Legge
24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e modifica dellarticolo
375 del codice di procedura civile
in
G.U. 3 aprile 2001, n. 78
Capo I
DEFINIZIONE
IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE
Art.
1.
(Pronuncia
in camera di consiglio)
1. Larticolo 375 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art.
375. - (Pronuncia in camera di consiglio). La Corte,
sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare linammissibilità del ricorso principale
e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare lintegrazione del contraddittorio o disporre
che sia eseguita la notificazione dellimpugnazione a
norma dellarticolo 332;
3) dichiarare lestinzione del processo per avvenuta
rinuncia a norma dellarticolo 390;
4) pronunciare in ordine allestinzione del processo
in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza
e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia
sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale
e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente
fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce
di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei
motivi previsti nellarticolo 360 o per manifesta infondatezza
degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per
essere manifestamente fondato e laltro va rigettato
per mancanza dei motivi previsti nellarticolo 360 o
per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al
primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni
prima delladunanza della Corte in camera di consiglio,
sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà
di presentare memorie entro il termine di cui allarticolo
378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al
primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento
di giurisdizione, e al secondo comma».
Capo
II
EQUA
RIPARAZIONE
Art.
2.
(Diritto
allequa riparazione)
1. Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale
per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto
il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di
cui allarticolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha
diritto ad una equa riparazione.
2. Nellaccertare la violazione il giudice considera
la complessità del caso e, in relazione alla stessa,
il comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonchè quello di ogni altra autorità chiamata
a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dellarticolo
2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente
il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che
con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dellavvenuta
violazione.
Art.
3.
(Procedimento)
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla
corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente
ai sensi dellarticolo 11 del codice di procedura penale
a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel
cui distretto è concluso o estinto relativamente ai
gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito
la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito
di procura speciale e contenente gli elementi di cui allarticolo
125 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice
ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti
del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si
tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri
casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri.
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente
al decreto di fissazione della camera di consiglio, è
notificato, a cura del ricorrente, allamministrazione
convenuta, presso lAvvocatura dello Stato. Tra la data
della notificazione e quella della camera di consiglio deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte
disponga lacquisizione in tutto o in parte degli atti
e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui allarticolo 2 ed hanno
diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in
camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito
di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni
prima della data in cui è fissata la camera di consiglio,
ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato
dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del
ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è
immediatamente esecutivo.
7. Lerogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere
dal 1º gennaio 2002.
Art.
4.
(Termine
e condizioni di proponibilità)
1. La domanda di riparazione può essere proposta durante
la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione
si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei
mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo
procedimento, è divenuta definitiva.
Art.
5.
(Comunicazioni)
1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato
a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore
generale della Corte dei conti, ai fini delleventuale
avvio del procedimento di responsabilità, nonchè
ai titolari dellazione disciplinare dei dipendenti pubblici
comunque interessati dal procedimento.
Art.
6.
(Norma
transitoria)
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente
presentato ricorso alla Corte europea dei diritti delluomo,
sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui allarticolo 6, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, possono presentare la domanda di cui allarticolo
3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione
sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea.
In tal caso, il ricorso alla corte dappello deve contenere
lindicazione della data di presentazione del ricorso
alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo
il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate
ai sensi dellarticolo 3 nel termine di cui al comma
1 del presente articolo.
Art.
7.
(Disposizioni
finanziarie)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente
legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dallanno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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