Aggiornamento
legislativo segnalato da:
ROBERTO IODICE
Avvocato in Napoli
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XIV
LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI N. 970
PROPOSTA
DI LEGGE d'iniziativa dei deputati FASSINO, AGOSTINI, FOLENA,
VISCO, BENVENUTO, BONITO, CARBONI, CENNAMO, COLUCCINI, GRANDI,
LUCIDI, OLIVIERI, NICOLA ROSSI, SINISCALCHI
Delega
al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa
Presentata il 21 giugno 2001
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti la disciplina della
crisi di impresa nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge.
2. Il Governo è delegato altresì a coordinare
con le disposizioni emanate in attuazione della delega di
cui al comma 1, apportandovi le integrazioni e le modificazioni
necessarie anche al fine di renderle conformi al regolamento
(CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo
alle procedure di insolvenza:
a) le norme del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito
denominato "legge fallimentare", non interessate
dai criteri di delega di cui alla presente legge;
b) le norme vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse,
incluse la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese insolventi, limitando l'applicabilità
della procedura di liquidazione coatta amministrativa alle
imprese esercenti l'attività bancaria o assicurativa
ed alle imprese autorizzate alla prestazione di servizi di
investimento o a queste assimilate dalle vigenti disposizioni
speciali di settore, nonché alle imprese per le quali,
in ragione dell'esistenza di collegamenti con imprese soggette
a liquidazione coatta amministrativa, sia ritenuta necessaria
la sottrazione alle procedure concorsuali ordinarie.
3. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 saranno, altresì,
previste le necessarie norme transitorie.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a
seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
saranno trasmessi, entro il termine previsto dal medesimo
comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi sia espresso, entro il termine
di due mesi, dalla data della trasmissione, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale
termine, i decreti saranno comunque emanati. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nel mese antecedente
allo spirare del termine previsto dal citato comma 1 o successivamente,
la scadenza di quest'ultimo sarà prorogata di tre mesi.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo potrà emanare,
con le procedure di cui al comma 4, disposizioni integrative
e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge.
Art.
2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).
1. La disciplina della crisi di impresa di cui all'articolo
1 dovrà ispirarsi a criteri generali di chiarezza,
di semplificazione e di valutazione dell'impatto economico
delle scelte di regolamentazione.
2. La disciplina delle procedure concorsuali, che dovrà
perseguire l'obiettivo di assicurare ai creditori la migliore
soddisfazione possibile in termini di tempo e di importi,
dovrà altresì ispirarsi ai seguenti princìpi:
a) assoggettamento dell'imprenditore commerciale, dell'imprenditore
agricolo, del piccolo imprenditore e dell'imprenditore artigiano,
nonché, su sua domanda, anche del soggetto non imprenditore
ovvero insolvente civile;
b) individuazione del momento dell'acquisto e della perdita
del presupposto soggettivo, che risponda ad esigenze di certezza,
nei casi di cessazione dell'attività d'impresa individuale
o sociale, di morte o di perdita della qualità di socio
illimitatamente responsabile;
c) individuazione della competenza territoriale dell'autorità
giudiziaria mediante criteri facilmente accertabili, fondati,
ovunque possibile, sul luogo in cui il debitore è stato
iscritto nel registro delle imprese più a lungo nel
biennio anteriore al deposito della domanda di apertura della
procedura; riduzione della rilevanza pregiudizievole per la
tutela dei creditori di eventuali conflitti di competenza
territoriale, anche attraverso la conservazione degli effetti
dell'originario provvedimento di apertura della procedura;
d) attribuzione all'autorità giudiziaria di funzioni
di vigilanza sulle attività poste in essere dal debitore
sottoposto alla procedura o dagli organi delle procedure;
revisione delle competenze del giudice delegato alla procedura
e del tribunale, nonché del regime delle opposizioni
e delle impugnazioni, secondo i princìpi del giusto
processo stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione;
e) massima valorizzazione degli organismi produttivi e del
patrimonio del debitore, da conseguire valutando ogni possibile
soluzione rispondente all'interesse dei creditori, ivi incluse
la continuazione dell'attività d'impresa, la ristrutturazione,
la cessazione e la liquidazione parziale o totale;
f) salvaguardia della definitività delle operazioni
effettuate nei sistemi di pagamento e di liquidazione dei
titoli e della pronta realizzabilità delle relative
garanzie, in armonia con i princìpi comunitari; attribuzione
di piena efficacia alle clausole di compensazione e di riduzione
al saldo netto dei contratti di natura finanziaria;
g) coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali
con quella delle società, anche in relazione alla responsabilità
dei soci per le obbligazioni sociali, all'estensione ai soci
illimitatamente responsabili e agli effetti per costoro delle
procedure concorsuali della società, al funzionamento
ed alle competenze degli organi in pendenza della procedura,
alle azioni di responsabilità contro organi sociali
e amministratori di fatto, con disciplina degli effetti delle
diverse forme di chiusura delle procedure concorsuali per
la società;
h) introduzione di procedure semplificate in ragione della
ridotta entità del passivo o dell'esiguo numero dei
creditori, individuando entrambe le condizioni sulla base
di parametri facilmente accertabili e senza conseguenze sulla
validità degli atti compiuti in caso di errori di valutazione;
i) coordinamento della normativa fiscale con la nuova normativa
da emanare in attuazione della presente legge.
3. La disciplina delle procedure concorsuali dovrà
in particolare perseguire i seguenti obiettivi:
a) aumento della trasparenza nella gestione e nella liquidazione
del patrimonio del debitore, mediante ampio ricorso a mezzi
telematici per la pubblicizzazione degli atti degli organi
della procedura, inclusa la creazione di siti INTERNET relativi
alle singole procedure; trasparenza degli incarichi connessi
con l'espletamento delle procedure concorsuali, mediante la
previsione della pubblicità, con mezzi telematici,
degli incarichi conferiti e dei compensi corrisposti;
b) aumento dell'efficacia della liquidazione, mediante regole
che migliorino l'informazione dei potenziali interessati all'acquisto
e ne incoraggino la partecipazione, anche attraverso la riduzione
degli adempimenti a loro carico e l'utilizzo di tecniche di
pubblicità chiare ed efficaci, se del caso utilizzando
procedure, diverse dalla vendita all'incanto, che consentano
di ridurre tempi e costi e di eliminare pericoli di turbative
d'asta;
c) riduzione dei costi delle procedure, mediante ampio ricorso
a mezzi informatici e telematici per le comunicazioni dirette
agli organi della procedura e provenienti da essi, assicurando
la certezza del ricevimento ed eventualmente mediante adozione
della firma digitale o di mezzo equivalente, con onere a carico
del destinatario di dare conferma della ricezione con lo stesso
mezzo;
d) accelerazione dei tempi delle procedure, mediante:
1) riduzione dei tempi per l'esecuzione degli adempimenti,
con attribuzione di compensi adeguati alle funzioni da svolgere
e ai risultati ottenuti e sanzioni economiche per il mancato
rispetto dei tempi previsti; responsabilità degli organi
delle procedure in caso di danni arrecati dal ritardo;
2) adozione di riti semplificati per la soluzione delle controversie
nascenti dallo svolgimento delle procedure concorsuali, nel
rispetto dei princìpi costituzionali;
3) riduzione dei termini di prescrizione delle azioni revocatorie
ad un anno dal momento in cui esse divengono esperibili ad
opera degli organi della procedura; applicazione del medesimo
termine all'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del
codice civile quando esperita all'interno della procedura,
salvo comunque il decorso del termine di prescrizione di cui
all'articolo 2903 del medesimo codice;
4) rafforzamento dell'autonomia decisionale degli organi cui
è affidata la gestione del patrimonio del debitore,
con limitazione del ricorso all'autorità giudiziaria
ai soli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione;
5) obbligo degli uffici tributari statali e locali e degli
enti previdenziali di addivenire, entro un anno dalla richiesta
degli organi della procedura o del debitore, a pena di decadenza,
alla determinazione definitiva dell'ammontare dovuto per capitale,
sanzioni e interessi in relazione ai tributi e contributi
i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'apertura
della procedura concorsuale; eventuale attribuzione di priorità
ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa di tali determinazioni;
e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
lettera g), incentivazione del ricorso tempestivo alle procedure
concorsuali al fine di una loro maggiore efficacia, mediante
concessione, a favore del debitore che ricorra tempestivamente
all'autorità giudiziaria, di misure premiali con riferimento:
1) alla automatica dilazione, per un periodo prefissato e
con maturazione dei soli interessi, del pagamento di tutti
i tributi ed i contributi previdenziali dovuti, con possibilità
di rateizzazione degli stessi al termine del periodo di dilazione;
applicazione della disposizione di cui al presente numero
ai soli imprenditori;
2) alla riduzione di sanzioni per il mancato pagamento di
debiti tributari e contributivi;
f) riconoscimento e valorizzazione del ruolo dell'autonomia
privata nella soluzione delle crisi d'impresa, agevolando
soluzioni adottate con il consenso delle categorie interessate,
rimuovendo eventuali ostacoli di natura legislativa, regolamentare
e fiscale e precisando le condizioni alle quali la partecipazione
alla fusione ed alla scissione può essere consentita
alle società versanti nelle situazioni di cui al secondo
comma dell'articolo 2501 ed al secondo comma dell'articolo
2504-septies del codice civile;
g) incentivazione dei comportamenti cooperativi del debitore
e dei creditori, introducendo specifiche sanzioni per la violazione
dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza.
Art.
3.
(Procedura di ristrutturazione
delle passività).
1. La disciplina della procedura di ristrutturazione delle
passività, cui potranno accedere anche le imprese assoggettabili
ad amministrazione straordinaria, sostituirà le attuali
procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo
e dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) apertura esclusivamente su domanda del debitore e decorrenza
degli effetti dalla data del deposito della stessa; attribuzione
all'organo amministrativo della competenza a deliberare la
presentazione della domanda, se il debitore è costituito
in forma di società di capitali e salva diversa previsione
statutaria; attribuzione all'organo di controllo della legittimazione
a porre all'ordine del giorno delle deliberazioni dell'organo
amministrativo, se collegiale, la valutazione dell'opportunità
di richiedere l'ammissione alla procedura ovvero a provocare
una analoga determinazione formale dell'amministratore unico;
b) presupposto oggettivo di ammissione alla procedura costituito
sia dalla temporanea difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, sia dallo stato d'insolvenza attuale o imminente;
c) presentazione, contestualmente alla domanda, di un piano
di ristrutturazione delle passività diretto a garantire
il massimo soddisfacimento possibile dei creditori mediante
la migliore valorizzazione del patrimonio del debitore;
d) possibilità che, al fine di cui alla lettera c),
il piano di ristrutturazione delle passività preveda
la continuazione totale o parziale dell'attività, anche
allo scopo di soddisfare i creditori in tutto o in parte con
gli utili attesi dalla continuazione, la cessazione totale
o parziale dell'impresa, la cessione totale o parziale del
patrimonio, inclusi l'azienda o rami d'azienda con esclusione
della responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo
2560 del codice civile, fusioni o scissioni, conferimenti
di beni in società esistenti o di nuova costituzione,
aumenti di capitale, cessione di rapporti giuridici in blocco
anche con assunzione di responsabilità esclusiva del
cessionario, nonché ogni altra operazione che, nel
rispetto delle normative applicabili, sia diretta a massimizzare
il valore del patrimonio del debitore; limitazione delle formalità
e dell'intervento notarile, in quanto possibile, in caso di
dismissioni effettuate con l'autorizzazione dell'autorità
giudiziaria;
e) suddivisione dei creditori in classi secondo interessi
economici omogenei, anche raggruppando categorie di creditori
privilegiati; inserimento in classi separate dei crediti dei
soci verso la società sottoposta alla procedura; possibilità
di costituzione di speciali gruppi per i piccoli creditori;
f) ammissibilità di qualsiasi proposta di ristrutturazione
delle passività in termini di scadenza, tasso d'interesse,
forma tecnica e presenza di eventuali garanzie reali e personali;
in particolare, ammissibilità dell'attribuzione ai
creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote,
obbligazioni anche convertibili in azioni e titoli di debito;
abolizione di percentuali minime per i creditori chirografari;
possibilità di pagamento in percentuale per i creditori
privilegiati;
g) equiparazione ai creditori chirografari, ai fini della
procedura, dei creditori che hanno iscritto ipoteca giudiziale
sui beni del debitore nei sei mesi precedenti la domanda,
salva l'efficacia di altre cause legittime di prelazione che
eventualmente ne assistano la pretesa;
h) operatività delle cause legittime di prelazione,
anche in caso di mancata liquidazione dei beni sui quali esse
insistono, nei limiti entro i quali le pretese relative avrebbero
ricevuto collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
vendita, avuto riguardo al valore attribuito a ciascun cespite
nella situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma
2;
i) definizione di termini massimi per l'approvazione del piano
di ristrutturazione delle passività e per l'adempimento
da parte del debitore degli impegni assunti;
l) semplificazioni di adempimenti quando la procedura sia
diretta a ristrutturare le passività verso una parte
soltanto dei creditori e al momento dell'apertura della procedura
stessa consti il consenso della maggioranza degli appartenenti
alla classe o alle classi interessate.
2. La disciplina della proposta di ristrutturazione delle
passività dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) necessità che il piano sia accompagnato da una situazione
patrimoniale di riferimento e da una relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, tale da
consentire ai creditori e agli altri interessati un fondato
giudizio sulla sua convenienza;
b) necessità che la situazione patrimoniale e la relazione
siano certificate come veritiere da un esperto scelto tra
le categorie dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
delle società di revisione, al quale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura
civile, salva la sua responsabilità civile.
3. La disciplina dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione
delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) ammissione con decreto del tribunale, salvo che la proposta,
sulla base di un giudizio sommario, appaia manifestamente
inattuabile o abbia carattere esclusivamente dilatorio;
b) pubblicazione del decreto nel registro delle imprese e
previsione di altre idonee forme di pubblicità anche
informatica;
c) nomina di un giudice delegato e di un commissario giudiziale
scelto fra gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti o dei ragionieri;
d) fissazione della data di convocazione dell'adunanza dei
creditori chiamati ad esprimere il voto sul piano;
e) formazione d'ufficio dello stato passivo da parte degli
organi della procedura, con disciplina degli effetti e delle
impugnative.
4. La disciplina degli effetti dell'apertura della procedura
di ristrutturazione delle passività dovrà ispirarsi
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conservazione della gestione del patrimonio, incluso l'eventuale
esercizio dell'impresa, in capo al debitore, in coerenza con
i criteri di realizzazione del piano e sotto la vigilanza
del commissario giudiziale e del giudice delegato, salva la
possibilità che l'autorità giudiziaria sostituisca
anche parzialmente il debitore per gravi motivi o ne limiti
in modo specifico i poteri;
b) divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio
del debitore;
c) inefficacia degli atti diretti a conseguire o a fare conseguire
diritti di prelazione sul patrimonio, salva espressa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria;
d) inefficacia delle formalità necessarie a rendere
opponibili gli atti ai terzi, salva espressa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria;
e) continuazione dell'esecuzione dei contratti pendenti alla
data della presentazione della domanda, salvo che gli organi
della procedura ne autorizzino lo scioglimento se essi sono
contrari all'interesse dei creditori, coordinando con la nuova
disciplina le disposizioni vigenti in materia di rapporti
di lavoro subordinato;
f) sospensione dell'applicazione degli articoli 2447 e 2448,
primo comma, numero 4), del codice civile, dalla data della
presentazione della domanda sino all'approvazione del piano;
g) eventuale introduzione di altre misure comunque funzionali
al conseguimento dello scopo della procedura, anche mediante
rinvio alla disciplina della procedura di insolvenza.
5. La disciplina dell'approvazione del piano di ristrutturazione
delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) redazione da parte del commissario giudiziale, entro breve
termine dalla nomina, di una relazione articolata e dettagliata
contenente il parere in ordine alla realizzabilità
del piano;
b) predisposizione di adeguate modalità di informazione
dei creditori in vista della approvazione del piano;
c) previsione di una adunanza di tutti i creditori, da tenere
entro breve termine dal decreto che apre la procedura;
d) presunzione di assenso da parte di chi non esprime dissenso;
e) attribuzione al direttore regionale delle entrate, per
i tributi dovuti all'erario, ai titolari degli uffici competenti,
per i tributi dovuti alle regioni e agli enti locali, e ai
competenti organi degli enti previdenziali, per le obbligazioni
di carattere previdenziale, del potere di esprimere il proprio
voto sul piano di ristrutturazione delle passività,
con il connesso eventuale effetto dilatorio o remissorio sui
debiti;
f) necessità dell'approvazione di tutte le classi dei
titolari dei crediti che formano oggetto della ristrutturazione,
secondo il criterio della maggioranza per crediti e per numero
all'interno di ciascuna classe;
g) possibilità per il giudice di superare la mancata
approvazione del piano da parte di una o più classi
di creditori, quando la maggioranza delle classi di creditori
lo abbia approvato e la classe o le classi dissenzienti non
ricevano pregiudizio dal piano, allo scopo chiarendo la nozione
di pregiudizio con riferimento all'alternativa della liquidazione
concorsuale;
h) omologazione del piano di ristrutturazione delle passività
basata sulla sola verifica della regolarità della procedura
e dell'approvazione dei creditori, anche con riguardo al superamento
della mancata approvazione di una o più classi;
i) provvisoria esecutività della sentenza che omologa
il piano di ristrutturazione, salvo il risarcimento dei danni
di coloro che ne siano stati pregiudicati; disciplina delle
impugnazioni della sentenza di omologazione.
6. La disciplina dell'esecuzione del piano di ristrutturazione
delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) esecuzione rimessa al debitore, sotto la vigilanza del
commissario giudiziale;
b) previsione della necessità di informative periodiche,
anche con i mezzi informatici e telematici di cui all'articolo
2, comma 3, lettera c), sino alla totale esecuzione del piano
da accertare con provvedimento motivato del tribunale;
c) liberazione del debitore dalle obbligazioni per causa o
titolo anteriori all'apertura della procedura, salvo quanto
previsto dal piano di ristrutturazione delle passività;
d) conservazione dei diritti dei creditori contro i fideiussori
del debitore, gli obbligati in via di regresso e gli altri
soggetti tenuti a rispondere, per qualsiasi titolo, delle
obbligazioni del debitore, nei limiti in cui tali obbligazioni
non siano state diversamente regolate nel piano.
7. La disciplina della cessazione della procedura di ristrutturazione
delle passività dovrà ispirarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) cessazione per mancata ammissione alla procedura, scadenza
del termine per l'approvazione del piano, mancata approvazione
del piano, mancata omologazione dell'accordo o comunque interruzione
della procedura;
b) risoluzione per mancata esecuzione degli impegni assunti
dal debitore, ivi incluse la mancata prestazione delle garanzie
o la mancata consegna degli strumenti finanziari eventualmente
promessi, fermo restando che, una volta che il debitore abbia
regolarmente dato corso alle attività previste dal
piano, il mancato pagamento di debiti oggetto di ristrutturazione
non dà luogo a risoluzione dell'accordo;
c) annullamento dell'accordo nei soli casi di comportamenti
fraudolenti del debitore, con esclusione di altre cause di
invalidità, previa acquisizione di una relazione del
soggetto che ha proceduto alla certificazione di cui alla
lettera b) del comma 2;
d) disciplina della legittimazione a domandare la risoluzione
o l'annullamento del piano, con indicazione di termini di
decadenza a partire dagli inadempimenti lamentati o dalla
scoperta dei comportamenti fraudolenti denunciati;
e) possibilità che il tribunale disponga forme di pubblicità
dell'avvio del procedimento di risoluzione o di annullamento,
quando ritenga le cause non manifestamente infondate;
f) salvezza degli effetti degli atti legittimamente compiuti
in esecuzione del piano sino al compimento delle formalità
pubblicitarie di cui alla lettera e), se disposte; disciplina
della sorte dei pagamenti effettuati in modo difforme da quanto
previsto dal piano.
8. La disciplina degli effetti della cessazione della procedura
di ristrutturazione delle passività nella consecutiva
procedura di insolvenza o di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese insolventi dovrà ispirarsi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) computo del periodo rilevante ai fini delle revocatorie
a ritroso dall'apertura della procedura di ristrutturazione,
salvo che nel caso di risoluzione dell'accordo omologato;
computo del periodo annuale di prescrizione dell'azione a
decorrere dall'apertura della procedura di insolvenza, salvo
comunque il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo
2903 del codice civile per la proposizione dell'azione revocatoria
ordinaria esperita all'interno della procedura di insolvenza;
b) prededucibilità delle obbligazioni sorte dopo l'ammissione
alla procedura di ristrutturazione rispetto alle esposizioni
precedenti, ad esclusione di quelle assistite da garanzia
reale;
c) intangibilità degli atti legalmente compiuti e degli
effetti prodottisi dopo l'ammissione alla procedura di ristrutturazione;
d) sospensione del corso degli interessi a decorrere dalla
data dell'apertura della procedura di insolvenza o di amministrazione
straordinaria;
e) coordinamento dell'avvio della procedura di insolvenza
e di amministrazione straordinaria con i risultati della cessata
procedura di ristrutturazione delle passività.
Art.
4.
(Procedura di insolvenza).
1. La disciplina della procedura di insolvenza dovrà
ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) presupposto oggettivo costituito dallo stato di insolvenza
attuale ovvero, allorché l'apertura della procedura
sia richiesta dal debitore, anche imminente;
b) prosecuzione dell'attività d'impresa, se essa non
è già cessata alla data dell'apertura della
procedura, per un breve periodo d'osservazione, non superiore
a tre mesi, necessario a valutarne la convenienza per i creditori;
la relativa decisione, assieme alla determinazione della durata
del periodo d'osservazione, è presa dal tribunale nella
sentenza che dichiara aperta la procedura;
c) prosecuzione dell'attività d'impresa anche successivamente
al periodo d'osservazione, per una durata massima di un anno
prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a
tre mesi, se la prosecuzione è funzionale al migliore
realizzo dell'attivo; la relativa decisione è presa
dal tribunale, alla scadenza del periodo d'osservazione o
anche prima della scadenza se ne faccia richiesta il curatore,
previa acquisizione di idonee informazioni e su relazione
del curatore; il tribunale può disporre la prosecuzione
dell'attività solo se sussista il parere favorevole
del comitato dei creditori;
d) attribuzione al curatore, il quale, con l'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, può avvalersi di
uno o più ausiliari dotati della necessaria competenza
manageriale, del potere di gestione dell'impresa nei casi
di cui alle lettere b) e c), salva la necessità di
autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria gestione
dell'impresa e comunque salva la vigilanza degli organi della
procedura.
2. La disciplina del procedimento per la dichiarazione di
insolvenza dovrà ispirarsi alle disposizioni di cui
agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, con gli opportuni adattamenti e con la previsione
di un rito per quanto possibile celere per il giudizio d'opposizione,
e contenere disposizioni in materia di spese della procedura
nel caso di revoca della dichiarazione.
3. La disciplina degli organi della procedura di insolvenza
e dei poteri di gestione del patrimonio dovrà ispirarsi
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione degli organi della procedura e delle loro competenze
ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge fallimentare,
salvo quanto previsto nella presente legge; nomina del curatore
fra i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettera c);
b) attribuzione al giudice delegato, nella fase di autorizzazione
delle azioni relative al recupero dei crediti e delle azioni
revocatorie, della espressa valutazione della convenienza
per la procedura, anche in relazione alle possibilità
di soddisfacimento sul patrimonio del presunto debitore ed
al ritardo che la pendenza del giudizio comporta per la chiusura
della procedura di insolvenza, avuto riguardo all'interesse
dei creditori e del debitore assoggettato alla procedura;
c) attribuzione al curatore del potere di compiere autonomamente,
senza previa autorizzazione del giudice delegato o del tribunale,
le operazioni di prelievo e le alienazioni di valore non superiore
a 10.000 euro od al diverso valore stabilito dal tribunale
con la sentenza che apre la procedura ovvero con successivo
provvedimento;
d) indicazione delle ipotesi nelle quali è attribuito
al curatore il potere di compiere operazioni societarie di
carattere straordinario, previa autorizzazione degli organi
della procedura in luogo dell'approvazione dei soci.
4. La disciplina degli effetti della procedura di insolvenza
per il debitore e per i creditori dovrà ispirarsi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) effetti per il debitore secondo la disciplina prevista
dagli articoli 42 e seguenti della legge fallimentare, con
gli opportuni chiarimenti ed adattamenti;
b) eliminazione del carattere afflittivo della procedura,
mediante la riduzione della compressione dei diritti del debitore
allo stretto necessario al fine di assicurare un'efficace
tutela dei creditori;
c) effetti per i creditori secondo la disciplina prevista
dagli articoli 51 e seguenti della legge fallimentare, con
gli opportuni chiarimenti ed adattamenti;
d) previsione del divieto di azioni esecutive individuali
anche speciali;
e) previsione di una disciplina della sospensione e della
limitazione degli interessi e dell'estensione della prelazione
agli interessi;
f) previsione di una disciplina della compensazione legale
e giudiziale; ammissibilità della compensazione fra
crediti reciproci anteriori all'apertura della procedura indipendentemente
dalla loro scadenza, ivi compreso il credito di regresso verso
il fallito del coobbligato in solido e del garante in qualunque
momento escussi; divieto di compensazione per i crediti scaduti
e non scaduti trasferiti, anche ai sensi dell'articolo 1203
del codice civile, dopo l'apertura della procedura o nell'anno
anteriore.
5. La disciplina degli effetti della procedura di insolvenza
per gli atti pregiudizievoli per i creditori dovrà
ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia dell'esigenza di stabilità dei rapporti
giuridici; necessità del pregiudizio per i creditori,
eventualmente costituito anche dalla accresciuta difficoltà
di soddisfacimento, come requisito per la revocatoria;
b) previsione della inefficacia degli atti a titolo gratuito
e dei pagamenti di debiti che scadono nel giorno dell'apertura
della procedura o posteriormente, ai sensi della disciplina
di cui agli articoli 64 e 65 della legge fallimentare, con
i necessari chiarimenti ed adattamenti; previsione dell'inefficacia
delle ipoteche giudiziali iscritte nei sei mesi anteriori
all'apertura della procedura;
c) previsione della revocabilità degli atti e pagamenti
anormali ai sensi della disciplina di cui all'articolo 67,
primo comma, della legge fallimentare, con i necessari chiarimenti
ed adattamenti; riduzione del periodo sospetto alla metà;
previsione della necessità di valutare l'eventuale
carattere anormale, tenuto conto delle prassi commerciali
in uso per rapporti analoghi;
d) esclusione della revocabilità, fermo restando quanto
previsto nella lettera c), degli atti a titolo oneroso e dei
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, salvo quando siano
effettuati allo scopo di favorire alcuni creditori in danno
di altri nei sei mesi anteriori all'apertura della procedura;
e) esperibilità della revocatoria di cui agli articoli
2901 e seguenti del codice civile da parte del curatore;
f) introduzione di agevolazioni probatorie e di un più
lungo periodo sospetto per gli atti compiuti dal debitore
nei confronti di soggetti legati da rapporti di partecipazione,
di coniugio, parentela o affinità, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6 in materia di gruppi;
g) adozione di ipotesi di revocatoria aggravata, dal punto
di vista dell'elemento soggettivo e del periodo sospetto,
per gli atti che siano configurabili come generale appropriazione
dei valori dell'azienda, quali l'affitto dell'azienda o di
un ramo di essa, la licenza di brevetto o di altri beni immateriali,
la cessione di beni aziendali dissimulata al fine di eludere
l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 2560
del codice civile, con possibilità del convenuto di
sottrarsi a revocatoria se prova che si è trattato
di atti non sproporzionati e che non hanno arrecato pregiudizio
ai creditori;
h) possibilità di dettare norme speciali per situazioni
e per rapporti che presentino un rilevante e comprovato grado
di specificità; disciplina organica dei casi di esenzione
dall'azione revocatoria fallimentare.
6. La disciplina degli effetti della procedura di insolvenza
sui contratti in corso di esecuzione dovrà ispirarsi
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di discipline generali dello scioglimento dei
contratti in corso d'esecuzione, nonché della sospensione
e della prosecuzione della loro esecuzione, con possibilità
di norme differenziate per l'ipotesi in cui sia disposta la
continuazione dell'attività d'impresa; previsione di
una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria;
b) introduzione di una facoltà generale degli organi
della procedura di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione;
c) generalizzazione del principio affermato dall'articolo
72, quinto comma, della legge fallimentare, e successive modificazioni,
in materia di tutela delle ragioni di credito del contraente
in bonis, nell'ipotesi di mancata esecuzione da parte degli
organi della procedura dei contratti preliminari stipulati
dal debitore.
7. La disciplina dell'accertamento del passivo nella procedura
di insolvenza dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) determinazione tassativa delle eccezioni al principio della
estensione dell'accertamento del passivo alla verifica delle
pretese pecuniarie dei creditori e dei diritti di terzi, di
carattere reale od obbligatorio, sui beni ricompresi nel patrimonio
del debitore o dei quali lo stesso abbia la disponibilità;
applicabilità del procedimento all'accertamento delle
garanzie reali prestate nell'interesse di terzi e dei diritti
reali mobiliari di terzi su beni in possesso del curatore;
b) applicazione dei procedimenti di accertamento dello stato
passivo alla verifica dei crediti prededucibili contestati
ed a quella dei crediti prededucibili sorti in una precedente
procedura concorsuale;
c) limitazione dei provvedimenti di ammissione con riserva,
comprese le ipotesi di domande tardive, alle sole ipotesi
di crediti sottoposti a condizione sospensiva o alla preventiva
escussione di altri obbligati; scioglimento della riserva
mediante applicazione delle disposizioni dettate in materia
di osservazioni ed impugnazioni dei progetti di ripartizione
dell'attivo;
d) facoltà del giudice delegato di accogliere o di
respingere le pretese fatte valere, entro i termini appositamente
indicati, dai creditori e dai titolari di diritti alla restituzione
di beni mobili, valori mobiliari e strumenti finanziari, indipendentemente
dalla proposta del curatore e con previsione dell'inammissibilità
di impugnazione dei provvedimenti di ammissione al passivo
da parte dello stesso curatore;
e) limitazione dell'efficacia dei provvedimenti emessi in
materia di accertamento dello stato passivo all'ambito della
procedura, ferma la irripetibilità delle somme attribuite
ai creditori in forza di atti legittimamente posti in essere
nell'ambito della stessa;
f) comunicazione del deposito dello stato passivo esecutivo,
nonché delle successive variazioni, a tutti coloro
che hanno presentato domanda di ammissione, anche con i mezzi
informatici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), con
comunicazioni cumulative;
g) disciplina delle impugnative mediante un procedimento a
cognizione piena, rendendo omogenei i procedimenti di impugnazione
conseguenti ad insinuazione tempestiva e quelli conseguenti
a domanda tardiva non accolta con decreto;
h) possibilità di accoglimento con decreto delle pretese
fatte valere in via tardiva dai creditori e dai titolari di
diritti alla restituzione di beni mobili, valori mobiliari
e strumenti finanziari, eventualmente previa riformulazione
delle stesse, da parte del giudice investito della controversia,
anche senza il consenso del curatore e dei creditori eventualmente
intervenuti, in qualsiasi momento del procedimento della domanda
tardiva, sino all'udienza fissata per la precisazione delle
conclusioni;
i) partecipazione delle domande tardive alle ripartizioni
dell'attivo a decorrere dalla rispettiva proposizione, con
diritto ad accantonamento in caso di ripartizioni effettuate
prima dell'accoglimento della domanda;
l) attribuzione della competenza a decidere sulle impugnazioni
dei provvedimenti emessi dal giudice delegato in materia di
accertamento al tribunale in forma monocratica, in persona
di un magistrato diverso dal giudice delegato, salvo il coordinamento
con le eventuali disposizioni relative a giudizi specializzati
in materia societaria e concorsuale.
8. La disciplina della gestione del patrimonio del debitore
e della liquidazione nella procedura di insolvenza, fermi
restando gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
a), dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) soppressione dell'istituto dell'apposizione dei sigilli,
salvo espresso provvedimento del giudice delegato in casi
particolari;
b) possibilità che la liquidazione inizi immediatamente
dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
c) possibilità, anche immediatamente dopo l'apertura
della procedura, di conferire in una o più società
di nuova costituzione beni, crediti o complessi aziendali
insieme a rapporti contrattuali in corso singolarmente individuati,
senza alcun onere fiscale, con una procedura quanto più
possibile semplificata e con esclusione delle responsabilità
previste dagli articoli 2362, 2497, secondo comma, e 2560,
secondo comma, del codice civile, quando sia ragionevole prevedere
che le attività conferite siano meglio valorizzabili
in capo ad un soggetto distinto dal debitore sottoposto alla
procedura, prevedendo la facoltà degli organi della
procedura di liquidare le partecipazioni rivenienti dal conferimento
con le modalità ritenute più opportune nell'interesse
dei creditori, ivi inclusa l'offerta pubblica di vendita;
d) possibilità che il tribunale, nel dichiarare aperta
la procedura, riservi l'inizio della liquidazione dei beni
a successivo provvedimento, da emanare nel termine di due
mesi, sentiti il curatore e il debitore in ordine all'effettiva
utilità della liquidazione;
e) previsione che in ogni caso non si faccia luogo a liquidazione
ove l'attivo ragionevolmente realizzabile non consenta di
coprire le spese della procedura; in tale caso la procedura
viene chiusa e la pronunzia di insolvenza conserva efficacia
a tutti gli ulteriori effetti di legge, anche ai fini della
responsabilità penale; previsione che contro il provvedimento
del tribunale che chiude la procedura sia ammesso reclamo
alla corte d'appello;
f) rafforzamento della concorrenza nella valorizzazione del
patrimonio del debitore, mediante la previsione della possibilità
per i creditori e per qualunque interessato, anche immediatamente
dopo l'apertura della procedura, di presentare proposte di
assunzione di tutto o parte del passivo, anche in percentuale,
contro rilievo dell'intero patrimonio o di parte di esso,
ivi incluse le azioni revocatorie, consentendo proposte concorrenti
senza limitazione di numero e subordinando la loro accettazione
all'unica condizione che siano convenienti per i creditori;
adozione, nel caso di assunzione parziale del passivo, di
idonee misure per assicurare che essa risponda all'interesse
della generalità dei creditori.
9. La disciplina della ripartizione dell'attivo e della chiusura
della procedura di insolvenza dovrà ispirarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) ripartizione secondo la disciplina prevista dagli articoli
110 e seguenti della legge fallimentare, con gli opportuni
adattamenti e chiarimenti;
b) possibilità di corrispondere acconti ai creditori
che, con ragionevole certezza, si prevede potranno essere
soddisfatti alla chiusura della procedura;
c) previsione, in caso di mancata liquidazione dei beni oggetto
di cause legittime di prelazione, dell'operatività
delle cause legittime di prelazione nei limiti entro i quali
le pretese relative avrebbero ricevuto collocazione preferenziale
sul ricavato in caso di vendita;
d) chiusura della procedura di insolvenza secondo la disciplina
prevista dagli articoli 118 e seguenti della legge fallimentare,
con gli opportuni adattamenti e chiarimenti; possibilità
di ripartizioni supplementari in caso di beni sopravvenuti;
e) liberazione del debitore dai debiti non soddisfatti nel
corso della procedura, se egli è una persona fisica
e non sussistono cause di impedimento indicate dalla legge
in relazione alla condotta che il debitore ha tenuto prima
dell'apertura della procedura o durante il suo svolgimento;
disciplina del procedimento di liberazione e dei relativi
effetti, prevedendo la revoca del beneficio in caso di comportamenti
che violino princìpi di correttezza.
10. La disciplina della chiusura della procedura di insolvenza
con metodi alternativi alla liquidazione dovrà ispirarsi
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicazione delle ipotesi in cui è attribuito agli
organi della procedura il potere, quando il debitore sia costituito
in forma di società di capitali diversa dalla società
per azioni e sulla base di un bilancio redatto secondo le
regole vigenti in materia di bilancio d'esercizio, previa
esecuzione delle svalutazioni e delle rettifiche di valore
eventualmente dovute anche in relazione alle effettive prospettive
di continuazione dell'attività, di aumentare il capitale
sociale della società sottoposta alla procedura nella
misura sufficiente a ripristinarne la solvibilità,
con il sovrapprezzo necessario ad eliminare l'eventuale perdita
che residui dopo l'azzeramento del capitale sociale, con diritto
d'opzione e di prelazione dei soci e con successiva offerta
ai creditori dei diritti d'opzione non esercitati, prevedendo
esplicitamente che i creditori possano compensare il debito
di sottoscrizione con il loro credito verso la società
e che in caso di conseguito ripristino della solvibilità
cessino la procedura di insolvenza e lo stato di liquidazione
della società; inscindibilità dell'aumento di
capitale; possibilità di sottoscrizione immediata dell'aumento
di capitale da parte di intermediari finanziari con obbligo
di offerta ai soggetti legittimati, allo scopo prevedendo
che i creditori possano ottenere le partecipazioni sociali
mediante cessione dei loro crediti all'intermediario che le
abbia sottoscritte;
b) possibilità per il debitore o un qualunque terzo,
anche senza il consenso del debitore, di proporre in qualunque
momento un concordato effettuato ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare,
con gli opportuni adattamenti.
Art.
5.
(Composizione negoziale delle crisi).
1. La disciplina della composizione negoziale delle crisi
dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
lettera a), numeri 4) e 5), incentivazione delle soluzioni
negoziali delle crisi, mediante:
1) facoltà per qualsiasi debitore, senza limitazioni
di carattere soggettivo, di sottoporre all'omologazione dell'autorità
giudiziaria gli accordi conclusi con uno o più creditori
al fine di superare, in modo durevole, una situazione di crisi,
in atto oppure imminente, di carattere economico, patrimoniale
o finanziario;
2) inclusione negli accordi di cui al numero 1) di una situazione
patrimoniale di riferimento corredata dalla relazione di un
esperto, scelto dal debitore tra i soggetti indicati all'articolo
3, comma 2, lettera b), avente ad oggetto la correttezza dei
dati contabili posti alla base degli accordi stessi e la loro
attitudine a consentire al debitore di superare durevolmente
lo stato di crisi; all'esperto si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile, salva la
sua responsabilità civile;
3) omologabilità degli accordi di cui al numero 1),
da parte dell'autorità giudiziaria, sulla base di una
verifica sommaria circa l'attitudine degli stessi a consentire
al debitore di superare durevolmente lo stato di crisi; facoltà
per l'autorità giudiziaria di disporre una consulenza
tecnica d'ufficio a spese del debitore e di imporre all'esperto
di riferire periodicamente sull'attuazione dell'accordo;
4) revocabilità dell'omologa in tempi determinati,
qualora i dati e gli elementi di valutazione posti a base
dell'accordo si dimostrino inattendibili e passibili di pregiudicare
gravemente la corretta realizzazione delle sue finalità;
5) salvezza degli effetti degli atti legittimamente compiuti
in esecuzione degli accordi raggiunti con i creditori ed omologati
dall'autorità giudiziaria, con conseguente esclusione
della assoggettabilità ad azioni revocatorie degli
atti posti in essere in esecuzione degli stessi, salvo il
caso di revoca dell'omologa;
b) introduzione di una normativa fiscale che non penalizzi
le soluzioni delle crisi conseguite mediante accordi fra il
debitore e i suoi creditori, con particolare riferimento alla
deducibilità delle perdite su crediti, alla valutazione
delle partecipazioni acquisite ed alla deducibilità
degli accantonamenti a fronte di garanzie prestate a favore
del debitore.
Art.
6.
(Gruppi di imprese).
1. La disciplina delle procedure concorsuali che riguardino
imprese appartenenti a gruppi, salva l'applicazione della
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese
insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e quella della disciplina speciale applicabile alle imprese
bancarie e assicurative ed a quelle autorizzate alla prestazione
di servizi di investimento, dovrà ispirarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ove il debitore che chiede di accedere alla
procedura di ristrutturazione delle passività sia una
società collegata ad altre società o imprese
da uno dei rapporti previsti dall'articolo 80 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la stessa domanda, con
il contestuale piano di ristrutturazione delle passività,
possa essere presentata dalle altre società o imprese
del gruppo rispetto alle quali sussista il presupposto oggettivo
individuato dalla legge; prevedere che la competenza territoriale
si radichi, per tutte le società, presso il tribunale
del luogo in cui ha sede la capogruppo;
b) prevedere che, ove più società dello stesso
gruppo vengano ammesse alla procedura di ristrutturazione
delle passività, possano essere nominati un unico giudice
delegato ed un unico commissario giudiziale;
c) prevedere che il medesimo principio di cui alla lettera
b) si applichi anche nel caso di assoggettamento di più
imprese insolventi dello stesso gruppo alla procedura di insolvenza,
identificando i criteri per la ripartizione delle spese della
procedura fra le diverse società del gruppo, salva
restando la disciplina delle ipotesi di conflitto d'interessi
attraverso la nomina di curatori speciali;
d) prevedere che l'accertamento dello stato di insolvenza
venga compiuto con riferimento a ciascuna società del
gruppo, salva la possibilità di attribuire rilievo
all'esistenza di collegamenti economici e finanziari con le
altre società del gruppo ai fini di tale accertamento;
e) prevedere che la società capogruppo sia assoggettabile
alla procedura di ristrutturazione delle passività
o, sussistendone il presupposto oggettivo, alla procedura
di insolvenza, anche quando non eserciti alcuna attività
produttiva di beni o di servizi;
f) prevedere che nello svolgimento delle procedure, sia nella
fase dell'eventuale esercizio dell'attività d'impresa
sia in quella liquidatoria, venga tenuto fermo il principio
della separatezza dei soggetti e delle masse attive e passive,
salva la legittimità di eventuali coordinamenti nelle
modalità e nelle strategie di gestione e di liquidazione
qualora ciò sia vantaggioso nell'interesse dei creditori
di ciascuna società;
g) prevedere una particolare disciplina degli atti pregiudizievoli
ai creditori compiuti nei confronti di società appartenenti
allo stesso gruppo al momento del compimento dell'atto, mediante
agevolazioni circa la prova della conoscenza dello stato di
insolvenza, allungamento del periodo sospetto e presunzioni
circa l'esistenza del pregiudizio per i creditori, nonché,
in caso di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati
a società del gruppo, circa lo scopo di favorire tali
società a danno degli altri creditori;
h) prevedere la responsabilità della controllante e
dei suoi amministratori, in solido con gli amministratori
della società controllata, per i danni da questi ultimi
cagionati alla controllata insolvente, nell'ipotesi di abuso
dell'attività di direzione unitaria di gruppo.
Art. 7.
(Disciplina penale).
1. La disciplina penale delle procedure concorsuali dovrà
ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere i seguenti delitti dell'imprenditore e degli altri
soggetti espressamente richiamati:
1) bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente nel fatto
dell'imprenditore che cagiona o aggrava lo stato di insolvenza
con la volontà di sottrarre attività alla garanzia
patrimoniale nei confronti dei creditori;
2) bancarotta fraudolenta per distrazione, consistente nel
fatto dell'imprenditore che, in stato d'insolvenza, distrugge,
distrae, occulta o dissimula elementi del patrimonio che dovrebbero
essere destinati, nel corso della procedura di insolvenza,
alla soddisfazione dei creditori, ovvero espone o riconosce
passività inesistenti;
3) bancarotta fraudolenta documentale, consistente nel fatto
dell'imprenditore che, in stato d'insolvenza e con lo scopo
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o
di recare pregiudizio ai creditori, sottrae, distrugge o falsifica
i libri o le altre scritture contabili, ovvero omette di tenerli
o li tiene in modo tale da rendere impossibile od ostacolare
gravemente la ricostruzione del patrimonio o del movimento
degli affari;
4) bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente nel fatto
dell'imprenditore che, in stato d'insolvenza, fuori dei casi
di esecuzione degli accordi di composizione negoziale delle
crisi e con lo scopo di favorire taluno dei creditori in pregiudizio
degli altri, anche con atti simulati, concede ad un creditore
una garanzia od effettua in suo favore un pagamento od altra
prestazione;
5) ricorso abusivo al credito, consistente nel fatto dell'imprenditore
che, in stato d'insolvenza, fuori dei casi di esecuzione degli
accordi di composizione negoziale delle crisi e dissimulando
il proprio dissesto, ricorre o continua a ricorrere al credito;
6) falsità nella situazione patrimoniale o nella relazione
allegata al piano di ristrutturazione delle passività,
consistente nel fatto del debitore che, nella situazione patrimoniale
o nella relazione allegata al piano di ristrutturazione delle
passività prevista dall'articolo 3, comma 2, espone
dati o informazioni non rispondenti al vero e tali da impedire
ai creditori e agli altri interessati un fondato giudizio
sulla convenienza del piano; estendere la responsabilità
penale anche al debitore non imprenditore, che presenta domanda
di ammissione alla procedura di ristrutturazione delle passività;
7) falsità nella situazione patrimoniale allegata alla
domanda di omologazione dell'accordo di composizione negoziale
delle crisi, consistente nel fatto del debitore che, nella
situazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), numero 2), espone dati o informazioni non rispondenti
al vero e tali da impedire all'autorità giudiziaria
un fondato giudizio sulla omologabilità dell'accordo;
estendere la responsabilità penale anche al debitore
non imprenditore, che si avvale della facoltà prevista
dal citato articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1);
8) mercato di voto, consistente nel fatto del debitore e del
creditore che, direttamente o per interposta persona, stipulano
vantaggi occulti a favore del creditore per influenzarne il
voto nel corso della procedura concorsuale; prevedere la medesima
pena per il debitore, per il creditore e per colui che abbia
contrattato con il creditore nell'interesse del debitore;
estendere la responsabilità penale anche al debitore
non imprenditore che presenta domanda di ammissione ad una
procedura concorsuale;
9) insinuazione fraudolenta di crediti, consistente nel fatto
di chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta e con
lo scopo di conseguire un ingiusto profitto, presenta domanda
di ammissione al passivo della procedura di insolvenza per
crediti o con cause di prelazione simulati;
10) omessa od irregolare tenuta della contabilità,
consistente nel fatto dell'imprenditore che, nei tre anni
antecedenti alla dichiarazione di insolvenza ovvero dalla
data di inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili
prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare
od incompleta;
b) prevedere, per il delitto di cui alla lettera a), numero
1), la pena della reclusione, in misura comunque inferiore
a quanto previsto dall'articolo 216, primo comma, della legge
fallimentare; per i delitti di cui alla lettera a), numeri
da 2) a 9), la pena della reclusione, in misura inferiore
a quanto previsto dalla medesima lettera a), numero 1), da
graduare in rapporto alla rispettiva gravità degli
illeciti; prevedere comunque, per il delitto di cui alla citata
lettera a), numero 10), una pena inferiore a quella prevista
per il delitto di cui alla medesima lettera a), numero 3);
c) escludere, ai fini della punibilità dei delitti
previsti dalla lettera a), numeri da 1) a 9), la necessità
dell'accertamento dello stato di insolvenza in sede civile;
d) prevedere che, nel caso di commissione di più fatti
tra quelli previsti dalla lettera a), numeri da 1) a 5), si
applichi la pena stabilita per il fatto più grave,
aumentata ai sensi dell'articolo 64 del codice penale;
e) prevedere, nel caso in cui il debitore sia una società,
la responsabilità per i delitti previsti dalla lettera
a) a carico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione, controllo e liquidazione; coordinare ed armonizzare
la misura delle sanzioni con quelle previste per i reati societari,
evitando in particolare che l'applicazione ad una fattispecie
di reato societario della circostanza aggravante di cui alla
lettera f) possa condurre in alcun caso all'applicazione di
una pena più elevata di quella prevista per il delitto
di cui alla lettera a), numero 1); estendere la responsabilità
penale per i reati concorsuali all'institore dell'imprenditore;
f) prevedere come circostanza aggravante speciale dei reati
societari, con aumento della pena fino alla metà, il
fatto che la commissione dell'illecito, al di fuori dei casi
previsti dalla lettera a), numero 1), abbia cagionato o aggravato
lo stato di insolvenza della società; abrogare l'articolo
2640 del codice civile;
g) prevedere la non punibilità del delitto di cui alla
lettera a), numero 10), nei confronti del debitore che, dopo
la commissione del fatto, abbia volontariamente richiesto
l'apertura di una procedura concorsuale e si sia seriamente
adoperato per eliminare o ridurre il pregiudizio per i creditori;
prevedere, nello stesso caso, una diminuzione di pena per
i delitti di cui alla lettera a), numeri da 1) a 7);
h) prevedere l'applicabilità, nei confronti del curatore
della procedura di insolvenza e dei suoi coadiutori, delle
disposizioni relative ai reati societari, in quanto compatibili
con le relative funzioni; escludere, nei confronti dei medesimi
soggetti, l'applicabilità delle disposizioni relative
ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
prevedere un aggravamento della pena nel caso di commissione,
da parte del curatore o dei suoi coadiutori, dei delitti di
infedeltà patrimoniale e di corruzione, estendendo
la responsabilità anche al curatore delle procedure
di insolvenza non riguardanti società; escludere, per
la fattispecie di corruzione, la rilevanza del pericolo di
nocumento per la società;
i) prevedere il coordinamento della disciplina penale delle
procedure concorsuali con i criteri stabiliti dalle disposizioni
penali in materia di società in ordine alla confisca
del prodotto o profitto del reato e dei beni utilizzati per
commetterlo, nonché in ordine all'applicabilità
di sanzioni nei confronti della società;
l) abrogare le disposizioni del titolo VI della legge fallimentare
e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte
in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare
con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti, al fine
di evitare duplicazioni o disparità di trattamento
rispetto a fattispecie di identico disvalore, anche mediante
abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse,
individuando altresì la loro più opportuna collocazione.
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