Assicurazioni,
procedura unica in caso di insolvenza
(Direttiva Ue 344/2000)
Una garanzia europea per tutelare i consumatori nel caso di
messa in liquidazione di un'impresa di assicurazioni. Dopo
quindici anni di trattative tra gli Stati membri, il 15 febbraio
2001 il Parlamento europeo ha approvato senza alcun emendamento
la posizione comune raggiunta dal Consiglio dei ministri della
Ue (Mercato interno) su una direttiva proposta dalla Commissione
nel 1986, con l'obiettivo di colmare le lacune della legislazione
europea in materia di assicurazioni. Il voto degli eurodeputati
rende inutile il passaggio in seconda lettura della normativa,
che dovrà essere recepita obbligatoriamente entro due
anni dalle legislazioni nazionali. Il punto centrale della
direttiva è la decisione che, in caso di insolvenza
di una impresa di assicurazioni che abbia delle succursali
negli Stati membri, la sua liquidazione sarà regolata
da una procedura unica sia in materia di insolvenza che di
fallimento, quella cioè prevista dallo Stato membro
dov'è situata la "casa madre" della società.
Dunque, l'armonizzazione non riguarda le legislazioni nazionali,
quanto le procedure d'applicazione; che ovviamente possono
cambiare da paese a paese. Attualmente, nel caso in cui un'impresa
assicurativa con più sedi nella Ue debba essere liquidata
e i suoi attivi debbano essere ripartiti tra i creditori,
le singole autorità nazionali possono aprire ognuna
una diversa procedura, col rischio di generare conflitti di
competenza e differenze di trattamento dei clienti. È
chiaro quindi che l'apertura di un'unica procedura d'insolvenza
riduce i costi e accelera i tempi. Rispetto alla proposta
iniziale della Commissione, il testo su cui si sono accordati
i ministri contiene alcune differenze. La procedura di liquidazione
definita nella posizione comune comprende qualunque procedura
collettiva "che comporti il realizzo e la distribuzione
degli attivi di un'impresa di assicurazione e che implichi
l'intervento di un'autorità amministrativa o giudiziaria.
La posizione comune non si limita pertanto alla liquidazione
"coatta", come la proposta iniziale". La definizione
più ampia di liquidazione garantisce che la direttiva
sia applicabile a tutte le forme di liquidazione di un'impresa
di assicurazione comunitaria "e che pertanto queste ultime
si svolgano in modo organizzato e conformemente alle regole
convenute a livello europeo". in questo modo i creditori
beneficeranno di garanzie legali in materia di informazione,
di pubblicità e di non discriminazione. I "provvedimenti
di risanamento" indicati dal Consiglio devono soddisfare
i criteri seguenti: in primo luogo devono essere destinati
a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di
un'impresa di assicurazione; inoltre devono incidere sui "diritti
preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione
stessa" (cioè i terzi). La prima condizione è
necessaria per "distinguere i provvedimenti di risanamento
dalle procedure miranti a realizzare e ripartire gli attivi
dell'impresa di assicurazione ("procedure di liquidazione")";
la seconda permette di escludere dal campo della direttiva
altre misure possibili, che non richiedono tuttavia protezioni
particolari "in quanto riguardano esclusivamente l'impresa
di assicurazione e non incidono sui diritti di terzi."
"Grazie a questa direttiva - spiega il commissario europeo
al mercato unico, Frits Bolkestein - in caso di insolvenza
di un'impresa d'assicurazione d'ora in poi esisterà
una procedura chiara, che si applicherà nello stesso
modo a tutti i creditori. Essa contribuirà a dare ai
consumatori la certezza di una protezione adeguata da parte
della Ue". (27 febbraio 2001)
Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento
e liquidazione delle imprese di assicurazione (2000/C 344/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare larticolo 47, paragrafo 2 e larticolo
55 [1],
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,deliberando secondo
la procedura di cui allarticolo 251 del trattato,considerando
quanto segue:
(1)
La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio
1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in materia di accesso e di
esercizio dellassicurazione diretta diversa dallassicurazione
sulla vita, integrata dalla direttiva 92/49/CEE, e la prima
direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative riguardanti laccesso allattività
dellassicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio,
integrata dalla direttiva 92/96/CEE, prevedono che lautorità
di controllo dello Stato membro dorigine rilasci ununica
autorizzazione alle imprese di assicurazione. Tale unica autorizzazione
consente allimpresa di assicurazione di svolgere le
proprie attività nella Comunità in regime di
libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi
senza ulteriori autorizzazioni dello Stato membro ospitante
e sotto la sola vigilanza prudenziale delle autorità
di vigilanza dello Stato membro dorigine.
(2]
Le direttive in materia di assicurazione che prevedono ununica
autorizzazione di portata comunitaria per le imprese di assicurazione
non contengono disposizioni di coordinamento in caso di procedure
di liquidazione. Le imprese di assicurazione e altre istituzioni
finanziarie sono espressamente escluse dallambito di
applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio,
del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza.
È nellinteresse del corretto funzionamento del
mercato interno e della tutela dei creditori prevedere a livello
comunitario disposizioni coordinate per le procedure di liquidazione
di imprese di assicurazione.
(3)
Occorrerebbe prevedere disposizioni coordinate anche per garantire
che i provvedimenti di risanamento, adottati dallautorità
competente di uno Stato membro per salvaguardare o risanare
la situazione finanziaria di unimpresa di assicurazione
e per evitare per quanto possibile la liquidazione, siano
pienamente efficaci in tutta la Comunità. I provvedimenti
di risanamento contemplati dalla presente direttiva sono quelli
che riguardano diritti preesistenti di parti diverse dallimpresa
di assicurazione stessa. I provvedimenti di cui allarticolo
20 della direttiva 73/239/CEE e allarticolo 24 della
direttiva 79/267/CEE [2]dovrebbero essere inclusi nellambito
di applicazione della presente direttiva purché conformi
alle condizioni contenute nella definizione di provvedimenti
di risanamento.
(4)
La presente direttiva ha portata comunitaria riguardo alle
imprese di assicurazione definite nelle direttive 73/239/CEE
e 79/267/CEE che hanno la sede legale nella Comunità,
alle succursali nella Comunità di imprese di assicurazione
aventi la sede legale in paesi terzi e ai creditori residenti
nella Comunità. La presente direttiva non dovrebbe
disciplinare gli effetti dei provvedimenti di risanamento
e delle procedure di liquidazione nei confronti di paesi terzi.
(5)
È opportuno che la presente direttiva riguardi le procedure
di liquidazione indipendentemente dal fatto che siano fondate
o meno sullinsolvenza e siano volontarie o coatte. Essa
dovrebbe applicarsi alle procedure concorsuali, quali definite
dalla legge dello Stato membro dorigine a norma dellarticolo
9, che comportano la realizzazione dellattivo di unimpresa
di assicurazione e la distribuzione dei proventi. Le procedure
di liquidazione le quali, anche se non fondate sullinsolvenza,
implicano per il pagamento di crediti di assicurazione un
ordine di priorità a norma dellarticolo 10 dovrebbero
essere parimenti incluse nellambito di applicazione
della presente direttiva. I crediti di lavoratori dipendenti
di unimpresa di assicurazione risultanti da contratti
o da rapporti di lavoro potrebbero essere oggetto di surrogazione
ad un regime nazionale di garanzia salaria- le. Tali crediti
surrogati dovrebbero godere del trattamento determinato dalla
legge dello Stato membro dorigine (lex concursus) secondo
i principi stabiliti dalla presente direttiva. Le disposizioni
della presente direttiva dovreb- bero applicarsi, se del caso,
ai vari casi di procedure di liquidazione.
(6)
Ladozione di provvedimenti di risanamento non preclude
lapertura di procedure di liquidazione. Le procedure
di liquidazione possono essere aperte in assenza o a seguito
delladozione di provvedimenti di risanamento e possono
essere concluse con un concordato o altro provvedimento analogo,
tra cui un provvedimento di risanamento.
(7)
La definizione di succursale, secondo i principi esistenti
in materia di insolvenza, dovrebbero tener conto dellunicità
della personalità giuridica dellimpresa di assicurazione.
La legge dello Stato membro dorigine dovrebbe determinare
le modalità di trattamento, in sede di liquidazione
di unimpresa di assicurazione, degli attivi e dei passivi
detenuti da persone indipendenti che hanno autorità
permanente ad agire in qualità di agente di unimpresa
di assicurazione.
(8)
È opportuno che la presente direttiva operi una distinzione
fra le autorità competenti ai fini dei provvedimenti
di risanamento e delle procedure di liquidazione e le autorità
di vigilanza delle imprese di assicurazione. Le autorità
competenti possono essere autorità amministrative o
autorità giudiziarie a seconda della legge dello Stato
membro. La presente direttiva non intende armonizzare la legislazione
nazionale relativa alla ripartizione delle competenze fra
tali autorità.
(9)
La presente direttiva non è destinata ad armonizzare
la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento
e alle procedure di liquidazione, ma ha lo scopo di garantire
il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento
e della legislazione in materia di liquidazione degli Stati
membri relativamente alle imprese di assicurazione nonché
la necessaria cooperazione. Tale reciproco riconoscimento
è attuato nella presente direttiva grazie ai principi
di unità, universalità, coordinamento, pubblicità,
pari trattamento e tutela dei creditori di assicurazione.
(10)
È opportuno che solo le autorità competenti
dello Stato membro dorigine abbiano il potere di prendere
decisioni in materia di procedure di liquidazione riguardanti
imprese di assicurazione (principio di unità). Tali
procedure producono i loro effetti in tutta la Comunità
e sono riconosciute da tutti gli Stati membri. Ogni attivo
e passivo dellimpresa di assicurazione dovrebbe di norma
essere preso in considerazione nelle procedure di liquidazione
(principio di universalità).
(11)
È opportuno che la legge dello Stato membro dorigine
disciplini la decisione di liquidazione riguardante unimpresa
di assicurazione, le procedure di liquidazione stesse e i
relativi effetti, sia sostanziali sia procedurali, sulle persone
e sui rapporti giuridici interessati, ove non altrimenti previsto
dalla presente direttiva. Pertanto, tutte le condizioni per
lapertura, lespletamento e la chiusura delle procedure
di liquidazione dovrebbero di regola essere disciplinate dalla
legge dello Stato membro dorigine. Per facilitare la
propria applicazione, la presente direttiva dovrebbe contenere
un elenco non esaustivo delle materie soggette in particolare
al principio generale della legge dello Stato membro dorigine.
(12)
È opportuno che le autorità di vigilanza dello
Stato membro dorigine e quelle di tutti gli altri Stati
membri siano informate durgenza dellapertura di
una procedura di liquidazione (principio di coordinamento).
(13)
È fondamentale tutelare, nellambito di una procedura
di liquidazione, gli assicurati, i contraenti di una polizza,
i beneficiari e ogni parte lesa che godano del diritto di
azione diretta contro limpresa di assicurazione su un
credito risultante da operazioni di assicurazione. È
opportuno che tale tutela non si estenda ai crediti relativi
non a obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione
o da operazioni di assicurazione, ma derivanti dalla responsabilità
civile di un agente in negoziazioni per le quali, ai sensi
della legge applicabile al contratto o alloperazione
di assicurazione, lagente stesso non è responsabile
sulla base di tale contratto o operazione di assicurazione.
A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire un trattamento
speciale ai creditori di assicurazione secondo uno dei due
metodi opzionali previsti nella presente direttiva. Gli Stati
membri possono scegliere se concedere ai crediti di assicurazione
il privilegio assoluto su ogni altro credito da valere sugli
attivi che rappresentano le riserve tecniche, o un particolare
privilegio sul quale possono prevalere soltanto i crediti
lavorativi, previdenziali, fiscali e i diritti reali da valere
sullintero attivo dellimpresa di assicurazione.
Nessuno dei due metodi previsti nella presente direttiva vieta
ad uno Stato membro di stabilire una gerarchia fra varie categorie
di crediti di assicurazione.
(14)
La presente direttiva dovrebbe garantire un appropriato equilibrio
fra la protezione dei creditori di assicurazione e altri creditori
privilegiati tutelati dalla legge degli Stati membri e non
dovrebbe armonizzare i vari sistemi esistenti negli Stati
membri per quanto riguarda i creditori privilegiati. (15)
I due metodi opzionali per il trattamento dei crediti di assicurazione
sono considerati sostanzialmente equivalenti. Il primo metodo
garantisce la destinazione dellattivo che rappresenta
le riserve tecniche ai crediti di assicurazione e il secondo
metodo garantisce agli stessi crediti una posizione nella
gerarchia dei creditori da valere non soltanto sugli attivi
che rappresentano le riserve tecniche, ma su tutti gli attivi
dellimpresa di assicurazione.
(16)
Gli Stati membri che, per tutelare i creditori di assicurazione,
scelgono il metodo per cui i crediti di assicurazione beneficiano
di un privilegio assoluto sullattivo che rappresenta
le riserve tecniche, devono esigere che le loro imprese di
assicurazione redigano e tengano aggiornato un registro speciale
di detti attivi. Tale registro è un utile strumento
per identificare lattivo destinato a detti crediti.
(17)
Per migliorare lequivalenza fra i due metodi di trattamento
dei crediti di assicurazione, la presente direttiva dovrebbe
imporre agli Stati membri che applicano il metodo di cui allarticolo
10, paragrafo 1, lettera b) di esigere che ogni impresa di
assicurazione copra, in qualsiasi momento e a prescindere
da uneventuale liquidazione, i crediti che secondo tale
metodo possono prevalere su quelli di assicurazione e che
sono registrati nella contabilità dellimpresa
di assicurazione, con attivi che, per le vigenti direttive
assicurative, possono rappresentare riserve tecniche.
(18)
È opportuno che lo Stato membro dorigine abbia
la facoltà di prevedere che, qualora i diritti dei
creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione
ad un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro dorigine,
i crediti di detto regime non beneficino del trattamento dei
crediti di assicurazione di cui alla presente direttiva.
(19)
Lapertura di una procedura di liquidazione dovrebbe
implicare la revoca dellautorizzazione a svolgere attività
concessa allimpresa di assicurazione, quando non sia
già stata revocata.
(20)
La decisione di aprire una procedura di liquidazione, che
in virtù del principio di universalità può
produrre effetti in tutta la Comunità, dovrebbe formare
oggetto di una idonea pubblicità nellambito della
Comunità. Per tutelare gli interessati, la decisione
dovrebbe essere pubblicata secondo le procedure dello Stato
membro dorigine, nonché nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee e in ogni altro modo deciso
dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri
nei rispettivi territori.
Oltre
alla pubblicazione della decisione, i creditori noti residenti
nella Comunità devono essere informati individualmente
della decisione e tale informazione deve contenere almeno
gli elementi specificati nella presente direttiva. I liquidatori
devono altresì informare regolarmente i creditori in
merito allandamento della procedura di liquidazione.
(21)
I creditori devono avere il diritto di insinuare i crediti
o di presentare osservazioni per iscritto nellambito
della procedura di liquidazione. I crediti dei creditori residenti
in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dorigine
devono beneficiare dello stesso trattamento riservato a crediti
equivalenti nello Stato membro dorigine, senza discriminazioni
basate sulla nazionalità o residenza (principio di
trattamento equivalente).
(22)
È opportuno che la presente direttiva applichi ai provvedimenti
di risanamento adottati dallautorità competente
di uno Stato membro principi analoghi, "mutatis mutandis",
a quelli previsti per le procedure di liquidazione. La pubblicazione
di tali provvedimenti di risanamento dovrebbe essere limitata
al caso in cui parti diverse dallimpresa di assicurazione
stessa possono presentare un ricorso nello Stato membro dorigine.
Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i
diritti di azionisti, membri o dipendenti dellimpresa
di assicurazione, in tali qualità, le autorità
competenti dovrebbero stabilire come informare gli interessati
secondo la legge applicabile.
(23)
La presente direttiva prevede le regole coordinate per determinare
la legge applicabile ai provvedimenti di risanamento e alle
procedure di liquidazione di imprese di assicurazione. La
presente direttiva non è destinata a stabilire le norme
di diritto internazionale privato che determinano la legge
applicabile ai contratti e ad altre relazioni giuridiche.
In particolare, la presente direttiva non è destinata
a disciplinare le norme applicabili in materia di esistenza
di un contratto, diritti e obblighi delle parti e valutazione
dei debiti.
(24)
Il principio generale della presente direttiva, secondo il
quale i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione
sono soggetti alla legge dello Stato membro di origine, dovrebbe
consentire alcune eccezioni a tutela delle legittime aspettative
e della certezza di alcune transazioni in Stati membri diversi
da quello di origine.
Tali
eccezioni riguardano gli effetti dei provvedimenti di risanamento
e delle procedure di liquidazione su alcuni contratti e diritti,
i diritti reali di terzi, le riserve di proprietà,
la compensazione, i mercati regolamentati, gli atti pregiudizievoli,
i terzi acquirenti e i procedimenti pendenti.
(25)
È opportuno che leccezione concernente gli effetti
dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione
su taluni contratti e diritti di cui allarticolo 19
sia limitata agli effettiivi specificati senza estendersi
ad altri aspetti connessi con i provvedimenti di risanamento
e le procedure di liquidazione, quali linsinuazione,
la verifica, lammissione e il grado dei crediti concernenti
tali contratti e diritti, che dovrebbero essere soggetti alla
legge dello Stato membro di origine.
(26)
In deroga allapplicazione della legge dello Stato membro
dorigine, gli effetti dei provvedimenti di risanamento
o delle procedure di liquidazione in un procedimento pendente
relativamente a un bene o ad un diritto di cui limpresa
di assicurazione sia stata spogliata, dovrebbero essere disciplinati
dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è
pendente. Gli effetti di tali provvedimenti e procedure sulle
procedure esecutive individuali derivanti da tali procedimenti
dovrebbero essere disciplinati dalla legge dello Stato membro
dorigine, secondo il principio generale della presente
direttiva.
(27)
Tutte le persone chiamate a ricevere o divulgare informazioni
nellambito delle procedure di comunicazione di cui alla
presente direttiva dovrebbero essere tenute al segreto dufficio
parimenti a quanto stabilito nellarticolo 16 della direttiva
92/49/CEE e nellarticolo 15 della direttiva 92/96/CEE,
ad eccezione delle autorità giudiziarie, alle quali
si applicano specifiche disposizioni legislative nazionali.
(28)
Al solo fine di applicare le disposizioni della presente direttiva
ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione
riguardanti succursali, situate nella Comunità, di
unimpresa di assicurazione la cui sede legale si trova
in un paese terzo, lo Stato membro dorigine dovrebbe
essere definito come lo Stato membro nel quale è situata
la succursale e le autorità di vigilanza e le autorità
competenti dovrebbero essere definite come le autorità
di detto Stato membro.
(29)
In caso di succursali, situate in più di uno Stato
membro, di unimpresa di assicurazione la cui sede legale
si trova fuori della Comunità, ogni succursale dovrebbe
essere trattata a parte ai fini dellapplicazione della
presente direttiva. In tal caso le autorità competenti,
le autorità di vigilanza, nonché gli amministratori
straordinari e i liquidatori dovrebbero adoperarsi per coordinare
le loro azioni,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO
I
AMBITO
DAPPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito dapplicazione
1. La presente direttiva si applica ai provvedimenti di risanamento
e alle procedure di liquidazione riguardanti le imprese di
assicurazione.
2.
La presente direttiva si applica altresì, nei limiti
di cui allarticolo 30, ai provvedimenti di risanamento
e alle procedure di liquidazione di succursali, situate nel
territorio della Comunità, di imprese di assicurazione
la cui sede legale si trova fuori della Comunità.
Articolo
2
Definizioni
Ai
sensi della presente direttiva, si intende per:
a)
"impresa di assicurazione": unimpresa che
abbia ottenuto lautorizzazione amministrativa a norma
dellarticolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dellarticolo
6 della direttiva 79/267/CEE;
b)
"succursale": qualsiasi presenza permanente di unimpresa
di assicurazione nel territorio di uno Stato membro diverso
dallo Stato membro dorigine, che svolge attività
assicurative;c) "provvedimenti di risanamento":
i provvedimenti che implicano un intervento dellautorità
amministrativa o giudiziaria, destinati a salvaguardare o
riassestare la situazione finanziaria di unimpresa di
assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti
diverse dallimpresa di assicurazione stessa, compresi,
ma non solo, i provvedimenti che comportano la possibilità
di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle
procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;
d)
"procedure di liquidazione": le procedure concorsuali
comportanti la realizzazione dellattivo di unimpresa
di assicurazione e lappropriata distribuzione dei proventi
tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente
un intervento dellautorità amministrativa o giudiziaria
di uno Stato membro, compreso il caso in cui la procedura
concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento
analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure
si basino o meno sullinsolvenza e abbiano carattere
volontario o obbligatorio;
e)
"Stato membro dorigine": lo Stato membro in
cui unimpresa di assicurazione è stata autorizzata
a norma dellarticolo 6 della direttiva 73/239/CEE o
dellarticolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
f)
"Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso
dallo Stato membro dorigine in cui unimpresa di
assicurazione ha una succursale;
g)
"autorità competenti": le autorità
amministrative o giudi- ziarie degli Stati membri competenti
in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure
di liquidazione;
h)
"autorità di vigilanza": le autorità
competenti ai sensi dellarticolo 1, lettera k) della
direttiva 92/49/CEE e del- larticolo 1, lettera l) della
direttiva 92/96/CEE; i) "amministratore straordinario":
la persona o lorgano nominato dalle autorità
competenti con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;
j)
"liquidatore": la persona o lorgano nominato
dalle autorità competenti o, secondo i casi, dagli
organi di unimpresa di assicurazione con la funzione
di gestire le procedure di liquidazione;
k)
"credito di assicurazione": ogni importo dovuto
da unimpresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente
contro limpresa di assicurazione, e derivante da un
contratto di assicurazione o da operazioni di cui allarticolo
1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/267/CEE nellambito
di attività di assicurazione diretta, compresi gli
importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle
persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito
non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti
di assicurazione i premi detenuti da unimpresa di assicurazione
prima dellavvio delle procedure di liquidazione in seguito
alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti
e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali
contratti e operazioni.
TITOLO
II
PROVVEDIMENTI
DI RISANAMENTO
Articolo 3
Ambito dapplicazione
Il
presente titolo si applica ai provvedimenti di risanamento
definiti allarticolo 2, lettera c).
Articolo
4
Adozione dei provvedimenti di risanamento Legge applicabile
1.
Le autorità competenti dello Stato membro dorigine
sono le sole competenti a decidere lapplicazione di
provvedi- menti di risanamento ad unimpresa di assicurazione,
incluse le succursali in altri Stati membri. I provvedimenti
di risanamento non ostano allapertura di procedure di
liquidazione da parte dello Stato membro dorigine.2.
I provvedimenti di risanamento sono disciplinati dalle leggi,
dai regolamenti e dalle procedure applicabili nello Stato
membro dorigine, salvo se gli articoli da 19 a 26 dispongano
diversamente. 3. I provvedimenti di risanamento producono
tutti i loro effetti in tutta la Comunità, secondo
la legge dello Stato membro dorigine, senza ulteriori
formalità, inclusi quelli nei confronti dei terzi negli
altri Stati membri, anche se la legge di questi altri Stati
membri non prevede siffatti provvedimenti di risanamento o
ne subordina lapplicazione a condizioni che non ricorrono.4.
I provvedimenti di risanamento producono i loro effetti in
tutta la Comunità non appena hanno efficacia nello
Stato membro nel quale sono stati adottati.
Articolo
5
Informazione delle autorità di vigilanza
Le
autorità competenti dello Stato membro dorigine
informano con la massima celerità le autorità
di vigilanza dello Stato membro dorigine della propria
decisione in merito a provvedimenti di risanamento, possibilmente
prima delladozione, o altrimenti subito dopo. Le autorità
di vigilanza dello Stato membro dorigine informano con
la massima celerità le autorità di vigilanza
di tutti gli altri Stati membri della decisione di adottare
provvedimenti di risanamento, nonché degli effetti
concreti che da tali provvedimenti potrebbero derivare.
Articolo
6
Pubblicazione
1.
Se nello Stato membro dorigine è possibile impugnare
un provvedimento di risanamento, le autorità competenti
dello Stato membro dorigine, lamministratore straordinario
o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato
membro dorigine rendono pubblica la decisione su un
provvedimento di risana- mento secondo le procedure di pubblicazione
previste nello Stato membro dorigine e, inoltre, pubblicano
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con
la massima celerità un estratto dellatto che
adotta il provvedimento di risanamento.
Le
autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri
che sono state informate della decisione in merito ad un provvedimento
di risanamento a norma dellarticolo 5 possono provvedere
alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori
nel modo che ritengono opportuno.2. Le pubblicazioni di cui
al paragrafo 1 specificano inoltre lautorità
competente dello Stato membro dorigine, la legge applicabile
ai sensi dellarticolo 4, paragrafo 2 e lamministratore
straordinario eventualmente nominato. Esse avvengono nella
lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro in cui si pubblica linformazione.3. I provvedimenti
di risanamento si applicano indipendentemente dalle disposizioni
in materia di pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e producono
tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori, a meno che
le autorità competenti dello Stato membro dorigine
o la legge di detto Stato dispongano diversamente.4. Se i
provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti
di azionisti, membri o dipendenti di unimpresa di assicurazione
, in tali qualità, il presente articolo non si applica
a meno che la legge applicabile a tali provvedimenti di risanamento
lo preveda. Le autorità competenti stabiliscono come
informare gli interessati da tali provvedimenti di risanamento
secondo la legge applicabile.
Articolo
7
Informazione dei creditori noti e diritto di insinuare crediti
1.
Se la legge dello Stato membro dorigine esige che, per
essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede
lobbligo di notificare il provvedimento di risanamento
ai creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale
in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro
dorigine o lamministratore straordinario informano
altresì i creditori noti aventi residenza abituale,
domicilio o sede legale in un altro Stato membro, secondo
le procedure di cui allarticolo 15 e allarticolo
17, paragrafo 1.2. Se la legge dello Stato membro dorigine
prevede per i creditori aventi residenza abituale, domicilio
o sede legale in tale Stato il diritto di insinuare i loro
crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative,
lo stesso diritto spetta ai creditori aventi residenza abituale,
domicilio o sede legale in un altro Stato membro, secondo
le procedure di cui allarticolo 16 e allarticolo
17, paragrafo 2.
TITOLO
III
PROCEDURE
DI LIQUIDAZIONE
Articolo 8
Apertura delle procedure di liquidazione Informazione
delle autorità di vigilanza
1.
Le autorità competenti dello Stato membro dorigine
sono le sole competenti a decidere dellapertura di una
procedura di liquidazione nei confronti di unimpresa
di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati
membri. Tale decisione può essere presa in assenza
o a seguito delladozione di provvedimenti di risanamento.
2.
La decisione relativa allapertura di una procedura di
liquidazione di unimpresa di assicurazione, incluse
le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi
della legge dello Stato membro dorigine è riconosciuta,
senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti
gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena la
decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui
è stata aperta la procedura. 3. Le autorità
di vigilanza dello Stato membro dorigine sono informate
con la massima celerità della decisione di aprire una
procedura di liquidazione, possibilmente prima dellapertura
della procedura, o altrimenti subito dopo. Le autorità
di vigilanza dello Stato membro dorigine informano con
la massima celerità le autorità di vigilanza
di tutti gli altri Stati membri della decisione di aprire
una procedura di liquidazione nonché degli effetti
concreti che tale procedura potrebbe avere.
Articolo
9
Legge applicabile
1.
La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa
ad unimpresa di assicurazione, la procedura di liquidazione
ed i relativi effetti sono disciplinati dalle leggi, regolamenti
e disposizioni amministrative applicabili nello Stato membro
dorigine, salvo se gli articoli da 19 a 26 dispongano
altrimenti.
2.
La legge dello Stato membro dorigine determina in particolare:
a)
i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni
acquisiti dallimpresa di assicurazione dopo lapertura
della procedura di liquidazione;b) i poteri dellimpresa
di assicurazione e del liquidatore;c) le condizioni di opponibilità
della compensazione;d) gli effetti della procedura di liquidazione
sui contratti in corso di cui limpresa di assicurazione
è parte;
e)
gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie
individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, come previsto
dallarticolo 26;f) i crediti da insinuare al passivo
dellimpresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi
allapertura della procedura di liquidazione; g) le disposizioni
relative allinsinuazione, alla verifica e allammissione
dei crediti;h) le disposizioni relative alla ripartizione
del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti
e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti
dopo lapertura della procedura di liquidazione in base
a un diritto reale o mediante compensazione;i) le condizioni
e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione,
in particolare mediante concordato;
j)
i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di
liquidazione;
k)
lonere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione;
l) le disposizioni relative alla nullità, allannullamento
o allinopponibilità degli atti pregiudizievoli
per la massa dei creditori.
Articolo
10
Trattamento dei crediti di assicurazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti di
assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso limpresa
di assicurazione secondo uno dei due seguenti metodi od entrambi:a)
i crediti di assicurazione, beneficiano di un privilegio assoluto
su ogni altro credito verso limpresa di assicurazione,
a valere sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche;b)
i crediti di assicurazione, hanno un privilegio di grado superiore
a tutti gli altri crediti verso limpresa di assicurazione,
con la sola possibile eccezione dei:i) crediti di lavoratori
dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro,
ii)
crediti dimposta vantati da enti pubblici,
iii)
crediti di regimi di previdenza sociale,
iv)
crediti rispetto ad attivi sui quali gravano diritti reali,
a valere sullinsieme degli attivi dellimpresa
di assicurazione.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere
che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione,
definite dalle rispettive normative nazionali,
prevalgano
sui crediti di assicurazione.
3.
Gli Stati membri che scelgono il metodo di cui al paragrafo
1, lettera a), impongono alle imprese di assicurazione di
redigere e tenere aggiornato un registro speciale conforme
alle prescrizioni di cui allallegato [3].
Articolo
11
Surrogazione a un regime di garanzia
Lo
Stato membro dorigine può prevedere che, qualora
i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto
di surrogazione a un regime di garanzia stabilito in tale
Stato membro, i crediti di detto regime non beneficino delle
disposizioni dellarticolo 10, paragrafo 1.
Articolo
12
Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività
In
deroga allarticolo 18 della direttiva 73/239/CEE e allarticolo
21 della direttiva 79/267/CEE, gli Stati membri che applica-
no il metodo di cui allarticolo 10, paragrafo 1, lettera
b), della presente direttiva esigono che ogni impresa di assicurazione
copra, in qualsiasi momento e a prescindere da uneventuale
liquidazione, i crediti che, a norma dellarticolo 10,
paragrafo 1, lettera b), possono prevalere su quelli di assicurazione
e che sono registrati nella contabilità dellimpresa
di assicurazione, con attivi di cui allarticolo 21 della
direttiva 92/49/CEE e allarticolo 21 della direttiva
92/96/CEE.
Articolo
13
Revoca dellautorizzazione
1.
Quando è decisa lapertura di una procedura di
liquidazione nei confronti di unimpresa di assicurazione,
lautorizzazione dellimpresa in questione, se non
è già stata revocata, è revocata, eccetto
per quanto necessario a conformarsi alle disposizioni di cui
al paragrafo 2, secondo la procedura di cui allarticolo
22 della direttiva 73/239/CEE e allarticolo 26 della
direttiva 79/267/CEE.2. La revoca dellautorizzazione
a norma del paragrafo 1 non impedisce al liquidatore o a qualsiasi
altra persona incaricata dalle autorità competenti
di proseguire talune attività dellimpresa di
assicurazione, quando ciò sia necessario o opportuno
ai fini della liquidazione. Lo Stato membro dorigine
può prevedere che tali attività siano svolte
con il consenso e sotto la sorveglianza delle proprie autorità
di vigilanza.
Articolo
14
Pubblicazione
1.
Lautorità competente, il liquidatore o qualsiasi
persona nominata a tal fine dallautorità competente
assicurano la pubblicazione della decisione di apertura della
procedura di liquidazione secondo le modalità previste
nello Stato membro dorigine e ne pubblica altresì
un estratto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. Le autorità di vigilanza di tutti gli altri
Stati membri che sono state informate della decisione di aprire
una procedura di liquidazione a norma dellarticolo 8,
paragrafo 3, possono provvedere alla pubblicazione di detta
decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono
opportuno.2. La pubblicazione della decisione di aprire una
procedura di liquidazione di cui al paragrafo 1 indica inoltre
lautorità competente dello Stato membro dorigine,
la legge applicabile e il liquidatore nominato. Essa avviene
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello
Stato membro in cui si pubblica linformazione.
Articolo
15
Informazione dei creditori noti
1.
Allorché è aperta una procedura di liquidazione,
le
autorità
competenti dello Stato membro dorigine, il liquidato-
re o qualsiasi persona nominata a tal fine dalle autorità
competenti informano per iscritto senza indugio e individualmente
i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio
o la sede legale in un altro Stato membro.2. Lavviso
di cui al paragrafo 1 indica in particolare i termini da rispettare,
le sanzioni previste circa tali termini, lorgano o lautorità
legittimata a ricevere linsinuazione dei crediti o le
osservazioni relative ai crediti e le altre misure prescritte.
Lavviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti
da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i
crediti di assicurazione, lavviso indica inoltre gli
effetti generali della procedura di liquidazione sui contratti
di assicurazione, in particolare la data in cui i contratti
di assicurazione o le operazioni cesseranno di produrre effetti
e i diritti e gli obblighi dellassicurato rispetto al
contratto o alloperazione.
Articolo
16
Diritto di insinuazione dei crediti
1.
Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o
la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro
dorigine, comprese le pubbliche amministrazioni degli
Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare
per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti.
2.
I crediti di tutti i creditori aventi la residenza abituale,
il domicilio o la sede legale in Stati membri diversi dallo
Stato membro dorigine, incluse le amministrazioni suddette,
beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado
dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati
dai creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o
la sede legale nello Stato membro dorigine. 3. Ad eccezione
dei casi in cui la legge dello Stato membro dorigine
dispone diversamente, il creditore invia una copia dei documenti
giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del
credito, la data in cui è sorto e il relativo importo;
indica inoltre se vanta un privilegio, una garanzia reale
o una riserva di proprietà e quali sono i beni che
garantiscono il credito. Non è necessario indicare
il privilegio concesso ai crediti di assicurazione dallarticolo
10.
Articolo
17
Lingue e forma
1.
Linformazione nellavviso di cui allarticolo
15 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
dello Stato membro dorigine. A tal fine si usa un formulario
che reca, in tutte le lingue ufficiali dellUnione europea,
il titolo "Invito allinsinuazione di un credito.
Termini da osservare" o, se la legge dello Stato membro
doriigine prevede la presentazione delle osservazioni
relative ai crediti, "Invito a presentare le osservazioni
relative ai crediti. Termini da osservare".
Tuttavia,
se un creditore noto è titolare di un credito di assicurazione,
linformazione nellavviso di cui allarticolo
15 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale,
il domicilio o la sede legale.
2.
Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio
o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello di
origine può insinuare il credito o presentare le osservazioni
relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali dello Stato membro diverso. Tuttavia,
in tal caso, la dichiarazione di insinuazione (ovvero la presentazione
delle osservazioni relative al suo credito) deve recare, nella
lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro dorigine, il titolo "Insinuazione di credito"
(ovvero "Presentazione delle osservazioni relative ai
crediti").
Articolo
18
Informazione regolare dei creditori
1.
I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma
appropriata, segnatamente sullandamento della liquidazione.2.
Le autorità di vigilanza degli Stati membri possono
chiedere informazioni sullo svolgimento della procedura di
liquidazione alle autorità di vigilanza dello Stato
membro di origine.
TITOLO
IVDISPOSIZIONI COMUNI AI PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E ALLE
PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
Articolo
19
Effetti su taluni contratti e diritti
In
deroga agli articoli 4 e 9, gli effetti dellapertura
di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione
sui contratti e sui diritti sotto specificati sono disciplinati
dalle seguenti norme:a) i contratti e i rapporti di lavoro
sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro
applicabile al contratto o rapporto di lavoro;b) un contratto
che dà diritto al godimento di un bene immobile o al
suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge
dello Stato membro nel cui territorio limmobile è
situato;c) i diritti dellimpresa di assicurazione su
un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti
ad iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla
legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene
il registro.
Articolo
20
Diritti reali dei terzi
1.
Un provvedimento di risanamento o lapertura della procedura
di liquidazione non pregiudica il diritto reale del creditore
o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili,
siano essi beni determinati o universalità di beni
indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dellimpresa
di assicurazione che al momento delladozione di tale
provvedi- mento o dellapertura della procedura si trovano
nel territorio di un altro Stato membro. 2. I diritti di cui
al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:a) il diritto
di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto
sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare
in virtù di un pegno o di unipoteca;b) il diritto
esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito
alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito
a titolo di garanzia;c) il diritto di esigere il bene e chiederne
la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo
abbia in godimento contro la volontà dellavente
diritto;d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
3.
È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto
in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente
di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1. 4.
La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni
di nullità, di annullamento o di inopponibilità
di cui allarticolo 9, paragrafo 2, lettera l).
Articolo
21
Riserva di proprietà
1.
Un provvedimento di risanamento o lapertura della procedura
di liquidazione nei confronti di unimpresa di assicurazione
che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore
fondati sulla riserva di proprietà allorché
il bene, nel momento in cui è adottato tale provvedimento
o è aperta la procedura, si trova nel territorio di
uno Stato diverso dallo Stato di apertura.2. Un provvedimento
di risanamento o lapertura della procedura di liquidazione
nei confronti di unimpresa di assicurazione che vende
un bene, verificatasi dopo la consegna di questultimo,
non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita
e non impedisce che lacquirente ne acquisti la proprietà
qualora, nel momento in cui è adottato tale provvedimento
o è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio
di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione del provvedimento
o di apertura della procedura.3. Le disposizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di nullità,
di annullamento o di inopponibilità di cui allarticolo
9, paragrafo 2, lettera l). Articolo 22 Compensazione 1. Un
provvedimento di risanamento o lapertura della procedura
di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di
invocare la compensazione del proprio credito con il credito
dellimpresa di assicurazione, quando la compensazione
è consentita dalla legge applicabile al credito dellimpresa
di assicurazione.
2.
La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni
di annullamento, di nulliità o di inopponibilità
di cu allarticolo 9, paragrafo 2, lettera l).
Articolo
23
Mercati regolamentati
1.
Fatto salvo larticolo 20, gli effetti di un provvedimento
di risanamento o dellapertura di una procedura di liquidazione
sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato
regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge
applicabile a tale mercato.
2.
Il paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di
annullamento o di inopponibilità di cui allarticolo
9, paragrafo 2, lettera l), dei pagamenti o delle transazioni
in virtù della legge applicabile al mercato in questione.
Articolo
24
Atti pregiudizievoli
Non
si applica larticolo 9, paragrafo 2, lettera l), quando
chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa
dei creditori prova che: a) tale atto è soggetto alla
legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro dorigine,
e che b) tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare
tale atto con alcun mezzo.
Articolo
25
Tutela
del terzo acquirente
Qualora,
per effetto di un atto concluso dopo ladozione di un
provvedimento di risanamento o dopo lapertura della
procedura di liquidazione, limpresa di assicurazione
disponga a titolo oneroso
a)
di un bene immobile,
b)
di una nave o di un aeromobile soggetti alliscrizione
in un pubblico registro, o
c)
di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui
trasferimento presuppongono liscrizione in un registro
o in un conto previsto dalla legge, ovvero che siano immessi
in un sistema di depositi centrale disciplinato dalla legge
di uno Stato membro, la validità di detto atto è
disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio
è situato il bene immobile o sotto la cui autorità
si tiene il registro o il conto o il sistema.
Articolo
26
Procedimenti pendenti
Gli
effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura
di liquidazione in un procedimento pendente relativo a un
bene o a un diritto del quale limpresa di assicurazione
è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla
legge dello Stato membro nel quale il procedimento è
pendente.
Articolo
27
Amministratori straordinari e liquidatori
1.
La nomina dellamministratore straordinario o del liquidatore
è formalizzata con la presentazione di una copia certificata
conforme alloriginale della decisione di nomina o di
qualsiasi altro certificato rilasciato dalle autorità
competenti dello Stato membro dorigine. Può essere
richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio lamministratore
straordinario o il liquidatore intende agire. Non è
richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.
2.
Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà
di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti
i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro
di origine. Possono essere designate persone incaricate di
assisterli o, alloccorrenza, di rappresentarli nello
svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura
di liquidazione, secondo la legge dello Stato membro dorigine,
in particola- re negli Stati membri ospitanti, in particolare
per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente
incontrate dai creditori dello Stato membro ospitante.3. Nellesercizio
dei propri poteri secondo la legge dello Stato membro dorigine,
lamministratore straordinario o il liquidatore deve
rispettare la legge degli Stati membri nei cui territori intende
agire, in particolare per quanto attiene alle modalità
di realizzazione degli attivi e allinformazione dei
lavoratori subordinati. Tali poteri non possono includere
limpiego della forza, o il diritto di deliberare su
una controversia o un contenzioso.
Articolo
28
Annotazione in un pubblico registro
1.
Lamministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasiautorità
o persona debitamente legittimata nello Stato membro dorigine
può chiedere che un provvedimento di risanamento o
la decisione di apertura di una procedura di liquidazione
sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle
imprese o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati
membri. Tuttavia, se uno Stato membro prevede lannotazione
obbligatoria, la persona o lautorità di cui al
comma precedente adotta le misure necessarie per lannotazione.2.
Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.
Articolo
29
Segreto dufficio
Tutte
le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel
quadro delle procedure di comunicazione di cui agli articoli
5, 8, e 30 sono tenute al segreto dufficio, parimenti
a quanto previsto allarticolo 16 della direttiva 92/49/CEE
e allarticolo 15 della direttiva 92/96/CEE, tranne le
autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni
nazionali vigenti.
Articolo
30
Succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi
1.
Ferma restando la definizione di cui allarticolo 2,
lette- re e), f) e g), e ai fini dellapplicazione delle
disposizioni della presente direttiva ai provvedimenti di
risanamento e alle procedure di liquidazione sulla succursale,
situata in uno Stato membro, di unimpresa di assicurazione
avente la sede legale fuori della Comunità, sintendea)
per "Stato membro dorigine" lo Stato membro
in cui alla succursale è stata concessa lautorizzazione
a norma dellarticolo 23 della direttiva 73/239/CEE e
dellartico- lo 27 della direttiva 79/267/CEE, eb) per
"autorità di vigilanza" e "autorità
competenti" le corrispondenti autorità dello Stato
membro in cui la succursale è stata autorizzata.2.
Qualora unimpresa di assicurazione avente la sede legale
fuori della Comunità abbia succursali stabilite in
più di uno Stato membro, ciascuna succursale forma
oggetto di un trattamento autonomo per quanto riguarda lapplicazione
della presente direttiva. Le autorità competenti e
le autorità di vigilanza di tali Stati membri si adoperano
per coordinare le loro azioni. Anche gli eventuali amministratori
straordinari o liquidatori si adoperano per coordinare le
loro azioni.
Articolo
31
Attuazione della presente direttiva
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva prima del ... (Due anni dopo lentrata
in vigore della presente direttiva). Essi ne informano immediatamente
la Commissione.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento allatto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono decise dagli Stati membri.2. Le disposizioni nazionali
adottate in applicazione della presente direttiva si applicano
soltanto ai provvedimenti di risanamento o alle procedure
di liquidazione aperte dopo la data di cui al paragrafo 1.
I provvedimenti di risanamento adottati o le procedure di
liquidazione aperte prima di tale data continuano a essere
disciplinati dalla legge applicabile al momento delladozione
o dellapertura.
3
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo
32
Entrata in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
33
Destinatari
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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