Ministero
delle politiche agricole e forestali
Comunicato 15 ottobre 2001
IMPRESE IN CRISI
Imprese agricole - Salvataggio e ristrutturazione - Concessione
di aiuti - Manifestazione di interesse - Avviso pubblico
D.lgs. 01.09.1993, n. 385
(G.U. 15 ottobre 2001, n. 240)
PREMESSA
I)
La normativa nazionale.
L'art.
121 della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000,
n. 388) ha stabilito quanto segue:
1.
A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative,
iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità
o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato
ovvero in difficoltà, è istituito un programma
di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in
grado di favorire il ripristino della redditività,
in conformità con gli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283
del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.
2.
Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso
nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3
per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi,
sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento,
contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso
enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della
previdenza.
3.
I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito
agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria
della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia
di cui all'art. 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione
delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta
garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non
superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della
sezione speciale.
4.
I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti
alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività
dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione,
razionalizzazione e riqualificazione delle attività
aziendali con abbandono di quelle non redditizie; riduzione
delle produzioni soggette il ritiro; riconversione verso produzioni
di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
5.
L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera
spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta
istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati
e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6.
Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole,
nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere,
inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare
ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
a)
conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie,
erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni
creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b)
riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche nella misura del 30 per cento;
c)
esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali nella misura del 30 per cento.
7.
Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della
difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni
appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività
di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio
di attività agricola.
IL
QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO.
Il
quadro comunitario di riferimento per il sostegno pubblico
alle imprese in difficoltà è determinato dagli
"Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà",
(97/C 283/02), così come modificati dagli Orientamenti
C288 del 19 ottobre 1999.
Pur
in assenza di una specifica definizione comunitaria di impresa
in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti, un'impresa
può essere considerata in difficoltà qualora
essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie
o ottenendo i fondi necessari dai soci, dai proprietari o
dai creditori, di contenere le perdite che conducono quasi
certamente, senza un intervento pubblico, al collasso economico
a breve o medio termine.
Gli
Orientamenti comunitari prevedono limitate possibilità
di intervento per le imprese in difficoltà, partendo
dal presupposto che gli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per
la loro stessa natura, falsano la concorrenza e incidono sugli
scambi fra gli Stati membri. Pertanto di regola essi ricadono
nel disposto dell'art. 87 part. 1 del trattato U.E. e necessitano
dell'eventuale applicazione di una deroga. Sono cioè
considerati dalla Commissione europea come una eccezione e
per essere accettati devono essere supportati sostanziali
motivazioni fra cui:
1)
considerazioni di politica sociale o regionale in materia;
2)
necessità di mantenere una struttura di mercato competitiva
in casi in cui la scomparsa di talune imprese potrebbe condurre
ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio;
3)
da esigenze particolari e dai vantaggi economici di portata
più generale riscontrabili nel caso delle piccole e
medie imprese.
Di
norma la Commissione prescrive la notifica individuale di
ogni aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, tuttavia
regimi di aiuto possono essere autorizzati dalla Commissione
solo nel caso di imprese piccolo e medie che rientrino nella
definizione comunitaria (Regolamento 70/2001, G.U. L. 10 del
13 gennaio 2001, allegato 1).
Pertanto,
le aziende che partecipano al presente avviso devono dichiarare
in quale categoria di impresa rientrano.
AVVISO
PUBBLICO
Per
la formulazione del programma di interventi per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà
previsto dalla legge finanziaria 2001
I)
Tipologia d'intervento.
Con
il presente avviso, in coerenza con i richiamati orientamenti
comunitari C288 del 19 ottobre 1999 in materia degli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese,
e con la decisione della Commissione europea, che dovrà
essere acquisita a seguito di specifica notifica del programma
d'intervento che dovrà prevedere un regime di aiuto
per le piccole e medie imprese e la notifica individuale per
le imprese che non rientrano nella definizione prevista dal
regolamento n. 70/2000, allegato 1.
Viene
richiesto alle imprese agricole, singole ed associate e cooperative,
iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, di manifestare il loro interesse
all'attivazione delle misure del richiamato art. 121 della
legge n. 388/2000, alle condizioni ed agli obblighi previsti
di seguito.
Al
fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 121 della
legge finanziaria n. 388/2000, il presente avviso pubblico
costituisce una manifestazione di interesse necessaria alla
individuazione dei settori, delle zone e dei soggetti per
rilevare lo stato di grave difficoltà delle imprese
che determina una condizione di "allarme sociale",
e di conseguenza necessita di un intervento straordinario
che deve essere sottoposto al vaglio dei servizi della Commissione
al fine di attivare una procedura accelerata, dell'esame del
programma finalizzato a concedere aiuti per il salvataggio
e/o ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Gli
aiuti possono riguardare:
a)
il salvataggio dell'impresa in difficoltà, con aiuti
da erogarsi sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi,
nella misura massima del 3 per cento del tasso di riferimento
comunitario, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di
cui tre di preammortamento, contratti per sostenere temporaneamente
l'impresa che si trova in una grave situazione finanziaria
caratterizzata da una forte crisi di liquidità o da
insolvenza tecnica per tutto il tempo necessario a compiere
un'analisi dei fattori che sono alla base delle difficoltà
della società ed a mettere a punto un piano destinato
a portare rimedio alla situazione di crisi descritta (vedi
avvertenze punto c);
b)
la ristrutturazione dell'impresa, attraverso un piano di ristrutturazione,
sottoposto preventivamente a parere della Commissione U.E.,
volto a ripristinare la redditività dell'impresa.
Gli
aiuti possono essere erogati sia nella forma del muto di cui
al punto a), sia mediante conferimento di capitali, cancellazione
di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni
di garanzie su operazioni creditizie, secondo quanto verrà
stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali di cui all'art. 121, comma 6.
II)
Condizioni di ammissibilità.
I
criteri generali per il riconoscimento dello stato di "difficoltà"
delle imprese ai sensi del presente avviso sono di seguito
indicati:
a)
dimostrazione dell'eccezionalità dell'intervento (crisi
di settore, crisi finanziaria, determinata anche dagli alti
costi del denaro, riduzione forzata della produzione al fine
di limitare i danni di inquinamento ambientale, crisi di mercato
determinata da problemi sanitari e calamità naturali
e atmosferiche verificatesi per periodi successivi);
b)
ricaduta socio economica sui produttori agricoli (art. 26,
par. 1 regolamento (CE) n. 1257/99);
c)
ripercussioni sul fronte occupazionale;
d)
motivazioni di politica regionale per cui la crisi produrrebbe
una perdita rilevante per il comparto regionale di appartenenza
o svantaggi economici di carattere generale.
Gli
indici che vengono presi in considerazione per la formulazione
del programma, tenendo conto della manifestazione d'interesse,
sono:
1)
possesso della contemporanea presenza del valore in almeno
2 indici di redditività e 2 indici finanziari e di
struttura in linea con i parametri riportati al punto III),
lettere A) e B). Per le imprese agricole individuali non dotate
di bilancio civilistico, il possesso dei requisiti specifici
indicati al punto III), lettera C);
2)
per queste ultime imprese, ai fini della dichiarazione di
"difficoltà finanziaria", nel rispetto di
quanto stabilito al comma 7 dell'art. 121, si dovrà
tener conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano
l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino
l'esercizio di attività agricola.
III)
Determinazione dello stato di difficoltà.
La
determinazione dello stato di difficoltà è definita
dalla regione in cui ha sede l'impresa richiedente, sulla
base del rispetto delle condizioni di cui al punto II), tenendo
conto degli indici di redditività e degli indici finanziari
e di struttura, di seguito riportati.
A)
Indici di redditività.
1.
Perdita d'esercizio: è il risultato negativo dell'attività
aziendale al termine dell'esercizio. Registra l'incapacità
dell'azienda a generare ricchezza sufficiente alla remunerazione
del capitale di rischio dei soci e crea la necessità
di ricoprire il fabbisogno del processo economico aziendale
con risorse esterne (Conseguimento di perdite negli ultimi
3 esercizi).
2.
Reddito operativo/Capitale operativo: è il rapporto
tra il risultato della gestione caratteristica aziendale ed
il capitale effettivamente impiegato nell'attività
caratteristica. Misura la capacità dell'attività
caratteristica dell'azienda a generare reddito per mezzo dei
capitali specificamente destinati alla richiamata attività.
Una sua riduzione manifesta un peggioramento della redditività
aziendale (Per le società di capitali: inferiore al
3% negli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto il 3% nell'ultimo
esercizio). Per le società cooperative: inferiore all'1,5%
negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi
5 esercizi fino a scendere sotto 1,5% nell'ultimo esercizio).
3.
Reddito operativo/Valore della produzione: è il rapporto
tra il risultato della gestione caratteristica aziendale e
il valore dei beni prodotti durante l'esercizio. Misura la
capacità dell'azienda a generare reddito per mezzo
dei beni prodotti durante l'esercizio. Una sua riduzione manifesta
un peggioramento della redditività aziendale (Riduzione
del 50% negli ultimi 5 esercizi con tasso di diminuzione annuo
almeno del 5% e non superiore al 20% nell'ultimo esercizio).
4.
Fatturato/Scorte: è il rapporto tra i ricavi ottenuti
dalle vendite durante l'esercizio e l'ammontare di prodotti
giacenti in magazzino al termine dell'esercizio. Illustra
la capacità dell'azienda a conseguire ricavi dalle
vendite rispetto alle risorse presenti in magazzino. Una sua
riduzione manifesta un peggioramento della capacità
di vendita (Riduzione del 15%-40% negli ultimi 5 esercizi).
5.
Oneri finanziari/Fatturato: è il rapporto tra gli oneri
finanziari e i ricavi ottenuti dalle vendite durante l'esercizio.
Nelle cooperative un valore basso di questo indice sta a significare
che l'azienda ha potuto destinare maggiori risorse alla remunerazione
dei conferimenti dei soci. La remunerazione elevata dei conferimenti
a sua volta è indice, seppur indiretto, di una redditività
operativa (Superiore al 4% ed inferiore al 15% negli ultimi
5 esercizi).
B)
Indici finanziari e di struttura.
1.
Tempo di dilazione dei pagamenti ai fornitori: è il
periodo concesso all'azienda tra l'assunzione di un'obbligazione
e la liquidazione della stessa. Indica la capacità
dell'azienda di far fronte agli impegni contrattuali entro
i termini convenuti. Un suo aumento manifesta un peggioramento
della situazione finanziaria aziendale (Aumento del 70% negli
ultimi 5 esercizi, con tasso di crescita annuo almeno del
10% e non superiore al 30% nell'ultimo esercizio).
2.
Reddito operativo/Oneri finanziari: è il rapporto tra
il risultato della gestione caratteristica aziendale e l'ammontare
degli interessi passivi sorti nell'esercizio. Indica l'erosione
della ricchezza prodotta a causa degli oneri finanziari. Una
sua riduzione manifesta un peggioramento della redditività
e della situazione finanziaria (Riduzione del 25-30% negli
ultimi 5 esercizi, con tasso di diminuzione annuo almeno del
3-4% e non superiore al 15% nell'ultimo esercizio).
3.
(Attivo circolante - magazzino)/Passività correnti:
è il rapporto tra le risorse liquide o liquidabili
a breve termine e l'ammontare dei debiti a breve termine.
Indica la capacità dell'azienda di far fronte agli
impegni finanziari di prossima scadenza con le risorse interne
disponibili. Una sua riduzione manifesta un peggioramento
della situazione finanziaria aziendale (Inferiore 0,6 negli
ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi
fino a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio).
4.
Attivo circolante/Passività correnti: è il rapporto
tra le risorse liquide, liquidabili e le scorte di magazzino
e l'ammontare dei debiti a breve termine. Indica la capacità
dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari di prossima
scadenza con le risorse interne disponibili comprensive delle
scorte. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della
situazione finanziaria aziendale (Inferiore allo 0,8 negli
ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi
fino a scendere sotto lo 0,8 nell'ultimo esercizio).
5.
Capitale permanente/Immobilizzazioni: è il rapporto
tra debiti a lungo termine e patrimonio netto, al numeratore,
e beni capitali pluriennali reali e finanziari, al denominatore.
Indica la capacità dell'azienda di finanziare le attività
a redditività differita con mezzi finanziari a lunga
scadenza. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della
situazione finanziaria aziendale ed uno squilibrio nella copertura
delle immobilizzazioni (Inferiore allo 0,6 negli ultimi 3
esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino
a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio).
6.
Debiti bancari a breve/passivo corrente: è un rapporto
che delinea la struttura degli impieghi dell'impresa. Un valore
elevato evidenzia la necessità di rivolgersi all'esterno,
nella fattispecie alle banche, per l'approvvigionamento dei
mezzi finanziari liquidi (Non inferiore a 0,35 e non superiore
a 0,6 negli ultimi 5 esercizi, e con incremento assoluto nell'ultimo
esercizio non superiore a 0,2).
C)
Indici per le imprese agricole individuali non dotate di bilancio.
1)
Perdita media di esercizio negli ultimi tre esercizi superiore
mediamente al 30% del reddito, calcolata tenuto conto della
differenza, tra produzione lorda vendibile e costi di produzione,
desunta dalla documentazione fiscale, nonchè dagli
oneri stimati derivanti da unità lavorative iscritte
alla gestione previdenziale agricola, e gli interessi passivi
documentabili.
2)
Indebitamento relativo alle esposizioni debitorie superiore
al 30% del capitale aziendale determinato sulla base dei valori
fiscali (1).
IV)
Presentazione delle manifestazioni d'interesse.
La
presentazione delle manifestazioni d'interesse sullo stato
di difficoltà delle imprese devono pervenire, entro
le ore 12 del sessantesimo giorno successivo la data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, al Ministero delle politiche agricole e forestali
- Direzione generale delle politiche strutturali e sviluppo
rurale - via XX Settembre n. 20 - 00185 Roma, utilizzando
la scheda allegata al presente avviso e con le modalità
ivi indicate.
Alle
predette dichiarazioni devono essere allegati anche le ipotesi
di piani di ristrutturazione aziendale, nonchè l'ammontare
dei contributi pubblici percepiti negli ultimi cinque anni
unitamente alla normativa a cui essi fanno riferimento.
Le
dichiarazioni devono essere presentate in conformità
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Le
manifestazioni d'interesse saranno elaborate evidenziando:
le regioni, i settori e i soggetti, nonchè gli elementi
che hanno determinato lo stato di crisi (calamità naturali
e atmosferiche, crisi di mercato, ecc.).
Il
Ministero e le regioni, tenendo conto dei dati emersi dalle
richieste pervenute ai sensi del presente avviso, predisporranno
il programma d'interventi da sottoporre alla Commissione UE
per l'approvazione.
V)
Avvertenze.
a)
Il presente avviso non costituisce obbligazione alcuna nei
confronti di coloro che vorranno far pervenire, entro e non
oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, le istanze redatte
utilizzando le schede allegate al presente avviso (scheda
A e scheda B).
b)
In osservanza alle disposizioni comunitarie, le imprese che
a seguito della "manifestazione di interesse", verranno
inserite nel programma di intervento, che verrà presentato
all'Unione europea, per il salvataggio e/o la ristrutturazione
non potranno beneficiare degli aiuti agli investimenti previsti
dai fondi strutturali e dalle disposizioni, nazionali, regionali
e locali, ad eccezione di quelle specificamente autorizzate
per il salvataggio e/o la ristrutturazione.
c)
Gli aiuti per il salvataggio, a norma del punto 14 degli "orientamenti
comunitari", a differenza degli aiuti alla ristrutturazione,
che possono assumere forme diverse, fra cui i conferimenti
di capitale, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti,
sgravi fiscali o contributi per oneri sociali o garanzie sui
prestiti, devono limitarsi a prestiti o garanzie su prestiti.
I medesimi aiuti al salvataggio, gli orientamenti prevedono
che possono essere concessi ad un tasso d'interesse al meno
comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese
sane ed in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla
Commissione.
(1)
Per quanto concerne il calcolo del capitale aziendale - comprensivo
del patrimonio personale dell'imprenditore - il valore dei
terreni e dei fabbricati si desume dai valori catastali indicati
nell'ultima dichiarazione dei redditi, moltiplicato per i
coefficienti di legge stabiliti ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili.
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