Inps
(Direzione centrale delle entrate contributive)
Messaggio 15 ottobre 2001, n. 158


PREVIDENZA E ASSISTENZA - Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa - Obbligo di finanziamento - Imprese soggette
Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa.

Chiarimenti.

Tra le aziende destinatarie dell'obbligo di finanziamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa" istituito con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351 non rientrano le "Agenzie di assicurazione" in senso proprio, che costituiscono soggetti giuridici distinti dalle imprese di assicurazione e non mere filiali delle stesse.


Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimento circa l'individuazione delle soggette all'obbligo di contribuire al finanziamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", istituito con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351.


In particolare è sorto il dubbio se debbano essere assoggettate a contribuzione anche le "Agenzie di Assicurazione" o se il finanziamento del fondo debba ricadere unicamente sulle "Imprese di Assicurazione".


Al riguardo si forniscono le precisazioni che seguono.


La disciplina applicabile al suddetto Fondo è stata illustrata con la circolare n. 124 del 14 giugno 2001 e successivamente con la circolare n.170 del 7 settembre 2001 , al cui punto 2 si chiarisce che - ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale citato - il finanziamento del Fondo grava sulle "imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato".


La locuzione "impresa di assicurazione" - di cui all'art. 10 del decreto - va intesa nel senso proprio di impresa che esercita l'attività di assicurazione, con esclusione quindi di quei soggetti che, in forza di un contratto di agenzia stipulato - ai sensi degli artt. 1742 e ss. del codice civile - con imprese di assicurazione, promuovono la conclusione di contratti per conto delle imprese stesse in una zona determinata.


Alla luce di questa precisazione le Sedi avranno cura in particolare di distinguere le "filiali delle imprese di assicurazione" dalle "agenzie di assicurazione" in senso proprio; infatti:


le prime, pur se talvolta denominate nei rapporti con l'utenza "agenzie", sono mere articolazioni organizzative dell'unica impresa di assicurazione di cui fanno parte; per esse l'impresa di assicurazione è tenuta a versare il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà secondo le modalità illustrate con le circolari n. 124 e 170 citate; esse sono soggette all'autorizzazione dell'ISVAP ovvero, se aventi sede in uno stato estero dell'Unione Europea, inserite in uno speciale elenco periodicamente aggiornato a cura dello stesso ISVAP.;


le seconde costituiscono imprenditori distinti dalle imprese di assicurazione, le quali svolgono un'attività, che, pur se collegata con quella delle imprese di assicurazione, va tenuta distinta da essa e perciò non comporta gli obblighi di finanziamento al suddetto Fondo; non sono soggette all'autorizzazione dell'ISVAP.


La distinzione sopra chiarita prescinde dalla circostanza che sia le "imprese di assicurazione" sia le "agenzie di assicurazione" in senso proprio previdenzialmente vengono classificate con lo stesso codice statistico contributivo (attualmente "6.02.02"; cfr. "agenti e sub-agenti di assicurazione" alla pag. 88 del manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 ).


IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA


 












 

 

 


2000 (c) ilFallimento.it - Ideato e diretto dal Dott. Raimondo Olmo
Torre Annunziata (Napoli) - Corso Umberto I, n.242