Legge
3 ottobre 2001, n. 366
IMPRESE
E SOCIETÀ - Diritto societario - Riforma -
Delega al Governo
L. 24.11.2000, n. 340, art. 32
con
delega a riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano
reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole
condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato
o concorso a cagionare il dissesto della società
(G.U. 8 ottobre 2001, n. 234)
Entrata
in vigore: 23.10.2001
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art.
1.
(Delega)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina
delle società di capitali e cooperative, la disciplina
degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonchè nuove norme sulla procedura per
la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo
12.
2.
La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria
e in conformità ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese
quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile,
le disposizioni del codice civile.
3.
I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attività produttive.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
perchè sia espresso il parere entro il termine di sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine
i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente,
la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta
giorni.
5.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di
cui al comma 4.
Art.
2.
(Principi
generali in materia di società di capitali)
1.
La riforma del sistema delle società di capitali di
cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V
del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata
ai seguenti principi generali:
a)
perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita,
la crescita e la competitività delle imprese, anche
attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali
dei capitali;
b)
valorizzare il carattere imprenditoriale delle società
e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità
degli organi sociali;
c)
semplificare la disciplina delle società, tenendo conto
delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
d)
ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto
delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
e)
adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze
delle imprese, anche in considerazione della composizione
sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo
comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione
di uno specifico modello societario;
f)
nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa
economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa,
prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società
a responsabilità limitata e l'altro alla società
per azioni, ivi compresa la variante della società
in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società
per azioni;
g)
disciplinare forme partecipative di società in differenti
tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei
soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h)
disciplinare i gruppi di società secondo principi di
trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Art.
3.
(Società
a responsabilità limitata)
1.
La riforma della disciplina della società a responsabilità
limitata è ispirata ai seguenti principi generali:
a)
prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche
suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale
del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
b)
prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c)
prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto
del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2.
In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a)
semplificare il procedimento di costituzione, confermando
in materia di omologazione i principi di cui all'articolo
32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè eliminando
gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio
di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori
sociali precisando altresì le modalità del controllo
notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;
b)
individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo
e determinare la misura minima del capitale in coerenza con
la funzione economica del modello;
c)
dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla
base di scelte contrattuali;
d)
semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti
in natura nel rispetto del principio di certezza del valore
a tutela dei terzi;
e)
riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture
organizzative, ai procedimenti decisionali della società
e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare
riferimento alle azioni di responsabilità;
f)
ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina
del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale,
nonchè del recesso, salvaguardando in ogni caso il
principio di tutela dell'integrità del capitale sociale
e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque,
la nullità delle clausole di intrasferibilità
non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;
g)
disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento
di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo
il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando
esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in
quote di capitale;
h)
stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un
controllo legale dei conti;
i)
prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione
del capitale sociale, nonchè in materia di liquidazione
che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo,
nel contempo, una semplificazione delle procedure.
Art.
4.
(Società
per azioni)
1.
La disciplina della società per azioni è modellata
sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione
della partecipazione sociale e della possibilità di
ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo
comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci,
dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei
terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi
nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate
da un maggiore grado di imperatività in considerazione
del ricorso al mercato del capitale di rischio.
2.
Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a)
un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro
limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili
a società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio norme inderogabili dirette almeno a:
1)
distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo
contabile affidato ad un revisore esterno;
2)
consentire l'azione sociale di responsabilità da parte
di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua
del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza
di una eccessiva conflittualità tra i soci;
3)
fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela
della minoranza;
4)
prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o,
nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei
componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità
nell'adempimento dei doveri degli amministratori;
b)
un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza
e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;
c)
la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del
giudizio di omologazione, confermando i principi di cui all'articolo
32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
d)
che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione
della durata della società;
e)
che sia consentita la costituzione della società da
parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per
i creditori.
3.
In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione,
la riforma è diretta a:
a)
semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto
del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando
il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;
b)
limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4.
Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è
diretta a:
a)
aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le
caratteristiche del modello;
b)
consentire che la società costituisca patrimoni dedicati
ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti
e modalità di rendicontazione, con la possibilità
di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso;
prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare
il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti
detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5.
Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è
diretta a:
a)
dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare
l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla
base di scelte contrattuali;
b)
semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti
in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore
a tutela dei terzi.
6.
Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni,
la riforma è diretta a:
a)
prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione
del valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;
b)
adeguare la disciplina della emissione e della circolazione
delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni
relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c)
prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei
capitali e salve in ogni caso le riserve di attività
previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti
e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi
e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
d)
modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni,
attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia
statutaria di determinare l'organo competente e le relative
procedure deliberative.
7.
Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali,
la riforma è diretta a:
a)
semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria,
il procedimento assembleare anche relativamente alle forme
di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per
la partecipazione, alle modalità di discussione e di
voto;
b)
disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare
le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità
e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi
di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa
e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità
di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e
l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla
invalidità;
c)
prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti
le società per azioni o le società che le controllano,
che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e,
per le società di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri
il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate
di pubblicità;
d)
determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria
e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum costitutivi
e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della
deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti
e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando
all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.
8.
Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli
sull'amministrazione, la riforma è diretta a:
a)
attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con
riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo,
al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni
tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al
controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli
amministratori o comitati esecutivi;
b)
riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità
che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;
c)
definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento
all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa
sociale;
d)
prevedere che le società per azioni possano scegliere
tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1)
il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione,
formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;
2)
un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione
e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea; al
consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di
controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio,
di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonchè
di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità
nei confronti di questi;
3)
un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione,
all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al
controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza
da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di
indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri
di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti
di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di
codici di comportamento e di forme di autoregolazione;
e)
prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si
applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);
f)
prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla
lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche per le
società che non si avvalgono della revisione contabile,
forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati
secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente
per il collegio sindacale;
g)
disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo
amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni
di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti
ad agire in modo informato.
9.
Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la
riforma è diretta a:
a)
semplificare le procedure e i controlli, con facoltà
per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo
amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura
gestionale della società che non incidono sulle posizioni
soggettive dei soci;
b)
rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto
di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati
controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti
temporali, la delega agli amministratori per escludere il
diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina
a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati
nei mercati regolamentati;
c)
semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente
ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone
le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d)
rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto
possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela
del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della
durata della società; individuare in proposito criteri
di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del
recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità
del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Art.
5.
(Società
cooperative)
1.
La riforma della disciplina delle società cooperative
di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa
connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo
2, in quanto compatibili, nonchè ai seguenti principi
generali:
a)
assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative,
nonchè dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;
b)
definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta,
con riferimento alle società che, in possesso dei requisiti
richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria
attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque
si avvalgono, nello svolgimento della propria attività,
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla
riconoscibile da parte dei terzi;
c)
disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta,
conformemente ai principi della disciplina vigente, favorendo
il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone
i relativi istituti;
d)
favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni
assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno
sulla gestione;
e)
riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere
agevolativo alle società cooperative costituzionalmente
riconosciute;
f)
disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme
formato da più società cooperative, anche appartenenti
a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando
poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative
che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;
g)
prevedere che alle società cooperative si applichino,
in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente
dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società
per azioni e per la società a responsabilità
limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa
e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero
di soggetti.
2.
In particolare, la riforma delle società cooperative
diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
prevedere che le norme dettate per le società per azioni
si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono
obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci
finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia
su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici
perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare
il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori
e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonchè
il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più
ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;
b)
prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei
capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo
mutualistico e le riserve di attività previste dalle
leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni
di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non
partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
c)
prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine
sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari,
anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate
e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio
del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura
della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;
d)
prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli
incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori,
consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
e)
consentire che la regola generale del voto capitario possa
subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico
del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
f)
prevedere la possibilità per le società cooperative
di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società
lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere
il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti
il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora
distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11,
comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g)
prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario
disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto
previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
3.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonchè
le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli
istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano
ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme
di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere
sostanziale della relativa disciplina.
Art.
6.
(Disciplina
del bilancio)
1.
La revisione della disciplina del bilancio è ispirata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa
fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica
della relativa disciplina e stabilire le modalità con
le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre
tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b)
prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio
netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine
alla loro formazione e al loro utilizzo;
c)
dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento
delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari
derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d)
prevedere le condizioni in presenza delle quali le società,
in considerazione della loro vocazione internazionale e del
carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio
consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;
e)
ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad
uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto
economico semplificato;
f)
armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti
la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune
disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni
in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
Art.
7.
(Trasformazione, fusione, scissione)
1.
La riforma della disciplina della trasformazione, fusione
e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto,
per quanto concerne le società di capitali, delle direttive
comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle
trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio
successivo alle operazioni di fusione e di scissione;
d) prevedere che le fusioni tra società, una delle
quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra,
non
comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione
di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli
2357 e
2357-quater del codice civile, e del divieto di accordare
prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione
di azioni
proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile;
e)
introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire
la trasformazione delle società di persone in società
di capitali.
Art.
8.
(Scioglimento
e liquidazione)
1.
La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione
delle società di capitali e cooperative è ispirata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo
a quelle relative all'accertamento delle cause di scioglimento
e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare
gli effetti della cancellazione della società dal registro
delle imprese, il regime della responsabilità per debiti
non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
b)
disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità
per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche
prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità
e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare
i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori
con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;
c)
disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione
sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.
Art.
9.
(Cancellazione)
1.
La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale
è possibile, in presenza di determinate e concorrenti
circostanze, cancellare le società di capitali dal
registro delle imprese;
b)
prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal
registro delle imprese.
Art.
10.
(Gruppi)
1.
La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza
e tale da assicurare che l'attività di direzione e
di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del
gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza
di queste ultime;
b)
prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione
dell'interesse del gruppo siano motivate;
c)
prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al
gruppo;
d)
individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di
tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della
società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di
recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo
di offerta pubblica di acquisto.
Art.
11.
(Disciplina
degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali)
1.
La riforma della disciplina penale delle società commerciali
e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a)
prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1)
falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel
fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai
soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, idonei ad
indurre in errore i destinatari sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i
soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione
informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione
è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta
in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o
per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che
le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e
tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società
o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la
previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità
al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere
autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in
essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori, e di conseguenza:
1.1)
quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno
e sei mesi;
1.2)
quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori:
1.2.1)
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità
a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
1.2.2)
la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità
d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare
i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia
di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di
valutazioni estimative;
2)
falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o
dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,
ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza
della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari
del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre
in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione;
precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta
a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno
i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate
a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza:
2.1)
la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
2.2)
la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3)
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della
società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili
della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
con la consapevolezza della falsità e l'intenzione
di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano
il falso od occultano informazioni concernenti la situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società,
ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta
posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè
o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla
predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda
che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza:
3.1)
la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3.2)
la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando
la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
4)
impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori
che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti
od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività
di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci,
ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione;
prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni;
nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la
pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità
a querela;
5)
omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente
nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni delle quali è investito nell'ambito di una
società o di un consorzio, omette di eseguire, nei
termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso
il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni,
aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6)
formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli
amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte,
formano od aumentano fittiziamente il capitale della società
mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma
inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca
di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione; prevedere la pena
della reclusione fino ad un anno;
7)
indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto
degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione
del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente,
i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
8)
illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente
nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge
a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite
con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere
la pena dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli
utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione
del bilancio estingue il reato;
9)
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della
società controllante, cagionando una lesione all'integrità
del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per
legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima
del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio in relazione al quale è stata posta in
essere la condotta, il reato è estinto;
10)
operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto
degli amministratori che, in violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,
cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima
del giudizio estingue il reato;
11)
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo
beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli,
cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima
del giudizio estingue il reato;
12)
infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali,
in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo
a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine
di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto,
ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno
patrimoniale alla società; estendere la punibilità
al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti
od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando
a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non
si considera ingiusto il profitto della società collegata
o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche
se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento
o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
13)
comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della
revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa
di utilità, compiono od omettono atti in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento
per la società; prevedere la pena della reclusione
fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà
o promette l'utilità; prevedere la procedibilità
a querela;
14)
indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di
chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza
in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per
altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
15)
omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto
degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare
l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o
per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non
prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento
nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata
di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite
o ad una legittima richiesta dei soci;
16)
aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie
false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici,
concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in
modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità
patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena
della reclusione da uno a cinque anni;
b)
armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti
falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche
di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni
e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte
di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla
vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione
di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì,
le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e
9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale,
delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della
presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse
a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di
legge, ledano i predetti beni;
c)
abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali
riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile,
introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione
di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice
penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori
generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione
contabile della società; abrogare altresì le
fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari
ed ai commissari governativi, nonchè quella del mendacio
bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
d)
prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle
lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa
di particolare tenuità;
e)
prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia
individuato mediante una qualifica o la titolarità
di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente
investito della qualifica o titolare della funzione è
equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa
funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza
di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo
i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire
altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme
riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli
amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità
pubblica di vigilanza di amministrare la società o
i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;
f)
prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere
a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto
del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere
che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione
dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o
beni di valore equivalente;
g)
riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano
reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole
condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato
o concorso a cagionare il dissesto della società;
h)
prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti
nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità
amministrativa delle società nel caso in cui un reato
tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia commesso, nell'interesse
della società, da amministratori, direttori generali
o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi
ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti
alla loro carica;
i)
abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice
civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte
in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare
con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di
evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto
a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione,
la riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse, individuando
altresì la loro più opportuna collocazione;
prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;
l)
prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione
collegiale.
Art.
12.
(Nuove
norme di procedura)
1.
Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che,
senza modifiche della competenza per territorio e per materia,
siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace
definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a)
diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento
delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
b)
materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
2.
Per il perseguimento delle finalità e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare
regole processuali, che in particolare possano prevedere:
a)
la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali;
b)
l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui
al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo
ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione
della natura degli interessi coinvolti;
c)
la mera facoltatività della successiva instaurazione
della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento
emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in
relazione alle controversie nelle materie di cui al comma
1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti
da detti provvedimenti, ancorchè gli stessi non acquistino
efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi
per finalità diverse;
d)
un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio,
che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo
anche se privo di efficacia di giudicato;
e)
la possibilità per il giudice di operare un tentativo
preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli
elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per
la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui
verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo
successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto
dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
f)
uno o più procedimenti camerali, anche mediante la
modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste
che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti,
assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;
g)
forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata
dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti
trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte
di cassazione.
3.
Il Governo può altresi prevedere la possibilità
che gli statuti delle società commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra
le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che
la controversia concerna questioni che non possono formare
oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà
riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso
il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile
anche per violazione di legge.
4.
Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione
delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi
ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie
di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 3 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli,
Ministro della giustizia
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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