L'art.
4 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante "Disciplina
degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa'
commerciali", contiene la riformulazione delle norme
sui reati fallimentari che richiamano reati societari (N.d.R.)
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Decreto
Legislativo 11 aprile 2002, n. 61
"Disciplina
degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa'
commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre
2001, n. 366"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo
per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti
la riforma organica della disciplina delle societa' di capitali
e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie
di cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visto,
in particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre
2001, n. 366, concernente la riforma della disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 gennaio 2002;
Acquisito
il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Ritenuto
di accogliere la condizione posta dalla Camera dei deputati
e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione
di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o
non conformi con i principi espressi dalla legge di delega;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
Sulla
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita' produttive;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi
in materia di societa' e di consorzi
1.
Il Titolo XI del libro V del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"Titolo
XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI
Capo
I
Delle falsita'
Articolo
2621 (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto
dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare
i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette
ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni
la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale, o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre
in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti
con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.
La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa' per
conto di terzi.
La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque
esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione
del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte,
non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto
non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo
2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare
i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette
ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti
al vero ancorche' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo
informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa'
o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre
in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano
un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti,
a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto,
ancorche' aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi
dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.
Nel caso di societa' soggette alle disposizioni della parte
IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma e'
da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.
La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma
e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi.
La punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma
e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo
sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al
quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa
se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte,
non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio
netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Articolo
2623 (Falso in prospetto). - Chiunque, allo scopo di conseguire
per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti
ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto
o di scambio, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione
di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni
od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore
i suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un
anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena e' dalla
reclusione da uno a tre anni.
Articolo
2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
societa' di revisione). - I responsabili della revisione i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la
consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare
i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a
revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti,
se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,
con l'arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e'
della reclusione da uno a quattro anni.
Articolo
2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando
documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo o di
revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali
o alle societa' di revisione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la
reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona
offesa.
Capo
II
Degli illeciti commessi dagli amministratori
Articolo
2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). - Gli amministratori
che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci
o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
Articolo
2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).
- Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, gli
amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite, sono
puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve
prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio
estingue il reato.
Articolo
2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
societa' controllante). - Gli amministratori che, fuori dei
casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni
o quote sociali, cagionando una lesione all'integrita' del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei
casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni
o quote emesse dalla societa' controllante, cagionando una
lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili
per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima
del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere
la condotta, il reato e' estinto.
Articolo
2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). - Gli amministratori
che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni
con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato.
Capo
III
Degli illeciti commessi mediante omissione
Articolo
2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi).
- Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni
rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire,
nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' aumentata di un terzo.
Articolo
2631 (Omessa convocazione dell'assemblea). - Gli amministratori
e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci
nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini
ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano
espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione,
questa si considera omessa allorche' siano trascorsi trenta
giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti
a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione
dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo
in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto
di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Capo
IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle
misure di sicurezza patrimoniali
Articolo
2632 (Formazione fittizia del capitale). - Gli amministratori
e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale della societa' mediante attribuzione
di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo
2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori). - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali
tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento
delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato.
Articolo
2634 (Infedelta' patrimoniale). - Gli amministratori, i direttori
generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto
con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono
a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando
intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione
a beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata
o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza
al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede
a querela della persona offesa.
Articolo
2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa di utilita).
- Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori
e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della
dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio,
cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione
sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.
Si procede a querela della persona offesa.
Articolo
2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - Chiunque, con
atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto,
e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo
2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie false, ovvero
pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere
in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone
nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari,
e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo
2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita'
pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli
altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche
di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali
nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base
alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni
di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero,
allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in
tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti
la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno
a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e
gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche
di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali,
in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute
alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le
funzioni.
Articolo
2639 (Estensione delle qualifiche soggettive). - Per i reati
previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge
civile e' equiparato sia chi e' tenuto a svolgere la stessa
funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo
continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla
qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,
le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori
si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati
dall'autorita' giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza
di amministrare la societa' o i beni dalla stessa posseduti
o gestiti per conto di terzi.
Articolo
2640 (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti come
reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di
particolare tenuita' la pena e' diminuita.
Articolo
2641 (Confisca). - In caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal
presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del
profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei
beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una
somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano
le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.".
Art.
2.
Circostanza aggravante del reato previsto dall'articolo 622
del codice penale
1.
All'articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma e'
inserito il seguente: "La pena e' aggravata se il fatto
e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci
o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione
contabile della societa'.".
Art.
3.
Responsabilita' amministrativa delle societa'
1.
La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' sostituita dalla seguente: "Responsabilita'
amministrativa da reato".
2.
Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
"Articolo
25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia
societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse
della societa', da amministratori, direttori generali o liquidatori
o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto
non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformita'
degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali,
prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno
dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno
dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista
dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo
2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo
2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624,
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo
2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto
dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,
previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili
e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della societa' controllante, previsto dall'articolo
2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori,
previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali
da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto
dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo
2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma
1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita',
la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.".
Art.
4.
Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano
reati societari
1.
All'articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il numero 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto
della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli
articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e
2634 del codice civile.".
Art.
5.
Disposizioni transitorie
1.
Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto
legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore
dello stesso, il termine per la proposizione della querela
decorre dalla data predetta.
Art.
6.
Competenza
1.
All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale,
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice
civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione
a soggetti diversi da quelli in essi indicati;".
Art.
7.
Norma di coordinamento
1.
Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"Art.
187-bis. - 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182,
183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente
articolo 181, e' sostituito dal riferimento all'articolo 2637
del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti
finanziari quotati.".
Art.
8.
Abrogazioni
1.
Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli articoli
171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
Art.
9.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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