Aggiornamento legislativo segnalato da:
ROBERTO IODICE
Avvocato in Napoli
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XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 970

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati FASSINO, AGOSTINI, FOLENA, VISCO, BENVENUTO, BONITO, CARBONI, CENNAMO, COLUCCINI, GRANDI, LUCIDI, OLIVIERI, NICOLA ROSSI, SINISCALCHI

Delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa Presentata il 21 giugno 2001

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della crisi di impresa nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
2. Il Governo è delegato altresì a coordinare con le disposizioni emanate in attuazione della delega di cui al comma 1, apportandovi le integrazioni e le modificazioni necessarie anche al fine di renderle conformi al regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza:

a) le norme del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato "legge fallimentare", non interessate dai criteri di delega di cui alla presente legge;

b) le norme vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, incluse la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, limitando l'applicabilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa alle imprese esercenti l'attività bancaria o assicurativa ed alle imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento o a queste assimilate dalle vigenti disposizioni speciali di settore, nonché alle imprese per le quali, in ragione dell'esistenza di collegamenti con imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, sia ritenuta necessaria la sottrazione alle procedure concorsuali ordinarie.

3. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 saranno, altresì, previste le necessarie norme transitorie.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, saranno trasmessi, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro il termine di due mesi, dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti saranno comunque emanati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nel mese antecedente allo spirare del termine previsto dal citato comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo sarà prorogata di tre mesi.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo potrà emanare, con le procedure di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.


(Princìpi e criteri direttivi generali).

1. La disciplina della crisi di impresa di cui all'articolo 1 dovrà ispirarsi a criteri generali di chiarezza, di semplificazione e di valutazione dell'impatto economico delle scelte di regolamentazione.
2. La disciplina delle procedure concorsuali, che dovrà perseguire l'obiettivo di assicurare ai creditori la migliore soddisfazione possibile in termini di tempo e di importi, dovrà altresì ispirarsi ai seguenti princìpi:

a) assoggettamento dell'imprenditore commerciale, dell'imprenditore agricolo, del piccolo imprenditore e dell'imprenditore artigiano, nonché, su sua domanda, anche del soggetto non imprenditore ovvero insolvente civile;

b) individuazione del momento dell'acquisto e della perdita del presupposto soggettivo, che risponda ad esigenze di certezza, nei casi di cessazione dell'attività d'impresa individuale o sociale, di morte o di perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile;

c) individuazione della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria mediante criteri facilmente accertabili, fondati, ovunque possibile, sul luogo in cui il debitore è stato iscritto nel registro delle imprese più a lungo nel biennio anteriore al deposito della domanda di apertura della procedura; riduzione della rilevanza pregiudizievole per la tutela dei creditori di eventuali conflitti di competenza territoriale, anche attraverso la conservazione degli effetti dell'originario provvedimento di apertura della procedura;

d) attribuzione all'autorità giudiziaria di funzioni di vigilanza sulle attività poste in essere dal debitore sottoposto alla procedura o dagli organi delle procedure; revisione delle competenze del giudice delegato alla procedura e del tribunale, nonché del regime delle opposizioni e delle impugnazioni, secondo i princìpi del giusto processo stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione;

e) massima valorizzazione degli organismi produttivi e del patrimonio del debitore, da conseguire valutando ogni possibile soluzione rispondente all'interesse dei creditori, ivi incluse la continuazione dell'attività d'impresa, la ristrutturazione, la cessazione e la liquidazione parziale o totale;

f) salvaguardia della definitività delle operazioni effettuate nei sistemi di pagamento e di liquidazione dei titoli e della pronta realizzabilità delle relative garanzie, in armonia con i princìpi comunitari; attribuzione di piena efficacia alle clausole di compensazione e di riduzione al saldo netto dei contratti di natura finanziaria;

g) coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali con quella delle società, anche in relazione alla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, all'estensione ai soci illimitatamente responsabili e agli effetti per costoro delle procedure concorsuali della società, al funzionamento ed alle competenze degli organi in pendenza della procedura, alle azioni di responsabilità contro organi sociali e amministratori di fatto, con disciplina degli effetti delle diverse forme di chiusura delle procedure concorsuali per la società;

h) introduzione di procedure semplificate in ragione della ridotta entità del passivo o dell'esiguo numero dei creditori, individuando entrambe le condizioni sulla base di parametri facilmente accertabili e senza conseguenze sulla validità degli atti compiuti in caso di errori di valutazione;

i) coordinamento della normativa fiscale con la nuova normativa da emanare in attuazione della presente legge.

3. La disciplina delle procedure concorsuali dovrà in particolare perseguire i seguenti obiettivi:

a) aumento della trasparenza nella gestione e nella liquidazione del patrimonio del debitore, mediante ampio ricorso a mezzi telematici per la pubblicizzazione degli atti degli organi della procedura, inclusa la creazione di siti INTERNET relativi alle singole procedure; trasparenza degli incarichi connessi con l'espletamento delle procedure concorsuali, mediante la previsione della pubblicità, con mezzi telematici, degli incarichi conferiti e dei compensi corrisposti;

b) aumento dell'efficacia della liquidazione, mediante regole che migliorino l'informazione dei potenziali interessati all'acquisto e ne incoraggino la partecipazione, anche attraverso la riduzione degli adempimenti a loro carico e l'utilizzo di tecniche di pubblicità chiare ed efficaci, se del caso utilizzando procedure, diverse dalla vendita all'incanto, che consentano di ridurre tempi e costi e di eliminare pericoli di turbative d'asta;

c) riduzione dei costi delle procedure, mediante ampio ricorso a mezzi informatici e telematici per le comunicazioni dirette agli organi della procedura e provenienti da essi, assicurando la certezza del ricevimento ed eventualmente mediante adozione della firma digitale o di mezzo equivalente, con onere a carico del destinatario di dare conferma della ricezione con lo stesso mezzo;

d) accelerazione dei tempi delle procedure, mediante:

1) riduzione dei tempi per l'esecuzione degli adempimenti, con attribuzione di compensi adeguati alle funzioni da svolgere e ai risultati ottenuti e sanzioni economiche per il mancato rispetto dei tempi previsti; responsabilità degli organi delle procedure in caso di danni arrecati dal ritardo;

2) adozione di riti semplificati per la soluzione delle controversie nascenti dallo svolgimento delle procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi costituzionali;

3) riduzione dei termini di prescrizione delle azioni revocatorie ad un anno dal momento in cui esse divengono esperibili ad opera degli organi della procedura; applicazione del medesimo termine all'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile quando esperita all'interno della procedura, salvo comunque il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo 2903 del medesimo codice;

4) rafforzamento dell'autonomia decisionale degli organi cui è affidata la gestione del patrimonio del debitore, con limitazione del ricorso all'autorità giudiziaria ai soli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione;

5) obbligo degli uffici tributari statali e locali e degli enti previdenziali di addivenire, entro un anno dalla richiesta degli organi della procedura o del debitore, a pena di decadenza, alla determinazione definitiva dell'ammontare dovuto per capitale, sanzioni e interessi in relazione ai tributi e contributi i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'apertura della procedura concorsuale; eventuale attribuzione di priorità ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa di tali determinazioni;
e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera g), incentivazione del ricorso tempestivo alle procedure concorsuali al fine di una loro maggiore efficacia, mediante concessione, a favore del debitore che ricorra tempestivamente all'autorità giudiziaria, di misure premiali con riferimento:

1) alla automatica dilazione, per un periodo prefissato e con maturazione dei soli interessi, del pagamento di tutti i tributi ed i contributi previdenziali dovuti, con possibilità di rateizzazione degli stessi al termine del periodo di dilazione; applicazione della disposizione di cui al presente numero ai soli imprenditori;

2) alla riduzione di sanzioni per il mancato pagamento di debiti tributari e contributivi;

f) riconoscimento e valorizzazione del ruolo dell'autonomia privata nella soluzione delle crisi d'impresa, agevolando soluzioni adottate con il consenso delle categorie interessate, rimuovendo eventuali ostacoli di natura legislativa, regolamentare e fiscale e precisando le condizioni alle quali la partecipazione alla fusione ed alla scissione può essere consentita alle società versanti nelle situazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2501 ed al secondo comma dell'articolo 2504-septies del codice civile;

g) incentivazione dei comportamenti cooperativi del debitore e dei creditori, introducendo specifiche sanzioni per la violazione dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza.

Art. 3.


(Procedura di ristrutturazione
delle passività).

1. La disciplina della procedura di ristrutturazione delle passività, cui potranno accedere anche le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria, sostituirà le attuali procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo e dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apertura esclusivamente su domanda del debitore e decorrenza degli effetti dalla data del deposito della stessa; attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare la presentazione della domanda, se il debitore è costituito in forma di società di capitali e salva diversa previsione statutaria; attribuzione all'organo di controllo della legittimazione a porre all'ordine del giorno delle deliberazioni dell'organo amministrativo, se collegiale, la valutazione dell'opportunità di richiedere l'ammissione alla procedura ovvero a provocare una analoga determinazione formale dell'amministratore unico;

b) presupposto oggettivo di ammissione alla procedura costituito sia dalla temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, sia dallo stato d'insolvenza attuale o imminente;

c) presentazione, contestualmente alla domanda, di un piano di ristrutturazione delle passività diretto a garantire il massimo soddisfacimento possibile dei creditori mediante la migliore valorizzazione del patrimonio del debitore;

d) possibilità che, al fine di cui alla lettera c), il piano di ristrutturazione delle passività preveda la continuazione totale o parziale dell'attività, anche allo scopo di soddisfare i creditori in tutto o in parte con gli utili attesi dalla continuazione, la cessazione totale o parziale dell'impresa, la cessione totale o parziale del patrimonio, inclusi l'azienda o rami d'azienda con esclusione della responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile, fusioni o scissioni, conferimenti di beni in società esistenti o di nuova costituzione, aumenti di capitale, cessione di rapporti giuridici in blocco anche con assunzione di responsabilità esclusiva del cessionario, nonché ogni altra operazione che, nel rispetto delle normative applicabili, sia diretta a massimizzare il valore del patrimonio del debitore; limitazione delle formalità e dell'intervento notarile, in quanto possibile, in caso di dismissioni effettuate con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

e) suddivisione dei creditori in classi secondo interessi economici omogenei, anche raggruppando categorie di creditori privilegiati; inserimento in classi separate dei crediti dei soci verso la società sottoposta alla procedura; possibilità di costituzione di speciali gruppi per i piccoli creditori;

f) ammissibilità di qualsiasi proposta di ristrutturazione delle passività in termini di scadenza, tasso d'interesse, forma tecnica e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, ammissibilità dell'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, obbligazioni anche convertibili in azioni e titoli di debito; abolizione di percentuali minime per i creditori chirografari; possibilità di pagamento in percentuale per i creditori privilegiati;

g) equiparazione ai creditori chirografari, ai fini della procedura, dei creditori che hanno iscritto ipoteca giudiziale sui beni del debitore nei sei mesi precedenti la domanda, salva l'efficacia di altre cause legittime di prelazione che eventualmente ne assistano la pretesa;

h) operatività delle cause legittime di prelazione, anche in caso di mancata liquidazione dei beni sui quali esse insistono, nei limiti entro i quali le pretese relative avrebbero ricevuto collocazione preferenziale sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore attribuito a ciascun cespite nella situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 2;

i) definizione di termini massimi per l'approvazione del piano di ristrutturazione delle passività e per l'adempimento da parte del debitore degli impegni assunti;

l) semplificazioni di adempimenti quando la procedura sia diretta a ristrutturare le passività verso una parte soltanto dei creditori e al momento dell'apertura della procedura stessa consti il consenso della maggioranza degli appartenenti alla classe o alle classi interessate.

2. La disciplina della proposta di ristrutturazione delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) necessità che il piano sia accompagnato da una situazione patrimoniale di riferimento e da una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, tale da consentire ai creditori e agli altri interessati un fondato giudizio sulla sua convenienza;

b) necessità che la situazione patrimoniale e la relazione siano certificate come veritiere da un esperto scelto tra le categorie dei dottori commercialisti, dei ragionieri e delle società di revisione, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile, salva la sua responsabilità civile.

3. La disciplina dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ammissione con decreto del tribunale, salvo che la proposta, sulla base di un giudizio sommario, appaia manifestamente inattuabile o abbia carattere esclusivamente dilatorio;

b) pubblicazione del decreto nel registro delle imprese e previsione di altre idonee forme di pubblicità anche informatica;

c) nomina di un giudice delegato e di un commissario giudiziale scelto fra gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei ragionieri;

d) fissazione della data di convocazione dell'adunanza dei creditori chiamati ad esprimere il voto sul piano;

e) formazione d'ufficio dello stato passivo da parte degli organi della procedura, con disciplina degli effetti e delle impugnative.
4. La disciplina degli effetti dell'apertura della procedura di ristrutturazione delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conservazione della gestione del patrimonio, incluso l'eventuale esercizio dell'impresa, in capo al debitore, in coerenza con i criteri di realizzazione del piano e sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato, salva la possibilità che l'autorità giudiziaria sostituisca anche parzialmente il debitore per gravi motivi o ne limiti in modo specifico i poteri;

b) divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore;

c) inefficacia degli atti diretti a conseguire o a fare conseguire diritti di prelazione sul patrimonio, salva espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

d) inefficacia delle formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, salva espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

e) continuazione dell'esecuzione dei contratti pendenti alla data della presentazione della domanda, salvo che gli organi della procedura ne autorizzino lo scioglimento se essi sono contrari all'interesse dei creditori, coordinando con la nuova disciplina le disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro subordinato;

f) sospensione dell'applicazione degli articoli 2447 e 2448, primo comma, numero 4), del codice civile, dalla data della presentazione della domanda sino all'approvazione del piano;

g) eventuale introduzione di altre misure comunque funzionali al conseguimento dello scopo della procedura, anche mediante rinvio alla disciplina della procedura di insolvenza.

5. La disciplina dell'approvazione del piano di ristrutturazione delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) redazione da parte del commissario giudiziale, entro breve termine dalla nomina, di una relazione articolata e dettagliata contenente il parere in ordine alla realizzabilità del piano;

b) predisposizione di adeguate modalità di informazione dei creditori in vista della approvazione del piano;

c) previsione di una adunanza di tutti i creditori, da tenere entro breve termine dal decreto che apre la procedura;

d) presunzione di assenso da parte di chi non esprime dissenso;

e) attribuzione al direttore regionale delle entrate, per i tributi dovuti all'erario, ai titolari degli uffici competenti, per i tributi dovuti alle regioni e agli enti locali, e ai competenti organi degli enti previdenziali, per le obbligazioni di carattere previdenziale, del potere di esprimere il proprio voto sul piano di ristrutturazione delle passività, con il connesso eventuale effetto dilatorio o remissorio sui debiti;

f) necessità dell'approvazione di tutte le classi dei titolari dei crediti che formano oggetto della ristrutturazione, secondo il criterio della maggioranza per crediti e per numero all'interno di ciascuna classe;

g) possibilità per il giudice di superare la mancata approvazione del piano da parte di una o più classi di creditori, quando la maggioranza delle classi di creditori lo abbia approvato e la classe o le classi dissenzienti non ricevano pregiudizio dal piano, allo scopo chiarendo la nozione di pregiudizio con riferimento all'alternativa della liquidazione concorsuale;

h) omologazione del piano di ristrutturazione delle passività basata sulla sola verifica della regolarità della procedura e dell'approvazione dei creditori, anche con riguardo al superamento della mancata approvazione di una o più classi;

i) provvisoria esecutività della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione, salvo il risarcimento dei danni di coloro che ne siano stati pregiudicati; disciplina delle impugnazioni della sentenza di omologazione.
6. La disciplina dell'esecuzione del piano di ristrutturazione delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esecuzione rimessa al debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale;

b) previsione della necessità di informative periodiche, anche con i mezzi informatici e telematici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), sino alla totale esecuzione del piano da accertare con provvedimento motivato del tribunale;

c) liberazione del debitore dalle obbligazioni per causa o titolo anteriori all'apertura della procedura, salvo quanto previsto dal piano di ristrutturazione delle passività;

d) conservazione dei diritti dei creditori contro i fideiussori del debitore, gli obbligati in via di regresso e gli altri soggetti tenuti a rispondere, per qualsiasi titolo, delle obbligazioni del debitore, nei limiti in cui tali obbligazioni non siano state diversamente regolate nel piano.

7. La disciplina della cessazione della procedura di ristrutturazione delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) cessazione per mancata ammissione alla procedura, scadenza del termine per l'approvazione del piano, mancata approvazione del piano, mancata omologazione dell'accordo o comunque interruzione della procedura;

b) risoluzione per mancata esecuzione degli impegni assunti dal debitore, ivi incluse la mancata prestazione delle garanzie o la mancata consegna degli strumenti finanziari eventualmente promessi, fermo restando che, una volta che il debitore abbia regolarmente dato corso alle attività previste dal piano, il mancato pagamento di debiti oggetto di ristrutturazione non dà luogo a risoluzione dell'accordo;
c) annullamento dell'accordo nei soli casi di comportamenti fraudolenti del debitore, con esclusione di altre cause di invalidità, previa acquisizione di una relazione del soggetto che ha proceduto alla certificazione di cui alla lettera b) del comma 2;

d) disciplina della legittimazione a domandare la risoluzione o l'annullamento del piano, con indicazione di termini di decadenza a partire dagli inadempimenti lamentati o dalla scoperta dei comportamenti fraudolenti denunciati;

e) possibilità che il tribunale disponga forme di pubblicità dell'avvio del procedimento di risoluzione o di annullamento, quando ritenga le cause non manifestamente infondate;

f) salvezza degli effetti degli atti legittimamente compiuti in esecuzione del piano sino al compimento delle formalità pubblicitarie di cui alla lettera e), se disposte; disciplina della sorte dei pagamenti effettuati in modo difforme da quanto previsto dal piano.

8. La disciplina degli effetti della cessazione della procedura di ristrutturazione delle passività nella consecutiva procedura di insolvenza o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) computo del periodo rilevante ai fini delle revocatorie a ritroso dall'apertura della procedura di ristrutturazione, salvo che nel caso di risoluzione dell'accordo omologato; computo del periodo annuale di prescrizione dell'azione a decorrere dall'apertura della procedura di insolvenza, salvo comunque il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo 2903 del codice civile per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria esperita all'interno della procedura di insolvenza;

b) prededucibilità delle obbligazioni sorte dopo l'ammissione alla procedura di ristrutturazione rispetto alle esposizioni precedenti, ad esclusione di quelle assistite da garanzia reale;

c) intangibilità degli atti legalmente compiuti e degli effetti prodottisi dopo l'ammissione alla procedura di ristrutturazione;

d) sospensione del corso degli interessi a decorrere dalla data dell'apertura della procedura di insolvenza o di amministrazione straordinaria;

e) coordinamento dell'avvio della procedura di insolvenza e di amministrazione straordinaria con i risultati della cessata procedura di ristrutturazione delle passività.

Art. 4.


(Procedura di insolvenza).

1. La disciplina della procedura di insolvenza dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) presupposto oggettivo costituito dallo stato di insolvenza attuale ovvero, allorché l'apertura della procedura sia richiesta dal debitore, anche imminente;

b) prosecuzione dell'attività d'impresa, se essa non è già cessata alla data dell'apertura della procedura, per un breve periodo d'osservazione, non superiore a tre mesi, necessario a valutarne la convenienza per i creditori; la relativa decisione, assieme alla determinazione della durata del periodo d'osservazione, è presa dal tribunale nella sentenza che dichiara aperta la procedura;

c) prosecuzione dell'attività d'impresa anche successivamente al periodo d'osservazione, per una durata massima di un anno prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a tre mesi, se la prosecuzione è funzionale al migliore realizzo dell'attivo; la relativa decisione è presa dal tribunale, alla scadenza del periodo d'osservazione o anche prima della scadenza se ne faccia richiesta il curatore, previa acquisizione di idonee informazioni e su relazione del curatore; il tribunale può disporre la prosecuzione dell'attività solo se sussista il parere favorevole del comitato dei creditori;

d) attribuzione al curatore, il quale, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, può avvalersi di uno o più ausiliari dotati della necessaria competenza manageriale, del potere di gestione dell'impresa nei casi di cui alle lettere b) e c), salva la necessità di autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa e comunque salva la vigilanza degli organi della procedura.

2. La disciplina del procedimento per la dichiarazione di insolvenza dovrà ispirarsi alle disposizioni di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con gli opportuni adattamenti e con la previsione di un rito per quanto possibile celere per il giudizio d'opposizione, e contenere disposizioni in materia di spese della procedura nel caso di revoca della dichiarazione.
3. La disciplina degli organi della procedura di insolvenza e dei poteri di gestione del patrimonio dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione degli organi della procedura e delle loro competenze ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge fallimentare, salvo quanto previsto nella presente legge; nomina del curatore fra i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettera c);

b) attribuzione al giudice delegato, nella fase di autorizzazione delle azioni relative al recupero dei crediti e delle azioni revocatorie, della espressa valutazione della convenienza per la procedura, anche in relazione alle possibilità di soddisfacimento sul patrimonio del presunto debitore ed al ritardo che la pendenza del giudizio comporta per la chiusura della procedura di insolvenza, avuto riguardo all'interesse dei creditori e del debitore assoggettato alla procedura;

c) attribuzione al curatore del potere di compiere autonomamente, senza previa autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, le operazioni di prelievo e le alienazioni di valore non superiore a 10.000 euro od al diverso valore stabilito dal tribunale con la sentenza che apre la procedura ovvero con successivo provvedimento;

d) indicazione delle ipotesi nelle quali è attribuito al curatore il potere di compiere operazioni societarie di carattere straordinario, previa autorizzazione degli organi della procedura in luogo dell'approvazione dei soci.

4. La disciplina degli effetti della procedura di insolvenza per il debitore e per i creditori dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) effetti per il debitore secondo la disciplina prevista dagli articoli 42 e seguenti della legge fallimentare, con gli opportuni chiarimenti ed adattamenti;

b) eliminazione del carattere afflittivo della procedura, mediante la riduzione della compressione dei diritti del debitore allo stretto necessario al fine di assicurare un'efficace tutela dei creditori;

c) effetti per i creditori secondo la disciplina prevista dagli articoli 51 e seguenti della legge fallimentare, con gli opportuni chiarimenti ed adattamenti;

d) previsione del divieto di azioni esecutive individuali anche speciali;

e) previsione di una disciplina della sospensione e della limitazione degli interessi e dell'estensione della prelazione agli interessi;

f) previsione di una disciplina della compensazione legale e giudiziale; ammissibilità della compensazione fra crediti reciproci anteriori all'apertura della procedura indipendentemente dalla loro scadenza, ivi compreso il credito di regresso verso il fallito del coobbligato in solido e del garante in qualunque momento escussi; divieto di compensazione per i crediti scaduti e non scaduti trasferiti, anche ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, dopo l'apertura della procedura o nell'anno anteriore.

5. La disciplina degli effetti della procedura di insolvenza per gli atti pregiudizievoli per i creditori dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardia dell'esigenza di stabilità dei rapporti giuridici; necessità del pregiudizio per i creditori, eventualmente costituito anche dalla accresciuta difficoltà di soddisfacimento, come requisito per la revocatoria;

b) previsione della inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti di debiti che scadono nel giorno dell'apertura della procedura o posteriormente, ai sensi della disciplina di cui agli articoli 64 e 65 della legge fallimentare, con i necessari chiarimenti ed adattamenti; previsione dell'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei sei mesi anteriori all'apertura della procedura;

c) previsione della revocabilità degli atti e pagamenti anormali ai sensi della disciplina di cui all'articolo 67, primo comma, della legge fallimentare, con i necessari chiarimenti ed adattamenti; riduzione del periodo sospetto alla metà; previsione della necessità di valutare l'eventuale carattere anormale, tenuto conto delle prassi commerciali in uso per rapporti analoghi;

d) esclusione della revocabilità, fermo restando quanto previsto nella lettera c), degli atti a titolo oneroso e dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, salvo quando siano effettuati allo scopo di favorire alcuni creditori in danno di altri nei sei mesi anteriori all'apertura della procedura;

e) esperibilità della revocatoria di cui agli articoli 2901 e seguenti del codice civile da parte del curatore;

f) introduzione di agevolazioni probatorie e di un più lungo periodo sospetto per gli atti compiuti dal debitore nei confronti di soggetti legati da rapporti di partecipazione, di coniugio, parentela o affinità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 in materia di gruppi;

g) adozione di ipotesi di revocatoria aggravata, dal punto di vista dell'elemento soggettivo e del periodo sospetto, per gli atti che siano configurabili come generale appropriazione dei valori dell'azienda, quali l'affitto dell'azienda o di un ramo di essa, la licenza di brevetto o di altri beni immateriali, la cessione di beni aziendali dissimulata al fine di eludere l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile, con possibilità del convenuto di sottrarsi a revocatoria se prova che si è trattato di atti non sproporzionati e che non hanno arrecato pregiudizio ai creditori;

h) possibilità di dettare norme speciali per situazioni e per rapporti che presentino un rilevante e comprovato grado di specificità; disciplina organica dei casi di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.

6. La disciplina degli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di esecuzione dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di discipline generali dello scioglimento dei contratti in corso d'esecuzione, nonché della sospensione e della prosecuzione della loro esecuzione, con possibilità di norme differenziate per l'ipotesi in cui sia disposta la continuazione dell'attività d'impresa; previsione di una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria;

b) introduzione di una facoltà generale degli organi della procedura di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione;

c) generalizzazione del principio affermato dall'articolo 72, quinto comma, della legge fallimentare, e successive modificazioni, in materia di tutela delle ragioni di credito del contraente in bonis, nell'ipotesi di mancata esecuzione da parte degli organi della procedura dei contratti preliminari stipulati dal debitore.
7. La disciplina dell'accertamento del passivo nella procedura di insolvenza dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione tassativa delle eccezioni al principio della estensione dell'accertamento del passivo alla verifica delle pretese pecuniarie dei creditori e dei diritti di terzi, di carattere reale od obbligatorio, sui beni ricompresi nel patrimonio del debitore o dei quali lo stesso abbia la disponibilità; applicabilità del procedimento all'accertamento delle garanzie reali prestate nell'interesse di terzi e dei diritti reali mobiliari di terzi su beni in possesso del curatore;

b) applicazione dei procedimenti di accertamento dello stato passivo alla verifica dei crediti prededucibili contestati ed a quella dei crediti prededucibili sorti in una precedente procedura concorsuale;

c) limitazione dei provvedimenti di ammissione con riserva, comprese le ipotesi di domande tardive, alle sole ipotesi di crediti sottoposti a condizione sospensiva o alla preventiva escussione di altri obbligati; scioglimento della riserva mediante applicazione delle disposizioni dettate in materia di osservazioni ed impugnazioni dei progetti di ripartizione dell'attivo;

d) facoltà del giudice delegato di accogliere o di respingere le pretese fatte valere, entro i termini appositamente indicati, dai creditori e dai titolari di diritti alla restituzione di beni mobili, valori mobiliari e strumenti finanziari, indipendentemente dalla proposta del curatore e con previsione dell'inammissibilità di impugnazione dei provvedimenti di ammissione al passivo da parte dello stesso curatore;

e) limitazione dell'efficacia dei provvedimenti emessi in materia di accertamento dello stato passivo all'ambito della procedura, ferma la irripetibilità delle somme attribuite ai creditori in forza di atti legittimamente posti in essere nell'ambito della stessa;
f) comunicazione del deposito dello stato passivo esecutivo, nonché delle successive variazioni, a tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione, anche con i mezzi informatici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), con comunicazioni cumulative;

g) disciplina delle impugnative mediante un procedimento a cognizione piena, rendendo omogenei i procedimenti di impugnazione conseguenti ad insinuazione tempestiva e quelli conseguenti a domanda tardiva non accolta con decreto;

h) possibilità di accoglimento con decreto delle pretese fatte valere in via tardiva dai creditori e dai titolari di diritti alla restituzione di beni mobili, valori mobiliari e strumenti finanziari, eventualmente previa riformulazione delle stesse, da parte del giudice investito della controversia, anche senza il consenso del curatore e dei creditori eventualmente intervenuti, in qualsiasi momento del procedimento della domanda tardiva, sino all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni;

i) partecipazione delle domande tardive alle ripartizioni dell'attivo a decorrere dalla rispettiva proposizione, con diritto ad accantonamento in caso di ripartizioni effettuate prima dell'accoglimento della domanda;

l) attribuzione della competenza a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal giudice delegato in materia di accertamento al tribunale in forma monocratica, in persona di un magistrato diverso dal giudice delegato, salvo il coordinamento con le eventuali disposizioni relative a giudizi specializzati in materia societaria e concorsuale.

8. La disciplina della gestione del patrimonio del debitore e della liquidazione nella procedura di insolvenza, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'istituto dell'apposizione dei sigilli, salvo espresso provvedimento del giudice delegato in casi particolari;
b) possibilità che la liquidazione inizi immediatamente dopo l'apertura della procedura di insolvenza;

c) possibilità, anche immediatamente dopo l'apertura della procedura, di conferire in una o più società di nuova costituzione beni, crediti o complessi aziendali insieme a rapporti contrattuali in corso singolarmente individuati, senza alcun onere fiscale, con una procedura quanto più possibile semplificata e con esclusione delle responsabilità previste dagli articoli 2362, 2497, secondo comma, e 2560, secondo comma, del codice civile, quando sia ragionevole prevedere che le attività conferite siano meglio valorizzabili in capo ad un soggetto distinto dal debitore sottoposto alla procedura, prevedendo la facoltà degli organi della procedura di liquidare le partecipazioni rivenienti dal conferimento con le modalità ritenute più opportune nell'interesse dei creditori, ivi inclusa l'offerta pubblica di vendita;

d) possibilità che il tribunale, nel dichiarare aperta la procedura, riservi l'inizio della liquidazione dei beni a successivo provvedimento, da emanare nel termine di due mesi, sentiti il curatore e il debitore in ordine all'effettiva utilità della liquidazione;

e) previsione che in ogni caso non si faccia luogo a liquidazione ove l'attivo ragionevolmente realizzabile non consenta di coprire le spese della procedura; in tale caso la procedura viene chiusa e la pronunzia di insolvenza conserva efficacia a tutti gli ulteriori effetti di legge, anche ai fini della responsabilità penale; previsione che contro il provvedimento del tribunale che chiude la procedura sia ammesso reclamo alla corte d'appello;

f) rafforzamento della concorrenza nella valorizzazione del patrimonio del debitore, mediante la previsione della possibilità per i creditori e per qualunque interessato, anche immediatamente dopo l'apertura della procedura, di presentare proposte di assunzione di tutto o parte del passivo, anche in percentuale, contro rilievo dell'intero patrimonio o di parte di esso, ivi incluse le azioni revocatorie, consentendo proposte concorrenti senza limitazione di numero e subordinando la loro accettazione all'unica condizione che siano convenienti per i creditori; adozione, nel caso di assunzione parziale del passivo, di idonee misure per assicurare che essa risponda all'interesse della generalità dei creditori.

9. La disciplina della ripartizione dell'attivo e della chiusura della procedura di insolvenza dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ripartizione secondo la disciplina prevista dagli articoli 110 e seguenti della legge fallimentare, con gli opportuni adattamenti e chiarimenti;

b) possibilità di corrispondere acconti ai creditori che, con ragionevole certezza, si prevede potranno essere soddisfatti alla chiusura della procedura;

c) previsione, in caso di mancata liquidazione dei beni oggetto di cause legittime di prelazione, dell'operatività delle cause legittime di prelazione nei limiti entro i quali le pretese relative avrebbero ricevuto collocazione preferenziale sul ricavato in caso di vendita;

d) chiusura della procedura di insolvenza secondo la disciplina prevista dagli articoli 118 e seguenti della legge fallimentare, con gli opportuni adattamenti e chiarimenti; possibilità di ripartizioni supplementari in caso di beni sopravvenuti;

e) liberazione del debitore dai debiti non soddisfatti nel corso della procedura, se egli è una persona fisica e non sussistono cause di impedimento indicate dalla legge in relazione alla condotta che il debitore ha tenuto prima dell'apertura della procedura o durante il suo svolgimento; disciplina del procedimento di liberazione e dei relativi effetti, prevedendo la revoca del beneficio in caso di comportamenti che violino princìpi di correttezza.

10. La disciplina della chiusura della procedura di insolvenza con metodi alternativi alla liquidazione dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) indicazione delle ipotesi in cui è attribuito agli organi della procedura il potere, quando il debitore sia costituito in forma di società di capitali diversa dalla società per azioni e sulla base di un bilancio redatto secondo le regole vigenti in materia di bilancio d'esercizio, previa esecuzione delle svalutazioni e delle rettifiche di valore eventualmente dovute anche in relazione alle effettive prospettive di continuazione dell'attività, di aumentare il capitale sociale della società sottoposta alla procedura nella misura sufficiente a ripristinarne la solvibilità, con il sovrapprezzo necessario ad eliminare l'eventuale perdita che residui dopo l'azzeramento del capitale sociale, con diritto d'opzione e di prelazione dei soci e con successiva offerta ai creditori dei diritti d'opzione non esercitati, prevedendo esplicitamente che i creditori possano compensare il debito di sottoscrizione con il loro credito verso la società e che in caso di conseguito ripristino della solvibilità cessino la procedura di insolvenza e lo stato di liquidazione della società; inscindibilità dell'aumento di capitale; possibilità di sottoscrizione immediata dell'aumento di capitale da parte di intermediari finanziari con obbligo di offerta ai soggetti legittimati, allo scopo prevedendo che i creditori possano ottenere le partecipazioni sociali mediante cessione dei loro crediti all'intermediario che le abbia sottoscritte;

b) possibilità per il debitore o un qualunque terzo, anche senza il consenso del debitore, di proporre in qualunque momento un concordato effettuato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare, con gli opportuni adattamenti.

Art. 5.


(Composizione negoziale delle crisi).

1. La disciplina della composizione negoziale delle crisi dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5), incentivazione delle soluzioni negoziali delle crisi, mediante:

1) facoltà per qualsiasi debitore, senza limitazioni di carattere soggettivo, di sottoporre all'omologazione dell'autorità giudiziaria gli accordi conclusi con uno o più creditori al fine di superare, in modo durevole, una situazione di crisi, in atto oppure imminente, di carattere economico, patrimoniale o finanziario;

2) inclusione negli accordi di cui al numero 1) di una situazione patrimoniale di riferimento corredata dalla relazione di un esperto, scelto dal debitore tra i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, lettera b), avente ad oggetto la correttezza dei dati contabili posti alla base degli accordi stessi e la loro attitudine a consentire al debitore di superare durevolmente lo stato di crisi; all'esperto si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile, salva la sua responsabilità civile;

3) omologabilità degli accordi di cui al numero 1), da parte dell'autorità giudiziaria, sulla base di una verifica sommaria circa l'attitudine degli stessi a consentire al debitore di superare durevolmente lo stato di crisi; facoltà per l'autorità giudiziaria di disporre una consulenza tecnica d'ufficio a spese del debitore e di imporre all'esperto di riferire periodicamente sull'attuazione dell'accordo;

4) revocabilità dell'omologa in tempi determinati, qualora i dati e gli elementi di valutazione posti a base dell'accordo si dimostrino inattendibili e passibili di pregiudicare gravemente la corretta realizzazione delle sue finalità;

5) salvezza degli effetti degli atti legittimamente compiuti in esecuzione degli accordi raggiunti con i creditori ed omologati dall'autorità giudiziaria, con conseguente esclusione della assoggettabilità ad azioni revocatorie degli atti posti in essere in esecuzione degli stessi, salvo il caso di revoca dell'omologa;

b) introduzione di una normativa fiscale che non penalizzi le soluzioni delle crisi conseguite mediante accordi fra il debitore e i suoi creditori, con particolare riferimento alla deducibilità delle perdite su crediti, alla valutazione delle partecipazioni acquisite ed alla deducibilità degli accantonamenti a fronte di garanzie prestate a favore del debitore.

Art. 6.


(Gruppi di imprese).

1. La disciplina delle procedure concorsuali che riguardino imprese appartenenti a gruppi, salva l'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e quella della disciplina speciale applicabile alle imprese bancarie e assicurative ed a quelle autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ove il debitore che chiede di accedere alla procedura di ristrutturazione delle passività sia una società collegata ad altre società o imprese da uno dei rapporti previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la stessa domanda, con il contestuale piano di ristrutturazione delle passività, possa essere presentata dalle altre società o imprese del gruppo rispetto alle quali sussista il presupposto oggettivo individuato dalla legge; prevedere che la competenza territoriale si radichi, per tutte le società, presso il tribunale del luogo in cui ha sede la capogruppo;

b) prevedere che, ove più società dello stesso gruppo vengano ammesse alla procedura di ristrutturazione delle passività, possano essere nominati un unico giudice delegato ed un unico commissario giudiziale;

c) prevedere che il medesimo principio di cui alla lettera b) si applichi anche nel caso di assoggettamento di più imprese insolventi dello stesso gruppo alla procedura di insolvenza, identificando i criteri per la ripartizione delle spese della procedura fra le diverse società del gruppo, salva restando la disciplina delle ipotesi di conflitto d'interessi attraverso la nomina di curatori speciali;

d) prevedere che l'accertamento dello stato di insolvenza venga compiuto con riferimento a ciascuna società del gruppo, salva la possibilità di attribuire rilievo all'esistenza di collegamenti economici e finanziari con le altre società del gruppo ai fini di tale accertamento;

e) prevedere che la società capogruppo sia assoggettabile alla procedura di ristrutturazione delle passività o, sussistendone il presupposto oggettivo, alla procedura di insolvenza, anche quando non eserciti alcuna attività produttiva di beni o di servizi;

f) prevedere che nello svolgimento delle procedure, sia nella fase dell'eventuale esercizio dell'attività d'impresa sia in quella liquidatoria, venga tenuto fermo il principio della separatezza dei soggetti e delle masse attive e passive, salva la legittimità di eventuali coordinamenti nelle modalità e nelle strategie di gestione e di liquidazione qualora ciò sia vantaggioso nell'interesse dei creditori di ciascuna società;

g) prevedere una particolare disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori compiuti nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo al momento del compimento dell'atto, mediante agevolazioni circa la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, allungamento del periodo sospetto e presunzioni circa l'esistenza del pregiudizio per i creditori, nonché, in caso di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati a società del gruppo, circa lo scopo di favorire tali società a danno degli altri creditori;

h) prevedere la responsabilità della controllante e dei suoi amministratori, in solido con gli amministratori della società controllata, per i danni da questi ultimi cagionati alla controllata insolvente, nell'ipotesi di abuso dell'attività di direzione unitaria di gruppo.


Art. 7.


(Disciplina penale).

1. La disciplina penale delle procedure concorsuali dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere i seguenti delitti dell'imprenditore e degli altri soggetti espressamente richiamati:

1) bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente nel fatto dell'imprenditore che cagiona o aggrava lo stato di insolvenza con la volontà di sottrarre attività alla garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori;

2) bancarotta fraudolenta per distrazione, consistente nel fatto dell'imprenditore che, in stato d'insolvenza, distrugge, distrae, occulta o dissimula elementi del patrimonio che dovrebbero essere destinati, nel corso della procedura di insolvenza, alla soddisfazione dei creditori, ovvero espone o riconosce passività inesistenti;

3) bancarotta fraudolenta documentale, consistente nel fatto dell'imprenditore che, in stato d'insolvenza e con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili, ovvero omette di tenerli o li tiene in modo tale da rendere impossibile od ostacolare gravemente la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;

4) bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente nel fatto dell'imprenditore che, in stato d'insolvenza, fuori dei casi di esecuzione degli accordi di composizione negoziale delle crisi e con lo scopo di favorire taluno dei creditori in pregiudizio degli altri, anche con atti simulati, concede ad un creditore una garanzia od effettua in suo favore un pagamento od altra prestazione;

5) ricorso abusivo al credito, consistente nel fatto dell'imprenditore che, in stato d'insolvenza, fuori dei casi di esecuzione degli accordi di composizione negoziale delle crisi e dissimulando il proprio dissesto, ricorre o continua a ricorrere al credito;

6) falsità nella situazione patrimoniale o nella relazione allegata al piano di ristrutturazione delle passività, consistente nel fatto del debitore che, nella situazione patrimoniale o nella relazione allegata al piano di ristrutturazione delle passività prevista dall'articolo 3, comma 2, espone dati o informazioni non rispondenti al vero e tali da impedire ai creditori e agli altri interessati un fondato giudizio sulla convenienza del piano; estendere la responsabilità penale anche al debitore non imprenditore, che presenta domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione delle passività;

7) falsità nella situazione patrimoniale allegata alla domanda di omologazione dell'accordo di composizione negoziale delle crisi, consistente nel fatto del debitore che, nella situazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), espone dati o informazioni non rispondenti al vero e tali da impedire all'autorità giudiziaria un fondato giudizio sulla omologabilità dell'accordo; estendere la responsabilità penale anche al debitore non imprenditore, che si avvale della facoltà prevista dal citato articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1);

8) mercato di voto, consistente nel fatto del debitore e del creditore che, direttamente o per interposta persona, stipulano vantaggi occulti a favore del creditore per influenzarne il voto nel corso della procedura concorsuale; prevedere la medesima pena per il debitore, per il creditore e per colui che abbia contrattato con il creditore nell'interesse del debitore; estendere la responsabilità penale anche al debitore non imprenditore che presenta domanda di ammissione ad una procedura concorsuale;

9) insinuazione fraudolenta di crediti, consistente nel fatto di chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta e con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto, presenta domanda di ammissione al passivo della procedura di insolvenza per crediti o con cause di prelazione simulati;

10) omessa od irregolare tenuta della contabilità, consistente nel fatto dell'imprenditore che, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di insolvenza ovvero dalla data di inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare od incompleta;

b) prevedere, per il delitto di cui alla lettera a), numero 1), la pena della reclusione, in misura comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 216, primo comma, della legge fallimentare; per i delitti di cui alla lettera a), numeri da 2) a 9), la pena della reclusione, in misura inferiore a quanto previsto dalla medesima lettera a), numero 1), da graduare in rapporto alla rispettiva gravità degli illeciti; prevedere comunque, per il delitto di cui alla citata lettera a), numero 10), una pena inferiore a quella prevista per il delitto di cui alla medesima lettera a), numero 3);

c) escludere, ai fini della punibilità dei delitti previsti dalla lettera a), numeri da 1) a 9), la necessità dell'accertamento dello stato di insolvenza in sede civile;

d) prevedere che, nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dalla lettera a), numeri da 1) a 5), si applichi la pena stabilita per il fatto più grave, aumentata ai sensi dell'articolo 64 del codice penale;

e) prevedere, nel caso in cui il debitore sia una società, la responsabilità per i delitti previsti dalla lettera a) a carico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e liquidazione; coordinare ed armonizzare la misura delle sanzioni con quelle previste per i reati societari, evitando in particolare che l'applicazione ad una fattispecie di reato societario della circostanza aggravante di cui alla lettera f) possa condurre in alcun caso all'applicazione di una pena più elevata di quella prevista per il delitto di cui alla lettera a), numero 1); estendere la responsabilità penale per i reati concorsuali all'institore dell'imprenditore;

f) prevedere come circostanza aggravante speciale dei reati societari, con aumento della pena fino alla metà, il fatto che la commissione dell'illecito, al di fuori dei casi previsti dalla lettera a), numero 1), abbia cagionato o aggravato lo stato di insolvenza della società; abrogare l'articolo 2640 del codice civile;

g) prevedere la non punibilità del delitto di cui alla lettera a), numero 10), nei confronti del debitore che, dopo la commissione del fatto, abbia volontariamente richiesto l'apertura di una procedura concorsuale e si sia seriamente adoperato per eliminare o ridurre il pregiudizio per i creditori; prevedere, nello stesso caso, una diminuzione di pena per i delitti di cui alla lettera a), numeri da 1) a 7);

h) prevedere l'applicabilità, nei confronti del curatore della procedura di insolvenza e dei suoi coadiutori, delle disposizioni relative ai reati societari, in quanto compatibili con le relative funzioni; escludere, nei confronti dei medesimi soggetti, l'applicabilità delle disposizioni relative ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; prevedere un aggravamento della pena nel caso di commissione, da parte del curatore o dei suoi coadiutori, dei delitti di infedeltà patrimoniale e di corruzione, estendendo la responsabilità anche al curatore delle procedure di insolvenza non riguardanti società; escludere, per la fattispecie di corruzione, la rilevanza del pericolo di nocumento per la società;

i) prevedere il coordinamento della disciplina penale delle procedure concorsuali con i criteri stabiliti dalle disposizioni penali in materia di società in ordine alla confisca del prodotto o profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, nonché in ordine all'applicabilità di sanzioni nei confronti della società;

l) abrogare le disposizioni del titolo VI della legge fallimentare e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti, al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico disvalore, anche mediante abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.






 


 

 

 












 

 

 


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