CONSIGLIO
NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
CONVEGNO IN ROMA DEL 23 FEBBRAIO 2002
"LA PRASSI FALLIMENTARE NEI TRIBUNALI"
VENDITA
BENI MOBILI
Tullio
Pannella
Dottore Commercialista in Napoli
Dagli
elaborati risulta che la vendita dei beni mobili avviene,
quasi sempre, a seguito dell'iniziativa assunta dal curatore,
il quale procede presentando una formale istanza al Giudice
Delegato.
Nell'eventualità si prescinda da tale istanza (ad
es.: offerta presentata da un eventuale acquirente), si
richiede il parere del curatore.
In ogni caso, viene acquisito il parere del Comitato dei
creditori, Comitato provvisorio, se costituito prima della
esecutorietà dello stato passivo.
Quasi mai si ricorre alla vendita all'incanto (ex art. 534
e segg. c.p.c.). Nei casi in cui questo si verifichi, l'esecuzione
viene quasi sempre affidata ad un istituto autorizzato o
al curatore.
Questi cura la pubblicità, mediante specificazione
dei beni da vendere, sui quotidiani nazionali, regionali
e/o locali, in relazione all'importanza dei beni. E' da
rilevare che si sta diffondendo anche la pubblicità
attraverso Internet.
Nella pubblicità viene sempre fissato un prezzo base.
Nel caso in cui la vendita dovesse andare deserta, si dovrà
procedere, indistintamente, o alla fissazione di un nuovo
incanto, o alla vendita ad offerte private.
Raramente si dispone l'abbandono dei beni.
La
vendita ad offerte private è, certamente, quella
più diffusa, essendo rimessi all'ampio potere discrezionale
del Giudice Delegato i tempi, i termini e le modalità
di essa, sicchè al curatore non resta che svolgere
un'attività meramente esecutiva (art. 104 l.f.).
Il Giudice Delegato, quasi sempre, dispone che gli offerenti,
unitamente all'istanza di acquisto, alleghino assegno circolare,
contenente il numerario stabilito a titolo di cauzione della
serietà dell'offerta e della partecipazione al concorso.
La gara viene svolta davanti al G.D., oppure davanti al
curatore.
Nel caso di aggiudicazione, se entro il termine stabilito,
l'aggiudicatario non versa il prezzo, la cauzione viene
incamerata.
Sulla
vendita anticipata dei beni, è da dire che la richiesta
fatta dal curatore, in tal senso, è conseguenza di
un dato di esperienza: la vendita dei beni, anche non urgentemente
deteriorabili, diviene proficua per il fallimento, in presenza
di circostanze, condizioni, situazioni particolari, non
più ripetibili rispetto alla data in cui il geniale
curatore dà fondo alla sua attitudine manageriale.
Per
quanto concerne la vendita in massa delle attività
fallimentari, dagli elaborati risulta che questa avviene
raramente.
Di fatto, si verifica solo quando la prospettiva del ricavo
sia superiore a quello ottenibile attraverso una vendita
frazionata, oppure quando si può conservare una soddisfacente
capacità produttiva, o i beni siano di difficile
custodia, conservazione o, addirittura, di difficile collocazione
sul mercato.
Anche in questo caso, non si può prescindere dalle
attitudini e dalle capacità del curatore.
Nel caso della vendita in massa dei beni mobili, la prassi
è prevalentemente orientata per la vendita ad offerte
private. La pubblicità adottata in tal caso è
simile a quella usata nelle altre tipologie di vendita.
Quanto alla vendita dei beni a mezzo commissionario, dagli
elaborati si evince che essa è divenuta desueta,
sia perché tale figura giuridica ha perso di importanza
con la istituzione legislativa degli istituti di vendita
giudiziaria coatta, sia perché la vendita a mezzo
del curatore è risultata meno dispendiosa, e realizzabile
in minor tempo.
Le
ultime 2 considerazioni riguardano le attività amministrative-fallimentari,
in particolare, la vendita di cui in oggetto, nelle ipotesi:
a) conflitto positivo di competenza;
b) opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Nel
caso di conflitto di competenza, laddove penda regolamento
di competenza d'ufficio e/o sia stata proposta istanza per
regolamento facoltativo di competenza, è opinione
maggioritaria sospendere la vendita dei beni, sia che l'incompetenza
risulti "prima facie" senz'altro o probabilmente
insussistente, sia che il regolamento di competenza risulti
"prima facie" senz'altro o probabilmente fondato.
Anche
in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento,
come nel caso di istanza di concordato fallimentare, è
opinione maggioritaria sospendere la vendita dei beni mobili.
Dott.
Tullio Pannella