Inps
(Direzione centrale delle entrate contributive)
Messaggio 15 ottobre 2001, n. 158
PREVIDENZA E ASSISTENZA - Fondo di solidarietà per
il personale già dipendente da imprese di assicurazioni
in liquidazione coatta amministrativa - Obbligo di finanziamento
- Imprese soggette
Fondo di solidarietà per il personale già
dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione
coatta amministrativa.
Chiarimenti.
Tra
le aziende destinatarie dell'obbligo di finanziamento del
"Fondo di solidarietà per il personale già
dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione
coatta amministrativa" istituito con il decreto interministeriale
28 settembre 2000, n. 351 non rientrano le "Agenzie
di assicurazione" in senso proprio, che costituiscono
soggetti giuridici distinti dalle imprese di assicurazione
e non mere filiali delle stesse.
Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimento circa
l'individuazione delle soggette all'obbligo di contribuire
al finanziamento del "Fondo di solidarietà per
il personale già dipendente da imprese di assicurazioni
poste in liquidazione coatta amministrativa", istituito
con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351.
In particolare è sorto il dubbio se debbano essere
assoggettate a contribuzione anche le "Agenzie di Assicurazione"
o se il finanziamento del fondo debba ricadere unicamente
sulle "Imprese di Assicurazione".
Al riguardo si forniscono le precisazioni che seguono.
La disciplina applicabile al suddetto Fondo è stata
illustrata con la circolare n. 124 del 14 giugno 2001 e
successivamente con la circolare n.170 del 7 settembre 2001
, al cui punto 2 si chiarisce che - ai sensi dell'art. 10
del decreto interministeriale citato - il finanziamento
del Fondo grava sulle "imprese di assicurazione operanti
in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo
assicurativo esercitato".
La locuzione "impresa di assicurazione" - di cui
all'art. 10 del decreto - va intesa nel senso proprio di
impresa che esercita l'attività di assicurazione,
con esclusione quindi di quei soggetti che, in forza di
un contratto di agenzia stipulato - ai sensi degli artt.
1742 e ss. del codice civile - con imprese di assicurazione,
promuovono la conclusione di contratti per conto delle imprese
stesse in una zona determinata.
Alla luce di questa precisazione le Sedi avranno cura in
particolare di distinguere le "filiali delle imprese
di assicurazione" dalle "agenzie di assicurazione"
in senso proprio; infatti:
le prime, pur se talvolta denominate nei rapporti con l'utenza
"agenzie", sono mere articolazioni organizzative
dell'unica impresa di assicurazione di cui fanno parte;
per esse l'impresa di assicurazione è tenuta a versare
il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà
secondo le modalità illustrate con le circolari n.
124 e 170 citate; esse sono soggette all'autorizzazione
dell'ISVAP ovvero, se aventi sede in uno stato estero dell'Unione
Europea, inserite in uno speciale elenco periodicamente
aggiornato a cura dello stesso ISVAP.;
le seconde costituiscono imprenditori distinti dalle imprese
di assicurazione, le quali svolgono un'attività,
che, pur se collegata con quella delle imprese di assicurazione,
va tenuta distinta da essa e perciò non comporta
gli obblighi di finanziamento al suddetto Fondo; non sono
soggette all'autorizzazione dell'ISVAP.
La distinzione sopra chiarita prescinde dalla circostanza
che sia le "imprese di assicurazione" sia le "agenzie
di assicurazione" in senso proprio previdenzialmente
vengono classificate con lo stesso codice statistico contributivo
(attualmente "6.02.02"; cfr. "agenti e sub-agenti
di assicurazione" alla pag. 88 del manuale di classificazione
allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 ).
IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA