CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
CONVEGNO IN ROMA DEL 23 FEBBRAIO 2002
"LA PRASSI FALLIMENTARE NEI TRIBUNALI"

VENDITA BENI MOBILI

Tullio Pannella
Dottore Commercialista in Napoli

Dagli elaborati risulta che la vendita dei beni mobili avviene, quasi sempre, a seguito dell'iniziativa assunta dal curatore, il quale procede presentando una formale istanza al Giudice Delegato.
Nell'eventualità si prescinda da tale istanza (ad es.: offerta presentata da un eventuale acquirente), si richiede il parere del curatore.
In ogni caso, viene acquisito il parere del Comitato dei creditori, Comitato provvisorio, se costituito prima della esecutorietà dello stato passivo.
Quasi mai si ricorre alla vendita all'incanto (ex art. 534 e segg. c.p.c.). Nei casi in cui questo si verifichi, l'esecuzione viene quasi sempre affidata ad un istituto autorizzato o al curatore.
Questi cura la pubblicità, mediante specificazione dei beni da vendere, sui quotidiani nazionali, regionali e/o locali, in relazione all'importanza dei beni. E' da rilevare che si sta diffondendo anche la pubblicità attraverso Internet.
Nella pubblicità viene sempre fissato un prezzo base. Nel caso in cui la vendita dovesse andare deserta, si dovrà procedere, indistintamente, o alla fissazione di un nuovo incanto, o alla vendita ad offerte private.
Raramente si dispone l'abbandono dei beni.

La vendita ad offerte private è, certamente, quella più diffusa, essendo rimessi all'ampio potere discrezionale del Giudice Delegato i tempi, i termini e le modalità di essa, sicchè al curatore non resta che svolgere un'attività meramente esecutiva (art. 104 l.f.).
Il Giudice Delegato, quasi sempre, dispone che gli offerenti, unitamente all'istanza di acquisto, alleghino assegno circolare, contenente il numerario stabilito a titolo di cauzione della serietà dell'offerta e della partecipazione al concorso.
La gara viene svolta davanti al G.D., oppure davanti al curatore.
Nel caso di aggiudicazione, se entro il termine stabilito, l'aggiudicatario non versa il prezzo, la cauzione viene incamerata.

Sulla vendita anticipata dei beni, è da dire che la richiesta fatta dal curatore, in tal senso, è conseguenza di un dato di esperienza: la vendita dei beni, anche non urgentemente deteriorabili, diviene proficua per il fallimento, in presenza di circostanze, condizioni, situazioni particolari, non più ripetibili rispetto alla data in cui il geniale curatore dà fondo alla sua attitudine manageriale.

Per quanto concerne la vendita in massa delle attività fallimentari, dagli elaborati risulta che questa avviene raramente.
Di fatto, si verifica solo quando la prospettiva del ricavo sia superiore a quello ottenibile attraverso una vendita frazionata, oppure quando si può conservare una soddisfacente capacità produttiva, o i beni siano di difficile custodia, conservazione o, addirittura, di difficile collocazione sul mercato.
Anche in questo caso, non si può prescindere dalle attitudini e dalle capacità del curatore.
Nel caso della vendita in massa dei beni mobili, la prassi è prevalentemente orientata per la vendita ad offerte private. La pubblicità adottata in tal caso è simile a quella usata nelle altre tipologie di vendita.
Quanto alla vendita dei beni a mezzo commissionario, dagli elaborati si evince che essa è divenuta desueta, sia perché tale figura giuridica ha perso di importanza con la istituzione legislativa degli istituti di vendita giudiziaria coatta, sia perché la vendita a mezzo del curatore è risultata meno dispendiosa, e realizzabile in minor tempo.

Le ultime 2 considerazioni riguardano le attività amministrative-fallimentari, in particolare, la vendita di cui in oggetto, nelle ipotesi:
a) conflitto positivo di competenza;
b) opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel caso di conflitto di competenza, laddove penda regolamento di competenza d'ufficio e/o sia stata proposta istanza per regolamento facoltativo di competenza, è opinione maggioritaria sospendere la vendita dei beni, sia che l'incompetenza risulti "prima facie" senz'altro o probabilmente insussistente, sia che il regolamento di competenza risulti "prima facie" senz'altro o probabilmente fondato.

Anche in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, come nel caso di istanza di concordato fallimentare, è opinione maggioritaria sospendere la vendita dei beni mobili.

Dott. Tullio Pannella

 

 

 












 

 

 


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