ASSONIME
Associazione tra le società italiane per azioni
Linee
guida per la riforma delle procedure concorsuali
5 marzo 2002
E
particolarmente sentita dal mondo delle imprese lesigenza
di un ripensamento complessivo della normativa in materia
di gestione delle crisi. Il sistema concorsuale italiano riflette,
infatti, una sfiducia di fondo, nei confronti dellattività
imprenditoriale e dellassunzione del rischio, non compatibile
con il quadro economico attuale; di conseguenza, esso è
ingiustificatamente vincolistico, non incentivante per i soggetti
coinvolti e deludente sotto il profilo dei risultati, in termini
soprattutto di salvaguardia del valori aziendali e soddisfacimento
dei creditori.
Un
intervento legislativo in materia è, pertanto, non
solo opportuno ma urgente; esso non può limitarsi a
pochi ritocchi ma deve investire limpostazione complessiva
del sistema. È necessaria ladozione di una normativa
semplice, flessibile, adeguata ai tempi e coerente con lapertura
internazionale del nostro sistema economico. La tutela dei
diversi interessi coinvolti nellattività di impresa
deve essere insieme chiara, nellattribuzione di doveri
e diritti, e forte nella loro tutela (vale a dire nelle procedure
per farli valere).
Uno
dei maggiori limiti della disciplina attuale sta nella sua
eccessiva complicazione, dovuta soprattutto a ragioni storiche
(sedimentazione sullimpianto originario antecedente
alla Costituzione dei nuovi valori da questa apportati,
evoluzione del sistema economico). È necessaria una
ristrutturazione profonda che richiede, anzitutto, una riduzione
del numero delle procedure concorsuali a due (o una con due
fasi), caratterizzate da scopi differenti:
a)
una procedura di crisi, mirante a consentire la
continuazione dellesercizio dellimpresa a seguito
del suo risanamento, perseguito dallo stesso debitore sulla
base di un apposito piano approvato dai creditori;
b)
una procedura di insolvenza avente carattere liquidatorio,
che miri primariamente alla ricollocazione sul mercato del
patrimonio aziendale e al soddisfacimento dei creditori; tale
procedura dovrebbe evitare limmediato blocco dellattività,
consentendone la prosecuzione per un periodo di osservazione
diretto esclusivamente a definire la soluzione che promette
un maggiore rimborso ai creditori. Il periodo di osservazione
potrebbe essere omesso quando limpresa abbia già
esperito inutilmente la procedura di crisi. Nella procedura
di insolvenza non dovrebbe esservi spazio per piani di risanamento
ma solo per offerte dirette alla miglior valorizzazione dellattivo
e, eventualmente e in concorrenza con queste, per proposte
di concordato da parte del debitore.
Lunica
eccezione a tale schema dovrebbe essere rappresentata dalle
procedure che necessitano di regole specifiche per lelevato
grado di tecnicismo richiesto (ad esempio le procedure riguardanti
imprese bancarie, assicurative e di intermediazione finanziaria),
ovviamente previo coordinamento tra disciplina generale e
speciale. Non è opportuno prevedere una disciplina
speciale per le crisi delle grandi imprese: per esse possono
essere dettate norme specifiche anche allinterno delle
procedure ordinarie; daltro canto, gli aspetti positivi
dellattuale procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese possono essere utilmente recuperati nella
definizione del sistema generale.
Data
la cesura con lattuale quadro normativo che la nuova
disciplina è destinata a provocare, è necessario
predisporre una disciplina che renda la fase transitoria quanto
più breve e indolore possibile.
Lo
svolgimento di ciascuna procedura deve essere articolato nel
minor numero possibile di fasi separate (che rischiano di
produrre un notevole allungamento dei tempi) e deve rispondere
a criteri di flessibilità, potendosi qualora
il caso concreto lo richieda evitare leffettuazione
di una o più di esse o abbreviare i termini per alcuni
adempimenti. Parimenti, è opportuna la previsione di
riti semplificati per la soluzione delle controversie originate
dalla procedura.
È
opportuno prevedere, per ciascuna procedura, possibili sbocchi
contrattuali: la possibilità di chiusura pattizia consente,
non di rado, di evitare spese e ritardi, con riflessi positivi
immediati sulla possibilità di ricollocare sul mercato
limpresa (o suoi componenti, qualora si proceda alla
liquidazione della stessa) e sui ritorni finanziari per i
creditori. Lautorità giudiziaria dovrebbe tendenzialmente
assumere il ruolo di garante della corretta attuazione degli
impegni assunti dalle parti, che devono essere lasciate libere
di stabilire da sé, nellambito di procedure prestabilite,
modi e tempi di rientro dalla crisi o di soluzione dellinsolvenza.
È
essenziale semplificare il presupposto oggettivo dellapertura
delle due procedure, che va ricondotto per entrambe
allinsolvenza, attuale o imminente. La tradizionale
distinzione tra insolvenza e temporanea
incapacità di adempiere propria dellattuale
legge fallimentare ha dato prova di essere evanescente
allatto pratico e va abbandonata.
È
opportuna una puntuale definizione del presupposto soggettivo
delle procedure, che non dovrebbero applicarsi al piccolo
imprenditore (da individuare secondo parametri oggettivi e
di facile applicazione) e dovrebbero invece trovare applicazione
con riferimento agli enti pubblici se esercenti attività
commerciale. Un profilo di particolare importanza, a tale
proposito, è lesigenza di non allargare oltre
misura il novero dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali
(particolarmente per quella di crisi), sia per
evitare di sovraccaricare i tribunali, sia perché le
ristrutturazioni comportano costi fissi che rendono conveniente
lavvio di una procedura non liquidatoria solo sopra
una certa soglia dimensionale.
Lefficacia
delle procedure concorsuali può essere meglio garantita
valorizzando lautonomia privata. In tal senso, è
auspicabile non solo che nella procedura di crisi sia ammissibile
qualsiasi piano di ristrutturazione delle passività,
rimettendo alla negoziazione tra le parti la sua approvazione,
ma altresì che sia chiaramente riconosciuta la legittimità
della soluzione convenzionale della crisi, attuata con accordi
tra imprenditore e creditori. Il riconoscimento non deve,
ovviamente, tradursi in una regolazione puntuale ex lege degli
accordi privati che devono, invece, restare affidati alle
autonome determinazioni delle parti interessate ma va piuttosto
inteso come favor generale per la composizione della crisi
allinterno del mercato. Lefficacia del sistema
può essere accresciuta evitando leccessiva giurisdizionalizzazione
delle procedure concorsuali e conferendo maggiori compiti
e responsabilità ai soggetti privati per ogni aspetto
gestionale. Allo stesso tempo deve essere incentivata la partecipazione
attiva delle parti interessate: va dunque favorita la partecipazione
sia del debitore sia dei creditori, che hanno gli strumenti
per condurre ad esito le procedure nel migliore dei modi.
È
poi essenziale che le procedure concorsuali separino in modo
netto il destino dellimprenditore e dei debiti dalla
sorte dellattivo dellimpresa: la continuazione
dellesercizio dellattività deve quindi
dipendere dalla convenienza per i creditori e non dalla finalità
non liquidatoria della procedura o dal comportamento passato
dellimprenditore.
La
nuova disciplina deve, infine, superare lormai obsoleta
concezione afflittiva delle procedure: in unottica moderna,
infatti, la sottoposizione a procedure concorsuali va considerata
come una possibilità (funesta ma fisiologica, ove non
vi sia dolo) dellattività di impresa e non come
una sanzione.
§
1. Regole generali
Questioni
Proposte
1
Soggetti ammessi alle procedure
Soggetti privati che esercitano attività commerciale
o agricola, nonché enti pubblici che esercitano in
modo prevalente attività economica anche senza scopo
di lucro.
Imprese
cessate (cancellate dal registro delle imprese) da non oltre
6 mesi prima della presentazione della domanda (indipendentemente
dalla dichiarazione giudiziaria)
2
Soggetti esclusi
Piccole imprese (non lo sono: società di capitali,
cooperative ed enti pubblici), che negli ultimi due esercizi
non abbiano superato i seguenti parametri:
a)
ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori ad
€
;
b)
dipendenti occupati in media durante lesercizio non
superiore a n .
;
c)
esposizione debitoria non inferiore ad €
3
Tipi di procedure
Due procedure concorsuali giudiziarie; riconoscimento degli
accordi di risanamento e mantenimento della procedura di liquidazione
coatta amministrativa per banche, compagnie di assicurazione
e imprese di investimento in valori mobiliari (vanno comunque
applicate, in quanto compatibili, le nuove regole)
4
Finalità
Assicurare il soddisfacimento dei creditori mediante la valorizzazione
del patrimonio del debitore e la salvaguardia, anche tramite
la ricollocazione nel mercato concorrenziale, delle risorse
produttive, nel rispetto dei princìpi di concorrenza
e di difesa dei soggetti interessati, nonché secondo
criteri di economicità
5
Giurisdizione e competenza
Qualora limpresa svolga la propria attività in
più Stati, giurisdizione dellAutorità
giudiziaria italiana.
Quando
in Italia sia situato il centro degli interessi principali
della stessa impresa, apposita sezione del Tribunale nel cui
circondario si trova la sede principale dellimpresa,
sia per le controversie che derivano dagli accordi di risanamento
o dalle procedure concorsuali, sia per quelle nelle quali
limpresa assoggettata a procedura concorsuale è
convenuta in giudizio
6
Pubblicità degli atti
Adempimenti pubblicitari: pubblicazione per estratto nel registro
delle imprese e sul sito Internet del Tribunale
comunicazioni:
con ogni mezzo che consenta lattestazione del ricevimento
7
Incarichi
Pubblicità e trasparenza dellaffidamento di incarichi:
pubblicazione sul sito Internet del Tribunale; compensi determinati
anticipatamente per lintero incarico.
Obbligo
di assicurazione per tutti i professionisti incaricati, sia
dallAutorità giudiziaria sia dalle imprese
§ 2. Prevenzione delle crisi di impresa
Questioni
Proposte
1
Perdite del capitale
Nelle società di capitali, in caso di perdite oltre
un terzo del capitale e che portino il capitale al di sotto
del limite legale, obbligo degli amministratori di sottoporre
allassemblea un piano industriale e finanziario, salvo
che si preferisca la liquidazione immediata della società
2
Irregolarità degli amministratori
Nelle società di capitali, in caso di mancato deposito
dei bilanci, anche se non approvati dallassemblea, nel
registro delle imprese per almeno 3 esercizi, il presidente
del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei sindaci
o di un creditore sociale, può nominare un curatore
speciale per predisporre i bilanci e proporre allassemblea
gli opportuni provvedimenti
§ 3. Accordi di risanamento
Questioni
Proposte
1
Oggetto
Accordi conclusi con i creditori al fine di superare, in modo
durevole, una situazione di squilibrio patrimoniale, economico
o finanziario, tale da determinare pericolo di insolvenza
2
Requisiti
Laccordo che è vincolante per tutti i
creditori deve essere raggiunto dallimprenditore
con creditori rappresentanti i 2/3 dellesposizione debitoria
3
Scopo
Valorizzare il ruolo dellautonomia privata nella soluzione
delle crisi dimpresa, agevolando soluzioni con il consenso
delle categorie interessate e lasciando la gestione nelle
mani dellimprenditore
4
Adempimenti
Non omologazione dellaccordo ma semplice deposito nel
registro delle imprese
E
richiesta situazione patrimoniale di riferimento con relazione
di un esperto, avente ad oggetto la correttezza dei dati contabili
posti alla base degli accordi stessi e la loro fattibilità,
cioè lattitudine a consentire al debitore di
superare durevolmente lo stato di crisi.
5
Esperto
Nominato dallimprenditore tra
; fissare regole
di incompatibilità.
E
inutile la consulenza tecnica di ufficio: è limprenditore,
con la attestazione dellesperto, a garantire
il suo piano
Allesperto
si applica lart. 64 cod. proc. civ., oltre alla sua
responsabilità civile
6
Piano imprenditoriale
Il piano può essere modificato nel corso del suo svolgimento,
con lapprovazione dei creditori nelle percentuali di
cui al punto 2
7
Durata
Obbligo di indicare nel piano la sua durata;
Cessazione
anche prima del termine, qualora siano compiuti atti contrastanti
con il piano, ovvero emergano rilevanti difformità
della situazione patrimoniale
8
Gestione
La gestione rimane allimprenditore.
Sono
consentite anche operazioni di carattere straordinario (fusione,
scissione, cessione di rami aziendali), purché previste
nel piano imprenditoriale.
Relazione
semestrale sulla gestione, attestata dallesperto e depositata
nel registro delle imprese
9
Effetti
Decorrenza degli effetti dal deposito del piano nel registro
delle imprese;
Sospensione
delle azioni esecutive e cautelari; inefficacia di atti dispositivi,
se contrastanti con quanto previsto nel piano imprenditoriale.
Continuazione
dei contratti in corso, in quanto compatibili con il piano.
Salvezza
degli effetti degli atti compiuti in esecuzione degli accordi,
con esclusione di azioni revocatorie, anche se il piano fallisce
e limpresa è assoggettata alla liquidazione giudiziaria
10
Aspetti fiscali
Prevedere la deducibilità delle perdite su crediti;
Regole
specifiche per valutazione delle partecipazioni acquisite
nel quadro di tali accordi;
Regole
di deducibilità degli accantonamenti a fronte di garanzie
prestate a favore del debitore
§ 4. Procedura di crisi
Questioni
Proposte
1
Iniziativa
Istanza dei soggetti indicati al § 1.1
2
Presupposti
Squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tale da
determinare pericolo di insolvenza; temporanea difficoltà
di adempiere o stato di insolvenza;
3
Proposta
Piano attestato da un esperto (come § 3.5)
di ristrutturazione delle passività e di risanamento
dellimpresa;
La
ristrutturazione può riguardare: dilazione, rateazione,
tasso di interessi, pagamento in percentuale, novazione (attribuzione
ai creditori o alcuni di essi di azioni o quote, obbligazioni);
non sono richieste percentuali minime ed il pagamento in percentuale
può riguardare anche i creditori privilegiati;
Obbligo
di parità di trattamento nellambito di ogni categoria
(salvo consenso degli interessati);
Il
risanamento, con indicazione dei mezzi finanziari e dei tempi
per realizzarlo, può investire tutta o parte dellazienda
e realizzarsi anche attraverso operazioni societarie;
Obbligo
di indicare gli obiettivi occupazionali;
Situazione
patrimoniale aggiornata, con elenco dei creditori
4
Finalità
Continuazione dellesercizio dellimpresa e migliore
soddisfazione dei creditori
5
Apertura della procedura
Decreto del Tribunale, che nomina il Giudice Delegato (G.D.)
ed il Fiduciario e, su richiesta di singoli creditori, le
classi dei creditori.
Limprenditore
entro 30 giorni dal deposito della proposta ne da avviso a
tutti i creditori, indicando i termini essenziali della proposta.
Diritto
dei creditori ad ottenere informazioni sullo stato dellimpresa
e sul piano
6
Disposizioni processuali
Per dichiarazione di apertura e svolgimento della procedura,
regole processuali dei procedimenti in camera di consiglio;
Per altre cause (compreso laccertamento dei crediti),
regole processuali relative alla materia controversa ed al
tipo di procedimento, con termini a comparire ed altri termini
ridotti a metà;
Con
la dichiarazione di apertura della procedura devono essere
fissati termini perentori per tutti gli adempimenti, per il
deposito dei provvedimenti e per la durata della procedura
G.D.
non può istruire, né partecipare al Collegio
che decide le cause;
Impugnazioni:
per i provvedimenti del G.D., davanti al Tribunale e poi,
se decisori, in Cassazione; per decreti e sentenze del Tribunale,
davanti alla Corte dAppello ed in Cassazione
7
Organi
Tribunale, Giudice Delegato, Fiduciario; questultimo,
che è proposto dai creditori, costituisce un ausiliario
del Giudice e può richiedere al G.D. provvedimenti
cautelari
Il
G.D., su istanza dellimprenditore o del Fiduciario,
può disporre lo scioglimento da contratti in corso
8
Approvazione del piano
Entro
giorni dalla presentazione della domanda i creditori
esprimono la loro determinazione con dichiarazione depositata
in Cancelleria o inviata al Fiduciario;
I
creditori privilegiati hanno il diritto di voto (o, se si
preferisce, di veto) solo nel caso in cui non sia previsto
il loro pagamento in misura integrale
La
proposta è approvata se non si oppongono creditori
rappresentanti la maggioranza di ciascuna categoria di crediti;
se il piano prevede percentuali o termini di pagamento difformi
tra le varie categorie, deve essere approvato espressamente
dalla maggioranza della categoria svantaggiata;
Sentenza
di omologazione o decreto di rigetto della domanda, senza
alcuna valutazione di merito o di opportunità; limprenditore,
in caso di rigetto, può presentare una nuova istanza
(entro 10 giorni e purché non siano trascorsi più
di 90 giorni dalla presentazione della prima proposta)
9
Durata
Durata della procedura secondo il piano di ristrutturazione.
Cessazione
anticipata della procedura, come nel § 3.6, con passaggio
alla procedura di liquidazione giudiziaria
10
Effetti
Come nel § 3.8; decorrenza dal deposito della domanda
nella Cancelleria del Tribunale;
Equiparazione
ai creditori chirografari dei privilegiati che hanno iscritto
ipoteca nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda
Nessuno
spossessamento dellimprenditore
11
Gestione dellimpresa
La gestione rimane allimprenditore; per le operazioni
straordinarie occorre dare preventiva comunicazione al Fiduciario,
che può chiedere al G.D. di inibire loperazione;
Contabilità
separata per la gestione aziendale durante la procedura
Relazione
semestrale, come § 3.7
12
Aspetti fiscali e previdenziali
Obbligo degli uffici tributari e degli enti previdenziali
di determinare entro un termine breve, e con criteri forfettari
che tengono conto delle finalità di cui al punto 3,
e in via definitiva gli oneri fiscali e previdenziali;
Dilazione
automatica di tali oneri (con i soli interessi legali, nonché
riduzione delle sanzioni), a condizione che la procedura sia
richiesta dallimprenditore prima che i creditori chiedano
la procedura di liquidazione
13
Chiusura
Al termine della durata o su istanza dellimprenditore
anche prima, decreto di chiusura, che attesti ladempimento
del piano, con conseguente liberazione dellimpresa per
ogni obbligazione nei confronti dei creditori;
Consentire
allimprenditore di chiudere, anche prima del completamento
del piano, la procedura mediante accordi con i creditori (rinunce,
pagamento a stralcio, ulteriori dilazioni)
Nel
caso di inosservanza del piano o qualora emergano gravi divergenze
rispetto alla situazione patrimoniale, il Tribunale, su istanza
del Fiduciario, dichiara aperta la procedura di liquidazione
giudiziaria, se ne ricorrono i presupposti
14
Spese
Spese della procedura a carico del debitore
§ 5. Procedura di liquidazione giudiziaria
Questioni
Proposte
1
Iniziativa
Istanza dellimprenditore (per le società, anche
singoli amministratori), dei creditori o del P.M.; se vi è
stata la procedura di crisi, istanza del Fiduciario
Listanza
può essere ritirata sino al decreto di ammissione o
rigetto
2
Presupposti
Stato di insolvenza
3
Finalità
Liquidazione per pagare i creditori ed allocare le risorse
produttive
4
Provvedimenti immediati
Decreto del Presidente del Tribunale, che dispone lapertura
del procedimento, nominando il Giudice Delegato ed ordinando
la convocazione dellimprenditore;
Su
istanza del ricorrente ed anche prima dellaudizione
dellimprenditore, provvedimenti provvisori (nomina di
un curatore provvisorio, spossessamento dellimprenditore,
sequestro di beni, inibizione di atti);
prevedere
la revocabilità di tali provvedimenti
5
Audizione dellimprenditore
Convocazione obbligatoria in camera di consiglio entro 30
giorni dalla presentazione del ricorso; convocazione facoltativa,
in caso di istanza dellimprenditore, nonché quando
la procedura consegue a quella di crisi
Obbligo
dellimprenditore di depositare una situazione patrimoniale
aggiornata, con lelenco dei creditori, nonché
di fornire tutte le informazioni patrimoniali e gestionali
utili per laccertamento dellinsolvenza e le prospettive
dellimpresa
6
Decisione
Sentenza di rigetto o di accoglimento, impugnabile davanti
alla Corte dappello
La
sentenza di accoglimento nomina il curatore e fissa i termini
per la comunicazione ai creditori e per il deposito delle
istanze, nonché fissa ladunanza dei creditori
entro 60 giorni dalla stessa sentenza
La
sentenza è immediatamente esecutiva, ma lesecutività
può essere sospesa per gravi motivi dalla Corte dappello
su istanza dellappellante
7
Disposizioni processuali
Come § 4.6
8
Estensione ai soci illimitatamente responsabili
Estensione della procedura di liquidazione giudiziaria della
società ai soci illimitatamente responsabili esistenti
fino a 6 mesi prima della domanda o, in caso di consecuzione
di procedura, al momento della domanda di procedura di crisi
9
Insufficienza dellattivo
Se non risulta un attivo sufficiente per le spese della procedura,
la sentenza accerta comunque lo stato di insolvenza, senza
disporre lapertura della procedura (la procedura può
essere attivata entro 5 anni dalla prima domanda, su istanza
dei creditori, che indichino lesistenza di beni)
10
Procedura semplificata
In caso di esposizione debitoria non superiore a
€
o di creditori in numero non superiora a
11
Insufficienza di attivo
Se non risulta un attivo sufficiente per le spese della procedura,
la sentenza accerta lo stato di insolvenza, ma non dispone
lapertura della procedura (la procedura può essere
attivata entro
anni, su istanza di un creditore, che
indichi lesistenza di beni)
12
Spese
In caso di rigetto dellistanza e di revoca dellammissione
della procedura, le spese sono a carico del creditore istante;
è ammesso il risarcimento del danno a carico del medesimo,
solo se listanza è presentata con dolo o colpa
grave
§ 6. Organi
Questioni
Proposte
1
Tribunale
Dichiara aperta la procedura, nomina il G.D. ed il curatore;
autorizza determinati atti
2
Giudice Delegato
Vigila sul curatore, autorizza il compimento dei seguenti
atti
3
Curatore
Possibilità di sostituzione da parte delladunanza
dei creditori ovvero, in caso di inadempimenti al suo incarico,
da parte del Tribunale, su proposta del Giudice Delegato
Responsabilità
del curatore per i debiti assunti per la massa, qualora ne
derivi limpossibilità di ripartire meno del
%
ai creditori
Criteri
per il compenso del curatore, con un minimo ed un massimo
per tutta la procedura
4
Adunanza dei creditori ammessi
Le votazioni avvengono per valore del credito (in caso di
contestazioni, per limporto determinato a questo solo
fine dal G.D.
Le
votazioni possono essere espresse per posta o secondo modalità
telematiche
5
Comitato dei creditori
Organo facoltativo; presente solo se richiesto dalla maggioranza
dei creditori ammessi, la quale ne designa anche i componenti
§ 7. Effetti per limpresa ed i suoi titolari
Questioni
Proposte
1
Capacità
Il titolare o, in caso di società, gli amministratori
perdono la capacità di disporre del patrimonio, con
conseguente inefficacia rispetto ai creditori concorsuali
degli atti compiuti;
Mantenimento
della capacità di amministrare i beni (salvo che sia
diversamente disposto) con obbligo di adottare tutte le misure
conservative
Nessuna
incapacità civile; il titolare o, in caso di società,
gli amministratori devono semplicemente rendersi disponibili
per collaborare con gli organi della procedura
2
Responsabilità degli amministratori
Responsabilità per inadempimenti pregiudizievoli, con
esonero salvo il dolo per scelte imprenditoriali
3
Cause in corso
Sospensione delle cause in corso e riassumibilità dalla
parte che ne ha interesse; in caso di mancata riassunzione
da parte del curatore o di sua non costituzione nella riassunzione
effettuata da unaltra parte, possibilità per
limprenditore di curare la riassunzione o la costituzione,
purché le spese non gravino sulla massa dei creditori
4
Mantenimento dellimprenditore
Conservazione della casa coniugale fino alla vendita
assegno
di mantenimento a carico della massa, con decisione delladunanza
dei creditori, per la durata della procedura
5
Corrispondenza
Invio automatico al curatore, solo se disposto dal G.D.
6
Situazione patrimoniale
Obbligo del debitore a collaborare con il curatore per predisporre
una situazione patrimoniale alla data dellapertura della
procedura;
Obbligo
dei professionisti che hanno collaborato con il debitore a
fornire al curatore tutti i dati in loro possesso
§ 8. Effetti per i creditori ed i terzi
Questioni
Proposte
1
Azioni esecutive
Divieto di azioni esecutive, salvo che per i crediti di mutuo
fondiario quando sia stata già fissata la vendita ad
una data non successiva a
mesi dopo la sentenza di
accoglimento (in caso di mancata vendita, sospensione dellazione
esecutiva)
2
Sospensione degli interessi
Sospensione per i soli crediti chirografari
3
Scadenza dei crediti
Scadenza di tutti i crediti alla data della sentenza dichiarativa
4
Rivendicazioni
Procedimento semplificato per laccertamento della proprietà
di terzi su beni posseduti dallimprenditore insolvente
5
Istanza di ammissione
Presentazione da parte dei creditori, con elezione di domicilio,
anche telematico presso un professionista avente
sede in Italia
§ 9. Contratti in corso
Questioni
Proposte
1
Scioglimento
Automatico dei contratti che hanno a base un rapporto fiduciario
o sono incompatibili con la procedura di liquidazione giudiziaria
Su
istanza del curatore, entro
mesi dallapertura
della procedura, per tutti gli altri contratti, senza risarcimento
per lo scioglimento
2
Continuazione
Per i contratti che proseguono (o finché proseguono)
le prestazioni successive allapertura della procedura
sono a carico della massa
Il
curatore, invece dello scioglimento, può chiedere al
G.D. di fissare un termine di durata (se laltro contraente
non accetta tale durata, il contratto si scioglie
§ 10. Prosecuzione dellattività di impresa
Questioni
Proposte
1
Esercizio provvisorio
Su autorizzazione del Tribunale.
Qualora
ammesso con la sentenza o successivamente disposto su istanza
del curatore, deve essere presentato un piano di impresa
Mantenimento
della gestione in capo allimprenditore, salvo che sia
disposto diversamente dal G.D.;
Prevedere
per le operazioni straordinarie la preventiva comunicazione
al curatore, che può chiedere al Giudice Delegato di
inibire loperazione;
2
Rapporti di lavoro
Rivedere il sistema della cassa integrazione guadagni
3
Budget
Entro
mesi dallautorizzazione, il curatore deve
presentare il piano dimpresa ed il budget, da sottoporre
allapprovazione del comitato dei creditori, se istituito
4
Durata dellesercizio provvisorio
Non oltre due anni, con cessazione anticipata nei seguenti
casi
(ad es., rilevante scostamento dal piano; perdita
per almeno due esercizi)
5
Bilancio
Obbligo di rendicontazione periodica sulla gestione, nonché
finale al momento della cessazione
§ 11. Conservazione e ricostituzione dellattivo
Questioni
Proposte
1
Adempimenti
Niente sigilli, salvo esigenze particolari;
Inventario
dei beni, con lausilio dellimprenditore
2
Gestione fruttuosa
Obbligo di mettere a frutto tutti i cespiti, fino alla vendita
3
Azione revocatoria
Revocatorie: per atti anormali, con presunzione della frode,
compiuti dopo la presentazione della domanda o nellanno
anteriore e per atti normali, senza presunzione della frode,
compiuti prima 6 mesi prima della stessa domanda;
Per
operazioni ripetute tra le stesse parti, limitazione della
revocatoria nella misura dellimporto massimo raggiunto
nel periodo sospetto;
Applicazione
dellazione revocatoria ordinaria
Tutela
del creditore bancario, come nellart. 68 legge fall.
Esenzione
dalla revocatoria di tutte le operazioni compiute nei mercati
regolamentati
4
Inefficacia
Inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti anticipati,
come nellart. 64 legge fall.
§ 12. Accertamento del passivo
Questioni
Proposte
1
Istanza
Comunicazione inviata dal curatore ai creditori, con indicazione
del termine per il deposito dellistanza e lindirizzo
telematico del curatore
Istanza
dei creditori da depositare in cancelleria e da comunicare
telematicamente al curatore
2
Elenco dei creditori
Elenco dei creditori depositato in cancelleria 10 giorni prima
delladunanza, con possibilità dei creditori di
consultare i relativi documenti
3
Adunanza dei creditori
Esame solo della situazione patrimoniale sulla base della
relazione del curatore;
possibilità
dei creditori di nominare un altro curatore
4
Ammissione dei crediti
I crediti dichiarati, se non ci sono contestazioni degli altri
creditori o del curatore espresse prima o durante ladunanza;
efficacia
endoconcorsuale dellammissione
Comunicazione
solo ai creditori non ammessi entro 15 giorni dalladunanza
5
Contestazioni
In caso di contestazione, il creditore deve chiede laccertamento
giudiziale; se il credito è fondato su titolo esecutivo
o su sentenza non passata in giudicato, lonere di promuovere
o proseguire il giudizio incombe su chi contesta il credito;
Accertamento
in sede ordinaria, con competenza territoriale esclusiva del
giudice posto nella sede del Tribunale che ha dichiarato aperta
la procedura di liquidazione giudiziaria
6
Conciliazioni
Per i crediti di lavoro e previdenziali può essere
seguita una procedura di conciliazione
7
Istanze tardive
Solo da parte dei creditori che non sono stati avvertiti dal
curatore ed a condizione che essi non siano comunque a conoscenza
della procedura in corso
Per
le istanze tardive, nuova adunanza di tutti i creditori, con
avviso telematico a quelli che hanno presentato domanda tempestiva
(anche se non ammessi)
8
Crediti a carattere personale
Assegni di mantenimento tra coniugi, da riconoscere solo quelli
giudiziari
§ 13. Liquidazione dellattivo
Questioni
Proposte
1
Tempi e modalità
Alla liquidazione provvede il curatore, salvo che ladunanza
dei creditori decida di sospendere la liquidazione, con le
modalità decise dalla stessa adunanza
2
Cessione di crediti
I crediti possono essere ceduti in blocco, anche mediante
operazioni di cartolarizzazione
3
Vendita dei beni
Possibilità di affidare incarichi di vendita a professionisti
del settore interessato (agenti immobiliari, ecc.)
rivedere
i meccanismi dasta e prevedere il ricorso a sistemi
telematici
4
Cessione di azienda
Modellata sulla disciplina dellamministrazione straordinaria
(art. 63)
5
Cessione dei beni ai creditori
Il debitore può proporre alladunanza dei creditori
la cessione di tutti i beni, indicando la percentuale di soddisfazione
minima dei loro crediti, ovvero offrire loro una garanzia
per il soddisfacimento in una determinata percentuale
§ 14. Ripartizione dellattivo
Questioni
Proposte
1
Prededuzione
Spese della procedura nei limiti del
dellattivo
realizzato (ovvero dellattivo realizzabile)
2
Privilegi
Equiparazione ai creditori chirografari dei privilegiati,
come § 4.10
Riduzione
sostanziale dei privilegi
3
Postergazione
Postergazione di taluni crediti, secondo un ordine regressivo:
interessi maturati nel corso della procedura, crediti di terzi
per garanzie prestate a favore di società del medesimo
gruppo, crediti di società facenti parte del medesimo
gruppo, crediti dei soci per finanziamenti
4
Piani di riparto
Periodicità tassativa dei piani di riparto ogni
mesi
Il
curatore deve presentare i piani periodici anche se non cè
attivo da ripartire (in questultimo caso, indicando
le giustificazioni e le prospettive
§ 15. Cessazione della procedura
Questioni
Proposte
1
MODELLATA SULLA DISCIPLINA VIGENTE
§ 16. Procedure concorsuali nei gruppi
Questioni
Proposte
1
Estensione
Estensione della medesima procedura a tutte le società
del gruppo, qualora siano in crisi;
Possibilità
di una procedura unitaria di crisi
2
Responsabilità
Responsabilità della capogruppo e dei suoi amministratori,
in caso di abuso della direzione unitaria
3
Debiti infragruppo
DA COORDINARE CON LA DISCIPLINA SOCIETARIA
4
Operazioni infragruppo
DA COORDINARE CON LA DISCIPLINA SOCIETARIA
5
Operazioni societarie
Ammissibilità di fusioni nel corso della procedura
Ammissibilità
delle operazioni strumentali alla dismissione di assets
§ 17. Disciplina transitoria
Questioni
Proposte
1
Abrogazioni
Indicare le leggi e le disposizioni abrogate
2
Entrata in vigore
Prevedere un sufficiente periodo di tempo per adeguare le
strutture giudiziarie, nonché organizzare corsi di
formazione per magistrati e cancellieri
3
Procedure in corso
Prevedere termini per la chiusura delle procedure pendenti
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