Come
partecipare alla ripartizione fallimentare?
30/01/2001
Dr. Andrea Morsilo Avvocato in Roma Amorsill@tiscalinet.it
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Può capitare di avere un credito nei confronti di
una società o un imprenditore individuale e che questo
venga dichiarato fallito. In tal caso l'incasso del credito
è subordinato alla presentazione di una domanda di
ammissione al passivo del fallimento ed al buon esito della
liquidazione operata dal curatore fallimentare.
La domanda di ammissione al passivo deve contenere il nome
o la ragione sociale del creditore, il domicilio eletto
nel circondario del Tribunale e va poi depositata (ma può
anche essere spedita per posta) nella cancelleria del Tribunale
competente.
L'istanza deve essere redatta in bollo da L. 20.000 (fino
a quando l'imposta non sarà definitivamente abolita
sugli atti giudiziari), ad eccezione di quelle relative
ai crediti da lavoro dipendente e può essere firmata
direttamente dalla parte interessata, senza che sia necessaria
l'assistenza di un legale. L'interessato ha diritto di assistere
all'udienza di verifica dello stato passivo, (cui presenziano
necessariamente il giudice delegato ed il curatore e, se
vuole, il fallito), e di fornire chiarimenti al giudice,
se richiesti.
All'istanza vanno allegati i documenti comprovanti il credito
(fatture con bolle di accompagno, estratti autentici libri
I.V.A., decreti ingiuntivi o sentenze notificati e possibilmente
divenuti definitivi, cambiali ed assegni ecc.). Normalmente
si allegano i documenti in copia, riservandosi l'esibizione
degli originali, che è peraltro necessaria ove si
tratti di titoli di credito, quali ad esempio le cambiali
o gli assegni. Ciò in quanto il giudice, se non prodotti
in originale, potrebbe ritenere che detti titoli siano stati
usati per incardinare procedure esecutive nei confronti
di terzi soggetti (che hanno girato od emesso il titolo),
estranei alla procedura fallimentare. Comunque il fallimento,
una volta che i titoli siano stati depositati, può
avvalersene, tentando a sua volta di recuperare somme nei
confronti degli altri soggetti coobbligati.
Nell'istanza di ammissione è necessario specificare
se si chiede la collocazione del credito in privilegio,
(sono crediti privilegiati, tra gli altri, quelli vantati
dai lavoratori dipendenti ed autonomi, quelli per l'I.V.A.
di rivalsa, quelli degli artigiani, quelli relativi ai canoni
locativi); diversamente il giudice potrebbe inserire il
credito in chirografo (come deve essere per i fornitori).
Senza addentrarci in un tema troppo vasto, a tale proposito
va precisato che i creditori privilegiati, normalmente,
hanno diritto di soddisfare i loro crediti prima dei creditori
chirografari.
Il creditore artigiano, oltre a provare il suo credito,
deve anche provare la sua qualifica di imprenditore artigiano,
allegando il certificato di iscrizione al registro delle
imprese artigiane, copia del libro matricola da cui risulti
il numero dei dipendenti, copia delle dichiarazioni dei
redditi ed IVA degli ultimi due anni, da cui emerga l'effettivo
giro d'affari. Il creditore che presenta l'insinuazione
al passivo può inoltre chiedere gli interessi, (al
tasso legale se non dimostra che sono stati pattuiti in
misura diversa), sino al giorno precedente la dichiarazione
di fallimento.
Lo
stato passivo viene discusso, modificato ed integrato nel
corso di una o più udienze di verifica. Chiuso l'esame
delle domande di insinuazione, il giudice delegato dichiara
esecutivo lo stato passivo e di ciò il curatore notizierà,
a mezzo di racc., tutti i creditori che hanno presentato
domanda di ammissione. I creditori esclusi in tutto od in
parte possono presentare opposizione allo stato passivo
entro il termine perentorio di 15 gg dalla ricezione della
sopra indicata raccomandata del curatore.
Il
creditore che deve chiedere all'impresa fallita la restituzione
di un bene può presentare domanda di rivendica, seguendo
le indicazioni già cennate per le domande di ammissione
per i crediti. Peraltro va detto che per le domande di rivendica
viene redatto un distinto verbale di verifica. Il creditore
che intende presentare la domanda di insinuazione (sia per
un credito, che per rivendicare un bene), quando la verifica
del passivo sia stata già chiusa, può presentare
domanda tardiva di insinuazione con ricorso al Giudice Delegato,
ex art. 101 legge fallimentare. In tal caso è necessaria
l'assistenza di un difensore abilitato. Il giudice fissa
con decreto la data di udienza per la discussione del ricorso,
che l'interessato deve prima notificare al curatore e poi
iscrivere a ruolo, almeno 5 giorni prima dell'indicata udienza.