Commissione europea
Decisione Ce 6 giugno 2001, n. 780

CONCORRENZA E CRISI DI MERCATO
Aiuti di Stato - Concessione in favore dell'impresa italiana Iveco Spa - Incompatibilità con il mercato comune:
la CE ritiene che l'aiuto non sia necessario quando serva ad ovviare ad una situazione di crisi del mercato.

Tratt. Ce, art. 88
(G.U.C.E. 9 novembre 2001, n. L 292)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1), considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

1) Con lettera del 2 novembre 1999, registrata il 10 novembre 1999, le autorità italiane hanno notificato la prevista concessione di un aiuto alla ricerca e allo sviluppo a favore dell'impresa IVECO per un progetto realizzato nel periodo 1994-1999. Dopo un'analisi preliminare, la Commissione ha registrato il caso come aiuto notificato N 670/99. Il 7 gennaio 2000 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. A seguito della richiesta delle autorità italiane di una proroga del termine di risposta, il 29 febbraio 2000 è stata organizzata una riunione. Dopo un'ulteriore proroga del termine di risposta, le autorità italiane hanno trasmesso informazioni complementari con lettere datate 31 marzo, 8 maggio e 18 maggio 2000.

2) Con lettera del 4 agosto 2000 la Commissione ha informato le autorità italiane che aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CEnei confronti delle prospettate misure di aiuto e le ha invitate a presentarle eventuali osservazioni nonché a fornirle le informazioni necessarie per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

3) Dopo aver chiesto una proroga del termine di risposta con lettera del 16 agosto 2000, le autorità italiane hanno inviato alla Commissione, con lettera datata 24 ottobre 2000 e registrata il 30 ottobre 2000, le informazioni a loro avviso necessarie per completare l'esame del caso.

4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto. Non è pervenuta alcuna osservazione.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

5) L'aiuto prospettato è destinato a IVECO SpA, una controllata del gruppo Fiat. IVECO progetta, fabbrica e vende essenzialmente veicoli commerciali leggeri, autocarri, autobus e motori diesel con i marchi IVECO, Astra, IVECO-Ford Truck, IVECO Magirus e IVECO Pegaso. Nel 1999 ha impiegato 36 000 dipendenti ed ha venduto 149 900 veicoli e 405 000 motori raggiungendo un fatturato di 7,4 miliardi di EUR e un reddito di esercizio di 311 milioni di EUR.

6) L'aiuto è destinato ad attività di ricerca e sviluppo in base ad un regime di aiuti già approvato, istituito dalla legge n. 46/1982. Tale legge intende promuovere lo sviluppo dei processi produttivi e dei prodotti che presentano una significativa innovazione tecnologica. La legge prevede inoltre un periodo di retroattività di 24 mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Il progetto è stato realizzato nel periodo 1994- 1999 e IVECO ha presentato domanda di aiuto nel 1996.

7) Il progetto notificato riguarda il rinnovo e l'espansione della gamma di furgoni leggeri IVECO tra le 2,8 e le 6,5 tonnellate, con una capacità di carico da 7 m3 a 17 m3. Esso mira allo sviluppo di un «sistema veicolo» completamente nuovo per la gamma IVECO S 2000 che introduca considerevoli innovazioni nel prodotto e nel processo di produzione.

8) Gli investimenti ammontano a 214,485 miliardi di ITL (circa 110,8 milioni di EUR), di cui 139,646 sono stati considerati ammissibili dalle autorità italiane. Gli investimenti sono stati programmati secondo il seguente calendario:

Tabella in pdf

9) Il progetto è stato considerato «altamente innovativo» dalle autorità italiane. In base alla legge n. 46/1982, risulta pertanto sovvenzionabile il 55 % dell'investimento ammissibile. Si è quindi previsto un aiuto per attività di R & S per un valore nominale complessivo di 31,249 miliardi di ITL (16,14 milioni di EUR).

10) L'aiuto proposto comprende una sovvenzione di 15,926 miliardi di ITL (8,23 milioni di EUR), e un tasso di interesse agevolato su un prestito di 38,402 miliardi di ITL (19,83 milioni di EUR). Il tasso di interesse sul prestito ammonta al 15 % del tasso di riferimento industriale durante il periodo di preammortamento, al 36 % del tasso di riferimento industriale durante il periodo di ammortamento qualora l'investimento sia effettuato in un'area assistita e al 60 % del tasso di riferimento industriale durante il periodo di ammortamento se l'investimento non è realizzato in un'area assistita. L'aiuto nominale derivante dal prestito è di 15 323 milioni di ITL (7,91 milioni di EUR).

11) Non sono previsti altri aiuti per il progetto.

12) In occasione dell'avvio del procedimento in data 19 luglio 2000, la Commissione ha espresso vari dubbi sulla compatibilità dell'aiuto prospettato. In particolare i dubbi riguardavano la necessità dell'aiuto e il suo effetto incentivante, la diffusione dei risultati derivanti dal progetto, il carattere innovativo della ricerca, la qualificazione degli investimenti come attività di R & S e la percentuale degli investimenti destinata rispettivamente alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo.

III. OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE AUTORITÀ ITALIANE

13) Le autorità italiane hanno presentato le osservazioni sull'avvio del procedimento con lettera datata 30 ottobre 2000.

14) Tali osservazioni riguardano in primo luogo la necessità dell'aiuto e il fatto che il progetto sia stato avviato prima della domanda di aiuto presentata in base al regime di aiuti istituito dalla legge n. 46/1982 e già approvato. Le autorità italiane hanno fatto presente che la legge prevede un periodo di retroattività per gli investimenti ammissibili e che è prassi comune tra le imprese italiane, che presentano domanda di aiuti per attività di R & S, avvalersi di tale possibilità. Nel 1994 IVECO era al corrente della legge n. 46/1982 ed era certa di poter fruire dei vantaggi ivi previsti data la natura e gli obiettivi delle attività di R & S da essa svolte.

15) In secondo luogo le autorità italiane hanno fatto presente che IVECO ha lanciato un programma molto ambizioso in un momento critico per l'industria automobilistica, assumendosi grossi rischi di insuccesso.

Secondo il loro parere, l'aiuto in progetto ha determinato in modo sostanziale la scelta della progettazione di un prodotto del tutto nuovo anziché dell'ammodernamento e miglioramento di quelli esistenti. Il fatto che la spesa di R & S non sia aumentata in percentuale del fatturato nel periodo 1994-1998 sarebbe da imputarsi all'imprevisto aumento del fatturato e non rispecchierebbe la rilevanza del programma di investimento.

16) In terzo luogo, le autorità italiane hanno dichiarato che il progetto comprende sia attività di ricerca industriale che di sviluppo precompetitivo conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti per attività di R & S (3). Le autorità italiane hanno fornito un quadro dettagliato delle attività ripartite tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per i singoli sottoprogetti nonché una descrizione delle principali caratteristiche dei medesimi.

17) In quarto luogo, con riguardo alla diffusione dei risultati del progetto, l'Italia ha fornito informazioni sui sottoprogetti che sono stati realizzati in associazione con fornitori di componenti, sia italiani che internazionali. Secondo le autorità italiane, la diffusione dei risultati è garantita dal fatto che i partner di IVECO che hanno partecipato al progetto possono utilizzare il know-how acquisito per fornire prodotti migliori a qualsiasi altro cliente a livello mondiale.

18) Infine, l'Italia ha fornito un nuovo calcolo dell'elemento di aiuto contenuto nell'abbattimento del tasso di interesse sul prestito utilizzando il tasso di riferimento della Commissione del 5,61 % ai fini della determinazione del valore attuale dell'aiuto.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

19) La misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CEin quanto è finanziata dallo Stato ovvero mediante risorse di Stato. Inoltre, dato che rappresenta una parte significativa del finanziamento del progetto, può falsare la concorrenza all'interno della Comunità favorendo IVECO rispetto ad altre imprese che non ricevono aiuti. Infine, il mercato automobilistico è caratterizzato da considerevoli scambi commerciali tra Stati membri.

20) L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CEelenca determinati tipi di aiuto compatibili con il trattato CE. Data la natura e lo scopo dell'aiuto, nonché l'ubicazione geografica dell'impresa, le lettere a), b) e c), di detto paragrafo non sono applicabili al progetto in questione. L'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CEstabilisce altre forme di aiuto che possono essere compatibili con il mercato comune. Poiché la zona di Torino non ha un tenore di vita anormalmente basso né registra alcuna grave forma di sottoccupazione, non è applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Inoltre, il progetto non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio e quindi non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Quanto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), il progetto non è destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana. Per quanto riguarda la deroga relativa ad aiuti destinati a promuovere l'esecuzione di un importante progetto di comune interesse europeo, va osservato che, secondo la prassi costante della Commissione (4), l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), è subordinata al soddisfacimento simultaneo dei quattro seguenti criteri:

— l'aiuto deve promuovere un progetto. Il termine «promuovere» implica un'azione che contribuisca alla realizzazione del progetto,

— deve trattarsi di un progetto concreto, preciso e ben definito,

— il progetto deve essere rilevante sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo; quest'ultimo requisito riveste peraltro particolare importanza,

— il progetto deve essere «di comune interesse europeo» e, in quanto tale, giovare all'insieme dell'Unione.

Nella fattispecie, il progetto non è qualitativamente rilevante, né esso è di comune interesse europeo. La misura in questione di conseguenza non può beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

21) Quanto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), l'Italia non ha notificato il progetto come aiuto regionale secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (5), e non ha mai sostenuto che le condizioni ivi stabilite, riguardo agli aiuti regionali agli investimenti, siano state rispettate. Il provvedimento potrebbe tuttavia beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche.

22) L'aiuto in questione è destinato ad un progetto di R & S realizzato da un'impresa che fabbrica autoveicoli. L'impresa fa parte dell'industria automobilistica ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (6) («la disciplina per l'industria automobilistica »). Secondo detta disciplina la valutazione degli aiuti per attività di R & S in tale settore deve essere effettuata in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti per attività di R & S (la «disciplina R & S») (7).

23) Sia il costo totale del progetto che l'ammontare dell'aiuto eccedono le soglie di notifica stabilite nella disciplina per l'industria automobilistica [punto 2.2.a)] e nella disciplina R & S (punto 4.7) per i singoli provvedimenti da attuarsi nel quadro di un regime di aiuto autorizzato. Pertanto, notificando il progetto di concedere un aiuto a IVECO, le autorità italiane hanno soddisfatto le norme stabilite dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

24) Per stabilire se le misure di aiuto proposte siano compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione deve pertanto accertarne la sussistenza delle condizioni stabilite nella disciplina R & S.

25) Nel valutare la compatibilità degli aiuti per attività di R & S, la Commissione rivolge particolare attenzione al tipo di ricerca realizzato, ai beneficiari dell'aiuto, all'accessibilità dei risultati, all'intensità prevista e all'effetto incentivante dell'aiuto.

26) La disciplina R & S è favorevole agli aiuti per attività di R & S. Tuttavia, quanto più l'attività di R & S è prossima al mercato, tanto più l'aiuto di Stato può causare distorsioni alla concorrenza. In questo contesto, è necessario distinguere tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitive (cfr. punto 2.2 della disciplina R & S).

27) Ai sensi del punto 6.2 della disciplina degli aiuti per attività di R & S, gli aiuti devono indurre le imprese a realizzare ricerche che in assenza di aiuti non verrebbero realizzate o non potrebbero essere realizzate entro gli stessi limiti di tempo. Gli aiuti per attività di R & S devono pertanto incentivare le imprese ad intraprendere attività di R & S supplementari che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Nella fase di notifica degli aiuti per attività di R & S, gli Stati membri devono dunque dimostrare la necessità e l'effetto incentivante degli aiuti e provare che non si tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento. Quando tale effetto incentivante non risulti chiaramente, la Commissione potrà considerare gli aiuti alla ricerca meno favorevolmente di quanto avvenga d'abitudine.

28) La Commissione attribuisce particolare importanza all'effetto incentivante degli aiuti per attività di R & S nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che effettuano ricerche prossime al mercato e in tutti i casi in cui una percentuale significativa delle spese di R & S sia già stata sostenuta nel periodo precedente la domanda di aiuto.

29) La Commissione osserva che IVECO presenta le caratteristiche di una grande impresa. L'impresa ha programmato che la produzione derivata dall'attività di ricerca, da attuarsi circa tre mesi prima della commercializzazione di ciascun modello, iniziasse alla fine del 1999. Il nuovo impianto di verniciatura è stato utilizzato per la prima volta a livello sperimentale per la verniciatura di veicoli della vecchia gamma nel 1998 ed è stato poi impiegato a pieno regime con l'avvio produttivo della prima parte della nuova gamma. L'inizio della produzione dei fornitori IVECO, che hanno fabbricato i componenti per i quali IVECO ha svolto la ricerca, è avvenuto tra il novembre 1998 e l'aprile 1999. Data la natura del progetto e il successivo inizio della produzione e della commercializzazione dei veicoli sulla base del progetto di ricerca, la Commissione conclude che si tratta di una ricerca prossima al mercato e quindi attribuisce, nella fattispecie, un'importanza particolare al criterio di incentivazione cui deve rispondere l'aiuto per attività di R & S.

30) Il progetto è suddiviso in sottoprogetti che sono legati ad interventi nel sistema veicolo ed ad innovazioni nel processo produttivo. Il sottoprogetto relativo al sistema veicolo riguarda: telaio, sospensioni anteriori e posteriori, trasmissione, carrozzeria, impianto frenante e motore. Il sottoprogetto relativo al processo produttivo riguarda un nuovo impianto di verniciatura. La Commissione ha analizzato i sottoprogetti avvalendosi dell'assistenza tecnica di un esperto automobilistico indipendente.

31) All'avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul carattere innovativo della ricerca, e sulla natura di R & S degli investimenti. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto informazioni addizionali sufficienti a dimostrare che l'investimento in esame costituisce ricerca nel senso della disciplina R & S.

32) L'evoluzione principale nel telaio è la sua estensione ad una gamma di portata da 2,8 a 6,5 tonnellate PTT. La scelta di una gamma di telai più estesa è attribuibile alla necessità di competere con prodotti che offrono simili gamme di portata. L'estensione è stata raggiunta tramite l'utilizzo di un telaio portante invece di una scocca portante. Il telaio portante è una soluzione comunemente adottata per autocarri ed il suo utilizzo per veicoli commerciali non comporta uno sforzo di R & S significativo.

33) Le nuove soluzioni tecniche adottate per sospensioni, trasmissione, carrozzeria, ed impianto frenante sono collegate alla scelta di estendere la gamma di portata del veicolo. Le nuove sospensioni anteriori a ruote indipendenti, sospensioni posteriori pneumatiche con sistema di controllo, cambi di velocità, sistemi di frenaggio, e centralina elettronica di controllo non contengono innovazioni significative rispetto a prodotti preesistenti. Tali parti sono state spesso sviluppate in associazione con imprese che forniscono componenti ad IVECO per il nuovo veicolo commerciale. Infatti, nel settore automobilistico i fornitori di componenti sono soliti progettare e sviluppare sistemi per i costruttori. Seppure queste collaborazioni portino a miglioramenti di prodotti preesistenti, il loro contenuto di R & S non è maggiore di quello usuale per lo sviluppo di nuovi modelli.

34) Secondo osservazioni presentate dall'Italia sull'avvio del procedimento, il veicolo commerciale è dotato di un motore diesel a controllo elettronico di tipo «Common Rail». Anche il motore utilizzato costituisce un miglioramento rispetto a modelli precedenti, ma non può essere considerato una innovazione significativa. Il gruppo Fiat è stato il primo costruttore automobilistico ad introdurre motori diesel a controllo elettronico di tipo «Common Rail» nel 1997, presto adottato da altri costruttori. Questa tecnologia corrisponde allo stato attuale dello sviluppo tecnologico ed è utilizzata da quasi tutti i costruttori di motori diesel.

35) Il nuovo impianto di verniciatura costituisce un miglioramento rispetto all'impianto preesistente, che ha portato ad una riduzione del consumo di acqua, energia, e prodotti chimici. Ciò non prova tuttavia che siano state apportate innovazioni significative. Gli impianti di verniciatura devono essere rinnovati regolarmente allo scopo di rispettare standard ambientali più rigorosi e di realizzare prodotti finiti di qualità più alta. Inoltre, dalle informazioni fornite dalle autorità italiane si desume che il nuovo impianto di verniciatura è ad acqua mentre le soluzioni più innovative si basano sull'utilizzo di polveri.

36) Tenendo conto della natura dei sottoprogetti descritti sopra, la Commissione ha analizzato, coadiuvata da un esperto indipendente, l'effetto incentivante dell'aiuto previsto. Al termine di tale analisi la Commissione conclude che l'aiuto in progetto non ha alcun effetto incentivante.

37) Innanzi tutto, l'asserzione delle autorità italiane secondo cui le attività di R & S del progetto sono supplementari rispetto alle operazioni normali dell'impresa non è dimostrata. Il risultato del progetto è costituito dalla costruzione di un nuovo veicolo commerciale leggero destinato a sostituire un vecchio modello risalente agli anni '70. In questo contesto la Commissione, conformemente al parere espresso dall'esperto indipendente, ha ritenuto che fosse urgente per IVECO sostituire il vecchio modello. L'impresa stessa ha presentato il nuovo veicolo commerciale come una risposta ad un cambiamento nella domanda che il vecchio modello non era in grado di soddisfare (8). Inoltre, l'investimento realizzato nella progettazione, nello sviluppo, e nella commercializzazione del nuovo veicolo Iveco non è maggiore dell'investimento affrontato da concorrenti per prodotti analoghi.

38) Inoltre, i sottoprogetti descritti sopra sono parte di un programma normale nel contesto della progettazione e dello sviluppo di nuovi modelli. Nell'industria automobilistica questi programmi sono realizzati periodicamente nel quadro delle normali attività dell'impresa e quindi sono da considerarsi normali operazioni correnti. Allo stesso modo, le associazioni con fornitori di componenti sono comuni nell'industria automobilistica e sono quindi da considerarsi normali operazioni correnti.

39) In secondo luogo, la Commissione rigetta la tesi delle autorità italiane secondo cui l'aiuto sarebbe destinato a far fronte ad un rischio insolito nel mercato in questione in quanto il progetto coinciderebbe con un periodo particolarmente difficile per IVECO e per l'industria automobilistica. L'esperto ha osservato che il mercato dei veicoli commerciali è un mercato estremamente ciclico con regolari alti e bassi e che i fabbricanti di automobili non possono permettersi di rinviare o di cancellare investimenti se il ciclo si trova in una fase bassa. Pertanto, non si può ritenere che l'aiuto sia necessario per ovviare ad una situazione di crisi del mercato.

40) In terzo luogo la Commissione ha esaminato i fattori quantificabili tra cui le spese destinate alla R & S, il personale addetto alla R & S, il rapporto tra la spesa di R & S ed il fatturato. La spesa annua media per attività di R & S è aumentata in valore nominale dai 121 milioni di EUR registrati nel 1990-1993 ai 136 milioni di EUR registrati nel periodo 1994-1998 (9). Il numero di addetti alle attività di R & S è aumentato dai 907 registrati in media nel 1990-1993 ai 945 registrati nel periodo 1994-1998. Tuttavia, nei singoli anni dal 1994 al 1998 il numero di addetti all'attività di R & S è sempre stato inferiore a quello del 1990 (1 091 unità).

41) L'evoluzione della spesa e del numero di persone addette ad attività di R & S sembra collegata all'andamento generale di IVECO. Le diminuzioni di questi indici nel periodo 1991-1993 hanno coinciso con un periodo di diminuzione del fatturato e di perdite nette per IVECO comportante la necessità di un taglio dei costi. Il miglioramento della situazione finanziaria, in termini di proventi e di redditività, dal 1994 in poi è coinciso con un aumento degli impegni in materia di R & S.

42) Un indice più preciso dell'andamento dell'impresa è costituito dalla spesa di R & S espressa in percentuale del fatturato totale. Tale indice è diminuito dal 4,81 %, registrato in media nel 1990-1993, al 4,16 % registrato in media nel 1994-1998. Inoltre, la spesa di R & S espressa in percentuale del fatturato di IVECO è in linea con la spesa di costruttori automobilistici aventi caratteristiche analoghe.

43) La Commissione rileva che i fattori quantificabili non indicano che l'aiuto in progetto abbia stimolato IVECO a realizzare attività di R & S che altrimenti non avrebbe svolto.

44) In quarto luogo, la Commissione pur costatando che ai fini del progetto vi è stata una certa collaborazione transfrontaliera con fornitori di componenti, dubita che tale collaborazione abbia comportato costi addizionali che IVECO non avrebbe sostenuto se avesse scelto partner nazionali anziché internazionali. Indubbiamente la cooperazione transfrontaliera è una prassi normale nel mercato globale dei componenti per autoveicoli.

45) La Commissione conclude che le attività di R & S svolte da IVECO sono normali per una società automobilistica e quindi ritiene che l'Italia non sia riuscita a dimostrare l'effetto incentivante del progetto di R & S notificato. Pertanto l'aiuto prospettato non è compatibile con il mercato comune.

46) In aggiunta a quanto esposto nei considerando precedenti la Commissione rileva che il fatto che il progetto sia stato iniziato prima della presentazione della domanda di aiuto induce ulteriormente a concludere che l'aiuto non è necessario. La Commissione è consapevole del fatto che la legge n. 46/1982 già autorizzata prevede un periodo di retroattività di 24 mesi per i costi sostenuti dall'impresa che ha presentato domanda di aiuto. Tuttavia l'aiuto in questione era soggetto a notifica preliminare alla Commissione sia in base alla disciplina per gli aiuti per attività di R & S che a quella degli aiuti all'industria automobilistica e quindi doveva essere esaminato dalla Commissione. Data la natura del progetto la Commissione constata che IVECO non poteva essere certa che il progetto fosse ammesso a beneficiare di aiuti e quindi non poteva dare per scontata l'approvazione di tale aiuto. Ciononostante, il progetto è iniziato nel 1994, e la richiesta di aiuto è stata effettuata solo nel 1996.

47) Considerato che l'aiuto non possiede un effetto incentivante, la Commissione ritiene che non sia necessario analizzare ulteriormente la fattispecie, ed in particolare il contenuto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo insito nei singoli sottoprogetti e le intensità di aiuto ammissibili.

V. CONCLUSIONE

48) La Commissione conclude che l'aiuto per attività di R & S, che le autorità italiane intendono concedere a IVECO, non è necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEed in particolare per l'agevolazione dello sviluppo di talune attività economiche. L'aiuto deve quindi considerarsi incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di IVECO SpA, per un importo nominale di 31,249 miliardi di ITL, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione

NOTE:

(1) GU C 27 del 27.1.2001, pag. 25.
(2) Cfr. nota a piè di pagina 1.
(3) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(4) Cfr. in particolare, la decisione 96/369/CEdella Commissione, del 13 marzo 1996, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42); cfr. altresì i punti 3.3 e 3.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.
(5) GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.
(6) GU C 279 del 15.9.1997.
(7) GU C 45 del 17.2.1996.
(8) Cfr. per esempio, l'informazione commerciale al sito http://www.madeinfiat.com/feb00/briefa.htm.
(9) Il 1998 è l'ultimo anno per il quale sono stati forniti dati dalle autorità italiane.





 


 

 

 












 

 

 


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