Norme
 

 

ASSONIME
Associazione tra le società italiane per azioni

Linee guida per la riforma delle procedure concorsuali

5 marzo 2002

E’ particolarmente sentita dal mondo delle imprese l’esigenza di un ripensamento complessivo della normativa in materia di gestione delle crisi. Il sistema concorsuale italiano riflette, infatti, una sfiducia di fondo, nei confronti dell’attività imprenditoriale e dell’assunzione del rischio, non compatibile con il quadro economico attuale; di conseguenza, esso è ingiustificatamente vincolistico, non incentivante per i soggetti coinvolti e deludente sotto il profilo dei risultati, in termini soprattutto di salvaguardia del valori aziendali e soddisfacimento dei creditori.

Un intervento legislativo in materia è, pertanto, non solo opportuno ma urgente; esso non può limitarsi a pochi ritocchi ma deve investire l’impostazione complessiva del sistema. È necessaria l’adozione di una normativa semplice, flessibile, adeguata ai tempi e coerente con l’apertura internazionale del nostro sistema economico. La tutela dei diversi interessi coinvolti nell’attività di impresa deve essere insieme chiara, nell’attribuzione di doveri e diritti, e forte nella loro tutela (vale a dire nelle procedure per farli valere).

Uno dei maggiori limiti della disciplina attuale sta nella sua eccessiva complicazione, dovuta soprattutto a ragioni storiche (sedimentazione sull’impianto originario – antecedente alla Costituzione – dei nuovi valori da questa apportati, evoluzione del sistema economico). È necessaria una ristrutturazione profonda che richiede, anzitutto, una riduzione del numero delle procedure concorsuali a due (o una con due fasi), caratterizzate da scopi differenti:

a) una procedura “di crisi”, mirante a consentire la continuazione dell’esercizio dell’impresa a seguito del suo risanamento, perseguito dallo stesso debitore sulla base di un apposito piano approvato dai creditori;

b) una procedura “di insolvenza” avente carattere liquidatorio, che miri primariamente alla ricollocazione sul mercato del patrimonio aziendale e al soddisfacimento dei creditori; tale procedura dovrebbe evitare l’immediato blocco dell’attività, consentendone la prosecuzione per un periodo di osservazione diretto esclusivamente a definire la soluzione che promette un maggiore rimborso ai creditori. Il periodo di osservazione potrebbe essere omesso quando l’impresa abbia già esperito inutilmente la procedura di crisi. Nella procedura di insolvenza non dovrebbe esservi spazio per piani di risanamento ma solo per offerte dirette alla miglior valorizzazione dell’attivo e, eventualmente e in concorrenza con queste, per proposte di concordato da parte del debitore.

L’unica eccezione a tale schema dovrebbe essere rappresentata dalle procedure che necessitano di regole specifiche per l’elevato grado di tecnicismo richiesto (ad esempio le procedure riguardanti imprese bancarie, assicurative e di intermediazione finanziaria), ovviamente previo coordinamento tra disciplina generale e speciale. Non è opportuno prevedere una disciplina speciale per le crisi delle grandi imprese: per esse possono essere dettate norme specifiche anche all’interno delle procedure ordinarie; d’altro canto, gli aspetti positivi dell’attuale procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese possono essere utilmente recuperati nella definizione del sistema generale.

Data la cesura con l’attuale quadro normativo che la nuova disciplina è destinata a provocare, è necessario predisporre una disciplina che renda la fase transitoria quanto più breve e indolore possibile.

Lo svolgimento di ciascuna procedura deve essere articolato nel minor numero possibile di fasi separate (che rischiano di produrre un notevole allungamento dei tempi) e deve rispondere a criteri di flessibilità, potendosi – qualora il caso concreto lo richieda – evitare l’effettuazione di una o più di esse o abbreviare i termini per alcuni adempimenti. Parimenti, è opportuna la previsione di riti semplificati per la soluzione delle controversie originate dalla procedura.

È opportuno prevedere, per ciascuna procedura, possibili sbocchi contrattuali: la possibilità di chiusura pattizia consente, non di rado, di evitare spese e ritardi, con riflessi positivi immediati sulla possibilità di ricollocare sul mercato l’impresa (o suoi componenti, qualora si proceda alla liquidazione della stessa) e sui ritorni finanziari per i creditori. L’autorità giudiziaria dovrebbe tendenzialmente assumere il ruolo di garante della corretta attuazione degli impegni assunti dalle parti, che devono essere lasciate libere di stabilire da sé, nell’ambito di procedure prestabilite, modi e tempi di rientro dalla crisi o di soluzione dell’insolvenza.

È essenziale semplificare il presupposto oggettivo dell’apertura delle due procedure, che va ricondotto – per entrambe – all’insolvenza, attuale o imminente. La tradizionale distinzione tra “insolvenza” e “temporanea incapacità di adempiere” – propria dell’attuale legge fallimentare – ha dato prova di essere evanescente all’atto pratico e va abbandonata.

È opportuna una puntuale definizione del presupposto soggettivo delle procedure, che non dovrebbero applicarsi al piccolo imprenditore (da individuare secondo parametri oggettivi e di facile applicazione) e dovrebbero invece trovare applicazione con riferimento agli enti pubblici se esercenti attività commerciale. Un profilo di particolare importanza, a tale proposito, è l’esigenza di non allargare oltre misura il novero dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali (particolarmente per quella “di crisi”), sia per evitare di sovraccaricare i tribunali, sia perché le ristrutturazioni comportano costi fissi che rendono conveniente l’avvio di una procedura non liquidatoria solo sopra una certa soglia dimensionale.

L’efficacia delle procedure concorsuali può essere meglio garantita valorizzando l’autonomia privata. In tal senso, è auspicabile non solo che nella procedura di crisi sia ammissibile qualsiasi piano di ristrutturazione delle passività, rimettendo alla negoziazione tra le parti la sua approvazione, ma altresì che sia chiaramente riconosciuta la legittimità della soluzione convenzionale della crisi, attuata con accordi tra imprenditore e creditori. Il riconoscimento non deve, ovviamente, tradursi in una regolazione puntuale ex lege degli accordi privati che devono, invece, restare affidati alle autonome determinazioni delle parti interessate ma va piuttosto inteso come favor generale per la composizione della crisi all’interno del mercato. L’efficacia del sistema può essere accresciuta evitando l’eccessiva giurisdizionalizzazione delle procedure concorsuali e conferendo maggiori compiti e responsabilità ai soggetti privati per ogni aspetto gestionale. Allo stesso tempo deve essere incentivata la partecipazione attiva delle parti interessate: va dunque favorita la partecipazione sia del debitore sia dei creditori, che hanno gli strumenti per condurre ad esito le procedure nel migliore dei modi.

È poi essenziale che le procedure concorsuali separino in modo netto il destino dell’imprenditore e dei debiti dalla sorte dell’attivo dell’impresa: la continuazione dell’esercizio dell’attività deve quindi dipendere dalla convenienza per i creditori e non dalla finalità non liquidatoria della procedura o dal comportamento passato dell’imprenditore.

La nuova disciplina deve, infine, superare l’ormai obsoleta concezione afflittiva delle procedure: in un’ottica moderna, infatti, la sottoposizione a procedure concorsuali va considerata come una possibilità (funesta ma fisiologica, ove non vi sia dolo) dell’attività di impresa e non come una sanzione.

§ 1. Regole generali

Questioni
Proposte

1
Soggetti ammessi alle procedure
Soggetti privati che esercitano attività commerciale o agricola, nonché enti pubblici che esercitano in modo prevalente attività economica anche senza scopo di lucro.

Imprese cessate (cancellate dal registro delle imprese) da non oltre 6 mesi prima della presentazione della domanda (indipendentemente dalla dichiarazione giudiziaria)

2
Soggetti esclusi
Piccole imprese (non lo sono: società di capitali, cooperative ed enti pubblici), che negli ultimi due esercizi non abbiano superato i seguenti parametri:

a) ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori ad €…;

b) dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiore a n . …;

c) esposizione debitoria non inferiore ad € …

3
Tipi di procedure
Due procedure concorsuali giudiziarie; riconoscimento degli accordi di risanamento e mantenimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa per banche, compagnie di assicurazione e imprese di investimento in valori mobiliari (vanno comunque applicate, in quanto compatibili, le nuove regole)

4
Finalità
Assicurare il soddisfacimento dei creditori mediante la valorizzazione del patrimonio del debitore e la salvaguardia, anche tramite la ricollocazione nel mercato concorrenziale, delle risorse produttive, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di difesa dei soggetti interessati, nonché secondo criteri di economicità

5
Giurisdizione e competenza
Qualora l’impresa svolga la propria attività in più Stati, giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana.

Quando in Italia sia situato il centro degli interessi principali della stessa impresa, apposita sezione del Tribunale nel cui circondario si trova la sede principale dell’impresa, sia per le controversie che derivano dagli accordi di risanamento o dalle procedure concorsuali, sia per quelle nelle quali l’impresa assoggettata a procedura concorsuale è convenuta in giudizio

6
Pubblicità degli atti
Adempimenti pubblicitari: pubblicazione per estratto nel registro delle imprese e sul sito Internet del Tribunale

comunicazioni: con ogni mezzo che consenta l’attestazione del ricevimento

7
Incarichi
Pubblicità e trasparenza dell’affidamento di incarichi: pubblicazione sul sito Internet del Tribunale; compensi determinati anticipatamente per l’intero incarico.

Obbligo di assicurazione per tutti i professionisti incaricati, sia dall’Autorità giudiziaria sia dalle imprese


§ 2. Prevenzione delle crisi di impresa

Questioni
Proposte

1
Perdite del capitale
Nelle società di capitali, in caso di perdite oltre un terzo del capitale e che portino il capitale al di sotto del limite legale, obbligo degli amministratori di sottoporre all’assemblea un piano industriale e finanziario, salvo che si preferisca la liquidazione immediata della società

2
Irregolarità degli amministratori
Nelle società di capitali, in caso di mancato deposito dei bilanci, anche se non approvati dall’assemblea, nel registro delle imprese per almeno 3 esercizi, il presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei sindaci o di un creditore sociale, può nominare un curatore speciale per predisporre i bilanci e proporre all’assemblea gli opportuni provvedimenti


§ 3. Accordi di risanamento

Questioni
Proposte

1
Oggetto
Accordi conclusi con i creditori al fine di superare, in modo durevole, una situazione di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tale da determinare pericolo di insolvenza

2
Requisiti
L’accordo – che è vincolante per tutti i creditori – deve essere raggiunto dall’imprenditore con creditori rappresentanti i 2/3 dell’esposizione debitoria

3
Scopo
Valorizzare il ruolo dell’autonomia privata nella soluzione delle crisi d’impresa, agevolando soluzioni con il consenso delle categorie interessate e lasciando la gestione nelle mani dell’imprenditore

4
Adempimenti
Non omologazione dell’accordo ma semplice deposito nel registro delle imprese

E’ richiesta situazione patrimoniale di riferimento con relazione di un esperto, avente ad oggetto la correttezza dei dati contabili posti alla base degli accordi stessi e la loro fattibilità, cioè l’attitudine a consentire al debitore di superare durevolmente lo stato di crisi.

5
Esperto
Nominato dall’imprenditore tra … ; fissare regole di incompatibilità.

E’ inutile la consulenza tecnica di ufficio: è l’imprenditore, con la attestazione dell’esperto, a “garantire” il suo piano

All’esperto si applica l’art. 64 cod. proc. civ., oltre alla sua responsabilità civile

6
Piano imprenditoriale
Il piano può essere modificato nel corso del suo svolgimento, con l’approvazione dei creditori nelle percentuali di cui al punto 2

7
Durata
Obbligo di indicare nel piano la sua durata;

Cessazione anche prima del termine, qualora siano compiuti atti contrastanti con il piano, ovvero emergano rilevanti difformità della situazione patrimoniale

8
Gestione
La gestione rimane all’imprenditore.

Sono consentite anche operazioni di carattere straordinario (fusione, scissione, cessione di rami aziendali), purché previste nel piano imprenditoriale.

Relazione semestrale sulla gestione, attestata dall’esperto e depositata nel registro delle imprese

9
Effetti
Decorrenza degli effetti dal deposito del piano nel registro delle imprese;

Sospensione delle azioni esecutive e cautelari; inefficacia di atti dispositivi, se contrastanti con quanto previsto nel piano imprenditoriale.

Continuazione dei contratti in corso, in quanto compatibili con il piano.

Salvezza degli effetti degli atti compiuti in esecuzione degli accordi, con esclusione di azioni revocatorie, anche se il piano fallisce e l’impresa è assoggettata alla liquidazione giudiziaria

10
Aspetti fiscali
Prevedere la deducibilità delle perdite su crediti;

Regole specifiche per valutazione delle partecipazioni acquisite nel quadro di tali accordi;

Regole di deducibilità degli accantonamenti a fronte di garanzie prestate a favore del debitore


§ 4. Procedura di crisi

Questioni
Proposte

1
Iniziativa
Istanza dei soggetti indicati al § 1.1

2
Presupposti
Squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tale da determinare pericolo di insolvenza; temporanea difficoltà di adempiere o stato di insolvenza;

3
Proposta
Piano – attestato da un esperto (come § 3.5) – di ristrutturazione delle passività e di risanamento dell’impresa;

La ristrutturazione può riguardare: dilazione, rateazione, tasso di interessi, pagamento in percentuale, novazione (attribuzione ai creditori o alcuni di essi di azioni o quote, obbligazioni); non sono richieste percentuali minime ed il pagamento in percentuale può riguardare anche i creditori privilegiati;

Obbligo di parità di trattamento nell’ambito di ogni categoria (salvo consenso degli interessati);

Il risanamento, con indicazione dei mezzi finanziari e dei tempi per realizzarlo, può investire tutta o parte dell’azienda e realizzarsi anche attraverso operazioni societarie;

Obbligo di indicare gli obiettivi occupazionali;

Situazione patrimoniale aggiornata, con elenco dei creditori

4
Finalità
Continuazione dell’esercizio dell’impresa e migliore soddisfazione dei creditori

5
Apertura della procedura
Decreto del Tribunale, che nomina il Giudice Delegato (G.D.) ed il Fiduciario e, su richiesta di singoli creditori, le classi dei creditori.

L’imprenditore entro 30 giorni dal deposito della proposta ne da avviso a tutti i creditori, indicando i termini essenziali della proposta.

Diritto dei creditori ad ottenere informazioni sullo stato dell’impresa e sul piano

6
Disposizioni processuali
Per dichiarazione di apertura e svolgimento della procedura, regole processuali dei procedimenti in camera di consiglio; Per altre cause (compreso l’accertamento dei crediti), regole processuali relative alla materia controversa ed al tipo di procedimento, con termini a comparire ed altri termini ridotti a metà;

Con la dichiarazione di apertura della procedura devono essere fissati termini perentori per tutti gli adempimenti, per il deposito dei provvedimenti e per la durata della procedura

G.D. non può istruire, né partecipare al Collegio che decide le cause;

Impugnazioni: per i provvedimenti del G.D., davanti al Tribunale e poi, se decisori, in Cassazione; per decreti e sentenze del Tribunale, davanti alla Corte d’Appello ed in Cassazione

7
Organi
Tribunale, Giudice Delegato, Fiduciario; quest’ultimo, che è proposto dai creditori, costituisce un ausiliario del Giudice e può richiedere al G.D. provvedimenti cautelari

Il G.D., su istanza dell’imprenditore o del Fiduciario, può disporre lo scioglimento da contratti in corso

8
Approvazione del piano
Entro … giorni dalla presentazione della domanda i creditori esprimono la loro determinazione con dichiarazione depositata in Cancelleria o inviata al Fiduciario;

I creditori privilegiati hanno il diritto di voto (o, se si preferisce, di veto) solo nel caso in cui non sia previsto il loro pagamento in misura integrale

La proposta è approvata se non si oppongono creditori rappresentanti la maggioranza di ciascuna categoria di crediti; se il piano prevede percentuali o termini di pagamento difformi tra le varie categorie, deve essere approvato espressamente dalla maggioranza della categoria svantaggiata;

Sentenza di omologazione o decreto di rigetto della domanda, senza alcuna valutazione di merito o di opportunità; l’imprenditore, in caso di rigetto, può presentare una nuova istanza (entro 10 giorni e purché non siano trascorsi più di 90 giorni dalla presentazione della prima proposta)

9
Durata
Durata della procedura secondo il piano di ristrutturazione.

Cessazione anticipata della procedura, come nel § 3.6, con passaggio alla procedura di liquidazione giudiziaria

10
Effetti
Come nel § 3.8; decorrenza dal deposito della domanda nella Cancelleria del Tribunale;

Equiparazione ai creditori chirografari dei privilegiati che hanno iscritto ipoteca nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda

Nessuno spossessamento dell’imprenditore

11
Gestione dell’impresa
La gestione rimane all’imprenditore; per le operazioni straordinarie occorre dare preventiva comunicazione al Fiduciario, che può chiedere al G.D. di inibire l’operazione;

Contabilità separata per la gestione aziendale durante la procedura

Relazione semestrale, come § 3.7

12
Aspetti fiscali e previdenziali
Obbligo degli uffici tributari e degli enti previdenziali di determinare entro un termine breve, e con criteri forfettari che tengono conto delle finalità di cui al punto 3, e in via definitiva gli oneri fiscali e previdenziali;

Dilazione automatica di tali oneri (con i soli interessi legali, nonché riduzione delle sanzioni), a condizione che la procedura sia richiesta dall’imprenditore prima che i creditori chiedano la procedura di liquidazione

13
Chiusura
Al termine della durata o – su istanza dell’imprenditore – anche prima, decreto di chiusura, che attesti l’adempimento del piano, con conseguente liberazione dell’impresa per ogni obbligazione nei confronti dei creditori;

Consentire all’imprenditore di chiudere, anche prima del completamento del piano, la procedura mediante accordi con i creditori (rinunce, pagamento a stralcio, ulteriori dilazioni)

Nel caso di inosservanza del piano o qualora emergano gravi divergenze rispetto alla situazione patrimoniale, il Tribunale, su istanza del Fiduciario, dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziaria, se ne ricorrono i presupposti

14
Spese
Spese della procedura a carico del debitore


§ 5. Procedura di liquidazione giudiziaria

Questioni
Proposte

1
Iniziativa
Istanza dell’imprenditore (per le società, anche singoli amministratori), dei creditori o del P.M.; se vi è stata la procedura di crisi, istanza del Fiduciario

L’istanza può essere ritirata sino al decreto di ammissione o rigetto

2
Presupposti
Stato di insolvenza

3
Finalità
Liquidazione per pagare i creditori ed allocare le risorse produttive

4
Provvedimenti immediati
Decreto del Presidente del Tribunale, che dispone l’apertura del procedimento, nominando il Giudice Delegato ed ordinando la convocazione dell’imprenditore;

Su istanza del ricorrente ed anche prima dell’audizione dell’imprenditore, provvedimenti provvisori (nomina di un curatore provvisorio, spossessamento dell’imprenditore, sequestro di beni, inibizione di atti);

prevedere la revocabilità di tali provvedimenti

5
Audizione dell’imprenditore
Convocazione obbligatoria in camera di consiglio entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; convocazione facoltativa, in caso di istanza dell’imprenditore, nonché quando la procedura consegue a quella di crisi

Obbligo dell’imprenditore di depositare una situazione patrimoniale aggiornata, con l’elenco dei creditori, nonché di fornire tutte le informazioni patrimoniali e gestionali utili per l’accertamento dell’insolvenza e le prospettive dell’impresa

6
Decisione
Sentenza di rigetto o di accoglimento, impugnabile davanti alla Corte d’appello

La sentenza di accoglimento nomina il curatore e fissa i termini per la comunicazione ai creditori e per il deposito delle istanze, nonché fissa l’adunanza dei creditori entro 60 giorni dalla stessa sentenza

La sentenza è immediatamente esecutiva, ma l’esecutività può essere sospesa per gravi motivi dalla Corte d’appello su istanza dell’appellante

7
Disposizioni processuali
Come § 4.6

8
Estensione ai soci illimitatamente responsabili
Estensione della procedura di liquidazione giudiziaria della società ai soci illimitatamente responsabili esistenti fino a 6 mesi prima della domanda o, in caso di consecuzione di procedura, al momento della domanda di procedura di crisi

9
Insufficienza dell’attivo
Se non risulta un attivo sufficiente per le spese della procedura, la sentenza accerta comunque lo stato di insolvenza, senza disporre l’apertura della procedura (la procedura può essere attivata entro 5 anni dalla prima domanda, su istanza dei creditori, che indichino l’esistenza di beni)

10
Procedura semplificata
In caso di esposizione debitoria non superiore a … € o di creditori in numero non superiora a …

11
Insufficienza di attivo
Se non risulta un attivo sufficiente per le spese della procedura, la sentenza accerta lo stato di insolvenza, ma non dispone l’apertura della procedura (la procedura può essere attivata entro … anni, su istanza di un creditore, che indichi l’esistenza di beni)

12
Spese
In caso di rigetto dell’istanza e di revoca dell’ammissione della procedura, le spese sono a carico del creditore istante; è ammesso il risarcimento del danno a carico del medesimo, solo se l’istanza è presentata con dolo o colpa grave


§ 6. Organi

Questioni
Proposte

1
Tribunale
Dichiara aperta la procedura, nomina il G.D. ed il curatore; autorizza determinati atti …

2
Giudice Delegato
Vigila sul curatore, autorizza il compimento dei seguenti atti …

3
Curatore
Possibilità di sostituzione da parte dell’adunanza dei creditori ovvero, in caso di inadempimenti al suo incarico, da parte del Tribunale, su proposta del Giudice Delegato

Responsabilità del curatore per i debiti assunti per la massa, qualora ne derivi l’impossibilità di ripartire meno del …% ai creditori

Criteri per il compenso del curatore, con un minimo ed un massimo per tutta la procedura

4
Adunanza dei creditori ammessi
Le votazioni avvengono per valore del credito (in caso di contestazioni, per l’importo determinato a questo solo fine dal G.D.

Le votazioni possono essere espresse per posta o secondo modalità telematiche

5
Comitato dei creditori
Organo facoltativo; presente solo se richiesto dalla maggioranza dei creditori ammessi, la quale ne designa anche i componenti


§ 7. Effetti per l’impresa ed i suoi titolari

Questioni
Proposte

1
Capacità
Il titolare o, in caso di società, gli amministratori perdono la capacità di disporre del patrimonio, con conseguente inefficacia – rispetto ai creditori concorsuali – degli atti compiuti;

Mantenimento della capacità di amministrare i beni (salvo che sia diversamente disposto) con obbligo di adottare tutte le misure conservative

Nessuna incapacità civile; il titolare o, in caso di società, gli amministratori devono semplicemente rendersi disponibili per collaborare con gli organi della procedura

2
Responsabilità degli amministratori
Responsabilità per inadempimenti pregiudizievoli, con esonero – salvo il dolo – per scelte imprenditoriali

3
Cause in corso
Sospensione delle cause in corso e riassumibilità dalla parte che ne ha interesse; in caso di mancata riassunzione da parte del curatore o di sua non costituzione nella riassunzione effettuata da un’altra parte, possibilità per l’imprenditore di curare la riassunzione o la costituzione, purché le spese non gravino sulla massa dei creditori

4
Mantenimento dell’imprenditore
Conservazione della casa coniugale fino alla vendita

assegno di mantenimento a carico della massa, con decisione dell’adunanza dei creditori, per la durata della procedura

5
Corrispondenza
Invio automatico al curatore, solo se disposto dal G.D.

6
Situazione patrimoniale
Obbligo del debitore a collaborare con il curatore per predisporre una situazione patrimoniale alla data dell’apertura della procedura;

Obbligo dei professionisti che hanno collaborato con il debitore a fornire al curatore tutti i dati in loro possesso


§ 8. Effetti per i creditori ed i terzi

Questioni
Proposte

1
Azioni esecutive
Divieto di azioni esecutive, salvo che per i crediti di mutuo fondiario quando sia stata già fissata la vendita ad una data non successiva a … mesi dopo la sentenza di accoglimento (in caso di mancata vendita, sospensione dell’azione esecutiva)

2
Sospensione degli interessi
Sospensione per i soli crediti chirografari

3
Scadenza dei crediti
Scadenza di tutti i crediti alla data della sentenza dichiarativa

4
Rivendicazioni
Procedimento semplificato per l’accertamento della proprietà di terzi su beni posseduti dall’imprenditore insolvente

5
Istanza di ammissione
Presentazione da parte dei creditori, con elezione di domicilio, anche “telematico” presso un professionista avente sede in Italia


§ 9. Contratti in corso

Questioni
Proposte

1
Scioglimento
Automatico dei contratti che hanno a base un rapporto fiduciario o sono incompatibili con la procedura di liquidazione giudiziaria

Su istanza del curatore, entro … mesi dall’apertura della procedura, per tutti gli altri contratti, senza risarcimento per lo scioglimento

2
Continuazione
Per i contratti che proseguono (o finché proseguono) le prestazioni successive all’apertura della procedura sono a carico della massa

Il curatore, invece dello scioglimento, può chiedere al G.D. di fissare un termine di durata (se l’altro contraente non accetta tale durata, il contratto si scioglie


§ 10. Prosecuzione dell’attività di impresa

Questioni
Proposte

1
Esercizio provvisorio
Su autorizzazione del Tribunale.

Qualora ammesso con la sentenza o successivamente disposto su istanza del curatore, deve essere presentato un piano di impresa

Mantenimento della gestione in capo all’imprenditore, salvo che sia disposto diversamente dal G.D.;

Prevedere per le operazioni straordinarie la preventiva comunicazione al curatore, che può chiedere al Giudice Delegato di inibire l’operazione;

2
Rapporti di lavoro
Rivedere il sistema della cassa integrazione guadagni

3
Budget
Entro … mesi dall’autorizzazione, il curatore deve presentare il piano d’impresa ed il budget, da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori, se istituito

4
Durata dell’esercizio provvisorio
Non oltre due anni, con cessazione anticipata nei seguenti casi … (ad es., rilevante scostamento dal piano; perdita per almeno due esercizi)

5
Bilancio
Obbligo di rendicontazione periodica sulla gestione, nonché finale al momento della cessazione


§ 11. Conservazione e ricostituzione dell’attivo

Questioni
Proposte

1
Adempimenti
Niente sigilli, salvo esigenze particolari;

Inventario dei beni, con l’ausilio dell’imprenditore

2
Gestione fruttuosa
Obbligo di mettere a frutto tutti i cespiti, fino alla vendita

3
Azione revocatoria
Revocatorie: per atti anormali, con presunzione della frode, compiuti dopo la presentazione della domanda o nell’anno anteriore e per atti normali, senza presunzione della frode, compiuti prima 6 mesi prima della stessa domanda;

Per operazioni ripetute tra le stesse parti, limitazione della revocatoria nella misura dell’importo massimo raggiunto nel periodo sospetto;

Applicazione dell’azione revocatoria ordinaria

Tutela del creditore bancario, come nell’art. 68 legge fall.

Esenzione dalla revocatoria di tutte le operazioni compiute nei mercati regolamentati

4
Inefficacia
Inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti anticipati, come nell’art. 64 legge fall.


§ 12. Accertamento del passivo

Questioni
Proposte

1
Istanza
Comunicazione inviata dal curatore ai creditori, con indicazione del termine per il deposito dell’istanza e l’indirizzo telematico del curatore

Istanza dei creditori da depositare in cancelleria e da comunicare telematicamente al curatore

2
Elenco dei creditori
Elenco dei creditori depositato in cancelleria 10 giorni prima dell’adunanza, con possibilità dei creditori di consultare i relativi documenti

3
Adunanza dei creditori
Esame solo della situazione patrimoniale sulla base della relazione del curatore;

possibilità dei creditori di nominare un altro curatore

4
Ammissione dei crediti
I crediti dichiarati, se non ci sono contestazioni degli altri creditori o del curatore espresse prima o durante l’adunanza;

efficacia endoconcorsuale dell’ammissione

Comunicazione solo ai creditori non ammessi entro 15 giorni dall’adunanza

5
Contestazioni
In caso di contestazione, il creditore deve chiede l’accertamento giudiziale; se il credito è fondato su titolo esecutivo o su sentenza non passata in giudicato, l’onere di promuovere o proseguire il giudizio incombe su chi contesta il credito;

Accertamento in sede ordinaria, con competenza territoriale esclusiva del giudice posto nella sede del Tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziaria

6
Conciliazioni
Per i crediti di lavoro e previdenziali può essere seguita una procedura di conciliazione

7
Istanze tardive
Solo da parte dei creditori che non sono stati avvertiti dal curatore ed a condizione che essi non siano comunque a conoscenza della procedura in corso

Per le istanze tardive, nuova adunanza di tutti i creditori, con avviso telematico a quelli che hanno presentato domanda tempestiva (anche se non ammessi)

8
Crediti a carattere personale
Assegni di mantenimento tra coniugi, da riconoscere solo quelli giudiziari


§ 13. Liquidazione dell’attivo

Questioni
Proposte

1
Tempi e modalità
Alla liquidazione provvede il curatore, salvo che l’adunanza dei creditori decida di sospendere la liquidazione, con le modalità decise dalla stessa adunanza

2
Cessione di crediti
I crediti possono essere ceduti in blocco, anche mediante operazioni di cartolarizzazione

3
Vendita dei beni
Possibilità di affidare incarichi di vendita a professionisti del settore interessato (agenti immobiliari, ecc.)

rivedere i meccanismi d’asta e prevedere il ricorso a sistemi telematici

4
Cessione di azienda
Modellata sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 63)

5
Cessione dei beni ai creditori
Il debitore può proporre all’adunanza dei creditori la cessione di tutti i beni, indicando la percentuale di soddisfazione minima dei loro crediti, ovvero offrire loro una garanzia per il soddisfacimento in una determinata percentuale


§ 14. Ripartizione dell’attivo

Questioni
Proposte

1
Prededuzione
Spese della procedura nei limiti del … dell’attivo realizzato (ovvero dell’attivo realizzabile)

2
Privilegi
Equiparazione ai creditori chirografari dei privilegiati, come § 4.10

Riduzione sostanziale dei privilegi

3
Postergazione
Postergazione di taluni crediti, secondo un ordine regressivo: interessi maturati nel corso della procedura, crediti di terzi per garanzie prestate a favore di società del medesimo gruppo, crediti di società facenti parte del medesimo gruppo, crediti dei soci per finanziamenti

4
Piani di riparto
Periodicità tassativa dei piani di riparto ogni … mesi

Il curatore deve presentare i piani periodici anche se non c’è attivo da ripartire (in quest’ultimo caso, indicando le giustificazioni e le prospettive


§ 15. Cessazione della procedura

Questioni
Proposte

1
MODELLATA SULLA DISCIPLINA VIGENTE


§ 16. Procedure concorsuali nei gruppi

Questioni
Proposte

1
Estensione
Estensione della medesima procedura a tutte le società del gruppo, qualora siano in crisi;

Possibilità di una procedura unitaria di crisi

2
Responsabilità
Responsabilità della capogruppo e dei suoi amministratori, in caso di abuso della direzione unitaria

3
Debiti infragruppo
DA COORDINARE CON LA DISCIPLINA SOCIETARIA

4
Operazioni infragruppo
DA COORDINARE CON LA DISCIPLINA SOCIETARIA

5
Operazioni societarie
Ammissibilità di fusioni nel corso della procedura

Ammissibilità delle operazioni strumentali alla dismissione di assets


§ 17. Disciplina transitoria

Questioni
Proposte

1
Abrogazioni
Indicare le leggi e le disposizioni abrogate

2
Entrata in vigore
Prevedere un sufficiente periodo di tempo per adeguare le strutture giudiziarie, nonché organizzare corsi di formazione per magistrati e cancellieri

3
Procedure in corso
Prevedere termini per la chiusura delle procedure pendenti



 

 

 












 

 

 


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