RELAZIONE
DEL GRUPPO DI LAVORO
PRESIEDUTO
DAL
DOTT.
DOMENICO MAZZOCCA
PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Il gruppo, dopo ampio esame del tema, è pervenuto allunanimità
alle seguenti conclusioni preliminari:
1)
in linea generale va precisato che è estranea ai compiti
del gruppo la predisposizione di un articolato schema normativo
sulle linee delle opportune misure di rilevamento e di terapia
della crisi dellimpresa, fenomeno che, tra laltro,
ha implicazioni, prima che giuridiche, di preminente carattere
politicoeconomico, che rimangono nella competenza progettuale
dellintera Commissione di riforma e, soprattutto, delle
forze politiche che, istituzionalmente, nellalveo legislativo,
condividono ogni intervento;
2)
consegue che il mandato conferito al gruppo è quello
di conseguire una convergenza di orientamenti la più
ampia possibile sullidentificazione della finalità
guida di una nuova ed urgente sistemazione legislativa del
grave fenomeno della crisi di impresa e dei mezzi utili alla
prevenzione e cura dello stesso, anche sulla scorta delle
esperienze acquisite e tenendo conto della mutata realtà
socio-economica;
3)
bisogna, in merito, sottolineare anche che la partecipazione
dellItalia allUnione Europea e, nei fatti, ad
uneconomia globale impone, pur nella specifica attenzione
alla realtà nazionale con specifiche caratteristiche,
di mantenere un collegamento armonico con le altre legislazioni.
Passando ad identificare le linee guida della progettazione
di uno schema legislativo che regoli la crisi di impresa commerciale,
si esprime la meditata convinzione che la maggiore attenzione
debba essere rivolta, considerando i pregnanti interessi pubblici,
sotto il profilo economico e sociale, soprattutto a prevenire
il fenomeno patologico ed ad apprestare i mezzi che evitino,
per quanto possibile, la disintegrazione dellimpresa.
Tale
finalità comporta una sostanziale inversione di indirizzo
normativo, che, in primo luogo, imponga, anche nel caso di
crisi avanzata e non di mera illiquidità finanziaria,
di indirizzare la valutazione e, quindi, gli sforzi dellUfficio
Giudiziario, ad evitare, per quanto possibile, il dissolvimento
dellunità aziendale nel suo momento dinamico
e, solo quando ne risultasse con certezza limpossibilità,
consenta la liquidazione.
Come
si dirà in seguito, tale schema, al quale deve corrispondere
una mutata sensibilità di tutti gli operatori ed il
massimo impegno dellufficio Giudiziario, non postula
uninammissibile ritorno a quellindirizzo assistenziale
che ha prodotto più
danno che benefici alle singole imprese, alloccupazione
ed alleconomia in generale, ma solo una maggiore considerazione
delle concrete probabilità delle alternative prima
di procedere ad una vendita liquidatoria che, troppo spesso,
per le difficoltà del mercato ed i meccanismi speculativi
che pesano sulle procedure espropriative in genere, risultano
poco utili per le ragioni stesse dei creditori.
A
tal proposito, viene precisato che la tutela di tali legittime
ragioni deve rimanere una finalità concorrente ma essenziale,
non potendosi contestare il carattere espropriativo della
procedura (almeno in una seconda fase) la quale, dove attuabile,
dovrebbe, anzi, coinvolgere utilmente le due finalità
identificate.
Trattasi,
certo, di compito delicato che, come sottolinea il Dott. Domenico
Mazzocca (con piena adesione di tutti gli altri componenti
) potrebbe più adeguatamente svolgersi con listituzione,
nellambito ovviamente della giurisdizione ordinaria,
di quel Giudice dellImpresa che si invoca inutilmente
da tempo, che si agevolerebbe di una particolare specializzazione
(favorita anche da iniziative di studio statali).
E
emerso, così, dagli interventi dei componenti Dott.
Franchi, Dott. Greco, Avv. Di Lauro (con adesione degli altri
) nonché da una comunicazione scritta e inviata dallAvv.
Sgroi Santagati, la necessità di prevedere due fasi
della procedura concorsuale, la prima di studio e la seconda
di risanamento oppure di liquidazione.
Il
Dott. Greco sottolinea la necessità ( condivisa dagli
altri componenti ) di una prognosi precoce della
crisi dellimpresa e consegna un suo contributo scritto
che viene allegato a questa relazione. Osserva che, per un
miglior risultato, è opportuno allargare la legittimazione
alliniziativa giudiziaria e sdrammatizzare il concetto
di crisi, eliminando anche il termine lessicale di fallimento.
Viene
da più parti (Dott. Vaglio, Dott. Greco) invocata una
migliore utilizzazione dei bollettini dei protesti cambiari.
Il Dott. Vaglio sottolinea la necessità che il Collegio
sindacale riferisca sollecitamente lesistenza di elementi
di crisi.
LAvv.
Di Lauro, rilevando linsuccesso delle finalità
liquidatorie del fallimento nonché la difficoltà
di cogliere la crisi al suo insorgere, propone di allargare
lutilizzazione dellistituto dellesercizio
provvisorio ex art. 90 L.F. per favorire la continuazione
dellimpresa e di utilizzare più largamente in
sede fallimentare 1istituto dellaffitto dell
azienda.
Il
Dott. Greco, concordando, propone di rimodellare lart.
90 L.F. e di dare maggiore attuazione allart. 191 con
la gestione del Commissario Giudiziario.
Il
Dott. Mazzocca, pur riconoscendo lutilità dellinvocato
esercizio provvisorio, esprime preoccupazioni per un uso troppo
diffuso dellart. 90, non solo per le concrete e note
difficoltà operative che coinvolgono pesantemente il
Giudice Delegato ma, soprattutto, il Curatore, ma ancor più
per la possibilità rilevante che, nellattuazione
-come spesso è avvenuto - invece che un beneficio,
si verifica un maggior danno per limpresa e creditori
(problematici, del resto, appaiono i necessari finanziamenti).
Ritiene
che meglio risponda listituto dellaffitto.
Conclusivamente,
lo schema proposto dal Gruppo si articola:
a)
un primo momento processuale destinato ad un approfondimento
dellesame della situazione aziendale, anche in relazione
alle cause della crisi ( ed in tal opera appare importante
anche lutilizzazione maggiore, sia pure a livello ausiliario,
di tecnici quali i Dottori commercialisti);
b)
un secondo momento in cui si stabilisce la possibilità
di attuazione di uno schema di risanamento o, invece, la necessità
di unimmediata liquidazione;
c)
nel caso di tentativo di risanamento, nel momento in cui si
riconoscesse lesito infruttuoso, si passerebbe, inevitabilmente,
alla liquidazione;
d)
la liquidazione collettiva dovrebbe essere, comunque, subordinata
ad una concreta previsione di distribuzione di una percentuale
( da identificarsi ) ai creditori, ad evitare inutili procedure
che sottraggano per anni tempi allufficio fallimentare
( a scapito delle atre procedure più importanti ) e
non risultino, in definitiva, di alcun interesse per i creditori.
Ciò
impone che, allesito dellindicato primo esame,
il Giudice emetta solo una dichiarazione di insolvenza, che
produrrà effetti operativi diversi a seconda dei casi.
00000
Quanto
al mantenimento delle attuali procedure concorsuali minori,
il Gruppo ritiene necessario un approfondimento da parte della
Commissione, anche alla luce della recente riforma della amministrazione
straordinaria che, allargando lambito di applicazione,
sembra aver già inciso sul quadro generale in danno
di altra.
In
ordine a tale innovazione, il Gruppo esprime forti perplessità
particolarmente per la rilevante Sottrazione della stessa
allintervento più continuo dellautorità
giudiziaria, con una accentuata prevalenza della competenza
del potere esecutivo.
Il
Dott. Mazzocca, comunque, opina in generale (e losservazione
- allo stato è particolarmente riferita allAmministrazione
controllata, ma può estendersi) che vada allargata
la legittimazione a chiedere la procedura ( o almeno, a segnalarne
lopportunità al Giudice) ad evitare che il solo
debitore legittimato vi ricorra troppo tardi. Osserva, però,
che dovrebbero prevedersi misure più idonee per agevolare,
in tale fase di iniziativa, limprenditore in un certo
grado di dissesto aziendale concedendo una maggiore mobilità
del personale, agevolazioni fiscali ecc.
Nel
corso della procedura, poi, si palesa linevitabilità
di finanziamenti da favorirsi, nellovvia difficoltà
per limprenditore, a causa delle sue condizioni economiche,
di reperirli sul mercato finanziario.
00000
Passando,
poi, ad alcuni aspetti essenziali della procedura attuale
di fallimento, il Gruppo ritiene che vada molto allargata
la competenza del Giudice delegato sì da renderlo ancor
meglio un soggetto attivo della procedura.
Per
quanto attiene alle autorizzazioni ( art. 25 e segg. L.F.),
appare opportuno non far dipendere il Giudice delegato continuamente
dalle decisioni del Tribunale ( già oberato di lavoro
ritardante); così potrà aversi una procedura
più agile ed efficace.
Il
Dott. Mazzocca ritiene da semplificarsi le vendite fallimentari
allo stato ritardanti tutta la procedura, anche per insufficienza
del personale.
Il
Dott. Staiano ritiene che listituto della revocatoria
fallimentare vada mantenuto ma evitando le distorsioni ed
eccessi di oggi.
Il Dott. Mazzocca ritiene che vada accentuata (quindi, limitando
alquanto le ipotesi) il carattere illecito della revocatoria
da lui stesso allo stato già riconosciuto, ma ancora
controverso in Dottrina.
Il
Dott. Greco, anche nel suo allegato, concorda sul fatto che
la revocatoria, da limitarsi ad un anno, vada considerata
come strumento di repressione di frodi.
Concordano
sullopportunità di rivisitazione dellistituto
della revocatoria gli altri componenti del Gruppo.
00000
Si
dà atto che, nel primo incontro del 12/11/1999 (nellassenza,
per impedimento, del Prof. Alfonso Castello DAntonio,
dellAvv. Renato Sgroi Santagati e dellAvv. Giovanni
Tortorici ) si è proceduto alla discussione del tema
e che in quello successivo del 29/11/99 si procede allapprovazione
della relazione redatta dal Presidente.
Addì
29/11/1999 IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Mazzocca
PROPOSTA
Dl RIFORMA
del
gruppo di Napoli
Organi
del fallimento.
Lufficio
fallimentare, definizione che conserva Ia sua utilità,
rendendo meglio lo stretto collegamento come unità
operativa del distinto organo, conserva Ia sua attuale articolazione
con laggiunta di un organo commissariale operante nella
fase preliminare che precede Ia dichiarazione di fallimento
vera e propria o meglio Ia fase di liquidazione, ove sia ritenuta
dovuta dopo il precedente periodo di accertamento delle reali
condizioni dellimpresa, ipotizzato nello schema del
gruppo di lavoro diretto dal dottor Mazzocca.
Quindi
lufficio è così composto:
1.
II Tribunale
2.
II Giudice delegato
3.
II Commissario
4.
II Curatore fallimentare
5.
Il Comitato dei creditori
II
Tribunale fallimentare resta lorgano sovrano e direttivo
della procedura con possibilità di intervento nei vari
momenti ed al quale compete lapertura e Ia chiusura
della procedura in camera di consiglio, come attualmente.
Le sue competenze trovano un limite nel riconoscimento di
una competenza esclusiva in materia molto limitata devoluta
alla discrezionalità del giudice delegato (vedi appresso).
Per
accelerare i tempi della procedura, ritardata spesso anche
dalla necessità attuale di coinvolgimento nelle decisioni,
particolarmente di autorizzazione sollecitate dai vari giudici
tenuti a farlo, si propone di modificare il sistema fissato
dagli artt. 23ss. L.F. La riforma, peraltro, si pone in armonia
anche con Ia recente modifica processuale con listituzione
del giudice unico e monocratico.
Le
funzioni da confermare: valutazione della domanda relativa
allimprenditore insolvente o in crisi (secondo le scelte
che saranno fatte), dichiarazione dello stato di insolvenza
(o di crisi), nomina del giudice delegato e Commissario, nuova
valutazione e decisione allesito del primo periodo,
nomina del giudice delegato (confermandolo) e del curatore
(sembra opportuna Ia conferma del commissario) e le altre
disposizioni già previste dallart. 23.
La
competenza a conoscere di tutte le azioni che derivano dal
fallimento (art.24) e quella relativa agli altri momenti fondamentali
della procedura come lapprovazione del rendiconto del
curatore, del progetto di ripartizione dellattivo, nonché
il provvedimento di chiusura e di riapertura del fallimento.
E
opportuno conservare anche Ia sua competenza relativamente
allautorizzazione alla continuazione dellesercizio
provvisorio dellimpresa.
Conservare
il dettato dellart.26 relativo al reclamo contro i decreti
del giudice delegato, con lieve aumento del termine per proporlo
(con Ia riserva per alcuni tipi di provvedimenti indicati
di seguito).
Il
Giudice delegato
Sembra
opportuno, per le considerazioni già indicate e particolarmente
in armonia con la riforma processuale civile, ampliare le
funzioni del giudice delegato con Ia contemporanea riduzione
di quelle del tribunale, accertando così il dinamismo
della procedura.
Non
modificata Ia sua competenza in materia di accertamento del
passivo fallimentare.
Sostanzialmente
immutato potrebbe rimanere II disposto dellart.25, salvo
una modifica del n.4 potendosi lasciare al curatore il potere
di nominare le persone Ia cui opera è richiesta
nellinteresse del fallimento, salvo che non si
tratti di notevole attività continuativa e particolarmente
di natura professionale intellettuale, sempre informandone
il giudice nelle sue periodiche
relazioni.
Risolvendo
annosa questione prevedere Ia possibilità di autorizzazioni
verbali del giudice, in coerenza con levoluzione dei
mezzi di trasmissione e considerando i casi di urgenza.
Pur
dopo lesecuzione se urgente deve essere dato atto nella
forma scritta dellautorizzazione.
In
adesione a non poche sollecitazioni dottrinali sembra però
congruo riservare allesclusiva competenza del giudice
delegato, nellambito della sua funzione direttiva della
procedura (che rende prevalente talvolta anche ragioni di
opportunità manageriale) alcuni atti come tali non
soggetti a reclamo.
In
particolare, le specifiche competenze in materia di vendita
immobiliare, specie se si conserva lattuale sistema
di rinvio delle norme sullespropriazione contenute nel
codice di rito (ma sembra opportuno prevedere maggiore possibilità
di vendita meno processualizzata, riducendo così anche
i tempi della procedura), già limitano le possibilità
del reclamo.
Si
ritiene applicabile il principio particolarmente per lautorizzazione
a stare in giudizio (art.25 n.5) per Ia quale Ia valutazione
dellutilità di proporre Ia domanda ed ancora
più il gravame deve essere fatta, pur con senso di
responsabilità, più nella considerazione della
posizione di parte che assume la procedura (e, quindi, i creditori)
a mezzo del curatore.
Varie
ragioni di opportunità (che chi ha gestito le procedure
conosce bene) inducono talvolta il giudice a proporre impugnazione
avverso Ia decisione alla quale collegialmente ha partecipato
ed eventualmente contraria al fallimento (massa del creditore).
In tale situazione appare incongruo condizionare di fatto
Ia proponibilità alla decisione del tribunale che in
sede di reclamo non potrebbe che confermare Ia bontà
della propria precedente decisione (come gli studiosi sanno
essere già avvenuto)!
Con
Ia detta limitazione lart.26 potrebbe essere conservato,
anzi con Ia precisazione che il reclamo può essere
proposto anche in materia di diritti soggettivi, impregiudicata
naturalmente Ia successiva ordinaria azione giudiziaria.
La
precisazione risolverebbe Ia questione che ha suscitato gravoso
dibattito ed inconvenienti assicurando nel contempo un mezzo
rapido di risoluzione della questione, spesso appagante.
In
generale per le autorizzazioni potrebbe utilmente prevedersi
Ia facoltà del giudice di richiedere Ia decisione collegiale
per particolari autorizzazioni o valutazioni particolarmente
importanti e complesse.
II
Commissario
Qualora
si dia spazio ad una prima fase esplorativa della situazione
economica
e finanziaria dellimpresa al fine di conservarne il
valore economico aziendale, andrebbe costituta Ia figura del
commissario da scegliersi preferibilmente tra professionisti
tecnici.
Il
Commissario dovrebbe procedere allinventario dei beni
ed informare i creditori anche al fine di stimolarne proposte
di conservazione dellimpresa.
Tale coinvolgimento dei creditori, specie i maggiori, potrebbe
stimolarsi anche con incontro di esame delle prospettive concrete
che potrebbero indurre gli interessati a iniziative di sostegno.
La
relazione del commissario dovrebbe poi orientare i provvedimenti
del tribunale.
I
concreti poteri del commissario dipendono dallorientamento
del riformatore in ordine alla situazione che avrebbe limpresa
(anche essenzialmente sotto il profilo dello spossessamento)
in tale periodo di approfondimento.
Ad
effetti sostanziali dovrebbero corrispondere specifiche funzioni
del commissario più o meno analoghe a quelle del curatore.
II
Curatore
In
gran parte immutata dovrebbe rimanere Ia normativa sul curatore,
quale organo prevalentemente esecutivo della procedura.
Con
Ia finalità di adeguare i suoi compiti anche a quel
carattere più dinamico della procedura, che soffre
di continue interferenze e passaggi di carte, considerando
anche Ia mutata realtà economica globale, sembra preferibile
concedergli maggiore spazio, specie in relazione ad atti di
ridotto valore giuridico ed economico.
Si
potrebbe liberarlo della necessità di autorizzazione
del giudice delegato, oltre che per Ia già indicata
nomina di soggetti utili a modeste necessità della
procedura, per atti di valore non eccedenti i 5 oppure 10
milioni, ferma Ia necessità di tempestiva notizia al
giudice e rimanendo pur sempre anche il controllo successivo
in sede di rendiconto.
II
Comitato dei creditori.
Non
sembrano emergere dallesperienza particolari necessità
di innovazione.
Lorgano,
purtroppo, funziona male sia per ragioni di disinteresse dei
creditori, sia per ragioni di distanze, che rendono anche
problematiche le riunioni che sembrano suggerite dallart.41.
Si
potrebbe istituzionalizzare la prassi (almeno a discrezione
del giudice secondo valutazioni concrete) dei pareri a mezzo
posta per ovviare allinconveniente.
*******************
II
gruppo, in relazioni a tendenze che tendono a consentire un
duro sacrificio dei creditori o di parte di esse in considerazione
di finalità di recupero dellimpresa, pur riconoscendo
la necessità di perseguire tale finalità, ritiene
inammissibile che il costo sia rappresentato dal sacrificio
del diritti soggettivi di una categoria, come è stato
osservato nel recente convegno di Salerno.
Hanno collaborato a questo studio, purtroppo alquanto affrettato
per i tempi stretti concessi, i giudici dott. Luigi Abete,
dott. Enrico Caria e prof. avv. Guglielmo Landolfi di Napoli.
Napoli, lì 4 luglio 2000
IL PRESIDENTE
S.E. DOTT. DOMENICO MAZZOCCA
************************************************
|