Inps
(Direzione centrale delle entrate contributive)
Messaggio 10 dicembre 2001, n. 193
PREVIDENZA E ASSISTENZA - Fondo di solidarietà -
Personale dipendente da imprese di assicurazione poste in
liquidazione coatta amministrativa
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il personale già
dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione
coatta amministrativa. Ulteriori chiarimenti.
Le
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa
rientrano nel novero dei soggetti tenuti a contribuire al
finanziamento del "Fondo di solidarietà per
il personale già dipendente da imprese di assicurazioni
poste in liquidazione coatta amministrativa" istituito
con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351.
Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimento circa
l'individuazione delle imprese tenute al finanziamento del
"Fondo di solidarietà per il personale già
dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione
coatta amministrativa", istituito con il decreto interministeriale
28 settembre 2000, n. 351 (cfr. circolare n. 124 del 14
giugno 2001 e circolare n. 170 del 7 settembre 2001 ).
In particolare è sorto il dubbio se debbano contribuire
a finanziare il suddetto Fondo le imprese di assicurazione
poste in liquidazione coatta amministrativa. Il dubbio nasce
dalla circostanza che tali imprese non svolgono attività
assicurativa, ma si limitano a porre in essere le operazioni
necessarie alla liquidazione del patrimonio.
A questo riguardo è opportuno precisare che il provvedimento
di messa in liquidazione non determina l'estinzione, ma
solo la trasformazione dell'impresa; infatti con la messa
in liquidazione si modifica l'organizzazione della società
subentrando un nuovo organo - il commissario liquidatore
- agli organi preesistenti. Dopo la messa in liquidazione
l'impresa - per il tramite del nuovo organo - mantiene la
sua identità di impresa assicurativa, anche se attraversa
una fase particolare della sua vita precedente e strumentale
la sua estinzione.
Premesso quanto sopra si deve rilevare che il Decreto istitutivo
del Fondo individua all'articolo 10 come destinatari dell'obbligo
di finanziamento le imprese assicurative senza ulteriori
specificazioni. Da ciò segue che le imprese assicurative
poste in liquidazione coatta amministrativa, poiché
costituiscono lo stesso soggetto giuridico esistente anteriormente
alla messa in liquidazione, rimangono tenute agli stessi
obblighi di contribuzione al fondo che su esse graverebbero
se non fosse intervenuto il provvedimento di messa in liquidazione.
Si fa inoltre presente che, ai fini dell'inquadramento previdenziale,
dette imprese conservano la classificazione loro attribuita
prima della messa in liquidazione (cfr. il "manuale
di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione
delle aziende" al capitolo IV par. 5 - pagg. 50 e seg.-,
allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988 ).
Va infine osservato che nei confronti di tali imprese, ai
fini dell'attribuzione del CA "2L" - istituito
e disciplinato con la circolare 124 del 14 giugno 2001 al
punto 3.1 - il commissario liquidatore avrà cura
di trasmettere una dichiarazione di responsabilità
attestante l'esercizio dell'attività assicurativa
fino alla messa in liquidazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA