Disegno
di legge recante:
"Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
recante disciplina del fallimento."
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1°
marzo 2002)
ARTICOLATO
E
M A N A
il seguente disegno di legge:
Art.
1
1.
All'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma è abrogato.
Art. 2
1.
L'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
abrogato.
Art. 3
1.
Dopo l'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. Fallimento dichiarato da tribunale incompetente.
Il tribunale che si dichiara incompetente, all'esito del giudizio
ex articolo 18 della presente legge, o che è dichiarato
incompetente, dispone, con decreto, l'immediata trasmissione
degli atti a quello competente, il quale provvede, con decreto,
alla nomina del giudice delegato e del curatore ed impartisce
le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura.
In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio
di cui all'articolo 18, l'opposizione, per le questioni diverse
dalla competenza, è riassunta a norma dell'articolo
50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato
competente.
Lo stesso tribunale è, altresì, competente per
tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le
azioni reali immobiliari.
I giudizi in corso, nei quali sia parte il curatore del fallimento
aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti,
anche d'ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti
nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice
di procedura civile. In caso di prosecuzione o riassunzione,
l'incompetenza di cui al comma precedente è rilevata,
anche d'ufficio, non oltre il primo grado del processo.".
Art. 4
1.
All'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il primo comma è aggiunto il seguente:
"Le società iscritte nel registro delle imprese
non possono essere dichiarate fallite decorso un anno dalla
cancellazione.".
Art. 5
1.
L'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. Procedimento. - Il tribunale, prima di provvedere,
convoca l'imprenditore e il ricorrente. Il collegio può
delegare al giudice relatore l'audizione e l'attività
istruttoria, ove necessaria. Tra la data della comunicazione
dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso
e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore
a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato
dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari
ragioni di urgenza.".
Art. 6
1.
All'articolo 16, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
"4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine
non superiore a sette giorni prima dell'adunanza di cui al
numero seguente per la presentazione in cancelleria delle
domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in
cui si procederà senza ritardo all'esame dello stato
passivo.".
2. All'articolo 16 il quarto comma è abrogato.
Art. 7
1.
All'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"La sentenza che dichiara il fallimento è notificata
al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata
per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura
civile, al curatore e al creditore richiedente, non più
tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve
contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della
sentenza.".
2. All'articolo 17, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: "alla porta esterna del tribunale"
sono sostituite dalle seguenti: "all'albo del tribunale".
3. All'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo comma è abrogato.
Art. 8
1.
All'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro la sentenza che dichiara il fallimento può
essere proposta opposizione dal debitore e da qualunque interessato,
davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di
trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data
della notificazione a norma dell'articolo precedente e per
ogni altro interessato dalla data dell'affissione. In ogni
caso l'opposizione non può proporsi decorso un anno
dalla pubblicazione della sentenza.".
2. All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo comma è abrogato.
Art. 9
1.
L'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 26. Reclamo contro i provvedimenti del giudice
delegato. - Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo
disposizione contraria, può essere proposto reclamo
al tribunale a norma dell'art. 739 del codice di procedura
civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di
dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione
del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi
ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento;
dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dall'affissione,
se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro interessato.
La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede
il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal
deposito del provvedimento in cancelleria.
Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto
motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli
eventuali controinteressati.
Del collegio non può far parte il giudice delegato.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.".
Art. 10
1.
All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto
quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario
per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere
depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o
presso una banca.
Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare
e può essere ritirato solo con le modalità stabilite
dal giudice delegato.".
Art. 11
1.
All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o
superiore a o quindicimila, l'autorizzazione deve essere data,
su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei
creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto
a gravame. I1 limite di cui innanzi è adeguato ogni
tre anni con decreto del Ministro della giustizia.".
Art. 12
1.
All'articolo 46, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, il numero 3) è sostituito dal seguente:
" 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti
di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170
del codice civile.".
2. All'articolo 46, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il numero 4) è abrogato.
Art. 13
1.
L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito - La corrispondenza
diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati
falliti deve essere consegnata al curatore, il quale può
trattenere solo quella riguardante rapporti compresi nel fallimento.
Il fallito e il legale rappresentante della società,
o dell'ente assoggettato a fallimento, hanno diritto di prendere
visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare
il segreto sul contenuto di questa, estraneo ai rapporti compresi
nel fallimento.".
Art. 14
1.
L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
Art. 49. Obblighi del fallito. - Il fallito deve comunicare
al curatore ogni cambiamento della propria residenza, o comunque
del proprio domicilio o della propria sede, e deve presentarsi
personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato
dei creditori, ogni qualvolta è chiamato, salvo che,
per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire
per mezzo di mandatario.
Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza
pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.".
Art. 15
1.
All'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal
registro in seguito alla chiusura del fallimento.
Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite
dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare.".
Art. 16
1.
All'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'estensione del diritto di prelazione agli interessi
è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi
secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata
la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.".
Art. 17
1.
L'articolo 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
abrogato.
Art. 18
1.
L'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 84. Apposizione dei sigilli. - Dichiarato il fallimento,
il curatore procede immediatamente, secondo 1 norme stabilite
dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli
sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa
e sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l'assistenza della forza
pubblica.".
2. L'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è
abrogato.
3. All'articolo 86, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, al numero 1) la parola: "giudice"
è sostituita dalla seguente: "curatore".
4. All'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo comma è abrogato.
Art. 19
1.
All'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
rubrica ed il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 87. Inventario. Il curatore deve fare l'inventario
nel più breve termine possibile. A tale operazione
egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori,
se esiste, redigendo processo verbale. Possono intervenire
i creditori.
Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda
immediatamente a redigere l'inventario, senza preventiva apposizione
dei sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele
per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.".
Art. 20
1.
All'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può
disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa
del fallito, quando ciò appaia conveniente nell'interesse
dei creditori.".
Art. 21
1.
All'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
rubrica ed il primo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati.
- Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori
e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo
89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria
le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza
dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello
stato passivo, con l'espresso avvertimento che le domande
non pervenute r termine saranno considerate tardive ai sensi
e per gli effetti degli articoli 101 e 103.".
Art. 22
1.
All'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se il creditore non è domiciliato nel circondario
del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione
del domicilio nel circondario stesso; altrimenti tutte le
notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore
presso la cancelleria del tribunale.".
2. All'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo comma è abrogato.
Art. 23
1.
All'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
quarto comma è abrogato.
Art. 24
1.
All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
rubrica ed il primo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 96. Esame dello stato passivo. - Nell'adunanza
prevista dal n. 5) dell'articolo 16, è esaminato, alla
presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato
passivo".
Art. 25
1.
L'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 97. Esecutività dello stato passivo. - Lo
stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice
delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria
unitamente al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo
con decorrenza dalla data del deposito.
I creditori che hanno presentato domanda di ammissione ed
il fallito possono renderne visione.
Il curatore comunica a tutti i creditori che hanno presentato
domanda di ammissione l'avvenuto deposito dello stato passivo
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.".
Art. 26
1.
L'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 98. Opposizione dei creditori esclusi o ammessi
con riserva. - I creditori esclusi o ammessi con riserva possono
fare opposizione, presentando ricorso al giudice delegato,
entro quindici giorni dalla data' di ricezione della raccomandata
di cui al comma terzo dell'articolo precedente e, comunque,
entro un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il creditore
opponente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché
il termine perentorio per la notificazione al curatore del
ricorso e del decreto. Il decreto è comunicato dalla
cancelleria all'opponente almeno quaranta giorni prima dell'udienza.
Il termine per la notificazione al curatore decorre dalla
comunicazione.
L'opponente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni
prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e
l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il
curatore deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza,
altrimenti incorre nelle decadenze previste dall'articolo
167 del codice di procedura civile.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.".
Art. 27
1.
L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 99. Giudizio di opposizione. - Il giudice delegato
provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione a
norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura
civile, disponendo la riunione delle stesse, ove ne ravvisi
l'opportunità. Quando delle opposizioni riunite alcune
sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione,
il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause.
Nella ipotesi prevista dall'art. 279, primo comma del codice
di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente
al passivo in tutto o in parte il credito contestato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Il termine per appellare è di quindici giorni dalla
notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per
cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto
della metà.".
Art. 28
1.
L'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 100. Impugnazione di crediti ammessi. - Il curatore
e ciascun creditore possono impugnare i crediti ammessi, presentando
ricorso al giudice delegato nel termine perentorio di quindici
giorni. Tale termine decorre per il curatore dal deposito
dello .stato passivo in cancelleria o, nel caso della riserva
prevista dal secondo comma dell'art. 95, dalla comunicazione
dell'avvenuto deposito da parte della cancelleria e per ciascun
creditore dalla data di ricezione della lettera raccomandata
spedita dal curatore a norma dell'art. 97.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede,
l'impugnazione non può essere proposta decorso un anno
dal deposito dello stato passivo in cancelleria. Riguardo
ai crediti ammessi con decreto a norma dell'art. 101, il termine
decorre per il curatore dalla pronuncia del provvedimento,
se dato in udienza, o dalla sua comunicazione, se emanato
fuori udienza; per i creditori dalla data di ricezione della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore
deve dare notizia a ciascuno di loro dell'emanazione del provvedimento
di ammissione.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il
curatore devono comparire davanti a lui, nonché il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono
impugnati. Il decreto è comunicato dalla cancelleria
all'impugnante almeno quaranta giorni prima dell'udienza.
Il termine per la notificazione al curatore ed ai creditori
contestati decorre dalla comunicazione.
L'impugnante deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti
giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue
e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice.
Il curatore ed i creditori i cui crediti sono impugnati devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, altrimenti
incorrono nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice
di procedura civile.
Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice
dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione
siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati
e provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli
180 e seguenti del codice di procedura civile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Il termine per appellare è di quindici giorni dalla
notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per
cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto
della metà.".
Art. 29
1.
L'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 101. Dichiarazioni tardive di crediti. - Anche
dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano
esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i
creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato
l'ammissione al passivo.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente
e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché
il termine perentorio per la notificazione al curatore del
ricorso e del decreto. Il decreto è comunicato dalla
cancelleria al richiedente almeno quaranta giorni prima dell'udienza.
Il termine per la notificazione al curatore decorre dalla
comunicazione.
Il ricorrente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti
giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue
e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice.
Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo
credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è
ammesso con decreto; altrimenti. il giudice fissa l'udienza
prevista dall'art. 180 del codice di procedura civile e provvede
all'istruzione della causa a norma degli articoli seguenti
del medesimo codice. Il curatore deve costituirsi almeno dieci
giorni prima di detta udienza, altrimenti incorre nelle decadenze
previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo
99.
II creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della
domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non
imputabile.".
Art. 30
1.
All'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il
curatore devono comparire davanti a lui, nonché il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto al curatore ed ai creditori, contro la cui ammissione
è proposta l'istanza. Il decreto è comunicato
dalla cancelleria all'istante almeno quaranta giorni prima
dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore
ed ai creditori contestati decorre dalla comunicazione.
L'istante deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni
prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e
l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il
curatore ed i creditori contestati devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza, altrimenti incorrono nelle
decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura
civile.
Il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli
articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.
Il termine per appellare è di quindici giorni dalla
notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per
cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto
della metà.".
Art. 31
1.
All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico,
una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il
prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.".
Art. 32
1.
L'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 108. Modalità della vendita degli immobili.
- Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito il
comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli
immobili, con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni
degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile,
in quanto applicabili.
Il giudice delegato, su proposta del curatore, sentito il
comitato dei creditori e con 1' assenso dei creditori ammessi
al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, può
autorizzare la vendita ad offerte private, ove la ritenga
più vantaggiosa, disponendo idonee forme di pubblicità.
In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti
e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è
ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato
interamente il prezzo.
Un estratto dell'ordinanza che dispone o autorizza la vendita
è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori
ipotecari iscritti.".
Art. 33
1.
Dopo l'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è inserito il seguente:
"Art. 108-bis. Modalità della vendita di navi,
galleggianti ed aeromobili. - La vendita di navi, galleggianti
ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della
navigazione è fatta a norma delle disposizioni dello
stesso codice, in quanto applicabili. Il giudice delegato
provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito il
comitato dei creditori.
Si applicano, altresì, le disposizioni dei commi secondo
e terzo dell'articolo precedente.".
Art. 34
1.
All'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili
le somme dovute sono depositate presso una banca nei modi
stabiliti dal giudice delegato. Decorsi cinque anni dal deposito,
le somme non riscosse dagli aventi diritto sono versate dalle
banche depositarie all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia
e delle finanze, ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.".
Art. 35
1.
All'articolo 118, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa
di fallimento non sono state proposte domande di ammissione
al passivo.".
Art. 36
1.
All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
"Il curatore comunica, mediante raccomandata, a tutti
i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.".
Art. 37
1.
All'articolo 121, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) stabilisce il termine previsto dal n. 4) dell'articolo
16, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
per l'esame dello stato passivo.".
Art. 38
1.
L'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 129. Giudizio di omologazione. - Decorso il termine
stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze
prescritte, il giudice delegato, con decreto in calce al verbale
previsto dall'articolo 125, comma secondo, dichiara respinta
la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza
con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e
fissa l'udienza di comparizione davanti a sé. L'ordinanza
è pubblicata per affissione.
I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare
opposizione con atto notificato al curatore e al fallito,
costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza, a pena
di decadenza rilevabile d'ufficio. L'atto di opposizione deve
contenerne i motivi. Possono intervenire gli altri creditori,
costituendosi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice
sente le parti costituite, il presidente del comitato dei
creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli articoli
183 e seguenti del codice di procedura civile.
Cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art. 189 del codice
di procedura civile il curatore deposita in cancelleria una
relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione
può presentare il presidente del comitato dei creditori.".
2. All'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La sentenza che omologa o respinge il concordato è
notificata al fallito ed agli opponenti su richiesta del cancelliere
ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.".
3. All'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
al quinto comma le parole: "un istituto di credito designato"
sono sostituite dalle seguenti: "una banca designata".
4. All'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato
possono appellare gli opponenti e il fallito entro trenta
giorni dalla notificazione fatta a norma dell'articolo 130".
5. All'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La sentenza d'appello è notificata al fallito
ed agli opponenti su richiesta del cancelliere ed è
pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.".
Art. 39
1.
Gli articoli 142, 143, 144 e 145 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono abrogati.
Art. 40
1.
All'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo comma è abrogato.
Art. 41
1.
L'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 147. Società con soci a responsabilità
illimitata. - La sentenza che dichiara il fallimento di una
società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile,
anche se irregolare, produce anche il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili.
Il fallimento di tali soci non può essere dichiarato
qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione
nel registro delle imprese dell'atto, dal quale consegue il
venir meno della illimitata responsabilità.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente
responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo
15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società
risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili,
il tribunale, su domanda del curatore, di un creditore, di
un socio fallito, del pubblico ministero ovvero di ufficio,
dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli convocati
a norma dell'articolo 15.
Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione
a norma dell'articolo 18. In caso di rigetto della domanda,
contro il decreto del tribunale l'istante può proporre
reclamo. Alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.".
Art. 42
1.
Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, sono abrogati.
Art. 43
1.
L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 162. Inammissibilità della proposta. - Il
tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore, con
le modalità di cui all'art. 15, dichiara inammissibile
la proposta, con decreto motivato non soggetto a reclamo,
se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo
160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde
alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.
In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento
del debitore.".
Art. 44
1.
All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo
precedente, dopo aver sentito il debitore.".
Art. 45
1.
All'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato
mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato per
la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale
può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più
giornali, da esso indicati..
Art. 46
1.
All'articolo 173 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il tribunale prima di provvedere deve sentire il debitore
con le modalità di cui all'articolo 15.".
2. L'articolo 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"Art. 179. Mancata approvazione del concordato. - Se
nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste
negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce
immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo
162, secondo comma, dopo aver sentito il debitore.".
Art. 47
1.
L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 180. Approvazione del concordato e giudizio di
omologazione. - Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice
delegato, con ordinanza pubblicata per affissione, dichiara
aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione
davanti a sé.
I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare
opposizione con atto notificato al debitore ed al commissario
giudiziale, costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza,
a pena di decadenza rilevabile d'ufficio. L'atto di opposizione
deve contenerne i motivi. Possono intervenire gli altri creditori,
costituendosi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza, previa relazione orale del commissario giudiziale,
il giudice sente le parti costituite e il debitore, anche
se questi non si è costituito; quindi procede a norma
degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile.
Cinque giorni puma dell'udienza di cui all'art. 189 del codice
di procedura civile il commissario giudiziale deposita in
cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo.".
Art. 48
1.
All'articolo 181, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il numero 4) è abrogato.
2. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La sentenza che omologa o respinge il concordato è
notificata al debitore ed agli opponenti su richiesta del
cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo
17. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 130.".
3. All'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato
possono appellare gli opponenti e il debitore entro trenta
giorni dalla notificazione fatta a norma dell'articolo precedente.".
4. All'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La sentenza d'appello è notificata al debitore
ed agli opponenti su richiesta del cancelliere ed è
pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.".
Art. 49
1.
All'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite
dalla legge, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione
controllata con decreto non soggetto a reclamo.".
Art. 50
1.
All'articolo 190 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel temine
di dieci giorni, decorrente per il debitore dalla comunicazione
del provvedimento e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione
nel registro delle imprese. Il tribunale decide in camera
di consiglio con decreto non soggetto a gravame.".
Art. 51
1.
All'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore,
con le modalità di cui all'art. 15, e l'autorità
governativa che ha la vigilanza sull'impresa..
2. All'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il quarto comma è sostituito dai seguenti:
"Contro la sentenza predetta può essere proposta
opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale
che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore,
nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore
dalla data della notificazione fatta su richiesta del cancelliere
e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede,
l'opposizione non può proporsi decorso un anno dalla
pubblicazione della sentenza.".
3. All'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il quinto comma è abrogato.
Art. 52
1.
All'articolo 200 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Dalla stessa data non può essere iniziata o proseguita
alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista ed
ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'articolo
51, né possono acquistarsi diritti di prelazione sui
beni compresi nella liquidazione.".
Art. 53
1.
All'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per il compimento degli atti previsti dall'articolo
35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore
a quindicimila euro. continuazione dell'esercizio dell'impresa
il commissario deve essere autorizzato dall'autorità
predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
Il limite di valore di cui innanzi è annualmente adeguato
con decreto del Ministro della giustizia.".
Art. 54
1.
All'articolo 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il secondo comma è abrogato.
2. L'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi. - I creditori
e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento
dei propri crediti e la restituzione dei loro beni devono
far pervenire domanda al commissario liquidatore, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni
prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 209.
La domanda deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo
93, primo comma, nonché il domicilio a cui dovranno
essere inviate tutte le successive comunicazioni.".
3. All'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento
di liquidazione, il commissario, sentiti l'imprenditore o
gli amministratori della società debitrice, forma l'elenco
dei crediti ammessi o esclusi e delle domande di restituzione
accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale
del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia
con raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i creditori.
Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Il
termine di cui innanzi è prorogabile dall'autorità
di vigilanza, per una sola volta e per periodo massimo pari
al precedente, su motivata istanza del commissario, previo
parere favorevole del comitato di vigilanza.
Le opposizioni, a norma dell'articolo 98, e le impugnazioni,
a norma dell'articolo 100, sono proposte, entro quindici giorni
dalla data di ricezione delle raccomandate inviate dal commissario,
con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni
del secondo comma dell'articolo 93.".
Art. 55
1.
All'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Per gli immobili e gli altri beni iscritti in pubblici
registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente
il prezzo, l'autorità di vigilanza ordina, con decreto,
la cancellazione delle iscrizioni relatore ai diritti di prelazione
e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.".
Art. 56
1.
All'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
"Il commissario liquidatore comunica, mediante raccomandata,
a tutti creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.".
Art. 57
1.
All'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il terzo periodo del secondo comma è sostituito dal
seguente:
"Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati
possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che
vengono comunicate al commissario.".
2. All'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato,
l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli
opponenti possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione.
La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente.".
Art. 58
1.
L'articolo 241 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
abrogato.
Art. 59
1.
Gli articoli 256, 262 e 264 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono abrogati.
Art. 60
1.
L'agente di cambio, fino ad esaurimento del ruolo unico nazionale
previsto dall'articolo 201 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soggetto al
fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 61
1.
Gli articoli 3, primo comma, 4 e 5 della legge 17 luglio 1975,
n. 400, sono abrogati.
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