IL TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA ( D.P.R. 30/05/2002 )
Entrato in vigore in data 1/7/2002, ha riordinato e armonizzato tutte le disposizioni
riguardanti le spese di giustizia, innovando, in parte l'aspetto legislativo vigente
mediante la semplificazione e l'abrogazione di una serie di norme ormai vecchie.
Le innovazioni apportate in tema di spese della procedura riguardano:
- i diritti di copia art 9 ;
- la prenotazione a debito, anticipazione e recupero delle spese da parte dell'erario
art. 146 e 147 ;
- l'ammissione al gratuito patrocinio art. 144,
- l'introduzione del contributo unificato.

CONTRIBUTO UNIFICATO

L 'art. 9 del T.U.. stabilisce che e' dovuto il contributo unificato secondo l'importo previsto dall'art. 13 pari a euro 672 per i fallimenti dichiarati successivamente all'1- 3- 2002.
Il contributo sostituisce l'imposta di bollo e i diritti di cancelleria, relativi agli atti della procedura fallimentare ( atti necessari o funzionali alla procedura stessa).
Per il periodo temporale che va dalla dichiarazione di fallimento sino al decreto di chiusura.
Il C. U. può' essere corrisposto :
- a mezzo versamento al concessionario con il mod. F. 23
- con versamento in c/c postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale
dello Stato,
- con versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati;
L'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al C. U., ne' alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, purché richieste dalle parti processuali
Per il rilascio delle copie autentiche sono dovuti i diritti di cancelleria.
L'imposta di bollo e i diritti sono dovuti per le istanze o le domande presentate da terzi , o per gli atti non necessari o funzionali alla procedura.
Il T.U. determina l'ammontare delle spese relative a notifiche di documenti o ad altri atti connessi con il fallimento che , non essendo incluse nel pagamento del C.U., devono essere pagate dalla procedura fallimentare. (art. 146 T.U.).
PRENOTAZIONE A DEBITO E SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO.
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In caso di procedure fallimentari senza disponibilità liquide, le spese costituite dal:
- Contributo unificato;
- Dai diritti di copia;
- Imposta ipotecaria e ipocatastale
- Imposta di registro (della sentenza di fallimento)
Sono prenotate a debito e annotate sul registro del campione fallimentare .
Altre sono anticipate dall'erario tipo:
- Le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notifiche richieste d'ufficio-
- spese ed onorari ad ausiliari del magistrato ;
- indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e appartenenti agli uffici-
- spese per la pubblicità di alcuni provvedimenti del G.D. o del Tribunale ( tipo affissione per pubblicazione sentenza di fallimento. Affissione per la pubblicazione delle vendite immobiliari.)
La novità sta nel fatto che queste spese sono prenotate e anticipate dall'erario senza che sia piu' necessario il provvedimento autorizzativo del G.D., come avveniva con il vecchio regime.
Il G.D attesta la non disponibilita' del denaro necessario per le spese, e l'ufficio procede alla prenotazione a debito e all'anticipazione delle spese specifiche.
Gli importi saranno recuperati non appena vi sara' disponibilita' liquida nell'attivo fallimentare. Il curatore provvedera' a pagare le spese prenotate e anticipate dall'erario secondo la prassi sino ad oggi consolidata del campione Fallimentare.
LE INSINUAZIONI TEMPESTIVE allo stato passivo non esigono il C.U. e non sono soggette all'imposta di bollo.
I RICORSI EX ART. 98 E 101 L.F ( che hanno natura giudiziale e devono essere scritte a ruolo) sono soggette al C.U. in base al valore del credito per il quale si procede - secondo le tabelle dell'art. 13 -
Secondo la prassi del Tribunale di Verona insieme al ricorso ex art. 98 e 101 l.f. bisogna depositare le copie complete di diritti di cancelleria (euro 6.20 per n. 4 facciate) necessarie per il rilascio delle copie da notificare al curatore.
Altra novita'( l'art 144 t.u.)- che ha considerato l'ipotesi del processo in cui e' parte il fallimento (sia come attore o convenuto di un procedimento giudiziario) per l'ammissione alla procedura di gratuito patrocinio e' sufficiente che il G.D. attesti la non capienza dell'attivo fallimentare e automaticamente viene ammesso al gratuito patrocinio e le spese annotate e prenotate a debito, senza ulteriore verifica da parte della commissione del gratuito patrocinio, come avveniva col vecchio regime.( r.d. del 23 art. 16 comma 4 ).
In pratica, se ricorrono i presupposti, il curatore fa l'istanza ai sensi dell'art.144 per l'ammissione al gratuito patrocino e chiede la prenotazione a debito ai sensi del 146. IL G.d. attesta la non capienza. Il curatore chiede la copia autentica e la deposita unitamente all'atto di citazione o al ricorso al momento dell'iscrizione a ruolo. Sara' l'ufficio competente che ha iscritto la causa a ruolo a mandare al campione fallimentare l'importo da prenotare a debito.

LE PROCEDURE APERTE ALL'1.3.2002________________________________________
IL Presidente del Tribunale di Verona, dr. FRANCESCO ABATE , con provvedimento dell' 1/2/2003 ha ritenuto applicare il disposto dell'art 265 del T.U. D.P.R. 115/02 anche alle procedure fallimentari dichiarate anteriori alla data dell' 1/3/2002.
Il curatore puo' optare per il nuovo regime e versare il contributo in ragione del 50 %, pari a Euro 336.
Pagato il contributo la procedura avra' tutti i vantaggi previsti per le procedure iscritte a ruolo dopo l' 1/3/20002.
In caso di opzione si ricorda che non sono rimborsate le imposte di bollo e i diritti di cancelleria gia' corrisposti sino a quella data.
Il curatore che intende avvalersi del pagamento ridotto deve depositare in cancelleria una dichiarazione in carta semplice con unita ricevuta di versamento del C.U.
Il mancato o insufficiente pagamento del C.U. dara' luogo al recupero forzato da parte della cancelleria, con invito a pagare entro 30 gg., e in caso di mancato pagamento, con successiva iscrizione a ruolo esattoriale.
A tale proposito la cancelleria ha predisposto 2 stampati di opzione al C.U.
Uno da usare in caso di fallimento con attivo fallimentare, che deve essere riconsegnato in cancelleria con allegata ricevuta di pagamento. L'altro per i fallimenti senza attivo in cui si chiede la prenotazione a debito del C.U.
Al momento della chiusura del fallimento si procedera' al conteggio e chiusura del Campione Fallimentare , e in caso di procedura con attivo, si pagheranno le spese prenotate a debito non contemplate dal C.U., piu' le spese maturate sino alla data del n28/2/2002. secondo la prassi vigente a mezzo Assegno circolare intestato al Concessionario, UNIRISCOSSIONI S.P.A.


VANTAGGI.
La valutazione in merito alla convenienza o meno di passare al nuovo regime spetta senz'altro al curatore, ma se si eludono i fallimenti prossimi alla chiusura i vantaggi che ne derivano sono notevoli, soprattutto per le procedure di una certa portata e durata.
Il curatore non avra' piu' il problema delle marche e dei diritti.
Il lavoro della cancelleria viene semplificato, non dovendo piu' verificare la corretta applicazione dei bolli e dei diritti.
La prenotazione a debito e' limitata a poche operazioni ed ad alcuni atti e non ad ogni singolo atto come avviene con il vecchio regime, ritardando a volte, a causa della complessa operazione di conteggio, la chiusura del fallimento.
Ultima considerazione EURO 336 corrispondono al deposito di 30 istanze semplici (l'imposta di bollo per 4 facciate) e a un numero inferiore per le istanze che vanno oltre le 4 facciate e richiedono anche i diritti di cancelleria,senza considerare le spese di chiusura.
La cancelleria ha istituito un registro in cui elenca le procedure che sono passate al nuovo regime.
(Il Collaboratore di Cancelleria del Tribunale di Verona - L. Tammone)


 












 

 

 


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