Come partecipare alla ripartizione fallimentare?


30/01/2001
Dr. Andrea Morsilo Avvocato in Roma Amorsill@tiscalinet.it

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Può capitare di avere un credito nei confronti di una società o un imprenditore individuale e che questo venga dichiarato fallito. In tal caso l'incasso del credito è subordinato alla presentazione di una domanda di ammissione al passivo del fallimento ed al buon esito della liquidazione operata dal curatore fallimentare.
La domanda di ammissione al passivo deve contenere il nome o la ragione sociale del creditore, il domicilio eletto nel circondario del Tribunale e va poi depositata (ma può anche essere spedita per posta) nella cancelleria del Tribunale competente.
L'istanza deve essere redatta in bollo da L. 20.000 (fino a quando l'imposta non sarà definitivamente abolita sugli atti giudiziari), ad eccezione di quelle relative ai crediti da lavoro dipendente e può essere firmata direttamente dalla parte interessata, senza che sia necessaria l'assistenza di un legale. L'interessato ha diritto di assistere all'udienza di verifica dello stato passivo, (cui presenziano necessariamente il giudice delegato ed il curatore e, se vuole, il fallito), e di fornire chiarimenti al giudice, se richiesti.
All'istanza vanno allegati i documenti comprovanti il credito (fatture con bolle di accompagno, estratti autentici libri I.V.A., decreti ingiuntivi o sentenze notificati e possibilmente divenuti definitivi, cambiali ed assegni ecc.). Normalmente si allegano i documenti in copia, riservandosi l'esibizione degli originali, che è peraltro necessaria ove si tratti di titoli di credito, quali ad esempio le cambiali o gli assegni. Ciò in quanto il giudice, se non prodotti in originale, potrebbe ritenere che detti titoli siano stati usati per incardinare procedure esecutive nei confronti di terzi soggetti (che hanno girato od emesso il titolo), estranei alla procedura fallimentare. Comunque il fallimento, una volta che i titoli siano stati depositati, può avvalersene, tentando a sua volta di recuperare somme nei confronti degli altri soggetti coobbligati.
Nell'istanza di ammissione è necessario specificare se si chiede la collocazione del credito in privilegio, (sono crediti privilegiati, tra gli altri, quelli vantati dai lavoratori dipendenti ed autonomi, quelli per l'I.V.A. di rivalsa, quelli degli artigiani, quelli relativi ai canoni locativi); diversamente il giudice potrebbe inserire il credito in chirografo (come deve essere per i fornitori). Senza addentrarci in un tema troppo vasto, a tale proposito va precisato che i creditori privilegiati, normalmente, hanno diritto di soddisfare i loro crediti prima dei creditori chirografari.
Il creditore artigiano, oltre a provare il suo credito, deve anche provare la sua qualifica di imprenditore artigiano, allegando il certificato di iscrizione al registro delle imprese artigiane, copia del libro matricola da cui risulti il numero dei dipendenti, copia delle dichiarazioni dei redditi ed IVA degli ultimi due anni, da cui emerga l'effettivo giro d'affari. Il creditore che presenta l'insinuazione al passivo può inoltre chiedere gli interessi, (al tasso legale se non dimostra che sono stati pattuiti in misura diversa), sino al giorno precedente la dichiarazione di fallimento.

Lo stato passivo viene discusso, modificato ed integrato nel corso di una o più udienze di verifica. Chiuso l'esame delle domande di insinuazione, il giudice delegato dichiara esecutivo lo stato passivo e di ciò il curatore notizierà, a mezzo di racc., tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione. I creditori esclusi in tutto od in parte possono presentare opposizione allo stato passivo entro il termine perentorio di 15 gg dalla ricezione della sopra indicata raccomandata del curatore.

Il creditore che deve chiedere all'impresa fallita la restituzione di un bene può presentare domanda di rivendica, seguendo le indicazioni già cennate per le domande di ammissione per i crediti. Peraltro va detto che per le domande di rivendica viene redatto un distinto verbale di verifica. Il creditore che intende presentare la domanda di insinuazione (sia per un credito, che per rivendicare un bene), quando la verifica del passivo sia stata già chiusa, può presentare domanda tardiva di insinuazione con ricorso al Giudice Delegato, ex art. 101 legge fallimentare. In tal caso è necessaria l'assistenza di un difensore abilitato. Il giudice fissa con decreto la data di udienza per la discussione del ricorso, che l'interessato deve prima notificare al curatore e poi iscrivere a ruolo, almeno 5 giorni prima dell'indicata udienza.


 












 

 

 


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