Ministero delle politiche agricole e forestali
Comunicato 15 ottobre 2001

IMPRESE IN CRISI
Imprese agricole - Salvataggio e ristrutturazione - Concessione di aiuti - Manifestazione di interesse - Avviso pubblico
D.lgs. 01.09.1993, n. 385
(G.U. 15 ottobre 2001, n. 240)

PREMESSA

I) La normativa nazionale.

L'art. 121 della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha stabilito quanto segue:

1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette il ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO.

Il quadro comunitario di riferimento per il sostegno pubblico alle imprese in difficoltà è determinato dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", (97/C 283/02), così come modificati dagli Orientamenti C288 del 19 ottobre 1999.

Pur in assenza di una specifica definizione comunitaria di impresa in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti, un'impresa può essere considerata in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai soci, dai proprietari o dai creditori, di contenere le perdite che conducono quasi certamente, senza un intervento pubblico, al collasso economico a breve o medio termine.

Gli Orientamenti comunitari prevedono limitate possibilità di intervento per le imprese in difficoltà, partendo dal presupposto che gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per la loro stessa natura, falsano la concorrenza e incidono sugli scambi fra gli Stati membri. Pertanto di regola essi ricadono nel disposto dell'art. 87 part. 1 del trattato U.E. e necessitano dell'eventuale applicazione di una deroga. Sono cioè considerati dalla Commissione europea come una eccezione e per essere accettati devono essere supportati sostanziali motivazioni fra cui:

1) considerazioni di politica sociale o regionale in materia;

2) necessità di mantenere una struttura di mercato competitiva in casi in cui la scomparsa di talune imprese potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio;

3) da esigenze particolari e dai vantaggi economici di portata più generale riscontrabili nel caso delle piccole e medie imprese.

Di norma la Commissione prescrive la notifica individuale di ogni aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, tuttavia regimi di aiuto possono essere autorizzati dalla Commissione solo nel caso di imprese piccolo e medie che rientrino nella definizione comunitaria (Regolamento 70/2001, G.U. L. 10 del 13 gennaio 2001, allegato 1).

Pertanto, le aziende che partecipano al presente avviso devono dichiarare in quale categoria di impresa rientrano.

AVVISO PUBBLICO

Per la formulazione del programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà previsto dalla legge finanziaria 2001

I) Tipologia d'intervento.

Con il presente avviso, in coerenza con i richiamati orientamenti comunitari C288 del 19 ottobre 1999 in materia degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese, e con la decisione della Commissione europea, che dovrà essere acquisita a seguito di specifica notifica del programma d'intervento che dovrà prevedere un regime di aiuto per le piccole e medie imprese e la notifica individuale per le imprese che non rientrano nella definizione prevista dal regolamento n. 70/2000, allegato 1.

Viene richiesto alle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di manifestare il loro interesse all'attivazione delle misure del richiamato art. 121 della legge n. 388/2000, alle condizioni ed agli obblighi previsti di seguito.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 121 della legge finanziaria n. 388/2000, il presente avviso pubblico costituisce una manifestazione di interesse necessaria alla individuazione dei settori, delle zone e dei soggetti per rilevare lo stato di grave difficoltà delle imprese che determina una condizione di "allarme sociale", e di conseguenza necessita di un intervento straordinario che deve essere sottoposto al vaglio dei servizi della Commissione al fine di attivare una procedura accelerata, dell'esame del programma finalizzato a concedere aiuti per il salvataggio e/o ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Gli aiuti possono riguardare:

a) il salvataggio dell'impresa in difficoltà, con aiuti da erogarsi sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento del tasso di riferimento comunitario, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per sostenere temporaneamente l'impresa che si trova in una grave situazione finanziaria caratterizzata da una forte crisi di liquidità o da insolvenza tecnica per tutto il tempo necessario a compiere un'analisi dei fattori che sono alla base delle difficoltà della società ed a mettere a punto un piano destinato a portare rimedio alla situazione di crisi descritta (vedi avvertenze punto c);

b) la ristrutturazione dell'impresa, attraverso un piano di ristrutturazione, sottoposto preventivamente a parere della Commissione U.E., volto a ripristinare la redditività dell'impresa.

Gli aiuti possono essere erogati sia nella forma del muto di cui al punto a), sia mediante conferimento di capitali, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo quanto verrà stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 121, comma 6.

II) Condizioni di ammissibilità.

I criteri generali per il riconoscimento dello stato di "difficoltà" delle imprese ai sensi del presente avviso sono di seguito indicati:

a) dimostrazione dell'eccezionalità dell'intervento (crisi di settore, crisi finanziaria, determinata anche dagli alti costi del denaro, riduzione forzata della produzione al fine di limitare i danni di inquinamento ambientale, crisi di mercato determinata da problemi sanitari e calamità naturali e atmosferiche verificatesi per periodi successivi);

b) ricaduta socio economica sui produttori agricoli (art. 26, par. 1 regolamento (CE) n. 1257/99);

c) ripercussioni sul fronte occupazionale;

d) motivazioni di politica regionale per cui la crisi produrrebbe una perdita rilevante per il comparto regionale di appartenenza o svantaggi economici di carattere generale.

Gli indici che vengono presi in considerazione per la formulazione del programma, tenendo conto della manifestazione d'interesse, sono:

1) possesso della contemporanea presenza del valore in almeno 2 indici di redditività e 2 indici finanziari e di struttura in linea con i parametri riportati al punto III), lettere A) e B). Per le imprese agricole individuali non dotate di bilancio civilistico, il possesso dei requisiti specifici indicati al punto III), lettera C);

2) per queste ultime imprese, ai fini della dichiarazione di "difficoltà finanziaria", nel rispetto di quanto stabilito al comma 7 dell'art. 121, si dovrà tener conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

III) Determinazione dello stato di difficoltà.

La determinazione dello stato di difficoltà è definita dalla regione in cui ha sede l'impresa richiedente, sulla base del rispetto delle condizioni di cui al punto II), tenendo conto degli indici di redditività e degli indici finanziari e di struttura, di seguito riportati.

A) Indici di redditività.

1. Perdita d'esercizio: è il risultato negativo dell'attività aziendale al termine dell'esercizio. Registra l'incapacità dell'azienda a generare ricchezza sufficiente alla remunerazione del capitale di rischio dei soci e crea la necessità di ricoprire il fabbisogno del processo economico aziendale con risorse esterne (Conseguimento di perdite negli ultimi 3 esercizi).

2. Reddito operativo/Capitale operativo: è il rapporto tra il risultato della gestione caratteristica aziendale ed il capitale effettivamente impiegato nell'attività caratteristica. Misura la capacità dell'attività caratteristica dell'azienda a generare reddito per mezzo dei capitali specificamente destinati alla richiamata attività. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della redditività aziendale (Per le società di capitali: inferiore al 3% negli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto il 3% nell'ultimo esercizio). Per le società cooperative: inferiore all'1,5% negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto 1,5% nell'ultimo esercizio).

3. Reddito operativo/Valore della produzione: è il rapporto tra il risultato della gestione caratteristica aziendale e il valore dei beni prodotti durante l'esercizio. Misura la capacità dell'azienda a generare reddito per mezzo dei beni prodotti durante l'esercizio. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della redditività aziendale (Riduzione del 50% negli ultimi 5 esercizi con tasso di diminuzione annuo almeno del 5% e non superiore al 20% nell'ultimo esercizio).

4. Fatturato/Scorte: è il rapporto tra i ricavi ottenuti dalle vendite durante l'esercizio e l'ammontare di prodotti giacenti in magazzino al termine dell'esercizio. Illustra la capacità dell'azienda a conseguire ricavi dalle vendite rispetto alle risorse presenti in magazzino. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della capacità di vendita (Riduzione del 15%-40% negli ultimi 5 esercizi).

5. Oneri finanziari/Fatturato: è il rapporto tra gli oneri finanziari e i ricavi ottenuti dalle vendite durante l'esercizio. Nelle cooperative un valore basso di questo indice sta a significare che l'azienda ha potuto destinare maggiori risorse alla remunerazione dei conferimenti dei soci. La remunerazione elevata dei conferimenti a sua volta è indice, seppur indiretto, di una redditività operativa (Superiore al 4% ed inferiore al 15% negli ultimi 5 esercizi).

B) Indici finanziari e di struttura.

1. Tempo di dilazione dei pagamenti ai fornitori: è il periodo concesso all'azienda tra l'assunzione di un'obbligazione e la liquidazione della stessa. Indica la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni contrattuali entro i termini convenuti. Un suo aumento manifesta un peggioramento della situazione finanziaria aziendale (Aumento del 70% negli ultimi 5 esercizi, con tasso di crescita annuo almeno del 10% e non superiore al 30% nell'ultimo esercizio).

2. Reddito operativo/Oneri finanziari: è il rapporto tra il risultato della gestione caratteristica aziendale e l'ammontare degli interessi passivi sorti nell'esercizio. Indica l'erosione della ricchezza prodotta a causa degli oneri finanziari. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della redditività e della situazione finanziaria (Riduzione del 25-30% negli ultimi 5 esercizi, con tasso di diminuzione annuo almeno del 3-4% e non superiore al 15% nell'ultimo esercizio).

3. (Attivo circolante - magazzino)/Passività correnti: è il rapporto tra le risorse liquide o liquidabili a breve termine e l'ammontare dei debiti a breve termine. Indica la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le risorse interne disponibili. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della situazione finanziaria aziendale (Inferiore 0,6 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio).

4. Attivo circolante/Passività correnti: è il rapporto tra le risorse liquide, liquidabili e le scorte di magazzino e l'ammontare dei debiti a breve termine. Indica la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le risorse interne disponibili comprensive delle scorte. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della situazione finanziaria aziendale (Inferiore allo 0,8 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,8 nell'ultimo esercizio).

5. Capitale permanente/Immobilizzazioni: è il rapporto tra debiti a lungo termine e patrimonio netto, al numeratore, e beni capitali pluriennali reali e finanziari, al denominatore. Indica la capacità dell'azienda di finanziare le attività a redditività differita con mezzi finanziari a lunga scadenza. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della situazione finanziaria aziendale ed uno squilibrio nella copertura delle immobilizzazioni (Inferiore allo 0,6 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio).

6. Debiti bancari a breve/passivo corrente: è un rapporto che delinea la struttura degli impieghi dell'impresa. Un valore elevato evidenzia la necessità di rivolgersi all'esterno, nella fattispecie alle banche, per l'approvvigionamento dei mezzi finanziari liquidi (Non inferiore a 0,35 e non superiore a 0,6 negli ultimi 5 esercizi, e con incremento assoluto nell'ultimo esercizio non superiore a 0,2).

C) Indici per le imprese agricole individuali non dotate di bilancio.

1) Perdita media di esercizio negli ultimi tre esercizi superiore mediamente al 30% del reddito, calcolata tenuto conto della differenza, tra produzione lorda vendibile e costi di produzione, desunta dalla documentazione fiscale, nonchè dagli oneri stimati derivanti da unità lavorative iscritte alla gestione previdenziale agricola, e gli interessi passivi documentabili.

2) Indebitamento relativo alle esposizioni debitorie superiore al 30% del capitale aziendale determinato sulla base dei valori fiscali (1).

IV) Presentazione delle manifestazioni d'interesse.

La presentazione delle manifestazioni d'interesse sullo stato di difficoltà delle imprese devono pervenire, entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche strutturali e sviluppo rurale - via XX Settembre n. 20 - 00185 Roma, utilizzando la scheda allegata al presente avviso e con le modalità ivi indicate.

Alle predette dichiarazioni devono essere allegati anche le ipotesi di piani di ristrutturazione aziendale, nonchè l'ammontare dei contributi pubblici percepiti negli ultimi cinque anni unitamente alla normativa a cui essi fanno riferimento.

Le dichiarazioni devono essere presentate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le manifestazioni d'interesse saranno elaborate evidenziando: le regioni, i settori e i soggetti, nonchè gli elementi che hanno determinato lo stato di crisi (calamità naturali e atmosferiche, crisi di mercato, ecc.).

Il Ministero e le regioni, tenendo conto dei dati emersi dalle richieste pervenute ai sensi del presente avviso, predisporranno il programma d'interventi da sottoporre alla Commissione UE per l'approvazione.

V) Avvertenze.

a) Il presente avviso non costituisce obbligazione alcuna nei confronti di coloro che vorranno far pervenire, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, le istanze redatte utilizzando le schede allegate al presente avviso (scheda A e scheda B).

b) In osservanza alle disposizioni comunitarie, le imprese che a seguito della "manifestazione di interesse", verranno inserite nel programma di intervento, che verrà presentato all'Unione europea, per il salvataggio e/o la ristrutturazione non potranno beneficiare degli aiuti agli investimenti previsti dai fondi strutturali e dalle disposizioni, nazionali, regionali e locali, ad eccezione di quelle specificamente autorizzate per il salvataggio e/o la ristrutturazione.

c) Gli aiuti per il salvataggio, a norma del punto 14 degli "orientamenti comunitari", a differenza degli aiuti alla ristrutturazione, che possono assumere forme diverse, fra cui i conferimenti di capitale, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, sgravi fiscali o contributi per oneri sociali o garanzie sui prestiti, devono limitarsi a prestiti o garanzie su prestiti. I medesimi aiuti al salvataggio, gli orientamenti prevedono che possono essere concessi ad un tasso d'interesse al meno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane ed in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione.

(1) Per quanto concerne il calcolo del capitale aziendale - comprensivo del patrimonio personale dell'imprenditore - il valore dei terreni e dei fabbricati si desume dai valori catastali indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi, moltiplicato per i coefficienti di legge stabiliti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.


 

 

 












 

 

 


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