare ai sensi dell'articolo 7, comma 5 ter, lett. f), in tema di trattamenti svolti da liberi professionisti iscritti in albi.
Con successiva memoria e nell'audizione tenutasi presso l'Ufficio del Garante in assenza del titolare del trattamento, la società ricorrente ha prodotto diversi documenti ed ha contestato le deduzioni di controparte, specie in relazione all'invocata esigenza di difesa in sede giudiziaria, in ordine alla quale ha fatto presente che non pendevano azioni legali nei confronti della società.
La ricorrente ha precisato poi che le proprie richieste riguardano la correzione delle informazioni ritenute non rispondenti al vero e comunicate illecitamente dall'avvocato, nonché l'attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza della società statunitense (articolo 13, comma 1, lett. c), num. 4), legge n. 675). In particolare, la società chiede la correzione dell'affermazione secondo cui la ...... verserebbe in stato di insolvenza, nonché dell'informazione relativa "alla sussistenza e comunque all'ammontare del credito vantato dal cliente dell'avv. ...".
In una ulteriore memoria, l'avvocato ha però contestato quanto sostenuto dalla società ricorrente circa l'illecito richiamo nella lettera inviata via fax "allo stato di insolvenza e non di presunta inadempienza". Ciò in quanto vi sarebbe stata comunque una "situazione di pesantezza economica" della stessa società, la quale non avrebbe prodotto documenti sufficienti per dimostrare il contrario.
L'avvocato ha sottolineato altresì che le dichiarazioni contenute nella medesima lettera sarebbero state riportate per conto del proprio assistito e sarebbero da attribuire direttamente a quest'ultimo, il quale, in tal senso, ha sottoscritto la lettera stessa. Anche queste ultime osservazioni, però, sono contestate dalla società ricorrente.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso è infondato per quanto riguarda la richiesta di opposizione al trattamento dei dati relativi alla situazione economica e finanziaria della ricorrente e, in particolare, alla loro comunicazione alla società statunitense.
Come constatato in precedenti occasioni da questa Autorità, le informazioni relative alla solvibilità o allo stato di insolvenza di un'impresa (come pure a crediti o a debiti riferiti a quest'ultima) rientrano infatti tra i dati relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione a terzi può avvenire anche senza il consenso dell'interessato (artt. 12, comma 1, lett. f), e 20, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).
Sono quindi infondate le richieste relative alla comunicazione dei dati avvenuta su base non consensuale. Sono parimenti infondate le considerazioni concernenti la mancata notificazione al Garante del trasferimento dei dati all'estero, in quanto il trattamento dei dati in questione non è soggetto a notificazione, riguardando dati attinenti a persone giuridiche, ed essendo effettuato da un libero professionista iscritto in albi (artt. 26, commi 1 e 2, e 28 della legge n. 675; articolo 7, comma 5 ter, lett. f), della medesima legge).
Tali considerazioni rendono pertanto superfluo esaminare se, ai fini dell'esclusione del consenso, sussistesse l'esigenza di tutelare un diritto in sede giudiziaria.

4. Nel corso del procedimento, la società ricorrente ha poi precisato l'oggetto delle proprie richieste a norma dell'articolo 13 della legge n. 675, rispetto all'iniziale opposizione al trattamento ed alla comunicazione dei dati. Ha affermato quindi nell'audizione di essere interessata ad ottenere la correzione delle informazioni in possesso dell'avvocato sullo stato di insolvenza e sulla sussistenza e l'ammontare del credito, in quanto non rispondenti al vero (con attestazione dell'avvenuta comunicazione di tale operazione alla società statunitense).
In proposito, va osservato che:
queste richieste, come da ultimo formulate dalla ricorrente (rettificazione di taluni dati ritenuti inesatti e attestazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), numeri 3) e 4)), non possono essere agevolmente desunte né dalla precedente istanza rivolta all'avvocato (strutturata invece come formale opposizione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 675 "all'illecito trattamento dei dati, con tutte le conseguenti rettifiche erga omnes"), né dal ricorso in esame, né dalle memorie successive (nelle quali si insiste nell'opposizione al trattamento e nella segnalazione dell'asserita illiceità dell'avvenuta comunicazione di notizie riservate: v. anche l'atto di regolarizzazione presentato dalla società ricorrente);
in ogni caso, la società ricorrente, anche da ultimo, ha chiesto solo genericamente la correzione delle informazioni che riguardano la propria situazione economica, senza indicare però né le rettifiche da apportare, né i documenti comprovanti i dati esatti, anche con riferimento al credito vantato dal cliente dell'avv. ....
In relazione a quest'ultimo profilo, la società ricorrente potrà peraltro far valere in altra sede le proprie istanze relative alle informazioni ritenute lesive e rivolgere inoltre nuove istanze di rettificazione dei dati direttamente all'avvocato titolare del trattamento (ponendolo in grado di fornire un idoneo riscontro sui dati forniti e di darne comunicazione a terzi che ne sono stati in precedenza destinatari), ripresentando semmai un ulteriore ricorso ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 675/1996 nel caso in cui ritenga insoddisfatti i propri diritti.
TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:
dichiara il ricorso infondato.

 

 












 

 

 


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