Commissione
europea
Decisione Ce 6 giugno 2001, n. 780
CONCORRENZA E CRISI DI MERCATO
Aiuti di Stato - Concessione in favore dell'impresa italiana
Iveco Spa - Incompatibilità con il mercato comune:
la CE ritiene che l'aiuto non sia necessario quando serva
ad ovviare ad una situazione di crisi del mercato.
Tratt. Ce, art. 88
(G.U.C.E. 9 novembre 2001, n. L 292)
LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto
l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo
62, paragrafo 1, lettera a), dopo avere invitato gli interessati
a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),
considerando quanto segue:
I.
PROCEDIMENTO
1)
Con lettera del 2 novembre 1999, registrata il 10 novembre
1999, le autorità italiane hanno notificato la prevista
concessione di un aiuto alla ricerca e allo sviluppo a favore
dell'impresa IVECO per un progetto realizzato nel periodo
1994-1999. Dopo un'analisi preliminare, la Commissione ha
registrato il caso come aiuto notificato N 670/99. Il 7 gennaio
2000 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. A
seguito della richiesta delle autorità italiane di
una proroga del termine di risposta, il 29 febbraio 2000 è
stata organizzata una riunione. Dopo un'ulteriore proroga
del termine di risposta, le autorità italiane hanno
trasmesso informazioni complementari con lettere datate 31
marzo, 8 maggio e 18 maggio 2000.
2)
Con lettera del 4 agosto 2000 la Commissione ha informato
le autorità italiane che aveva deciso di avviare il
procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CEnei confronti delle prospettate misure di aiuto e le ha
invitate a presentarle eventuali osservazioni nonché
a fornirle le informazioni necessarie per valutare la compatibilità
dell'aiuto con il mercato comune.
3)
Dopo aver chiesto una proroga del termine di risposta con
lettera del 16 agosto 2000, le autorità italiane hanno
inviato alla Commissione, con lettera datata 24 ottobre 2000
e registrata il 30 ottobre 2000, le informazioni a loro avviso
necessarie per completare l'esame del caso.
4)
La decisione della Commissione di avviare il procedimento
è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee (2). La Commissione ha invitato i terzi interessati
a presentare osservazioni in merito all'aiuto. Non è
pervenuta alcuna osservazione.
II.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO
5)
L'aiuto prospettato è destinato a IVECO SpA, una controllata
del gruppo Fiat. IVECO progetta, fabbrica e vende essenzialmente
veicoli commerciali leggeri, autocarri, autobus e motori diesel
con i marchi IVECO, Astra, IVECO-Ford Truck, IVECO Magirus
e IVECO Pegaso. Nel 1999 ha impiegato 36 000 dipendenti ed
ha venduto 149 900 veicoli e 405 000 motori raggiungendo un
fatturato di 7,4 miliardi di EUR e un reddito di esercizio
di 311 milioni di EUR.
6)
L'aiuto è destinato ad attività di ricerca e
sviluppo in base ad un regime di aiuti già approvato,
istituito dalla legge n. 46/1982. Tale legge intende promuovere
lo sviluppo dei processi produttivi e dei prodotti che presentano
una significativa innovazione tecnologica. La legge prevede
inoltre un periodo di retroattività di 24 mesi dalla
data in cui è stata presentata la domanda di aiuto.
Il progetto è stato realizzato nel periodo 1994- 1999
e IVECO ha presentato domanda di aiuto nel 1996.
7)
Il progetto notificato riguarda il rinnovo e l'espansione
della gamma di furgoni leggeri IVECO tra le 2,8 e le 6,5 tonnellate,
con una capacità di carico da 7 m3 a 17 m3. Esso mira
allo sviluppo di un «sistema veicolo» completamente
nuovo per la gamma IVECO S 2000 che introduca considerevoli
innovazioni nel prodotto e nel processo di produzione.
8)
Gli investimenti ammontano a 214,485 miliardi di ITL (circa
110,8 milioni di EUR), di cui 139,646 sono stati considerati
ammissibili dalle autorità italiane. Gli investimenti
sono stati programmati secondo il seguente calendario:
Tabella
in pdf
9)
Il progetto è stato considerato «altamente innovativo»
dalle autorità italiane. In base alla legge n. 46/1982,
risulta pertanto sovvenzionabile il 55 % dell'investimento
ammissibile. Si è quindi previsto un aiuto per attività
di R & S per un valore nominale complessivo di 31,249
miliardi di ITL (16,14 milioni di EUR).
10)
L'aiuto proposto comprende una sovvenzione di 15,926 miliardi
di ITL (8,23 milioni di EUR), e un tasso di interesse agevolato
su un prestito di 38,402 miliardi di ITL (19,83 milioni di
EUR). Il tasso di interesse sul prestito ammonta al 15 % del
tasso di riferimento industriale durante il periodo di preammortamento,
al 36 % del tasso di riferimento industriale durante il periodo
di ammortamento qualora l'investimento sia effettuato in un'area
assistita e al 60 % del tasso di riferimento industriale durante
il periodo di ammortamento se l'investimento non è
realizzato in un'area assistita. L'aiuto nominale derivante
dal prestito è di 15 323 milioni di ITL (7,91 milioni
di EUR).
11)
Non sono previsti altri aiuti per il progetto.
12)
In occasione dell'avvio del procedimento in data 19 luglio
2000, la Commissione ha espresso vari dubbi sulla compatibilità
dell'aiuto prospettato. In particolare i dubbi riguardavano
la necessità dell'aiuto e il suo effetto incentivante,
la diffusione dei risultati derivanti dal progetto, il carattere
innovativo della ricerca, la qualificazione degli investimenti
come attività di R & S e la percentuale degli investimenti
destinata rispettivamente alla ricerca industriale e allo
sviluppo precompetitivo.
III.
OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE AUTORITÀ ITALIANE
13)
Le autorità italiane hanno presentato le osservazioni
sull'avvio del procedimento con lettera datata 30 ottobre
2000.
14)
Tali osservazioni riguardano in primo luogo la necessità
dell'aiuto e il fatto che il progetto sia stato avviato prima
della domanda di aiuto presentata in base al regime di aiuti
istituito dalla legge n. 46/1982 e già approvato. Le
autorità italiane hanno fatto presente che la legge
prevede un periodo di retroattività per gli investimenti
ammissibili e che è prassi comune tra le imprese italiane,
che presentano domanda di aiuti per attività di R &
S, avvalersi di tale possibilità. Nel 1994 IVECO era
al corrente della legge n. 46/1982 ed era certa di poter fruire
dei vantaggi ivi previsti data la natura e gli obiettivi delle
attività di R & S da essa svolte.
15)
In secondo luogo le autorità italiane hanno fatto presente
che IVECO ha lanciato un programma molto ambizioso in un momento
critico per l'industria automobilistica, assumendosi grossi
rischi di insuccesso.
Secondo
il loro parere, l'aiuto in progetto ha determinato in modo
sostanziale la scelta della progettazione di un prodotto del
tutto nuovo anziché dell'ammodernamento e miglioramento
di quelli esistenti. Il fatto che la spesa di R & S non
sia aumentata in percentuale del fatturato nel periodo 1994-1998
sarebbe da imputarsi all'imprevisto aumento del fatturato
e non rispecchierebbe la rilevanza del programma di investimento.
16)
In terzo luogo, le autorità italiane hanno dichiarato
che il progetto comprende sia attività di ricerca industriale
che di sviluppo precompetitivo conformemente ai criteri stabiliti
nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti
per attività di R & S (3). Le autorità italiane
hanno fornito un quadro dettagliato delle attività
ripartite tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
per i singoli sottoprogetti nonché una descrizione
delle principali caratteristiche dei medesimi.
17)
In quarto luogo, con riguardo alla diffusione dei risultati
del progetto, l'Italia ha fornito informazioni sui sottoprogetti
che sono stati realizzati in associazione con fornitori di
componenti, sia italiani che internazionali. Secondo le autorità
italiane, la diffusione dei risultati è garantita dal
fatto che i partner di IVECO che hanno partecipato al progetto
possono utilizzare il know-how acquisito per fornire prodotti
migliori a qualsiasi altro cliente a livello mondiale.
18)
Infine, l'Italia ha fornito un nuovo calcolo dell'elemento
di aiuto contenuto nell'abbattimento del tasso di interesse
sul prestito utilizzando il tasso di riferimento della Commissione
del 5,61 % ai fini della determinazione del valore attuale
dell'aiuto.
IV.
VALUTAZIONE DELL'AIUTO
19)
La misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 1, del trattato CEin quanto è finanziata
dallo Stato ovvero mediante risorse di Stato. Inoltre, dato
che rappresenta una parte significativa del finanziamento
del progetto, può falsare la concorrenza all'interno
della Comunità favorendo IVECO rispetto ad altre imprese
che non ricevono aiuti. Infine, il mercato automobilistico
è caratterizzato da considerevoli scambi commerciali
tra Stati membri.
20)
L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CEelenca determinati
tipi di aiuto compatibili con il trattato CE. Data la natura
e lo scopo dell'aiuto, nonché l'ubicazione geografica
dell'impresa, le lettere a), b) e c), di detto paragrafo non
sono applicabili al progetto in questione. L'articolo 87,
paragrafo 3, del trattato CEstabilisce altre forme di aiuto
che possono essere compatibili con il mercato comune. Poiché
la zona di Torino non ha un tenore di vita anormalmente basso
né registra alcuna grave forma di sottoccupazione,
non è applicabile la deroga di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a). Inoltre, il progetto non è
destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio
e quindi non può beneficiare della deroga di cui all'articolo
87, paragrafo 3, lettera d). Quanto alla deroga di cui all'articolo
87, paragrafo 3, lettera b), il progetto non è destinato
a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana.
Per quanto riguarda la deroga relativa ad aiuti destinati
a promuovere l'esecuzione di un importante progetto di comune
interesse europeo, va osservato che, secondo la prassi costante
della Commissione (4), l'applicabilità dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera b), è subordinata al soddisfacimento
simultaneo dei quattro seguenti criteri:
l'aiuto deve promuovere un progetto. Il termine «promuovere»
implica un'azione che contribuisca alla realizzazione del
progetto,
deve trattarsi di un progetto concreto, preciso e ben definito,
il progetto deve essere rilevante sotto il profilo sia quantitativo
che qualitativo; quest'ultimo requisito riveste peraltro particolare
importanza,
il progetto deve essere «di comune interesse europeo»
e, in quanto tale, giovare all'insieme dell'Unione.
Nella
fattispecie, il progetto non è qualitativamente rilevante,
né esso è di comune interesse europeo. La misura
in questione di conseguenza non può beneficiare dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera b).
21)
Quanto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), l'Italia non ha notificato il progetto come aiuto regionale
secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria
automobilistica (5), e non ha mai sostenuto che le condizioni
ivi stabilite, riguardo agli aiuti regionali agli investimenti,
siano state rispettate. Il provvedimento potrebbe tuttavia
beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo
di talune attività economiche.
22)
L'aiuto in questione è destinato ad un progetto di
R & S realizzato da un'impresa che fabbrica autoveicoli.
L'impresa fa parte dell'industria automobilistica ai sensi
della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria
automobilistica (6) («la disciplina per l'industria
automobilistica »). Secondo detta disciplina la valutazione
degli aiuti per attività di R & S in tale settore
deve essere effettuata in base alla disciplina comunitaria
per gli aiuti per attività di R & S (la «disciplina
R & S») (7).
23)
Sia il costo totale del progetto che l'ammontare dell'aiuto
eccedono le soglie di notifica stabilite nella disciplina
per l'industria automobilistica [punto 2.2.a)] e nella disciplina
R & S (punto 4.7) per i singoli provvedimenti da attuarsi
nel quadro di un regime di aiuto autorizzato. Pertanto, notificando
il progetto di concedere un aiuto a IVECO, le autorità
italiane hanno soddisfatto le norme stabilite dall'articolo
88, paragrafo 3, del trattato CE.
24)
Per stabilire se le misure di aiuto proposte siano compatibili
con il mercato comune in virtù della deroga di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,
la Commissione deve pertanto accertarne la sussistenza delle
condizioni stabilite nella disciplina R & S.
25)
Nel valutare la compatibilità degli aiuti per attività
di R & S, la Commissione rivolge particolare attenzione
al tipo di ricerca realizzato, ai beneficiari dell'aiuto,
all'accessibilità dei risultati, all'intensità
prevista e all'effetto incentivante dell'aiuto.
26)
La disciplina R & S è favorevole agli aiuti per
attività di R & S. Tuttavia, quanto più
l'attività di R & S è prossima al mercato,
tanto più l'aiuto di Stato può causare distorsioni
alla concorrenza. In questo contesto, è necessario
distinguere tra ricerca fondamentale, ricerca industriale
e attività di sviluppo precompetitive (cfr. punto 2.2
della disciplina R & S).
27)
Ai sensi del punto 6.2 della disciplina degli aiuti per attività
di R & S, gli aiuti devono indurre le imprese a realizzare
ricerche che in assenza di aiuti non verrebbero realizzate
o non potrebbero essere realizzate entro gli stessi limiti
di tempo. Gli aiuti per attività di R & S devono
pertanto incentivare le imprese ad intraprendere attività
di R & S supplementari che si aggiungano a quelle da esse
normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti.
Nella fase di notifica degli aiuti per attività di
R & S, gli Stati membri devono dunque dimostrare la necessità
e l'effetto incentivante degli aiuti e provare che non si
tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento. Quando tale
effetto incentivante non risulti chiaramente, la Commissione
potrà considerare gli aiuti alla ricerca meno favorevolmente
di quanto avvenga d'abitudine.
28)
La Commissione attribuisce particolare importanza all'effetto
incentivante degli aiuti per attività di R & S
nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che
effettuano ricerche prossime al mercato e in tutti i casi
in cui una percentuale significativa delle spese di R &
S sia già stata sostenuta nel periodo precedente la
domanda di aiuto.
29)
La Commissione osserva che IVECO presenta le caratteristiche
di una grande impresa. L'impresa ha programmato che la produzione
derivata dall'attività di ricerca, da attuarsi circa
tre mesi prima della commercializzazione di ciascun modello,
iniziasse alla fine del 1999. Il nuovo impianto di verniciatura
è stato utilizzato per la prima volta a livello sperimentale
per la verniciatura di veicoli della vecchia gamma nel 1998
ed è stato poi impiegato a pieno regime con l'avvio
produttivo della prima parte della nuova gamma. L'inizio della
produzione dei fornitori IVECO, che hanno fabbricato i componenti
per i quali IVECO ha svolto la ricerca, è avvenuto
tra il novembre 1998 e l'aprile 1999. Data la natura del progetto
e il successivo inizio della produzione e della commercializzazione
dei veicoli sulla base del progetto di ricerca, la Commissione
conclude che si tratta di una ricerca prossima al mercato
e quindi attribuisce, nella fattispecie, un'importanza particolare
al criterio di incentivazione cui deve rispondere l'aiuto
per attività di R & S.
30)
Il progetto è suddiviso in sottoprogetti che sono legati
ad interventi nel sistema veicolo ed ad innovazioni nel processo
produttivo. Il sottoprogetto relativo al sistema veicolo riguarda:
telaio, sospensioni anteriori e posteriori, trasmissione,
carrozzeria, impianto frenante e motore. Il sottoprogetto
relativo al processo produttivo riguarda un nuovo impianto
di verniciatura. La Commissione ha analizzato i sottoprogetti
avvalendosi dell'assistenza tecnica di un esperto automobilistico
indipendente.
31)
All'avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi
sul carattere innovativo della ricerca, e sulla natura di
R & S degli investimenti. Tuttavia, la Commissione non
ha ricevuto informazioni addizionali sufficienti a dimostrare
che l'investimento in esame costituisce ricerca nel senso
della disciplina R & S.
32)
L'evoluzione principale nel telaio è la sua estensione
ad una gamma di portata da 2,8 a 6,5 tonnellate PTT. La scelta
di una gamma di telai più estesa è attribuibile
alla necessità di competere con prodotti che offrono
simili gamme di portata. L'estensione è stata raggiunta
tramite l'utilizzo di un telaio portante invece di una scocca
portante. Il telaio portante è una soluzione comunemente
adottata per autocarri ed il suo utilizzo per veicoli commerciali
non comporta uno sforzo di R & S significativo.
33)
Le nuove soluzioni tecniche adottate per sospensioni, trasmissione,
carrozzeria, ed impianto frenante sono collegate alla scelta
di estendere la gamma di portata del veicolo. Le nuove sospensioni
anteriori a ruote indipendenti, sospensioni posteriori pneumatiche
con sistema di controllo, cambi di velocità, sistemi
di frenaggio, e centralina elettronica di controllo non contengono
innovazioni significative rispetto a prodotti preesistenti.
Tali parti sono state spesso sviluppate in associazione con
imprese che forniscono componenti ad IVECO per il nuovo veicolo
commerciale. Infatti, nel settore automobilistico i fornitori
di componenti sono soliti progettare e sviluppare sistemi
per i costruttori. Seppure queste collaborazioni portino a
miglioramenti di prodotti preesistenti, il loro contenuto
di R & S non è maggiore di quello usuale per lo
sviluppo di nuovi modelli.
34)
Secondo osservazioni presentate dall'Italia sull'avvio del
procedimento, il veicolo commerciale è dotato di un
motore diesel a controllo elettronico di tipo «Common
Rail». Anche il motore utilizzato costituisce un miglioramento
rispetto a modelli precedenti, ma non può essere considerato
una innovazione significativa. Il gruppo Fiat è stato
il primo costruttore automobilistico ad introdurre motori
diesel a controllo elettronico di tipo «Common Rail»
nel 1997, presto adottato da altri costruttori. Questa tecnologia
corrisponde allo stato attuale dello sviluppo tecnologico
ed è utilizzata da quasi tutti i costruttori di motori
diesel.
35)
Il nuovo impianto di verniciatura costituisce un miglioramento
rispetto all'impianto preesistente, che ha portato ad una
riduzione del consumo di acqua, energia, e prodotti chimici.
Ciò non prova tuttavia che siano state apportate innovazioni
significative. Gli impianti di verniciatura devono essere
rinnovati regolarmente allo scopo di rispettare standard ambientali
più rigorosi e di realizzare prodotti finiti di qualità
più alta. Inoltre, dalle informazioni fornite dalle
autorità italiane si desume che il nuovo impianto di
verniciatura è ad acqua mentre le soluzioni più
innovative si basano sull'utilizzo di polveri.
36)
Tenendo conto della natura dei sottoprogetti descritti sopra,
la Commissione ha analizzato, coadiuvata da un esperto indipendente,
l'effetto incentivante dell'aiuto previsto. Al termine di
tale analisi la Commissione conclude che l'aiuto in progetto
non ha alcun effetto incentivante.
37)
Innanzi tutto, l'asserzione delle autorità italiane
secondo cui le attività di R & S del progetto sono
supplementari rispetto alle operazioni normali dell'impresa
non è dimostrata. Il risultato del progetto è
costituito dalla costruzione di un nuovo veicolo commerciale
leggero destinato a sostituire un vecchio modello risalente
agli anni '70. In questo contesto la Commissione, conformemente
al parere espresso dall'esperto indipendente, ha ritenuto
che fosse urgente per IVECO sostituire il vecchio modello.
L'impresa stessa ha presentato il nuovo veicolo commerciale
come una risposta ad un cambiamento nella domanda che il vecchio
modello non era in grado di soddisfare (8). Inoltre, l'investimento
realizzato nella progettazione, nello sviluppo, e nella commercializzazione
del nuovo veicolo Iveco non è maggiore dell'investimento
affrontato da concorrenti per prodotti analoghi.
38)
Inoltre, i sottoprogetti descritti sopra sono parte di un
programma normale nel contesto della progettazione e dello
sviluppo di nuovi modelli. Nell'industria automobilistica
questi programmi sono realizzati periodicamente nel quadro
delle normali attività dell'impresa e quindi sono da
considerarsi normali operazioni correnti. Allo stesso modo,
le associazioni con fornitori di componenti sono comuni nell'industria
automobilistica e sono quindi da considerarsi normali operazioni
correnti.
39)
In secondo luogo, la Commissione rigetta la tesi delle autorità
italiane secondo cui l'aiuto sarebbe destinato a far fronte
ad un rischio insolito nel mercato in questione in quanto
il progetto coinciderebbe con un periodo particolarmente difficile
per IVECO e per l'industria automobilistica. L'esperto ha
osservato che il mercato dei veicoli commerciali è
un mercato estremamente ciclico con regolari alti e bassi
e che i fabbricanti di automobili non possono permettersi
di rinviare o di cancellare investimenti se il ciclo si trova
in una fase bassa. Pertanto, non si può ritenere che
l'aiuto sia necessario per ovviare ad una situazione di crisi
del mercato.
40)
In terzo luogo la Commissione ha esaminato i fattori quantificabili
tra cui le spese destinate alla R & S, il personale addetto
alla R & S, il rapporto tra la spesa di R & S ed il
fatturato. La spesa annua media per attività di R &
S è aumentata in valore nominale dai 121 milioni di
EUR registrati nel 1990-1993 ai 136 milioni di EUR registrati
nel periodo 1994-1998 (9). Il numero di addetti alle attività
di R & S è aumentato dai 907 registrati in media
nel 1990-1993 ai 945 registrati nel periodo 1994-1998. Tuttavia,
nei singoli anni dal 1994 al 1998 il numero di addetti all'attività
di R & S è sempre stato inferiore a quello del
1990 (1 091 unità).
41)
L'evoluzione della spesa e del numero di persone addette ad
attività di R & S sembra collegata all'andamento
generale di IVECO. Le diminuzioni di questi indici nel periodo
1991-1993 hanno coinciso con un periodo di diminuzione del
fatturato e di perdite nette per IVECO comportante la necessità
di un taglio dei costi. Il miglioramento della situazione
finanziaria, in termini di proventi e di redditività,
dal 1994 in poi è coinciso con un aumento degli impegni
in materia di R & S.
42)
Un indice più preciso dell'andamento dell'impresa è
costituito dalla spesa di R & S espressa in percentuale
del fatturato totale. Tale indice è diminuito dal 4,81
%, registrato in media nel 1990-1993, al 4,16 % registrato
in media nel 1994-1998. Inoltre, la spesa di R & S espressa
in percentuale del fatturato di IVECO è in linea con
la spesa di costruttori automobilistici aventi caratteristiche
analoghe.
43)
La Commissione rileva che i fattori quantificabili non indicano
che l'aiuto in progetto abbia stimolato IVECO a realizzare
attività di R & S che altrimenti non avrebbe svolto.
44)
In quarto luogo, la Commissione pur costatando che ai fini
del progetto vi è stata una certa collaborazione transfrontaliera
con fornitori di componenti, dubita che tale collaborazione
abbia comportato costi addizionali che IVECO non avrebbe sostenuto
se avesse scelto partner nazionali anziché internazionali.
Indubbiamente la cooperazione transfrontaliera è una
prassi normale nel mercato globale dei componenti per autoveicoli.
45)
La Commissione conclude che le attività di R &
S svolte da IVECO sono normali per una società automobilistica
e quindi ritiene che l'Italia non sia riuscita a dimostrare
l'effetto incentivante del progetto di R & S notificato.
Pertanto l'aiuto prospettato non è compatibile con
il mercato comune.
46)
In aggiunta a quanto esposto nei considerando precedenti la
Commissione rileva che il fatto che il progetto sia stato
iniziato prima della presentazione della domanda di aiuto
induce ulteriormente a concludere che l'aiuto non è
necessario. La Commissione è consapevole del fatto
che la legge n. 46/1982 già autorizzata prevede un
periodo di retroattività di 24 mesi per i costi sostenuti
dall'impresa che ha presentato domanda di aiuto. Tuttavia
l'aiuto in questione era soggetto a notifica preliminare alla
Commissione sia in base alla disciplina per gli aiuti per
attività di R & S che a quella degli aiuti all'industria
automobilistica e quindi doveva essere esaminato dalla Commissione.
Data la natura del progetto la Commissione constata che IVECO
non poteva essere certa che il progetto fosse ammesso a beneficiare
di aiuti e quindi non poteva dare per scontata l'approvazione
di tale aiuto. Ciononostante, il progetto è iniziato
nel 1994, e la richiesta di aiuto è stata effettuata
solo nel 1996.
47)
Considerato che l'aiuto non possiede un effetto incentivante,
la Commissione ritiene che non sia necessario analizzare ulteriormente
la fattispecie, ed in particolare il contenuto di ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo insito nei singoli sottoprogetti
e le intensità di aiuto ammissibili.
V.
CONCLUSIONE
48)
La Commissione conclude che l'aiuto per attività di
R & S, che le autorità italiane intendono concedere
a IVECO, non è necessario per il conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato CEed in particolare per l'agevolazione dello
sviluppo di talune attività economiche. L'aiuto deve
quindi considerarsi incompatibile con il mercato comune,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo
1
L'aiuto
al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di IVECO
SpA, per un importo nominale di 31,249 miliardi di ITL, è
incompatibile con il mercato comune.
A
detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.
Articolo
2
Entro
due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia
informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.
Articolo
3
La
Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto
a Bruxelles, il 6 giugno 2001.
Per
la Commissione
Mario MONTI
Membro
della Commissione
NOTE:
(1)
GU C 27 del 27.1.2001, pag. 25.
(2) Cfr. nota a piè di pagina 1.
(3) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(4) Cfr. in particolare, la decisione 96/369/CEdella Commissione,
del 13 marzo 1996, concernente un aiuto fiscale sotto forma
di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU
L 146 del 20.6.1996, pag. 42); cfr. altresì i punti
3.3 e 3.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo.
(5) GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.
(6) GU C 279 del 15.9.1997.
(7) GU C 45 del 17.2.1996.
(8) Cfr. per esempio, l'informazione commerciale al sito http://www.madeinfiat.com/feb00/briefa.htm.
(9) Il 1998 è l'ultimo anno per il quale sono stati
forniti dati dalle autorità italiane.
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