Regolamento
Ce 8 ottobre 2001, n. 2157
IMPRESE E SOCIETÀ
Società europea - Costituzione - Statuto:
il regolamento non riguarda il diritto fallimentare e pertanto
si applicano le disposizioni del diritto degli Stati membri
e del diritto comunitario.
Dir. Ce 08.10.2001, n. 86
(G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294)
IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l’articolo 308,
vista
la proposta della Commissione (1),
visto
il parere del Parlamento europeo (2),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando
quanto segue:
1)
Il completamento del mercato interno ed il miglioramento della
situazione economica e sociale in tutta la Comunità
che esso promuove presuppongono, oltre all’eliminazione
degli ostacoli agli scambi, una ristruttudisposizioni razione
dei fattori produttivi in dimensioni adeguate a quelle della
Comunità. A questo scopo è indispensabile che
le imprese la cui attività non è limitata al
soddisfacimotivo mento di esigenze puramente locali possano
progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività
su scala comunitaria.
2)
Una tale riorganizzazione presuppone la facoltà di
mettere in comune, mediante operazioni di fusione, il potenziale
delle imprese esistenti di Stati membri diffemica renti. Siffatte
operazioni debbono tuttavia avvenire nel rispetto delle regole
di concorrenza del trattato.
3)
La realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e cooperazione
che coinvolgono imprese di Stati membri differenti incontra
difficoltà di natura giuridica, fiscale e psicologica.
Le misure di ravvicinamento del diritto delle società
degli Stati membri mediante direttive permettono di ovviare
ad alcune di queste difficoltà. Tuttavia tali misure
non dispensano le imprese soggette a legislazioni differenti
dal dover scegliere una forma di società disciplinata
da una determinata legislazione nazionale.
4)
Il contesto giuridico entro il quale le imprese debbono operare
nella Comunità rimane principalmente basato sulle normative
nazionali, e pertanto non corrisponde più al contesto
economico nel cui ambito devono svilupparsi per permettere
la realizzazione degli obiettivi del trattato. Questa situazione
è tale da ostacolare notevolmente le operazioni di
raggruppamento tra società di Stati membri differenti.
5)
Gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che le ristruttudisposizioni
applicabili alle società europee ai sensi del presente
regolamento non comportino né discriminazioni della
società europea rispetto alle società per azioni,
a soddisfacimotivo di una differenza di trattamento ingiustificata,
né restrizioni eccessive alla costituzione di una società
europea o al trasferimento della sua sede sociale.
6)
Occorre far corrispondere il più possibile l’unità
econo-diffemica e l’unità giuridica dell’impresa
nella Comunità. A questo fine occorre prevedere la
costituzione, accanto a società di diritto nazionale,
di società la cui costituzione e funzionamento siano
disciplinati da un regolamento di diritto comunitario direttamente
applicabile in tutti gli Stati membri.
7)
Le disposizioni di un siffatto regolamento permetteranno la
costituzione e la gestione di società di dimensioni
europee, senza gli ostacoli dovuti alla disparità delle
legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali
e ai limiti territoriali della loro applicazione.
8)
Lo statuto della società per azioni europea (in seguito
denominata ´SEª) è compreso fra gli atti
che il Consiglio doveva adottare entro il 1992, elencati nel
Libro bianco della Commissione relativo al completamento del
mercato interno approvato dal Consiglio europeo di Milano
nel giugno 1985. Nella riunione di Bruxelles del 1987 il Consiglio
europeo ha espresso l’auspicio di una tempestiva creazione
di tale statuto.
9)
Da quando la Commissione ha presentato, nel 1970, la proposta
di regolamento relativo allo statuto della società
europea, modificata nel 1975, i lavori di ravvicinamento del
diritto nazionale delle società hanno fatto notevoli
progressi, cosicché nei settori in cui il funzionamento
della SE non esige norme comunitarie uniformi è conpossibile
operare un rinvio alla legislazione sulle società per
azioni dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale.
10)
Al fine di conseguire l’obiettivo essenziale di un regime
giuridico per le SE, fatte salve le esigenze economiche che
potrebbero manifestarsi in futuro, è necessario che
una SE possa essere costituita sia per permettere a società
di Stati membri differenti di procedere ad una fusione o di
costituire una società holding, sia per dare alle società
ed altre persone giuridiche esercitanti un’attività
economica, soggette alla legislazione di Stati membri differenti,
la possibilità di creare affiliate comuni.
11)
In tale contesto è opportuno consentire a una società
per azioni di trasformarsi in SE senza passare attraverso
uno scioglimento qualora tale società abbia sede ed
amministrazione centrale nella Comunità e un’affiliata
in uno Stato membro diverso da quello della sua sede sociale.
12)
Le disposizioni nazionali applicabili alle società
per azioni che ricorrono pubblicamente al risparmio nonché
alla transazione di titoli devono applicarsi anche qualora
la costituzione della SE si realizzasse mediante un ricorso
pubblico al risparmio nonché alle SE che intendono
far uso di questi strumenti finanziari.
13)
Il regime della SE deve essere quello di una società
di capitali per azioni, che più adeguatamente risponde,
tanto dal punto di vista finanziario che da quello della gestione,
alle esigenze delle imprese che esercitano le loro attività
su scala europea. Per garantire che siffatte imprese abbiano
dimensioni ragionevoli è opportuno stabilire un capitale
minimo che garantisca che dette società dispongano
di un patrimonio sufficiente, senza regolamenostacolare peraltro
la costituzione di SE da parte delle piccole e medie imprese.
14)
Occorre permettere una gestione efficace della SE, garantendo
nel contempo un’attenta vigilanza. Va tenuto conto del
fatto che esistono attualmente nella Comunità due diversi
sistemi in cui è strutturata l’amministrazione
delle società per azioni. E` opportuno peraltro, pur
permettendo alla SE di scegliere tra i due sistemi, operare
una chiara delimitazione tra le responsabilità delle
persone incaricate della gestione e quelle incaricate della
vigilanza.
15)
In virtù delle norme e dei principi generali del diritto
internazionale privato, i diritti e gli obblighi relativi
alla tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi, derivanti
per un’impresa dal controllo esercitato su di un’altra
impresa soggetta ad un diverso ordinamento giuridico sono
disciplinati dal diritto applicabile all’impresa conpossibile
trollata, fatti salvi gli obblighi ai quali l’impresa
che esercita il controllo sia soggetta in base alle disposizioni
del diritto ad essa applicabile, per esempio in materia di
elaborazione di conti consolidati.
16)
Fatte salve le conseguenze che deriveranno da un ulteriore
coordinamento del diritto degli Stati membri, non è
attualmente necessaria in materia una regolamentazione specifica
per la SE. Occorre quindi attenersi all’applicazione
delle norme e dei principi generali del diritto internazionale
privato tanto nel caso in cui la SE eserciti il controllo,
che in quello in cui la SE sia la società controllata.
17)
Occorre precisare il regime così applicabile nel caso
in cui la SE sia controllata da un’altra impresa e rinviare
in materia al diritto applicabile alle società per
azioni disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui
ha sede la SE.
18)
Occorre garantire che ogni Stato membro applichi alle infrazioni
alle disposizioni del presente regolamento le sanzioni riguardanti
le società per azioni disciplinate dalla propria legislazione.
19)
Le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto
della direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre
2001 che completa lo statuto della società europea
per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (4).
Dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile
del presente regolamenostacolare to e devono poter essere
applicate contemporaneamente.
20)
Il presente regolamento non verte su altri settori quali il
diritto tributario, il diritto della concorrenza, il diritto
della proprietà intellettuale, il diritto fallimentare.
Pertanto nei settori summenzionati ed in altri settori non
contemplati dal presente regolamento si applicano le disposizioni
del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario.
21)
La direttiva 2001/85/CE è intesa ad assicurare il diritto
di coinvolgimento dei lavoratori per quanto riguarda i problemi
e le decisioni che incidono sulla vita della SE. Le altre
questioni inerenti al diritto sociale e al diritto del lavoro,
in particolare il diritto all’informazione e alla consultazione
dei lavoratori organizzato negli Stati membri, sono disciplinate
dalle disposizioni nazionali applicabili, alle medesime condizioni,
alle società per azioni.
22)
L’entrata in vigore del presente regolamento deve essere
differita, affinché ciascuno Stato membro possa prima
procedere al recepimento delle disposizioni della direttiportata
va 2001/86/CE nel diritto nazionale e all’instaurazione
dei meccanismi necessari a permettere la costituzione ed il
funzionamento delle SE aventi sede nel suo territorio, di
modo che il regolamento e la direttiva possano essere applicati
contemporaneamente.
23)
A una società la cui amministrazione centrale non si
trovi all’interno della Comunità puo` essere consentito
di partecipare alla costituzione di una SE a condizione che
essa sia costituita in base alla legge di uno Stato membro,
abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro
e presenti un legame effettivo e continuato con l’economia
di uno Stato membro secondo i principi stabiliti nel Programma
generale del 1962 per l’abolizione delle restrizioni
alla libertà di stabilimento. Tale legame esiste in
particolare se la società ha una dipendenza in uno
Stato membro ed effettua operazioni tramite la stessa.
24)
La SE deve avere la facoltà di trasferire la sua sede
sociale in un altro Stato membro. Deve essere prevista un’adeguata
e congrua tutela degli interessi degli azionisti di minoranza,
dei creditori e dei titolari di altri diritti. Il trasferimento
non deve pregiudicare i diritti acquisiti prima dello stesso.
25)
Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione
che possa essere inserita nella convenzione di Bruxelles del
1968 o qualsiasi testo adottato dagli Stati membri o dal Consiglio
per sostituire tale convenzione riguardante le norme sulla
competenza applicabili in caso di trasferimento della sede
di una società per azioni da uno Stato membro ad un
altro.
26)
Le attività degli istituti finanziari sono disciplinate
da direttive specifiche e la normativa nazionale intesa ad
attuare tali direttive e le norme nazionali aggiuntive che
disciplinano tali attività si applicano pienamente
ad una SE.
27)
Tenuto conto della natura specifica e comunitaria della SE,
il regime della sede effettiva adottato per la SE con il presente
regolamento non pregiudica le legislazioni degli Stati membri
né le scelte che potranno essere operate per altri
testi comunitari in materia di diritto delle società.
28)
Gli unici poteri d’azione previsti dal trattato ai fini
dell’adozione del presente regolamento sono quelli previsti
dall’articolo 308.
29)
Poiché gli scopi succitati dell’intervento prospettato
non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli
Stati membri, in quanto si tratta di istituire la società
per azioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della
direttiportata e dell’incidenza di quest’ultima
essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità
puo` intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento
si limita a quanto è necessario per conseguire tali
scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
1.
Nel territorio della Comunità possono essere costituite
società in forma di società per azioni europea
(Società europea, in seguito denominata ´SEª),
nell’osservanza delle condizioni e modalità previste
dal presente regolamento.
2.
La SE è una società il cui capitale è
diviso in azioni. Ciascun azionista risponde soltanto nei
limiti del capitale sottoscritto.
3.
La SE ha personalità giuridica.
4.
Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato
dalle disposizioni contenute nella direttiva 2001/86/CE.
Articolo
2
1.
Le società per azioni indicate nell’allegato I,
costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la
sede sociale e l’amministrazione centrale nella Comunità,
possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di
esse sono soggette alla legge di Stati membri differenti.
2.
Le società per azioni e le società a responsabilità
limitata indicate nell’allegato II, costituite conformemente
alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e
l’amministrazione centrale nella Comunità, possono
promuovere la costituzione di una SE holding se almeno due
di esse:
a)
sono soggette alla legge di Stati membri differenti, ovvero
b)
hanno da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge
di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro
Stato membro.
3.
Le società ai sensi dell’articolo 48, secondo
comma del trattato, e le altre entità giuridiche di
diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla
legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l’amministrazione
centrale nella Comunità, possono costituire, sottoscrivendone
le azioni, una SE affiliata se almeno due di esse:
a)
sono soggette alla legge di Stati membri differenti, ovvero
b)
hanno da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge
di un altro Stato membro o una succursale situata in un altro
Stato membro.
4.
Una società per azioni costituita conformemente alla
legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l’amministrazione
centrale nella Comunità puo` trasformarsi in una SE
se ha da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge
di un altro Stato membro.
5.
Uno Stato membro puo` prevedere che una società la
cui amministrazione centrale non si trovi all’interno
della Comunità possa partecipare alla costituzione
di una SE, a condizione che essa sia costituita in base alla
legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in
questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo
e continuato con l’economia di uno Stato membro.
Articolo
3
1.
Ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 la SE è
considerata una società per azioni soggetta alla legge
dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale.
2.
Una SE puo` essa stessa costituire una o più affiliate
nella forma di SE. Alla SE affiliata non si applicano le disposizioni
dello Stato membro in cui quest’ultima ha la sede sociale,
che esigono che una società per azioni abbia più
di un azionista.
Le
disposizioni nazionali adottate conformemente alla dodicesima
direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989,
in materia di diritto delle società relativa alle società
a responsabilità limitata con un unico socio (5) si
applicano ´mutatis mutandis' alle SE.
Articolo
4
1.
Il capitale della SE è espresso in euro.
2.
Il capitale sottoscritto deve essere di almeno 120 000 euro.
3.
Qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione
di un capitale più elevato per le società che
esercitano determinati tipi di attività, tale legislazione
si applica alle SE che hanno la sede sociale in tale Stato
membro.
Articolo
5
Fatto
salvo l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, il capitale della
SE, la sua salvaguardia, le sue modificazioni, nonché
le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli assimilabili
della SE sono disciplinati dalle disposizioni che si applicherebbero
ad una società per azioni con sede nello Stato membro
in cui la SE è iscritta.
Articolo
6
Ai
fini del presente regolamento, il termine "statuto della
SE" designa al contempo l’atto costitutivo e lo
statuto propriamente detto della SE, qualora quest’ultimo
formi oggetto di atto distinto.
Articolo
7
La
sede sociale della SE deve essere situata all’interno
della Comunità, nello stesso Stato membro dell’amministrazione
centrale. Uno Stato membro puo` inoltre imporre alle SE registrate
nel suo territorio l’obbligo di far coincidere l’ubicazione
dell’amministrazione centrale con quella della sede sociale.
Articolo
8
1.
La sede sociale della SE puo` essere trasferita in un altro
Stato membro conformemente ai paragrafi da 2 a 13. Il trasferimento
non dà luogo a scioglimento né alla costituzione
di una nuova persona giuridica.
2.
Un progetto di trasferimento deve essere elaborato dall’organo
di direzione o di amministrazione ed è soggetto a pubblicità
in conformità dell’articolo 13, fatte salve le
forme aggiuntive di pubblicità previste dallo Stato
membro della sede. Tale progetto deve indicare la denominazione
sociale, la sede sociale e il numero di iscrizione della SE
e comprendere:
a)
la sede sociale prevista per la SE,
b)
lo statuto previsto per la SE, compresa l’eventuale nuova
denominazione sociale,
c)
le implicazioni che il trasferimento puo` avere per il presentacoinvolgimento
dei lavoratori nella SE,
d)
il calendario previsto per il trasferimento,
e)
i diritti eventualmente previsti a tutela degli azionisti
e/o dei creditori.
3.
L’organo di direzione o di amministrazione redige una
relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti
giuridici ed economici del trasferimento e sono spiegate le
sue conseguenze per gli azionisti, per i creditori e per i
lavoratori.
4.
Gli azionisti e i creditori della SE, almeno un mese prima
dell’assemblea generale che deve pronunciarsi sul trasferimento,
hanno il diritto di esaminare, presso la sede sociale della
SE, la proposta di trasferimento e la relazione redatta ai
sensi del paragrafo 3 e di ottenere, su richiesta, copia gratuita
dei suddetti documenti.
5.
Per le SE iscritte nel proprio territorio, gli Stati membri
possono adottare provvedimenti volti a garantire un’adeguata
protezione degli interessi degli azionisti di minoranza della
SE che si sono pronunciati contro il trasferimento.
6.
La decisione di trasferimento puo` essere adottata soltanto
due mesi dopo la pubblicazione del progetto. Essa deve essere
presa alle condizioni previste dall’articolo 59.
7.
Prima che l’autorità competente rilasci il certificato
di cui al paragrafo 8, la SE deve fare in modo che, per quanto
riguarda le passività che possano essere sorte prima
della pubblicazione del progetto di trasferimento, gli interessi
dei creditori e dei titolari di altri diritti nei confronti
della SE (inclusi quelli di enti pubblici) siano stati adeguatamente
tutelati, in ottemperanza a quanto stabilito dallo Stato membro
nel quale la SE aveva la sede sociale prima del trasferimento.
Uno
Stato membro puo` estendere l’applicazione del primo
comma alle passività che sorgano (o possano sorgere)
prima del trasferimento.
Il
primo e secondo comma lasciano impregiudicata l’applicazione
alle SE della legislazione nazionale degli Stati membri per
quanto riguarda la garanzia dei pagamenti da effettuare ad
enti pubblici.
8.
Nello Stato membro della sede sociale della SE, un organo
giurisdizionale, un notaio o un’altra autorità
competente rilascia un certificato attestante in modo concludente
l’adempimento degli atti e delle formalità preliminari
al trasferimento.
9.
La nuova iscrizione puo` effettuarsi soltanto su presentacoinvolgimento
zione del certificato di cui al paragrafo 8 nonché,
se è comprovato, con l’espletamento delle formalità
richieste per l’iscrizione nel registro nel paese in
cui è situata la nuova sede sociale.
10.
Il trasferimento della sede sociale della SE, nonché
la modifica dello statuto che ne consegue, prendono effetto
dalla data in cui la SE è iscritta, conformemente all’articolo
12, nel registro della nuova sede.
11.
Dopo la nuova iscrizione di una SE, il registro presso il
quale essa è stata effettuata notifica tale iscrizione
al registro in cui la SE era precedentemente iscritta. La
precedente iscrizione è cancellata all’atto di
ricezione della notifica, ma non prima.
12.
La nuova iscrizione e la cancellazione di quella precedente
vengono pubblicate negli Stati membri interessati conformemente
all’articolo 13.
13.
La pubblicazione della nuova iscrizione della SE rende la
nuova sede sociale opponibile ai terzi. Tuttavia, finché
non è stata pubblicata la cancellazione della SE dal
registro della sede precedente, i terzi possono continuare
ad avvalersi della vecchia sede, a meno che la SE dimostri
che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.
14.
La legge di uno Stato membro puo` prevedere, per le SE registrate
in quest’ultimo, che un trasferimento di sede sociale
che comporti un cambiamento della legge applicabile non abbia
effetto se un’autorità competente dello Stato
suddetto vi fa opposizione nel termine di due mesi di cui
al paragrafo 6. L’opposizione puo` essere promossa soltanto
per motivi di interesse pubblico.
Se
una SE è sottoposta al controllo di un’autorità
nazionale di vigilanza finanziaria conformemente alle direttive
comunitarie, il diritto di opporsi al trasferimento di sede
sociale si applica anche a tale autorità.
L’opposizione
deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un’autorità
giudiziaria.
15.
La SE nei cui confronti siano state avviate una procedura
di scioglimento, di liquidazione, d’insolvenza, di sospensione
dei pagamenti o altre procedure analoghe non puo` trasferire
la propria sede sociale.
16.
Una SE che abbia trasferito la sede sociale in un altro Stato
membro è considerata, rispetto a qualsiasi controversia
anteriore al trasferimento di cui al paragrafo 10, come avente
la sede sociale nello Stato membro in cui la SE era iscritta
prima del trasferimento, anche se essa è chiamata in
giudizio dopo quest’ultimo.
Articolo
9
1.
La SE è disciplinata:
a)
dalle disposizioni del presente regolamento:
b)
ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle
disposizioni dello statuto della SE;
o
c)
per le materie non disciplinate dal presente regolamento o,
qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai
quali non si applica il presente regolamento:
i)
dalle disposizioni di legge adottate dagli Stati memmento
bri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente
le SE;
ii)
dalle disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero
ad una società per azioni costituita in conformità
della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale;
iii)
dalle disposizioni dello statuto della SE, alle stesse condizioni
previste per una società per azioni costituita conformemente
alla legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.
2.
Le disposizioni di legge adottate dagli Stati membri specificamente
per la SE devono essere conformi alle direttive applicabili
alle società per azioni indicate nell’allegato
I.
3.
Se la natura delle attività svolte da una SE è
disciplinata da disposizioni specifiche delle normative nazionali,
queste ultime sono integralmente applicate alla SE.
Articolo
10
Fatte
salve le disposizioni del presente regolamento, una SE è
trattata in ciascuno Stato membro come una società
per azioni costituita in conformità della legge dello
Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.
Articolo
11
1.
La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale
dalla sigla ´SEª.
2.
La sigla ´SEª puo` figurare soltanto nella denominazione
sociale delle SE.
3.
Tuttavia, le società o altre entità giuridiche
registrate in uno Stato membro prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, nella cui denominazione
sociale figuri la sigla SE, non sono tenute a modificare la
loro denominazione sociale.
Articolo
12
1.
Ogni SE è soggetta all’obbligo di iscrizione,
nello Stato membro della sede, in un registro designato dalla
legge di tale Stato conformemente all’articolo 3 della
direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa
a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono
richieste, negli Stati membri, alle società a mente
dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere
gli interessi dei soci e dei terzi (6).
2.
L’iscrizione di una SE puo` aver luogo soltanto previa
conclusione di un accordo sulle modalità relative al
coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell’articolo
4 della direttiva 2001/86/CE ovvero soltanto previa decisione
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 di detta direttiva,
oppure se, trascorso il periodo previsto per i negoziati ai
sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, non é
stato concluso un accordo.
3.
Perché una SE possa essere iscritta in uno Stato membro
che si è avvalso della facoltà di cui all’articolo
7, paragrafo 3, della direttiva 2001/86/CE, è necessario
un accordo, concluso ai sensi dell’articolo 4 di detta
direttiva sulle modalità relative al coinvolgimento
dei lavoratori, compresa la partecipazione, salvo il caso
in cui nessuna delle società partecipanti sia stata
soggetta a norme di partecipazione prima dell’iscrizione
della SE.
4.
Lo statuto della SE non deve mai essere in conflitto con le
modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori
così stabilite. Ove tali nuove modalità stabilite
ai sensi della direttiva 2001/86/CE siano in contrasto con
lo statuto esistente, questo è modificato per quanto
necessario.
In
questo caso uno Stato membro puo` prevedere che l’organo
di direzione o di amministrazione della SE sia autorizzato
ad apportare modifiche allo statuto senza ulteriori decisioni
dell’assemblea generale degli azionisti.
Articolo
13
Gli
atti e le indicazioni riguardanti la SE soggetti all’obbligo
di pubblicità in base al presente regolamento sono
pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione
dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale conformemente
alla direttiva 68/151/CEE.
Articolo
14
1.
L’iscrizione e la cancellazione dell’iscrizione
di una SE formano oggetto di una comunicazione pubblicata
a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, dopo l’adempimento dell’obbligo di pubblicità
di cui all’articolo 13.
Nella
comunicazione devono essere indicati la denominazione conformesociale,
il numero, la data e il luogo dell’iscrizione della SE,
la data, il luogo e il titolo della pubblicazione, nonché
la sede sociale e il settore di attività della SE.
2.
Il trasferimento della sede sociale della SE alle condizioni
previste dall’articolo 8 deve essere reso pubblico mediante
una comunicazione contenente le indicazioni previste dal paragrafo
1, nonché quelle relative alla nuova iscrizione.
3.
Le indicazioni previste dal paragrafo 1 vengono comunizione
cate all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione
di cui all’articolo 13.
TITOLO
II
COSTITUZIONE
Sezione
prima
Disposizioni
generali
Articolo
15
1.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la costituzione
di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile
alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce
la sua sede sociale.
2.
L’iscrizione di una SE forma oggetto di pubblicità
conformemente all’articolo 13.
Articolo
16
1.
La SE acquisisce la personalità giuridica a decorrere
dalla data della sua iscrizione nel registro previsto dall’articolo
12.
2.
Qualora siano stati compiuti degli atti in nome della SE prima
della sua iscrizione conformemente all’articolo 12 e
la SE non assuma dopo l’iscrizione gli obblighi che derivano
da tali atti, le persone fisiche, le società o le altre
entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili
solidalmente e illimitatamente salvo convenzione contraria.
Sezione
seconda
Costituzione
di una SE mediante fusione
Articolo
17
1.
Una SE puo` essere costituita mediante fusione conformesociale,
mente all’articolo 2, paragrafo 1.
2.
La fusione puo` avvenire:
a)
secondo la procedura di fusione mediante incorporazione conformemente
all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE
(7);
b)
oppure secondo la procedura di fusione mediante costituzione
di una nuova società conformemente all’articolo
4, paragrafo 1 di detta direttiva.
Nel
caso di fusione mediante incorporazione, la società
incorporante assume la forma di SE contemporaneamente alla
fusione. Nel caso di fusione mediante costituzione di una
nuova società, la SE è la nuova società.
Articolo
18
Per
le materie non contemplate dalla presente sezione o, nel caso
in cui una materia sia contemplata parzialmente, per gli aspetti
da essa non contemplati, ogni società che partecipa
alla costituzione di una SE mediante fusione è soggetta,
conformemente alla direttiva 78/855/CEE, alle disposizioni
della legge dello Stato membro da cui dipende in materia di
fusione delle società per azioni.
Articolo
19
La
legge di uno Stato membro puo` prevedere che la partecipazione
di una società soggetta alla legge di tale Stato membro,
alla costituzione di una SE mediante fusione non possa aver
luogo se un’autorità competente di tale Stato
membro vi si oppone prima del rilascio del certificato di
cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Tale
opposizione puo` essere promossa soltanto per motivi di interesse
pubblico e deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad
un’autorità giudiziaria.
Articolo
20
1.
Gli organi di direzione o di amministrazione delle società
che si fondono redigono un progetto di fusione. Il progetto
contiene:
a)
la denominazione sociale e la sede sociale delle società
che si fondono nonché quelle previste per la SE;
b)
il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l’importo
della compensazione;
c)
le modalità di assegnazione delle azioni della SE;
d)
la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto
alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità
particolare relativa a tale diritto;
e)
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
che si fondono si considerano, dal punto di vista contabile,
compiute per conto della SE;
f)
i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite
di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle
azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
g)
tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano
il progetto di fusione nonché ai membri degli organi
di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo
delle società che si fondono;
h)
lo statuto della SE;
i)
informazioni circa le procedure secondo cui le modalità
del coinvolgimento dei lavoratori sono determinate conformemente
alla direttiva 2001/86/CE.
2.
Le società che si fondono possono aggiungere altri
elementi al progetto di fusione.
Articolo
21
Per
ciascuna delle società che si fondono, fatti salvi
i requisiti supplementari imposti dallo Stato membro da cui
la società in questione dipende, le indicazioni seguenti
devono essere pubblicate nel bollettino nazionale di tale
Stato membro:
a)
il tipo, la denominazione sociale e la sede sociale delle
società che si fondono;
b)
il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna
delle società che si fondono, gli atti previsti dall’articolo
3, paragrafo 2 della direttiva 68/151/CEE, nonché il
numero di iscrizione nel registro;
c)
l’indicazione delle modalità di esercizio dei
diritti da parte dei creditori della società in questione
conformemente all’articolo 24, nonché l’indirizzo
presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti
informazioni su tali modalità;
d)
l’indicazione delle modalità di esercizio dei
diritti da parte degli azionisti di minoranza della società
in questione conformemente all’articolo 24, nonché
l’indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente,
esaurienti informazioni su tali modalità;
e)
la denominazione sociale e la sede sociale previste per la
SE.
Articolo
22
Come
alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle
società che si fondono, uno o più esperti indipendenti
ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 78/855/CEE
designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società,
da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello
Stato membro alla cui legge è soggetta una delle società
che si fondono o la futura SE, possono esaminare il progetto
di fusione e redigere una relazione unica destinata a tutti
gli azionisti.
Gli
esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società
che si fondono qualsiasi informazione ritenuta necessaria
a permettere loro di assolvere le loro funzioni.
Articolo
23
1.
L’assemblea generale di ciascuna delle società
che si fondono approva il progetto di fusione.
2.
Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso
conformemente alla direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali
di ciascuna delle società che si fondono possono riservarsi
il diritto di subordinare l’iscrizione della SE all’esplicita
ratifica da parte di quest’ultima delle modalità
così decise.
Articolo
24
1.
La legge dello Stato membro cui è soggetta ciascuna
delle società che si fondono si applica come in caso
di fusione di società per azioni, tenendo conto della
natura transfrontaliera della fusione, per quanto concerne
la tutela degli interessi:
a)
dei creditori delle società che si fondono;
b)
degli obbligazionisti delle società che si fondono;
c)
dei portatori di titoli diversi dalle azioni forniti di diritti
speciali nelle società che si fondono.
2.
Uno Stato membro puo` adottare, nei confronti di società
dipendenti dalla sua giurisdizione che partecipano ad una
fusione, disposizioni volte a garantire la tutela degli azionisti
di minoranza che si sono pronunciati contro la fusione.
Articolo
25
1.
Il controllo di legittimità della fusione è
effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa a ciascuna
società che si fonde, conformemente alla legislazione
applicabile in caso di fusione di società per azioni
nello Stato membro cui la società che partecipa alla
fusione è soggetta.
2.
In ciascuno Stato membro interessato un organo giurisdizionale,
un notaio o altra autorità competente rilascia un certificato
attestante in modo concludente l’adempimento degli atti
e delle formalità preliminari alla fusione.
3.
Se la legge di uno Stato membro cui è soggetta una
società che si fonde prevede una procedura di controllo
e modifica del rapporto di cambio delle azioni, ovvero una
procedura di compensazione degli azionisti di minoranza, senza
impedire l’iscrizione della fusione, tali procedure si
applicano unicamente se, al momento dell’approvazione
del progetto di fusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo
1, le altre società che si fondono, situate in Stati
membri la cui legge non prevede siffatte procedure, accettano
esplicitamente la possibilità per gli azionisti di
tale società di far ricorso alle procedure summenzionate.
In tali casi, un organo giurisdizionale, un notaio o altra
autorità competente puo` rilasciare il certificato
di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già
stata avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che
la procedura è in corso. La decisione relativa alla
procedura è vincolante nei confronti della società
incorporante e di tutti i suoi azionisti.
Articolo
26
1.
Il controllo di legittimità della fusione è
effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa alla
fusione e alla costituzione della SE, da un organo giurisdizionale,
da un notaio o altra autorità competente nello Stato
membro della futura sede della SE a cui compete il controllo
di questo aspetto della legittimità della fusione delle
società per azioni.
2.
A tal fine ogni società che si fonde trasmette a detta
autorità il certificato previsto dall’articolo
25, paragrafo 2 entro sei mesi dal rilascio nonché
una copia del progetto di fusione, approvato dalla società.
3.
L’autorità di cui al paragrafo 1 controlla in
particolare l’avvenuta approvazione, da parte delle società
che si fondono, di un progetto di fusione negli stessi termini,
nonché la definizione di modalità relative al
coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2001/86/CE.
4.
Detta autorità si accerta inoltre che la costituzione
della SE sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge
dello Stato della sede sociale, conformemente all’articolo
15.
Articolo
27
1.
La fusione e la costituzione simultanea della SE prendono
effetto dalla data in cui la SE è iscritta nel registro
di cui all’articolo 12.
2.
L’iscrizione della SE è subordinata all’espletamento
di tutte le formalità previste dagli articoli 25 e
26.
Articolo
28
Per
ciascuna delle società che si fondono, l’attuazione
della fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità
previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente
all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
Articolo
29
1.
La fusione realizzata in conformità dell’articolo
17, paragrafo 2, lettera a) produce ipso jure e simultaneamente
i seguenti effetti:
a)
il trasferimento universale alla società incorporante
delnale, l’intero patrimonio attivo e passivo di ciascuna
società incorporata;
b)
l’acquisizione, da parte degli azionisti della società
incorporata, della qualità di azionisti della società
incorporante;
c)
l’estinzione della società incorporata;
d)
l’assunzione da parte della società incorporante
della forma di SE.
2.
La fusione realizzata in conformità dell’articolo
17, paragrafo 2, lettera b) produce ipso jure e simultaneamente
i seguenti effetti:
a)
il trasferimento universale alla SE di tutte le attività
e passività delle società che si fondono;
b)
l’acquisizione, da parte degli azionisti delle società
che si fondono, della qualità di azionisti della SE;
c)
l’estinzione delle società che si fondono.
3.
Qualora, in caso di fusione di società per azioni,
la legge di uno Stato membro prescriva formalità particolari
per l’opponibilità ai terzi del trasferimento
di determinati beni, diritti ed obblighi da parte delle società
che si fondono, tali formalità si applicano e sono
adempiute dalle società che si fondono oppure dalla
SE a decorrere dalla data della sua iscrizione.
4.
I diritti e gli obblighi delle società partecipanti
in materia all’articodi condizioni e modalità
di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi
e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro
esistenti alla data dell’iscrizione sono trasferiti alla
SE, per effetto di tale iscrizione, nel momento in conforcui
quest’ultima è stata effettuata.
Articolo
30
La
nullità di una fusione ai sensi dell’articolo
2, paragrafo 1, non puo` essere pronunciata se la SE è
stata iscritta.
La
mancanza di un controllo di legittimità della fusione
ai sensi degli articoli 25 e 26 puo` essere annoverata tra
i motivi di scioglimento della SE.
Articolo
31
1.
Se una fusione in conformità dell’articolo 17,
paragrafo 2, lettera a) è realizzata da una società
che detiene tutte le azioni e gli altri titoli che conferiscono
diritti di voto nell’assemblea generale di un’altra
società, l’articolo 20, paragrafo 1, lettere b),
c) e d), l’articolo 22 e l’articolo 29, paragrafo
1, lettera b) non si applicano. Si applicano tuttavia le disposizioni
nazionali, cui è soggetta ognuna delle società
partecipanti alla fusione e che disciplinano le fusioni delle
società per azioni in conformità dell’articolo
24 della direttiva 78/855/CEE.
2.
Se una fusione mediante incorporazione è effettuata
da una società che detiene una quota pari o superiore
al 90% - ma non la totalità - delle azioni od altri
titoli che conferiscono un diritto di voto in un’assemblea
generale di un’altra società, le relazioni dell’organo
di direzione o di amministrazione, le relazioni di uno o più
esperti indipendenti nonché i documenti necessari per
il controllo sono richiesti soltanto qualora cio` sia previsto
dalla legge nazionale cui è soggetta la società
incorporante o dalla legge nazionale cui è soggetta
la società incorporata.
Gli
Stati membri possono tuttavia prevedere che il presente paragrafo
si applichi ai casi in cui una società detenga una
quota di azioni tale da conferire diritti di voto pari o superiori
al 90 %, ma non la loro totalità.
Sezione
terza
Costituzione
di una SE holding
Articolo
32
1.
Una SE puo` essere costituita conformemente all’articodi
lo 2, paragrafo 2.
Le
società che promuovono la costituzione di una SE conforcui
memente all’articolo 2, paragrafo 2 non sono soggette
a scioglimento.
2.
Gli organi di direzione o di amministrazione delle società
promotrici dell’operazione redigono negli stessi termini
un progetto di costituzione della SE. Esso comprende una relazione
che chiarisce e giustifica gli aspetti giuridici ed economici
della costituzione indicando quali siano per gli azionisti
ed i lavoratori le conseguenze derivanti dall’adozione
della forma di SE. Tale progetto contiene inoltre le indicazioni
previste dall’articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b),
c), f), g), h) e i) e fissa la percentuale minima delle azioni
o quote di ciascuna delle società promotrici dell’operazione
che gli azionisti dovranno conferire al fine della costituzione
della SE. Tale percentuale deve essere costituita da azioni
o quote che conferiscono più del 50 % dei diritti di
voto permanenti.
3.
Per ciascuna delle società promotrici dell’operazione,
il progetto di costituzione della SE è oggetto di una
pubblicità effettuata secondo le modalità previste
dalla legge di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo
3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data
della riunione dell’assemblea generale che deve pronunciarsi
sull’operazione.
4.
Uno o più esperti indipendenti dalle società
promotrici, designati o riconosciuti da un’autorità
giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende
ciascuna società secondo le disposizioni nazionali
adottate in applicazione della direttiva 78/855/CEE, esaminano
il progetto di costituzione elaborato conformemente al paragrafo
2 e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti
di ciascuna società.
D’intesa
tra le società promotrici dell’operazione, puo`
essere redatta per gli azionisti di tutte le società
una relazione scritta da uno o più esperti indipendenti
designati o riconosciuti da un’autorità giudiziaria
o amministrativa dello Stato membro da cui dipende una delle
società promotrici dell’operazione oppure la futura
SE secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione
della direttiva 78/855/CEE.
5.
La relazione deve indicare le difficoltà particolari
di valutazione e dichiarare se il rapporto di cambio delle
azioni o delle quote è o non è pertinente e
ragionevole, nonché indicare operazioi metodi seguiti
per stabilirlo e se tali metodi sono adeguati nella fattispecie.
6.
L’assemblea generale di ciascuna delle società
promotrici dell’operazione approva il progetto di costituzione
della SE.
Il
coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso conformemente
alla direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali di ciascuna
delle società promotrici dell’operazione possono
riservarsi il diritto di subordinare l’iscrizione della
SE all’esplicita ratifica da parte di quest’ultima
delle modalità cosý` decise.
7.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le
debite modifiche, alle società a responsabilità
limitata.
Articolo
33
1.
Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici
dell’operazione dispongono di un termine di tre mesi
per comunicare alle società promotrici l’intenzione
di conferire le loro azioni o quote ai fini della costituzione
della SE. Tale periodo prende avvio a decorrere dalla data
in cui la costituzione della SE è stata determinata
in via definitiva conformemente all’articolo 32.
2.
La SE è costituita soltanto se, alla scadenza del termine
previsto dal paragrafo 1, gli azionisti o i portatori di quote
delle società promotrici dell’operazione hanno
conferito la percentuale minima di azioni o quote di ciascuna
società, all’articofissata conformemente al progetto
di costituzione e se tutte le altre condizioni sono soddisfatte.
3.
Se le condizioni per la costituzione della SE sono tutte soddisfatte
conformemente al paragrafo 2, cio` forma oggetto per ciascuna
delle società promotrici di pubblicità secondo
le disposizioni della legge nazionale cui è soggetta
ciascuna delle società, adottate conformemente all’articolo
3 della direttiva 68/151/CEE.
Gli
azionisti o portatori di quote delle società promotrici
dell’operazione che non hanno comunicato entro il termine
di cui al paragrafo 1 l’intenzione di mettere le proprie
azioni o quote a disposizione delle società promotrici
ai fini della costituzione della SE beneficiano di una proroga
di un mese per farlo.
4.
Gli azionisti o portatori di quote che abbiano conferito i
loro titoli per la costituzione della SE ricevono azioni di
quest’ultima.
5.
La SE puo` essere iscritta solo previa dimostrazione dell’espletamento
delle formalità di cui all’articolo 32 e dell’esistenza
delle condizioni di cui al paragrafo 2.
Articolo
34
Relativamente
alle società promotrici di una siffatta operazioi ne,
uno Stato membro puo` adottare disposizioni intese a garantire
la tutela degli azionisti di minoranza contrari a detta operazione,
dei creditori e dei lavoratori.
Sezione
quarta
Costituzione
di una SE affiliata
Articolo
35
Una
SE puo` essere costituita conformemente all’articolo
2, paragrafo 3.
Articolo
36
Alle
società o altre entità giuridiche che partecipano
all’operazione si applicano le disposizioni che disciplinano
la loro partecipazione alla costituzione di un’affiliata
nella forma di società per azioni di diritto nazionale.
Sezione
quinta
Trasformazione
di una società per azioni esistente in SE
Articolo
37
1.
Una SE puo` essere costituita conformemente all’articofissata
lo 2, paragrafo 4.
2.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12, la trasformazione
di una società per azioni in SE non dà luogo
allo scioglimento né alla costituzione di una nuova
persona giuridica.
3.
La sede sociale della SE non puo` essere trasferita, in occasione
della trasformazione, in un altro Stato membro conformemente
all’articolo 8.
4.
L’organo di direzione o di amministrazione della società
in questione redige un progetto di trasformazione e una relazione
che chiarisca e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici
della trasformazione indicando quali siano per gli azionisti
e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall’adozione
della forma di SE.
5.
Il progetto di trasformazione forma oggetto di una pubblicità
effettuata secondo le modalità previste dalla legge
di ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 3
della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data
della riunione dell’assemblea generale convocata per
pronunciarsi sulla trasformazione.
6.
Prima dell’assemblea generale di cui al paragrafo 7,
uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti,
secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione
dell’articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, da un’autorità
giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende
la società che si trasforma in SE attestano mutatis
mutandis, in conformità della direttiva 771/91/CE (8),
che la società dispone di attivi netti corrispondenti
almeno al capitale per le riserve che non devono essere distribuite
ai sensi di legge o di statuto.
7.
L’assemblea generale della società considerata
approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto
della SE. La decisione dell’assemblea generale deve essere
presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali
conformi all’articolo 7 della direttiva 78/855/CEE.
8.
Gli Stati membri possono subordinare la trasformazione al
voto favorevole della maggioranza qualificata o all’unanimità
dei membri dell’organo della società da trasformare
presso cui è organizzata la partecipazione dei lavoratori.
9.
I diritti e gli obblighi della società da trasformare
in materia di condizioni e modalità di occupazione
derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti
di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla
data dell’iscrizione sono trasferiti alla SE per effetto
di tale iscrizione.
TITOLO
III
STRUTTURA
DELLA SE
Articolo
38
Alle
condizioni stabilite dal presente regolamento, la SE comprende:
a)
un’assemblea generale degli azionisti e
b)
un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza
(sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema
monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.
Sezione
prima
Sistema
dualistico
Articolo
39
1.
L’organo di direzione gestisce sotto la propria responsabilità
la SE. Uno Stato membro puo` prevedere che l’amministratore
o gli amministratori delegati siano responsabili della gestione
corrente alle medesime condizioni previste per le società
per azioni aventi la sede sociale nel territorio di detto
Stato membro.
2.
Il membro o i membri dell’organo di direzione sono nominati
e revocati dall’organo di vigilanza.
Tuttavia,
uno Stato membro puo` stabilire o permettere che lo statuto
preveda che il membro o i membri dell’organo di direzione
siano nominati e revocati dall’assemblea generale alle
stesse condizioni previste per le società per azioni
aventi sede nel suo territorio.
3.
Nessuno puo` esercitare simultaneamente la funzione di membro
dell’organo di direzione e quella di membro dell’organo
di vigilanza della SE. L’organo di vigilanza puo` tuttavia,
in caso di vacanza, designare uno dei suoi membri per esercitare
le funzioni di membro dell’organo di direzione. Nel corso
di tale periodo, le funzioni dell’interessato in qualità
di membro dell’organo di vigilanza sono sospese. Uno
Stato membro puo` prevedere che questo periodo sia limitato
nel tempo.
4.
Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell’organo
di direzione o le regole per determinarlo. Uno Stato membro
puo` tuttavia stabilire un numero minimo e/o massimo dei membri.
5.
Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema dualistico
per le società per azioni aventi la sede sociale nel
suo territorio puo` adottare misure appropriate relativamente
alle SE.
Articolo
40
1.
L’organo di vigilanza controlla la gestione assicurata
dall’organo di direzione, ma non puo` esercitare esso
stesso il potere di gestione della SE.
2.
I membri dell’organo di vigilanza sono nominati dall’asseconda
semblea generale. Tuttavia i membri del primo organo di vigilanza
possono essere designati dallo statuto della SE. La presente
disposizione lascia impregiudicato l’articolo 47, paragrafo
4 o, se del caso, le modalità relative al coinvolgimento
dei lavoratori determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
3.
Il numero dei membri dell’organo di vigilanza o le regole
per determinarlo sono stabiliti dallo statuto della SE. Uno
Stato membro puo` tuttavia stabilire il numero dei membri
dell’organo di vigilanza per le SE iscritte nel suo territorio
o un numero minimo e/o massimo.
Articolo
41
1.
L’organo di direzione informa l’organo di vigilanza
almeno ogni tre mesi sull’andamento degli affari della
SE e sulla loro probabile evoluzione.
2.
Oltre all’informazione periodica di cui al paragrafo
1, l’organo di direzione comunica in tempo utile all’organo
di vigilanza le informazioni su avvenimenti che possono avere
ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.
3.
L’organo di vigilanza puo` chiedere all’organo di
direzione ragguagli di qualsiasi genere necessari al controllo
esercitato conformemente all’articolo 40, paragrafo 1.
Uno Stato membro puo` prevedere che ogni membro dell’organo
di vigilanza possa beneficiare di tale facoltà.
4.
L’organo di vigilanza puo` procedere o far procedere
alle verifiche necessarie all’espletamento delle sue
mansioni.
5.
Ciascun membro dell’organo di vigilanza puo` prendere
conoscenza di tutte le informazioni comunicate a tale organo.
Articolo
42
L’organo
di vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Quando
la metà dei membri è stata designata dai lavoratori,
solo un membro designato dall’assemblea generale degli
azionisti puo` essere eletto presidente.
Sezione
seconda
Sistema
monistico
Articolo
43
1.
L’organo di amministrazione gestisce la SE. Uno Stato
membro puo` prevedere che l’amministratore o gli amministratori
delegati siano responsabili della gestione corrente alle medesime
condizioni previste per le società per azioni aventi
sede nel suo territorio.
2.
Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell’organo
di amministrazione o le regole per determinarlo. Uno Stato
membro puo` tuttavia stabilire un numero minimo e, se del
caso, massimo dei membri.
Tuttavia
quest’organo deve essere composto da almeno tre membri
qualora il coinvolgimento dei lavoratori nella SE sia organizzato
conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
3.
Il membro o i membri dell’organo di amministrazione sono
nominati dall’assemblea generale. Tuttavia, i membri
del primo organo di amministrazione possono essere designati
dallo statuto della SE. La presente disposizione lascia impregiudicato
l’articolo 47, paragrafo 4 o, se del caso, le modalità
relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate conformemente
alla direttiva 2001/86/CE.
4.
Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema monistico
per le società per azioni aventi la sede sociale nel
suo territorio, puo` adottare misure appropriate relativamente
alle SE.
Articolo
44
1.
L’organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre
mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto,
per deliberare sull’andamento degli affari della SE e
sulla loro probabile evoluzione.
2.
Ciascun membro dell’organo di amministrazione puo` prendere
conoscenza di qualsiasi informazione comunicata a tale organo.
Articolo
45
L’organo
di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Quando la metà dei membri è stata designata
dai lavoratori, solo un membro designato dall’assemblea
generale degli azionisti puo` essere eletto presidente.
Sezione
terza
Norme
comuni ai sistemi monistico e dualistico
Articolo
46
1.
I membri degli organi della società, sono designati
per un periodo stabilito dallo statuto, che non puo` essere
superiore a sei anni.
2.
Salvo restrizioni previste dallo statuto, i membri possono
essere nuovamente designati una o più volte per il
periodo stabilito in applicazione del paragrafo 1.
Articolo
47
1.
Lo statuto della SE puo` prevedere che una società
o altra entità giuridica sia membro di un organo, salvo
se altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro
della sede sociale della SE applicabile alle società
per azioni. La società o altra entità giuridica
deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini
dell’esercizio dei poteri nell’organo in questione.
2.
Non possono essere membri di un organo della SE, né
rappresentanti di un membro ai sensi del paragrafo 1, le persone
che:
a)
non possono far parte, in base alla legge dello Stato membro
della sede sociale della SE, dell’organo corrispondente
di una società per azioni soggetta al diritto di tale
Stato membro;
contrab)
non
possono far parte dell’organo corrispondente di una società
per azioni soggetta al diritto di uno Stato membro a seguito
di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata in uno
Stato membro.
3.
Lo statuto della SE puo` fissare, alla stregua di quanto previsto
per le società per azioni dalla legge dello Stato membro
in cui la SE ha la sede sociale, condizioni particolari di
eleggibilità per i membri che rappresentano gli azionisti.
4.
Il presente regolamento fa salve le disposizioni nazionali
che permettono ad una minoranza di azionisti o altre persone
o autorità di designare una parte dei membri degli
organi.
Articolo
48
1.
Lo statuto della SE precisa le categorie di operazioni soggette
ad autorizzazione concessa all’organo di direzione dall’organo
di vigilanza, nel sistema dualistico, o ad esplicita decisione
dell’organo di amministrazione, nel sistema monistico.
Uno
Stato membro puo` tuttavia prevedere che, nel sistema dualistico,
l’organo di vigilanza possa di per sé subordinare
ad autorizzazione determinate categorie di operazioni.
2.
Uno Stato membro puo` determinare le categorie di operazioni
che devono figurare come minimo nello statuto delle SE iscritte
nel suo territorio.
Articolo
49
I
membri degli organi della SE sono tenuti a non divulgare,
nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni, le informazioni
in loro possesso riguardanti la SE, la cui divulgazione potrebbe
arrecare pregiudizio agli interessi della società,
salvo i casi in cui la divulgazione sia richiesta o ammessa
dalle disposizioni del diritto nazionale applicabili alle
società per azioni o nel pubblico interesse.
Articolo
50
1.
Salvo i casi in cui il presente regolamento o lo statuto prevedono
disposizioni diverse, le norme interne in materia di quorum
e di presa di decisioni da parte degli organi della SE sono
le seguenti:
a)
quorum: almeno la metà dei membri deve essere presente
o rappresentata;
b)
decisioni: sono prese alla maggioranza dei membri presenti
o rappresentati.
2.
In mancanza di disposizioni statutarie in merito, in caso
di parità di voti, prevale il voto del presidente dell’organo.
Tuttavia
non è possibile alcuna disposizione statutaria contrab)
ria quando l’organo di vigilanza è composto per
metà di rappresentanti dei lavoratori.
3.
Nel caso in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori
conformemente alla direttiva 2001/86/CE, uno Stato membro
puo` prevedere che il quorum e la presa di decisioni dell’organo
di vigilanza, in deroga ai paragrafi 1 e 2, siano sottoposte
alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle società
per azioni che dipendono dalla giurisdizione dello Stato membro
interessato.
Articolo
51
I
membri dell’organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione
sono responsabili, secondo le disposizioni dello Stato membro
della sede sociale della SE applicabili alle società
per azioni, dei danni subiti dalla SE in seguito all’inosservanza
da parte loro degli obblighi legali, statutari o altri inerenti
alle loro funzioni.
Sezione
quarta
Assemblea
generale
Articolo
52
L’assemblea
generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita
una competenza specifica:
a)
dal presente regolamento,
b)
dalle disposizioni di legge dello Stato membro in cui la SE
ha la sede sociale, adottate a norma della direttiva 2001/86/CE.
Inoltre,
l’assemblea generale delibera nelle materie per le quali
all’assemblea generale di una società per azioni
soggetta al diritto dello Stato membro in cui la SE ha la
sede sociale è attribuita una competenza dalla legge
di tale Stato membro o dallo statuto a norma della stessa
legge.
Articolo
53
Fatte
salve le disposizioni previste dalla presente sezione, l’organizzazione
e lo svolgimento dell’assemblea generale nonché
le procedure di voto sono disciplinati dalla legge dello Stato
membro della sede sociale della SE applicabile alle società
condizioper azioni.
Articolo
54
1.
L’assemblea generale si riunisce almeno una volta per
anno civile, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio,
a meno che la legge dello Stato membro della sede sociale
applicabile alle società per azioni che esercitano
lo stesso tipo di attività della SE preveda una frequenza
superiore. Tuttavia, uno Stato membro puo` stabilire che la
prima assemblea generale possa aver luogo entro diciotto mesi
dalla costituzione della SE.
2.
L’assemblea generale puo` essere convocata in qualsiasi
momento dall’organo di direzione, dall’organo di
amministrazione, dall’organo di vigilanza o da qualsiasi
altro organo o dall’autorità competente conformemente
alla legislazione nazionale dello Stato membro della sede
sociale della SE applicabile alle società per azioni.
Articolo
55
1.
La convocazione dell’assemblea generale e la fissazione
dell’ordine del giorno possono essere richieste da uno
o più azionisti che dispongano congiuntamente di azioni
pari almeno al 10 % del capitale sottoscritto. Una percentuale
inferiore puo` essere prevista dallo statuto o dalla legge
nazionale alle stesse condizioni applicabili alle società
per azioni.
2.
La richiesta di convocazione deve precisare i punti da iscrivere
all’ordine del giorno.
3.
Se dopo la richiesta avanzata in conformità del paragrafo
1 l’assemblea generale non si riunisce in tempo utile
e comunque entro un termine massimo di due mesi, l’autorità
giudiziaria o amministrativa competente della sede sociale
della SE puo` ordinare la convocazione entro un termine prestabilito,
oppure autorizzare la convocazione da parte degli azionisti
che ne hanno fatto richiesta o da parte di un loro mandatario.
Cio` non pregiudica le disposizioni nazionali che prevedono
eventualmente la possibilità che gli azionisti stessi
procedano alla convocazione dell’assemblea generale.
Articolo
56
Uno
o più azionisti che dispongano congiuntamente almeno
del 10 % del capitale sottoscritto possono chiedere l’iscrizione
di uno o più nuovi punti all’ordine del giorno
di un’assemblea generale. Le procedure e i termini applicabili
a questa richiesta sono stabiliti dalla legislazione nazionale
dello Stato membro della sede sociale della SE o, in mancanza,
dallo statuto della SE. Tale percentuale puo` essere ridotta
dallo statuto o dalla legge dello Stato membro della sede
sociale alle stesse condizioper ni applicabili alle società
per azioni.
Articolo
57
Le
deliberazioni dell’assemblea generale richiedono la maggioranza
dei voti validamente espressi, a meno che il presente regolamento
o, in mancanza, la legislazione applicabile alle società
per azioni nello Stato membro della sede sociale della SE
richiedano una maggioranza più elevata.
Articolo
58
I
voti espressi non comprendono quelli connessi con le azioni
per le quali l’azionista non ha partecipato al voto o
si è astenuto o ha votato scheda bianca o nulla.
Articolo
59
1.
Per la modificazione dello statuto è richiesta una
deliberazione dell’assemblea generale presa ad una maggioranza
che non puo` essere inferiore ai due terzi dei voti espressi,
a meno che la legge applicabile alle società per azioni
soggette al diritto dello Stato membro della sede sociale
della SE preveda o permetta una maggioranza più elevata.
2.
Uno Stato membro, tuttavia, puo` prevedere che sia sufficiente
la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1,
quando è rappresentata almeno la metà del capitale
sottoscritto.
3.
Qualsiasi modifica dello statuto forma oggetto di pubblicità
conformemente all’articolo 13.
Articolo
60
1.
Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni
dell’assemblea generale sono subordinate ad una votazione
distinta per ciascuna categoria di azionisti i cui specifici
diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.
2.
Se la deliberazione dell’assemblea generale richiede
la l’insolvenmaggioranza dei voti prevista dall’articolo
59, paragrafi 1 e 2, tale maggioranza deve essere richiesta
anche per la votazione distinta di ciascuna categoria di azionisti
i cui specifici diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.
TITOLO
IV
CONTI
ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI
Articolo
61
Fatto
salvo l’articolo 62 la SE è soggetta, per quanto
riguarda la redazione dei propri conti annuali e, se del caso,
consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda,
il loro controllo e la loro pubblicità, alle disposizioni
applicabili alle società per azioni che dipendono dalla
giurisdizione dello Stato membro in cui ha la sede sociale.
Articolo
62
1.
Le SE che siano enti creditizi o istituti finanziari sono
soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti
annuali e, se del caso, consolidati, compreso il rapporto
di gestione che li correda, il loro controllo e la loro pubblicità,
procedualle norme previste dalla legge nazionale dello Stato
membro della sede sociale in applicazione della direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo
2000 relativa all’accesso all’attività degli
enti creditizi ed al suo esercizio (9).
2.
Le SE che siano imprese di assicurazioni sono soggette, per
quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se
del caso, consolidati, compreso il rapporto di gestione che
li correda, il loro controllo e la loro pubblicità,
alle norme previste dalla legge nazionale dello Stato membro
della sede sociale, in applicazione della direttiva 91/674/CEE
del Consiglio, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati
delle imprese di assicurazione. (10)
TITOLO
V
SCIOGLIMENTO,
LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA E CESSAZIONE DEI PAGAMENTI
Articolo
63
Per
quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l’insolvenmaggioranza
za, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe, la
SE è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero
applicabili se essa fosse una società per azioni costituita
conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SE ha
sede sociale, comprese quelle relative alle procedure decisionali
dell’assemblea generale.
Articolo
64
1.
Qualora una SE non soddisfi più l’obbligo di cui
all’articolo 7, lo Stato membro in cui la SE ha la sede
sociale adotta le misure appropriate per obbligare la SE e
regolarizzare entro un termine determinato la situazione:
a)
ristabilendo la propria amministrazione centrale nello Stato
membro della sede sociale;
b)
oppure procedendo al trasferimento della sede sociale mediante
la procedura di cui all’articolo 8.
2.
Lo Stato membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le
misure necessarie a garantire che la SE che ometta di regolarizzare
la propria situazione ai sensi del paragrafo 1, sia liquidata.
3.
Lo Stato membro della sede sociale propone un ricorso giurisdizionale
avverso qualsiasi accertamento di violazione dell’articolo
7. Tale ricorso ha effetto sospensivo sulle procedualle re
previste ai paragrafi 1 e 2.
4.
Qualora si constati, su iniziativa delle autorità ovvero
su iniziativa di qualsiasi parte interessata, che una SE ha
la propria amministrazione centrale nel territorio di uno
Stato membro in violazione dell’articolo 7, le autorità
di tale Stato membro ne informano senza indugio lo Stato membro
in cui si trova la sede sociale.
Articolo
65
L’apertura
di una procedura di scioglimento, liquidazione, insolvenza
o cessazione dei pagamenti nonché la sua chiusura e
la decisione di proseguire l’attività sono soggette
a pubblicità conformemente all’articolo 13, fatte
salve le disposizioni della legislazione nazionale che impongono
ulteriori misure di pubblicità.
Articolo
66
1.
La SE puo` trasformarsi in società per azioni disciplinata
dalla legge dello Stato membro della sede sociale. La decisione
concernente la trasformazione non puo` essere adottata prima
di due anni a decorrere dalla registrazione e prima che siano
stati approvati i primi due conti annuali.
2.
La trasformazione di una SE in società per azioni non
dà luogo a scioglimento o a creazione di una nuova
persona giuridica.
3.
L’organo di direzione o di amministrazione della SE elabora
un progetto di trasformazione e una relazione che spieghi
e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione,
indicando le conseguenze dell’adozione della forma di
società per azioni per gli azionisti e per i lavoratori.
4.
Il progetto di trasformazione è oggetto di pubblicità
effettuata secondo le modalità previste dalla legge
di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo
3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data
della riunione dell’assemblea generale convocata per
pronunciarsi sulla trasformazione.
5.
Prima dell’assemblea generale di cui al paragrafo 6,
uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti,
secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione
dell’articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, da un’autorità
giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende
la SE che si trasforma in società per azioni, attestano
che la società dispone di attivi corrispondenti almeno
al capitale.
6.
L’assemblea generale della SE approva il progetto di
trasformazione nonché lo statuto della società
per azioni. La decisione dell’assemblea generale deve
essere presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali
conformi all’areuropeo ticolo 7 della direttiva 78/855/CEE.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
COMPLEMENTARI E TRANSITORIE
Articolo
67
1.
Se e fintantoché la terza fase dell’Unione economica
e monetaria (UEM) non è applicabile nei suoi confronti,
ogni Stato membro puo` applicare alle SE che hanno la propria
sede sociale sul suo territorio le stesse disposizioni che
si applicano alle società per azioni soggette al suo
diritto e per quanto concerne l’espressione del loro
capitale. Tuttavia, la SE puo` anche esprimere il suo capitale
in euro. In questo caso il tasso di conversione fra la moneta
nazionale e l’euro è quello dell’ultimo giorno
del mese precedente la costituzione della SE.
2.
Se e fintantoché la terza fase dell’UEM non è
applicabile nei confronti dello Stato membro in cui la SE
ha la sede sociale, la SE puo` comunque redigere e pubblicare
i suoi conti annuali e, se del caso, consolidati in euro.
Lo Stato membro puo` esigere che i conti annuali e, se del
caso, consolidati della SE siano redatti e pubblicati nella
moneta nazionale alle stesse condizioni previste per le società
per azioni soggette al diritto di tale Stato membro. Cio`
non pregiudica la possibilità addizionale per la SE
di pubblicare, conformemente alla direttiva 90/604/CEE (1),
i suoi conti annuali e, se del caso, consolidati in euro.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
68
1.
Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per
assicurare un’attuazione efficace del presente regolamento.
2.
Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti
ai sensi degli articoli 8, 25, 26, 54, 55 e 64. Esso ne informa
la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo
69
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento all’areuropeo
una relazione sull’applicazione del regolamento e, se
del caso, proposte di modifiche. La relazione analizza in
particolare l’opportunità di:
a)
consentire l’ubicazione dell’amministrazione centrale
e della sede sociale di una SE in Stati membri diversi,
b)
ampliare il concetto di fusione previsto nell’articolo
17, paragrafo 2 per ammettere anche tipi di fusione diversi
da quelli definiti negli articoli 3, paragrafo 1 e 4, paragrafo
1 della direttiva 78/855/CEE;
c)
rivedere la norma relativa alla competenza giurisdizionale
di cui all’articolo 8, paragrafo 16 alla luce delle disposizioni
che potrebbero essere state inserite nella convenzione di
Bruxelles del 1968 o in qualsiasi testo adottato dagli Stati
membri o dal Consiglio in sostituzione di detta convenzione;
d)
permettere che nelle leggi che uno Stato membro emana nell’esercizio
delle competenze conferitegli dal presente regolamento o per
garantirne l’effettiva applicazione ad una SE, esso possa
ammettere che nello statuto della SE siano inserite disposizioni
che da dette leggi si discostino o le integrino, anche qualora
tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di
una società per azioni con sede nello Stato membro
in questione.
Articolo
70
II
presente regolamento entra in vigore l’8 ottobre 2004.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto
a Lussemburgo, l’8 ottobre 2001.
Per
il Consiglio
Il
Presidente
L.
ONKELINX
Allegato
in pdf
NOTE:
(1)
GU C 263 del 16.10.1989, pag. 41 e GU C 176 dell’8.7.1991,
pag. 1.
(2) Parere del 4 settembre 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 124 del 21.5.1990, pag. 34.
(4) Cfr. pag. 22 della presente GU.
(5) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40. Direttiva modificata
da ultimo dall’atto di adesione del 1994.
(6) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da
ultimo dall’atto di adesione del 1994.
(7) Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio del 9 ottobre
1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g)
del trattato e relativa alle fusioni delle società
per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36). Direttiva modificata
da ultimo dell’atto di adesione del 1994.
(8) Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione
del 1994, dall’asseconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio
del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti,
le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società
di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato,
per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto
riguarda la costituzione della società per azioni,
nonché la salvaguardia e le modificazione del capitale
sociale della stessa (GU L 22 del 31.1.1977).
(9) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.
(10) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.
(11) Direttiva 90/604/CEE del Consiglio dell’8 novembre
1990 che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali
e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto
riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società
nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU L 317
del 16.11.1997, pag. 57).
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