INPS,
Circolare 7 settembre 2001, n. 171
Legge
23.7.1991, n. 223, art. 3, co. 3 e art. 5, co. 5. Contributo
di ingresso alla mobilità e precisazioni in merito
alle possibili fattispecie di esonero
L'esonero dal versamento del contributo d'ingresso alla
mobilità previsto dall'art. 5, co. 4, della legge
n. 223/1991 non spetta in caso di avvio della procedura
di mobilità nella fase anteriore all'omologazione
del concordato preventivo. Non costituisce inoltre offerta
di lavoro ai fini della operatività della fattispecie
di esonero prevista dall'art. 5, co. 5, della legge n. 223/1991
il semplice passaggio dei lavoratori a seguito di "operazione
societaria", richiedendosi a tal fine che non ci sia
alcuna forma di collegamento tra il complesso aziendale
al quale passa il lavoratore e quello di provenienza.
Si
riportano chiarimenti in relazione alle possibili fattispecie
di esonero dal versamento del contributo previsto dall'art.
5, co. 5, della legge n. 223/1991.
In base a questa norma, i datori di lavoro che rientrano
nella disciplina degli interventi straordinari CIG (con
esclusione di quelli edili) sono tenuti a versare in trenta
rate mensili alla gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art.
37 della legge 9.3.1989, n. 88, per ciascun lavoratore posto
in mobilità, una somma pari a sei volte il trattamento
mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore.
Tale somma è ridotta alla metà qualora la
dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto
di accordo sindacale (art. 5, co.4, legge n. 223/1991).
Il D.L. 10.3.1993, n. 57 (gli effetti del quale sono stati
salvaguardati dalla legge 19.7.1993, n. 236) ha inoltre
stabilito all'art. 8, co. 1 che nei casi di licenziamenti
collettivi per riduzione di personale, a far data dal 13.2.1993
il contributo a carico dell'impresa per ogni lavoratore
collocato in mobilita' è rapportato a nove mensilita',
invece che alle sei previste dall'art. 5, co. 4, della legge
n. 223/1991, qualora la procedura di declaratoria di esubero
sia conclusa senza accordo sindacale. Nulla ha invece modificato
per le procedure di mobilita' di cui all'art. 4, co. 1 della
stessa legge.
Il
contributo d'ingresso alla mobilità riveste carattere
di generalità, e può venir meno, come noto,
solo alla presenza di apposite previsioni normative.
In particolare sono espressamente previste due possibili
fattispecie di esonero dal contributo in esame (cfr. circolare
n. 238 del 1 agosto 1994, n. 81 del 24 marzo 1995, n. 101
del 11 aprile 1995):
a) Esonero totale per gli organi delle procedure concorsuali
che dichiarino l'eccedenza di personale ai sensi dell'art.
4, in altre parole dell'art. 24 della legge n. 223/1991.
Dispone
l'art. 3, co. 3, della legge n. 223/1991 che quando non
sia possibile la continuazione dell'attività, anche
tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i
livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo
parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario
hanno facoltà di collocare in mobilità, ai
sensi dell'art. 4 o dell'art. 24, i lavoratori eccedenti
e che in tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto
dall'art. 5, co. 4, non é dovuto.
A proposito di tale esclusione è stato precisato
nel manuale "L'istituto della mobilità"
(par. 9.5, pag. 41, cfr. circ. n. 141/1996) che possono
essere esonerati solo gli organi delle procedure concorsuali,
che attivano le procedure di mobilita', qualora la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata, e che
in nessun caso è possibile consentire l'esonero qualora
sia l'imprenditore ad attivare tali procedure.
In merito a questa fattispecie di esonero si è sviluppato
un contenzioso, basato sull'interpretazione secondo la quale
l'esonero spetterebbe anche in caso di avvio della procedura
di mobilità nella fase anteriore all'omologazione
del concordato preventivo, oltre che in quella successiva
alla sentenza di omologazione. Ciò in quanto la modifica
apportata al co. 1 dell'art. 3 della legge n. 223/1991 dall'art.
7, co. 8, del D.L. n. 148 del 29.5.1993, convertito in legge
19.7.1993, n. 236 (secondo la quale la domanda di ammissione
alla CIG può essere presentata in seguito alla presentazione
del ricorso per il concordato preventivo, non occorrendo
più attendere la nomina del liquidatore a seguito
della sentenza di omologa), consentirebbe di ritenere, per
analogia, possibile estendere la fattispecie di esonero
anche a tale situazione.
La
Corte di Cassazione ha invece ritenuto recentemente che
il richiamo alle disposizioni relative al trattamento di
integrazione salariale non è pertinente alle fattispecie
in cui si discute della messa in mobilità del personale
eccedente, affermando l'irrilevanza della modifica predetta,
in quanto limitata appunto ad estendere anche all'ipotesi
della semplice ammissione al concordato preventivo l'integrazione
salariale. La lettera della legge, ha osservato la Corte,
è "
chiara nel riferire l'esonero dal
contributo per la mobilità solo alle ipotesi in cui
la procedura di mobilità venga iniziata in costanza
di fallimento (curatore), di concordato preventivo con cessione
dei beni (liquidatore), di liquidazione coatta amministrativa
o di amministrazione straordinaria (commissario)
."
(sent. n. 5034/2001e n. 8874/2001) e, oltre al tenore letterale
della legge, che individua chiaramente le figure istituzionalmente
abilitate a porre in mobilità i lavoratori eccedenti
con fruizione del beneficio contributivo, anche la sua "ratio"
induce a tale conclusione, in quanto consiste nel voler
escludere che il credito dell'Istituto a tale titolo possa
sorgere nella fase della liquidazione dei beni e gravare
sulla stessa.
Prosegue inoltre la Corte osservando che l'obbligazione
per il titolo contributivo in questione matura all'atto
della richiesta di ammissione alla procedura di mobilità,
e che solo con la sentenza di omologa viene nominato il
liquidatore e si trasferisce agli organi concordatari la
legittimazione a disporre dei beni, con conseguente spossessamento
dell'imprenditore. Pertanto, fino all'adozione di tale sentenza,
deve escludersi il diritto all'esonero perché la
procedura è stata avviata e conclusa dall'imprenditore
insolvente. Sulla base di tali considerazioni, la Corte
ha inoltre escluso che l'esonero possa spettare per le rate
successive alla nomina del commissario giudiziale e del
liquidatore.
b) Esonero parziale dal versamento delle rate residue per
l'azienda che abbia procurato ai lavoratori che ha posto
in mobilità offerte di lavoro a tempo indeterminato
che abbiano specifiche caratteristiche.
L'art.
5, co. 5 della legge n. 223/1991 prevede tale fattispecie
di esonero qualora l'azienda procuri, secondo le procedure
determinate dalla Commissione Regionale per l'Impiego competente,
offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche
di cui all'art. 9, co.1, della stessa legge.
Anche tale fattispecie, come quella precedente, si caratterizza
per l'avvenuta cessazione definitiva dell'attività
del complesso aziendale interessato, che ha perduto la sua
identità unitaria ed è in fase di dismissione.
Conseguentemente, le offerte di lavoro che l'impresa deve
procurare non possono che essere presso complessi aziendali
diversi da quello di provenienza dei lavoratori, come evidenzia
anche la previsione di apposite procedure che devono essere
adottate a tal fine.
E' proprio il fatto che per l'azienda che cessa non sussistono
prospettive di ripresa (per esempio attraverso una cessione
del complesso aziendale), e che il datore di lavoro che
effettua i licenziamenti si attiva al fine di procurare
nuove offerte di lavoro, che si giustifica l'esonero.
Pertanto l'esonero di cui all'art. 5, co.5, della legge
n. 223/1991 non può essere concesso in caso di "operazioni
societarie" (quali, ad esempio, cessione o affitto
d'azienda) le quali, secondo un profilo di continuità,
determinano il passaggio dei lavoratori presso complessi
aziendali che abbiano qualche forma di collegamento con
quello in dismissione, in quanto in questa ipotesi non si
può parlare di procacciamento di offerta di lavoro
nel senso sopraindicato. Queste operazioni, infatti, integrano
altrettante modalità di salvaguardia dei rapporti
di lavoro. Costituisce conferma di tale impostazione la
previsione, tra le condizioni previste per la concessione
delle agevolazioni connesse al reimpiego dei lavoratori,
di quella che il datore di lavoro subentrante è tenuto
a garantire la continuità aziendale per almeno ulteriori
12 mesi oltre la data di assunzione dei lavoratori dalle
liste di mobilità (cfr. circolare n. 122 del 1999).